11.2012.27
Modifica di sentenza di divorzio: omologazione del giudice necessaria?
12 agosto 2014Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.27
Lugano,
12 agosto 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2006.267 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 24 aprile 2006
dall'
avv.
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 ,
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 5 marzo 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2
febbraio 2012, rettificata il 7 febbraio successivo;
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio celebrato il
28 gennaio 1991 fra AO 1 (1961) e CO 2 (1958), divorziata, sono nati Je__________
(11 marzo 1991), Jo__________ (9 marzo 1994) e J__________ (31 ottobre 1995). Domiciliati
a __________, i coniugi vivevano nel regime della separazione dei beni. Con
sentenza dell'8 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio per divorzio
(inc. OA.2003.280), omologando una convenzione che prevedeva, fra l'altro:
2. Affidamento figli, autorità parentale e
abitazione
Fatti
I
figli Je__________, Jo__________ e J__________ rimangono affidati alla madre,
la quale eserciterà l'autorità parentale. L'abitazione coniugale a __________,
di proprietà di AO 1, viene assegnata alla moglie ed ai figli fino al compimento
del 18° anno di età dell'ultimo figlio, ossia al più tardi fino al 31 ottobre
2013. A tale riguardo le parti incaricano il Giudice di far annotare all'Ufficio
dei registri un diritto di abitazione sulla particella n. 168 RFD __________ di
durata determinata fino al 31 ottobre 2013. Fino al 31 ottobre 2013 AP 1 s'impegna
a risiedere in Ticino con i figli e a non trasferire la loro residenza altrove,
salvo consenso anticipato del padre.
(…)
4. Contributo
alimentare per la moglie e aspetti finanziari vari
AO
1 verserà alla moglie, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, un contributo
di mantenimento vita natural durante. Lo stesso sarà di fr. 6800.– al mese
dal 1° aprile 2004 fino al 31 ottobre 2013 (data di scadenza del diritto di
abitazione conformemente a quanto pattuito sopra al punto 2). A partire dal 1°
novembre 2013 il contributo sarà di fr. 6000.– al mese. Questo contributo sarà
indicizzabile ogni due anni, la prima volta al 1° novembre 2015 con riferimento
all'indice base vigente al 1° novembre 2013.
Il
contributo sarà ridotto dell'importo pari alla rendita AVS (o primo pilastro)
che percepirà AP 1.
(…)
Al
fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia ex art. 124 CC, AO 1 pagherà alla stessa i
seguenti importi:
fr. 250 000.– entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;
fr. 250 000.– entro il 1°
marzo 2013;
fr. 400 000.– entro il 30
aprile 2014 sotto forma di polizza assicurativa premio unico con corresponsione
di una rendita vitalizia a favore di AP 1. Questo importo sarà garantito mediante
l'iscrizione all'Ufficio dei registri, a cura del Giudice, di una limitazione della facoltà di disporre a
carico della particella n. 168 RFD __________ per la somma di fr. 400 000.–.
La cancellazione di questa restrizione avverrà contestualmente al pagamento di
cui sopra.
I
versamenti del 1° marzo 2013 e del 30 aprile 2014 di cui sopra sono condizionati
alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° anno di età di
ognuno di loro, salvo consenso scritto e anticipato del padre. Pertanto qualora
AP 1 dovesse, senza consenso del padre, trasferire i figli fuori dal Ticino
prima della loro maggiore età, tali obblighi di pagamento a carico di AO 1
decadranno.
(…)
6. Aspetti
previdenziali
Nessun
coniuge dispone di un capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio.
Essendo
la previdenza di entrambi i coniugi già garantita dalla presente convenzione
(per la moglie come da pattuizione di cui sopra al punto 4) o dalla situazione
economica personale (per il marito), non si dà luogo a riparti o a versamenti
di ulteriori indennità ex art. 124 CC.
Al momento del divorzio AO
1, avvocato, esercitava la professione a titolo dipendente e indipendente, mentre
AP 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa.
B. Il 21 dicembre 2005 AO
1 si è risposato con __________ L__________ (1979). Nel marzo del 2006 CO 2 ha
manifestato l'intenzione di trasferirsi con i figli nel Canton __________. Venuto
a conoscenza di ciò, il 24 aprile 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, perché modificasse la sentenza di divorzio e
gli affidasse i figli, gli attribuisse l'autorità parentale (riservato il
diritto di visita materno), gli restituisse la villa di __________ e ordinasse
la cancellazione del diritto d'abitazione in favore dell'ex moglie. Identiche domande
egli ha formulato già in via cautelare, chiedendo che fosse impedito a AP 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di trasferire i figli fuori del Cantone Ticino.
All'udienza del 24 maggio 2006, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha
proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 30 maggio 2006 il
Pretore ha respinto l'istanza e autorizzato AP 1 a trasferirsi con i figli nella
Svizzera romanda (inc. DI.2006.558). Il trasloco è avvenuto nel giugno del 2006.
C. Nella sua risposta di
merito AP 1 ha proposto il 12 giugno 2006 di rigettare l'azione. Con replica
del 18 agosto 2006 l'attore ha mantenuto il proprio punto di vista,
postulando altresì la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre
sul fondo di __________ che garantiva il versamento di fr. 400 000.– all'ex moglie, obbligo decaduto a suo
avviso perché l'ex moglie si era trasferita con i figli nella Svizzera romanda.
