11.2012.162
Divorzio su richiesta comune: stralcio della causa in seguito a perenzione processuale
2 maggio 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2012.162
Data decisione, Autorità:
02.05.2013, ICCA
Titolo:
Divorzio su richiesta comune: stralcio della causa in seguito a perenzione processuale
DIVORZIO
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 112 CC
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2012.162
Lugano,
2 maggio 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.188 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'11 marzo
2010 da
AP 1
(patrocinato dall'avv.. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 28 dicembre 2012
presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 21 novembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1964), divorziata, si sono sposati a __________
il 12 maggio 1999. Dal matrimonio sono nati A__________, il 5 maggio 1999, e N__________,
il 6 giugno 2011. L'11 marzo 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo di regolarne gli effetti accessori. Nella sua risposta del 25 maggio 2010 AO
1 ha aderito al principio del divorzio, postulando però in via riconvenzionale
una disciplina delle conseguenze sostanzialmente diversa.
B. Il
Pretore ha deciso con ordinanza del 27 maggio 2010 di trattare la causa come procedura
di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 7 settembre 2010 ha
sentito i coniugi. In quell'occasione il marito ha confermato la volontà di divorziare,
mentre la moglie ha chiesto “di concederle ancora del
tempo al fine di maturare la propria decisione”. Nel verbale figura che, preso
atto di ciò, “il Pretore, alla luce di quanto sopra sospende la presente
udienza che verrà ulteriormente indetta”.
C. Con
istanza del 24 settembre 2012 AP 1 ha postulato lo stralcio della causa per intervenuta
perenzione, nessun atto processuale essendo più stato compiuto nei due anni successivi
all'udienza (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). Invitata a esprimersi, il 22
ottobre 2012 AO 1 non si è opposta allo stralcio della causa dai ruoli, ma ha rilevato
che la perenzione era imputabile al marito, cui andavano posti a carico gli
oneri processuali e le ripetibili, da lei valutate in fr. 30 000.–. Statuendo
il 21 novembre 2012, il Pretore ha nondimeno respinto la richiesta di stralcio
e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 500.– con le spese di
fr. 100.– alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con
un appello del 28 dicembre 2012 per ottenere che in riforma del giudizio
impugnato la sua istanza di stralcio dai ruoli sia accolta e gli oneri
processuali addebitati alla moglie, con obbligo di rifondergli fr. 30 000.– per
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
che – come quello in esame – erano già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011,
continuano a essere regolati dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie il
nuovo Codice.
2.
Secondo
l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava la causa dai
ruoli se una lite diventava senza oggetto o priva di interesse giuridico (cpv.
1). La mancanza d'interesse era presunta se, nel corso di due anni consecutivi,
nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale (cpv. 2). Tale presunzione
era assoluta, nel senso che non era concessa la prova del contrario (rinvii in:
Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Il termine biennale
non decorreva tuttavia quando il processo era stato sospeso giusta l'art. 107
CPC ticinese e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza
(art. 351 cpv. 3 CPC ticinese).
3.
Nella
procedura civile ticinese l'interesse giuridico era un presupposto processuale
(cfr. RtiD I-2004 pag. 503 consid. 3c con richiami), come nel nuovo diritto
(“interesse degno di protezione”: art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Una parte che
invocava la decorrenza del termine biennale di perenzione previsto dall'art.
351.
cpv. 1 CPC ticinese faceva valere, dunque, il venir meno di un presupposto
processuale. Ora, il giudice che accertava l'esistenza di un presupposto processuale
– d'ufficio o su richiesta di parte – statuiva mediante decreto (art. 100 cpv.
1.
CPC ticinese). Il giudice che ravvisava invece la mancanza del presupposto processuale
dichiarava l'azione irricevibile con sentenza (Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 315 nota 378). A tale regola sfuggiva il venir meno dell'interesse
giuridico. Qualora una lite divenisse senza interesse giuridico, in effetti, il
giudice non dichiarava l'azione irricevibile, ma – come si è visto – stralciava
la causa dai ruoli. Nel nuovo diritto la situazione è analoga (art. 242 CPC).
