11.2012.26
Modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in via cautelare in una causa di divorzio
25 luglio 2014Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.26
Lugano,
25 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2011.2
(divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 14 gennaio 2011
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 5 marzo 2012 presentato da AP 1 per sé e il figlio AP 2 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 27 febbraio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1962) si
sono sposati a __________ il 26 marzo 1993. Dal matrimonio sono nati AP 2 (23 febbraio
1994), M__________ (13 settembre 1995) e T__________ (3 luglio 1999). Il marito
lavora per la __________ a __________. Contabile di formazione, la moglie cura
il governo della casa e l'educazione dei figli, svolgendo lavori amministrativi
a domicilio per alcune ditte. I coniugi vivono
separati dal 26 settembre 2008, quando AO 1 è andato ad abitare per
conto proprio. La moglie è rimasta nell'abitazione coniugale di __________ (particella
n. 1786 RFD, proprietà per due terzi del marito e per un terzo di lei).
B. Adito il 31 ottobre 2008 da AP
1 con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha autorizzato il 18 maggio 2010 i coniugi a vivere separati,
ha affidato i figli alla madre, ha istituito una curatela educativa per questi
ultimi (invitando la Commissione tutoria regionale 1 a designare la persona del curatore) e ha obbligato il convenuto a versare dal novembre del 2008 un
contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie, uno di fr.
985.– mensili per T__________, uno di fr.
1275.– mensili per M__________ e uno di fr. 1275.– mensili per AP 2, assegni
familiari non compresi. Contro tale decisione entrambi i coniugi hanno ricorso
a questa Camera (inc. 11.2010.68), che con sentenza del 12 agosto 2013 ha fissato i contributi come segue:
Dal
1° novembre 2008 al 30 giugno 2011:
fr.
1560.– mensili per la moglie,
fr. 1640.– mensili per AP 2,
fr. 1500.– mensili per M__________
e
fr. 1165.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Dal
1° luglio 2011 (12° compleanno di T__________) in poi:
fr.
1435.– mensili per la moglie,
fr. 1640.– mensili per AP 2,
fr. 1500.– mensili per M__________ e
fr. 1415.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
C. Nel frattempo, il 30 giugno
2010, AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore per ottenere la soppressione di
ogni suo obbligo alimentare verso la moglie, con obbligo per quest'ultima di
versargli un contributo di fr. 538.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre
2009, portato a fr. 715.– mensili in seguito. Egli ha chiesto inoltre di
ridurre i contributi per i figli nel seguente modo:
Dal
novembre al dicembre del 2008:
fr. 640.–
mensili per AP 2,
fr. 640.– mensili per M__________
e
fr. 495.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Dal
gennaio al dicembre del 2009:
fr.
539.– mensili per AP 2,
fr. 539.– mensili per M__________
e
fr. 416.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Dal
gennaio del 2010 in poi:
fr.
475.– mensili per AP 2,
fr. 495.– mensili per M__________
e
fr. 382.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Al
contraddittorio del 26 agosto 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza,
postulando anzi un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 4414.65
mensili, di quello per AP 2 a fr. 1593.75 mensili, di quello per M__________ a
fr. 1593.75 mensili e di quello per T__________ a fr. 1231.25 mensili (fr. 1593.75
mensili dopo il 12° compleanno). Il Pretore ha emanato il 17 marzo 2011 una “sentenza”
in cui ha respinto l'istanza di AO 1 “limitatamente alla modifica retroattiva
per il periodo antecedente la litispendenza dei contributi alimentari fissati
con decisione del 18 maggio 2010”. Per il resto ha citato le parti alla
prosecuzione del contraddittorio, che si è tenuta il 12 maggio 2011. Non risulta
che tale procedura abbia avuto un seguito (inc. DI.2010.176).
D. Nel corso della procedura testé
descritta, il 14 gennaio 2011, AO 1 ha promosso
azione di divorzio, chiedendo in via cautelare che fosse soppresso il
contributo alimentare per la moglie e che i contributi per i figli fossero
stabiliti come segue:
Dal
novembre al dicembre del 2008:
fr.
940.– mensili per AP 2,
fr. 940.– mensili per M__________
e
fr. 725.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Dal
gennaio al dicembre del 2009:
fr.
860.– mensili per AP 2,
fr. 860.– mensili per M__________
e
fr. 665.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Dal
gennaio del 2010 in poi:
fr.
793.– mensili per AP 2,
fr. 825.– mensili per M__________
e
fr. 637.– mensili per T__________,
assegni familiari non compresi.
