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Decisione

11.2012.158

Contributi cautelari in pendenza di divorzio commisurati al dispendio effettivo

9 marzo 2015Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2012

nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata, riducendo i

contributi alimentari per i figli dal gennaio del 2009 come segue:

per A__________:

fr.

1793.– mensili fino al 12° compleanno, più

l'assegno familiare e fr. 1873.– mensili fino alla maggiore età, più

l'assegno familiare;

per T__________:

fr.

1570.– mensili fino al 6° compleanno, più l'assegno familiare,

fr.

1745.– mensili fino al 12° compleanno, più l'assegno familiare e

fr. 1845.– mensili fino alla

maggiore età, più l'assegno familiare;

Egli postula altresì la soppressione

di ogni contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2010 e la seguente riduzione

del medesimo dal dicembre del 2006 al dicembre del 2011:

fr.

2785.– per il dicembre del 2006,

fr. 2467.– mensili per il 2007,

fr. 1656.– mensili dal gennaio

all'agosto del 2008,

fr. 1210.– mensili dal settembre

al 15 dicembre 2008,

fr. 1676.– mensili dal 16 al 31

dicembre 2008,

fr. 2580.– mensili dal gennaio

all'agosto del 2009,

fr. 2649.– mensili dal settembre

al dicembre del 2009.

L. Con appello dello stesso 6

dicembre 2012 AO 1 chiede che in riforma del decreto impugnato i contributi per

lei siano così aumentati:

fr.

5847.– per il dicembre del 2006,

fr. 6681.– mensili per il 2007,

fr. 4715.– mensili per il 2008,

fr. 7069.– mensili dal gennaio

all'agosto del 2009,

fr. 7241.– mensili dal settembre

al dicembre del 2009,

fr. 3827.– mensili per il 2010,

fr. 4503.– mensili per il 2011 e

fr. 5061.– mensili dal gennaio

2012 in poi.

M. Nelle sue osservazioni del

17 gennaio 2013 AP 1 propone di respingere l'appello della moglie. Identica

conclusione formula AO 1 in una lettera del 21 gennaio 2013 per quanto riguarda

all'appello del marito.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, i proce­dimenti pendenti al momento

dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano ad

essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle

impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il

decreto del Pretore è stato intimato 23 novembre 2012. Gli appelli soggiacciono

pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314

cpv. 1 CPC ), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concerto tale requisito è manifestamente dato. Quanto alla

tempestività dei rimedi giuridici, il decreto in questione è stato notificato

ai patrocinatori delle parti lunedì 26 novembre 2012. Entrambi gli appelli sono

stati introdotti il 6 dicembre 2012, mediante invio raccomandato quello di AP 1

(data del timbro postale sulla busta d'invio) e mediante deposito

nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ quello di

AO 1 (dichiarazione 6 dicembre 2012 dell'avv. __________, acclusa all'appello).

Sotto questo profilo entrambe le impugnazioni sono quindi ricevibili.

2.

Litigiosi rimangono in

questa sede il contributo alimentare per la moglie (dal dicembre del 2006) e quello

per i figli (dal gennaio del 2009). A tal fine il Pretore ha ritenuto determinante

il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, e in

particolare il margine disponibile di cui fruiva la moglie al momento della

separazione, mentre non ha reputato necessario accertare il reddito né il fabbisogno

del marito, che con ogni verosimiglianza – egli ha soggiunto – ha conservato dopo

la separazione una sufficiente capacità economica, anche tenendo conto del figlio

nato fuori del matrimonio. Ciò premesso, il Pretore ha constatato che prima

della separazione il reddito dei coniugi era di complessivi fr. 15 090.– mensili e il fabbisogno familiare di

fr. 9680.– mensili, sicché a ogni coniuge rimaneva un margine disponibile di fr. 2705.–

mensili.

Dopo la separazione il Pretore ha

calcolato il fabbisogno della moglie come segue:

fr. 3862.–

mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio

fr. 1360.40 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli],

posteggio fr. 370.–, premio della cassa malati fr. 581.10, assicurazione responsabilità

civile privata fr. 19.60, assicurazione responsabilità civile dell'automobile

fr. 172.15, imposta di circolazione fr. 50.25, collaboratrice domestica fr. 352.–,

onere fiscale fr. 500.–),

fr. 4571.–

mensili dal gennaio all'agosto del 2009 (costo dell'alloggio fr. 2300.– [già

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], posteggio fr. 250.–,

collaboratrice domestica fr. 789.90),

fr. 4743.–

mensili dal settembre al dicembre del 2009 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 619.20, assicurazione

responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica

fr. 41.50),

fr.

4693.

– mensili nel 2010 (collaboratrice domestica fr. 740.–),

fr. 4415.–

mensili nel 2011 (collaboratrice domestica fr. 352.–, quota TCS fr. 8.25,

quota TCS Europa fr. 8.60, contributi AVS/AI/IPG fr. 93.35) e

fr.

4490.

– mensili dal gennaio del 2012 in poi (premio della cassa malati fr. 693.90).

Agli importi che precedono il

Pretore ha aggiunto il margine disponibile di cui la moglie beneficiava fino

alla separazione (fr. 2705.– mensili, come detto), deducendo il reddito

proprio di lei (fr. 1598.75 mensili nel dicembre del 2006, fr. 761.85

mensili nel 2007, fr. 2727.75 mensili nel 2008, fr. 1082.65 mensili nel

2009, fr. 4446.75 mensili nel 2010, fr. 3492.65 mensili nel 2011, fr. 3010.–

mensili dal gennaio del 2012 in poi) e fissando per finire i contributi alimentari

a carico del marito nella differenza, ossia in fr. 4970.– per il dicembre del

2006, in fr. 5808.– mensili per il 2007, in fr. 3840.– mensili per il

2008, in fr. 6195.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009, in fr. 6365.–

mensili dal settembre al dicembre del 2009, in fr. 2950.– mensili per il 2010, in

fr. 3630.– mensili per il 2011 e in fr. 4185.– mensili dal 2012 in poi.

Quanto ai figli, il Pretore ha ritenuto

adeguati i contributi alimentari concordati dalle parti all'udienza del 29

luglio 2008 (fr. 1605.– mensili per A__________, oltre all'assegno familiare

e alla retta della scuola privata, e fr. 1430.– mensili per T__________, oltre

all'assegno familiare), più elevati dei fabbisogni medi in denaro previsti nel

2012.

dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (che già comprendono gli assegni familiari).

Egli ha nondimeno adattato tali contributi dal gennaio del 2009 al maggior

costo dell'alloggio (da fr. 1360.– a fr. 2300.– mensili), fissandoli in fr.

1665.

– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1920.– men­sili fino al 12°

compleanno e in fr. 2000.– mensili dopo di allora, più gli assegni familiari e la

retta della scuola privata, conformemente all'intesa raggiunta a suo tempo dalle

parti.

