11.2012.158
Contributi cautelari in pendenza di divorzio commisurati al dispendio effettivo
9 marzo 2015Italiano56 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.158
Lugano,
9 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DI.2008.936 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 23 luglio 2008 dall'
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 6 dicembre 2012 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 23 novembre 2012 e
sull'appello
dello stesso giorno presentato da AP 1 contro il medesimo decreto cautelare;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1968)
si sono sposati a __________ il 3 settembre 1999. Dal matrimonio sono nati
A__________, il 23 marzo
2001, e T__________ l'11 ottobre 2004. Il marito è avvocato e notaio con
proprio studio a __________. La moglie è medico internista FMH e titolare di un
master in medicina psicosociale. Lavora per la __________ a __________ ed è
associata, come indipendente, a uno studio di __________. Dopo la nascita del
primogenito essa ha ridotto l'attività lucrativa attorno al 50%. I coniugi
vivono separati dal 1° giugno 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento preso in locazione,
sempre a __________.
B. Il 28 dicembre 2007 AO 1 ha
adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere a protezione
dell'unione coniugale l'autorizzazione a vivere separata dal 1° giugno 2005,
l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento dei figli (riservato il diritto
di visita paterno), come pure un contributo alimentare di fr. 8825.–
mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili ciascuno per A__________ e T__________
retroattivamente dal dicembre del 2006 (inc. DI.2008.1). La discussione,
indetta la prima volta per il 29 gennaio 2008 e rinviata per consentire
trattative in vista di una soluzione amichevole, è stata fissata per il 29 luglio
2008.
C. Nel frattempo, il 23 luglio
2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio
davanti al medesimo Pretore (inc. OA.2008.483), chiedendo in via
cautelare che l'abitazione coniugale fosse attribuita alla moglie (con sua
liberazione da ogni responsabilità solidale), che i figli fossero affidati a
quest'ultima e che fosse regolato il suo diritto di visita. A titolo provvisionale
egli ha offerto dal 1° agosto 2008 un contributo alimentare di fr. 2610.–
mensili per la convenuta, uno di fr. 2080.– mensili per A__________ (ridotti di
fr. 600.– mensili ove il figlio avesse frequentato la scuola pubblica) e uno
di fr. 1425.– mensili per T__________, senza cenno ad assegni familiari (inc. DI.2008.936).
D. All'udienza del 29 luglio
2008, indetta per il contraddittorio sull'istanza a protezione dell'unione
coniugale presentata da AO 1 e dell'istanza cautelare presentata da AP 1 nella
causa di divorzio, i coniugi hanno postulato lo stralcio dai ruoli della protezione
dell'unione coniugale, salvo per quanto riguardava eventuali contributi alimentari
retroattivi dal dicembre del 2006. Essi si sono accordati inoltre sull'autorizzazione
a vivere separati (dal 16 giugno 2005), sull'attribuzione dell'alloggio
coniugale con mobili e suppellettili alla moglie (riservata la liquidazione del
contratto di locazione e del regime dei beni), sull'affidamento di A__________
e T__________ alla madre, sul diritto di visita paterno, su un contributo di mantenimento
per A__________ di fr. 1605.– mensili (oltre agli assegni familiari e alla
retta della scuola privata) e di fr. 1430.– mensili per T__________ (oltre
agli assegni familiari) dal dicembre del 2006, impregiudicato l'art. 286 cpv. 3
CC per le spese straordinarie.
La discussione è continuata poi sul
contributo alimentare per la convenuta e sugli
oneri processuali. Il marito ha confermato l'offerta di fr. 2610.– mensili, anticipandone la decorrenza al dicembre
del 2006, mentre la moglie ha preteso il versamento di fr. 15 000.– mensili dalla medesima data, oltre
alla metà di quanto il marito percepisce da un'azienda di cui è azionista, e
una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
Entrambi hanno notificato prove. Stralciata dai ruoli la procedura a tutela dell'unione
coniugale senza prelevare spese né assegnare ripetibili, il Pretore ha avviato
seduta stante l'istruttoria cautelare.
E. La causa di merito è stata
sospesa il 20 marzo 2009 per consentire discussioni volte comporre la lite nelle
vie stragiudiziali. Il 24 febbraio 2010 AP 1 è diventato padre di B__________,
avuto da __________ (1973). Decadute infruttuose le trattative fra coniugi, il
1° aprile 2010 il Pretore ha riattivato la causa di divorzio e ordinato
l'assunzione di ulteriori prove nel procedimento cautelare, oltre all'ascolto
dei figli a cura di una mediatrice. Con risposta del 21 aprile 2010 AO 1 ha
aderito al divorzio, postulando cautelarmente una seconda provvigione ad
litem di fr. 20 000.– (inc. DI.2010.601).
All'udienza del 2 giugno 2010, indetta per l'audizione dei coniugi, entrambi
hanno ribadito la volontà di divorziare, si sono accordati sull'affidamento dei
figli alla madre, sull'esercizio in comune dell'autorità parentale, sul diritto
di visita paterno e sulla mutua suddivisione a metà degli averi di previdenza
professionale, riproponendosi di trovare un accordo sul contributo alimentare per
moglie e figli, sulla liquidazione del regime dei beni, sulle provvigioni ad
litem chieste dalla moglie e sul riparto degli oneri processuali.
F. Su richiesta della moglie,
l'8 marzo 2012 il Pretore ha ordinato l'edizione dai coniugi di nuovi documenti
e ha citato costoro a
un'udienza del 7 maggio
2012, durante la quale entrambe le parti hanno confermato quanto pattuito il 2
giugno 2010, comunicando di non avere raggiunto alcun accordo né sull'assetto
cautelare né sui punti litigiosi del divorzio. Dato il tempo trascorso, esse
hanno proceduto a un nuovo contraddittorio sul procedimento cautelare e sulle
istanze di provvigione ad litem, notificando ulteriori prove. Il Pretore
ha ordinato seduta stante l'edizione dei documenti reciprocamente richiesti e
ha respinto le prove testimoniali. Ultimata l'istruttoria cautelare, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte.
G. Nel suo allegato del 30
agosto 2012 AP 1 ha offerto i contributi alimentari concordati all'udienza del
29 luglio 2008 per A__________, di fr. 2305.– mensili (compresa la retta della
scuola privata), e per T__________, di fr. 1430.– mensili, proponendo alla
moglie un contributo alimentare di fr. 2785.10 mensili per il dicembre del
2006, di fr. 2467.57 mensili per il 2007, di fr. 1656.10 mensili dal gennaio
all'agosto del 2008, di fr. 1210.10 mensili dal 1° settembre al 15 dicembre
2008, di fr. 1676.05 mensili dal 16 al 31 dicembre 2008, di fr. 2580.85
mensili dal gennaio all'agosto del 2009, di fr. 2649.65 mensili dal settembre al
dicembre del 2009, di fr. 25.90 mensili per il 2010 e di fr. 914.30
mensili dal gennaio del 2011 in poi. Egli ha rifiutato per converso ogni provvigione
ad litem. Nel proprio memoriale conclusivo di quello stesso giorno AO 1
ha chiesto di aumentare i contributi alimentari per A__________ e T__________ a
fr. 3000.– mensili ciascuno dal settembre del 2012, compresa la retta
della scuola privata (valendo per il periodo precedente quanto pattuito
all'udienza del 29 luglio 2008) ma con assegni familiari a parte, e ha
preteso un contributo per sé di fr. 8800.– mensili dal dicembre del 2006,
come pure una provvigione ad litem di complessivi fr. 30 000.–.
H. Statuendo con decreto
cautelare del 23 novembre 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal 16 giugno 2005, ha assegnato l'abitazione coniugale con mobili e
suppellettili alla moglie (riservata la liquidazione del contratto di locazione
e del regime dei beni), ha affidato A__________ e T__________ a quest'ultima,
ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a pagare le
rette della scuola privata frequentata dai figli, oltre ai seguenti contributi
alimentari, fatto salvo l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie:
dal
dicembre del 2006 al dicembre del 2008:
fr.