Alla
discussione cautelare del 17 febbraio 2011 la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza. L'istruttoria cautelare, consistente nell'audizione di
tre testimoni, ha avuto luogo all'udienza del 14 aprile 2011. Non risulta
essersi tenuta una discussione finale. In calce al verbale di quel 14 aprile
2011 il Pretore ha indicato semplicemente che “visto quanto sopra giudicherà”.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 27 febbraio 2012, il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza cautelare di AO 1, nel senso che ha fissato i
contributi provvisionali in appresso:
Dal
gennaio al giugno del 2011:
fr.
1255.– mensili per la moglie,
fr. 1725.– mensili per AP 2,
fr. 1615.– mensili per M__________ e
fr. 1300.– mensili per T__________,
assegni familiari compresi.
Dal luglio del 2011 (12° compleanno di T__________)
al gennaio del 2012:
fr.
1130.– mensili per la
moglie,
fr. 1725.– mensili per AP 2,
fr. 1615.– mensili per M__________ e
fr. 1550.– mensili per T__________,
assegni familiari compresi.
Dal
febbraio del 2012 (18° compleanno di AP 2) al settembre del 2013 (18°
compleanno di M__________):
fr.
1900.– mensili per la
moglie,
fr. 1855.– mensili per M__________
e
fr. 1750.– mensili per T__________,
assegni familiari compresi.
Il
Pretore non è andato oltre la maggiore età di M__________. La tassa di
giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico
della convenuta e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto appena
citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2012 per
ottenere che il decreto impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore
per nuovo giudizio. In subordine essa conclude perché, conferito all'appello effetto
sospensivo, il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare. Con decreto del 9 marzo
2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2012 AO 1 propone di rigettare
l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella
fattispecie il decreto del Pretore è stato notificato al patrocinatore della
convenuta il 28 febbraio 2012. Introdotto il 5 marzo 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. In tutte le questioni di
carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a
esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere
personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può
esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di
causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012, consid. 3.1.3
in fine). Nella fattispecie il figlio AP 2 è divenuto maggiorenne prima ancora
che il Pretore giudicasse, il 23 febbraio 2012. Quello stesso giorno nondimeno
egli ha sottoscritto una dichiarazione in cui abilitava la madre a rappresentarlo
in giudizio per chiedere un contributo alimentare dopo la maggiore età (doc. 79,
allegato anche all'appello). Altrettanto ha fatto la figlia M__________ il
13 settembre 2013, giorno del suo 18° compleanno (documento prodotto il
13 marzo 2014 davanti a questa Camera). L'opinione espressa il 3 settembre 2013
dal patrocinatore della convenuta in una lettera a questa Camera, secondo cui i
due figli sembravano intenzionati a non procedere verso il padre per i
contributi alimentari postulati dopo la maggiore età, è dunque superata. Del
resto, né AP 2 né M__________ hanno revocato fino a oggi la procura rilasciata
alla madre.
3. AP 1 acclude all'appello una
lettera dell'8 aprile 2011 con cui la __________ Assicurazione __________ SA le
ha disdetto un contratto di intermediaria, proponendole di stipulare un altro contratto
a nuove condizioni. Il documento figura già nel fascicolo processuale (inc. CA.
2011.2, doc. IV). Non occorre dunque vagliarne l'ammissibilità.
4. L'appello è un rimedio
giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché l'autorità giudiziaria superiore
conferma la decisione impugnata o la modifica, sostituendo in tal caso il
proprio giudizio a quello di primo grado (art. 308 cpv. 1 lett. a e b CPC). Un
appellante può chiedere – eccezionalmente – di annullare la sentenza impugnata
e di rinviare la causa al Pretore per nuova decisione solo se non è stata
giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere
completati in punti essenziali (art. 308 cpv. 1 lett. c CPC). La convenuta
non pretende che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Chiede di
annullare il decreto cautelare perché il primo giudice non ha aggiornato i redditi
e i fabbisogni delle parti al momento di statuire (memoriale, pag. 9 in alto), ma ciò non giustifica un'eccezione alla natura riformatoria dell'appello e non esonera l'appellante
dall'indicare come debba essere modificata concretamente la decisione impugnata.
Ne segue che in concreto la richiesta principale formulata da AP 1 va dichiarata
irricevibile. Proponibile è quella subordinata, intesa alla modifica del
giudizio appellato nel senso di respingere l'istanza cautelare contestuale alla
petizione di divorzio.
5. Nel decreto impugnato il
Pretore ha accertato anzitutto che rispetto al momento in cui i contributi
alimentari erano stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale, il
18 maggio 2010, la situazione era “in parte mutata”, ragione per cui – egli ha
soggiunto – “foss'anche per una semplice necessità di aggiornamento delle misure
prese, appare lecito entrare nel merito delle domande del richiedente” (decreto
impugnato, consid. 1.2). Egli ha precisato, in ogni modo, che non gli era
dato di statuire sui contributi litigiosi precedenti l'istanza cautelare (14
gennaio 2011), il giudice del divorzio potendo adottare misure provvisionali
solo dalla litispendenza della causa di merito in poi (decreto impugnato,
consid. 1.3 e 1.4).
