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Decisione

11.2012.3

Divorzio: autorità parentale congiunta

15 febbraio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i propri figli, o che lasci anche solo dubitare di una sua ridotta capacità in

tale contesto, o di una capacità minore rispetto a quello della madre”.

6. Come

in tutte le questioni che riguardano i minorenni, anche ove sia chiesto l'esercizio

in comune dell'autorità parentale determinante è il bene del figlio, che ha la

precedenza su ogni altra considerazione, compresi i desideri dei genitori. Un accordo

dei genitori non vincola il giudice (Leuba/Bastons

Bulletti in: Commentaire romand,

CC I, Basilea 2010, n. 30 ad art. 133), il quale esamina d'ufficio ogni

singolo caso in base alle circostanze concrete (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 133), verificando

in particolare se ciascun genitore soddisfi le condizioni per vedersi

attribuire l'autorità parentale esclusiva, tenendo conto della sue capacità e

non solo della volontà di cooperare nell'interesse dei figli, almeno nelle

questioni importanti (Leuba/Bastons

Bulletti, op. cit., n. 38 e

39 ad art. 133; Wirz in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 28 ad art. 133). In concreto l'attaccamento e l'affetto del padre per i figli (e viceversa) è fuori dubbio, com'è pacifica l'idoneità di AP 1 a curare e educare i figli, tanto più che il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo dei genitori

su un ampio diritto di visita paterno. In discussione è la capacità dei

genitori di cooperare nella gestione dei figli per il loro bene, segnatamente la

mancanza di vicendevole comunicazione.

a) Nella

fattispecie è assodato che fra le parti vi è grande conflittualità, lo stesso appellante

riconoscendo che il “rapporto dei coniugi [è] sempre stato difficile, sin

dall'inizio, ed a tratti anche convulso” (allegato integrativo del 6 giugno

2011, pag. 3). L'appellante ha seguito e segue tuttora una psicoterapia

per “gestire nel modo più adeguato possibile le conseguenze del divorzio sia

sulla propria persona che nella gestione dei propri figli” (rapporto del dott. __________,

pag. 2). Il suo psicoterapeuta ha dichiarato che egli si era rivolto a lui

già nel 2007 in seguito a “una dinamica relazionale di coppia caratterizzata da

una presenza di forti difficoltà comunicative con AO 1”, avendo egli il desiderio di risolvere tali difficoltà, ma che dopo due soli incontri con entrambi

i coniugi la moglie aveva deciso di interrompere la terapia sistemica di coppia

(loc. cit.; v. anche doc. 18).

b) Secondo __________,

mediatrice del __________, fin dai primi incontri è emersa l'incapacità da

parte di entrambi i genitori di comunicare e di capire i reali bisogni di

ognuno. Gli incontri con la mediatrice sono serviti “come momenti di passaggio

d'informazione che i coniugi da soli non riuscivano a fare” e la mediazione ha

portato qualche miglioramento. La questione sull'autorità parentale congiunta

tuttavia non è stata trattata perché “la situazione conflittuale in cui si

trovano i coniugi non l'ha permesso”. Per la mediatrice, in sostanza, “una

modalità diversa di rapportar­si come genitori permetterebbe a tutti i membri

della famiglia di stare meglio e soprattutto ai bambini di crescere più serenamente

senza conflitto di lealtà che affligge i bambini con genitori in conflitto”

(relazione del 18 maggio 2011, nel fascicolo “corrispondenza”).

Considerandi

Per quanto riguarda

l'operato e la relazione della mediatrice, che l'appellante critica, risulta

dagli atti che i coniugi si sono rivolti al __________ in vista di una

mediazione “per la gestione dei figli”. Questa si è svolta tra l'agosto del

2010.

e la fine di aprile del 2011. All'udienza del 16 maggio 2011 le parti

hanno poi chiesto al Pretore aggiunto di interpellare __________, svincolando

quest'ultima dal segreto professionale (verbale, pag. 2 in alto). Il Pretore aggiunto ha invitato così la mediatrice a “riferire in merito ai punti che sono

stati oggetto di particolare discussione, precisando quali sono state le

difficoltà riscontrate dai e nei coniugi”. Egli ha sollecitato la mediatrice

inoltre a specificare se i coniugi avessero discusso l'ipotesi di un'autorità parentale

congiunta e a riferire la sua opinione in proposito (lettera del 19 maggio 2011,

nel fascicolo “corrispondenza”). La lettera è stata trasmessa in copia ai

patrocinatori delle parti, che non hanno reagito. Che quindi il contenuto della

relazione dispiaccia all'appellante è comprensibile, ma di ciò egli non può

dolersi ora, dopo avere rinunciato alla confidenzialità della mediazione.

c) Alla luce di

quanto precede, l'elevata tensione fra genitori e le conseguenti difficoltà

di vicendevole comunicazione non fanno certo apparire il mantenimento

dell'autorità parentale congiunta dopo il divorzio come la soluzione più idonea

al bene dei figli. A minor ragione ove si consideri che tra i genitori vi è

solo un minimo scambio d'informazioni circa i bisogni dei ragazzi e che durante

la procedura ciò è avvenuto solo tramite i figli stessi o la mediatrice. Con

l'aiuto di __________ le parti hanno trovato per finire un'intesa sul diritto

di visita paterno (udienza del 16 maggio 2011: verbali,

pag. 1), ma ciò non basta per rendere verosimile la loro capacità di cooperare

per il bene di A__________ e D__________ su altre questioni importanti. Che poi

i figli abbiano sempre vissuto il rapporto conflittuale dei genitori ancora non

significa che ciò sia nel loro interesse né serve a scongiurare il conflitto di

lealtà cui essi rischiano di essere esposti di fronte a genitori separati.

Non si disconosce che

__________ e __________, educatrici dell'asilo __________, non hanno ravvisato particolari

problemi in A__________ e D__________, ma esse medesime hanno dichiarato che

“nel contesto dell'asilo non vi sono importanti decisioni da prendere se non quelle

relative alla partecipazione dei bambini alle gite” (deposizioni del 14 settembre

2011: verbali, pag. 3 e 5). Da tali testimonianze non possono dedursi quindi elementi

circa la capacità dei genitori di cooperare nelle questioni importanti per il

bene dei figli.

Si

conviene infine che in un primo tempo AO 1 aveva assentito all'esercizio in

comune dell'autorità parentale. Senza ripetere però che nel diritto di

filiazione il giudice non è vincolato alle proposte – anche comuni – dei

genitori, l'interessata ha tosto revocato il consenso, a dimostrazione della

fragilità dell'accordo. Per di più, l'ammissibilità di un tale accordo dev'essere

sempre valutata in funzione del bene dei figli, il quale dipende anzitutto della

capacità dei genitori di intendersi e di cooperare per il loro bene (cfr.

sentenza del Tribunale federale 5A_779/2012 dell'11 gennaio 2013, consid. 4.1).

Ne discende che, in ultima analisi, l'apprezzamento del

Pretore aggiunto resiste alla critica. Onde l'infondatezza dell'appello.

7.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza, compresa

quella per desistenza dell'appellante sui contributi alimentari (art. 106 cpv.

1.

CPC). AP 1 rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul

piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione

dell'autorità parentale in comune dopo il divorzio dei genitori non dipende da

questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in

materia civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui non è stato ritirato, l'appello è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello.

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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