11.2012.21
Protezione del figlio: nomina di un curatore nel caso di genitori non sposati
20 dicembre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2012.21
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: nomina di un curatore nel caso di genitori non sposati
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 308 cpv. 2 CC
art. 309 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2012.21
Lugano
20 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa n. 482.2011/R.76.2011
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
avv.
RI 1
per
sé e in rappresentanza di
RI 2,
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
per quanto riguarda la nomina dell'
avv.
a curatrice educativa della figlia
(2009);
giudicando sull'“appello” (ricorso) presentato il 28
febbraio 2012 da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2012
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 2009 RI 1 (1972) ha dato alla luce una bambina, É__________,
che è stata riconosciuta da RI 2 (1968). La Commissione tutoria regionale 8 ha domandato ai genitori il 21 gennaio 2010 se fossero intenzionati a sposarsi, ripetendo la richiesta
il 15 luglio successivo. Senza esito, di modo che il 23 marzo 2011 essa ha comunicato
loro che avrebbe nominato alla figlia un curatore per salvaguardarne il diritto
al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC), a meno che si giungesse alla firma di una
convenzione alimentare per il caso in cui finisse la loro convivenza. Convocati
dalla Commissione tutoria regionale a un incontro del 17 maggio 2011, RI 1 e RI
2 hanno dichiarato di non voler sottoscrivere alcun contratto di mantenimento.
B. Con
decisione del 4 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore
di É__________ una curatela, designando in qualità di curatrice l'avv. __________
con l'incarico di far valere i diritti della minorenne al mantenimento. Contro
tale decisione RI 1 e RI 2 sono insorti l'11 agosto 2011 all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, che statuendo il 27 gennaio 2012 ha respinto il ricorso e posto gli oneri processuali di fr. 400.– a loro carico.
C. Contro
la decisione appena citata RI 1 e RI 2 hanno presentato a questa Camera un ricorso
(“appello”) del 28 febbraio 2012 in cui chiedono di riformare la decisione impugnata
annullando la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Invitata a esprimersi,
quest'ultima ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a
questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni dalla notifica
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, RL 4.1.2.2). Introdotto entro tale termine, il memoriale di PA 1 e RI
2.
è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b
LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che, dandosi
genitori non sposati, occorre sollecitare questi ultimi a stipulare un
contratto di mantenimento in favore del figlio, facendolo approvare dalla
Commissione tutoria regionale, e se ciò non è possibile bisogna salvaguardare i
diritti del minorenne designando un curatore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC.
Nel caso in esame – essa ha continuato – l'invito ai genitori “di ottemperare
ai propri obblighi legali, ampiamente chiariti e descritti (…) è rimasto senza riscontro
positivo”, di modo che la Commissione tutoria regionale ha agito correttamente.
Per l'Autorità di vigilanza inoltre l'obbligo di sottoscrivere un contratto di
mantenimento non costituisce una discriminazione verso le coppie non sposate,
ma una misura necessaria poiché in circostanze del genere il rifiuto dei
genitori è pregiudizievole per il bene del figlio. Poco importa – essa ha
epilogato – che in concreto la madre sia una professionista indipendente,
titolare di uno studio legale e notarile, in grado come tale di rappresentare
debitamente la figlia e di assicurarne il sostentamento. La Commissione tutoria
regionale avrebbe potuto rinunciare all'istituzione di una curatela solo qualora
si fosse trattato di regolare la custodia della figlia, ma non per quanto
attiene ai contributi alimentari. Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.
3.
I
ricorrenti lamentano anzitutto che l'Autorità di vigilanza ha violato il loro
diritto di essere sentiti per non avere dato riscontro a tutti gli argomenti da
loro sollevati e per avere ripreso acriticamente una sentenza del Tribunale
federale (DTF 111 II 2) senza tenere conto del caso concreto. Ora, che la
decisione di un'autorità amministrativa debba essere motivata è indubbio (art.