Ciò premesso, il Pretore ha calcolato
il reddito del marito nel 2011 in fr. 11 008.85
netti mensili, assegni familiari compresi (decreto impugnato, consid. 4.3), e
ha confermato quello potenziale imputato alla moglie di fr. 3100.– netti
mensili nella procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 2000.– da attività
lucrativa al 50%, fr. 1100.– da sostanza immobiliare: decreto impugnato,
consid. 4.4). Sul fronte dei fabbisogni minimi egli ha determinato quello del
marito in fr. 3917.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1380.–, posteggio fr. 100.–,
premio della cassa malati fr. 387.–, imposte fr. 850.–: decreto impugnato, consid. 5.1) e quello della moglie in fr. 3157.85
mensili dal gennaio del 2011 al gennaio 2012 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli] fr. 282.35, premio
della cassa malati fr. 443.50, assicurazione dello stabile fr. 142.–,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.
90.–, imposte fr. 850.–), aumentato a fr. 3418.55 mensili dopo di
allora (costo dell'alloggio fr. 543.05 mensili dopo la maggiore età di AP
2: decreto impugnato, consid. 5.2).
l fabbisogni in denaro dei figli,
compresi gli assegni familiari, sono stati stimati sulla base delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (tabella 2012) nel seguente modo:
– AP
2: fr. 1724.45 mensili,
– M__________:
fr. 1615.85 mensili fino al gennaio del 2012 (18° compleanno di AP 2) e fr.
1856.95 mensili dopo di allora,
– T__________:
fr. 1300.70 mensili fino al giugno del 2011 (12° compleanno), fr. 1550.70 mensili fino al gennaio del
2012 (18° compleanno di AP 2) e fr. 1748.35 mensili dopo di allora.
Constatata un'eccedenza nel
bilancio familiare di fr. 2393.– mensili dal gennaio al giugno del 2011, di fr.
2143.– mensili dal luglio del 2011 al gennaio del 2012 e di fr. 3168.– mensili
dal febbraio 2012 in poi, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare i contributi
alimentari elencati dianzi (lett. E).
6. L'appellante contesta in
primo luogo che nella fattispecie si diano i presupposti per modificare i
contributi alimentari stabiliti dal Pretore il 18 maggio 2010 a protezione dell'unione coniugale. Fa valere che le condizioni sulla scorta delle quali erano
stati fissati quei contributi non si erano apprezzabilmente né durevolmente modificate al momento in cui, il 27 febbraio 2012,
il Pretore ha giudicato, sicché questi non poteva statuire in via cautelare per
“motivi di semplice aggiornamento”. A mente sua, dunque, l'istanza del
marito andava respinta già per tale motivo.
a) Le
misure adottate a protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche
durante la successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il
giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti
cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima frase),
il giudice del divorzio modificherà o sopprimerà le misure a protezione dell'unione
coniugale solo ove occorra. Tale è il
caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza
conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia).
Dandosi simili presupposti, il giudice del divorzio determina nuovi contributi
di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva
tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi
(DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_140/2013 del 28 maggio 2013,
consid. 4.1).
b)
Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto – come detto – che rispetto al momento
in cui i contributi alimentari per moglie e figli erano stati fissati il 18
maggio 2010 a tutela dell'unione coniugale la situazione era “in parte mutata”,
ragion per cui “foss'anche per una semplice necessità di aggiornamento delle
misure prese, appare lecito entrare nel merito delle domande del richiedente”
(sopra, consid. 5 in principio). Quali siano i mutamenti verificatisi tuttavia
egli non indica e a ragione l'appellante fa valere che “una semplice necessità
di aggiornamento” non giustifica la modifica di misure protettrici dell'unione
coniugale, dovendo a tal fine essere intervenuti cambiamenti relativamente durevoli e rilevanti. Ora, nell'istanza
cautelare del 14 gennaio 2011 contestuale alla petizione di divorzio AO 1 invocava
“mutate circostanze”, dolendosi che i contributi alimentari per moglie e figli di
fr. 6135.– mensili complessivi (più assegni familiari) fissati dal Pretore il
18 maggio 2010 a protezione dell'unione coniugale ledono il suo
fabbisogno minimo (memoriale, pag. 24), sia perché il suo reddito era calato nel
frattempo sia perché il suo fabbisogno minimo era aumentato. Già a un sommario
esame, in effetti, il reddito dell'istante risultava diminuito di quasi fr.
1300.– mensili (sotto, consid. 7). Ciò legittimava il Pretore a entrare in
materia. Sapere poi se, una volta assunte le prove, si giustificasse una soppressione
o una riduzione dei contributi alimentari dipendeva dall'esito della procedura e
non riguardava la proponibilità dell'istanza.
