11.2012.160
Stralcio di una causa dai ruoli per perenzione processuale
9 luglio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2012.160
Data decisione, Autorità:
09.07.2013, ICCA
Titolo:
Stralcio di una causa dai ruoli per perenzione processuale
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2012.160
Lugano
9 luglio 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2008.235 (servitù di passo pedonale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 novembre 2008 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 14 dicembre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso
dal Pretore il 4 dicembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della
particella n. 76 RFD di __________, la quale beneficia di una servitù di passo
pedonale sulla confinante particella n. 77, comproprietà di AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Il 18 novembre 2008 essa ha convenuto AO 2 e il 6 aprile 2009 AO 1
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse loro di consentire
l'esercizio della servitù e di eliminare un muro di sostegno, un pergolato, un
tavolo in sasso, come pure una panchina posti sul tracciato
del passo, astenendosi in futuro dall'ostacolare tale diritto. Nelle loro
risposte del 20 febbraio e del 15 aprile 2009 AO 2 e AO 1 hanno proposto
di respingere la petizione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato
Fatti
i loro punti di vista.
B. All'udienza
preliminare del 23 settembre 2009 tanto l'attrice quanto i convenuti hanno offerto
prove, tra cui una perizia. Il Segretario assessore ha ammesso il 14 luglio
2010 la perizia, ha designato l'ing. __________ in qualità di perito e ha
assegnato alle parti un termine di 15 giorni per depositare un anticipo di
fr. 4000.– a copertura delle presumibili spese peritali. L'indomani AP 1 ha chiesto una rateazione della quota a suo carico (fr. 2000.–) e il 12 ottobre 2010 ha versato l'ultima delle quattro rate. Il Pretore ha trasmesso così l'inserto della causa al
perito.
C. Due
anni dopo, il 6 novembre 2012, AP 1 ha sollecitato la continuazione del processo.
Il Pretore ha assegnato al perito il 12 novembre 2012 un ultimo termine fino al
31 dicembre successivo per consegnare il referto. Nel frattempo, il 28 novembre
2012, AO 2 e AO 1 hanno chiesto di stralciare la causa dai ruoli per intervenuta
perenzione biennale. Invitata a esprimersi, il 3 dicembre 2012 AP 1 ha osservato che “la procedura era ferma presso il perito e dal quale si attende il proprio
rapporto”. Con decreto del 4 dicembre 2012 il Pretore ha accertato che la
perenzione processuale si era compiuta il 15 luglio 2012 e ha stralciato la
causa dai ruoli. La tassa di giustizia e le spese (fr. 50.– complessivi) sono
state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1000.–
per ripetibili.
D. Contro lo stralcio
della causa dai ruoli AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14
dicembre 2012 nel quale chiede di annullare il decreto del Pretore. Il
presidente della Camera ha interpellato il Pretore il 20 dicembre 2012 per sapere
quando gli atti della causa sono stati trasmessi all'ing. __________ per l'esecuzione
della perizia. Il Pretore ha comunicato il 7 gennaio 2013 che la consegna degli
atti non era stata “formalizzata in alcuna decisione processuale di sorta”, ma
che la data in cui gli atti sono stati consegnati al perito doveva figurare
annotata a mano sull'originale del decreto di nomina. Chiamati a pronunciarsi
sull'appello, AO 2e AO 1 hanno dichiarato l'11 febbraio 2013 di rimettersi al
giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti che erano già pendenti al
momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati dal vecchio diritto
cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1.
CPC), ovvero – come nella fattispecie – il Codice nuovo.
2.
L'ammissibilità di
un appello diretto contro un decreto di stralcio è, nel Codice nuovo, oggetto
di opinioni contrastanti. V'è chi sostiene che l'appello è proponibile, sempre
che sia dato il valore
litigioso (art. 308 cpv. 2
CPC), in difetto di che è esperibile solo reclamo (Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 242; Reetz/Theiler, op. cit., n. 16 ad art. 308; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
8.
ad art. 242; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 23 n. 34; Seiler
in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2013, pag. 184 n. 426 seg.; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel –
Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 37 ad art. 308).
V'è chi afferma invece che
l'appello non è ammissibile e che contro un decreto di stralcio è aperta
unicamente la via del reclamo (Oberhammer
in: Basler Kommentar, ZPO, edizione 2010, n. 11 ad art. 242; Wohlmann in: Baker & McKenzie [curatori],
Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art.
242; Gasser/Rickli in:
Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 3 ad
art. 242; Killias in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 24
ad art. 242; Naegeli in: Kurzkommentar
ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 242;
Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,
Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 242).
V'è
chi reputa infine che contro un decreto di stralcio non sia ricevibile appello
né reclamo, ma sia prospettabile esclusivamente una domanda di revisione (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1070 in alto). Nella fattispecie
la questione può continuare a rimanere irrisolta, poiché – come si vedrà oltre
– l'appello sarebbe destinato all'insuccesso quand'anche fosse ammissibile.
