Lexipedia

Decisione

11.2012.27

Modifica di sentenza di divorzio: omologazione del giudice necessaria?

12 agosto 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

figli Je__________, Jo__________ e J__________ rimangono affidati alla madre,

la quale eserciterà l'autorità parentale. L'abitazione coniugale a __________,

di proprietà di AO 1, viene assegnata alla moglie ed ai figli fino al compimento

del 18° anno di età dell'ultimo figlio, ossia al più tardi fino al 31 ottobre

2013. A tale riguardo le parti incaricano il Giudice di far annotare all'Ufficio

dei registri un diritto di abitazione sulla particella n. 168 RFD __________ di

durata determinata fino al 31 ottobre 2013. Fino al 31 ottobre 2013 AP 1 s'impegna

a risiedere in Ticino con i figli e a non trasferire la loro residenza altrove,

salvo consenso anticipato del padre.

(…)

4. Contributo

alimentare per la moglie e aspetti finanziari vari

AO

1 verserà alla moglie, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, un contributo

di mantenimento vita natural durante. Lo stesso sarà di fr. 6800.– al mese

dal 1° aprile 2004 fino al 31 ottobre 2013 (data di scadenza del diritto di

abitazione conformemente a quanto pattuito sopra al punto 2). A partire dal 1°

novembre 2013 il contributo sarà di fr. 6000.– al mese. Questo contributo sarà

indicizzabile ogni due anni, la prima volta al 1° novembre 2015 con riferimento

all'indice base vigente al 1° novembre 2013.

Il

contributo sarà ridotto dell'importo pari alla rendita AVS (o primo pilastro)

che percepirà AP 1.

(…)

Al

fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia ex art. 124 CC, AO 1 pagherà alla stessa i

seguenti importi:

fr. 250 000.– entro 30 giorni

dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;

fr. 250 000.– entro il 1°

marzo 2013;

fr. 400 000.– entro il 30

aprile 2014 sotto forma di polizza assicurativa premio unico con corresponsione

di una rendita vitalizia a favore di AP 1. Questo importo sarà garantito mediante

l'iscrizione all'Ufficio dei registri, a cura del Giudice, di una limitazione della facoltà di disporre a

carico della particella n. 168 RFD __________ per la somma di fr. 400 000.–.

La cancellazione di questa restrizione avverrà contestualmente al pagamento di

cui sopra.

I

versamenti del 1° marzo 2013 e del 30 aprile 2014 di cui sopra sono con­dizionati

alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° anno di età di

ognuno di loro, salvo consenso scritto e anticipato del padre. Pertanto qualora

AP 1 dovesse, senza consenso del padre, trasferire i figli fuori dal Ticino

prima della loro maggiore età, tali obblighi di pagamento a carico di AO 1

decadranno.

(…)

6. Aspetti

previdenziali

Nessun

coniuge dispone di un capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio.

Essendo

la previdenza di entrambi i coniugi già garantita dalla presente convenzione

(per la moglie come da pattuizione di cui sopra al punto 4) o dalla situazione

economica personale (per il marito), non si dà luogo a riparti o a versamenti

di ulteriori indennità ex art. 124 CC.

Al momento del divorzio AO

1, avvocato, esercitava la professione a titolo dipendente e indipendente, mentre

AP 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa.

B. Il 21 dicembre 2005 AO

1 si è risposato con __________ L__________ (1979). Nel marzo del 2006 CO 2 ha

manifestato l'intenzione di trasferirsi con i figli nel Canton __________. Venuto

a conoscenza di ciò, il 24 aprile 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, perché modificasse la sentenza di divorzio e

gli affidasse i figli, gli attribuisse l'autorità parentale (riservato il

diritto di visita materno), gli restituisse la villa di __________ e ordinasse

la cancellazione del diritto d'abitazione in favore dell'ex moglie. Identiche domande

egli ha formulato già in via cautelare, chiedendo che fosse impedito a AP 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di trasferire i figli fuori del Cantone Ticino.

All'udienza del 24 maggio 2006, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha

proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 30 maggio 2006 il

Pretore ha respinto l'istanza e autorizzato AP 1 a trasferirsi con i figli nella

Svizzera romanda (inc. DI.2006.558). Il trasloco è avvenuto nel giugno del 2006.

C. Nella sua risposta di

merito AP 1 ha proposto il 12 giugno 2006 di rigettare l'azione. Con replica

del 18 agosto 2006 l'attore ha mantenuto il proprio punto di vista,

postulando altresì la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre

sul fon­do di __________ che garantiva il versamento di fr. 400 000.– all'ex moglie, obbligo decaduto a suo

avviso perché l'ex moglie si era trasferita con i figli nella Svizzera romanda.

In via subordinata, nel caso in cui i figli fossero rimasti affidati alla madre

fuori Cantone, egli ha chiesto una regolamentazione minima del suo diritto di

visita. In sede di duplica, il 20 settembre 2006, la convenuta ha sollecitato

una volta ancora il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta

il 14 mar­zo 2007 e nel corso della medesima il Pretore ha sospeso la

procedura per trattative.

