Lexipedia

Decisione

11.2012.16

Accesso necessario

19 novembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i vicini abbiano costruito le loro abitazioni senza tenere in alcuna

considerazione la questione dell'accesso, “per cui ora soltanto in perfetta

malafede chiedono la concessione di un passo necessario” (osservazioni

all'appello, pag. 6). Per quanto concerne la particella n. 3147, edificata nel

1991/92, non si vede tuttavia – né gli interessati spiegano – come gli attori

avrebbero potuto costruire diversamente per prevenire uno stato di necessità

nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC, l'accesso alla particella n. 3147 essendo

sempre stato esercitato lungo la particella n. 1551 (seguendo la curva a

gomito), senza che esistano altre possibilità di raccordo alla pubblica via. In

simili circostanze non si può affermare pertanto che gli attori si siano preclusi

essi medesimi il diritto di chiedere un accesso neces­sario.

11. Affermano per altro i

convenuti che un accesso necessario non è dato per migliorare condizioni di

transito imperfette o per mere ragioni di comodità. A ragione, nel senso che la

semplice opportunità di migliorare un tracciato esistente o la convenienza personale

del proprietario non basta per giustificare uno stato di necessità sotto il

profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_223/2013

del 12 marzo 2014, consid. 2.1 con

riferimenti; RtiD I-2007 pag. 766 consid. 8a). In concreto però non si

tratta di migliorare semplicemente un accesso o di renderlo più agevole, ma far

sì che la particella n. 3147 possa essere raggiunta con ogni veicolo leggero,

comprese le ambulanze, i furgoni dei pompieri o della polizia, i mezzi dei

servizi municipalizzati o di fornitori. L'obiezione degli interessati si rivela

quindi fuori tema.

12. Per AO 1 e AO 2 il

muretto arrotondato in curva sulla loro proprietà andrebbe finanche tolto,

poiché intralcia l'uso dell'ultimo stallo del loro posteggio coperto a confine

con la particella n. 1551. Il perito giudiziario ha rilevato invero che l'ultimo

posto auto del parcheggio riserva difficoltà di manovra per la “presenza del

muretto di arrotondamento e della differenza di quota tra piazzale e accesso”

(perizia dell'aprile 2011, pag. 4). Egli ha confermato nondimeno quanto l'ing. __________

aveva espresso nel suo

referto del settembre 2005, ovvero che entrare in quel posteggio è facile,

mentre problematica è se

mai la manovra d'uscita in

retromarcia sulla via __________ (perizia dell'aprile 2011, pag. 4, risposta n.

3 con riferimento al doc. N, pag. 5). A parte ciò, nulla impedisce ai

convenuti di eliminare il muretto arrotondato (che si trova sul loro fondo,

ancorché il costo dell'opera sia stato assunto nel 1993 da AP 1 e AP 2), gli

attori non chiedendo di conservarlo, ma solo di poter di passare sui 2 m² dell'angolo in curva. E che quest'ultimo possa rimanere libero è dimostrato dal fatto che

negli ultimi vent'anni i convenuti non hanno ritenuto di modificare alcunché

(salvo posare il paletto).

13. Qualora sussista uno stato

di necessità che giustifichi la richiesta di un accesso necessario su fondo

altrui, la domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa

dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente

esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il

passaggio è di minor danno (art. 694 CC cpv. 2 CC). Nella determinazione del

passo necessario si deve avere riguardo inoltre agli interessi delle due parti

(art. 694 cpv. 3 CC). In concreto la particella n. 3147 non ha mai avuto altro

Considerandi

collegamento alla pubblica via se non quello attuale. Nemmeno i conve­nuti

adombrano del resto ulteriori possibilità di accesso né pretendono – tanto meno

– che si diano soluzioni di minor danno. Se ne conclude che AP 1 e AP 2 hanno

diritto di ottenere l'accesso veicolare necessario sulla superficie di 2 m² all'angolo di confine tra la particella n. 1551 e il muro posto sulla particella n. 750 (area segnata

in rosa sulla planimetria allegata alla presente decisione).

14.

Relativamente all'indennità,

l'iscrizione di un accesso necessario su una strada già esistente non esonera

– di per sé – dall'obbligo di versamento, né l'indennizzo è inteso a rimborsare

parte dei costi sopportati a suo tempo dal proprietario del fondo serviente per

la forma­zione della strada (RtiD I-2007 pag. 767 n. 28c consid. 12a). A mente

del perito nel caso specifico il “valore attri­bui­to ai 2.09 m²” ammonta a fr. 800.–

(perizia dell'aprile 2011, pag. 3, risposta n.

