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Decisione

11.2012.19

Interdizione per abuso di sostanze spiritose: appello irricevibile

9 novembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa n. 515.2010

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 febbraio 2011 dalla

Commissione tutoria regionale 6,

Agno

nei confronti di

RI 1 ,

giudicando sul ricorso del 24 febbraio 2012 presentato

da RI 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2012 dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 6 ha istituito il 24 gennaio 2011 una curatela amministrativa volontaria in

favore di RI 1 (1963), nominando come curatrice __________, e il 21 febbraio successivo

ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione della curatelata sulla base dell'art.

369 CC (infermità o debolezza di mente). A sostegno dell'istanza essa ha

allegato una richiesta del 1° giugno 2010 in cui l'ufficio sociale del Comune di __________ postulava una valutazione delle capacità psico-cognitive dell'interessata

e un'analisi degli interventi possibili, una segnalazione 7 giugno 2010 della

fondazione __________, relazioni del 20 settembre, del 4 ottobre e del

7 otto­bre 2010 della clinica __________ di __________ e un rapporto

medico 8 novembre 2010 del Servizio psico-sociale di __________. RI 1 ha dichiarato il 28 febbraio 2011 di

opporsi all'interdizione.

B. Il

27 luglio 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha invitato il dott. __________,

psichiatra e psicoterapeuta, a esaminare RI 1, verificandone

l'eventuale infermità o debolezza di mente, l'alcolismo e la necessità di

misure di protezione. Nel suo referto del 7

agosto 2011 lo specialista ha accertato che la paziente “è affetta da una dipendenza cronica dalle bevande alcoliche (ICD

10: F 10.2), in associazione a un incipiente decadimento cognitivo e a cirrosi

epatica etiltossica”, ciò che le pregiudica la capacità di provvedere in modo

autonomo ai propri interessi personali e gestionali. Per lo psichiatra la

curatela amministrativa “potrebbe per il momento bastare nella misura in cui

l'interdicenda sia in grado di dimostrare un sufficiente grado di

collaborazione e di aderenza alle proposte”. Sentita l'interessata, il 9 set­tembre 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha deciso di sospendere la procedura per sei mesi. Il 31

gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale 6 ha sollecitato la riattivazione della procedura sulla base di un rapporto del Servizio

psico-sociale in cui si accertava un deterioramento della situazione della

curatelata. Statuendo il 9 febbraio 2012, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”,

invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

C. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorta il 24 febbraio 2012 a questa Camera con una lettera nella quale afferma di “fare ricorso alla decisione di

interdizione con conseguente misura di tutela nei miei confronti”. L'atto non

ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili a questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Tempestivo, lo scritto

dell'interessata può dunque essere trattato come ricorso. Quanto alla procedura

applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm,

che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo.

2.

Un

interdicendo è legittimato ad appellare personalmente, nella misura in cui sia

capace di discernimento (Schnyder/Murer

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai

n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397). Il ricorso

deve contenere almeno una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione

dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni

(art. 46 cpv. 2 LPAmm). In materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma

vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando

– che insorga egli medesimo contro una decisione a lui sfavorevole, è

sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano

desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser,

op. cit., n. 41 ad art. 420 CC).

3.

In

concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione per

abuso di sostanze spiritose (art. 370 CC) fondandosi sul citato rapporto del 7 agosto 2011 dello psichiatra __________, dal quale risulta

che RI 1 è affetta da dipendenza cronica da bevande

alcoliche associata a un incipiente decadimento cognitivo e a cirrosi epatica

etiltossica, ciò che pregiudica all'interessata la capacità di provvedere in

modo autonomo ai propri interessi personali e gestionali. Appurato un peggioramento

della situazione dopo la relazione peritale dovuto ancora all'abuso di bevande

alcoliche, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione,

“unica misura in grado di salvaguardare gli interessi personali e patrimoniali

dell'interessata”.

4.

Nella

lettera del 24 febbraio 2012 a questa Camera l'interessata afferma di “fare ricorso

alla decisione di interdizione con conseguente misura di tutela nei miei confronti”,

senza avanzare precise richieste di giudizio e senza spendere una parola sulla

motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Essa non si

confronta neppure di scorcio tuttavia con i motivi addotti dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele a sostegno del provvedimento, tant'è che sorvola sui

problemi di alcolismo e sulla necessità di durevole assistenza e protezione. In

simili condizioni non è dato di capire perché l'interdizione in base all'art.

370.

CC sarebbe priva di fondamento o anche solo inopportuna. Pur con tutta la

comprensione dovuta a un soggetto che insorge personalmente contro

l'istituzione di una tutela, in concreto il rimedio giuridico si

esaurisce

praticamente in una dichiarazione di ricorso. Si rivela pertanto, già di primo

acchito, irricevibile (art. 46 cpv. 2 LPAmm).

5.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia),

ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, la ricorrente

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo

stato intimato per osservazioni.

6.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è dato ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

a:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

–, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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