In via subordinata, nel caso in cui i figli fossero rimasti affidati alla madre
fuori Cantone, egli ha chiesto una regolamentazione minima del suo diritto di
visita. In sede di duplica, il 20 settembre 2006, la convenuta ha sollecitato
una volta ancora il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta
il 14 marzo 2007 e nel corso della medesima il Pretore ha sospeso la
procedura per trattative.
D. In pendenza di causa
i figli sono tornati nel Ticino. Il 13 giugno 2007 Je__________ è stata
affidata cautelarmente al padre, salvo essere collocata il 17 aprile 2008 dai
coniugi Ro__________ e An__________ Bo__________ a __________. Jo__________ è
stata affidata cautelarmente al padre il 23 agosto 2007 e J__________ tre anni
dopo, il 25 agosto 2010 (inc. DI.2010.1269). AP 1 è rimasta nel Canton
Friburgo. Decadute infruttuose le trattative sulla modifica della sentenza di
divorzio, il 30 settembre 2009 è ripresa l'udienza preliminare ed è cominciata
l'istruttoria. Il 1° ottobre 2010 AO 1 ha avuto dalla seconda moglie un figlio,
El__________. Con ordinanza del 3 dicembre 2010 il Pretore ha dato atto che Je__________
era divenuta maggiorenne, che gli altri due figli erano affidati cautelarmente al
padre e che litigiosi rimanevano l'attribuzione dell'autorità parentale, la
disciplina delle relazioni personali con il genitore non affidatario, la
cancellazione del diritto d'abitazione della convenuta sull'ex alloggio
coniugale, la restituzione del medesimo all'attore e la radiazione della restrizione
della facoltà di disporre sul fondo.
E. Ultimata l'istruttoria,
al dibattimento finale del 31 marzo 2011 l'attore ha chiesto, all'appoggio di
conclusioni scritte del 14 marzo 2011, che la sentenza di divorzio fosse modificata
affidandogli i figli Jo__________ e J__________ (riservato il diritto di visita
materno), restituendogli la villa di __________ e cancellando il diritto d'abitazione
in favore di AP 1, oltre alla restrizione della facoltà di disporre sul fondo. Sulla scorta di conclusioni scritte del 25 marzo
2011 la convenuta ha aderito da parte sua all'affidamento di Jo__________ e J__________
al padre, ma si è opposta alla cancellazione del suo diritto d'abitazione e della
restrizione della facoltà di disporre.
F. Il 7 aprile 2011, sorte
complicazioni nella custodia di Jo__________, AO 1 chiesto al Pretore di indire
un'udienza perché si
adottassero misure a
protezione della minorenne. L'udienza si è tenuta il 7 settembre 2011 e in
quell'occasione le parti hanno sottoscritto a verbale il seguente accordo:
1. Con effetto immediato il diritto di
abitazione in favore di AP 1 a carico del fondo part. n. 168 RFD __________
(dg. 20167/08.09.2004) è cancellato.
Considerandi
2.
Con
effetto immediato AP 1 restituisce a AO 1 tutte le chiavi della casa di __________
in suo possesso. Le chiavi in suo possesso vengono riconsegnate seduta stante, valendo il presente verbale come ricevuta. (…)
3.
Con
effetto immediato la restrizione della facoltà di disporre a carico del fondo part.
n. 168 RFD __________ (dg. 20168/08.09.2004) è cancellata.
(…)
13.
Il marito continuerà a versare i contributi per la moglie pattuiti
nella convenzione divorzile, e meglio:
fr.
6800.
– fino al 31 ottobre 2013;
fr.
6000.
– dal 1° novembre 2013 a vita;
(…)
14.
Il
presente accordo sostituisce integralmente la convenzione di divorzio omologata
con sentenza 8 luglio 2004 (inc. OA.2003.280). Con l'esecuzione del presente
accordo sono da ritenersi integralmente liquidati tutti i rapporti di dare-avere
tra le parti. In particolare:
• AO 1 non potrà reclamare alcunché da
AP 1 per la situazione della casa di __________;
• AP 1 non potrà reclamare da AO 1 il
pagamento di fr. 250 000.– e di fr. 400
000.
– pattuiti al momento del divorzio
(convenzione, punto 4 in alto). AP 1 potrà comunque trattenere i fr. 250 000.– già versati.
(…)
Al termine dell'udienza le
parti hanno chiesto al Pretore “di passare indilatamente a sentenza e di
integrare nella stessa i necessari ordini all'attenzione dell'Ufficio dei
registri”.
G. Il 12 settembre 2011 AP
1.
ha scritto al Pretore, chiedendone la
ricusa e postulando l'annullamento dell'accordo. Il 22 settembre 2011 essa
ha reiterato simili pretese, affermando di non avere concluso l'accordo per
libera scelta né dopo matura riflessione e che, comunque fosse, la convenzione
è inadeguata quanto alla sua previdenza professionale. Invitato a esprimersi, AO
1.
ha difeso il 23 settembre 2011 la validità della convenzione, senza pronunciarsi
sull'istanza di ricusa. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2011 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusazione, mentre
si è dichiarato incompetente per giudicare la validità dell'accordo stipulato all'udienza
del 7 settembre 2011. Le spese processuali
di fr. 300.– sono
state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr.
200.
– per ripetibili (inc. SO.2011.4407).
