11.2012.22
Modifica di contributo di mantenimento
12 marzo 2014Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2012.22
Data decisione, Autorità:
12.03.2014, ICCA
Titolo:
Modifica di contributo di mantenimento
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2012.22
Lugano
12 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa OA.2010.51 (modifica
di contributo alimentare) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 9 giugno
2010 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1, ora in
in sostituzione processuale del figlio
PI 1 (2004)
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
giudicando sull'appello del 29 febbraio 2012
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1° febbraio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 febbraio 2004 AO 1 (1980) ha dato alla luce un figlio, PI 1. Nell'ambito
di un'azione accertamento di paternità e di mantenimento promossa il
22 giugno 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, all'udienza
del 4 maggio 2005 AP 1 (1980) ha riconosciuto la propria paternità e il
Segretario assessore ha omologato, in luogo e vece del Pretore, una transazione
che prevedeva – fra l'altro – quanto segue (inc. OA.2004.83):
3. Vista la particolare situazione
finanziaria del padre (attualmente ancora apprendista muratore, con diversi
oneri finanziari a suo carico), si rinuncia per il momento a fissare un
contributo alimentare del padre per il figlio
PI
1.
B. Il 9
novembre 2006, in esito a un'azione di mantenimento promossa il 14 luglio 2006
da PI 1, il Pretore ha omologato una transazione in cui AP 1 si impegnava a
versare dal 1° aprile 2006 un contributo alimentare per lui di fr. 700.–
mensili fino al 3° compleanno, di fr. 1000.– mensili fino al 12° compleanno
e di fr. 1200.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi (inc.
DI.2006.118). A quel tempo il convenuto lavorava come muratore per l'impresa di
costruzioni __________ di __________. Dal 1° settembre 2009 AP 1 ha avviato un'attività
indipendente nel settore edile.
C. Il 9
giugno 2010 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– la riduzione del contributo di mantenimento in favore di PI 1 a fr. 400.–
mensili fino al 12° compleanno e a fr. 500.– mensili fino alla maggiore età. Nella
sua risposta del 9 settembre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione, postulando anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'attore
ha replicato il 14 ottobre 2010, confermando
le sue richieste. Con duplica del 18 novembre 2010 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista. L'udienza
preliminare si è tenuta il 25 gennaio 2011 e l'istruttoria è terminata il 26
settembre 2011. Le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 novembre
2011 AP 1 ha confermato le sue domande. Nel proprio allegato di quel medesimo
giorno AO 1 ha chiesto una
volta ancora di respingere la petizione. Statuendo il 1° febbraio 2012, il
Pretore ha respinto l'azione senza riscuotere spese. L'attore è stato tenuto tuttavia
a rifondere alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
febbraio 2011 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma
del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua petizione. L'appello
non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella procedura nuova le
sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica (emanate con la
procedura semplificata: art. 295 CPC) sono
appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel termine
di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto il
valore litigioso è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la
durata del contributo alimentare. Quanto alla tempestività dell’appello, la
decisione impugnata è stata notificata al legale dell'attore il 2 febbraio 2012
(timbro postale sulla busta d'intimazione). Presentata il 29 febbraio 2012,
l'impugnazione è pertanto ricevibile.
2. Al
memoriale l'appellante allega la propria dichiarazione d'imposta 2010 (doc.
OOO) e chiede di acquisire agli atti i “documenti annessi al certificato
municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria” da lui prodotti in
prima sede (doc. III a NNN). Ci si può domandare se il nuovo documento sia
ricevibile, l'interessato non spiegando perché non sarebbe stato possibile
sottoporlo al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, e come
si vedrà in appresso, esso non appare di rilievo ai fini del giudizio. Quanto
alla documentazione allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa è
già compresa nel fascicolo processuale trasmesso a questa Camera. Nelle
circostanze descritte nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio.
3. Richiamate
le condizioni per modificare un contributo di mantenimento omologato dal
giudice, in concreto il Pretore ha accertato che al momento in cui la cifra era
stata fissata (novembre del 2006) l’attore lavorava “a tempo indeterminato e su
chiamata” per l'impresa di costruzioni __________ di __________, guadagnando fr. 5101.25
mensili. Ne ha dedotto che quel contributo si poneva “ben al di sotto delle
potenzialità del debitore alimentare”, il quale aveva un fabbisogno minimo di
fr. 2350.– mensili. Quanto alla situazione lavorativa del 2010, il Pretore ha
constatato che, dopo avere cessato l'attività come dipendente, l'attore ha
avviato un'attività come muratore in proprio, ma che nulla di oggettivo era
dato di sapere sulle sue entrate, agli atti figurando solo conteggi da lui
allestiti, estratti bancari poco indicativi e intelligibili, così come estemporanee
fatture per acquisto di materiale. Né la situazione debitoria di lui poteva
desumersi dalle esecuzioni e dai pignoramenti in corso, dovuti per lo più a
contributi alimentari non versati, non essendo “tutelabile il comportamento di
colui che, malgrado potesse farvi fronte, lascia accumulare un debito per
alimenti, chiedendo poi al giudice la riduzione di questi ultimi sostenendo che
la misura di esecuzione forzata avrebbe compromesso la sua capacità
contributiva”. Per il Pretore, la mancanza di prove sulla reale e duratura
contrazione del reddito non permetteva un confronto fra la situazione dell'attore
al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare e quella al
momento in cui è stata promossa causa, onde il rigetto della petizione.
