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Decisione

11.2012.162

Divorzio su richiesta comune: stralcio della causa in seguito a perenzione processuale

2 maggio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2010.188 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'11 marzo

2010 da

AP 1

(patrocinato dall'avv.. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 28 dicembre 2012

presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 21 novembre 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1964), divorziata, si sono sposati a __________

il 12 maggio 1999. Dal matrimonio sono nati A__________, il 5 maggio 1999, e N__________,

il 6 giugno 2011. L'11 marzo 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo di regolarne gli effetti accessori. Nella sua risposta del 25 maggio 2010 AO

1 ha aderito al principio del divorzio, postulando però in via riconvenzionale

una disciplina delle conseguen­ze sostanzialmente diversa.

B. Il

Pretore ha deciso con ordinanza del 27 maggio 2010 di trattare la causa come procedura

di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 7 settembre 2010 ha

sentito i coniugi. In quell'oc­casione il marito ha confermato la volontà di divorziare,

mentre la moglie ha chiesto “di concederle ancora del

tempo al fine di maturare la propria decisione”. Nel verbale figura che, preso

atto di ciò, “il Pretore, alla luce di quanto sopra sospende la presente

udienza che verrà ulteriormente indetta”.

C. Con

istanza del 24 settembre 2012 AP 1 ha postulato lo stralcio della causa per intervenuta

perenzione, nessun atto processuale essendo più stato compiuto nei due anni successivi

all'udienza (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). Invitata a esprimersi, il 22

ottobre 2012 AO 1 non si è opposta allo stralcio della causa dai ruoli, ma ha rilevato

che la perenzione era imputabile al marito, cui andavano posti a carico gli

oneri processuali e le ripetibili, da lei valutate in fr. 30 000.–. Statuendo

il 21 novembre 2012, il Pretore ha nondimeno respinto la richiesta di stralcio

e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 500.– con le spese di

fr. 100.– alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con

un appello del 28 dicembre 2012 per ottenere che in riforma del giudizio

impugnato la sua istanza di stralcio dai ruoli sia accolta e gli oneri

processuali addebitati alla moglie, con obbligo di rifondergli fr. 30 000.– per

ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

che – come quello in esame – erano già pendenti al momento dell'entrata in

vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011,

continuano a essere regolati dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie il

nuovo Codice.

2.

Secondo

l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa dai

ruoli se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv.

1). La mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni consecutivi,

nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Tale presunzione

era assoluta, nel senso che non era concessa la prova del contrario (rinvii in:

Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Il termine biennale

non decorreva tuttavia quando il processo era stato sospeso giusta l'art. 107

CPC ticinese e quando le parti erano in attesa dell'ema­nazione della sentenza

(art. 351 cpv. 3 CPC ticinese).

3.

Nella

procedura civile ticinese l'interesse giuridico era un presupposto processuale

(cfr. RtiD I-2004 pag. 503 consid. 3c con richiami), come nel nuovo diritto

(“interesse degno di protezione”: art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Una parte che

invocava la decorrenza del termine biennale di perenzione previsto dall'art.

351.

cpv. 1 CPC ticinese faceva valere, dunque, il venir meno di un presupposto

processuale. Ora, il giudice che accertava l'esistenza di un presupposto processuale

– d'ufficio o su richiesta di parte – statuiva mediante decreto (art. 100 cpv.

1.

CPC ticinese). Il giudice che ravvisava invece la mancanza del presupposto processuale

dichiarava l'azione irricevibile con sentenza (Cocchi/Trezzini,

op. cit., pag. 315 nota 378). A tale regola sfuggiva il venir meno dell'interesse

giuridico. Qualora una lite divenisse senza interesse giuridico, in effetti, il

giudice non dichiarava l'azione irricevibile, ma – come si è visto – stralciava

la causa dai ruoli. Nel nuovo diritto la situazione è analoga (art. 242 CPC).

4.

In

concreto il Pretore ha ritenuto che la perenzione biennale dell'art. 351 cpv. 2

CPC ticinese non si fosse compiuta, di modo che ha respinto con decreto la

richiesta di AP 1. L'impugnazione essendo retta dal nuovo Codice (sopra, consid.

1), tale decreto va considerato alla stregua di una decisione con cui il

giudice respinge – secondo la legge nuova – la richiesta di una parte che

sollecita lo stralcio della causa dai ruoli per sopravvenuta carenza

d'interesse. E nel nuovo diritto un pronunciato del genere è considerato una decisione incidentale a norma

dell'art. 237 cpv. 1 CPC, giacché “un diverso giudizio dell'autorità

giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una

decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di

tempo o di spese” (cfr. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 308; v. anche Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 308).

Ciò posto, nell'ambito di una causa di divorzio una decisione incidentale

può essere appellata (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestivo, l'appello in esa­me è di conseguenza

ammissibile.

5.

Nella

fattispecie il Pretore non ha disconosciuto che l'ultimo atto processuale compiuto

nella causa di merito risaliva all'udienza del 7 settembre 2010. Ha ritenuto tuttavia

che la perenzione processuale non fosse decorsa perché quell'udienza era stata

sospesa e nel frattempo il procedimento cautelare intentato dalla moglie con istanza

contestuale alla risposta di merito era continuato. L'udienza inoltre sarebbe

rimasta sospesa finché non fosse stata riattivata dal tribunale, sicché le parti

potevano – a mente del primo giudice – fare affidamento sulla continuazione

della causa “per impulso del Pretore al momento opportuno”.