H. Gli atti sono quindi
stati ritrasmessi al Pretore della sezione 6, che con sentenza del 2 febbraio
2012.
ha omologato l'accordo del 7 settembre 2011, non ravvisando estremi per non
approvarlo. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 30 000.– sono state poste nella misura di fr. 19 450.– a carico dell'attore e nella misura di
fr. 10 550.– a carico della convenuta, con
obbligo per l'attore di rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Con
decisione del 7 febbraio successivo il Pretore ha poi rettificato il
Dispositivo
dispositivo della sentenza relativamente a un punto dell'omologazione in cui figuravano
due errori di scrittura.
I. Contro l'omologazione
dell'accordo AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2012 per
ottenere che la sentenza sia annullata nella misura in cui approva le clausole
n. 1, 2, 3, 13, 14, 15 e 16 dell'accordo, come pure per quanto riguarda le
spese processuali e le ripetibili, e che gli atti siano rinviati al Pretore per
nuovo giudizio. In subordine essa chiede di riformare la decisione impugnata
respingendo l'approvazione delle clausole n. 1, 2 e 3, modificando la
clausola n. 13 nel senso che AO 1 continui a versarle i contributi alimentari
fissati nella convenzione di divorzio, modificando la clausola n. 14 nel senso
che AO 1 corrisponda le somme previste per il debito mantenimento di lei e la previdenza
professionale previste nella sentenza di divorzio, modificando la clausola n. 15
nel senso che AO 1 sia tenuto a rifonderle fr. 25
000.– per ripetibili e modificando la clausola n. 16 nel senso di porre la
tassa di giustizia e le spese a carico di AO 1. Con osservazioni del 25 maggio
2012 AO 1 propone di respingere l'appello o subordinatamente, nel caso in cui
questa Camera accogliesse le richieste principali della convenuta, di annullare
tutta la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo
giudizio sull'omologabilità dell'accordo nel suo intero.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto l'appello è regolato perciò dalla nuova
procedura. Ora, nel nuovo diritto la modifica di sentenze di divorzio passate
in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su
azione di un
coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili
perciò, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 combinato
con l'art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso è dato, già
per la circostanza che l'appellante contesta di avere validamente rinunciato, nell'accordo
del 7 settembre 2011, a riscuotere fr. 650 000.–
complessivi previsti in suo favore nella convenzione sugli effetti del
divorzio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del
Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 febbraio
2012. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così la domenica 4 marzo
2012, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3
CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello
in esame è di conseguenza ricevibile.
2. A titolo principale l'appellante
chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di rinviare gli atti
al Pretore per nuovo giudizio. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico
riformatorio, non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Dal memoriale deve
desumersi quindi in che modo vada modificata la sentenza del Pretore (DTF 137
III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda volta al
mero annullamento della decisione appellata con rinvio degli atti al primo
giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo in via eccezionale, qualora
l'autorità di ricorso non possa statuire nel caso in cui accolga l'appello, o
perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati
in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). La convenuta non
pretende che nel caso specifico soccorrano presupposti del genere, tanto meno
ove si consideri che in subordine essa medesima formula esplicite conclusioni di
merito. Ne segue che l'appello è ricevibile solo per quanto riguarda le
domande subordinate. Ciò rende senza oggetto la
conclusione eventuale dell'attore, il quale chiede nelle osservazioni all'appello
(pag. 21 in fondo) che qualora la Camera accogliesse le domande principali
della convenuta, la sentenza impugnata sia interamente annullata e gli atti rinviati
al Pretore per nuovo giudizio sull'omologabilità di tutto l'accordo.
3. Nelle
sue osservazioni (pag. 2 in alto) AO 1 propone altresì di dichiarare l'appello della
convenuta irricevibile nella misura in cui verte sulle spese giudiziarie, in
proposito essendo data solo la possibilità di reclamo (art. 110 CPC). A torto.
Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, qualora un dispositivo
sulle spese giudiziarie figuri in una decisione finale appellabile e il
soccombente intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione,
anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili, non occorre un
reclamo separato. In simili circostanze la parte che intende ricorrere è
abilitata a impugnare quel dispositivo direttamente con l'appello
(sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con riferimenti
di dottrina). Ciò premesso, l'appello di AP 1 è ammissibile anche in materia
di spese giudiziarie.
Sempre nelle
osservazioni del 25 maggio 2012 (pag. 2 in alto) l'attore propone di dichiarare
l'appello irricevibile per carenza di motivazione in quanto diretto contro i
dispositivi della decisione impugnata che omologano le clausole
n. 1, 2, 3, 13, 15 e 16 del noto accordo, come pure in quanto diretto
contro i dispositivi sulle spese processuali e le ripetibili, poiché – egli sostiene – AP 1 si limita a censurare il dispositivo che omologa
la clausola n. 14. L'assunto non può essere condiviso. Il vizio della volontà
che l'appellante adombra non si riferisce solo al dispositivo della sentenza
pretorile che omologa la clausola n. 14 dell'accordo, ma riguarda la
convenzione del 7 settembre 2011 nel suo insieme. Sapere poi se l'appellante
abbia sufficientemente motivato l'errore di cui si è vale è un'altra questione,
su cui si tornerà in appresso.
4. Da parte sua la
convenuta chiede a questa Camera, con l'appello, di sentire in contraddittorio le
persone che hanno presenziato all'udienza in Pretura del 7 settembre 2011 (pag.
