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Decisione

11.2012.24

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: verosimiglianza della tempestività dell'iscrizione

8 maggio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2009.153 del 19 dicembre 2012, consid. 5b con rinvii).

a) Nell'istanza

del 29 luglio 2011 AO 1 aveva allegato che i lavori si erano conclusi “al più

presto all'inizio del maggio 2011 (2 maggio 2011)” e aveva prodotto la sua fattura

del 3 maggio 2003 (doc. A). Sentito personalmente, egli ha dichiarato: “Pochi

giorni dopo avere terminato i lavori, al massimo una settimana lavorativa, ho

emesso la fattura datata 3 maggio 2011” (verbale del 12 gennaio 2012, pag. 9). La

AP 1 ha contestato tale asserzione, producendo una dichiarazione del 1° aprile

2011 redatta dalla subappaltante __________, secondo cui le opere da

piastrellista erano “state consegnate a metà marzo 2011” (doc. 1). Su taIe dichiarazione figura il timbro e la firma dell'ing. __________, della

direzione lavori, con la dicitura “confermato”.

b) Ciò

posto, la fattura del 3 maggio 2011 costituisce sì un indizio circa la fine dei

lavori svolti dall'artigiano o imprenditore (RtiD II-2006 pag.

707 consid. 5b con rimandi), ma non basta per rendere verosimile il

momento in cui i lavori sono stati effettivamente ultimati (DTF 102 II 209 consid. 1b/aa). Quanto alla dichiarazione

dell'istante, è vero che egli è stato sentito sotto comminatoria di pena (art.

192 cpv. 2 CPC), ma la sua rimane pur sempre un'affermazione di parte, per altro

contestata. Non si disconosce che l'allegazione contraria della convenuta si

fonda su una mera dichiarazione scritta del subappaltatore confermata dalla direzione

lavori. Non bisogna dimenticare però che in una procedura sommaria una dichiarazione

scritta può equipararsi a un documento e concorrere a rendere

verosimili i fatti che riporta (Bohnet in: CPC commenté,

Basilea 2011, n. 3 ad art. 254; v. anche Dolge

in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 12 ad art. 177).

c) Tenuto

conto di quel che precede, nelle circostanze descritte un indizio neutralizzava

l'altro. Mal si comprende di conseguenza perché il Pretore abbia

rifiutato l'audizione dei dipendenti dell'istante e quella degli estensori della

dichiarazione 1° aprile 2011, offerte dalle parti alla discussione del 12 gennaio

2012. Il Pretore sembra riferirsi al dettato dell'art. 254 cpv. 2 CPC, il quale

ammette mezzi di prova diversi dai documenti solo “se non ritardano

considerevolmente il corso della procedura”. Ciò non significa tuttavia – come egli

sembra credere – che vadano respinte tutte le prove non esperibili immediatamente

al contraddittorio. Anche testimonianze e ispezioni sono proponibili, purché possano

essere ammi­nistrate con sollecitudine (Bohnet,

op. cit., n. 6 ad art. 254 CPC). E nella fattispecie non consta che

escutere i testimoni notificati dalle parti dilazionasse eccessivamente la procedura.

d) Sta

di fatto che nelle osservazioni all'appello l'istante non chiede di assumere le

Considerandi

prove rifiutate dal Pretore nel caso in cui non bastassero gli elementi da lui

addotti. Né spetta a questa Camera riaprire l'istruttoria d'ufficio. E siccome in concreto non è possibile determinare il verosimile

momento in cui i lavori dell'istante sono stati terminati, non risulta

verosimile nemmeno la tempestività dell'iscrizione. Certo, in

caso di dubbio sulla legittimità di un'ipoteca legale il giudice ordina,

comunque sia, l'iscrizione provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5A_777/2009

del 1° febbraio 2010, consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2009.152

del 13 agosto 2010, consid. 9). Nel caso in

rassegna però gli elementi agli atti non bastano per alimentare il dubbio,

la verosimiglianza – e con essa il dubbio – non potendosi ancorare alle sole dichiarazioni

dell'istante, per di più contestate (cfr. RtiD II-2005 pag. 716 consid. 6). Né

soccorre il fatto che dopo la fatturazione siano stati

eseguiti altri lavori, giacché – come lo stesso

istante ha ammesso – tali opere consistevano

in semplici riparazioni o rifacimenti per difetti e non sono assimilabili a lavori

nella prospettiva dell'art. 839 cpv. 2 CC (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con

rimandi).

e) Se

ne conclude che nella fattispecie difettano già a un sommario esame elementi di

verosimiglianza suscettibili di confortare

l'esecuzione dei lavori nel termine stabilito dall'art. 839 cpv. 2

CC. L'appello merita quindi accoglimento e la decisione impugnata va riformata

nel senso che, respinta l'istanza del 29 luglio 2011, va ordinata la

cancellazione dell'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore inaudita parte.

6.

Le spese e le

ripetibili seguono la soccombenza dell'istante in entrambi i gradi di

giurisdizione (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 90

291.

– con interessi (consid. 1) raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF. Più delicata è la questione legata all'esecutività

della presente sentenza, un ricorso al Tribunale federale avendo effetto

sospensivo solo per decreto del giudice dell'istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

In circostanze del genere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale potrebbe

essere cancellata, anche nell'eventualità di un ricorso al Tribunale federale,

prima che l'istante abbia modo di ottenere il conferimento dell'effetto

sospensivo. I Cantoni devono vigilare nondimeno, in ossequio alla forza derogatoria

del diritto federale, affinché eventuali ricorsi sprovvisti per legge di

effetto sospensivo non siano resi illusori (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

Nella fattispecie occorre quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario

non dia immediato seguito all'ordine di cancellazione e che l'istante possa

adire il Tribunale federale almeno con un ricorso sommariamente motivato con

richiesta di effetto sospensivo (Meyer/Dorman

in: Basler Kommentar, BGG, 2ª

edizione, n. 28 ad art. 103; Geiser/Uhlmann,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 3ª edizione, n. 1.166

e 1.167 § 1 Grundlagen). A tal fine un lasso di 15

giorni appare sufficiente e ragionevole.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. L'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15 giorni dopo la ricezione

della presente sentenza, l'ipoteca legale

iscritta in via provvisoria a favore

di AO 1 per la somma di fr. 90 291.– con interessi al 5% dal 27 luglio

2011 sulla particella n. 1896 RFD di __________, sezione di __________,

appartenente alla AP 1.

3. Le spese processuali di

complessivi fr. 800.– sono poste a carico del­l'istante, che rifonderà alla

convenuta fr. 1800.– per ripetibili.

II. Le spese di

appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO

1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

III. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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