2). AO 1 e AO 2 eccepiscono che l'indennità dovrebbe

ascendere ad almeno fr. 41 000.– (fr. 800.– per i 2 m² di superficie gravata e fr. 40 000.– per il posteggio

coperto inutilizzabile). Se non che, come si è visto (consid. 12), il parcheggio

in questione non risulta divenire inutilizzabile (o anche solo meno sfruttabile)

per il solo fatto che gli attori ottengono il diritto di passare sui 2 m² della particella n. 750. Non v'è ragione dunque di scostarsi su questo punto dall'apprezzamento

peritale.

15.

In definitiva

la petizione merita parziale accoglimento, nel senso che sulla

particella n. 750 va costituita, mediante versa­mento di un'indennità di

fr. 800.–, una servitù di accesso necessario con ogni veicolo in favore della

particella n. 3147. Si dà atto che l'ottenimento di un tale diritto richiede –

di regola – un'azio­ne di condanna, volta a far sì che il convenuto sia tenuto

a iscrivere la

ser­vitù sul proprio fondo dietro

indennizzo, l'iscrizione nel registro fondiario avendo allora carattere

costitutivo (Steinauer, Les droits

réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 241 n. 1868). Alternativamente la dottrina

riconosce tuttavia la possibilità di promuovere un'azione costitutiva (formatrice),

intesa appunto a costituire la servitù, nel qual caso l'iscrizione nel registro

fondiario è meramente dichiarativa (Steinauer,

op. cit., pag. 241 n. 1868b con citazione). Taluni autori ammettono

finanche la proponibilità – sussidiaria – di un'azione di accertamento (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB

II, 4ª edizione, n. 19 ad art. 694 con richiamo). Nella fattispecie gli

attori hanno intentato un'azione for­matrice. Occorre dunque costituire la

servitù e invitare l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere sulla

particella n. 750, conformemente alla planimetria acclusa, un diritto di accesso

necessario con veicoli in favore della particella n. 3147 dietro presentazione

di questa sentenza passata in giudicato e di una ricevuta che attesti il pagamento

dell'indennità di fr. 800.– da parte di AP 1 e AP 2 a AO 1 e AO 2.

16.

Per quel che

riguarda le spese giudiziarie, in tutte le cause relative a servitù

legali valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie, i principi

applicabili al diritto espropriativo, l'iscrizione di una tale servitù avendo

effetti analoghi. Di regola, dunque, chi postula una servitù di passo, di

condotta o di fontana necessaria è tenuto a sopportare le spese processuali e

le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è data solo qualora il

convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla

concessione della servitù quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti (RtiD

I-2014 pag. 763 consid. 10a, I-2005 pag. 799 consid. 16). Tali principi

fanno stato anche per i costi di appello (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 11). Nella

fattispecie non si può dire che i convenuti abbiano ecceduto o abusa­to dei

loro diritti, né davanti al Pretore né in appello. Beneficiari dell'accesso

necessario, i comproprietari della particella n. 3147, così come i proprietari

comuni della particella n. 1551, finanche soccombenti, devono pertanto assumere

solidamente i costi della causa e rifondere ai convenuti un'equa indennità per

ripetibili di entrambi i gradi di giurisdizione.

17.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 41 000.–:

sopra, consid. 1) raggiunge la soglia di fr. 30 000.–.

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata è così riformato:

1.1 Nella misura in cui riguarda la particella n. 3147

RFD di __________, la petizione è accolta e in favore di tale particella è

costituita a carico della particella n. 750 RFD di __________, dietro

versamento di fr. 800.– complessivi a AO 1 e AO 2, una servitù di accesso necessario

con ogni veicolo gravante la superficie segnata in rosa sulla planimetria

acclusa, dichiarata parte integrante della presente sentenza.

L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a

iscrivere la servitù di accesso necessario al momento in cui gli sarà sottoposto

un esemplare della presente sentenza con la dichiarazione del passaggio in

giudicato unitamente a una ricevuta che attesti il pagamento dell'indennità di

fr. 800.– da parte di AP 1 e AP 2.

1.2 Nella misura in cui riguarda la particella n. 1551

RFD di __________, la petizione è respinta.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste solidalmente a carico

degli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo

di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario

del Distretto di Bellinzona;

– Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).