26, punto 14.1) e di ordinare una perizia psichiatrica su di lei per “verificare
se le circostanze consentivano la conclusione libera e cosciente di una
transazione” (pag. 22 in alto). Nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello, nondimeno, solo “se vengono immediatamente addotti” e “se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1
CPC). Nel caso specifico non si vede – né l'appellante allega – perché l'audizione
dei partecipanti all'udienza del 7 settembre 2011 e l'esecuzione della prospettata
perizia non potessero essere chieste al Pretore fin dal momento in cui la
convenuta ha cominciato a ritenere inefficace la convenzione sottoscritta all'udienza,
ovvero il 12 settembre 2011 (rubrica “Istanza di ricusa AP 1”, act. XXXVI).
Mal si comprende del resto che cosa inducesse AP 1 ad attendere fino al 5 marzo
2012 (data dell'appello) per postulare l'assunzione di quei mezzi istruttori.
Già a un primo esame le offerte di prova in questione appaiono dunque tardive.
Si aggiunga che nemmeno l'appellante
indica quali elementi concreti dovrebbero permettere di accertare le escussioni
dei partecipanti all'udienza del 7 settembre 2011, men che meno con riferimento
all'errore essenziale che essa invoca (art. 24 cpv. 1 CO), ma di cui –
come si vedrà oltre (consid. 7) – tutto si ignora. Sulle circostanze che hanno preceduto
la firma della convenzione, in ogni modo, le parti (e il Pretore) hanno già
avuto modo di esprimersi (rubrica “Istanza di ricusa AP 1”: ordinanza del 17 ottobre 2011, lettera del 23 settembre
2011, lettera del 22 settembre 2011; lettera del 24 ottobre 2011, lettera
del 10 novembre 2011). Quali ulteriori elementi dovrebbero permettere di
accertare le audizioni non è dato a divedere.
Circa la perizia
psichiatrica, AP 1 sembra valersi di una scemata responsabilità al momento di
sottoscrivere l'accordo, asserendo di avere firmato il verbale del 7 settembre
2011 “sotto enorme pressione psicologica – pressione generata non solo dalle
innumerevoli e logoranti procedure giudiziarie, ma pure dalla presenza all'udienza
della figlia minorenne – a tal punto da rinunciare a ogni copertura
previdenziale” (appello, pag. 22 in alto). Per tacere del fatto però che non si
scorge quale effetto destabilizzante potesse esercitare la presenza della figlia
Jo__________ sulla convenuta, l'“enorme pressione psicologica” da questa invocata
a causa del contenzioso con il marito rimane un'affermazione non sostanziata
nemmeno a livello di indizio. Certo, la procedura si è rivelata “tortuosa e
difficile, costellata da innumerevoli atti istruttori e incidenti urgenti” (sentenza
impugnata, pag. 4 in basso), ma all'udienza del 7 settembre 2011 AP 1 era
assistita dalla propria legale di fiducia, che la patrocinava fin dall'inizio
del processo. Può darsi – ed è l'opinione del Pretore – che dopo la firma dell'accordo
essa si sia ricreduta e rammaricata per avere sottoscritto l'intesa, ma un
ripensamento non è segno di scemata responsabilità. Nulla induce quindi a ordinare
l'esecuzione di una perizia psichiatrica.
5. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato che un coniuge è senz'altro legittimato a
proporre al giudice di non omologare una convenzione sugli effetti del
divorzio da lui stesso sottoscritta, ma che a tal fine deve dimostrare un vizio
della volontà o una manifesta inadeguatezza dell'accordo. In concreto – egli ha
soggiunto – non soccorrono estremi siffatti. Trattative fra le parti erano in
corso da anni e all'udienza del 7 settembre 2011 la convenuta ha avuto un ruolo
decisivo nel promuovere l'intesa, alzandosi spontaneamente dal suo posto e depositando
sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________, ciò che si è
tradotto nei primi due punti della convenzione. Il resto è seguito nel corso
della seduta, in un ambiente disteso. Quanto alla legale della convenuta, essa
ha firmato il verbale senza muovere obiezioni. Nulla suffraga pertanto un difetto
del consenso.
Per quel che è della
lamentata inadeguatezza, il Pretore ha rilevato che in conformità all'accordo l'attore
continua a versare all'ex moglie il contributo alimentare previsto nella
sentenza di divorzio, il quale finanzia appieno il debito mantenimento di lei (calcolato
dal primo giudice in fr. 4995.– mensili). In esito allo scioglimento del
matrimonio poi AP 1 ha ricevuto un'indennità di fr. 250 000.– che può conservare. È vero che nell'accordo di modifica essa
ha rinunciato ad altri fr. 250 000.– e
a ulteriori fr. 400 000.– previsti nella
convenzione di divorzio, ma è altrettanto vero – ha soggiunto il Pretore – che quei
versamenti (come invero il versamento già ricevuto) erano vincolati “alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° anno
di età di ognuno di loro”, condizione che AP 1 non ha per nulla rispettato.
L'attore inoltre ha desistito da pretese di risarcimento per lo stato in cui si
trova la sua villa a __________. L'accordo di modifica è destinato così – ha
epilogato il Pretore – a evitare ulteriori litigi e, in definitiva, “non
peggiora in nulla la situazione previdenziale della ex moglie”.
6. Dopo una prolissa
cronistoria sullo svolgimento del processo (memoriale, punti 1 a 12), l'appellante
censura in primo luogo la sentenza impugnata per carenza di motivazione.