D. In pen­denza di causa

i figli sono tornati nel Ticino. Il 13 giugno 2007 Je__________ è stata

affidata cautelarmente al padre, salvo essere collocata il 17 aprile 2008 dai

coniugi Ro__________ e An__________ Bo__________ a __________. Jo__________ è

stata affidata cautelarmente al padre il 23 agosto 2007 e J__________ tre anni

dopo, il 25 agosto 2010 (inc. DI.2010.1269). AP 1 è rimasta nel Canton

Friburgo. Decadute infruttuose le trattative sulla modifica della sentenza di

divorzio, il 30 settembre 2009 è ripresa l'udienza preliminare ed è cominciata

l'istruttoria. Il 1° ottobre 2010 AO 1 ha avuto dalla seconda moglie un figlio,

El__________. Con ordinanza del 3 dicembre 2010 il Pretore ha dato atto che Je__________

era divenuta maggiorenne, che gli altri due figli erano affidati cautelarmente al

padre e che litigiosi rimanevano l'attribuzione dell'autorità parentale, la

disciplina delle relazioni personali con il genitore non affidatario, la

cancellazione del diritto d'abitazione della convenuta sull'ex alloggio

coniugale, la restituzione del medesimo all'attore e la radiazione della restrizione

della facoltà di disporre sul fondo.

E. Ultimata l'istruttoria,

al dibattimento finale del 31 marzo 2011 l'attore ha chiesto, all'appoggio di

conclusioni scritte del 14 marzo 2011, che la sentenza di divorzio fosse modificata

affidandogli i figli Jo__________ e J__________ (riservato il diritto di visita

materno), restituendogli la villa di __________ e cancellando il diritto d'abitazione

in favore di AP 1, oltre alla restrizione della facoltà di disporre sul fondo. Sulla scorta di conclusioni scritte del 25 mar­zo

2011 la convenuta ha aderito da parte sua all'affidamento di Jo__________ e J__________

al padre, ma si è opposta alla cancellazione del suo diritto d'abitazione e della

restrizione della facoltà di disporre.

F. Il 7 aprile 2011, sorte

complicazioni nella custodia di Jo__________, AO 1 chiesto al Pretore di indire

un'udienza perché si

adottassero misure a

protezione della minorenne. L'udienza si è tenuta il 7 settembre 2011 e in

quell'occasione le parti hanno sottoscritto a verbale il seguente accordo:

1. Con effetto immediato il diritto di

abitazione in favore di AP 1 a carico del fondo part. n. 168 RFD __________

(dg. 20167/08.09.2004) è cancellato.

Considerandi

2.

Con

effetto immediato AP 1 restituisce a AO 1 tutte le chiavi della casa di __________

in suo possesso. Le chiavi in suo possesso vengono riconsegnate seduta stante, valendo il presente verbale come ricevuta. (…)

3.

Con

effetto immediato la restrizione della facoltà di disporre a carico del fondo part.

n. 168 RFD __________ (dg. 20168/08.09.2004) è cancellata.

(…)

13.

Il marito continuerà a versare i contributi per la moglie pattuiti

nella convenzione divorzile, e meglio:

fr.

6800.

– fino al 31 ottobre 2013;

fr.

6000.

– dal 1° novembre 2013 a vita;

(…)

14.

Il

presente accordo sostituisce integralmente la convenzione di divorzio omologata

con sentenza 8 luglio 2004 (inc. OA.2003.280). Con l'esecuzione del presente

accordo sono da ritenersi integralmente liquidati tutti i rapporti di dare-avere

tra le parti. In particolare:

• AO 1 non potrà reclamare alcunché da

AP 1 per la situazione della casa di __________;

• AP 1 non potrà reclamare da AO 1 il

pagamento di fr. 250 000.– e di fr. 400

000.

– pattuiti al momento del divorzio

(con­venzione, punto 4 in alto). AP 1 potrà comunque trattenere i fr. 250 000.– già versati.

(…)

Al termine dell'udienza le

parti hanno chiesto al Pretore “di passare indilatamente a sentenza e di

integrare nella stessa i necessari ordini all'attenzione dell'Ufficio dei

registri”.

G. Il 12 settembre 2011 AP

1.

ha scritto al Pretore, chiedendone la

ricusa e postulando l'annullamento dell'accordo. Il 22 settembre 2011 essa

ha reiterato simili pretese, affermando di non avere concluso l'accordo per

libera scelta né dopo matura riflessione e che, comunque fosse, la convenzione

è inadeguata quanto alla sua previdenza professionale. Invitato a espri­mersi, AO

1.

ha difeso il 23 settembre 2011 la validità della convenzione, senza pronunciarsi

sull'istanza di ricusa. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2011 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusazione, mentre

si è dichiarato incom­petente per giudicare la validità dell'accordo stipulato all'udienza

del 7 settembre 2011. Le spese processuali

di fr. 300.– sono

state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr.

200.

– per ripetibili (inc. SO.2011.4407).

H. Gli atti sono quindi

stati ritrasmessi al Pretore della sezione 6, che con sentenza del 2 febbraio

2012.

ha omologato l'accordo del 7 settembre 2011, non ravvisando estremi per non

approvarlo. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 30 000.– sono state poste nella misura di fr. 19 450.– a carico dell'attore e nella misura di

fr. 10 550.– a carico della convenuta, con

obbligo per l'attore di rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Con

decisione del 7 febbraio successivo il Pretore ha poi rettificato il

Dispositivo

dispositivo della sentenza relativamente a un punto dell'omologazione in cui figuravano

due errori di scrittura.

