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Decisione

11.2012.160

Stralcio di una causa dai ruoli per perenzione processuale

9 luglio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i loro punti di vista.

B. All'udienza

preliminare del 23 settembre 2009 tanto l'attrice quanto i convenuti han­no offerto

prove, tra cui una perizia. Il Segretario assessore ha ammesso il 14 luglio

2010 la perizia, ha designato l'ing. __________ in qualità di perito e ha

assegnato alle parti un termine di 15 giorni per depositare un anticipo di

fr. 4000.– a copertura delle presumibili spese peritali. L'indomani AP 1 ha chiesto una rateazione della quota a suo carico (fr. 2000.–) e il 12 ottobre 2010 ha versato l'ultima delle quattro rate. Il Pretore ha trasmesso così l'inserto della causa al

perito.

C. Due

anni dopo, il 6 novembre 2012, AP 1 ha sollecitato la continu­azione del processo.

Il Pretore ha assegnato al perito il 12 novembre 2012 un ultimo termine fino al

31 dicembre successivo per consegnare il referto. Nel frattempo, il 28 novembre

2012, AO 2 e AO 1 hanno chiesto di stralciare la causa dai ruoli per intervenuta

perenzione biennale. Invitata a esprimersi, il 3 dicem­bre 2012 AP 1 ha osservato che “la pro­cedura era ferma presso il perito e dal quale si attende il proprio

rapporto”. Con decreto del 4 dicembre 2012 il Pretore ha accertato che la

perenzione processuale si era compiuta il 15 luglio 2012 e ha stralciato la

causa dai ruoli. La tassa di giustizia e le spese (fr. 50.– complessivi) sono

state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1000.–

per ripetibili.

D. Contro lo stralcio

della causa dai ruoli AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14

dicembre 2012 nel quale chiede di annullare il decreto del Pretore. Il

presidente della Camera ha interpellato il Pretore il 20 dicembre 2012 per sapere

quando gli atti della causa sono stati trasmessi all'ing. __________ per l'esecuzione

della perizia. Il Pretore ha comunicato il 7 gennaio 2013 che la consegna degli

atti non era stata “formalizzata in alcuna decisione processuale di sorta”, ma

che la data in cui gli atti sono stati consegnati al perito doveva figurare

annotata a mano sull'originale del decreto di nomina. Chiamati a pronunciarsi

sull'appello, AO 2e AO 1 hanno dichiarato l'11 febbraio 2013 di rimettersi al

giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti che erano già pendenti al

momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati dal vecchio diritto

cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugna­zioni si applica invece il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.

1.

CPC), ovvero – come nella fattispecie – il Codice nuovo.

2.

L'ammissibilità di

un appello diretto contro un decreto di stralcio è, nel Codice nuovo, oggetto

di opinioni contrastanti. V'è chi sostiene che l'appello è proponibile, sempre

che sia dato il valore

litigioso (art. 308 cpv. 2

CPC), in difetto di che è esperibile solo reclamo (Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leu­en­ber­ger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edi­zi­o­ne, n. 8 ad art. 242; Reetz/Thei­ler, op. cit., n. 16 ad art. 308; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

8.

ad art. 242; Staehelin/Staehelin/Groli­mund,

Zivilprozess­recht, 2ª edizione, § 23 n. 34; Seiler

in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2013, pag. 184 n. 426 seg.; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechts­mittel –

Berufung und Besch­werde, Basilea 2013, n. 37 ad art. 308).

V'è chi afferma invece che

l'appello non è ammissibile e che contro un decreto di stralcio è aperta

unicamente la via del reclamo (Ober­hammer

in: Basler Kom­mentar, ZPO, edizione 2010, n. 11 ad art. 242; Wohlmann in: Baker & McKenzie [curatori],

Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art.

242; Gasser/Rickli in:

Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 3 ad

art. 242; Killias in: Berner

Kommentar, Schwei­­zerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 24

ad art. 242; Naegeli in: Kurz­kommentar

ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 242;

Kriech in: Brunner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische ZPO, Kom­mentar,

Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 242).

V'è

chi reputa infine che contro un decreto di stralcio non sia ricevibile appello

né reclamo, ma sia prospettabile esclusivamente una domanda di revisione (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1070 in alto). Nella fattispecie

la questione può continuare a rimanere irrisolta, poiché – come si vedrà oltre

– l'appello sarebbe destinato all'insuccesso quand'anche fosse ammissibile.

3.

Secondo l'art. 351

cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa dai ruoli

se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La

mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni consecutivi,

nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Il termine

biennale non decorreva tuttavia quando il processo era stato sospeso giusta l'art.

107.