4.
In
concreto il Pretore ha ritenuto che la perenzione biennale dell'art. 351 cpv. 2
CPC ticinese non si fosse compiuta, di modo che ha respinto con decreto la
richiesta di AP 1. L'impugnazione essendo retta dal nuovo Codice (sopra, consid.
1), tale decreto va considerato alla stregua di una decisione con cui il
giudice respinge – secondo la legge nuova – la richiesta di una parte che
sollecita lo stralcio della causa dai ruoli per sopravvenuta carenza
d'interesse. E nel nuovo diritto un pronunciato del genere è considerato una decisione incidentale a norma
dell'art. 237 cpv. 1 CPC, giacché “un diverso giudizio dell'autorità
giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una
decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di
tempo o di spese” (cfr. Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 308; v. anche Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 308).
Ciò posto, nell'ambito di una causa di divorzio una decisione incidentale
può essere appellata (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza
ammissibile.
5.
Nella
fattispecie il Pretore non ha disconosciuto che l'ultimo atto processuale compiuto
nella causa di merito risaliva all'udienza del 7 settembre 2010. Ha ritenuto tuttavia
che la perenzione processuale non fosse decorsa perché quell'udienza era stata
sospesa e nel frattempo il procedimento cautelare intentato dalla moglie con istanza
contestuale alla risposta di merito era continuato. L'udienza inoltre sarebbe
rimasta sospesa finché non fosse stata riattivata dal tribunale, sicché le parti
potevano – a mente del primo giudice – fare affidamento sulla continuazione
della causa “per impulso del Pretore al momento opportuno”.
L'appellante
obietta che solo una formale sospensione della procedura per trattative in
virtù dell'art. 107 CPC ticinese avrebbe impedito il compiersi della perenzione,
ciò che non era il caso in concreto. Fa valere altresì che nulla induceva le
parti a confidare in buona fede nella riattivazione della causa d'ufficio, il
Pretore non avendo fissato a AO 1 alcun termine entro cui comunicare se
aderisse al principio del divorzio o no. A parere dell'appellante infine la
causa di divorzio va tolta dai ruoli anche perché è divenuta senza oggetto, la
moglie avendo consentito il 7 febbraio 2013 alla sua richiesta di stralcio e
avendo promosso essa medesima nel frattempo un'azione di divorzio su richiesta
unilaterale, sospesa dal Pretore con ordinanza del 21 novembre 2012 (inc.
DM.2012.188).
Nelle sue
osservazioni all'appello AO 1 contesta di avere aderito all'istanza di stralcio
e allega l'esistenza di trattative fra i coniugi, tanto che – a suo dire – il
marito ha postulato lo stralcio della causa dopo che lei aveva rifiutato di
sottoscrivere una convenzione sugli effetti del divorzio da lui già firmata. L'interessata
rileva di avere avviato nel novembre del 2012 un'azione unilaterale di divorzio
a titolo cautelativo, nel caso il cui il Pretore accogliesse l'istanza di
stralcio del marito, il quale frattanto si è risposato nel suo paese d'origine.
6.
Che
AO 1 non si sia opposta il 22 ottobre 2012 allo stralcio della procedura di
divorzio su istanza comune postulato dal marito (salvo pretendere l'addebito
delle spese a quest'ultimo e la rifusione di fr. 30 000.– per ripetibili) ancora
non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante – che il Pretore
dovesse togliere la causa dai ruoli. Certo, un coniuge che chiede il divorzio
può recedere dalle sue intenzioni in ogni momento. Se non che, nessuno dei due
ha dichiarato in concreto di voler desistere dal processo. AP 1 ha fatto valere semplicemente, il 24 settembre 2012, che la causa era perenta e la moglie non ha
contestato tale punto di vista. Se non che, o il termine biennale era decorso o
non era decorso. La persuasione dei coniugi poco importava. Su questo punto l'appello
non è concludente.