26.
cpv. 1 LPAmm, applicabile per il rinvio dell'art. 21 della citata legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). Il diritto ticinese tuttavia
non si sospinge oltre il diritto federale. E senza disattendere i requisiti
minimi di motivazione che discendono dal diritto federale un'autorità amministrativa
non è tenuta a esprimersi su tutte le doglianze addotte in un ricorso, ma può limitarsi
alle argomentazioni rilevanti per il giudizio. Essenziale è che il destinatario
possa capire perché essa abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e possa
impugnare la decisione davanti all'autorità superiore con cognizione di causa (DTF 134 I 88 consid. 4.1, 132 I 198 consid. 3).
Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha applicato la
giurisprudenza del Tribunale federale, giungendo alla conclusione che il
provvedimento litigioso risulta corretto. La motivazione contenuta nel giudizio
impugnato permetteva sicuramente ai destinatari di capire per quali motivi la
decisione della Commissione tutoria regionale andasse confermata, tanto che i
ricorrenti sono stati senz'altro in grado di riproporre compiutamente le loro
argomentazioni davanti a questa Camera, dotata di pieno potere cognitivo in
fatto e in diritto. Su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
4.
Nel
merito i ricorrenti rammentano che la convenzione inizialmente prevista dalla
Commissione tutoria regionale riguardava anche “i diritti di visita ed ogni
altro aspetto legato ad una eventuale e futura separazione dei genitori”, ciò
che non si giustificava. Essi contestano inoltre che il bene della figlia sia
minacciato, sostenendo che i presupposti per la nomina di un curatore non sono
dati e che non sussistono conflitti d'interessi tra loro ed É__________. Affermano
altresì di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della
figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, tanto più che l'art. 308 cpv. 2 CC
è una semplice norma potestativa. A mente loro la sentenza del Tribunale
federale su cui si basa l'“ingiustificata prassi di far firmare indiscriminatamente
a tutte le coppie non sposate una convenzione” è superata ed è stata mal
interpretata, giacché deve limitarsi ai casi in cui la madre non sia in grado
di rappresentare gli interessi del figlio, ciò che non vale per É__________, la
cui madre è avvocato e notaio. Per i ricorrenti la nomina di un curatore costituisce
un'“inaccettabile ingerenza nella vita privata della famiglia”, vìola la parità
di trattamento con i genitori sposati ed è contraria alla Convenzione di Nuova
York sui diritti del fanciullo.
5.
L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che
sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che
provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la
madre nel modo richiesto dalle circostanze (art. 309 cpv. 1 CC). Di regola il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al
mantenimento (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 8 in principio ad art. 308 CC), nel qual caso ci si trova di
fronte a una curatela combinata (art. 309 e 308 cpv. 2 CC), sicché il curatore
può promuovere un'azione di paternità insieme con un'azione di mantenimento
(art. 280 cpv. 3 CC). Poco importa che la madre nubile viva sola o in
concubinato: la curatela di paternità va designata per legge “tosto che
l'autorità tutoria sia informata del parto”, ove per “tosto” si intende –
secondo una prassi invalsa a livello nazionale – il periodo di un mese (Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art.
309.
con richiami), che taluni autori vorrebbero vedere portato a due o tre mesi
(Meier in: Commentaire romand, CC
I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 309 con rinvii di dottrina). Il concubinato della
madre non garantisce al figlio, in effetti, gli stessi diritti che ha il figlio
di genitori sposati (a cominciare dalla presunzione di paternità secondo gli art. 255 segg. CC: I CCA, sentenza inc.
11.2008.69
del 14 febbraio 2012, consid. 7).
6.
Ove
il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre,
l'autorità tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti
alimentari, invitando i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se
non riesce o se i genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta
l'art. 308 cpv. 2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio
(curatore “di mantenimento”: Breitschmid,
op. cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo alcuni autori l'autorità tutoria deve
usare riserbo nella nomina di un curatore nel caso in cui i genitori vivano in
concubinato stabile e intendano ottenere l'autorità parentale in comune sul
figlio (art. 298a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento
possa essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 con
rinvii). Tale non sembra essere tuttavia l'orientamento della giurisprudenza
(DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come sia, il mero fatto che la madre versi in
ottime condizioni finanziarie ancora non dispensa l'autorità tutoria dal
promuovere la firma di una convenzione alimentare, giacché il figlio ha un
diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di lei, ma di entrambi i
genitori (Breitschmid, op. cit.,
n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi
inutile la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima
nei confronti del padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità
tutoria deve rinunciare alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato
attentamente le circostanze (Breitschmid,
loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 8).
