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Decisione

11.2012.21

Protezione del figlio: nomina di un curatore nel caso di genitori non sposati

20 dicembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa n. 482.2011/R.76.2011

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

avv.

RI 1

per

sé e in rappresentanza di

RI 2,

alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

per quanto riguarda la nomina dell'

avv.

a curatrice educativa della figlia

(2009);

giudicando sull'“appello” (ricorso) presentato il 28

febbraio 2012 da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2012

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 ottobre 2009 RI 1 (1972) ha dato alla luce una bambina, É__________,

che è stata riconosciuta da RI 2 (1968). La Commissione tutoria regionale 8 ha domandato ai genitori il 21 gennaio 2010 se fossero intenzionati a sposarsi, ripetendo la richiesta

il 15 luglio successivo. Senza esito, di modo che il 23 marzo 2011 essa ha comunicato

loro che avrebbe nominato alla figlia un curatore per salvaguardarne il diritto

al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC), a meno che si giungesse alla firma di una

convenzione alimentare per il caso in cui finisse la loro convivenza. Convocati

dalla Commissione tutoria regionale a un incontro del 17 maggio 2011, RI 1 e RI

2 hanno dichiarato di non voler sottoscrivere alcun contratto di mantenimento.

B. Con

decisione del 4 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore

di É__________ una curatela, designando in qualità di curatrice l'avv. __________

con l'incarico di far valere i diritti della minorenne al mantenimento. Contro

tale decisione RI 1 e RI 2 sono insorti l'11 agosto 2011 all'Autorità di

vigilanza sulle tutele, che statuendo il 27 gennaio 2012 ha respinto il ricorso e posto gli oneri processuali di fr. 400.– a loro carico.

C. Contro

la decisione appena citata RI 1 e RI 2 hanno presentato a questa Camera un ricorso

(“appello”) del 28 febbraio 2012 in cui chiedono di riformare la decisione impugnata

annullando la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Invitata a esprimersi,

quest'ultima ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a

questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni dalla notifica

(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, RL 4.1.2.2). Introdotto entro tale termine, il memoriale di PA 1 e RI

2.

è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b

LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che, dandosi

genitori non sposati, occorre sollecitare questi ultimi a stipulare un

contratto di mantenimento in favore del figlio, facendolo approvare dalla

Commissione tutoria regionale, e se ciò non è possibile bisogna salvaguardare i

diritti del minorenne designando un curatore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC.

Nel caso in esame – essa ha continuato – l'invito ai genitori “di ottemperare

ai propri obblighi legali, ampiamente chiariti e descritti (…) è rimasto senza riscontro

positivo”, di modo che la Commissione tutoria regionale ha agito correttamente.

Per l'Autorità di vigilanza inoltre l'obbligo di sottoscrivere un contratto di

mantenimento non costituisce una discriminazione verso le coppie non sposate,

ma una misura necessaria poiché in circostanze del genere il rifiuto dei

genitori è pregiudizievole per il bene del figlio. Poco importa – essa ha

epilogato – che in concreto la madre sia una professionista indipendente,

titolare di uno studio legale e notarile, in grado come tale di rappresentare

debitamente la figlia e di assicurarne il sostentamento. La Commissione tutoria

regionale avrebbe potuto rinunciare all'istituzione di una curatela solo qualora

si fosse trattato di regolare la custodia della figlia, ma non per quanto

attiene ai contributi alimentari. Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.

3.

I

ricorrenti lamentano anzitutto che l'Autorità di vigilanza ha violato il loro

diritto di essere sentiti per non avere dato riscontro a tutti gli argomenti da

loro sollevati e per avere ripreso acriticamente una sentenza del Tribunale

federale (DTF 111 II 2) senza tenere conto del caso concreto. Ora, che la

decisione di un'autorità amministrativa debba essere motivata è indubbio (art.