I. Sull'appello di AO 1

3.

L'appellante chiede di aumentare

nel proprio fabbisogno l'onere fiscale di fr. 500.– mensili stimato dal Pretore,

portandolo a fr. 1138.– mensili, e di riconoscerle un'indennità di fr.

238.

– mensili per pasti fuori casa, ciò che giustifica di maggiorare i contributi

di mantenimento in suo favore di fr. 876.– mensili.

a) Per

quel che è delle imposte, il Pretore ha ripreso la stima di fr. 500.– mensili prospettata

dalla moglie nel­la sua istan­za del 28 dicembre 2007, non avvedendosi però che

nel memoriale conclusivo essa aveva aumentato la cifra a fr. 1300.– mensili. Ora,

agli atti figurano le tassazioni dell'interessata dal 2006 al 2009. Tenuto

conto che nel Comune di __________ il moltiplicatore d'imposta era del 75% per

il 2006 e del 72.5% per i tre anni successivi, il carico fiscale della

contribuente risultava di fr. 1145.50 mensili per il 2006, di

fr. 900.– mensili per il 2007, di fr. 1602.15 mensili per il 2008 e di fr.

1165.15

mensili per il 2009 (fascicolo doc. II: tassazioni trasmesse il 9 marzo

2012.

dall'Ufficio circondariale di __________). In media, dal dicembre del 2006

al dicembre del 2009 l'interessata ha pagato così imposte per fr. 1203.20

mensili. Quanto al 2010 e al 2011 figurano agli atti unicamente richieste di

acconti, per altro incomplete (bollette nel classificatore doc. 20).

Il

marito ricorda di avere versato in pendenza di causa anticipi alimentari per

fr. 9500.– mensili complessivi, di modo che le imposte sono state

calcolate di conseguenza. Aggiunge che in esito alla presente procedura tali

contributi saranno ridotti e che la moglie dovrà rimborsargli quanto ricevuto

in eccesso, sicché le imposte pagate in esubero rispetto ai fr. 500.–

mensili degli anni passati saranno compensate con le imposte degli anni

successivi. In realtà a un esame di verosimiglianza non si ravvisano elementi chiari

per scostarsi da quanto la moglie ha pagato in forza delle tassazioni definitive

fino al 2009. Né si intravedono indizi per presumere che il carico fiscale di

lei potrà ridursi apprezzabilmente negli anni non ancora oggetto di tassazione.

Da un lato, eventuali minori entrate per contributi alimentari saranno compensate

da un maggior reddito proprio. Dall'altro, il fabbisogno in denaro dei figli (e

quindi il relativo contributo) è destinato a lievitare in seguito al passaggio in

fasce d'età superiori e all'aumento della retta per la scuola privata. A un

giudizio di apparenza l'onere fiscale di fr. 1138.– mensili fatto valere dall'interessata

riesce quindi verosimile.

b) Circa

il costo dei pasti fuori casa, l'appellante sostiene di lavorare praticamente a

tempo pieno (come figurava nel suo memoriale conclusivo del 30 agosto 2012,

pag. 5 a metà) e che gli orari irregolari cui essa è tenuta nell'esercizio

della professione non le consentono di pranzare a domicilio. Il marito obietta

che la moglie stessa adduce di avere aumentato il grado d'occupazione solo nel gennaio

del 2010, sicché nulla può esserle riconosciuto per pasti fuori casa prima di

allora, quando l'attività al 50% le lasciava tutto il tempo per prepararsi il

pranzo a domicilio. Dal gennaio del 2010 in poi l'interessato oppone che, lavorando

a tempo pieno, un medico specialista dovrebbe guadagnare almeno fr. 9000.–

mensili, ciò che esclude contributi di mantenimento. Se così non fosse, costituisce

a suo parere abuso di diritto dichiarare un reddito pari a quello conseguito da

un medico attivo al 15% ed esporre costi per pasti fuori casa.

Le

doglianze del marito sulle entrate dell'appellante riguarda­no i redditi, non i

fabbisogni. Saranno dunque esaminate in seguito. Relativamente all'indennità

per pasti fuori casa, AP 1 non contesta che lavorando a tempo pieno la moglie

non può rientrare a domicilio per il pranzo. Invocare un abuso di diritto in

simili circostanze non è serio. L'indennità che l'appellante inserisce nel

proprio fabbisogno, poi, corrisponde sostanzialmente a quanto prevede la tabella

per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto ese­cu­tivo (FU

68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Non v'è ragione quindi per non riconoscerla

dal gennaio del 2010. Del maggior onere fiscale e dell'indennità per i pasti

fuori casa si terrà conto in appresso, calcolando il fabbisogno della moglie nella

trattazione dell'appello avversario (consid. 8e).

II. Sull'appello di AP 1

4.

L'appellante contesta

anzitutto il metodo adottato dal Pretore per il calcolo del contributo

litigioso. Allega, in sintesi, che riconoscendo alla moglie un fabbisogno dopo

la separazione notevolmente maggiore rispetto a quello durante la comunione

domestica (oltre al margine disponibile di cui essa fruiva durante la vita in

comune), il primo giudice ha disatteso il principio per cui il diritto al

mantenimento non deve eccedere il livello di vita sostenuto prima della

separazione. Per di più, con un reddito di fr. 13 340.–

mensili l'appellante afferma di poter coprire

appena, ove dovesse versare i contributi per moglie e figli stabiliti

dal primo giudice, il proprio fabbisogno (da

lui quantificato tra fr. 5680.– e fr. 6843.– mensili), senza poter destinare

alcunché al figlio nato fuori del matrimonio né – tanto meno – poter godere dello

stesso margine disponibile inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie.

a) Questa

Camera ha avuto modo di rammentare ancora di recente i criteri preposti alla

definizione dei contributi alimentari fra coniugi dopo la fine della comunione

domestica (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 e 6 destinati

a pubblicazione in RtiD I-2015). Tali principi valgono tanto nelle protezioni

dell'unione coniugale quanto, per analogia, negli assetti cautelari decretati durante

una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Giovi dunque ripetere che, ove sia

giustificata una sospensione della comunione

domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a

protezione dell'unione coniu­gale – o per analogia il giudice dei provvedimenti

cautelari – “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro”

(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si

applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i

coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il

criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre

dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo

l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo

esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno

minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il

fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo.

b) Il

metodo di calcolo appena citato non deve condurre tuttavia a una

ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una

liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al

mantenimento è costituito, di regola, dal tenore di vita che i coniugi

sostenevano

durante

la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD

I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi

il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un

tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378

consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_445/2014

del 28 agosto 2014, consid. 4.1). Il metodo di calcolo in questione non si

applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in

comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,

ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad

altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per

il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante

la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente

agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato

al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fon­dato sull'ammontare

del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il

contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie

per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD

I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a

e 4b;

analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 con

riferimenti destinato a pubblicazione in RtiD I-2015).

c) La

giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari fra

coniugi nelle procedure a tutela dell'unione coniugale – e, per analogia, nei

procedimenti cautelari in cause di divorzio – è stata compendiata anche dalla

dottrina nei termini che seguono (Hohl

in: Fountoulakis/Pi­chon­naz/ Rumo-Jungo, Droit de la famille et nou­velle

procédure, Ginevra/Zu­rigo/Ba­silea 2012, pag. 95 seg. con citazioni: v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).