7. Quanto al reddito del
marito, l'appellante adduce ch'esso ammonta a fr. 11 396.85 e non solo a fr. 11
008.85 mensili (assegni familiari compresi), come ha accertato il Pretore.
Questi ha constatato che, rispetto al reddito su cui si fondava la decisione a
tutela dell'unione coniugale emanata il 18 maggio 2010, le entrate di AO 1
erano scese da fr. 11 654.– mensili (senza assegni familiari) nel 2008 a fr. 10 358.85 mensili (senza assegni familiari) nel 2011, ovvero a fr. 11 008.85 mensili con
gli assegni (decreto impugnato, consid. 4.3). L'appellante obietta che, tenendo conto dello stipendio percepito dall'istante
nel 2010, il minor reddito è di soli fr. 400.– mensili (memoriale,
pag. 9). Mal si comprende tuttavia perché il Pretore avrebbe dovuto
fondarsi ai fini del giudizio sullo stipendio percepito dall'istante nel 2010 quando
la stessa convenuta rimprovera al primo giudice di non avere preteso dal marito
un certificato di salario del 2011, accontentandosi dei conteggi relativi al
gennaio e al febbraio di quell'anno (memoriale, pag. 8 in fondo). Tanto meno ove si pensi ch'essa non critica il guadagno netto di fr. 10 358.85 mensili calcolato dal Pretore sulla scorta
dei due conteggi mensili né sostiene che la minor retribuzione del marito sia
puramente passeggera o dovuta a contingenze fortuite. Affermare in simili condizioni
che nulla è mutato rispetto al momento in cui i contributi alimentari sono
stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale il 18 maggio 2010
non è serio.
8. Per quanto riguarda il
proprio reddito, l'appellante asserisce che il Pretore non avrebbe dovuto
imputarle più di fr. 479.15 mensili. Così argomentando, tuttavia, essa
dimentica che una procedura intesa alla modifica di misure protettrici
dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari) non è destinata a ridiscutere
o a rivedere i provvedimenti medesimi, ma solo a sopprimerli o a modificarli in
forza di mutate circostanze (sopra, consid. 6a). Non si tratta dunque di
riprendere da capo tutti i fattori di calcolo, rifacendo una decisione ex
novo, ma unicamente di aggiornare gli elementi considerati nella decisione
precedente che risultano litigiosi (sopra, consid. 6a). Che cosa sia cambiato
per quel che è del reddito imputatole dal Pretore nella decisione del 18 maggio
2010 (fr. 3100.– mensili) l'interessata non spiega, salvo far valere che dal
2011 essa non percepisce più provvigioni come intermediaria dalla cassa malati __________
(memoriale, pag. 11 in alto). Sottace però che quest'ultima le ha offerto un
nuovo contratto da intermediaria (sopra, consid. 3) e non pretende che le nuove
condizioni – di cui tutto si ignora – le impediscano di riscuotere provvigioni
analoghe alle precedenti. Per il resto, le sue allegazioni non riguardano cambiamenti
intervenuti dopo la fissazione dei contributi a tutela dell'unione coniugale,
il 18 maggio 2010, ma concernono quella stessa decisione. Tant'è che sono già
state trattate nel consid. 4 della sentenza pronunciata il 12 agosto 2013
da questa Camera.
9. Relativamente al fabbisogno
minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 3917.– mensili, l'appellante sostiene
che il costo dell'alloggio va ridotto da fr.
1380.– a fr. 630.– mensili perché l'istante vive con un'altra donna e la
figlia di lei. Dalla pigione ch'egli corrisponde va detratta di conseguenza, stando
alla convenuta, una quota di un terzo per la partecipazione della convivente alle
spese di locazione e una quota di un quarto che rientra nel fabbisogno in
denaro della di lei figlia. La pretesa non è fondata.
Nel fabbisogno minimo del marito il
Pretore ha inserito una pigione di fr. 1380.– mensili, spese accessorie
incluse (in luogo dei fr. 1100.– stimati nella sentenza a protezione dell'unione
coniugale, mancando di ogni giustificativo) sulla base di un contratto di
locazione dell'11 marzo 2009 avente per oggetto un appartamento di tre locali a __________ (doc. T nell'inc. DI.2010.176).
La convenuta non discute – a ragione – che si debba aggiornare quella stima. Chiede
che al marito non si riconosca un canone di locazione più alto del costo
dell'alloggio incluso nel di lei fabbisogno minimo. Dimentica però che dopo la
separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto di conservare – per quanto il
bilancio coniugale ciò consenta – il tenore di vita anteriore, anche dal
profilo logistico (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c; analogamente: sentenza
del Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013, consid. 4.1 con
richiami, in: SJ 2014 I 246). L'appellante vive con due figli in una casa propria
dotata di giardino e piscina. Riconoscere al marito una spesa di fr. 1380.–
mensili (spese accessorie comprese) per un appartamento di tre vani non offende
la parità di trattamento, decisivo essendo il livello qualitativo dell'alloggio.