I. Contro l'omologazione

dell'accordo AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2012 per

ottenere che la sentenza sia annullata nella misura in cui approva le clausole

n. 1, 2, 3, 13, 14, 15 e 16 dell'accordo, come pure per quanto riguarda le

spese processuali e le ripetibili, e che gli atti siano rinviati al Pretore per

nuovo giudizio. In subordine essa chiede di riformare la decisione impu­gnata

respingendo l'approvazione delle clausole n. 1, 2 e 3, modificando la

clausola n. 13 nel senso che AO 1 continui a versarle i contributi alimentari

fissati nella convenzione di divorzio, modificando la clausola n. 14 nel senso

che AO 1 corrisponda le somme previste per il debito mantenimento di lei e la previdenza

professionale previste nella sentenza di divorzio, modificando la clausola n. 15

nel senso che AO 1 sia tenuto a rifonderle fr. 25

000.– per ripetibili e modificando la clausola n. 16 nel senso di porre la

tassa di giustizia e le spese a carico di AO 1. Con osservazioni del 25 mag­gio

2012 AO 1 propone di respingere l'appello o subordinatamente, nel caso in cui

questa Camera accogliesse le richieste principali della convenuta, di annullare

tutta la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo

giudizio sul­l'omologabilità dell'accordo nel suo intero.

in diritto: 1. Alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto l'appello è regolato perciò dalla nuova

procedura. Ora, nel nuovo diritto la modifica di sentenze di divorzio passate

in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su

azione di un

coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili

perciò, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 combinato

con l'art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso è dato, già

per la circostanza che l'appellante contesta di avere validamente rinunciato, nell'accordo

del 7 settembre 2011, a riscuotere fr. 650 000.–

complessivi previsti in suo favore nella convenzione sugli effetti del

divorzio. Quanto alla tempestività del rime­dio giuridico, la sentenza del

Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 feb­braio

2012. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così la domenica 4 marzo

2012, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3

CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello

in esame è di conseguenza ricevibile.

2. A titolo principale l'appellante

chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di rinviare gli atti

al Pretore per nuovo giu­dizio. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico

riformatorio, non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Dal memoriale deve

desumersi quindi in che modo vada modificata la sentenza del Pretore (DTF 137

III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda volta al

mero annullamento della decisione appellata con rinvio degli atti al primo

giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo in via eccezionale, qualora

l'autorità di ricorso non possa statuire nel caso in cui accolga l'appello, o

perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione

(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati

in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). La convenuta non

pretende che nel caso specifico soccorrano presupposti del genere, tanto meno

ove si consideri che in subordine essa medesima formula esplicite conclusioni di

merito. Ne se­gue che l'appello è ricevibile solo per quanto riguarda le

domande subordinate. Ciò rende senza oggetto la

conclusione eventuale dell'attore, il quale chiede nelle osservazioni all'appello

(pag. 21 in fondo) che qualora la Camera accogliesse le domande principali

della convenuta, la sentenza impugnata sia interamente annullata e gli atti rinviati

al Pretore per nuovo giudizio sul­l'omologabilità di tutto l'accordo.

3. Nelle

sue osservazioni (pag. 2 in alto) AO 1 propone altresì di dichiarare l'appello della

convenuta irricevibile nella misura in cui verte sulle spese giudiziarie, in

proposito essendo data solo la possibilità di reclamo (art. 110 CPC). A torto.

Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, qualora un dispo­si­tivo

sulle spese giudiziarie figuri in una decisione finale appellabile e il

soccombente intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione,

anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili, non occorre un

recla­mo separato. In simili circo­stanze la parte che intende ricorrere è

abilitata a impugnare quel dispositivo direttamente con l'appello

(sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con riferimenti

di dottrina). Ciò premesso, l'appello di AP 1 è ammissibile anche in materia

di spese giudiziarie.

Sempre nelle

osservazioni del 25 maggio 2012 (pag. 2 in alto) l'attore propone di dichiarare

l'appello irricevibile per carenza di motivazione in quanto diretto contro i

dispositivi della decisione impugnata che omologano le clausole

n. 1, 2, 3, 13, 15 e 16 del noto accordo, come pure in quanto diretto

contro i dispositivi sulle spese processuali e le ripetibili, poiché – egli sostiene – AP 1 si limita a censurare il dispositivo che omologa

la clausola n. 14. L'assunto non può essere condiviso. Il vizio della volontà

che l'appellante adombra non si riferisce solo al dispositivo della sentenza

pretorile che omologa la clausola n. 14 dell'accor­do, ma riguarda la

convenzione del 7 settembre 2011 nel suo insieme. Sapere poi se l'appellante

abbia sufficientemente motivato l'errore di cui si è vale è un'altra questione,

su cui si tornerà in appresso.

4. Da parte sua la

convenuta chiede a questa Camera, con l'appello, di sentire in contraddittorio le

persone che hanno presenziato al­l'udienza in Pretura del 7 settembre 2011 (pag.

26, punto 14.1) e di ordinare una perizia psichiatrica su di lei per “verificare

se le circostanze consentivano la conclusione libera e cosciente di una

transazione” (pag. 22 in alto). Nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello, nondimeno, solo “se vengono immediatamente addotti” e “se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esi­gibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1

CPC). Nel caso specifico non si vede – né l'appellante allega – perché l'audizione

dei partecipanti all'udienza del 7 settembre 2011 e l'esecuzione della prospettata

perizia non potessero essere chieste al Pretore fin dal momento in cui la

convenuta ha cominciato a ritenere inefficace la convenzione sottoscritta all'udienza,

ovvero il 12 settembre 2011 (rubrica “Istanza di ricusa AP 1”, act. XXXVI).