1605.– mensili per A__________, più l'assegno familiare, e
fr. 1430.– mensili per T__________,
più l'assegno familiare;
dal
gennaio del 2009, per ciascun figlio:
fr.
1665.– mensili fino al 6° compleanno, più l'assegno familiare,
fr.
1920.– mensili fino al 12° compleanno, più l'assegno familiare, e
fr. 2000.– mensili fino alla
maggiore età, più l'assegno familiare.
Egli ha obbligato inoltre il marito
a versare i seguenti contributi alimentari per la moglie:
fr.
4970.– per il dicembre del 2006,
fr. 5805.– mensili per il 2007,
fr. 3840.– mensili per il 2008,
fr. 6195.– mensili dal gennaio all'agosto
del 2009,
fr. 6365.– mensili dal settembre
al dicembre del 2009,
fr. 2950.– mensili per il 2010,
fr. 3630.– mensili per il 2011 e
fr. 4185.– mensili dal gennaio del
2012 in poi.
Gli oneri processuali di
complessivi fr. 10 000.– sono stati
posti a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L'istanza inoltrata il 29 luglio
2008 da AO 1 per ottenere una provvigione ad litem di fr. 10 000.– è stata respinta, con oneri processuali
di fr. 100.– a carico di lei e obbligo di rifondere al marito fr. 300.– per
ripetibili. Il Pretore ha respinto anche l'istanza del 21 aprile 2010 da lei introdotta
per ottenere una seconda provvigione ad litem di fr. 20 000.–, addebitando gli oneri processuali
di complessivi fr. 200.– alla richiedente e assegnando fr. 500.– per ripetibili
al marito.
Fatti
I. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2012
nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata, riducendo i
contributi alimentari per i figli dal gennaio del 2009 come segue:
per A__________:
fr.
1793.– mensili fino al 12° compleanno, più
l'assegno familiare e fr. 1873.– mensili fino alla maggiore età, più
l'assegno familiare;
per T__________:
fr.
1570.– mensili fino al 6° compleanno, più l'assegno familiare,
fr.
1745.– mensili fino al 12° compleanno, più l'assegno familiare e
fr. 1845.– mensili fino alla
maggiore età, più l'assegno familiare;
Egli postula altresì la soppressione
di ogni contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2010 e la seguente riduzione
del medesimo dal dicembre del 2006 al dicembre del 2011:
fr.
2785.– per il dicembre del 2006,
fr. 2467.– mensili per il 2007,
fr. 1656.– mensili dal gennaio
all'agosto del 2008,
fr. 1210.– mensili dal settembre
al 15 dicembre 2008,
fr. 1676.– mensili dal 16 al 31
dicembre 2008,
fr. 2580.– mensili dal gennaio
all'agosto del 2009,
fr. 2649.– mensili dal settembre
al dicembre del 2009.
L. Con appello dello stesso 6
dicembre 2012 AO 1 chiede che in riforma del decreto impugnato i contributi per
lei siano così aumentati:
fr.
5847.– per il dicembre del 2006,
fr. 6681.– mensili per il 2007,
fr. 4715.– mensili per il 2008,
fr. 7069.– mensili dal gennaio
all'agosto del 2009,
fr. 7241.– mensili dal settembre
al dicembre del 2009,
fr. 3827.– mensili per il 2010,
fr. 4503.– mensili per il 2011 e
fr. 5061.– mensili dal gennaio
2012 in poi.
M. Nelle sue osservazioni del
17 gennaio 2013 AP 1 propone di respingere l'appello della moglie. Identica
conclusione formula AO 1 in una lettera del 21 gennaio 2013 per quanto riguarda
all'appello del marito.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano ad
essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle
impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il
decreto del Pretore è stato intimato 23 novembre 2012. Gli appelli soggiacciono
pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314
cpv. 1 CPC ), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concerto tale requisito è manifestamente dato. Quanto alla
tempestività dei rimedi giuridici, il decreto in questione è stato notificato
ai patrocinatori delle parti lunedì 26 novembre 2012. Entrambi gli appelli sono
stati introdotti il 6 dicembre 2012, mediante invio raccomandato quello di AP 1
(data del timbro postale sulla busta d'invio) e mediante deposito
nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ quello di
AO 1 (dichiarazione 6 dicembre 2012 dell'avv. __________, acclusa all'appello).
Sotto questo profilo entrambe le impugnazioni sono quindi ricevibili.
2.
Litigiosi rimangono in
questa sede il contributo alimentare per la moglie (dal dicembre del 2006) e quello
per i figli (dal gennaio del 2009). A tal fine il Pretore ha ritenuto determinante
il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, e in
particolare il margine disponibile di cui fruiva la moglie al momento della
separazione, mentre non ha reputato necessario accertare il reddito né il fabbisogno
del marito, che con ogni verosimiglianza – egli ha soggiunto – ha conservato dopo
la separazione una sufficiente capacità economica, anche tenendo conto del figlio
nato fuori del matrimonio. Ciò premesso, il Pretore ha constatato che prima
della separazione il reddito dei coniugi era di complessivi fr. 15 090.– mensili e il fabbisogno familiare di
fr. 9680.– mensili, sicché a ogni coniuge rimaneva un margine disponibile di fr. 2705.–
mensili.
Dopo la separazione il Pretore ha
calcolato il fabbisogno della moglie come segue:
fr. 3862.–
mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio
fr. 1360.40 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli],
posteggio fr. 370.–, premio della cassa malati fr. 581.10, assicurazione responsabilità
civile privata fr. 19.60, assicurazione responsabilità civile dell'automobile
fr. 172.15, imposta di circolazione fr. 50.25, collaboratrice domestica fr. 352.–,
onere fiscale fr. 500.–),
fr. 4571.–
mensili dal gennaio all'agosto del 2009 (costo dell'alloggio fr. 2300.– [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], posteggio fr. 250.–,
collaboratrice domestica fr. 789.90),
fr. 4743.–
mensili dal settembre al dicembre del 2009 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 619.20, assicurazione
responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica
fr. 41.50),
fr.
4693.
– mensili nel 2010 (collaboratrice domestica fr. 740.–),
fr. 4415.–
mensili nel 2011 (collaboratrice domestica fr. 352.–, quota TCS fr. 8.25,
quota TCS Europa fr. 8.60, contributi AVS/AI/IPG fr. 93.35) e
fr.
4490.
– mensili dal gennaio del 2012 in poi (premio della cassa malati fr. 693.90).
Agli importi che precedono il
Pretore ha aggiunto il margine disponibile di cui la moglie beneficiava fino
alla separazione (fr. 2705.– mensili, come detto), deducendo il reddito
proprio di lei (fr. 1598.75 mensili nel dicembre del 2006, fr. 761.85
mensili nel 2007, fr. 2727.75 mensili nel 2008, fr. 1082.65 mensili nel
2009, fr. 4446.75 mensili nel 2010, fr. 3492.65 mensili nel 2011, fr. 3010.–
mensili dal gennaio del 2012 in poi) e fissando per finire i contributi alimentari
a carico del marito nella differenza, ossia in fr. 4970.– per il dicembre del
2006, in fr. 5808.– mensili per il 2007, in fr. 3840.– mensili per il
2008, in fr. 6195.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009, in fr. 6365.–
mensili dal settembre al dicembre del 2009, in fr. 2950.– mensili per il 2010, in
fr. 3630.– mensili per il 2011 e in fr. 4185.– mensili dal 2012 in poi.
Quanto ai figli, il Pretore ha ritenuto
adeguati i contributi alimentari concordati dalle parti all'udienza del 29
luglio 2008 (fr. 1605.– mensili per A__________, oltre all'assegno familiare
e alla retta della scuola privata, e fr. 1430.– mensili per T__________, oltre
all'assegno familiare), più elevati dei fabbisogni medi in denaro previsti nel
2012.
dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (che già comprendono gli assegni familiari).