26.

cpv. 1 LPAmm, applicabile per il rinvio dell'art. 21 della citata legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele). Il diritto ticinese tuttavia

non si sospinge oltre il diritto federale. E senza disattendere i requisiti

minimi di motivazione che discendono dal diritto federale un'autorità amministrativa

non è tenuta a esprimersi su tutte le doglianze addotte in un ricorso, ma può limitarsi

alle argomentazioni rilevanti per il giudizio. Essenziale è che il destinatario

possa capire perché essa abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e possa

impugnare la decisione davanti all'autorità superiore con cognizione di causa (DTF 134 I 88 consid. 4.1, 132 I 198 consid. 3).

Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha applicato la

giurisprudenza del Tribunale federale, giungendo alla conclusione che il

provvedimento litigioso risulta corretto. La motivazione contenuta nel giudizio

impugnato permetteva sicuramente ai destinatari di capire per quali motivi la

decisione della Commissione tutoria regionale andasse confermata, tanto che i

ricorrenti sono stati senz'altro in grado di riproporre compiutamente le loro

argomentazioni davanti a questa Camera, dotata di pieno potere cognitivo in

fatto e in diritto. Su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

4.

Nel

merito i ricorrenti rammentano che la convenzione inizialmente prevista dalla

Commissione tutoria regionale riguardava anche “i diritti di visita ed ogni

altro aspetto legato ad una eventuale e futura separazione dei genitori”, ciò

che non si giustificava. Essi contestano inoltre che il bene della figlia sia

minacciato, sostenendo che i presupposti per la nomina di un curatore non sono

dati e che non sussistono conflitti d'interessi tra loro ed É__________. Affermano

altresì di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della

figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, tanto più che l'art. 308 cpv. 2 CC

è una semplice norma potestativa. A mente loro la sentenza del Tribunale

federale su cui si basa l'“ingiustificata prassi di far firmare indiscriminatamente

a tutte le coppie non sposate una convenzione” è superata ed è stata mal

interpretata, giacché deve limitarsi ai casi in cui la madre non sia in grado

di rappresentare gli interessi del figlio, ciò che non vale per É__________, la

cui madre è avvocato e notaio. Per i ricorrenti la nomina di un curatore costituisce

un'“inaccettabile ingerenza nella vita privata della famiglia”, vìola la parità

di trattamento con i genitori sposati ed è contraria alla Convenzione di Nuova

York sui diritti del fanciullo.

5.

L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che

sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che

provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la

madre nel modo richiesto dalle circostanze (art. 309 cpv. 1 CC). Di regola il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al

mantenimento (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 8 in principio ad art. 308 CC), nel qual caso ci si trova di

fronte a una curatela combinata (art. 309 e 308 cpv. 2 CC), sicché il curatore

può promuovere un'azione di paternità insieme con un'azione di mantenimento

(art. 280 cpv. 3 CC). Poco importa che la madre nubile viva sola o in

concubinato: la curatela di paternità va designata per legge “tosto che

l'autorità tutoria sia informata del parto”, ove per “tosto” si intende –

secondo una prassi invalsa a livello nazionale – il periodo di un mese (Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art.

309.

con richiami), che taluni autori vorrebbero vedere portato a due o tre mesi

(Meier in: Commentaire romand, CC

I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 309 con rinvii di dottrina). Il concubinato della

madre non garantisce al figlio, in effetti, gli stessi diritti che ha il figlio

di genitori sposati (a cominciare dalla presunzione di paternità secondo gli art. 255 segg. CC: I CCA, sentenza inc.

11.2008.69

del 14 febbraio 2012, consid. 7).

6.

Ove

il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre,

l'autorità tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti

alimentari, invitando i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se

non riesce o se i genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta

l'art. 308 cpv. 2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio

(curatore “di mantenimento”: Breitschmid,

op. cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo alcuni autori l'autorità tutoria deve

usare riserbo nella nomina di un curatore nel caso in cui i genitori vivano in

concubinato stabile e intendano ottenere l'autorità parentale in comune sul

figlio (art. 298a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento

possa essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 con

rinvii). Tale non sembra essere tuttavia l'orientamento della giurisprudenza

(DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come sia, il mero fatto che la madre versi in

ottime condizioni finanziarie ancora non dispensa l'autorità tutoria dal

promuovere la firma di una convenzione alimentare, giacché il figlio ha un

diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di lei, ma di entrambi i

genitori (Breitschmid, op. cit.,

n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi

inutile la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima

nei confronti del padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità

tutoria deve rinunciare alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato

attentamente le circostanze (Breitschmid,

loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 8).