Che poi il marito abiti con un'altra donna e la di lei figlia poco giova, questa
Camera riconoscendo in casi del genere la locazione che quel coniuge dovrebbe
ragionevolmente pagare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e
per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile
2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a
con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid.
5, I-2006 pag. 667). E nella fattispecie un esborso di fr. 1380.– mensili
(spese accessorie comprese) non appare eccessivo nemmeno per una persona sola.
Una volta ancora l'appello è destinato così all'insuccesso.
10. In merito al proprio
fabbisogno minimo l'appellante fa valere ch'esso non è di soli fr. 3157.85
mensili dal gennaio del 2011 al gennaio 2012, rispettivamente di
fr. 3418.55 mensili dopo di allora (come ha accertato il Pretore), bensì di
fr. 5445.10 mensili, dovendosi rivalutare il costo dell'alloggio (da fr. 282.35
mensili a fr. 323.35), aggiungere le spese per il riscaldamento (fr. 339.50), per l'abbonamento al controllo della
caldaia (fr. 25.–), per lo spazzacamino (fr. 17.–), per il controllo del bruciatore (fr. 7.65),
per la manutenzione dei filtri della piscina (fr. 4.80), per il
trattamento dell'acqua della piscina
(fr. 15.10), per il controllo del trasformatore (fr. 8.10), per la
manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90), per la manutenzione
del giardino (fr. 730.–), per l'imposta comunale sui rifiuti (fr. 6.20),
per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.–), per l'assicurazione della
mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.–), come pure per
le spese legali (fr. 1000.–), senza trascurare un onere tributario di almeno
fr. 927.– mensili (e non solo di fr. 850.– mensili).
a) Quanto
alle spese per l'abbonamento al controllo
della caldaia (fr. 25.– mensili), lo spazzacamino (fr. 17.– mensili),
il controllo del bruciatore (fr. 7.65 mensili), il controllo del trasformatore (fr. 8.10
mensili) e la manutenzione del giardino (fr. 730.– mensili), si tratta di
pretese nuove, non fatte valere davanti al Pretore (riassunto scritto della
convenuta accluso al verbale del 17 febbraio 2011, pag. 8 in basso). Nuove richieste in appello tuttavia sono ammissibili unicamente ove siano avanzate sulla
base di documenti nuovi che davanti al primo giudice non era possibile addurre
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze
(art. 317 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tutte le voci di spesa invocate
dall'appellante si fondano su documenti già esibiti al Pretore. Non possono
quindi essere vagliate per la prima volta in appello.
b) Ciò
posto, nel fabbisogno minimo della convenuta il Pretore ha inserito un costo
dell'alloggio di fr. 282.35 (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno
in denaro dei tre figli), portato a fr. 543.05 mensili dopo la maggiore età di AP
2 (reintegro nel fabbisogno materno della quota per il costo dell'alloggio compresa
nel fabbisogno in denaro di AP 2). Nella sentenza del 12 agosto 2013 questa Camera
ha accertato tale voce di spesa in fr. 366.20 mensili fino alla maggiore età di
AP 2 (consid. 6a a 6e) sulla base delle stesse rivendicazioni avanzate ora
dall'appellante, tenendo conto cioè dei costi per il trattamento dell'acqua
della piscina (fr. 15.10 mensili), la
manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90 mensili) e la
raccolta dei rifiuti (fr. 6.20 mensili), mentre la sostituzione dei filtri della piscina (fr. 4.80 mensili) non
risultava una spesa ricorrente. Al proposito non è il caso pertanto di
ripetersi. Non bisogna trascurare invece che il costo dell'alloggio calcolato da
questa Camera nella citata sentenza comprendeva anche il premio per l'assicurazione
dello stabile (fr. 142.– mensili), della mobilia domestica e contro la responsabilità
civile (fr. 90.– mensili), che il Pretore ha considerato a parte. Volendo
fare come il Pretore (cioè scorporare dal costo dell'alloggio calcolato allora
in fr. 1690.05 mensili il premio delle due assicurazioni), il costo dell'alloggio
risulta di fr. 1458.05 mensili, con una quota a carico della convenuta di fr.