Egli ha nondimeno adattato tali contributi dal gennaio del 2009 al maggior
costo dell'alloggio (da fr. 1360.– a fr. 2300.– mensili), fissandoli in fr.
1665.
– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1920.– mensili fino al 12°
compleanno e in fr. 2000.– mensili dopo di allora, più gli assegni familiari e la
retta della scuola privata, conformemente all'intesa raggiunta a suo tempo dalle
parti.
I. Sull'appello di AO 1
3.
L'appellante chiede di aumentare
nel proprio fabbisogno l'onere fiscale di fr. 500.– mensili stimato dal Pretore,
portandolo a fr. 1138.– mensili, e di riconoscerle un'indennità di fr.
238.
– mensili per pasti fuori casa, ciò che giustifica di maggiorare i contributi
di mantenimento in suo favore di fr. 876.– mensili.
a) Per
quel che è delle imposte, il Pretore ha ripreso la stima di fr. 500.– mensili prospettata
dalla moglie nella sua istanza del 28 dicembre 2007, non avvedendosi però che
nel memoriale conclusivo essa aveva aumentato la cifra a fr. 1300.– mensili. Ora,
agli atti figurano le tassazioni dell'interessata dal 2006 al 2009. Tenuto
conto che nel Comune di __________ il moltiplicatore d'imposta era del 75% per
il 2006 e del 72.5% per i tre anni successivi, il carico fiscale della
contribuente risultava di fr. 1145.50 mensili per il 2006, di
fr. 900.– mensili per il 2007, di fr. 1602.15 mensili per il 2008 e di fr.
1165.15
mensili per il 2009 (fascicolo doc. II: tassazioni trasmesse il 9 marzo
2012.
dall'Ufficio circondariale di __________). In media, dal dicembre del 2006
al dicembre del 2009 l'interessata ha pagato così imposte per fr. 1203.20
mensili. Quanto al 2010 e al 2011 figurano agli atti unicamente richieste di
acconti, per altro incomplete (bollette nel classificatore doc. 20).
Il
marito ricorda di avere versato in pendenza di causa anticipi alimentari per
fr. 9500.– mensili complessivi, di modo che le imposte sono state
calcolate di conseguenza. Aggiunge che in esito alla presente procedura tali
contributi saranno ridotti e che la moglie dovrà rimborsargli quanto ricevuto
in eccesso, sicché le imposte pagate in esubero rispetto ai fr. 500.–
mensili degli anni passati saranno compensate con le imposte degli anni
successivi. In realtà a un esame di verosimiglianza non si ravvisano elementi chiari
per scostarsi da quanto la moglie ha pagato in forza delle tassazioni definitive
fino al 2009. Né si intravedono indizi per presumere che il carico fiscale di
lei potrà ridursi apprezzabilmente negli anni non ancora oggetto di tassazione.
Da un lato, eventuali minori entrate per contributi alimentari saranno compensate
da un maggior reddito proprio. Dall'altro, il fabbisogno in denaro dei figli (e
quindi il relativo contributo) è destinato a lievitare in seguito al passaggio in
fasce d'età superiori e all'aumento della retta per la scuola privata. A un
giudizio di apparenza l'onere fiscale di fr. 1138.– mensili fatto valere dall'interessata
riesce quindi verosimile.
b) Circa
il costo dei pasti fuori casa, l'appellante sostiene di lavorare praticamente a
tempo pieno (come figurava nel suo memoriale conclusivo del 30 agosto 2012,
pag. 5 a metà) e che gli orari irregolari cui essa è tenuta nell'esercizio
della professione non le consentono di pranzare a domicilio. Il marito obietta
che la moglie stessa adduce di avere aumentato il grado d'occupazione solo nel gennaio
del 2010, sicché nulla può esserle riconosciuto per pasti fuori casa prima di
allora, quando l'attività al 50% le lasciava tutto il tempo per prepararsi il
pranzo a domicilio. Dal gennaio del 2010 in poi l'interessato oppone che, lavorando
a tempo pieno, un medico specialista dovrebbe guadagnare almeno fr. 9000.–
mensili, ciò che esclude contributi di mantenimento. Se così non fosse, costituisce
a suo parere abuso di diritto dichiarare un reddito pari a quello conseguito da
un medico attivo al 15% ed esporre costi per pasti fuori casa.
Le
doglianze del marito sulle entrate dell'appellante riguardano i redditi, non i
fabbisogni. Saranno dunque esaminate in seguito. Relativamente all'indennità
per pasti fuori casa, AP 1 non contesta che lavorando a tempo pieno la moglie
non può rientrare a domicilio per il pranzo. Invocare un abuso di diritto in
simili circostanze non è serio. L'indennità che l'appellante inserisce nel
proprio fabbisogno, poi, corrisponde sostanzialmente a quanto prevede la tabella
per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU
68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Non v'è ragione quindi per non riconoscerla
dal gennaio del 2010. Del maggior onere fiscale e dell'indennità per i pasti
fuori casa si terrà conto in appresso, calcolando il fabbisogno della moglie nella
trattazione dell'appello avversario (consid. 8e).
II. Sull'appello di AP 1
4.
L'appellante contesta
anzitutto il metodo adottato dal Pretore per il calcolo del contributo
litigioso. Allega, in sintesi, che riconoscendo alla moglie un fabbisogno dopo
la separazione notevolmente maggiore rispetto a quello durante la comunione
domestica (oltre al margine disponibile di cui essa fruiva durante la vita in
comune), il primo giudice ha disatteso il principio per cui il diritto al
mantenimento non deve eccedere il livello di vita sostenuto prima della
separazione. Per di più, con un reddito di fr. 13 340.–
mensili l'appellante afferma di poter coprire
appena, ove dovesse versare i contributi per moglie e figli stabiliti
dal primo giudice, il proprio fabbisogno (da
lui quantificato tra fr. 5680.– e fr. 6843.– mensili), senza poter destinare
alcunché al figlio nato fuori del matrimonio né – tanto meno – poter godere dello
stesso margine disponibile inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie.
a) Questa
Camera ha avuto modo di rammentare ancora di recente i criteri preposti alla
definizione dei contributi alimentari fra coniugi dopo la fine della comunione
domestica (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 e 6 destinati
a pubblicazione in RtiD I-2015). Tali principi valgono tanto nelle protezioni
dell'unione coniugale quanto, per analogia, negli assetti cautelari decretati durante
una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Giovi dunque ripetere che, ove sia
giustificata una sospensione della comunione
domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale – o per analogia il giudice dei provvedimenti
cautelari – “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro”
(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si
applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i
coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il
criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre
dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo
l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo
esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno
minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il
fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo.
b) Il
metodo di calcolo appena citato non deve condurre tuttavia a una
ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una
liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al
mantenimento è costituito, di regola, dal tenore di vita che i coniugi
sostenevano
durante
la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi
il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un
tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378
consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_445/2014
del 28 agosto 2014, consid. 4.1). Il metodo di calcolo in questione non si
applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in
comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,
ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad
altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per
il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante
la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente
agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato
al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il
contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie
per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD
I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a
e 4b;
analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 con
riferimenti destinato a pubblicazione in RtiD I-2015).
c) La
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari fra
coniugi nelle procedure a tutela dell'unione coniugale – e, per analogia, nei
procedimenti cautelari in cause di divorzio – è stata compendiata anche dalla
dottrina nei termini che seguono (Hohl
in: Fountoulakis/Pichonnaz/ Rumo-Jungo, Droit de la famille et nouvelle
procédure, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 95 seg. con citazioni: v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).
– Coniugi che
versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole
Si tratta del
caso in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate
siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che
il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore
alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di
mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare
il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale
federale 5A_267/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1; sentenza
5A_11/2014 del 3 luglio 2014, consid. 4.3.1.1; sentenza 5A_778/2013 del 1°
aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011,
consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; DTF 115 II
426.
consid. 3).