A titolo
abbondanziale il Pretore ha rilevato in ogni modo che, seppure la cessazione
dell'attività dipendente fosse riconducibile a una contrazione delle commesse da
parte del datore di lavoro, nulla l'attore aveva messo in atto per riacquisire
una capacità lucrativa analoga alla precedente, neppure intraprendendo la ricerca
di un'occupazione in un settore non toccato dalla crisi. Ciò appariva tanto
meno giustificabile considerando che il contratto collettivo di lavoro
dell'edilizia prevede, per un muratore con le qualifiche dell'interessato, uno
stipendio minimo compreso tra fr. 4330.– e fr. 5375.– mensili lordi, il
quale consentirebbe senz'altro all'attore di far fronte al contributo alimentare.
Che la situazione economica di AO 1 fosse migliorata poi – ha soggiunto il
Pretore – non giustificava una modifica del contributo, la convenuta dovendo
già devolvere al mantenimento del figlio fr. 945.– mensili.
4. L'appellante
ribadisce che il peggioramento delle sue condizioni economiche, rilevante e
duraturo, è comprovato dalla documentazione da lui prodotta davanti al Pretore
e a questa Camera.
Con le
sue attuali entrate di circa fr. 1700.– mensili lordi afferma di non
riuscire a coprire il proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr.
2350.– mensili, e nemmeno quello di fr. 1868.– mensili al netto della pigione,
che nel frattempo un parente gli ha condonato. Le ristrettezze in cui versa non
gli permettono così di erogare alcun contributo alimentare al figlio, sicché la
sua offerta di ridurre il dovuto a fr. 400.– mensili costituisce “un gesto di
grande buona volontà”. L'appellante sostiene poi che la cessazione del rapporto
di lavoro con __________ è stata causata proprio alla contrazione delle commesse
e contesta di non avere fatto il possibile per rimediare al degrado della
propria situazione finanziaria.
5. I
presupposti che legittimano una modifica del contributo di mantenimento per
figli minorenni sulla base dell'art. 286 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal
Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 e 5 in alto). In proposito basti rammentare che una simile modifica presuppone fatti nuovi, importanti e durevoli, tali
da esigere una regolamentazione diversa. La procedura non ha lo scopo infatti
di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la
decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò
un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al
momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima
volta) e la situazione nuova (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1
con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre
2013 consid. 2; I CCA,
sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013 consid. 3).
6. Al
momento in cui il contributo alimentare è stato fissato nella fattispecie AP 1,
di formazione muratore, lavorava per la ditta individuale __________ di __________
e percepiva circa fr. 5100.– mensili (doc. E e AAA). Il 1° settembre 2009 egli si
è messo in proprio. A suo dire, le entrate di lui si sono attestate nei primi
tre mesi (dal settembre al dicembre del 2009) a circa fr. 3500.– mensili netti per
poi calare dal gennaio all'aprile del 2010 a circa fr. 2500.– mensili
netti. Nell'appello egli sostiene di guadagnare
attualmente tra fr. 1700.– e fr. 1900.– mensili lordi, avendo conseguito
un reddito medio di fr. 1985.– mensili nel 2010 e di fr. 1665.– mensili nel
2011.
a) Trattandosi di definire le entrate di un lavoratore indipendente, occorre
accertare il guadagno medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni,
in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al
bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non
esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una
volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie e deduzioni ingiustificate,
come pure eventuali consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con
richiami). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli
possono, a determinate circostanze, essere
esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante
aumento dei redditi fa stato invece – come
per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del
Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio
2009, consid. 2 pubblicato in:
FamPra.ch 2009 pag. 465: I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre
2013, consid. 4a).