– Coniugi che

versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole

Si tratta del

caso in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate

siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che

il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore

alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare

del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di

mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare

il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale

federale 5A_267/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1; sentenza

5A_11/2014 del 3 luglio 2014, consid. 4.3.1.1; sentenza 5A_778/2013 del 1°

aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011,

consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; DTF 115 II

426.

consid. 3).

Il metodo

di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei

coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per

principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare

dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio

coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. a).

Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune

i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,

ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad

altre finalità (sopra, loc. cit.).

– Coniugi che

versano in una situazione finanziaria media o modesta

Si tratta

del caso in cui i coniugi non accantonavano rispar­mi durante la vita in comune

o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in

comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente

assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid.

4.2.1.1

in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze

del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale

5A_288/2008 del 27 ago­sto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella

sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono

escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali

di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo

in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre

dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo

l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF

126.

III 8 non riguar­da il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge

affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).

– Coniugi che versano in una situazione finanziaria

deficitaria

Si tratta

del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore

del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio

minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59

consid. 2).

5.

Nella fattispecie il

Pretore si è dipartito dal presupposto – come detto (consid. 2) – che durante

la comunione domestica i coniugi sostenessero un ragguardevole tenore di vita, conservando

grazie a un reddito di fr. 15 090.– mensili

un cospicuo margine disponibile (fr. 2705.– mensili ciascuno) rispetto al

fabbisogno della famiglia (fr. 9680.– mensili). Nelle circostanze

descritte egli si è limitato ad accertare il fabbisogno della moglie dopo la

separazione, calcolando sulla scorta del dispendio effettivo quanto occorra a

quest'ultima per conservare il livello di vita raggiunto durante la comunione

domestica, non senza rilevare che dopo la separazione il marito “ha sempre

conservato una capacità contributiva almeno pari a quella sempre goduta,

incrementandola anzi significativamente” (decreto impugnato, pag. 4 da metà). Nell'appello

l'interessato non pretende – a ragione – che nel caso specifico il contributo

alimentare per la moglie vada definito in base al metodo di calcolo consistente

nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli,

suddividendo l'eccedenza a metà. Obietta però che il reddito da lui conseguito non

eccedeva fr. 13 340.– mensili,

pari alla media di quanto egli ha guadagnato fra il 2003 e il 2005 (memoriale

conclusivo, pag. 9 seg.), prima della separazione.

a) Trattandosi

di fissare contributi alimentari, il giudice deve fondarsi, di regola, sulle

condizioni economiche della famiglia al momento della decisione (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 5a). Poco importa dunque che

ai tempi della separazione gli introiti fossero inferiori. Determinante è che

le nuove entrate non siano computate a titolo retroattivo e che il coniuge richiedente

non si veda riconoscere – come si è spiegato (consid. 4b) – più di quanto

occorra per conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione

domestica. Posto ciò, dovendosi accertare il reddito di un lavoratore indipendente

si calcolano le entrate medie sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da

compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al

conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo

contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate

eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati

(RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio

vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate circostanze,

essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante

aumento dei redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno

dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio

2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I CCA, sentenza inc.

11.2011.73

dell'11 dicembre 2014, consid. 6a).

b) Dagli

atti risulta che in concreto l'autorità fiscale ha accertato il reddito di AP 1

nel 2006 (la moglie chiede contributi di mantenimento

dal dicembre del 2006) in fr. 140 399.–

annui, pari a fr. 11 700.– mensili (fr.

135.

245.– da attività indipendente, fr. 5154.–

da titoli e capitali: tassazione su recla­mo nel classificatore doc. Q,

separatore D). Si prescinde dall'introito di fr. 22 897.–

per “valori locativi e affitti”, che secondo le dichiarazioni dell'interessato

(memoriale conclusivo, pag. 9 in fondo), non contestate dalla moglie, si riferiscono

a immobili occupati e goduti dalla di lui madre (v. anche la dichiarazione di __________

nel classificatore doc. Q, separatore U). Contrariamente a quanto reputa l'appellante,

invece, non vanno considerate le deduzioni fisse per spese professionali, che

rientrano se mai nel fabbisogno di lui.

Nel

2007.

le entrate dell'appellante sono nettamente aumentate, soprattutto per gli

onorari da lui percepiti quale membro del consiglio di amministrazione della __________

di __________, di cui egli è azionista (interrogatorio formale, risposte n. 2,

5, 6 e 7: verbale del 13 otto­bre 2008, pag. 3 seg.). Il reddito è passato

così, secondo gli accertamenti dell'autorità

fiscale, a fr. 377 482.– annui, ossia fr. 31 456.– mensili (fr. 251 786.– da attività dipendente, fr. 113 000.– da attività indipendente, fr. 760.– per

indennità di perdita di guadagno, fr. 11 936.–

da titoli e capitali: tassazione su reclamo nel classificatore doc. Q,

separatore E).

Nel

2008.

i dati fiscali attestano redditi per fr. 249 514.–

annui, pari a fr. 20 793.– mensili (fr.

169.

650.– da attività dipendente,

fr. 70 000.– da attività

indipendente, fr. 4563.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 5301.–

da titoli e capitali: doc. III, tassazione trasmessa il 10 agosto 2012 dall'Ufficio

circon­dariale di __________).

Nel

2009.

risultano entrate per fr. 438 788.–

annui, corrispondenti a fr. 36 565.–

mensili (fr. 226 620.– dall'amministrazione

di persone giuridiche, fr. 131 000.– da

attività indipendente, fr. 575.– per indennità di perdita di guadagno,

fr. 80 593.– da titoli e

capitali: fascicolo doc. III, tassazione trasmessa il 10 agosto 2012 dall'Ufficio

circondariale di __________).

Nel

2010.

l'appellante ha dichiarato redditi da attività dipendente (recte:

indipendente) principale per fr. 190 542.–

e

redditi

da attività dipendente accessoria per fr. 250 357.–,

oltre a fr. 40 662.– di reddito da

titoli e capitali, per complessivi fr. 481 561.–,

ovvero fr. 40 130.– mensili (dichiarazione

d'imposta 2010 nel classificatore doc. Q, separatore H).