315.90 mensili (fr. 607.50 mensili una volta reintegrata nel fabbisogno materno
la quota di fr. 486.– mensili tolta dal fabbisogno in denaro di AP 2 dopo la
maggiore età di quest'ultimo).
c) Per quanto concerne le spese legali e di patrocinio
(fr. 1000.– mensili), esse sono puramente asserite e non rese in alcun
modo verosimili, senza contare che l'appellante beneficia di una mezza
eccedenza nel bilancio familiare con cui finanziare un processo ragionevole senza apparenti difficoltà finanziarie. L'onere
fiscale che l'appellante vorrebbe veder passare a fr. 927.– mensili manca
invece di qualsivoglia motivazione, non comprendendosi perché la cifra di fr.
850.– mensili riconosciuta dal Pretore sarebbe insufficiente.
d) Ne
segue che il fabbisogno minimo dell'appellante va stabilito in fr. 3191.40
mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 315.90, premio della cassa
malati fr. 443.50, assicurazione dello stabile fr. 142.–, assicurazione dell'economia
domestica e contro la responsabilità civile fr. 90.–, imposte fr. 850.–. Ciò
vale non solo fino alla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012), ma – in
ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale – fino al
termine di un eventuale percorso scolastico o professionale del ragazzo (DTF
139 III 401). Dopo di allora il fabbisogno minimo della convenuta passa a fr. 3483.–
mensili (costo dell'alloggio fr. 607.50 mensili per intervenuto reintegro
della quota compresa nel fabbisogno in denaro di AP 2) fino alla maggiore età
di M__________ (13 settembre 2013) o fino al termine di un eventuale percorso
scolastico o professionale della ragazza. In seguito il fabbisogno minimo della
convenuta lievita a fr. 3847.55 mensili (costo dell'alloggio fr. 972.05
mensili per intervenuto reintegro della quota compresa nel fabbisogno in denaro
della figlia).
11. Circa il fabbisogno in
denaro dei figli, di per sé nulla appare mutato rispetto al 18 maggio 2010,
quando tali fabbisogni sono stati stimati nella procedura a tutela dell'unione
coniugale. È vero tuttavia che quelle stime si riconducono alla tabella 2008
correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (sentenza 12 agosto 2013 di questa Camera,
consid. 8b). I contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale non
essendo stati ancorati al costo della vita, dandosi una procedura di modifica si
giustifica di aggiornare così quei fabbisogni alla luce della tabella 2011 (decorrenza dei contributi fissati dal Pretore). Con
il risultato in appresso:
a) Tre
figli a carico (fino alla maggiore età di AP 2, il 23 febbraio 2012, o fino
al termine del relativo percorso scolastico o professionale)
Fabbisogno in denaro di AP 2: fr. 1776.–
mensili (fr. 1675.–, sostituito il
costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 486.– e ridotta
al 50% la posta monetizzata per cura
e educazione);
Fabbisogno in denaro di M__________: fr. 1654.50
mensili (fr. 1675.–, sostituito il
costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 364.50 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e
educazione);
Fabbisogno
in denaro di T__________: fr. 1331.60 mensili fino al 12° compleanno,
ovvero fino al 3 luglio 2011 (fr. 1515.–, sostituito il costo dell'alloggio
di fr. 310.– con quello di fr. 291.60 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione) e di fr. 1581.60
mensili dopo di allora (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr.
285.– con quello di fr. 291.60 e ridotta al 50% la posta monetizzata per
cura e educazione).
Dedotti
gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate
raccomandazioni (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni, fr. 250.– mensili in
seguito), come esige la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), tali fabbisogni risultano di:
fr.
1525.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda AP 2;
fr.
1455.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda M__________ fino al 13 settembre
del 2011 (16 anni) e fr. 1405.– mensili (arrotondati) dopo di allora;
fr.
1130.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda T__________ fino al 3 luglio 2011 e fr. 1380.– mensili (arrotondati)
dopo di allora.
b) Due
figli a carico (dalla maggiore età di AP 2 o dal termine del relativo
percorso scolastico o professionale fino alla maggiore età di M__________, il 13
settembre 2013, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale)
Fabbisogno in denaro di M__________: fr. 1918.50
mensili (fr. 1880.–, sostituito il
costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 486.– e ridotta
al 50% la posta monetizzata per cura e educazione);
Fabbisogno
in denaro di T__________: fr. 1797.– mensili (fr. 1880.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 315.– con
quello di fr. 364.50 e inserita
al 50% la posta monetizzata per cura e educazione).
Dedotti
gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle note
raccomandazioni (fr. 250.– mensili per M__________ e fr. 200.– mensili per T__________),
tali fabbisogni risultano di:
fr.
1670.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda M__________;
fr.
1600.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda T__________.
c) Un
figlio a carico (dalla maggiore età di M__________ o dal termine del
relativo percorso scolastico o professionale in poi)
Fabbisogno
in denaro di T__________: fr. 2101.– mensili (fr. 2125.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 345.– con
quello di fr. 486.– e inserita al 50% la posta monetizzata per cura
e educazione).