CPC ticinese e quando le parti erano in attesa dell'ema­nazione della

sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri

casi la presunzione del cpv. 2 si operava di diritto e aveva carattere

assoluto, nel senso che alla parte contro la quale era diretta l'istanza di

perenzione non era concessa la prova del

contrario (RtiD I-2009 pag.

603.

consid. 3 con richiamo).

4.

Secondo il Pretore l'ultimo

atto processuale compiuto dalle parti nel caso in esame risale al 15 luglio

2010, quando AP 1 ha postulato la rateazione dell'anticipo a

lei chiesto in garanzia delle spese peritali presumibili. La perenzione biennale

si sarebbe compiuta così, a mente del Pretore, il 15 luglio 2012, ancor prima che

l'attrice sollecitasse il 6 novembre 2012 la prosecuzione della causa. Nell'appello

l'interessata oppone di avere tuttora interesse all'esito della lite, come

dimostra il suo pagamento rateale dell'anticipo, e di essere rimasta dopo di

allora in attesa del referto, che però, “come spesso avviene”, non è stato

consegnato nei tempi stabiliti.

a) Contrariamente

a quanto reputa il Pretore, in concreto l'ultimo atto processuale non consiste

nell'istanza di rateazione dell'anticipo inoltrata dall'attrice il 15 luglio

2010, ma nel pagamento dell'ultima rata dell'anticipo per opera della medesima,

avvenuta allo sportello postale di __________ il 12 ottobre successivo (doc. B

di appello). Chi ottempera a una richiesta del giudice come quella di

depositare una somma in garanzia delle spese processuali presunte compie in

effetti un atto processuale. Interrompe così il decorso della perenzione. Sta

di fatto che, pur interrotto il 12 ottobre 2010, il termine di due anni è

giunto nuovamente a scadenza il 12 ottobre 2012, prima che l'attrice

sollecitasse il 6 novembre 2012 la continuazione del processo. Nel risultato

l'accertamento del Pretore resiste pertanto alla critica.

b) È

vero che durante il biennio di perenzione il Pretore ha consegnato l'inserto della

causa all'ing. __________ per l'esecuzione della perizia. Se non che, il termine

del­l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese riprendeva a decorrere ex novo solo

dopo atti processuali rivolti dalle parti al tribunale o atti processuali rivolti

dal tribunale alle parti, foss'anche d'ufficio (RtiD I-2009 pag. 603 consid. 4

con rinvio), non per atti interni compiuti dal giudice. Certo, ci si potrebbe

domandare se la perenzione non sarebbe stata interrotta nel caso in cui la

trasmissione degli atti al perito fosse stata oggetto di un'ordinanza notificata

alle parti, sebbene i rigori della giurisprudenza non considerino una decisione

interlocutoria sufficiente per interrompere la perenzione (sotto, consid. 5). Il

Pretore ha comunicato nondimeno a questa Camera che l'inserto della causa è

stato semplicemente consegnato al perito brevi manu il giorno indicato

sul decreto di nomina, apparentemente il 30 novembre 2010 (“perito 30.11.10”:

“ordinanza” del

14.

luglio 2010, nel fascicolo “perizia”). Il giudice non ha compiuto dunque alcun

atto processuale rivolto alle parti, di modo che la perenzione è continuata a decorrere.

5.

L'appellante ribadisce

di avere tuttora interesse all'esito della lite, come dimostra il suo pagamento

rateale dell'anticipo, e di essere rimasta invano nell'attesa della perizia. La

prima argomentazione tuttavia è inconsistente, poiché nel caso in cui il termine

di due anni trascorresse senza il compimento di atti processuali la perenzione

si compiva di diritto e la lite andava considerata priva d'interesse, le parti

non essendo abilitate a dimostrare il contrario (sopra, consid. 3). Ferma

restando evidentemente la possibilità, per la parte attrice, di reintrodurre un'azio­ne

identica (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3 con rinvio). La seconda

argomentazione non è destinata a miglior sorte, poiché nelle previsioni dell'art.

351.

cpv. 3 CPC ticinese il decorso del termine biennale era sospeso solo quando

le parti erano in attesa della decisione finale. Non bastava l'attesa di una

decisione interlocutoria (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c) né

di un decreto cautelare (RtiD I-2005

pag. 736 n. 19c). Tanto meno poteva bastare dunque l'attesa di una perizia.

Ne segue che, fosse pure ricevibile, l'appello in esame si rivela privo di fondamento.

6.

Le spese dell'attuale

decisione seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si giustifica invece di attribuire ripetibili ai convenuti, che si sono limitati

a rimettersi al giudizio della Camera.

7.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), nel caso specifico manca ogni dato sul valore litigioso. Spetterà all'interessata,

nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che esso

raggiunge fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Le spese giudiziarie di fr.

500.– sono poste a carico dell'appel­lante.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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