11.2012.24
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: verosimiglianza della tempestività dell'iscrizione
8 maggio 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2012.24
Data decisione, Autorità:
08.05.2014, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: verosimiglianza della tempestività dell'iscrizione
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 839 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2012.24
Lugano
8 maggio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.3091
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 29 luglio 2011 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello presentato il 2 marzo 2012 dalla AP 1 contro la decisione emessa
il 20 febbraio 2012 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 è proprietaria
della particella n. 1896 RFD di __________, sezione di __________, sulla quale AO
1 ha eseguito opere di piastrellista commissionategli in subappalto dalla
ditta __________ di __________. Il 3 maggio 2011 AO 1 ha inviato alla __________ una fattura di fr. 240 291.– recante
un saldo in suo favore, dedotti acconti per fr. 150 000.–, di complessivi fr. 90 291.–
(IVA inclusa). Tale somma è rimasta impagata.
B. Il 29 luglio 2011 AO
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
perché sulla particella n. 1896 fosse iscritta in via provvisoria a suo favore un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori di fr. 90 291.– con interessi al 5% dal 27 luglio
2011. Con decreto cautelare del 2 agosto 2011, emesso
inaudita parte, il Pretore
ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2011.208).
C. All'udienza del 12
gennaio 2012, indetta per la discussione, la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Sentito personalmente AO 1 (“unica prova offerta in sede di udienza
immediatamente esperibile e disponibile”), il Pretore ha respinto tutte le
altre prove e ha tenuto seduta stante il dibattimento finale, durante il quale
le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo con sentenza il 20
febbraio 2012, egli ha poi accolto l'istanza, ha confermato l'ipoteca legale
provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta senza contraddittorio in
favore di AO 1 sulla particella n. 1896 per fr. 90 291.– con interessi al 5% dal 27 luglio
2011 e ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa
intesa all'accertamento del credito e all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico
della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 marzo 2012
per ottenere che l'istanza di ipoteca legale sia respinta e la decisione
pretorile riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2012 AO
1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del
Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il
valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena
si consideri l'entità dell'ipoteca legale (fr. 90 291.–). Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
della convenuta il 21 febbraio 2012. Introdotto il 2 marzo 2012, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Accertato che
litigiosa era unicamente in concreto la tempestività dell'iscrizione
provvisoria, il Pretore ha ricordato che una simile
annotazione può essere rifiutata solo qualora la scadenza del termine sia
chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario. Ancorché nel
caso specifico la direzione dei lavori
avesse confermato una dichiarazione rilasciata dal responsabile
della __________, secondo cui le opere erano state ultimate verso la metà di
marzo del 2011, a mente del Pretore l'istruttoria non consentiva di escludere
con certezza che nessun'altra opera fosse stata eseguita dopo di allora, in
particolare il 2 maggio 2011, come indicava l'istante. Anzi, dalla
deposizione del medesimo risultava con sufficiente verosimiglianza che gli
ultimi interventi erano stati effettuati all'inizio di maggio del 2011. Onde “i
requisiti minimi per ordinare l'annotazione provvisoria”, l'ammontare del credito
di fr. 90 291.– non essendo contestato.
3. L'appellante
ribadisce la tardività dell'iscrizione provvisoria, rimproverando al Pretore di
avere trascurato che l'ing. __________, della direzione lavori, ha confermato
una dichiarazione rilasciata il 1° aprile 2011 dal
responsabile della __________, secondo cui i lavori erano terminati già verso la
metà di marzo del 2011. Per di più, lo stesso AO 1 ha indicato nell'istanza come i lavori siano terminati “all'inizio del mese di maggio (2
maggio 2011)”, salvo precisare nella sua deposizione che “pochi giorni dopo
avere terminato i lavori, al massimo una settimana lavorativa, ho emesso la
fattura datata 3 maggio 2011”. Le opere erano state ultimate così – epiloga
l'appellante – prima del 3 maggio 2011, al più tardi verso la fine di aprile. A
suo parere, di conseguenza, l'iscrizione nel registro fondiario, intervenuta il
2 agosto 2011, è manifestamente tardiva.