Ne

segue che dal dicembre del 2006 al dicembre del 2010 l'appellante ha guadagnato, in media, fr. 31 817.–

mensili. E a un esame limitato alla verosimiglianza non v'è ragione per

supporre che tale reddito sia insufficiente per sopperire al mantenimento suo e

della famiglia. Invano egli assevera pertanto che, qualora dovesse pagare i

contributi alimentari fissati dal Pretore (di fr. 11 500.– mensili nel loro ammontare mas­simo), non gli rimarrebbe nemmeno

di che sostentare il figlio avuto fuori del matrimonio.

6.

Alla luce di quanto precede

si tratta di verificare, in base al metodo del dispendio effettivo, il tenore

di vita raggiunto dalla moglie durante la comunione domestica, che spettava

all'interessata rendere verosimile (sopra, consid. 4c). Il Pretore ha ritenuto

che quel livello di vita consistesse nel fabbisogno minimo di lei durante la comunione

domestica, più un margine disponibile di fr. 2705.– mensili (sopra,

consid. 2). Che il tenore di vita di un coniuge in base al metodo del dispendio

effettivo si calcoli a tale stregua si può opinare, ma l'appellante non

contesta il criterio in sé. Eccepisce che al momento della separazione i

redditi coniugali assommavano a fr. 14 740.–

mensili, non a fr. 15 090.–, e che il

Pretore ha trascurato di computare nel fabbisogno della famiglia l'imposta

comunale, sicché il carico tributario ascendeva a fr. 3124.65 mensili e ogni

coniuge poteva contare su un margine di fr. 2022.– mensili, non di fr.

2705.

– mensili (appello pag. 8;

osservazioni all'appello avversario, pag. 5).

a) Dalla

documentazione fiscale agli atti si evince che, prescindendo dagli introiti degli

immobili occupati e goduti dalla

madre

dell'appellante (sopra, consid. 5b), i coniugi hanno conseguito redditi per

complessivi fr. 155 336.– nel 2003,

fr. 194 429.– nel

2004.

e fr. 189 562 nel 2005, onde una media di fr. 14 981.30 mensili (tassazioni nel classificatore

doc. Q, separatori A, B e C). Contrariamente all'opinione dell'appellante,

invece, le deduzioni fisse per spese professionali rientrano tutt'al più nel

fabbisogno personale di lui (sopra, consid. 5b). A ragione per contro l'appellante

chiede che si tenga conto della perdita registrata dalla moglie nell'esercizio dell'attività indipendente durante il 2003.

Il reddito di

fr. 15 090.– mensili calcolato dal Pretore va rettificato perciò in fr. 14 981.30 mensili.

b) Quanto

al fabbisogno della famiglia al momento della separazione, il Pretore lo ha

stabilito in fr. 9680.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

coniugi fr. 1550.–, fabbisogno in denaro dei figli [già dedotta la loro quota

dell'alloggio] fr. 1340.– ciascuno, costo dell'alloggio con spe­se accessorie

fr. 1400.–, cassa malati della moglie fr. 581.10, cassa malati del marito

fr. 385.30, assicurazione responsabilità civile dell'automobile della

moglie fr. 172.15, imposta di circolazione dell'automobile della moglie

fr. 50.25, assicurazione responsabilità

civile privata e dell'economia domestica fr. 50.–, spese del

veicolo del marito fr. 200.–, collaboratrice domestica fr. 500.–, onere

fiscale fr. 2108.80). Il Pretore ha trascurato, in effetti, l'imposta comunale.

Rapportato sull'arco dei tre anni presi in considerazione per accertare i

redditi familiari, l'onere di fr. 3124.65 mensili esposto dall'appellante appare quindi giustificato (tassazioni nel

classificatore doc. Q, separatori

A, B e C, dato un moltiplicatore comunale del 75%).

Nell'appello

il marito fa valere altresì che il premio per l'assicurazione responsabilità

civile dell'automobile della moglie (fr. 172.15 mensili) e l'imposta di

circolazione (fr. 50.25 mensili) figurano già nei costi dello studio medico

(memoriale, pag. 10). L'appunto è fondato, come si vedrà oltre (consid. 8d).

Analogamente va ridotta la spesa per il personale domestico, che il Pretore ha stimato

in fr. 500.– mensili prima della separazione, ma che – come si vedrà in

appresso (con­sid. 8c) – non superava verosimilmente fr. 400.– mensili, co­me il

marito sottolinea nell'appello (pag. 8 in fondo). In definitiva il fabbisogno della famiglia prima della separazione, non litigioso per il resto, va accertato

in fr. 10 371.– mensili.

c) Adattando

di conseguenza il calcolo del Pretore (fabbisogno personale della moglie più metà

dell'agio mensile, criterio – come detto – non contestato dall'appellante), il

margine a disposizione dei coniugi prima della separazione risultava così di

fr. 4610.– mensili (redditi coniugali fr. 14 981.–

meno il fab­bisogno familiare di fr. 10 371.–).

Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la

moglie doveva beneficiare perciò, dopo la separazione, di un margine di fr.

2305.

– mensili sul proprio fabbisogno minimo.

7.

Relativamente al reddito della

moglie dopo la separazione, l'appellante fa notare che costei ha riconosciuto

nel proprio memoriale conclusivo del 30 agosto 2012 di lavorare a tempo pieno dal

gennaio del 2010. E a mente sua un medico specialista con studio proprio ed esperienza

pluriennale non può guadagnare meno di fr. 6000.– mensili, cui si aggiungono

in concreto fr. 3000.– mensili per l'attività svolta dall'interessata alle

dipendenze della __________, tant'è che taluni colleghi attivi nello stesso

studio medico di lei dichiarano redditi tra fr. 8903.64 e fr. 11 594.85 mensili. L'appellante ricorda inoltre

che nel caso specifico i figli frequentano una scuola privata provvista di

mensa, situata proprio di fronte allo studio medico della moglie, la quale trova

tempo anche per essere attiva in politica come consigliera comunale a __________.

Per di più – egli continua – alla moglie basterebbe aumentare di un giorno

settimanale la sua attività presso la __________ per guadagnare fr. 6000.–

mensili. Comunque sia, l'appellante contesta il reddito di lei accertato dal Pretore

per il 2007, 2009 e 2012. Quanto al 2007 e al 2009, in particolare, egli sostiene che i dati accertati dall'autorità fiscale sono smentiti dagli

atti, mentre per il 2012 la moglie non ha prodotto documentazione alcuna, sicché

deve avere guadagnato almeno fr. 3500.–

mensili come nel 2011.

a) Il

Pretore ha determinato le entrate della moglie tra il 2006 e il 2009 sulla base

delle relative tassazioni, non senza rilevare discrepanze fra i conti di

esercizio e i dati accertati dall'autorità fiscale (decreto impugnato, pag. 9 in basso). L'appellante fa valere che i dati figuranti nei conteggi sul riparto delle spese comuni

dello studio medico contraddicono quanto dichiara la moglie nel conto economico allegato alla dichiarazione d'im­posta.