Mal si comprende del resto che cosa inducesse AP 1 ad attendere fino al 5 marzo

2012 (data dell'appello) per postulare l'assunzione di quei mezzi istruttori.

Già a un primo esame le offerte di prova in questione appaiono dunque tardive.

Si aggiunga che nemmeno l'appellante

indica quali elementi concreti dovrebbero permettere di accertare le escussioni

dei partecipanti all'udienza del 7 settembre 2011, men che meno con riferi­mento

all'errore essenziale che essa invoca (art. 24 cpv. 1 CO), ma di cui –

come si vedrà oltre (consid. 7) – tutto si ignora. Sulle circostanze che hanno preceduto

la firma della convenzione, in ogni modo, le parti (e il Pretore) hanno già

avuto modo di esprimersi (rubrica “Istanza di ricusa AP 1”: ordinanza del 17 ottobre 2011, lettera del 23 settembre

2011, lettera del 22 settembre 2011; lettera del 24 ottobre 2011, lettera

del 10 novembre 2011). Quali ulteriori elementi dovrebbero permettere di

accertare le audizioni non è dato a divedere.

Circa la perizia

psichiatrica, AP 1 sembra valersi di una scemata responsabilità al momento di

sottoscrivere l'accordo, asserendo di avere firmato il verbale del 7 settem­bre

2011 “sotto enorme pres­sione psicologica – pressione generata non solo dalle

innumerevoli e logoranti procedure giudiziarie, ma pure dalla presenza all'udienza

della figlia minorenne – a tal punto da rinunciare a ogni copertura

previdenziale” (appello, pag. 22 in alto). Per tacere del fatto però che non si

scorge quale effetto destabilizzante potesse esercitare la presenza della figlia

Jo__________ sulla convenuta, l'“enorme pressione psicologica” da questa invocata

a causa del contenzioso con il marito rimane un'affermazione non sostanziata

nemmeno a livello di indizio. Certo, la procedura si è rivelata “tortuosa e

difficile, costellata da innumerevoli atti istruttori e incidenti urgenti” (sentenza

impugnata, pag. 4 in basso), ma al­l'udienza del 7 settembre 2011 AP 1 era

assistita dalla propria legale di fiducia, che la patrocinava fin dall'inizio

del processo. Può darsi – ed è l'opinione del Pretore – che dopo la firma dell'accordo

essa si sia ricreduta e rammaricata per avere sottoscritto l'intesa, ma un

ripensa­mento non è segno di scemata responsabilità. Nulla induce quin­di a ordinare

l'esecuzione di una perizia psichiatrica.

5. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato che un coniuge è senz'altro legittimato a

proporre al giudice di non omologare una conven­zione sugli effetti del

divorzio da lui stesso sottoscritta, ma che a tal fine deve dimostrare un vizio

della volontà o una manifesta inadeguatezza dell'accordo. In concreto – egli ha

soggiunto – non soccorrono estremi siffatti. Trattative fra le parti era­no in

corso da anni e all'udienza del 7 settembre 2011 la convenuta ha avuto un ruolo

decisivo nel promuovere l'intesa, alzandosi spontaneamente dal suo posto e depositando

sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________, ciò che si è

tradotto nei primi due punti della conven­zione. Il resto è seguito nel corso

della seduta, in un ambiente disteso. Quanto alla legale della convenuta, essa

ha firmato il verbale senza muovere obiezioni. Nulla suffraga pertanto un difetto

del consenso.

Per quel che è della

lamentata inadeguatezza, il Pretore ha rilevato che in conformità all'accordo l'attore

continua a versare all'ex moglie il contributo alimentare previsto nella

sentenza di divorzio, il quale finanzia appieno il debito mantenimento di lei (calcolato

dal primo giudice in fr. 4995.– mensili). In esito allo scioglimento del

matrimonio poi AP 1 ha ricevuto un'indennità di fr. 250 000.– che può conservare. È vero che nell'accordo di modifica essa

ha rinunciato ad altri fr. 250 000.– e

a ulteriori fr. 400 000.– previsti nella

convenzione di divorzio, ma è altrettanto vero – ha soggiunto il Pretore – che quei

versamenti (come invero il versa­mento già ricevuto) erano vincolati “alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° an­no

di età di ognuno di loro”, condizione che AP 1 non ha per nulla rispettato.

L'attore inoltre ha desistito da pretese di risarcimento per lo stato in cui si

trova la sua villa a __________. L'accordo di modifica è destinato così – ha

epilogato il Pretore – a evitare ulteriori litigi e, in definitiva, “non

peggiora in nulla la situazione previdenziale della ex moglie”.

6. Dopo una prolissa

cronistoria sullo svolgimento del processo (memoriale, punti 1 a 12), l'appellante

censura in primo luogo la sentenza impugnata per carenza di motivazione.