Il metodo
di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei
coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per
principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare
dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio
coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. a).
Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune
i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,
ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad
altre finalità (sopra, loc. cit.).
– Coniugi che
versano in una situazione finanziaria media o modesta
Si tratta
del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in comune
o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in
comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente
assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid.
4.2.1.1
in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze
del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale
5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella
sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono
escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali
di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo
in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre
dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo
l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF
126.
III 8 non riguarda il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge
affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).
– Coniugi che versano in una situazione finanziaria
deficitaria
Si tratta
del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore
del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio
minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59
consid. 2).
5.
Nella fattispecie il
Pretore si è dipartito dal presupposto – come detto (consid. 2) – che durante
la comunione domestica i coniugi sostenessero un ragguardevole tenore di vita, conservando
grazie a un reddito di fr. 15 090.– mensili
un cospicuo margine disponibile (fr. 2705.– mensili ciascuno) rispetto al
fabbisogno della famiglia (fr. 9680.– mensili). Nelle circostanze
descritte egli si è limitato ad accertare il fabbisogno della moglie dopo la
separazione, calcolando sulla scorta del dispendio effettivo quanto occorra a
quest'ultima per conservare il livello di vita raggiunto durante la comunione
domestica, non senza rilevare che dopo la separazione il marito “ha sempre
conservato una capacità contributiva almeno pari a quella sempre goduta,
incrementandola anzi significativamente” (decreto impugnato, pag. 4 da metà). Nell'appello
l'interessato non pretende – a ragione – che nel caso specifico il contributo
alimentare per la moglie vada definito in base al metodo di calcolo consistente
nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli,
suddividendo l'eccedenza a metà. Obietta però che il reddito da lui conseguito non
eccedeva fr. 13 340.– mensili,
pari alla media di quanto egli ha guadagnato fra il 2003 e il 2005 (memoriale
conclusivo, pag. 9 seg.), prima della separazione.
a) Trattandosi
di fissare contributi alimentari, il giudice deve fondarsi, di regola, sulle
condizioni economiche della famiglia al momento della decisione (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 5a). Poco importa dunque che
ai tempi della separazione gli introiti fossero inferiori. Determinante è che
le nuove entrate non siano computate a titolo retroattivo e che il coniuge richiedente
non si veda riconoscere – come si è spiegato (consid. 4b) – più di quanto
occorra per conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione
domestica. Posto ciò, dovendosi accertare il reddito di un lavoratore indipendente
si calcolano le entrate medie sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da
compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al
conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo
contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate
eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati
(RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio
vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate circostanze,
essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante
aumento dei redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno
dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio
2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I CCA, sentenza inc.
11.2011.73
dell'11 dicembre 2014, consid. 6a).
b) Dagli
atti risulta che in concreto l'autorità fiscale ha accertato il reddito di AP 1
nel 2006 (la moglie chiede contributi di mantenimento
dal dicembre del 2006) in fr. 140 399.–
annui, pari a fr. 11 700.– mensili (fr.
135.
245.– da attività indipendente, fr. 5154.–
da titoli e capitali: tassazione su reclamo nel classificatore doc. Q,
separatore D). Si prescinde dall'introito di fr. 22 897.–
per “valori locativi e affitti”, che secondo le dichiarazioni dell'interessato
(memoriale conclusivo, pag. 9 in fondo), non contestate dalla moglie, si riferiscono
a immobili occupati e goduti dalla di lui madre (v. anche la dichiarazione di __________
nel classificatore doc. Q, separatore U). Contrariamente a quanto reputa l'appellante,
invece, non vanno considerate le deduzioni fisse per spese professionali, che
rientrano se mai nel fabbisogno di lui.
Nel
2007.
le entrate dell'appellante sono nettamente aumentate, soprattutto per gli
onorari da lui percepiti quale membro del consiglio di amministrazione della __________
di __________, di cui egli è azionista (interrogatorio formale, risposte n. 2,
5, 6 e 7: verbale del 13 ottobre 2008, pag. 3 seg.). Il reddito è passato
così, secondo gli accertamenti dell'autorità
fiscale, a fr. 377 482.– annui, ossia fr. 31 456.– mensili (fr. 251 786.– da attività dipendente, fr. 113 000.– da attività indipendente, fr. 760.– per
indennità di perdita di guadagno, fr. 11 936.–
da titoli e capitali: tassazione su reclamo nel classificatore doc. Q,
separatore E).
Nel
2008.
i dati fiscali attestano redditi per fr. 249 514.–
annui, pari a fr. 20 793.– mensili (fr.
169.
650.– da attività dipendente,
fr. 70 000.– da attività
indipendente, fr. 4563.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 5301.–
da titoli e capitali: doc. III, tassazione trasmessa il 10 agosto 2012 dall'Ufficio
circondariale di __________).
Nel
2009.
risultano entrate per fr. 438 788.–
annui, corrispondenti a fr. 36 565.–
mensili (fr. 226 620.– dall'amministrazione
di persone giuridiche, fr. 131 000.– da
attività indipendente, fr. 575.– per indennità di perdita di guadagno,
fr. 80 593.– da titoli e
capitali: fascicolo doc. III, tassazione trasmessa il 10 agosto 2012 dall'Ufficio
circondariale di __________).
Nel
2010.
l'appellante ha dichiarato redditi da attività dipendente (recte:
indipendente) principale per fr. 190 542.–
e
redditi
da attività dipendente accessoria per fr. 250 357.–,
oltre a fr. 40 662.– di reddito da
titoli e capitali, per complessivi fr. 481 561.–,
ovvero fr. 40 130.– mensili (dichiarazione
d'imposta 2010 nel classificatore doc. Q, separatore H).
Ne
segue che dal dicembre del 2006 al dicembre del 2010 l'appellante ha guadagnato, in media, fr. 31 817.–
mensili. E a un esame limitato alla verosimiglianza non v'è ragione per
supporre che tale reddito sia insufficiente per sopperire al mantenimento suo e
della famiglia. Invano egli assevera pertanto che, qualora dovesse pagare i
contributi alimentari fissati dal Pretore (di fr. 11 500.– mensili nel loro ammontare massimo), non gli rimarrebbe nemmeno
di che sostentare il figlio avuto fuori del matrimonio.
6.
Alla luce di quanto precede
si tratta di verificare, in base al metodo del dispendio effettivo, il tenore
di vita raggiunto dalla moglie durante la comunione domestica, che spettava
all'interessata rendere verosimile (sopra, consid. 4c). Il Pretore ha ritenuto
che quel livello di vita consistesse nel fabbisogno minimo di lei durante la comunione
domestica, più un margine disponibile di fr. 2705.– mensili (sopra,
consid. 2). Che il tenore di vita di un coniuge in base al metodo del dispendio
effettivo si calcoli a tale stregua si può opinare, ma l'appellante non
contesta il criterio in sé. Eccepisce che al momento della separazione i
redditi coniugali assommavano a fr. 14 740.–
mensili, non a fr. 15 090.–, e che il
Pretore ha trascurato di computare nel fabbisogno della famiglia l'imposta
comunale, sicché il carico tributario ascendeva a fr. 3124.65 mensili e ogni
coniuge poteva contare su un margine di fr. 2022.– mensili, non di fr.
2705.
– mensili (appello pag. 8;
osservazioni all'appello avversario, pag. 5).
a) Dalla
documentazione fiscale agli atti si evince che, prescindendo dagli introiti degli
immobili occupati e goduti dalla
madre
dell'appellante (sopra, consid. 5b), i coniugi hanno conseguito redditi per
complessivi fr. 155 336.– nel 2003,
fr. 194 429.– nel
2004.
e fr. 189 562 nel 2005, onde una media di fr. 14 981.30 mensili (tassazioni nel classificatore
doc. Q, separatori A, B e C). Contrariamente all'opinione dell'appellante,
invece, le deduzioni fisse per spese professionali rientrano tutt'al più nel
fabbisogno personale di lui (sopra, consid. 5b). A ragione per contro l'appellante
chiede che si tenga conto della perdita registrata dalla moglie nell'esercizio dell'attività indipendente durante il 2003.