Rimprovera al Pretore – in sintesi – di non avere spiegato come mai la situazione
previdenziale dell'ex moglie non sarebbe peggiorata, lamenta che nell'accordo
non figurino gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge (art. 282
cpv. 1 lett. a CPC), asserisce che il suo trasferimento nel Canton Friburgo nel
2006 era dovuto a giustificati motivi, ripete che la sua situazione previdenziale
non è stata verificata dal giudice e che il suo “debito mantenimento” calcolato
dal Pretore in fr. 4995.– mensili risale a tre anni addietro (appello, punto
13). In realtà l'argomentazione consiste in un farraginoso coacervo di critiche
formali e sostanziali. Un conto è sapere infatti se la decisione impugnata
adempia i requisiti minimi di motivazione disposti dal diritto federale, un altro
è sapere se il Pretore abbia esaminato l'adeguatezza della situazione – in
particolare previdenziale – in cui viene a trovarsi la convenuta. Un'eventuale
carenza di motivazione riguarda solo il primo interrogativo.
a) Che
una sentenza civile debba essere motivata, fosse solo su richiesta di parte, non fa dubbio (art. 239 cpv. 2 CPC). Le
esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2
Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola
allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che
permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter
esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid.
4.1 con richiami).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha indicato esplicitamente perché il vizio della volontà
invocato dalla convenuta non appariva credibile: perché la stessa AP 1 aveva
promosso l'accordo quel 7 settembre 2011, depositando sul tavolo del giudice le
chiavi della villa di __________, perché essa medesima aveva aderito alla
convenzione in un'atmosfera distesa e perché l'avvocata di lei nulla aveva
obiettato al riguardo, firmando a sua volta il verbale. Ciò posto, il Pretore
ha spiegato per quali motivi la convenuta si vedeva assicurato il proprio “debito
mantenimento” pur rinunciando ai fr. 650 000.–
complessivi che AO 1 le avrebbe versato (oltre ai fr. 250 000.– già corrisposti) qualora fosse rimasta nell'abitazione
di __________ fino alla maggiore età di J__________
(31 ottobre 2013): perché essa avrebbe continuato a percepire un contributo
vitalizio idoneo a sovvenzionare abbondantemente il proprio debito
mantenimento (calcolato in fr. 4995.– mensili), perché essa ha pur sempre
ricevuto in esito al divorzio fr. 250 000.–
(definitivamente acquisiti) e perché in contropartita l'attore desistiva
da pretese di risarcimento per lo stato di degrado in cui era stata lasciata la
villa di __________. Tale motivazione permetteva senz'altro alla convenuta di
capire per quali ragioni il Pretore avesse omologato l'accordo. Che poi la
motivazione non le aggradasse o le dispiacesse ancora non significa ch'essa non
fosse in grado di far valere i suoi mezzi di difesa con cognizione di causa. Su
questo punto l'appello manca di consistenza.
7. Nel merito l'appellante
fa valere di essere incorsa in un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO)
firmando l'accordo del 7 settembre 2011. “Sottoposta a importante pressione
psicologica, anche ma non solo per la presenza della figlia minorenne”, essa
sostiene di avere “sostanzialmente sottoscritto ciò che non era assolutamente
sua intenzione sottoscrivere” (appello, punto 14), soprattutto alla luce – essa
epiloga – dell'“evidente sproporzione fra la convenzione regolante le
conseguenze del divorzio (…) e la transazione del 7 settembre 2011”. In realtà
mal si comprende in che consista l'errore (art. 24 cpv. 1 CO). L'appellante non
pretende di avere avuto di mira un accordo diverso da quello cui aveva
dichiarato di consentire, né che la sua volontà fosse diretta ad altro, né che
la prestazione della controparte si sia rivelata notevolmente inferiore
rispetto a quella cui tendeva la sua volontà, né che mancasse in concreto una
determinata condizione di fatto da lei considerata un necessario elemento dell'accordo.
Quanto essa lamenta in realtà non è un vizio della volontà fondato su un errore
essenziale, ma un difetto di consenso (art. 1 CO), consenso che sarebbe
stato rilasciato “sotto enorme pressione psicologica”. Tanto che per
dimostrare la propria scemata responsabilità a quel momento essa sollecita l'esecuzione
di una perizia psichiatrica (sopra, consid. 4).
Se non che, come si è già
accennato (consid. 4), mal si intravede perché la presenza della figlia Jo__________
potesse condizionare l'interessata quel 7 settembre 2011, mentre l'“enorme
pressione psicologica” affermata dall'appellante a causa del contenzioso con il
marito non deve far dimenticare che all'udienza AP 1 era assistita dalla
propria legale di fiducia, la quale la patrocinava fin dall'inizio del
processo. Per di più, l'appellante non contesta che – come ha rilevato il
Pretore – all'udienza del 7 settembre 2011 lei medesima ha promosso l'intesa,
depositando spontaneamente sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________,
ciò che si è tradotto nei primi due punti della convenzione. Anzi, essa non nega
nemmeno che il resto dell'accordo sia stato stipulato in un ambiente disteso,
né tenta di smentire l'opinione del Pretore, secondo cui essa fa passare per
una scemata responsabilità quel che in realtà è un ripensamento. Ciò non sostanzia
un difetto del consenso né, men che meno, un errore essenziale. Anche al
proposito l'appello si rivela così privo di fondamento.