Rimprovera al Pretore – in sintesi – di non avere spiegato come mai la situazione

previdenziale dell'ex moglie non sarebbe peggiorata, lamenta che nell'accordo

non figurino gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge (art. 282

cpv. 1 lett. a CPC), asserisce che il suo trasferimento nel Canton Friburgo nel

2006 era dovuto a giustificati motivi, ripete che la sua situazione previdenziale

non è stata verificata dal giudice e che il suo “debito mantenimento” calcolato

dal Pretore in fr. 4995.– mensili risale a tre anni addietro (appello, punto

13). In realtà l'argomentazione consiste in un farraginoso coacervo di critiche

formali e sostanziali. Un conto è sapere infatti se la decisione impugnata

adempia i requisiti minimi di motivazione disposti dal diritto federale, un altro

è sapere se il Pretore abbia esaminato l'adeguatezza della situazione – in

particolare previdenziale – in cui viene a trovarsi la convenuta. Un'eventuale

carenza di motivazione riguarda solo il primo interrogativo.

a) Che

una sentenza civile debba essere motivata, fosse solo su richiesta di parte, non fa dubbio (art. 239 cpv. 2 CPC). Le

esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2

Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola

allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che

permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un

altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire

il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter

esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid.

4.1 con richiami).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha indicato esplicitamente perché il vizio della volontà

invocato dalla convenuta non appariva credibile: perché la stessa AP 1 aveva

promosso l'accordo quel 7 settembre 2011, depositando sul tavolo del giudice le

chiavi della villa di __________, perché essa medesima aveva aderito alla

convenzione in un'atmosfera distesa e per­ché l'avvocata di lei nulla aveva

obiettato al riguardo, firmando a sua volta il verbale. Ciò posto, il Pretore

ha spiegato per quali motivi la convenuta si vedeva assicurato il proprio “debito

mantenimento” pur rinunciando ai fr. 650 000.–

complessivi che AO 1 le avrebbe versato (oltre ai fr. 250 000.– già corrisposti) qualora fosse rimasta nell'abitazione

di __________ fino alla maggiore età di J__________

(31 ottobre 2013): perché essa avreb­be continuato a percepire un contributo

vitalizio idoneo a sovvenzionare abbondante­mente il proprio debito

mantenimento (calcolato in fr. 4995.– mensili), perché essa ha pur sempre

ricevuto in esito al divorzio fr. 250 000.–

(definitivamente acquisiti) e perché in contropartita l'attore desistiva

da pretese di risarcimento per lo stato di degrado in cui era stata lasciata la

villa di __________. Tale motivazione permetteva senz'altro alla convenuta di

capire per quali ragioni il Pretore avesse omologato l'accordo. Che poi la

motivazione non le aggradasse o le dispiacesse ancora non significa ch'essa non

fosse in grado di far valere i suoi mezzi di difesa con cognizione di causa. Su

questo punto l'appello manca di consistenza.

7. Nel merito l'appellante

fa valere di essere incorsa in un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO)

firmando l'accordo del 7 settembre 2011. “Sottoposta a importante pressione

psicologica, anche ma non solo per la presenza della figlia minorenne”, essa

sostiene di avere “sostanzialmente sottoscritto ciò che non era assolutamente

sua intenzione sottoscrivere” (appello, punto 14), soprattutto alla luce – essa

epiloga – dell'“evidente sproporzione fra la convenzione regolante le

conseguenze del divorzio (…) e la transazione del 7 settembre 2011”. In realtà

mal si comprende in che consista l'errore (art. 24 cpv. 1 CO). L'appellante non

preten­de di avere avuto di mira un accordo diverso da quello cui aveva

dichiarato di consentire, né che la sua volontà fosse diretta ad altro, né che

la prestazione della controparte si sia rivelata notevolmente inferiore

rispetto a quella cui tendeva la sua volontà, né che mancas­se in concreto una

determinata condizione di fatto da lei considerata un necessario elemento dell'accordo.

Quanto essa lamenta in realtà non è un vizio della volontà fondato su un errore

essenziale, ma un difetto di consen­so (art. 1 CO), consenso che sarebbe

stato rilasciato “sotto enor­me pressione psicologica”. Tanto che per

dimostrare la propria scemata responsabilità a quel momento essa sollecita l'esecuzione

di una perizia psichiatrica (sopra, consid. 4).

Se non che, come si è già

accennato (consid. 4), mal si intravede perché la presenza della figlia Jo__________

potesse condizionare l'interessata quel 7 settembre 2011, mentre l'“enor­me

pressione psicologica” affermata dall'appellante a causa del contenzioso con il

marito non deve far dimenticare che al­l'udien­za AP 1 era assistita dalla

propria legale di fiducia, la quale la patrocinava fin dall'inizio del

processo. Per di più, l'appellante non contesta che – come ha rilevato il

Pretore – all'udienza del 7 settembre 2011 lei medesima ha promosso l'intesa,

depositando sponta­neamente sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________,

ciò che si è tradotto nei primi due punti della conven­zione. Anzi, essa non nega

nemmeno che il resto dell'accordo sia stato stipulato in un ambiente disteso,

né tenta di smentire l'opinione del Pretore, secondo cui essa fa passare per

una scemata responsabilità quel che in realtà è un ripensamento. Ciò non sostanzia

un difetto del consenso né, men che meno, un errore essenziale. Anche al

proposito l'appello si rivela così privo di fondamento.

8. L'appellante

sottolinea che, indipendentemente da quanto precede, nella fattispecie il

Pretore non si è assicurato ch'essa firmasse l'accordo “dopo matura riflessione”

(art. 140 cpv. 1 vCC, art. 279 cpv. 1 CPC). Le avesse lasciato qualche giorno,

essa non avreb­be sottoscritto una simile intesa. La convenuta si duole inoltre

di essersi “trovata confrontata con una proposta del Pretore, la quale tocca

aspetti completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”, ciò

che imponeva di lasciarle almeno un breve periodo per ponderare la scelta

(appello, punto 15).

a) Una

convenzione sugli effetti del divorzio dev'essere omologata dal giudice (art.