b) Nel
caso in esame l'attore non ha documentato appieno il guadagno conseguito dopo
l'inizio dell'attività indipendente. Egli ha prodotto
la tassazione del 2009 dalla quale risulta che nei primi tre mesi (dal
settembre al dicembre) l'autorità fiscale ha
accertato un reddito di fr. 12 545.–, ovvero fr. 4180.–
mensili (doc. HH). Ha esibito la contabilità incompleta del 2010, in cui figura comunque un utile di fr. 23 825.30 (pari a
fr. 1985.45 mensili), mentre ha fornito quella del 2011, che attesta un utile
di fr. 19 981.85 (pari a fr. 1665.15
mensili: doc. CC e doc LLL allegato alla domanda di assistenza giudiziaria). Ora,
sarà anche vero che come muratore indipendente l'attore non riesce nemmeno a
guadagnare fr. 2000.– mensili. A parte il fatto però che egli non è stato
licenziato dalla ditta __________ di __________, ma ha semplicemente accettato
di andarsene (doc. AAA; deposizione di __________ del 26
settembre 2011: verbali, pag. 3), nulla obbligava l'attore a mettersi in
proprio. Né l'attore risulta avere condotto ricerche con metodo e diligenza sul
mercato dell'impiego per trovare un'altra occupazione come muratore. Certo, __________
ha dichiarato che egli gli aveva riferito di avere “cercato più posti di lavoro
come dipendente” (deposizione del 26 settembre 2011: verbali, pag. 2), ma
di tali ricerche non v'è traccia.
c) Un
debitore di contributi alimentari che consegue un reddito insufficiente può
vedersi imputare dal giudice un reddito più elevato (ipotetico, virtuale,
potenziale) se, dando prova di ragionevole impegno, ha la possibilità di
guadagnare di più. Il maggior reddito dev'essere però alla concreta portata di
lui, considerata l'età, la formazione professionale e lo stato di salute
dell'interessato, oltre alla situazione sul mercato dell'impiego (RtiD II-2006
pag. 690 consid. 5a; v. anche DTF 137
III 108 consid. 4.2.2.2, 121 in alto). Nel caso in esame l'appellante
è giovane (31 anni al momento in cui ha statuito il Pretore) e in buona salute,
ha un diploma di muratore (doc. GGG), ha maturato un'adeguata esperienza
professionale (doc. FFF) e secondo l'ex datore di lavoro “era un buon dipendente,
lavorava bene ed era sempre puntuale” (deposizione __________ del 26 settembre
2011: verbali, pag. 3). Perché un lavoratore con simili qualità non potrebbe trovare
un'occupazione che gli garantisca almeno i minimi salariali del settore non è
dato di capire. E secondo il contratto collettivo dell'edilizia 2010 tale
minimo era di fr. 4330.– mensili lordi, cui si aggiungeva una tredicesima pari
all'8.33% dello stipendio lordo annuo (doc. 3, 3° foglio in alto). Anche con un
fabbisogno minimo di fr. 2350.– mensili (quello calcolato dal Pretore, non
quello di fr. 1868.– senza il costo dell'alloggio: sopra, consid. 4), l'appellante
sarebbe così comodamente in grado di erogare il contributo di mantenimento al
figlio (fr. 1000.– mensili fino al 12° compleanno
e fr. 1200.– mensili fino alla maggiore età).
c) È
vero che un lavoratore con obblighi alimentari non è necessariamente tenuto a
esercitare un'attività dipendente. Può anche lavorare in proprio. La libera
scelta di una professione trova i suoi limiti però nell'obbligo di provvedere
al debito mantenimento dei figli (DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza
inc. 11.1996.98 dell'11 settembre 1997 consid. 8). Trattandosi poi di
contributi di mantenimento in favore di un figlio minorenne il genitore non può
liberamente modificare le sue condizioni di vita se ciò influisce sulla propria
capacità di far fronte ai bisogni del figlio (DTF 137 III 121 consid. 3.1;
sentenza del Tribunale federale 5A_513/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 4).
Così se l'attività indipendente pregiudica il sostentamento dei figli, il genitore
può essere tenuto a svolgere un'attività per un datore d'impiego, sempre che il
mercato del lavoro offra concrete opportunità. E nel Ticino il settore delle
costruzioni denota da anni una sostanziale stabilità, nonostante momenti di
lieve flessione nel comparto dell'edilizia (notiziario 2013-41 dell'Ufficio
cantonale di statistica, in: www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/86618ns_2013-41.pdf).
Nemmeno l'attore, del resto, asserisce il contrario. Non v'è ragione di credere
pertanto che egli incontrerebbe soverchie difficoltà nel trovare un impiego
dipendente idoneo a consentirgli di guadagnare almeno il minimo salariale garantito
dal contratto collettivo di lavoro. Non può pretendere, in altri termini, di
lavorare in proprio a scapito del contributo alimentare in favore del figlio.
Ne discende che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
7. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui
versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo,
il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per
l'ente pubblico. Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, la quale
non è stata chiamata a rispondere all'appello. Quanto al gratuito patrocinio
chiesto da AP 1, esso non può entrare in linea di conto già per il fatto che l'appello
appariva sin dall'inizio senza probabilità
di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato
alla controparte per osservazioni.
8. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
Considerandi
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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