7.
A
ragione l'appellante sottolinea invece che nel caso specifico la procedura di
divorzio su istanza comune con accordo parziale non è mai stata formalmente
sospesa in conformità all'art. 107 CPC ticinese, il quale presupponeva – del
resto – che tra le parti fossero in corso trattative o che “la decisione di
un'altra causa o di un altro procedimento” potesse “influire sulla decisione
della lite”. Il 7 settembre 2010 infatti il Pretore si è limitato a sospendere
l'udienza, non il processo, e non perché risultassero in corso trattative o perché
l'esito di un'altra causa apparisse incidere sul giudizio, ma perché AO 1
chiedeva “ancora del tempo al fine di maturare la propria decisione”. Tant'è
che all'art. 107 CPC ticinese il Pretore non ha nemmeno accennato.
Diverso
era il precedente menzionato dal Pretore (in: Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC ticinese). In quel frangente
il giudice aveva comunicato ai convenuti, nell'ambito di
un'azione
di carattere successorio, che avrebbe assegnato loro il termine per presentare il
memoriale di risposta solo una volta chiuso l'inventario dell'eredità. Tale
assicurazione poteva legittimamente indurre i convenuti a credere in buona fede
che la causa fosse sospesa. Nella fattispecie il Pretore non ha rilasciato alcuna
assicurazione. Ha soltanto informato i coniugi che l'udienza, interrotta in
seguito alle note esitazioni della moglie, sarebbe stata ripresa più tardi
(“verrà ulteriormente indetta”). Nulla permetteva tuttavia di fare assegnamento
su una nuova convocazione all'udienza d'ufficio, né la moglie ha preteso nelle
sue osservazioni del 22 ottobre 2012 all'istanza di stralcio di avere così interpretato
la comunicazione del Pretore.
In questa
sede l'appellata rimprovera malafede al marito, il quale avrebbe chiesto lo
stralcio della causa come reazione al suo rifiuto di sottoscrivere una
convenzione da lui proposta sugli effetti del divorzio. Non asserisce però che
nell'ambito di quelle trattative il marito l'abbia dissuasa in un modo o
nell'altro dall'interrompere la perenzione processuale. Quanto al fatto –
evocato dal Pretore – che nel corso dei due anni siano stati compiuti atti in
sede cautelare, ciò non impediva la perenzione della causa di merito (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; v. anche Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Se
ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la decisione del
Pretore va riformata nel senso di decretare lo stralcio della causa dai ruoli.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha proposto a torto di respingere l'appello, dovrà rifondere
al marito un'equa indennità per ripetibili. Quanto alle spese processuali e
alle ripetibili di primo grado, il Pretore non ha ancora giudicato in proposito,
il dispositivo n. 2 della decisione impugnata riguardando solo gli oneri
processuali e le ripetibili di quella decisione. Tale dispositivo va dunque annullato
e gli atti rinviati al Pretore perché statuisca sulle spese giudiziarie
dell'intera causa (art. 68 cpv. 5 seconda frase LTF per analogia), compresa
l'indennità per ripetibili di fr. 30 000.– chiesta da AP 1. Si ricordi che nella
procedura ticinese lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale
comportava, per principio, l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte
che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B), ma che una procedura di divorzio su istanza comune non è un
procedimento in contraddittorio e che l'istanza comune non è
un'“azione”, entrambi i coniugi essendo richiedenti e non sussistendo
attore né convenuto.
9.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo
a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 LTF), litigiose
non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio.
Per questi
motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso
che:
a) il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato e la causa è stralciata
dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
b) il
dispositivo n. 2 è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché
statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado.
2. Le spese
processuali di appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Nelle cause aventi carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso dalle ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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