279 cpv. 2 CPC, corrispon­dente al­l'art. 140 cpv. 1 vCC). Successive

modifiche possono invece formare oggetto di un semplice accordo scritto degli

ex coniugi, tranne per quanto riguarda gli

interessi dei figli, al cui proposito l'omologazione rimane necessaria (art. 284

cpv. 2 CPC; nel vecchio diritto: I CCA, sentenza inc. 11.2005.25 del

7 mar­zo 2008, consid. 4b in fine; inc. 11.2001.138 del 28 luglio 2003,

consid. 6). Ciò non impedisce che gli ex coniugi possano chiedere di omologare una

convenzione di modifica anche su questioni estranee agli interessi dei figli. In

tal caso il giudice fa capo, per analogia, ai presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC

(Tappy in: CPC commenté, Basilea

2011, n. 13 in fine ad art. 285). Identico principio vale qualora gli ex coniugi

raggiungano un accor­do in esito a un'azione avviata da uno di loro per ottenere

una modifica della senten­za di divorzio. Se l'accordo non tocca gli interessi

dei figli e nessuna delle parti chiede l'omologazione dell'intesa, il giudice

stralcia la causa dal ruolo per transazione. Se una parte invece chiede ugual­mente

l'omologazione, il giudice applica per analogia i presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC (Dolge

in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9

ad art. 284).

b) L'art.

279 cpv. 1 CPC (identico all'art. 140 cpv. 2 vCC) stabilisce che il giudice

omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto

che i coniugi abbiano stipulato l'intesa “di loro libera volontà e dopo matura

riflessione”. Non tocca al giudice inda­gare su eventuali vizi occulti del

consenso. L'accertamento della matura riflessione consiste nel sincerarsi che

le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la

loro volontà sia seria e durevole, che l'accettazione non sia dovuta a precipitazione

o a spossatezza. Un accordo stipulato nel corso di un'udienza in tribunale al

cospetto dei rispettivi patrocinatori si reputa concluso “dopo matura

riflessione” (Pichonnaz in:

Commentaire romand, CC I, n. 48 in fine ad art. 140 vCC). Del resto una

transazione formalizzata dai coniugi davanti al giudice non soggiaceva al termine

bimestrale di riflessio­ne nemmeno sotto il vecchio diritto (Pichonnaz, op. cit., n. 35 in fine ad

art. 140 vCC con richiamo).

c) Nella

fattispecie l'accordo del 7 settembre 2011 si deve al comportamento stesso della

convenuta, la quale ha depositato sponta­neamente sul tavolo del giudice le

chiavi della villa di __________. Discusso nel corso dell'udienza, il testo della

transazione è poi stato elaborato in un ambiente disteso e per finire è stato

sottoscritto dagli ex coniugi con i rispettivi patrocinatori. Al termine dell'udienza

nessuna delle parti si è riservata una successiva ratifica. Anzi, entrambe

hanno chiesto al giudice di “passare indilata­mente a sentenza”. Il Pretore

soggiunge finanche – senza essere contraddetto dall'appellante – di avere ancora

constatato in coda all'udienza, discutendo con le parti, come l'accordo fosse a

piena soddisfazione di tutti (rubrica “Istanza ricusa AP 1”, ordinanza del 17 ot­tobre

2011, pag. 1). Pretendere in simili circostanze che il giudice non si sia

cerziorato di un accordo sottoscritto “dopo matura riflessione” non è serio.

d) La

convenuta si duole – come detto – di essersi trovata di fronte il 7 settembre

2011 a una proposta del Pretore che coinvolgeva “aspetti completamente estranei

al substrato delle allegazioni di causa”. Non è vero. Si conviene che i ver­samenti

di fr. 250 000.– e di fr. 400 000.– pattuiti nella convenzione del luglio

2004 (clausola n. 4) “al

fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il

divorzio, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia ex art. 124 CC”,

non formavano oggetto delle richieste di modifica formulate da AO 1 nella

petizione. Ma ciò solo perché AO 1 li riteneva automaticamente decaduti, l'ex

moglie non avendo rispettato le condizioni per il loro stanziamento (residenza

a __________ fino alla maggiore età di J__________). Tant'è che con la

replica l'attore ha chiesto di cancellare, oltre al diritto d'abitazione, la

restrizione della facoltà di disporre gravante il fondo di __________ destinata

a garantire l'erogazione dei fr. 400 000.–

(pag. 10 a metà). Per di più, a un'udienza cautelare del 27 maggio 2009 il

Pretore aveva già delineato una proposta di soluzione amichevole che non contemplava

più il versamento di fr. 400 000.– (verbale

nell'inc. DI.2009.457, pag. 3, clausola n. 14). Che poi l'attore intendesse

ottenere il risarcimento del danno dovuto al degrado in cui si

trovava la villa di __________ era fuori dubbio, avendo egli ottenuto a tal

fine dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'esecuzione di una

perizia a futura memoria, allestita da un architetto il 2 luglio 2010 (doc.