Dedotti
gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle
raccomandazioni (fr. 200.– mensili), tale fabbisogno risulta di fr. 1900.–
mensili (arrotondati).
12. Infine l'appellante contesta
l'entrata in vigore dei nuovi contributi alimentari che il Pretore ha fatto decorrere
dall'introduzione dell'istanza, mentre a parere di lei i nuovi contributi
sarebbero dovuti partire al più presto dall'emanazione della sentenza.
L'opinione non può essere condivisa.
La prassi di questa Camera si fondava
nel passato sul principio per cui – di massima – una modifica di contributi alimentari
provvisionali (o a protezione dell'unione coniugale) avesse effetto solo per
il futuro, ma che ragioni di equità potessero indurre il giudice a far
decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza (RtiD I-2005 pag.
757 n. 39c). La giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato ora che la
modifica di contributi alimentari provvisionali (o a protezione dell'unione
coniugale) esplica effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza, il
creditore della prestazione dovendo prendere in considerazione già da quel
momento un'eventuale riduzione o soppressione del contributo. Secondo le particolarità
del caso concreto, ad ogni modo, il giudice del divorzio può far decorrere la
modifica anche dopo l'introduzione dell'istanza, per esempio dall'emanazione del
proprio decreto cautelare, in specie ove appaia iniquo pretendere che i
beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero
nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi
alimentari provvisionali, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza cautelare,
è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (sentenza del Tribunale
federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011 consid. 6.2, in: SZZP/RSPC
4/2011 pag. 315). È esclusa inoltre ove riguardi provvedimenti a tutela dell'unione
coniugale, che il giudice del divorzio non è abilitato a modificare per il
lasso di tempo anteriore alla litispendenza della causa di stato (DTF 129 III
61 consid. 2 e 3).
Alla luce dell'orientamento
giurisprudenziale appena riassunto la decisione del Pretore, che ha fatto
decorrere dall'istanza cautelare (gennaio del 2011) la modifica dei contributi
alimentari fissati a protezione dell'unione coniugale, sfugge alla critica. Particolari
motivi di equità che giustificassero la decorrenza della modifica solo dal
decreto impugnato (febbraio del 2012) non sono dati a divedere né sono
prospettati dall'appellante, l'appello della convenuta non avendo ottenuto –
per altro – il conferimento dell'effetto sospensivo dinanzi a questa Camera. Al
riguardo la doglianza della convenuta si rivela pertanto infondata.
13. Tenuto conto di tutto quanto
precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari dopo
l'introduzione dell'istanza cautelare si presenta come segue:
Dal
14 gennaio fino al 3 luglio 2011 (12° compleanno di T__________)
Reddito del marito (consid. 7) fr.
10 358.85
Reddito
della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—
fr.
13 458.85
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 9) fr. 3 917.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 191.40
Fabbisogno
in denaro di AP 2 (consid. 11a) fr. 1 525.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 455.—
Fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 130.—
fr.
11 218.40
mensili
Eccedenza fr.
2 240.45
Metà
eccedenza fr. 1 120.25 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3917.– + fr. 1120.25 = fr. 5 037.25 mensili,
deve versare alla moglie:
fr.
3191.40 + fr. 1120.25 ./.
fr. 3100.– = fr. 1 211.65 mensili,
arrotondati
a fr. 1 210.—
mensili,
deve versare per AP 2 fr.
1 525.— mensili
deve versare per M__________ fr.
1 455.— mensili,
deve versare per T__________ fr.
1 130.— mensili,
assegni familiari non
compresi.
Dal 4 luglio fino al 13 settembre 2011 (16° compleanno di M__________)
Reddito del marito (consid. 7) fr.
10 358.85
Reddito
della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—
fr.
13 458.85
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 9) fr. 3 917.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 191.40
Fabbisogno
in denaro di AP 2 (consid. 11a) fr. 1 525.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 455.—
Fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 380.—
fr.
11 468.40
mensili
Eccedenza fr.
1 990.45
Metà
eccedenza fr. 995.25 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3917.– + fr. 995.25 = fr. 4 912.25 mensili,
deve versare alla moglie:
fr.
3191.40 + fr. 995.25 ./.
fr. 3100.– = fr. 1 086.65 mensili,
arrotondati
a fr. 1 085.—
mensili,
deve versare per AP 2 fr.
1 525.— mensili
deve versare per M__________ fr.
1 455.— mensili,
deve versare per T__________ fr.
1 380.— mensili,
assegni familiari non
compresi.
Dal
14 settembre 2011 fino alla maggiore età di AP 2 (il 23 febbraio 2012, o fino al termine del relativo
percorso scolastico o professionale)
Reddito del marito (consid. 7) fr.