Per i primi dieci mesi del 2007 risulta da tale conteggio infatti che essa ha riscosso

onorari per fr. 55 580.–, incasso che ripartito su dodici mesi dà entrate

per fr. 66 696.–, mentre l'interessata indica nel suo

conto d'esercizio 2007 solo fr. 50 930.–,

sicché il suo reddito per il 2007 va rivalutato di fr. 1916.28 mensili.

Analogamente si evincono dal conteggio 2009 incassi per fr. 74 312.40, mentre nel conto d'esercizio essa

ha dichiarato onorari per soli fr. 64 137.65,

di modo che, operate le debite correzioni, risulta un maggior reddito complessivo

di fr. 1822.95 mensili.

Gli

atti confermano le incongruenze riscontrate dal marito (doc. 16, 25 e 28). A

parte il fatto però che talune discordanze potrebbero spiegarsi con un diverso

sistema di registrazione delle entrate nei due conteggi, a un esame di mera verosimiglianza

come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari non ci si

scosta dal risultato di tassazioni passate in giudicato, se non in circostanze univoche

e indiscutibili già d'acchito, a livello di apparenza (I CCA, sentenza inc.

11.2011.185

del 30 dicembre 2013, consid. 5b). Nella fattispecie i conteggi sul

riparto delle spese comuni dello studio medico paiono essere stati acclusi al

conto d'esercizio regolarmente vagliato dall'autorità fiscale (doc. 16: indicazione

“conteggi annessi” nei rispettivi conti di esercizio). Le obiezioni

dell'appellante trascendono così il potere cognitivo di un giudice chiamato a

statuire con cognizione sommaria. Andranno vagliate se mai, come rileva il

Pretore, nel giudizio di merito.

b) Per

quanto attiene alle entrate della moglie dopo l'aumento del grado d'occupazione

(gennaio del 2010), il Pretore ha accertato i proventi di lei nel 2010 in

fr. 4446.75 mensili netti così composti:

reddito da attività dipendente fr. 46 603.85

annui (doc. 17), indennità di consigliera comunale fr. 2327.45 annui (doc. 18),

reddito da attività indipendente fr. 4430.– annui (doc. 22). Per il 2011 egli

ha tenuto calcolo del reddito da attività dipendente di fr. 35 942.30 annui e dell'indennità come consigliera

comunale di fr. 1540.– annui (doc. 17 e 18), mentre in assenza di ogni documento

ha ritenuto il reddito da attività indipendente identico a quello del 2010,

onde entrate per fr. 3492.65 mensili netti (decreto impugnato, pag. 9 a metà).

Il primo giudice ha determinato i proventi di AO 1, in altri termini, sulla

base di dati che già tenevano conto della maggior attività lucrativa di lei dopo

il gennaio del 2010 e ha stimato gli introiti del 2011 per apprez­zamento. Nel

suo memoriale conclusivo, del resto, l'appellante medesimo si dipartiva dai

medesimi dati e proponeva di stimare per il 2011 lo stesso utile da attività

indipendente conseguito nel 2010 (pag. 7 da metà), né ha modificato la propria

posizione dopo aver ricevuto il memoriale conclusivo avversario. A un giudizio

di verosimiglianza gli importi stabiliti dal Pretore per il 2010 e il 2011

resistono dunque alla critica.

c) Per

quel che è dei redditi dal 2012 in poi, mancando una

volta

ancora ogni documentazione il Pretore li ha stimati in fr. 3010.– mensili netti

sulla base di una media delle entrate da lui accertate tra il 2009 e il 2011

(decreto impugnato, pag. 10 in alto). Tale modo di procedere, tuttavia,

trascura che l'interessata ammette di avere aumentato la propria attività

lucrativa dal gennaio del 2010. Trattandosi di formulare una prognosi sulle

entrate che essa avrebbe conseguito dal 2012 con un'attività a tempo pieno non

si giustificava di fondarsi perciò su dati risalenti a un periodo in cui il

grado d'occupazione era attorno al 50%. Tanto meno ove si pensi che, come si è

spiegato (consid. 5a), in caso di costante aumento dei redditi anche per i lavoratori

indipendenti fa stato – alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti – il

guadagno dell'ultimo anno. Nella fattispecie, considerato il significativo incremento

dell'impegno professionale della moglie dal 2010, l'unico dato di rilievo è appunto l'utile da lei dichiarato all'autorità fiscale nel 2010 (doc.

22). Non resta che attenersi, in circostanze del genere, a tale reddito di fr.

4430.

– annui.

Quanto

al guadagno conseguito come dipendente, di norma esso corrisponde a quello ritratto

al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti), intendendosi con ciò – per

lo meno a un esame d'apparenza – il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno

oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre

2013, consid. 5). Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità

supple­mentari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879

consid. 4 con richiami), compresi i bonus e le parte­cipazioni agli utili (RtiD

I-2007 pag. 739 consid. 5). Riguardo all'attività dipendente svolta dalla

moglie per la __________, di conseguenza, giova attenersi al dato più recente che

si desume dagli atti, ossia al guadagno di fr. 35 942.30 annui conseguito nel 2011 (doc. 17). Tale importo comprende

un bonus di fr. 1000.–. L'interessata avendo ricevuto un bonus di

fr. 1000.– anche nel 2009 e uno di fr. 10 000.–

nel 2010 (doc. 17), almeno nella misura di fr. 1000.– annui il supplemento

appare un'entrata ricorrente su cui essa potrà verosimilmente contare anche in

futuro.

Quanto

alle indennità di consigliera comunale, data la natura fortemente variabile

delle medesime, si impone di ponderare tutti i dati disponibili, dal 2009 al

2012.

(doc. 18), il che dà una media di fr. 1620.15 annui netti. A un esame di

verosimiglian­za le entrate dell'interessata dal 2012 in poi possono quindi essere stimate, come assume il marito, attorno ai fr. 3500.– mensili netti

(fr. 35 942.30 + fr. 4430.– +

fr. 1620.15 : 12). Il reddito di fr. 3010.– mensili considerato dal Pretore

va rivalutato di conseguenza.

d) Altra

è la questione di sapere se il reddito conseguito da AO 1 sia adeguato alla

capacità lucrativa di un medico specialista che lavora a tempo pieno. Non a

torto il Pretore ha rilevato tuttavia che in concreto l'interrogativo non può

essere risolto nel quadro di un giudizio puramente sommario come quello che

presiede all'emanazione di un decreto cautelare, ma implica un esame di merito (decreto

impugnato, pag. 9 in fondo). Nell'appello il marito si limita a paragonare le

entrate della moglie con quelle di colleghi di studio e a richiamare dati

statistici, soggiungendo che costei potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione

per la __________. Agli atti non figurano tuttavia elementi che confermino già

a un primo esame la possibilità per la moglie di estendere la propria attività

dipendente, né parametri che consentano di raffrontare l'attività di lei con

quella dei suoi colleghi di studio, mentre una perizia non entra – per

principio – in linea di conto nell'ambito di un procedimento sommario (in tal

senso: sentenza del Tribunale federale 5A_720/2013 del 4

marzo 2014, consid. 4.1; cfr. anche il nuovo art. 254 CPC). A

una decisione di verosimiglianza non soccorrono pertanto gli estremi per

rivalutare il reddito dell'interessata o per ascrivere a quest'ultima un reddito

ipotetico.

