11.2012.29
Appello stralciato dai ruoli per desistenza
18 dicembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2012.29
Data decisione, Autorità:
18.12.2012, ICCA
Titolo:
Appello stralciato dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 106 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2012.29
Lugano,
18 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2011.638 (provvedimenti
cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 settembre 2011 da
AO 1 (E)
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 12 marzo 2012 presentato dal convenuto contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 28 febbraio 2012;
premesso
che il 29 settembre 2011 AO 1 (1993) ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'istanza
di provvedimenti cautelari, chiedendo la condanna di suo padre AP 1 (1969) al
versamento immediato di un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili
retroattivamente dal luglio del 2011 e di fr. 5200.– con interessi per contributi
arretrati dal marzo al giugno del 2011;
ricordato
che con decreto cautelare del 28 febbraio 2012, emanato previo contraddittorio,
il Pretore ha obbligato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di
fr. 580.– mensili dall'ottobre del 2011 in poi, fissando all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito con l'avvertimento che,
decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto;
accertato
che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12
marzo 2012 volto a ottenere l'annullamento del contributo alimentare e la conseguente
riforma della decisione pretorile;
preso
atto che con decreto del 26 novembre 2012 il Pretore, accertata un'intervenuta transazione
nell'ambito della quale AP 1 si impegnava a versare per la figlia un contributo
alimentare di fr. 350.– mensili (assegni familiari non compresi), ha stralciato
il procedimento cautelare dai ruoli senza riscuotere spese e compensando le
ripetibili;
ritenuto
che nelle circostanze descritte il convenuto, interpellato dal presidente di
questa Camera, ha dichiarato di ritirare l'appello, ormai superato dagli
eventi;
Considerandi
rammentato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art.
106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a
recedere dalla lite;
considerato
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello
di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie
(art. 106 cpv. 1 CPC);
rilevato
che nella fattispecie si può rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese,
vista la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima
dell'eventuale notificazione alla controparte;
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Non si
riscuotono spese giudiziarie.
3.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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