L'appellante

obietta che solo una formale sospensione della procedura per trattative in

virtù dell'art. 107 CPC ticinese avrebbe impedito il compiersi della perenzione,

ciò che non era il caso in concreto. Fa valere altresì che nulla induceva le

parti a confidare in buona fede nella riattivazione della causa d'uffi­cio, il

Pretore non avendo fissato a AO 1 alcun termine entro cui comunicare se

aderisse al principio del divorzio o no. A parere dell'appellante infine la

causa di divorzio va tolta dai ruoli anche perché è divenuta senza oggetto, la

moglie avendo consentito il 7 febbraio 2013 alla sua richiesta di stralcio e

avendo promosso essa medesima nel frattempo un'azione di divorzio su richiesta

unilaterale, sospesa dal Pretore con ordinanza del 21 novembre 2012 (inc.

DM.2012.188).

Nelle sue

osservazioni all'appello AO 1 contesta di avere aderito all'istanza di stralcio

e allega l'e­si­stenza di trattative fra i coniugi, tanto che – a suo dire – il

marito ha postulato lo stralcio della causa dopo che lei aveva rifiutato di

sottoscrivere una convenzione sugli effetti del divorzio da lui già firmata. L'interessata

rileva di avere avviato nel novembre del 2012 un'azione unilaterale di divorzio

a titolo cautelativo, nel caso il cui il Pretore accogliesse l'istanza di

stralcio del marito, il quale frattanto si è risposato nel suo paese d'origine.

6.

Che

AO 1 non si sia opposta il 22 ottobre 2012 allo stralcio della procedura di

divorzio su istanza comune postulato dal marito (salvo pretendere l'addebito

delle spese a quest'ultimo e la rifusione di fr. 30 000.– per ripetibili) ancora

non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante – che il Pretore

dovesse togliere la causa dai ruoli. Certo, un coniuge che chiede il divorzio

può recedere dalle sue intenzioni in ogni momento. Se non che, nessuno dei due

ha dichiarato in concreto di voler desistere dal processo. AP 1 ha fatto valere semplicemente, il 24 settembre 2012, che la causa era perenta e la moglie non ha

contestato tale punto di vista. Se non che, o il termine biennale era decorso o

non era decorso. La persuasione dei coniugi poco importava. Su questo punto l'appello

non è concludente.

7.

A

ragione l'appellante sottolinea invece che nel caso specifico la procedura di

divorzio su istanza comune con accordo parziale non è mai stata formalmente

sospesa in conformità all'art. 107 CPC ticinese, il quale presupponeva – del

resto – che tra le parti fossero in corso trattative o che “la decisione di

un'altra causa o di un altro procedimento” potesse “influire sulla decisione

della lite”. Il 7 settembre 2010 infatti il Pretore si è limitato a sospen­de­re

l'udienza, non il processo, e non perché risultassero in corso trattative o perché

l'esito di un'altra causa apparisse incidere sul giudizio, ma perché AO 1

chiedeva “ancora del tempo al fine di maturare la propria decisione”. Tant'è

che all'art. 107 CPC ticinese il Pretore non ha nemmeno accennato.

Diverso

era il precedente menzionato dal Pretore (in: Cocchi/

Trez­zini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC ticinese). In quel frangente

il giudice aveva comunicato ai convenuti, nell'ambito di

un'azione

di carattere successorio, che avrebbe assegnato loro il termine per presentare il

memoriale di risposta solo una volta chiuso l'inventario dell'eredità. Tale

assicurazione poteva legittimamente indurre i convenuti a credere in buona fede

che la causa fosse sospesa. Nella fattispecie il Pretore non ha rilasciato alcuna

assicurazione. Ha soltanto informato i coniugi che l'udien­za, interrotta in

seguito alle note esitazioni della moglie, sarebbe stata ripresa più tardi

(“verrà ulteriormente indetta”). Nulla permetteva tuttavia di fare assegnamento

su una nuova convocazione all'udienza d'ufficio, né la moglie ha preteso nelle

sue osservazioni del 22 ottobre 2012 all'istanza di stralcio di avere così interpretato

la comunicazione del Pretore.

In questa

sede l'appellata rimprovera malafede al marito, il quale avrebbe chiesto lo

stralcio della causa come reazione al suo rifiuto di sottoscrivere una

convenzione da lui proposta sugli effetti del divorzio. Non asserisce però che

nell'ambito di quelle trattative il marito l'abbia dissuasa in un modo o

nell'altro dall'interrompere la perenzione processuale. Quanto al fatto –

evocato dal Pretore – che nel corso dei due anni siano stati compiuti atti in

sede cautelare, ciò non impediva la perenzione della causa di merito (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; v. anche Cocchi/Trez­zini,

op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Se

ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la decisione del

Pretore va riformata nel senso di decretare lo stralcio della causa dai ruoli.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha proposto a torto di respingere l'appello, dovrà rifondere

al marito un'equa indennità per ripetibili. Quanto alle spese processuali e

alle ripetibili di primo grado, il Pretore non ha ancora giudicato in proposito,

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata riguardando solo gli oneri

processuali e le ripetibili di quella decisione. Tale dispositivo va dunque annullato

e gli atti rinviati al Pretore perché statuisca sulle spese giudiziarie

dell'intera causa (art. 68 cpv. 5 seconda frase LTF per analogia), compresa

l'indennità per ripetibili di fr. 30 000.– chiesta da AP 1. Si ricordi che nella

procedura ticinese lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale

comportava, per principio, l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte

che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B), ma che una procedura di divorzio su istanza comune non è un

procedimento in contraddittorio e che l'istanza comune non è

un'“azione”, entrambi i coniugi essendo richiedenti e non sussistendo

attore né convenuto.

9.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è ammissibile sen­za riguardo

a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 LTF), litigiose

non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio.

Per questi

motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, nel senso

che:

a) il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato e la causa è stralciata

dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

­ b) il

dispositivo n. 2 è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché

statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado.

2. Le spese

processuali di appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Nelle cause aventi carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso dalle ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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