Il reddito di
fr. 15 090.– mensili calcolato dal Pretore va rettificato perciò in fr. 14 981.30 mensili.
b) Quanto
al fabbisogno della famiglia al momento della separazione, il Pretore lo ha
stabilito in fr. 9680.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
coniugi fr. 1550.–, fabbisogno in denaro dei figli [già dedotta la loro quota
dell'alloggio] fr. 1340.– ciascuno, costo dell'alloggio con spese accessorie
fr. 1400.–, cassa malati della moglie fr. 581.10, cassa malati del marito
fr. 385.30, assicurazione responsabilità civile dell'automobile della
moglie fr. 172.15, imposta di circolazione dell'automobile della moglie
fr. 50.25, assicurazione responsabilità
civile privata e dell'economia domestica fr. 50.–, spese del
veicolo del marito fr. 200.–, collaboratrice domestica fr. 500.–, onere
fiscale fr. 2108.80). Il Pretore ha trascurato, in effetti, l'imposta comunale.
Rapportato sull'arco dei tre anni presi in considerazione per accertare i
redditi familiari, l'onere di fr. 3124.65 mensili esposto dall'appellante appare quindi giustificato (tassazioni nel
classificatore doc. Q, separatori
A, B e C, dato un moltiplicatore comunale del 75%).
Nell'appello
il marito fa valere altresì che il premio per l'assicurazione responsabilità
civile dell'automobile della moglie (fr. 172.15 mensili) e l'imposta di
circolazione (fr. 50.25 mensili) figurano già nei costi dello studio medico
(memoriale, pag. 10). L'appunto è fondato, come si vedrà oltre (consid. 8d).
Analogamente va ridotta la spesa per il personale domestico, che il Pretore ha stimato
in fr. 500.– mensili prima della separazione, ma che – come si vedrà in
appresso (consid. 8c) – non superava verosimilmente fr. 400.– mensili, come il
marito sottolinea nell'appello (pag. 8 in fondo). In definitiva il fabbisogno della famiglia prima della separazione, non litigioso per il resto, va accertato
in fr. 10 371.– mensili.
c) Adattando
di conseguenza il calcolo del Pretore (fabbisogno personale della moglie più metà
dell'agio mensile, criterio – come detto – non contestato dall'appellante), il
margine a disposizione dei coniugi prima della separazione risultava così di
fr. 4610.– mensili (redditi coniugali fr. 14 981.–
meno il fabbisogno familiare di fr. 10 371.–).
Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la
moglie doveva beneficiare perciò, dopo la separazione, di un margine di fr.
2305.
– mensili sul proprio fabbisogno minimo.
7.
Relativamente al reddito della
moglie dopo la separazione, l'appellante fa notare che costei ha riconosciuto
nel proprio memoriale conclusivo del 30 agosto 2012 di lavorare a tempo pieno dal
gennaio del 2010. E a mente sua un medico specialista con studio proprio ed esperienza
pluriennale non può guadagnare meno di fr. 6000.– mensili, cui si aggiungono
in concreto fr. 3000.– mensili per l'attività svolta dall'interessata alle
dipendenze della __________, tant'è che taluni colleghi attivi nello stesso
studio medico di lei dichiarano redditi tra fr. 8903.64 e fr. 11 594.85 mensili. L'appellante ricorda inoltre
che nel caso specifico i figli frequentano una scuola privata provvista di
mensa, situata proprio di fronte allo studio medico della moglie, la quale trova
tempo anche per essere attiva in politica come consigliera comunale a __________.
Per di più – egli continua – alla moglie basterebbe aumentare di un giorno
settimanale la sua attività presso la __________ per guadagnare fr. 6000.–
mensili. Comunque sia, l'appellante contesta il reddito di lei accertato dal Pretore
per il 2007, 2009 e 2012. Quanto al 2007 e al 2009, in particolare, egli sostiene che i dati accertati dall'autorità fiscale sono smentiti dagli
atti, mentre per il 2012 la moglie non ha prodotto documentazione alcuna, sicché
deve avere guadagnato almeno fr. 3500.–
mensili come nel 2011.
a) Il
Pretore ha determinato le entrate della moglie tra il 2006 e il 2009 sulla base
delle relative tassazioni, non senza rilevare discrepanze fra i conti di
esercizio e i dati accertati dall'autorità fiscale (decreto impugnato, pag. 9 in basso). L'appellante fa valere che i dati figuranti nei conteggi sul riparto delle spese comuni
dello studio medico contraddicono quanto dichiara la moglie nel conto economico allegato alla dichiarazione d'imposta.
Per i primi dieci mesi del 2007 risulta da tale conteggio infatti che essa ha riscosso
onorari per fr. 55 580.–, incasso che ripartito su dodici mesi dà entrate
per fr. 66 696.–, mentre l'interessata indica nel suo
conto d'esercizio 2007 solo fr. 50 930.–,
sicché il suo reddito per il 2007 va rivalutato di fr. 1916.28 mensili.
Analogamente si evincono dal conteggio 2009 incassi per fr. 74 312.40, mentre nel conto d'esercizio essa
ha dichiarato onorari per soli fr. 64 137.65,
di modo che, operate le debite correzioni, risulta un maggior reddito complessivo
di fr. 1822.95 mensili.
Gli
atti confermano le incongruenze riscontrate dal marito (doc. 16, 25 e 28). A
parte il fatto però che talune discordanze potrebbero spiegarsi con un diverso
sistema di registrazione delle entrate nei due conteggi, a un esame di mera verosimiglianza
come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari non ci si
scosta dal risultato di tassazioni passate in giudicato, se non in circostanze univoche
e indiscutibili già d'acchito, a livello di apparenza (I CCA, sentenza inc.
11.2011.185
del 30 dicembre 2013, consid. 5b). Nella fattispecie i conteggi sul
riparto delle spese comuni dello studio medico paiono essere stati acclusi al
conto d'esercizio regolarmente vagliato dall'autorità fiscale (doc. 16: indicazione
“conteggi annessi” nei rispettivi conti di esercizio). Le obiezioni
dell'appellante trascendono così il potere cognitivo di un giudice chiamato a
statuire con cognizione sommaria. Andranno vagliate se mai, come rileva il
Pretore, nel giudizio di merito.
b) Per
quanto attiene alle entrate della moglie dopo l'aumento del grado d'occupazione
(gennaio del 2010), il Pretore ha accertato i proventi di lei nel 2010 in
fr. 4446.75 mensili netti così composti:
reddito da attività dipendente fr. 46 603.85
annui (doc. 17), indennità di consigliera comunale fr. 2327.45 annui (doc. 18),
reddito da attività indipendente fr. 4430.– annui (doc. 22). Per il 2011 egli
ha tenuto calcolo del reddito da attività dipendente di fr. 35 942.30 annui e dell'indennità come consigliera
comunale di fr. 1540.– annui (doc. 17 e 18), mentre in assenza di ogni documento
ha ritenuto il reddito da attività indipendente identico a quello del 2010,
onde entrate per fr. 3492.65 mensili netti (decreto impugnato, pag. 9 a metà).