8.

Secondo l'appellante il

fabbisogno personale della moglie va accertato in fr. 3318.– mensili dal dicembre

del 2006 al dicembre del 2008, in fr. 3550.– mensili dal gennaio all'agosto

del 2009, in fr. 3723.– mensili dal settembre del 2009 al dicembre del 2011 e in

fr. 3797.– mensili dal gennaio del 2012 in poi. Nelle circostanze descritte occorre

vagliare le singole voci contestate.

a) Circa

la spesa per l'alloggio, dopo il 1° gennaio 2009 il Pretore ha considerato nel

fabbisogno dell'interessata fr. 1500.– mensili di pigione, fr. 400.–

mensili di spese accessorie e fr. 400.– mensili di relativo conguaglio. L'appellante

fa valere che in realtà le spese accessorie sono ammontate in media a fr. 420.–

mensili, incluso l'acconto. Agli atti si trovano tre comunicazioni dei

proprietari dell'appartamento dalle quali si evince che l'interessata ha pagato

fr. 3675.– di spese accessorie dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009, fr. 5028.–

dal luglio del 2009 al giugno del 2010 e fr. 5056.– mensili dal luglio del

2010.

al giugno del 2011 (doc. 8 e 24). Nell'ultima comunicazione si precisa che

l'acconto di fr. 400.– mensili va dedotto dal conteggio annuale (doc. 24, primo

foglio). A un esame di verosimiglianza le spese accessorie risultano dunque, in

me­dia, di fr. 444.– mensili (fr. 3675.– + fr. 5028.– + fr. 5056.– :

31.

mesi), acconto compreso.

Non

si disconosce che l'interessata ha esibito un estratto bancario, il quale

attesta due versamenti di fr. 2200.– al proprietario dell'appartamento eseguiti

all'inizio della locazione, nel dicembre del 2008 e nel gennaio del 2009 (doc.

7). Tutto si ignora però sulla causale di tali versamenti. Nulla rende

verosimile di conseguenza che il costo dell'alloggio ecceda il canone di

locazione (fr. 1500.– mensili) e le spese accessorie (fr. 444.– mensili), per

complessivi fr. 1944.– mensili. Dedotta la quota già compresa nel fabbisogno in

denaro dei figli minorenni (un terzo in quello di A__________ e un quarto in quello

di T__________: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder,

2ª edizione, pag. 13 in alto), dal gennaio del 2009 nel fabbisogno della moglie

va inserita la differenza di fr. 810.– mensili.

b) Il

costo del posteggio all'Hotel __________ è stato accertato dal Pretore in

fr. 370.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (doc. H

nell'inc. DI.2008.1). L'appellante sostiene che tale spesa non esisteva prima

della separazione e non può quindi essere riconosciuta in seguito. Ci si potrebbe

domandare se l'argomento sia ammissibile, il marito avendo sollevato la

contestazione solo nel memoriale conclusivo. Sia come sia, l'appellante non pretende

che prima della separazione la moglie non disponesse di un'automobile né indica

dove essa potesse lasciare il veicolo gratuitamente. La censura si esaurisce

così in una recriminazione.

Dal

gennaio del 2009, dopo il trasloco nell'appartamento di via __________, il Pretore

ha riconosciuto all'interessata una spesa di fr. 250.– mensili per un parcheggio

pubblico all'autosilo __________ (doc. 9 e fatture nel classificatore doc. 20).

L'appellante obietta che quel posteggio è lontano sia dall'abitazione della

moglie sia dal suo studio medico ed è verosimil­mente usato dai genitori di lei,

i quali hanno un appartamento in via __________, mentre l'interessata dispone

di uno spazio sotto casa dove può lasciare

l'automobile (lettera del 27 luglio 2012 e fotografie allegate nel

fascicolo “corrispondenza e citazioni diverse” dell'inc. DI.2008.936). Invero

non è dato a divedere quale utilità possa avere per la moglie un posteggio che

dista dalla propria abitazione più del luogo di lavoro. Certo, secondo l'interessata

lo spiazzo accanto alla sua casa è adibito solo a carico e scarico (lettera del

20.

luglio 2012 nel fascicolo “corrispondenza e citazioni diverse” dell'inc. OA.2008.483),

ma essa non ha reso verosimile l'asserzione (ciò che avrebbe potuto fare agevolmente,

producendo ad esempio una conferma del proprietario). Dopo il gennaio del 2009 l'esborso

per il posteggio non può quindi essere riconosciuto nel fabbisogno di lei.

c) L'appellante

chiede di ridurre la spesa per l'aiuto domestico a fr. 400.– mensili,

facendo valere che durante la vita in comune la governante dedicava alla

famiglia quattro ore la settimana, sicché dal 2009 il costo non può essere

pressoché raddoppiato. Il Pretore ha stimato la spesa in fr. 352.– mensili fino al dicembre del 2008 e dopo il gennaio del

2011.

(fr. 22.– per quattro ore settimanali quattro settimane al

mese), ammettendo nondimeno per finire il costo di fr. 400.– mensili riconosciuto

dal marito. Per il 2009 e il 2010 egli ha inserito invece nel fabbisogno della

moglie gli esborsi documentati, di fr. 789.90 e di fr. 740.– mensili (conteggi

della Cassa cantonale di compensazione e premio dell'assicurazione infortuni nel

classificatore doc. 20). Nel memoriale conclusivo (pag. 9 in fondo) l'interessata

ha addotto che il maggior impiego della collaboratrice domestica è dovuto all'intervenuta

separazione dai coniugi e all'aumento del suo grado d'occupazione.

Il

primo argomento non può essere condiviso, dovendosi ragionevolmente supporre che

l'impegno richiesto a una gover­nante per occuparsi di tre persone sia

inferiore a quello necessario per seguire una famiglia di quattro. Né l'interessata

sostiene che, per avventura, prima della separazione la donna di servizio costasse

più di quanto indica il marito. L'importo di fr. 400.– mensili

riconosciuto dall'appellante appare dunque sufficiente per retribuire la

collaboratrice domestica (fr. 22.– orari per quattro ore settimanali), anche considerando

la presumibile spesa per l'assicurazione infortuni e gli

oneri

sociali a carico del datore di lavoro (analogamente, i conteggi di premio e dei

contributi nel classificatore doc. 20). Quanto al secondo argomento, ovvero al

più elevato grado d'occupazione della moglie dal gennaio del 2010 (memoriale

conclusivo di lei, pag. 5 a metà), il maggior esborso per la cura e

l'educazione dei figli sarà considerato nel fabbisogno in denaro di questi

ultimi. Posto ciò, il costo per la collaboratrice

domestica va riconosciuto fino a concorrenza di fr. 400.– mensili.

Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

d) Secondo

l'appellante dal fabbisogno della moglie va tolto il premio per l'assicurazione

responsabilità civile dell'automobile (fr. 172.20 mensili), l'imposta di

circolazione (fr. 50.25 mensili), la quota del TCS (fr. 8.25), il costo

del libretto ETI (fr. 8.60 mensili) e i contributi AVS/AI/IPG (fr. 93.35 mensili),

tali uscite figurando già nei costi dello studio medico. In effetti nei conti

d'esercizio dal 2007 al 2010 relativi all'attività indipendente

dell'interessata si annoverano “spese veicolo” tra fr. 5827.55 e fr. 8637.15

annui, come pure “contributi AVS” dal 2008 al 2010 tra fr. 1117.40 e fr.

1885.25

annui (doc. 16 e doc. 22, conto d'esercizio accluso alla dichiarazione

d'imposta 2010). A un esame di mera verosimiglianza il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 2066.10

annui: doc. M), l'imposta di circolazione (fr. 603.– annui: doc. N),

la quota del TCS (fr. 99.– annui) e il libretto ETI (fr. 103.– annui: fatture nel

classificatore doc. 20) risultano quindi essere già stati dedotti dal reddito

da attività indipendente della moglie. Ciò vale anche per i contributi AVS/AI/IPG

che il Pretore ha conteggiato nel fabbisogno di lei dal 2011 in poi (bolletta nel classificatore doc. 20).

e) Di

conseguenza, anche considerando le pretese della moglie per pasti fuori casa

dal 2010 e per il maggior onere fiscale (sopra, consid. 3), il fabbisogno di

lei risulta di fr. 6631.10 mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, pigione fr. 1150.– [da cui dedurre fr. 793.– per la quota

compresa nei fabbisogni in denaro dei figli], acconto spese accessorie

fr. 150.–, relativo conguaglio fr. 60.40, posteggio fr. 370.–,

premio della cassa malati fr. 581.10, assicurazione responsabilità civile

privata fr. 19.60, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte

fr. 1138.–, più il margine di fr. 2305.– desti­nato a garantire all'interessata

il tenore di vita precedente la separazione: sopra, consid. 6c). Dal gennaio

all'agosto del 2009 il fabbisogno scende a fr. 6503.70 mensili (costo dell'alloggio

di fr. 810.– mensili, già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in

denaro dei figli, senza più spese per il posteggio), salvo poi risalire dal

settembre al dicembre del 2009 a fr. 6675.60 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della

cassa malati per la moglie fr. 619.20,

assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione

dell'economia domestica fr. 41.50). Infine dal gennaio del 2010 al

dicembre del 2011 il fabbisogno aumenta nuovamente a fr. 6913.60 mensili (pasti

fuori casa fr. 238.–), per passare dal gennaio del 2012 in poi a fr. 6988.30 mensili (premio della cassa malati fr. 693.90).

9.

In ultima analisi, per

conservare il tenore di vita goduto prima della separazione mancano a AO 1 le

seguenti somme:

dicembre

del 2006:

fabbisogno

fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 1598.75 = fr. 5032.35;

dal

gennaio al dicembre del 2007:

fabbisogno

fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 761.85 = fr. 5869.25 mensili;

dal

gennaio al dicembre del 2008:

fabbisogno

fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 2727.75 = fr. 3903.60 mensili;

dal

gennaio all'agosto del 2009:

fabbisogno

fr. 6503.70 ./. reddito proprio fr. 1082.65 = fr. 5421.05 mensili;

dal

settembre al dicembre del 2009:

fabbisogno

fr. 6675.60 ./. reddito proprio fr. 1082.65 = fr. 5592.95 mensili;

dal

gennaio al dicembre del 2010:

fabbisogno

fr. 6913.60./. reddito proprio fr. 4446.75 = fr. 2466.85 mensili;

dal

gennaio al dicembre del 2011:

fabbisogno

fr. 6913.60./. reddito proprio fr. 3492.65 = fr. 3420.95 mensili;

dal

gennaio del 2012 in poi:

fabbisogno

fr. 6988.30 ./. reddito proprio fr. 3500.– = fr. 3488.30 mensili.

Per semplicità si giustifica di

raggruppare i primi sette scaglioni in cui è ripartito il contributo alimentare

(cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), divisionismo senza utilità specifica,

fissando una media per il relativo arco di tempo. Dal 1° dicembre 2006 al 31

dicembre 2011 (61 mesi) conviene fissare così un contributo alimentare unico di

fr. 4240.– mensili (arrotondati, rispetto ai fr. 4503.– del decreto

impugnato) e dal 1° gennaio 2012 un contributo di fr. 3485.– mensili (arrotondati,

rispetto ai fr. 4185.– mensili del decreto impugnato). Per quel che è del

contributo provvisionale in favore della moglie, l'appello del marito va

accolto così entro tali limiti.

10.

L'appellante contesta

altresì il contributo alimentare per i figli dopo il gennaio del 2009, facendo

valere che il costo dell'alloggio è di fr. 1920.– mensili e non di

fr. 2300.– mensili come reputa il Pretore. In realtà il costo dell'appartamento

in cui la moglie si è trasferita con i figli dal gennaio del 2009 risulta di

fr. 1944.– men­sili (sopra, consid. 8a). La quota di un terzo da inserire

nel fabbisogno in denaro di A__________ ammonta perciò a fr. 648.– mensili e

quella di un quarto da inserire nel fabbisogno in denaro di T__________ a fr.

486.

– mensili. D'altro lato non bisogna trascurare, applicandosi il principio

inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), che dal gennaio del 2010 la posta per cura e educazione va compresa

al 100% nel fabbisogno in denaro dei figli, la madre avendo cominciato a

lavorare a tempo pieno (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto”

anche dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002,

consid. 5b). Contrariamente a quanto reputa il Pretore poi, che ha applicato la

tabella del 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, trattandosi di definire

contributi alimentari dal gennaio del 2009 si deve far capo alla tabella di

quell'anno e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli all'indice nazionale

dei prezzi al consumo dalla decorrenza, per il che gli importi si trovano a

seguire automaticamente l'evoluzio­ne del rincaro (analogamente: I CCA,

sen­tenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 11e).

Oltre a ciò, in ossequio alla più

recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno familiare va tolto dal

fabbisogno in denaro dei figli, che le citate raccomandazioni includono (RtiD

I-2005 pag. 772 consid. 7), per essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid.