7.
Nella
misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento
della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, i ricorrenti si valgono – dopo
quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche il figlio di
genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti
di entrambi. E se i genitori dovessero separarsi egli si troverebbe
svantaggiato rispetto a un figlio di genitori sposati, poiché il concubinato è
una semplice relazione di fatto e nessun giudice interviene a quel momento.
Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità occorre dunque un
contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria (art. 287 CC) o dal
giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi contributi alimentari (DTF
111.
II 6 consid. 2b). Anche nel caso di genitori concubini che versano in
ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in favore
del figlio e adoperarsi per la sottoscrizione di un contratto di mantenimento.
Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile
dovrebbe evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si
possa soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma
perché di regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a
equiparare la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori
sposati (cfr. Breitschmid, op.
cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi
allora a disciplinare il mantenimento del figlio in caso di separazione, come ha
proposto in concreto la Commissione tutoria regionale ai ricorrenti. Se i
genitori tuttavia rifiutano di regolare il mantenimento del figlio anche per
tale evenienza, la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa inevitabile
(Meier, op. cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 9).
8.
Nella
fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche
l'autorità parentale sulla figlia sia detenuta dalla sola madre. Che questa sia
in grado di rappresentare adeguatamente la figlia e di provvedere da sé al
sostentamento di É__________ è inoltre verosimile. Resta il fatto che i
genitori rifiutano ogni contratto di mantenimento e che, di conseguenza, la
madre non ha alcuna intenzione di agire nei confronti del padre. Entrambi
invocano la loro privatezza, la difesa della loro personalità e la parità di
trattamento nei confronti delle coppie sposate, asserendo che il bene di É__________
non è minacciato in alcun modo. Dimenticano però che la figlia ha un suo
proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo della
madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta nel
caso in cui i genitori si separino. I bambini di genitori sposati che si separano
sono già tutelati sotto questo profilo dall'art. 276 CC. Del resto, come si è appena
detto, anche la corrente di dottrina che vede nel concubinato stabile dei genitori
un motivo per evitare l'intervento dell'autorità tutoria ammette che qualora i
genitori rifiutino di regolare il mantenimento del figlio in caso di separazione
la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa ineludibile.
9.
Relativamente
al divieto di discriminazione sancito dall'art. 2
della Convenzione di Nuova York sui diritti del fanciullo (RS 0.107), la censura non ha consistenza. Per tacere del fatto che l'applicabilità diretta di tale norma è
controversa (DTF 123 III 449 consid. 2b/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_272/2010
del 30 novembre 2010, consid. 3), nemmeno i ricorrenti pretendono che essa
conferisca al figlio maggior protezione rispetto al principio dell'uguaglianza
giuridica consacrato dall'art. 8 Cost. Per di più, la firma di
un contratto di mantenimento non discrimina, bensì tutela É__________ in caso
di separazione dei genitori, alla stessa stregua – se non meglio – di un figlio
di genitori sposati. Quanto al fatto che la convenzione proposta ai ricorrenti in
un primo tempo dalla Commissione tutoria regionale non si limitasse al contributo
di mantenimento, ma riguardasse anche il diritto di visita e altri aspetti correlati
a una possibile separazione dei genitori, giova rammentare ai ricorrenti che
per chiedere l'autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 1 CC) – come
essi sembrerebbero intenzionati a fare – è indispensabile una convenzione approvata
dell'autorità tutoria sulla partecipazione alle cure del figlio, oltre che sul
riparto delle spese di mantenimento (RtiD I-2006 pag. 679 n. 41c). Tale
questione trascende, in ogni modo, i limiti dell'attuale procedura.
10.
Le spese del giudizio odierno seguono
il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Non si pone invece
problema di ripetibili, la curatrice non essendo stata invitata a formulare
osservazioni al ricorso.
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale
ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– complessivi sono poste carico dei ricorrenti in solido.
3. Notificazione
a:
–;
–
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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