Il primo giudice ha determinato i proventi di AO 1, in altri termini, sulla
base di dati che già tenevano conto della maggior attività lucrativa di lei dopo
il gennaio del 2010 e ha stimato gli introiti del 2011 per apprezzamento. Nel
suo memoriale conclusivo, del resto, l'appellante medesimo si dipartiva dai
medesimi dati e proponeva di stimare per il 2011 lo stesso utile da attività
indipendente conseguito nel 2010 (pag. 7 da metà), né ha modificato la propria
posizione dopo aver ricevuto il memoriale conclusivo avversario. A un giudizio
di verosimiglianza gli importi stabiliti dal Pretore per il 2010 e il 2011
resistono dunque alla critica.
c) Per
quel che è dei redditi dal 2012 in poi, mancando una
volta
ancora ogni documentazione il Pretore li ha stimati in fr. 3010.– mensili netti
sulla base di una media delle entrate da lui accertate tra il 2009 e il 2011
(decreto impugnato, pag. 10 in alto). Tale modo di procedere, tuttavia,
trascura che l'interessata ammette di avere aumentato la propria attività
lucrativa dal gennaio del 2010. Trattandosi di formulare una prognosi sulle
entrate che essa avrebbe conseguito dal 2012 con un'attività a tempo pieno non
si giustificava di fondarsi perciò su dati risalenti a un periodo in cui il
grado d'occupazione era attorno al 50%. Tanto meno ove si pensi che, come si è
spiegato (consid. 5a), in caso di costante aumento dei redditi anche per i lavoratori
indipendenti fa stato – alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti – il
guadagno dell'ultimo anno. Nella fattispecie, considerato il significativo incremento
dell'impegno professionale della moglie dal 2010, l'unico dato di rilievo è appunto l'utile da lei dichiarato all'autorità fiscale nel 2010 (doc.
22). Non resta che attenersi, in circostanze del genere, a tale reddito di fr.
4430.
– annui.
Quanto
al guadagno conseguito come dipendente, di norma esso corrisponde a quello ritratto
al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti), intendendosi con ciò – per
lo meno a un esame d'apparenza – il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno
oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre
2013, consid. 5). Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità
supplementari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879
consid. 4 con richiami), compresi i bonus e le partecipazioni agli utili (RtiD
I-2007 pag. 739 consid. 5). Riguardo all'attività dipendente svolta dalla
moglie per la __________, di conseguenza, giova attenersi al dato più recente che
si desume dagli atti, ossia al guadagno di fr. 35 942.30 annui conseguito nel 2011 (doc. 17). Tale importo comprende
un bonus di fr. 1000.–. L'interessata avendo ricevuto un bonus di
fr. 1000.– anche nel 2009 e uno di fr. 10 000.–
nel 2010 (doc. 17), almeno nella misura di fr. 1000.– annui il supplemento
appare un'entrata ricorrente su cui essa potrà verosimilmente contare anche in
futuro.
Quanto
alle indennità di consigliera comunale, data la natura fortemente variabile
delle medesime, si impone di ponderare tutti i dati disponibili, dal 2009 al
2012.
(doc. 18), il che dà una media di fr. 1620.15 annui netti. A un esame di
verosimiglianza le entrate dell'interessata dal 2012 in poi possono quindi essere stimate, come assume il marito, attorno ai fr. 3500.– mensili netti
(fr. 35 942.30 + fr. 4430.– +
fr. 1620.15 : 12). Il reddito di fr. 3010.– mensili considerato dal Pretore
va rivalutato di conseguenza.
d) Altra
è la questione di sapere se il reddito conseguito da AO 1 sia adeguato alla
capacità lucrativa di un medico specialista che lavora a tempo pieno. Non a
torto il Pretore ha rilevato tuttavia che in concreto l'interrogativo non può
essere risolto nel quadro di un giudizio puramente sommario come quello che
presiede all'emanazione di un decreto cautelare, ma implica un esame di merito (decreto
impugnato, pag. 9 in fondo). Nell'appello il marito si limita a paragonare le
entrate della moglie con quelle di colleghi di studio e a richiamare dati
statistici, soggiungendo che costei potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione
per la __________. Agli atti non figurano tuttavia elementi che confermino già
a un primo esame la possibilità per la moglie di estendere la propria attività
dipendente, né parametri che consentano di raffrontare l'attività di lei con
quella dei suoi colleghi di studio, mentre una perizia non entra – per
principio – in linea di conto nell'ambito di un procedimento sommario (in tal
senso: sentenza del Tribunale federale 5A_720/2013 del 4
marzo 2014, consid. 4.1; cfr. anche il nuovo art. 254 CPC). A
una decisione di verosimiglianza non soccorrono pertanto gli estremi per
rivalutare il reddito dell'interessata o per ascrivere a quest'ultima un reddito
ipotetico.
8.
Secondo l'appellante il
fabbisogno personale della moglie va accertato in fr. 3318.– mensili dal dicembre
del 2006 al dicembre del 2008, in fr. 3550.– mensili dal gennaio all'agosto
del 2009, in fr. 3723.– mensili dal settembre del 2009 al dicembre del 2011 e in
fr. 3797.– mensili dal gennaio del 2012 in poi. Nelle circostanze descritte occorre
vagliare le singole voci contestate.
a) Circa
la spesa per l'alloggio, dopo il 1° gennaio 2009 il Pretore ha considerato nel
fabbisogno dell'interessata fr. 1500.– mensili di pigione, fr. 400.–
mensili di spese accessorie e fr. 400.– mensili di relativo conguaglio. L'appellante
fa valere che in realtà le spese accessorie sono ammontate in media a fr. 420.–
mensili, incluso l'acconto. Agli atti si trovano tre comunicazioni dei
proprietari dell'appartamento dalle quali si evince che l'interessata ha pagato
fr. 3675.– di spese accessorie dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009, fr. 5028.–
dal luglio del 2009 al giugno del 2010 e fr. 5056.– mensili dal luglio del
2010.
al giugno del 2011 (doc. 8 e 24). Nell'ultima comunicazione si precisa che
l'acconto di fr. 400.– mensili va dedotto dal conteggio annuale (doc. 24, primo
foglio). A un esame di verosimiglianza le spese accessorie risultano dunque, in
media, di fr. 444.– mensili (fr. 3675.– + fr. 5028.– + fr. 5056.– :
31.
mesi), acconto compreso.
Non
si disconosce che l'interessata ha esibito un estratto bancario, il quale
attesta due versamenti di fr. 2200.– al proprietario dell'appartamento eseguiti
all'inizio della locazione, nel dicembre del 2008 e nel gennaio del 2009 (doc.
7). Tutto si ignora però sulla causale di tali versamenti. Nulla rende
verosimile di conseguenza che il costo dell'alloggio ecceda il canone di
locazione (fr. 1500.– mensili) e le spese accessorie (fr. 444.– mensili), per
complessivi fr. 1944.– mensili. Dedotta la quota già compresa nel fabbisogno in
denaro dei figli minorenni (un terzo in quello di A__________ e un quarto in quello
di T__________: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
2ª edizione, pag. 13 in alto), dal gennaio del 2009 nel fabbisogno della moglie
va inserita la differenza di fr. 810.– mensili.
b) Il
costo del posteggio all'Hotel __________ è stato accertato dal Pretore in
fr. 370.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (doc. H
nell'inc. DI.2008.1). L'appellante sostiene che tale spesa non esisteva prima
della separazione e non può quindi essere riconosciuta in seguito. Ci si potrebbe
domandare se l'argomento sia ammissibile, il marito avendo sollevato la
contestazione solo nel memoriale conclusivo. Sia come sia, l'appellante non pretende
che prima della separazione la moglie non disponesse di un'automobile né indica
dove essa potesse lasciare il veicolo gratuitamente. La censura si esaurisce
così in una recriminazione.
Dal
gennaio del 2009, dopo il trasloco nell'appartamento di via __________, il Pretore
ha riconosciuto all'interessata una spesa di fr. 250.– mensili per un parcheggio
pubblico all'autosilo __________ (doc. 9 e fatture nel classificatore doc. 20).