3.
Secondo l'art. 351
cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa dai ruoli
se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv. 1). La
mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni consecutivi,
nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Il termine
biennale non decorreva tuttavia quando il processo era stato sospeso giusta l'art.
107.
CPC ticinese e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della
sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri
casi la presunzione del cpv. 2 si operava di diritto e aveva carattere
assoluto, nel senso che alla parte contro la quale era diretta l'istanza di
perenzione non era concessa la prova del
contrario (RtiD I-2009 pag.
603.
consid. 3 con richiamo).
4.
Secondo il Pretore l'ultimo
atto processuale compiuto dalle parti nel caso in esame risale al 15 luglio
2010, quando AP 1 ha postulato la rateazione dell'anticipo a
lei chiesto in garanzia delle spese peritali presumibili. La perenzione biennale
si sarebbe compiuta così, a mente del Pretore, il 15 luglio 2012, ancor prima che
l'attrice sollecitasse il 6 novembre 2012 la prosecuzione della causa. Nell'appello
l'interessata oppone di avere tuttora interesse all'esito della lite, come
dimostra il suo pagamento rateale dell'anticipo, e di essere rimasta dopo di
allora in attesa del referto, che però, “come spesso avviene”, non è stato
consegnato nei tempi stabiliti.
a) Contrariamente
a quanto reputa il Pretore, in concreto l'ultimo atto processuale non consiste
nell'istanza di rateazione dell'anticipo inoltrata dall'attrice il 15 luglio
2010, ma nel pagamento dell'ultima rata dell'anticipo per opera della medesima,
avvenuta allo sportello postale di __________ il 12 ottobre successivo (doc. B
di appello). Chi ottempera a una richiesta del giudice come quella di
depositare una somma in garanzia delle spese processuali presunte compie in
effetti un atto processuale. Interrompe così il decorso della perenzione. Sta
di fatto che, pur interrotto il 12 ottobre 2010, il termine di due anni è
giunto nuovamente a scadenza il 12 ottobre 2012, prima che l'attrice
sollecitasse il 6 novembre 2012 la continuazione del processo. Nel risultato
l'accertamento del Pretore resiste pertanto alla critica.
b) È
vero che durante il biennio di perenzione il Pretore ha consegnato l'inserto della
causa all'ing. __________ per l'esecuzione della perizia. Se non che, il termine
dell'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese riprendeva a decorrere ex novo solo
dopo atti processuali rivolti dalle parti al tribunale o atti processuali rivolti
dal tribunale alle parti, foss'anche d'ufficio (RtiD I-2009 pag. 603 consid. 4
con rinvio), non per atti interni compiuti dal giudice. Certo, ci si potrebbe
domandare se la perenzione non sarebbe stata interrotta nel caso in cui la
trasmissione degli atti al perito fosse stata oggetto di un'ordinanza notificata
alle parti, sebbene i rigori della giurisprudenza non considerino una decisione
interlocutoria sufficiente per interrompere la perenzione (sotto, consid. 5). Il
Pretore ha comunicato nondimeno a questa Camera che l'inserto della causa è
stato semplicemente consegnato al perito brevi manu il giorno indicato
sul decreto di nomina, apparentemente il 30 novembre 2010 (“perito 30.11.10”:
“ordinanza” del
14.
luglio 2010, nel fascicolo “perizia”). Il giudice non ha compiuto dunque alcun
atto processuale rivolto alle parti, di modo che la perenzione è continuata a decorrere.
5.
L'appellante ribadisce
di avere tuttora interesse all'esito della lite, come dimostra il suo pagamento
rateale dell'anticipo, e di essere rimasta invano nell'attesa della perizia. La
prima argomentazione tuttavia è inconsistente, poiché nel caso in cui il termine
di due anni trascorresse senza il compimento di atti processuali la perenzione
si compiva di diritto e la lite andava considerata priva d'interesse, le parti
non essendo abilitate a dimostrare il contrario (sopra, consid. 3). Ferma
restando evidentemente la possibilità, per la parte attrice, di reintrodurre un'azione
identica (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3 con rinvio). La seconda
argomentazione non è destinata a miglior sorte, poiché nelle previsioni dell'art.
351.
cpv. 3 CPC ticinese il decorso del termine biennale era sospeso solo quando
le parti erano in attesa della decisione finale. Non bastava l'attesa di una
decisione interlocutoria (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c) né
di un decreto cautelare (RtiD I-2005
pag. 736 n. 19c). Tanto meno poteva bastare dunque l'attesa di una perizia.
Ne segue che, fosse pure ricevibile, l'appello in esame si rivela privo di fondamento.
6.
Le spese dell'attuale
decisione seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si giustifica invece di attribuire ripetibili ai convenuti, che si sono limitati
a rimettersi al giudizio della Camera.
7.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), nel caso specifico manca ogni dato sul valore litigioso. Spetterà all'interessata,
nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che esso
raggiunge fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese giudiziarie di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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