8. L'appellante
sottolinea che, indipendentemente da quanto precede, nella fattispecie il
Pretore non si è assicurato ch'essa firmasse l'accordo “dopo matura riflessione”
(art. 140 cpv. 1 vCC, art. 279 cpv. 1 CPC). Le avesse lasciato qualche giorno,
essa non avrebbe sottoscritto una simile intesa. La convenuta si duole inoltre
di essersi “trovata confrontata con una proposta del Pretore, la quale tocca
aspetti completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”, ciò
che imponeva di lasciarle almeno un breve periodo per ponderare la scelta
(appello, punto 15).
a) Una
convenzione sugli effetti del divorzio dev'essere omologata dal giudice (art.
279 cpv. 2 CPC, corrispondente all'art. 140 cpv. 1 vCC). Successive
modifiche possono invece formare oggetto di un semplice accordo scritto degli
ex coniugi, tranne per quanto riguarda gli
interessi dei figli, al cui proposito l'omologazione rimane necessaria (art. 284
cpv. 2 CPC; nel vecchio diritto: I CCA, sentenza inc. 11.2005.25 del
7 marzo 2008, consid. 4b in fine; inc. 11.2001.138 del 28 luglio 2003,
consid. 6). Ciò non impedisce che gli ex coniugi possano chiedere di omologare una
convenzione di modifica anche su questioni estranee agli interessi dei figli. In
tal caso il giudice fa capo, per analogia, ai presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC
(Tappy in: CPC commenté, Basilea
2011, n. 13 in fine ad art. 285). Identico principio vale qualora gli ex coniugi
raggiungano un accordo in esito a un'azione avviata da uno di loro per ottenere
una modifica della sentenza di divorzio. Se l'accordo non tocca gli interessi
dei figli e nessuna delle parti chiede l'omologazione dell'intesa, il giudice
stralcia la causa dal ruolo per transazione. Se una parte invece chiede ugualmente
l'omologazione, il giudice applica per analogia i presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC (Dolge
in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9
ad art. 284).
b) L'art.
279 cpv. 1 CPC (identico all'art. 140 cpv. 2 vCC) stabilisce che il giudice
omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto
che i coniugi abbiano stipulato l'intesa “di loro libera volontà e dopo matura
riflessione”. Non tocca al giudice indagare su eventuali vizi occulti del
consenso. L'accertamento della matura riflessione consiste nel sincerarsi che
le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la
loro volontà sia seria e durevole, che l'accettazione non sia dovuta a precipitazione
o a spossatezza. Un accordo stipulato nel corso di un'udienza in tribunale al
cospetto dei rispettivi patrocinatori si reputa concluso “dopo matura
riflessione” (Pichonnaz in:
Commentaire romand, CC I, n. 48 in fine ad art. 140 vCC). Del resto una
transazione formalizzata dai coniugi davanti al giudice non soggiaceva al termine
bimestrale di riflessione nemmeno sotto il vecchio diritto (Pichonnaz, op. cit., n. 35 in fine ad
art. 140 vCC con richiamo).
c) Nella
fattispecie l'accordo del 7 settembre 2011 si deve al comportamento stesso della
convenuta, la quale ha depositato spontaneamente sul tavolo del giudice le
chiavi della villa di __________. Discusso nel corso dell'udienza, il testo della
transazione è poi stato elaborato in un ambiente disteso e per finire è stato
sottoscritto dagli ex coniugi con i rispettivi patrocinatori. Al termine dell'udienza
nessuna delle parti si è riservata una successiva ratifica. Anzi, entrambe
hanno chiesto al giudice di “passare indilatamente a sentenza”. Il Pretore
soggiunge finanche – senza essere contraddetto dall'appellante – di avere ancora
constatato in coda all'udienza, discutendo con le parti, come l'accordo fosse a
piena soddisfazione di tutti (rubrica “Istanza ricusa AP 1”, ordinanza del 17 ottobre
2011, pag. 1). Pretendere in simili circostanze che il giudice non si sia
cerziorato di un accordo sottoscritto “dopo matura riflessione” non è serio.
d) La
convenuta si duole – come detto – di essersi trovata di fronte il 7 settembre
2011 a una proposta del Pretore che coinvolgeva “aspetti completamente estranei
al substrato delle allegazioni di causa”. Non è vero. Si conviene che i versamenti
di fr. 250 000.– e di fr. 400 000.– pattuiti nella convenzione del luglio
2004 (clausola n. 4) “al
fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il
divorzio, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia ex art. 124 CC”,
non formavano oggetto delle richieste di modifica formulate da AO 1 nella
petizione. Ma ciò solo perché AO 1 li riteneva automaticamente decaduti, l'ex
moglie non avendo rispettato le condizioni per il loro stanziamento (residenza
a __________ fino alla maggiore età di J__________). Tant'è che con la
replica l'attore ha chiesto di cancellare, oltre al diritto d'abitazione, la
restrizione della facoltà di disporre gravante il fondo di __________ destinata
a garantire l'erogazione dei fr. 400 000.–
(pag. 10 a metà). Per di più, a un'udienza cautelare del 27 maggio 2009 il
Pretore aveva già delineato una proposta di soluzione amichevole che non contemplava
più il versamento di fr. 400 000.– (verbale
nell'inc. DI.2009.457, pag. 3, clausola n. 14). Che poi l'attore intendesse
ottenere il risarcimento del danno dovuto al degrado in cui si
trovava la villa di __________ era fuori dubbio, avendo egli ottenuto a tal
fine dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'esecuzione di una
perizia a futura memoria, allestita da un architetto il 2 luglio 2010 (doc.