10 358.85
Reddito
della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—
fr.
13 458.85
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 9) fr. 3 917.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 191.40
Fabbisogno
in denaro di AP 2 (consid. 11a) fr. 1 525.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 405.—
Fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 380.—
fr.
11 418.40
mensili
Eccedenza fr.
2 040.45
Metà
eccedenza fr. 1 020.25 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3917.– + fr. 1020.25 = fr. 4 937.25 mensili,
deve versare alla moglie:
fr.
3191.40 + fr. 1020.25
./. fr. 3100.– = fr.
1 111.65 mensili,
arrotondati
a fr. 1 110.—
mensili,
deve versare per AP 2 fr.
1 525.— mensili
deve versare per M__________ fr.
1 405.— mensili,
deve versare per T__________ fr.
1 380.— mensili,
assegni familiari non
compresi.
Dalla
maggiore età di AP 2 (o dal termine
del relativo percorso scolastico o professionale) fino alla maggiore età di
M__________ (il 13 settembre 2013, o fino al termine del relativo percorso
scolastico o professionale)
Reddito del marito (consid. 7) fr.
10 358.85
Reddito
della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—
fr.
13 458.85
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 9) fr. 3 917.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 483.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 670.—
Fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 600.—
fr.
10 670.—
mensili
Eccedenza fr.
2 788.85
Metà
eccedenza fr. 1 394.45 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3917.– + fr. 1394.45 = fr. 5 311.45 mensili,
deve versare alla moglie:
fr.
3483.– + fr. 1394.45 ./.
fr. 3100.– = fr. 1 777.45 mensili,
arrotondati
a fr. 1 780.—
mensili,
deve versare per M__________ fr.
1 670.— mensili,
deve versare per T__________ fr.
1 600.— mensili,
assegni familiari non
compresi.
Dalla maggiore età di M__________ (o dal termine del relativo percorso scolastico o
professionale) in poi
Reddito del marito (consid. 7) fr.
10 358.85
Reddito
della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—
fr.
13 458.85
mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 9) fr. 3 917.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 847.55
Fabbisogno
in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 900.—
fr.
9 664.55
mensili
Eccedenza fr.
3 794.30
Metà
eccedenza fr. 1 897.15 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3917.– + fr. 1897.15 = fr. 5 814.15 mensili,
deve versare alla moglie:
fr.
3847.55 + fr. 1897.15
./. fr. 3100.– = fr.
2 644.70 mensili,
arrotondati
a fr. 2 645.—
mensili,
deve versare per T__________ fr.
1 900.— mensili,
assegni familiari non
compresi.
In
ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento. Per semplicità inoltre i
primi due scaglioni di contributi alimentari possono essere riuniti in una
fascia unica (dal 14 gennaio al 13 settembre 2011). Complessivamente la
convenuta ottiene per sé e i figli una lieve maggiorazione dei contributi alimentari
fissati dal Pretore in modifica della disciplina a protezione dell'unione
coniugale. Si tratta però di un aumento minimo, tanto esiguo da far apparire
impercettibile nel risultato il grado di soccombenza dell'istante. Dal profilo
formale inoltre questa Camera non può statuire per il lasso di tempo successivo
alla maggiore età di M__________, il Pretore non avendo giudicato al proposito
(decreto impugnato, consid. 5.5 in fine). Può solo precisare che alla
maggiore età della figlia si sostituisce – come detto (sopra, consid. 10d) – la
fine degli studi o della formazione professionale ove questa sopraggiunga più
tardi.
14. Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza praticamente integrale della
convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha presentato osservazioni all'appello
per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
15. Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari litigiosi.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1
del decreto cautelare impugnato è così riformato:
AO
1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente,
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
Dal 14 gennaio al 13
settembre 2011:
fr. 1175.– mensili per la
moglie,
fr.
1525.– mensili per il figlio AP 2,
fr.
1455.– mensili per la figlia M__________ e
fr.
1200.– mensili per il figlio T__________,
assegni familiari non
compresi.
Dal 14 settembre 2011 fino alla
maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012) o al termine della relativa
formazione scolastica o professionale:
fr. 1110.– mensili per la
moglie,
fr.
1525.– mensili per il figlio AP 2,
fr.
1405.– mensili per la figlia M__________ e
fr.
1380.– mensili per il figlio T__________,
assegni familiari non
compresi.
Dalla maggiore età di AP 2 (23
febbraio 2012) o dal termine della relativa formazione scolastica o professionale
fino alla maggiore età di M__________ (13 settembre 2013) o al termine
della relativa formazione scolastica o professionale:
fr. 1780.– mensili per la
moglie,
fr.
1670.– mensili per la figlia M__________ e
fr.
1600.– mensili per il figlio T__________,
assegni familiari non
compresi.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).