CCC). In circostanze siffatte AP 1 non può asserire

di essersi inopinatamente trovata di fronte, il 7 settembre 2011, ad “aspetti

completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”. Una volta di più l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9. Al Pretore l'appellante

fa carico infine di non essersi cerziorato che la convenzione stipulata il 7

settembre 2011 fosse completa e adeguata, in particolare per quanto riguarda la

sua previdenza professionale. Essa ribadisce che nell'accordo di modifica mancano

gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge (art. 282 cpv. 1

lett. a CPC), che il suo trasferimento nel Canton Friburgo nel 2006 era dovuto

a giustificati motivi e che il “debito mantenimento” di lei calcolato in fr.

4995.– mensili risale a tre anni addietro. Ma soprattutto essa critica il Pretore

per avere trascurato ogni verifica circa il suo “secondo pilastro”, sottolineando

di non poter rinunciare alla riscossione di fr. 650

000.– complessivi senza perdere cospicue aspettative pensionistiche, mentre

l'importo di fr. 250 000.– che essa ha già

ricevuto è ormai stato “scialacquato nelle procedure giudiziarie avviate dal

marito” (appello, punto 16).

a) Il

giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio –

rispettivamente sulla modifica di conseguenze del divorzio – quando si sia

convinto che i coniugi hanno stipulato un'intesa non solo “di loro libera

volontà e dopo matura riflessione” (come si è visto: consid. 8b), ma anche un'intesa

che sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1

CPC, analogo all'art. 140 cpv. 2 vCC). Trattandosi di una convenzione di modifica,

l'accordo deve annoverare con chiarezza tutti gli elementi regolati in modo diverso

rispetto alla disciplina anteriore. Ciò non significa che il giudice esamini ogni

cambiamento con piena cognizione. Per quanto riguarda i contributi di mantenimento

dopo il divorzio, in specie, continua a valere il principio dispositivo (art.

277 cpv. 1 CPC). Il giudice si limita così a intervenire nel caso di modifiche manifestamente

inadeguate. Esamina con pieno potere cognitivo, invece, le questioni rette dal principio

inquisitorio “illimitato”, come quelle in materia di filiazione (art. 296 cpv.

1 CPC) e di previdenza professionale (art. 280 e 281 CPC).

b) Che

nell'accordo del 7 settembre 2011 non figurino gli elementi di reddito e di

sostanza di ciascun coniuge è vero (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC). A

prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò non è un requisito per la

validità dell'accordo (sentenza del Tribunale federale 5A_599/2007 del 2

ottobre 2008, consid. 6.3.3), l'indicazione andava inserita a suo tempo nella

convenzione sugli effetti del divorzio. Non riguarda invece la successiva

modifica, né risulta – o la convenuta asserisce – che tali elementi si siano

modificati nel tempo. L'appellante stessa poi mostra di essere a perfetta conoscenza

di quei dati (nel memoriale conclusivo essa medesima indicava la sostanza

imponibile del marito nel 2007 in fr. 8 295 000.– e il reddito imponibile in fr. 238 400.– annui: pag. 6 in basso). Non occorreva

dunque che il Pretore intervenisse al riguardo.

Per

quel che è del suo “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante

fa notare che il fabbisogno di fr. 4995.– mensili calcolato dal Pretore risale

ad accertamenti del 2008 (come riconosce il Pretore medesimo: sentenza

impugnata, pag. 4 in alto). Non dice però a quanto esso ammonterebbe oggi né pretende

di avere fornito al Pretore dati più recenti. E in materia di mantenimento dopo

il divorzio continua a valere il principio dispositivo (sopra, lett. a), di

modo che non spettava al giudice inquisire sul tema. A torto l'appellante

rimprovera perciò al primo giudice di avere omologato una convenzione incompleta.

c) Rimane

da appurare se il Pretore dovesse rifiutare l'omologazione dell'accordo – come

assevera l'appellante – per inadeguatezza della regolamentazione in materia di

previdenza professionale. Come si è accennato (lett. a), il giudice chiamato a

omologare una convenzione sugli effetti del divorzio – o sulla modifica di

effetti del divorzio – relativamente alla disciplina degli aspetti

pensionistici applica il principio inquisitorio “illimitato”, per lo meno nella

misura in cui deve verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere

di un caso di previdenza, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un

coniuge disponga di un appropriato “secondo pilastro” (DTF 129 III 486 consid.

3.3). Sta di fatto che nella fattispecie non si pongono problemi di tale

indole. Nella convenzione del 2004 sugli effetti del divorzio AO 1 si era

impegnato a versare all'appellante un contributo alimentare

indicizzato di fr. 6800.– mensili dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2013 e

di fr. 6000.– mensili dal 1° novembre 2013 in poi, vita natural durante

(clausola n. 4), nessuno dei due coniugi essendo affiliato a un istituto di

previdenza professionale (clausola n. 6). L'accordo di modifica conferma tale

regolamentazione, nulla essendo mutato nel frattempo (clausola n. 13).