L'appellante obietta che quel posteggio è lontano sia dall'abitazione della
moglie sia dal suo studio medico ed è verosimilmente usato dai genitori di lei,
i quali hanno un appartamento in via __________, mentre l'interessata dispone
di uno spazio sotto casa dove può lasciare
l'automobile (lettera del 27 luglio 2012 e fotografie allegate nel
fascicolo “corrispondenza e citazioni diverse” dell'inc. DI.2008.936). Invero
non è dato a divedere quale utilità possa avere per la moglie un posteggio che
dista dalla propria abitazione più del luogo di lavoro. Certo, secondo l'interessata
lo spiazzo accanto alla sua casa è adibito solo a carico e scarico (lettera del
20.
luglio 2012 nel fascicolo “corrispondenza e citazioni diverse” dell'inc. OA.2008.483),
ma essa non ha reso verosimile l'asserzione (ciò che avrebbe potuto fare agevolmente,
producendo ad esempio una conferma del proprietario). Dopo il gennaio del 2009 l'esborso
per il posteggio non può quindi essere riconosciuto nel fabbisogno di lei.
c) L'appellante
chiede di ridurre la spesa per l'aiuto domestico a fr. 400.– mensili,
facendo valere che durante la vita in comune la governante dedicava alla
famiglia quattro ore la settimana, sicché dal 2009 il costo non può essere
pressoché raddoppiato. Il Pretore ha stimato la spesa in fr. 352.– mensili fino al dicembre del 2008 e dopo il gennaio del
2011.
(fr. 22.– per quattro ore settimanali quattro settimane al
mese), ammettendo nondimeno per finire il costo di fr. 400.– mensili riconosciuto
dal marito. Per il 2009 e il 2010 egli ha inserito invece nel fabbisogno della
moglie gli esborsi documentati, di fr. 789.90 e di fr. 740.– mensili (conteggi
della Cassa cantonale di compensazione e premio dell'assicurazione infortuni nel
classificatore doc. 20). Nel memoriale conclusivo (pag. 9 in fondo) l'interessata
ha addotto che il maggior impiego della collaboratrice domestica è dovuto all'intervenuta
separazione dai coniugi e all'aumento del suo grado d'occupazione.
Il
primo argomento non può essere condiviso, dovendosi ragionevolmente supporre che
l'impegno richiesto a una governante per occuparsi di tre persone sia
inferiore a quello necessario per seguire una famiglia di quattro. Né l'interessata
sostiene che, per avventura, prima della separazione la donna di servizio costasse
più di quanto indica il marito. L'importo di fr. 400.– mensili
riconosciuto dall'appellante appare dunque sufficiente per retribuire la
collaboratrice domestica (fr. 22.– orari per quattro ore settimanali), anche considerando
la presumibile spesa per l'assicurazione infortuni e gli
oneri
sociali a carico del datore di lavoro (analogamente, i conteggi di premio e dei
contributi nel classificatore doc. 20). Quanto al secondo argomento, ovvero al
più elevato grado d'occupazione della moglie dal gennaio del 2010 (memoriale
conclusivo di lei, pag. 5 a metà), il maggior esborso per la cura e
l'educazione dei figli sarà considerato nel fabbisogno in denaro di questi
ultimi. Posto ciò, il costo per la collaboratrice
domestica va riconosciuto fino a concorrenza di fr. 400.– mensili.
Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
d) Secondo
l'appellante dal fabbisogno della moglie va tolto il premio per l'assicurazione
responsabilità civile dell'automobile (fr. 172.20 mensili), l'imposta di
circolazione (fr. 50.25 mensili), la quota del TCS (fr. 8.25), il costo
del libretto ETI (fr. 8.60 mensili) e i contributi AVS/AI/IPG (fr. 93.35 mensili),
tali uscite figurando già nei costi dello studio medico. In effetti nei conti
d'esercizio dal 2007 al 2010 relativi all'attività indipendente
dell'interessata si annoverano “spese veicolo” tra fr. 5827.55 e fr. 8637.15
annui, come pure “contributi AVS” dal 2008 al 2010 tra fr. 1117.40 e fr.
1885.25
annui (doc. 16 e doc. 22, conto d'esercizio accluso alla dichiarazione
d'imposta 2010). A un esame di mera verosimiglianza il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 2066.10
annui: doc. M), l'imposta di circolazione (fr. 603.– annui: doc. N),
la quota del TCS (fr. 99.– annui) e il libretto ETI (fr. 103.– annui: fatture nel
classificatore doc. 20) risultano quindi essere già stati dedotti dal reddito
da attività indipendente della moglie. Ciò vale anche per i contributi AVS/AI/IPG
che il Pretore ha conteggiato nel fabbisogno di lei dal 2011 in poi (bolletta nel classificatore doc. 20).
e) Di
conseguenza, anche considerando le pretese della moglie per pasti fuori casa
dal 2010 e per il maggior onere fiscale (sopra, consid. 3), il fabbisogno di
lei risulta di fr. 6631.10 mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, pigione fr. 1150.– [da cui dedurre fr. 793.– per la quota
compresa nei fabbisogni in denaro dei figli], acconto spese accessorie
fr. 150.–, relativo conguaglio fr. 60.40, posteggio fr. 370.–,
premio della cassa malati fr. 581.10, assicurazione responsabilità civile
privata fr. 19.60, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte
fr. 1138.–, più il margine di fr. 2305.– destinato a garantire all'interessata
il tenore di vita precedente la separazione: sopra, consid. 6c). Dal gennaio
all'agosto del 2009 il fabbisogno scende a fr. 6503.70 mensili (costo dell'alloggio
di fr. 810.– mensili, già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in
denaro dei figli, senza più spese per il posteggio), salvo poi risalire dal
settembre al dicembre del 2009 a fr. 6675.60 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della
cassa malati per la moglie fr. 619.20,
assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione
dell'economia domestica fr. 41.50). Infine dal gennaio del 2010 al
dicembre del 2011 il fabbisogno aumenta nuovamente a fr. 6913.60 mensili (pasti
fuori casa fr. 238.–), per passare dal gennaio del 2012 in poi a fr. 6988.30 mensili (premio della cassa malati fr. 693.90).
9.
In ultima analisi, per
conservare il tenore di vita goduto prima della separazione mancano a AO 1 le
seguenti somme:
dicembre
del 2006:
fabbisogno
fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 1598.75 = fr. 5032.35;
dal
gennaio al dicembre del 2007:
fabbisogno
fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 761.85 = fr. 5869.25 mensili;
dal
gennaio al dicembre del 2008:
fabbisogno
fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 2727.75 = fr. 3903.60 mensili;
dal
gennaio all'agosto del 2009:
fabbisogno
fr. 6503.70 ./. reddito proprio fr. 1082.65 = fr. 5421.05 mensili;
dal
settembre al dicembre del 2009:
fabbisogno
fr. 6675.60 ./. reddito proprio fr. 1082.65 = fr. 5592.95 mensili;
dal
gennaio al dicembre del 2010:
fabbisogno
fr. 6913.60./. reddito proprio fr. 4446.75 = fr. 2466.85 mensili;
dal
gennaio al dicembre del 2011:
fabbisogno
fr. 6913.60./. reddito proprio fr. 3492.65 = fr. 3420.95 mensili;
dal
gennaio del 2012 in poi:
fabbisogno
fr. 6988.30 ./. reddito proprio fr. 3500.– = fr. 3488.30 mensili.
Per semplicità si giustifica di
raggruppare i primi sette scaglioni in cui è ripartito il contributo alimentare
(cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), divisionismo senza utilità specifica,
fissando una media per il relativo arco di tempo. Dal 1° dicembre 2006 al 31
dicembre 2011 (61 mesi) conviene fissare così un contributo alimentare unico di
fr. 4240.– mensili (arrotondati, rispetto ai fr. 4503.– del decreto
impugnato) e dal 1° gennaio 2012 un contributo di fr. 3485.– mensili (arrotondati,
rispetto ai fr. 4185.– mensili del decreto impugnato). Per quel che è del
contributo provvisionale in favore della moglie, l'appello del marito va
accolto così entro tali limiti.
10.