CCC). In circostanze siffatte AP 1 non può asserire
di essersi inopinatamente trovata di fronte, il 7 settembre 2011, ad “aspetti
completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”. Una volta di più l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9. Al Pretore l'appellante
fa carico infine di non essersi cerziorato che la convenzione stipulata il 7
settembre 2011 fosse completa e adeguata, in particolare per quanto riguarda la
sua previdenza professionale. Essa ribadisce che nell'accordo di modifica mancano
gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge (art. 282 cpv. 1
lett. a CPC), che il suo trasferimento nel Canton Friburgo nel 2006 era dovuto
a giustificati motivi e che il “debito mantenimento” di lei calcolato in fr.
4995.– mensili risale a tre anni addietro. Ma soprattutto essa critica il Pretore
per avere trascurato ogni verifica circa il suo “secondo pilastro”, sottolineando
di non poter rinunciare alla riscossione di fr. 650
000.– complessivi senza perdere cospicue aspettative pensionistiche, mentre
l'importo di fr. 250 000.– che essa ha già
ricevuto è ormai stato “scialacquato nelle procedure giudiziarie avviate dal
marito” (appello, punto 16).
a) Il
giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio –
rispettivamente sulla modifica di conseguenze del divorzio – quando si sia
convinto che i coniugi hanno stipulato un'intesa non solo “di loro libera
volontà e dopo matura riflessione” (come si è visto: consid. 8b), ma anche un'intesa
che sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1
CPC, analogo all'art. 140 cpv. 2 vCC). Trattandosi di una convenzione di modifica,
l'accordo deve annoverare con chiarezza tutti gli elementi regolati in modo diverso
rispetto alla disciplina anteriore. Ciò non significa che il giudice esamini ogni
cambiamento con piena cognizione. Per quanto riguarda i contributi di mantenimento
dopo il divorzio, in specie, continua a valere il principio dispositivo (art.
277 cpv. 1 CPC). Il giudice si limita così a intervenire nel caso di modifiche manifestamente
inadeguate. Esamina con pieno potere cognitivo, invece, le questioni rette dal principio
inquisitorio “illimitato”, come quelle in materia di filiazione (art. 296 cpv.
1 CPC) e di previdenza professionale (art. 280 e 281 CPC).
b) Che
nell'accordo del 7 settembre 2011 non figurino gli elementi di reddito e di
sostanza di ciascun coniuge è vero (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC). A
prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò non è un requisito per la
validità dell'accordo (sentenza del Tribunale federale 5A_599/2007 del 2
ottobre 2008, consid. 6.3.3), l'indicazione andava inserita a suo tempo nella
convenzione sugli effetti del divorzio. Non riguarda invece la successiva
modifica, né risulta – o la convenuta asserisce – che tali elementi si siano
modificati nel tempo. L'appellante stessa poi mostra di essere a perfetta conoscenza
di quei dati (nel memoriale conclusivo essa medesima indicava la sostanza
imponibile del marito nel 2007 in fr. 8 295 000.– e il reddito imponibile in fr. 238 400.– annui: pag. 6 in basso). Non occorreva
dunque che il Pretore intervenisse al riguardo.
Per
quel che è del suo “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante
fa notare che il fabbisogno di fr. 4995.– mensili calcolato dal Pretore risale
ad accertamenti del 2008 (come riconosce il Pretore medesimo: sentenza
impugnata, pag. 4 in alto). Non dice però a quanto esso ammonterebbe oggi né pretende
di avere fornito al Pretore dati più recenti. E in materia di mantenimento dopo
il divorzio continua a valere il principio dispositivo (sopra, lett. a), di
modo che non spettava al giudice inquisire sul tema. A torto l'appellante
rimprovera perciò al primo giudice di avere omologato una convenzione incompleta.
c) Rimane
da appurare se il Pretore dovesse rifiutare l'omologazione dell'accordo – come
assevera l'appellante – per inadeguatezza della regolamentazione in materia di
previdenza professionale. Come si è accennato (lett. a), il giudice chiamato a
omologare una convenzione sugli effetti del divorzio – o sulla modifica di
effetti del divorzio – relativamente alla disciplina degli aspetti
pensionistici applica il principio inquisitorio “illimitato”, per lo meno nella
misura in cui deve verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere
di un caso di previdenza, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un
coniuge disponga di un appropriato “secondo pilastro” (DTF 129 III 486 consid.
3.3). Sta di fatto che nella fattispecie non si pongono problemi di tale
indole. Nella convenzione del 2004 sugli effetti del divorzio AO 1 si era
impegnato a versare all'appellante un contributo alimentare
indicizzato di fr. 6800.– mensili dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2013 e
di fr. 6000.– mensili dal 1° novembre 2013 in poi, vita natural durante
(clausola n. 4), nessuno dei due coniugi essendo affiliato a un istituto di
previdenza professionale (clausola n. 6). L'accordo di modifica conferma tale
regolamentazione, nulla essendo mutato nel frattempo (clausola n. 13).