4. Litigiosa è in
concreto – come detto – la tempestività dell'iscrizione provvisoria,
ovvero il rispetto del termine per ottenere l'annotazione dell'ipoteca legale
nel registro fondiario. Ora, conformemente all'art. 839 cpv. 2 vCC tale
iscrizione doveva “essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento del
lavoro”. Il 1° gennaio 2012 la scadenza è stata portata a quattro mesi (RU 2011
pag. 4637) e ci si potrebbe domandare se la novella sia applicabile alla fattispecie. La questione, controversa in dottrina ove la fine
dei lavori si situi proprio a cavallo della modifica legislativa (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª
edizione, pag. 297 nota 7 con riferimento alle opinioni di Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 141 n. 468a e di Reetz, Bauhandwerkerpfandrecht
, Verwaltungsvermögen und das neue Recht, in: BR/DC 2010 pag. 124), può nondimeno rimanere irrisolta per le ragioni in appresso.
5. Nel
caso specifico è fuori dubbio che incombesse all'istante addurre
elementi idonei a rendere verosimile il rispetto del termine per l'iscrizione dell'ipoteca
nel registro fondiario (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 322 n. 2897). Trattandosi di una procedura sommaria, non si dovevano
porre soverchie esigenze al riguardo. Il litigio vertendo
sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, questa poteva essere rifiutata
solo nell'eventualità in cui la scadenza del termine fosse chiaramente decorsa
prima dell'iscrizione nel registro fondiario (sentenza del
Tribunale federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010 consid. 3.1.2; analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2009.153 del 19 dicembre 2012, consid. 5b con rinvii).
a) Nell'istanza
del 29 luglio 2011 AO 1 aveva allegato che i lavori si erano conclusi “al più
presto all'inizio del maggio 2011 (2 maggio 2011)” e aveva prodotto la sua fattura
del 3 maggio 2003 (doc. A). Sentito personalmente, egli ha dichiarato: “Pochi
giorni dopo avere terminato i lavori, al massimo una settimana lavorativa, ho
emesso la fattura datata 3 maggio 2011” (verbale del 12 gennaio 2012, pag. 9). La
AP 1 ha contestato tale asserzione, producendo una dichiarazione del 1° aprile
2011 redatta dalla subappaltante __________, secondo cui le opere da
piastrellista erano “state consegnate a metà marzo 2011” (doc. 1). Su taIe dichiarazione figura il timbro e la firma dell'ing. __________, della
direzione lavori, con la dicitura “confermato”.
b) Ciò
posto, la fattura del 3 maggio 2011 costituisce sì un indizio circa la fine dei
lavori svolti dall'artigiano o imprenditore (RtiD II-2006 pag.
707 consid. 5b con rimandi), ma non basta per rendere verosimile il
momento in cui i lavori sono stati effettivamente ultimati (DTF 102 II 209 consid. 1b/aa). Quanto alla dichiarazione
dell'istante, è vero che egli è stato sentito sotto comminatoria di pena (art.
192 cpv. 2 CPC), ma la sua rimane pur sempre un'affermazione di parte, per altro
contestata. Non si disconosce che l'allegazione contraria della convenuta si
fonda su una mera dichiarazione scritta del subappaltatore confermata dalla direzione
lavori. Non bisogna dimenticare però che in una procedura sommaria una dichiarazione
scritta può equipararsi a un documento e concorrere a rendere
verosimili i fatti che riporta (Bohnet in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 3 ad art. 254; v. anche Dolge
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 12 ad art. 177).