7.

Nella

misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento

della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, i ricorrenti si valgono – dopo

quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche il figlio di

genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti

di entrambi. E se i genitori dovessero separarsi egli si troverebbe

svantaggiato rispetto a un figlio di genitori sposati, poiché il concubinato è

una semplice relazione di fatto e nessun giudice inter­viene a quel momento.

Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità occorre dunque un

contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria (art. 287 CC) o dal

giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi contributi ali­mentari (DTF

111.

II 6 consid. 2b). Anche nel caso di genitori concubini che versano in

ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in favore

del figlio e adoperarsi per la sottoscrizione di un contratto di mantenimento.

Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile

dovrebbe evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si

possa soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma

perché di regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a

equiparare la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori

sposati (cfr. Breitschmid, op.

cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi

allora a disciplinare il mantenimento del figlio in caso di separazione, come ha

proposto in concreto la Commissione tutoria regionale ai ricorrenti. Se i

genitori tuttavia rifiutano di regolare il mantenimento del figlio anche per

tale evenienza, la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa inevitabile

(Meier, op. cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 9).

8.

Nella

fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche

l'autorità parentale sulla figlia sia detenuta dalla sola madre. Che questa sia

in grado di rappresentare adeguatamente la figlia e di provvedere da sé al

sostentamento di É__________ è inoltre verosimile. Resta il fatto che i

genitori rifiutano ogni contratto di mantenimento e che, di conseguenza, la

madre non ha alcuna intenzione di agire nei confronti del padre. Entrambi

invocano la loro privatezza, la difesa della loro personalità e la parità di

trattamento nei confronti delle coppie sposate, asserendo che il bene di É__________

non è minacciato in alcun modo. Dimenticano però che la figlia ha un suo

proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo della

madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta nel

caso in cui i genitori si separino. I bambini di genitori sposati che si separano

sono già tutelati sotto questo profilo dall'art. 276 CC. Del resto, come si è appena

detto, anche la corrente di dottrina che vede nel concubinato stabile dei genitori

un motivo per evitare l'intervento dell'autorità tutoria ammette che qualora i

genitori rifiutino di regolare il mantenimento del figlio in caso di separazione

la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa ineludibile.

9.

Relativamente

al divieto di discriminazione sancito dall'art. 2

della Convenzione di Nuova York sui diritti del fanciullo (RS 0.107), la censura non ha consistenza. Per tacere del fatto che l'applicabilità diretta di tale norma è

controversa (DTF 123 III 449 consid. 2b/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_272/2010

del 30 novembre 2010, consid. 3), nemmeno i ricorrenti pretendono che essa

conferisca al figlio maggior protezione rispetto al princi­pio dell'uguaglianza

giuridica consacrato dall'art. 8 Cost. Per di più, la firma di

un contratto di mantenimento non discrimina, ben­sì tutela É__________ in caso

di separazione dei genitori, alla stessa stregua – se non meglio – di un figlio

di genitori sposati. Quanto al fatto che la convenzione proposta ai ricorrenti in

un primo tempo dalla Commissione tutoria regionale non si limitasse al contributo

di mantenimento, ma riguardasse anche il diritto di visita e altri aspetti correlati

a una possibile separazione dei genitori, giova rammentare ai ricorrenti che

per chiedere l'autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 1 CC) – come

essi sembrerebbero intenzionati a fare – è indispensabile una convenzione approvata

dell'autorità tutoria sulla partecipazione alle cure del figlio, oltre che sul

riparto delle spese di mantenimento (RtiD I-2006 pag. 679 n. 41c). Tale

questione trascende, in ogni modo, i limiti dell'attuale procedura.

10.

Le spese del giudizio odierno seguono

il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Non si pone invece

problema di ripetibili, la curatrice non essendo stata invitata a formulare

osservazioni al ricorso.

11.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezio­ne del figlio un eventuale

ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 500.– complessivi sono poste carico dei ricorrenti in solido.

3. Notificazione

a:

–;

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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