Ne

segue che in concreto non sussistono questioni di “secondo pilastro” da

regolare. All'età del pensio­namento AP 1 continuerà a percepire il contributo

ali­mentare vitalizio di fr. 6000.– men­sili indicizzati, come in precedenza, e

l'attore non potrà ridurne l'importo, salvo porre in deduzione l'am­montare

della rendita AVS (“primo pilastro”) dal momento in cui la beneficiaria

comincerà a riceverla (clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del

divorzio). Comunque sia, l'appellante potrà conservare intatto il suo livello

di vita. L'unico rischio è che l'erogazione del contributo alimentare finisca

per premorienza dell'ex marito, ma la convenuta può assicurare tale rischio (il Pretore ha calcolato il fabbisogno di lei in fr. 4995.– mensili per rapporto a un contributo alimentare di fr. 6000.–

mensili). Senza dimenticare che l'appellante ha pur sempre ricevuto fr. 250 000.–, a suo dire “scialacquati

nelle procedure giudiziarie avviate dal marito”, ma secondo il Pretore – non

smentito dall'appellante – investiti nell'acquisto di una casa d'abitazione nel

Canton Friburgo (sentenza impugnata, pag. 4

a metà). Il Pretore non aveva dunque alcuna ragione di rifiutare

l'omologazione dell'accordo.

d) Per

l'appellante il Pretore non avrebbe dovuto omologare in alcun caso la sua

rinuncia all'incasso dei fr. 250 000.– che l'ex marito si era

impegnato a corrisponderle entro il 1° marzo 2013 e degli ulteriori fr. 400 000.– che le sarebbero

spettati entro il 30 aprile 2014. Essa disconosce però che tali somme (come del

resto la somma di fr. 250 000.– erogata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza

di divorzio) non le erano dovute a titolo di “secondo pilastro”. Il “debito mantenimento”

dell'interessata dopo il divorzio risulta già interamente coperto dal

contributo alimentare (vitalizio) di fr. 6000.– mensili, anche dopo l'età

della pensione. Il capitale di fr. 650 000.– complessivi era destinato – secondo la stessa

convenzione sugli effetti del divorzio (clausola n. 4) – a “ulteriormente

assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio” nel caso in cui questa

fosse rimasta a __________ fino alla maggiore età di J__________ (31

ottobre 2013). Che per la convenuta ciò sarebbe stato psicologicamente gravoso e

difficilmente sopportabile non fa dub­bio, ove appena si consideri l'entità

della somma promessa. L'appellante ha lasciato il Ticino, in ogni modo, già due

anni dopo il divorzio (giugno del 2006). La sua rinuncia alla riscossione dei

fr. 650 000.– nell'accordo di modifica era

quindi pleonastica, non avendo essa verosimilmente maturato alcun diritto all'incasso.

Eccepisce

l'appellante che la sua partenza dal Ticino era sorretta da giustificati

motivi, ma poco giova. Lo stanziamento dei noti fr. 650 000.– era vincolato a una chiara condizione sospensiva. Fosse

riuscita a risiedere a __________ fino alla maggiore età di J__________, la

convenuta sarebbe stata ripagata con un capitale destinato a elevare il suo

tenore di vita (e non ad alimentare aspettative previdenziali, il fabbisogno di

lei essendo già coperto) ben oltre il “debito mantenimento” dell'art. 125 cpv.

1 CC. Non avendo essa adempiuto la condizione, quand'anche per ragioni

indipendenti dalla sua volontà, ciò non significa – e da lungi – ch'essa abbia acquisito

ugual­mente un diritto al corrispettivo. Sia come sia, la questione esula da

ambiti pensionistici e rientrava nella libera disponibilità dei coniugi al

momento di stilare la convenzione sugli effetti del divorzio nel 2004. Ammesso

e non concesso ch'essa apparisse manifestamente iniqua, incombeva al giudice di

allora rifiutarne l'omologazione, non al giudice preposto all'omologazione della

modifica “correggere” oggi disposizioni che non sono neppure oggetto di

modifica.

e) Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che nel risultato la soluzione pattuita

nell'accordo di modifica è lungi dall'apparire “manifestamente inadeguata” per

l'appellante. Dietro rinuncia a pretese di cui non soccorrevano già a prima

vista le condizioni (domicilio a __________ fino al 31 ottobre 2013), ovvero di

scarsa consistenza, essa ha ottenuto in effetti la rinuncia dell'ex marito a

pretese di risarcimento la cui parvenza di fonda­mento era notevole. Beneficiaria

di un diritto d'abitazione al quale non ha mai rinunciato fino al 7 settembre

2011, AP 1 era tenuta invero – salvo pattuizione contraria che non risulta

nella fattispecie – ad assicurare la manutenzione ordinaria dello stabile (art.

778 cpv. 1 CC), che occupasse la villa oppure no. Avesse inteso liberarsi da

tale responsabilità, bastava che rinunciasse al diritto d'abitazione e

riconsegnasse la villa all'attore. La perizia a futura memoria fatta allestire

da AO 1 (doc. CCC) lasciava presagire invece ragguardevoli richieste di

risarcimento danni, sia pure in separata sede. Facendo desistere l'ex marito da

ogni pretesa dietro rinuncia – da parte sua – a un incasso che si sarebbe

rivelato verosimilmente aleatorio, la convenuta non ha certo concluso un

accordo sfavorevole. A minor ragione il Pretore avrebbe dovuto perciò rifiutarne

l'omologazione.

10. Se ne conclude che,

destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità

per ripetibili.

Relativamente agli oneri

processuali e alle ripetibili di primo grado, il Pretore ha addebitato la tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 30

000.– nella misura di fr. 19 450.–

all'attore e nella misura di fr. 10 550.– alla

convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Nell'appello

AP 1 chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attore e di

condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 25 000.–

per ripetibili, ma la richiesta non ha portata propria ed è subordinata

all'accoglimento dell'impugnazione. Tale ipotesi non verificandosi in concreto,

la domanda si rivela senza oggetto.

11. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr.

30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese giudiziarie

di fr. 5000.– complessivi sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).