c) Tenuto
conto di quel che precede, nelle circostanze descritte un indizio neutralizzava
l'altro. Mal si comprende di conseguenza perché il Pretore abbia
rifiutato l'audizione dei dipendenti dell'istante e quella degli estensori della
dichiarazione 1° aprile 2011, offerte dalle parti alla discussione del 12 gennaio
2012. Il Pretore sembra riferirsi al dettato dell'art. 254 cpv. 2 CPC, il quale
ammette mezzi di prova diversi dai documenti solo “se non ritardano
considerevolmente il corso della procedura”. Ciò non significa tuttavia – come egli
sembra credere – che vadano respinte tutte le prove non esperibili immediatamente
al contraddittorio. Anche testimonianze e ispezioni sono proponibili, purché possano
essere amministrate con sollecitudine (Bohnet,
op. cit., n. 6 ad art. 254 CPC). E nella fattispecie non consta che
escutere i testimoni notificati dalle parti dilazionasse eccessivamente la procedura.
d) Sta
di fatto che nelle osservazioni all'appello l'istante non chiede di assumere le
Considerandi
prove rifiutate dal Pretore nel caso in cui non bastassero gli elementi da lui
addotti. Né spetta a questa Camera riaprire l'istruttoria d'ufficio. E siccome in concreto non è possibile determinare il verosimile
momento in cui i lavori dell'istante sono stati terminati, non risulta
verosimile nemmeno la tempestività dell'iscrizione. Certo, in
caso di dubbio sulla legittimità di un'ipoteca legale il giudice ordina,
comunque sia, l'iscrizione provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5A_777/2009
del 1° febbraio 2010, consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2009.152
del 13 agosto 2010, consid. 9). Nel caso in
rassegna però gli elementi agli atti non bastano per alimentare il dubbio,
la verosimiglianza – e con essa il dubbio – non potendosi ancorare alle sole dichiarazioni
dell'istante, per di più contestate (cfr. RtiD II-2005 pag. 716 consid. 6). Né
soccorre il fatto che dopo la fatturazione siano stati
eseguiti altri lavori, giacché – come lo stesso
istante ha ammesso – tali opere consistevano
in semplici riparazioni o rifacimenti per difetti e non sono assimilabili a lavori
nella prospettiva dell'art. 839 cpv. 2 CC (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con
rimandi).
e) Se
ne conclude che nella fattispecie difettano già a un sommario esame elementi di
verosimiglianza suscettibili di confortare
l'esecuzione dei lavori nel termine stabilito dall'art. 839 cpv. 2
CC. L'appello merita quindi accoglimento e la decisione impugnata va riformata
nel senso che, respinta l'istanza del 29 luglio 2011, va ordinata la
cancellazione dell'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore inaudita parte.
6.
Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza dell'istante in entrambi i gradi di
giurisdizione (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 90
291.
– con interessi (consid. 1) raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF. Più delicata è la questione legata all'esecutività
della presente sentenza, un ricorso al Tribunale federale avendo effetto
sospensivo solo per decreto del giudice dell'istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).
In circostanze del genere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale potrebbe
essere cancellata, anche nell'eventualità di un ricorso al Tribunale federale,
prima che l'istante abbia modo di ottenere il conferimento dell'effetto
sospensivo. I Cantoni devono vigilare nondimeno, in ossequio alla forza derogatoria
del diritto federale, affinché eventuali ricorsi sprovvisti per legge di
effetto sospensivo non siano resi illusori (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).
Nella fattispecie occorre quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario
non dia immediato seguito all'ordine di cancellazione e che l'istante possa
adire il Tribunale federale almeno con un ricorso sommariamente motivato con
richiesta di effetto sospensivo (Meyer/Dorman
in: Basler Kommentar, BGG, 2ª
edizione, n. 28 ad art. 103; Geiser/Uhlmann,
Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 3ª edizione, n. 1.166
e 1.167 § 1 Grundlagen). A tal fine un lasso di 15
giorni appare sufficiente e ragionevole.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. L'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15 giorni dopo la ricezione
della presente sentenza, l'ipoteca legale
iscritta in via provvisoria a favore
di AO 1 per la somma di fr. 90 291.– con interessi al 5% dal 27 luglio
2011 sulla particella n. 1896 RFD di __________, sezione di __________,
appartenente alla AP 1.
3. Le spese processuali di
complessivi fr. 800.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla
convenuta fr. 1800.– per ripetibili.
II. Le spese di
appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO
1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
III. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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