Ne
segue che in concreto non sussistono questioni di “secondo pilastro” da
regolare. All'età del pensionamento AP 1 continuerà a percepire il contributo
alimentare vitalizio di fr. 6000.– mensili indicizzati, come in precedenza, e
l'attore non potrà ridurne l'importo, salvo porre in deduzione l'ammontare
della rendita AVS (“primo pilastro”) dal momento in cui la beneficiaria
comincerà a riceverla (clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del
divorzio). Comunque sia, l'appellante potrà conservare intatto il suo livello
di vita. L'unico rischio è che l'erogazione del contributo alimentare finisca
per premorienza dell'ex marito, ma la convenuta può assicurare tale rischio (il Pretore ha calcolato il fabbisogno di lei in fr. 4995.– mensili per rapporto a un contributo alimentare di fr. 6000.–
mensili). Senza dimenticare che l'appellante ha pur sempre ricevuto fr. 250 000.–, a suo dire “scialacquati
nelle procedure giudiziarie avviate dal marito”, ma secondo il Pretore – non
smentito dall'appellante – investiti nell'acquisto di una casa d'abitazione nel
Canton Friburgo (sentenza impugnata, pag. 4
a metà). Il Pretore non aveva dunque alcuna ragione di rifiutare
l'omologazione dell'accordo.
d) Per
l'appellante il Pretore non avrebbe dovuto omologare in alcun caso la sua
rinuncia all'incasso dei fr. 250 000.– che l'ex marito si era
impegnato a corrisponderle entro il 1° marzo 2013 e degli ulteriori fr. 400 000.– che le sarebbero
spettati entro il 30 aprile 2014. Essa disconosce però che tali somme (come del
resto la somma di fr. 250 000.– erogata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
di divorzio) non le erano dovute a titolo di “secondo pilastro”. Il “debito mantenimento”
dell'interessata dopo il divorzio risulta già interamente coperto dal
contributo alimentare (vitalizio) di fr. 6000.– mensili, anche dopo l'età
della pensione. Il capitale di fr. 650 000.– complessivi era destinato – secondo la stessa
convenzione sugli effetti del divorzio (clausola n. 4) – a “ulteriormente
assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio” nel caso in cui questa
fosse rimasta a __________ fino alla maggiore età di J__________ (31
ottobre 2013). Che per la convenuta ciò sarebbe stato psicologicamente gravoso e
difficilmente sopportabile non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità
della somma promessa. L'appellante ha lasciato il Ticino, in ogni modo, già due
anni dopo il divorzio (giugno del 2006). La sua rinuncia alla riscossione dei
fr. 650 000.– nell'accordo di modifica era
quindi pleonastica, non avendo essa verosimilmente maturato alcun diritto all'incasso.
Eccepisce
l'appellante che la sua partenza dal Ticino era sorretta da giustificati
motivi, ma poco giova. Lo stanziamento dei noti fr. 650 000.– era vincolato a una chiara condizione sospensiva. Fosse
riuscita a risiedere a __________ fino alla maggiore età di J__________, la
convenuta sarebbe stata ripagata con un capitale destinato a elevare il suo
tenore di vita (e non ad alimentare aspettative previdenziali, il fabbisogno di
lei essendo già coperto) ben oltre il “debito mantenimento” dell'art. 125 cpv.
1 CC. Non avendo essa adempiuto la condizione, quand'anche per ragioni
indipendenti dalla sua volontà, ciò non significa – e da lungi – ch'essa abbia acquisito
ugualmente un diritto al corrispettivo. Sia come sia, la questione esula da
ambiti pensionistici e rientrava nella libera disponibilità dei coniugi al
momento di stilare la convenzione sugli effetti del divorzio nel 2004. Ammesso
e non concesso ch'essa apparisse manifestamente iniqua, incombeva al giudice di
allora rifiutarne l'omologazione, non al giudice preposto all'omologazione della
modifica “correggere” oggi disposizioni che non sono neppure oggetto di
modifica.
e) Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che nel risultato la soluzione pattuita
nell'accordo di modifica è lungi dall'apparire “manifestamente inadeguata” per
l'appellante. Dietro rinuncia a pretese di cui non soccorrevano già a prima
vista le condizioni (domicilio a __________ fino al 31 ottobre 2013), ovvero di
scarsa consistenza, essa ha ottenuto in effetti la rinuncia dell'ex marito a
pretese di risarcimento la cui parvenza di fondamento era notevole. Beneficiaria
di un diritto d'abitazione al quale non ha mai rinunciato fino al 7 settembre
2011, AP 1 era tenuta invero – salvo pattuizione contraria che non risulta
nella fattispecie – ad assicurare la manutenzione ordinaria dello stabile (art.
778 cpv. 1 CC), che occupasse la villa oppure no. Avesse inteso liberarsi da
tale responsabilità, bastava che rinunciasse al diritto d'abitazione e
riconsegnasse la villa all'attore. La perizia a futura memoria fatta allestire
da AO 1 (doc. CCC) lasciava presagire invece ragguardevoli richieste di
risarcimento danni, sia pure in separata sede. Facendo desistere l'ex marito da
ogni pretesa dietro rinuncia – da parte sua – a un incasso che si sarebbe
rivelato verosimilmente aleatorio, la convenuta non ha certo concluso un
accordo sfavorevole. A minor ragione il Pretore avrebbe dovuto perciò rifiutarne
l'omologazione.
10. Se ne conclude che,
destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità
per ripetibili.
Relativamente agli oneri
processuali e alle ripetibili di primo grado, il Pretore ha addebitato la tassa
di giustizia e le spese di complessivi fr. 30
000.– nella misura di fr. 19 450.–
all'attore e nella misura di fr. 10 550.– alla
convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Nell'appello
AP 1 chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attore e di
condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 25 000.–
per ripetibili, ma la richiesta non ha portata propria ed è subordinata
all'accoglimento dell'impugnazione. Tale ipotesi non verificandosi in concreto,
la domanda si rivela senza oggetto.
11. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr.
30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le spese giudiziarie
di fr. 5000.– complessivi sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).