L'appellante contesta
altresì il contributo alimentare per i figli dopo il gennaio del 2009, facendo
valere che il costo dell'alloggio è di fr. 1920.– mensili e non di
fr. 2300.– mensili come reputa il Pretore. In realtà il costo dell'appartamento
in cui la moglie si è trasferita con i figli dal gennaio del 2009 risulta di
fr. 1944.– mensili (sopra, consid. 8a). La quota di un terzo da inserire
nel fabbisogno in denaro di A__________ ammonta perciò a fr. 648.– mensili e
quella di un quarto da inserire nel fabbisogno in denaro di T__________ a fr.
486.
– mensili. D'altro lato non bisogna trascurare, applicandosi il principio
inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), che dal gennaio del 2010 la posta per cura e educazione va compresa
al 100% nel fabbisogno in denaro dei figli, la madre avendo cominciato a
lavorare a tempo pieno (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto”
anche dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002,
consid. 5b). Contrariamente a quanto reputa il Pretore poi, che ha applicato la
tabella del 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, trattandosi di definire
contributi alimentari dal gennaio del 2009 si deve far capo alla tabella di
quell'anno e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli all'indice nazionale
dei prezzi al consumo dalla decorrenza, per il che gli importi si trovano a
seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 11e).
Oltre a ciò, in ossequio alla più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno familiare va tolto dal
fabbisogno in denaro dei figli, che le citate raccomandazioni includono (RtiD
I-2005 pag. 772 consid. 7), per essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid.
4.2
, 65 consid. 4.3.2). Dal fabbisogno in denaro che la tabella 2009
correlata alle citate raccomandazioni prevedeva per A__________ e T__________ vanno
dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 250.–
mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Per
quanto sui certificati di salario della moglie non figurino assegni familiari
(doc. 17), l'interessata rimane abilitata a chiedere lo stanziamento di tali
prestazioni, come lavoratrice dipendente della __________ (art. 13 LAFam) e
genitore affidatario (art. 7 cpv. 1 lett. a e c LAFam), retroattivamente per
gli ultimi cinque anni. Sempre in ossequio alla più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, infine, i contributi alimentari per i figli devono essere
fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso
scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto).
a) Il
fabbisogno in denaro di A__________ risultava così, dopo quanto si è illustrato,
di fr. 1615.– mensili (arrotondati) fino al dicembre del 2009 (fr. 1700.–, meno
fr. 197.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno
fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 648.– di alloggio
effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare),
di fr. 1815.– mensili (arrotondati) dal gennaio del 2010 fino al 12°
compleanno, il 23 marzo 2013 (intera posta per cura e educazione in denaro), risulta
di fr. 2000.– mensili (arrotondati) fino al
16° compleanno, il 23 marzo 2017 (fr. 1870.–, meno fr. 315.– di
alloggio secondo tabella, più fr. 648.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.–
di assegno familiare), e risulterà di fr. 1950.– mensili (arrotondati) fino
alla maggiore età o al termine della formazione
scolastica o professionale (assegno familiare di fr. 250.–).
b) Parallelamente,
il fabbisogno in denaro di T__________ risultava di fr. 1390.– mensili (arrotondati)
fino al dicembre del 2009 (fr. 1740.–, meno fr. 300.– per cura e educazione
prestate in natura dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio effettivo,
meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1690.– mensili (arrotondati)
dal gennaio del 2010 fino al 6° compleanno, l'11 ottobre 2010 (intera posta per cura e educazione in denaro), risulta di fr. 1650.–
mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, l'11 ottobre 2016
(fr. 1700.–, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.–
di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), risulterà di
fr. 1840.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno, l'11 ottobre 2020 (fr. 1870.–,
meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio
effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), e di fr. 1790.– mensili (arrotondati)
fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o
professionale (assegno familiare di fr. 250.–).
c) Per
alcuni periodi l'appellante offre in favore dei figli contributi più alti rispetto
ai fabbisogni in denaro testé definiti. Non v'è ragione di scostarsene. Anzi,
visti i redditi particolarmente
elevati
di lui (consid. 5b), ci si potrebbe finanche domandare se non si giustifichi di
maggiorare linearmente i fabbisogni in
denaro di A__________ e T__________ del 25%
(RtiD II-2010 pag. 632 consid. 6 a 8 con rinvii; I CCA, sentenza inc.
11.2012.10
del 20 ottobre 2014, consid, 7c). L'indole meramente cautelare del
presente giudizio e la circostanza che AO 1 non abbia prospettato né tanto meno
avanzato richieste in tal senso consentono di lasciare la questione
aperta.
Ciò posto, in ultima analisi i contributi di mantenimento (arrotondati) a
favore dei figli vanno stabiliti come segue:
per
A__________:
fr.
1795.
– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,
fr. 1815.–
mensili fino al 12° compleanno,
fr.
2000.
– mensili fino al 16° compleanno e
fr.
1950.
– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica
o professionale;
per
T__________:
fr.
1570.
– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,
fr. 1690.–
mensili fino al 6° compleanno,
fr. 1745.–
mensili fino al 12° compleanno e
fr.
1845.
– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica
o professionale.
L'appello
di AP 1 merita dunque accoglimento in tale misura e il decreto impugnato va modificato
di conseguenza, fermo restando che i contributi per i figli stabiliti dal Pretore
dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (non controversi) non sono toccati
dal presente giudizio, come non è toccato dal presente giudizio il pagamento delle
rette scolastiche dei figli (a carico del padre) né la disciplina delle spese
straordinarie (non contestate).
III. Sulle spese processuali e le
ripetibili
11.
L'appello di AO 1 è
destinato alla reiezione, ma non perché l'interessata esca sconfitta dalle
censure sollevate, bensì perché in seguito all'appello del marito su altri
punti essa non si vede riconoscere alcun aumento del contributo alimentare. Le
sue argomentazioni, ad ogni modo, erano fondate tanto sull'ammontare dell'onere
fiscale (sopra, consid. 3a) quanto – almeno dal gennaio del 2010 –
sull'indennità per pasti fuori casa (sopra, consid. 3b). In condizioni del
genere si giustifica di porre quattro quinti delle spese processuali a carico
del marito, con obbligo di rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili
ridotte.
Le spese dell'appello presentato
da AP 1 seguono una volta ancora la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una
riduzione dei contributi a suo carico, ma ben lungi dall'importo richiesto. Viste
le somme in gioco, si giustifica così di addebitargli sette ottavi degli oneri
processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, la quale ha proposto –
seppure in poche righe – di respingere l'appello. Non si pone invece problema
di ripetibili, la stesura della breve lettera non avendo occasionato alla
moglie spese di rilievo.
Nel complesso il
giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo
agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima
sede, che può rimanere invariato.
IV. Sui rimedi giuridici a livello
federale
12.
Circa i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
di AO 1 è respinto.
II. Le spese di tale
appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per un quinto a carico
dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui
è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il decreto
cautelare è così riformato:
1.5 AP 1 è
condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr.
4240.– mensili dal dicembre 2006 al dicembre 2011 e
fr.
3485.– mensili dal gennaio 2012 in poi.
1.6 AP 1 è condannato a versare
anticipatamente entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi alimentari per i
figli:
per
A__________:
fr.
1605.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,
fr.
1795.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,
fr. 1815.–
mensili fino al 12° compleanno,
fr.
2000.– mensili fino al 16° compleanno e
fr.
1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica
o professionale;
per
T__________:
fr.
1430.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,
fr.
1570.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,
fr. 1690.–
mensili fino al 6° compleanno,
fr. 1745.–
mensili fino al 12° compleanno e
fr.
1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o
professionale.
Gli
assegni familiari non sono compresi nei contributi alimentari.
Le
rette della scuola privata frequentata dai figli sono a carico di AP 1 in
aggiunta ai contributi alimentari. Per le spese straordinarie vale l'art. 286
cpv. 3 CC.
I
contributi alimentari per i figli vanno adeguati all'indice nazionale svizzero
dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del
2010 in base all'indice del novembre precedente, applicandosi come indice di
base quello del novembre 2006 (112.3 punti).
IV. Le spese di tale
appello, di complessivi fr. 4000.–, sono poste per sette ottavi a carico di AP
1 e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.
V. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).