4.2

, 65 consid. 4.3.2). Dal fabbisogno in denaro che la tabella 2009

correlata alle citate raccomandazioni prevedeva per A__________ e T__________ vanno

dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 250.–

mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Per

quanto sui certificati di salario della moglie non figurino assegni familiari

(doc. 17), l'interessata rimane abilitata a chiedere lo stanziamento di tali

prestazioni, come lavoratrice dipendente della __________ (art. 13 LAFam) e

genitore affidatario (art. 7 cpv. 1 lett. a e c LAFam), retroattiva­mente per

gli ultimi cinque anni. Sempre in ossequio alla più recente giurisprudenza del

Tribunale federale, infine, i contributi ali­mentari per i figli devono essere

fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso

scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto).

a) Il

fabbisogno in denaro di A__________ risultava così, dopo quanto si è illustrato,

di fr. 1615.– mensili (arrotondati) fino al dicembre del 2009 (fr. 1700.–, meno

fr. 197.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno

fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 648.– di alloggio

effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare),

di fr. 1815.– mensili (arrotondati) dal gennaio del 2010 fino al 12°

compleanno, il 23 marzo 2013 (intera posta per cura e educazione in denaro), risulta

di fr. 2000.– mensili (arrotondati) fino al

16° compleanno, il 23 marzo 2017 (fr. 1870.–, meno fr. 315.– di

alloggio secondo tabella, più fr. 648.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.–

di assegno familiare), e risulterà di fr. 1950.– mensili (arrotondati) fino

alla maggiore età o al termine della formazione

scolastica o professionale (assegno familiare di fr. 250.–).

b) Parallelamente,

il fabbisogno in denaro di T__________ risultava di fr. 1390.– mensili (arrotondati)

fino al dicembre del 2009 (fr. 1740.–, meno fr. 300.– per cura e educazione

prestate in natura dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio effettivo,

meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1690.– mensili (arrotondati)

dal gennaio del 2010 fino al 6° compleanno, l'11 ottobre 2010 (intera posta per cura e educazione in denaro), risulta di fr. 1650.–

men­sili (arrotondati) fino al 12° compleanno, l'11 ottobre 2016

(fr. 1700.–, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.–

di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), risulterà di

fr. 1840.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno, l'11 ottobre 2020 (fr. 1870.–,

meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio

effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), e di fr. 1790.– mensili (arrotondati)

fino alla maggiore età o al termine della for­mazione scolastica o

professionale (assegno familiare di fr. 250.–).

c) Per

alcuni periodi l'appellante offre in favore dei figli contributi più alti rispetto

ai fabbisogni in denaro testé definiti. Non v'è ragione di scostarsene. Anzi,

visti i redditi particolarmente

elevati

di lui (consid. 5b), ci si potrebbe finanche domandare se non si giustifichi di

maggiorare linearmente i fabbisogni in

denaro di A__________ e T__________ del 25%

(RtiD II-2010 pag. 632 consid. 6 a 8 con rinvii; I CCA, sentenza inc.

11.2012.10

del 20 ottobre 2014, consid, 7c). L'indole meramente cautelare del

presente giudizio e la circostanza che AO 1 non abbia prospettato né tanto meno

avanzato richieste in tal senso consentono di lasciare la questione

aperta.

Ciò posto, in ultima analisi i contributi di mantenimento (arrotondati) a

favore dei figli vanno stabiliti come segue:

per

A__________:

fr.

1795.

– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1815.–

mensili fino al 12° compleanno,

fr.

2000.

– mensili fino al 16° compleanno e

fr.

1950.

– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica

o professionale;

per

T__________:

fr.

1570.

– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1690.–

mensili fino al 6° compleanno,

fr. 1745.–

mensili fino al 12° compleanno e

fr.

1845.

– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica

o professionale.

L'appello

di AP 1 merita dunque accoglimento in tale misura e il decreto impugnato va modificato

di conseguenza, fermo restando che i contributi per i figli stabiliti dal Pretore

dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (non controversi) non sono toccati

dal presente giudizio, come non è toccato dal presente giudizio il pagamento delle

rette scolastiche dei figli (a carico del padre) né la disciplina delle spese

straordinarie (non contestate).

III. Sulle spese processuali e le

ripetibili

11.

L'appello di AO 1 è

destinato alla reiezione, ma non perché l'interessata esca sconfitta dalle

censure sollevate, bensì perché in seguito all'appello del marito su altri

punti essa non si vede riconoscere alcun aumento del contributo alimentare. Le

sue argomentazioni, ad ogni modo, erano fondate tanto sull'ammontare dell'onere

fiscale (sopra, consid. 3a) quanto – almeno dal gennaio del 2010 –

sull'indennità per pasti fuori casa (sopra, consid. 3b). In condizioni del

genere si giustifica di porre quattro quinti delle spese processuali a carico

del marito, con obbligo di rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili

ridotte.

Le spese dell'appello presentato

da AP 1 seguono una volta ancora la

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una

riduzione dei contributi a suo carico, ma ben lungi dall'importo richiesto. Viste

le somme in gioco, si giustifica così di addebitargli sette ottavi degli oneri

processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, la quale ha proposto –

seppure in poche righe – di respingere l'appello. Non si pone invece problema

di ripetibili, la stesura della breve lettera non avendo occasionato alla

moglie spese di rilievo.

Nel complesso il

giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo

agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima

sede, che può rimanere invariato.

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

12.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

di AO 1 è respinto.

II. Le spese di tale

appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per un quinto a carico

dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante

fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui

è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il decreto

cautelare è così riformato:

1.5 AP 1 è

condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

4240.– mensili dal dicembre 2006 al dicembre 2011 e

fr.

3485.– mensili dal gennaio 2012 in poi.

1.6 AP 1 è condannato a versare

anticipatamente entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi alimentari per i

figli:

per

A__________:

fr.

1605.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,

fr.

1795.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1815.–

mensili fino al 12° compleanno,

fr.

2000.– mensili fino al 16° compleanno e

fr.

1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica

o professionale;

per

T__________:

fr.

1430.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,

fr.

1570.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1690.–

mensili fino al 6° compleanno,

fr. 1745.–

mensili fino al 12° compleanno e

fr.

1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o

professionale.

Gli

assegni familiari non sono compresi nei contributi alimentari.

Le

rette della scuola privata frequentata dai figli sono a carico di AP 1 in

aggiunta ai contributi alimentari. Per le spese straordinarie vale l'art. 286

cpv. 3 CC.

I

contributi alimentari per i figli vanno adeguati all'indice nazionale svizzero

dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del

2010 in base all'indice del novembre precedente, applicandosi come indice di

base quello del novembre 2006 (112.3 punti).

IV. Le spese di tale

appello, di complessivi fr. 4000.–, sono poste per sette ottavi a carico di AP

1 e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

V. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).