11.2012.31
Reclamo per ritardata giustizia, rispettivamente reclamo in materia di anticipazione di spese
10 luglio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2012.31
Data decisione, Autorità:
10.07.2012, ICCA
Titolo:
Reclamo per ritardata giustizia, rispettivamente reclamo in materia di anticipazione di spese
ANTICIPO
RECLAMO
art. 103 CPC
art. 319 let. b CPC
art. 319 let. c CPC
art. 321 CPC
Incarto n.
11.2012.31
Lugano
10 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa SO.2011.2540 (rilascio di certificato
ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 21 giugno 2011 dall'
RE 1
per ottenere il certificato ereditario di
PI 1 (), già in __________ (Cina);
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del
18 marzo 2012 presentato
da RE 1;
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 si è rivolto il 21 giugno 2011 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, per ottenere il certificato ereditario della moglie PI 1, deceduta
il 23 febbraio 2011 a __________ (__________, Cina), suo ultimo domicilio. Il
Pretore ha comunicato all'istante il 5 luglio 2011 che la documentazione
prodotta a sostegno della richiesta va completata con una “dichiarazione da
parte delle autorità cinesi che attesti la non competenza per il rilascio del
certificato ereditario”.
B. Il
31 gennaio 2012 RE 1 ha scritto al Pretore, sostenendo di non essere in grado
di integrare la documentazione siccome le autorità cinesi non rilasciano dichiarazioni
come quella richiesta. Egli ha preteso inoltre di conoscere, attraverso una “disposizione”
del Pretore, le ragioni del mancato rilascio del certificato, i rimedi
giuridici esperibili contro tale “disposizione” e l'autorità superiore cui ricorrere.
Con decisione del 12 marzo 2012 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine
di 20 giorni per depositare la somma di fr. 500.– quale anticipo delle spese
processuali presumibili.
C. Il
18 marzo 2012 l'istante è insorto al Tribunale d'appello con un reclamo per denegata
giustizia, redatto in tedesco, nel quale ribadisce di avere intrapreso tutto il
possibile, ma senza esito, per ottenere una dichiarazione che attesti l'incompetenza
delle autorità cinesi per il rilascio del certificato ereditario. Egli chiede
pertanto di ordinare al Pretore di trattare celermente la causa, dichiarando
che l'anticipo di fr. 500.– sarà versato al momento in cui il Pretore avrà
ripreso concretamente la procedura.
D. Con
decreto del 23 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha assegnato a RE 1 un
termine di dieci giorni per eseguire una traduzione in italiano, fedele e
completa del reclamo. Il 28 marzo 2012 l'istante ha prodotto la traduzione del suo memoriale.
in diritto: 1. Un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art.
321 cpv. 4 CPC). Ove la protratta giustizia sia riconducibile a una decisione
formale, nondimeno, occorre rispettare i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012, consid. 1 con rinvii, destinata
a pubblicazione). In concreto RE 1 impugna
la decisione del 12 marzo 2012 con cui il Pretore lo ha invitato a
depositare un anticipo per le spese processuali presumibili (art. 98 CPC), asserendo
in sintesi che tale richiesta non è legittima perché il Pretore commette un diniego
di giustizia rifiutando di trattare la sua istanza di emissione del certificato
ereditario. Ciò premesso, sotto il profilo della tempestività il rimedio
giuridico è sicuramente ammissibile. Appare dubbio a ben vedere ch'esso sia un “reclamo
per ritardata giustizia” a norma del citato art. 321 cpv. 4 CPC, l'atto risultando
piuttosto un “reclamo in materia di anticipazione di spese” nel senso dell'art.
103 CPC. Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla
competenza (art. 48 lett. c n. 1 LOG) implicherebbe tuttavia un'eccessiva
dilazione del giudizio. Conviene pertanto che questa Camera tratti essa
medesima il reclamo senza indugio.
2. L'art.
98 CPC abilita il giudice a esigere che l'attore anticipi un importo a
copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Nel caso specifico
il Pretore, accertata “l'assenza di motivi che si oppongono al prelievo di un
anticipo delle spese”, ha chiesto all'istante di versare fr. 500.– entro 20
giorni. Il reclamante non contesta che il rilascio di un certificato ereditario
possa essere subordinato al deposito di un anticipo né discute il relativo ammontare
nel caso specifico. Dichiara però che provvederà a fornirlo solo al momento in
cui il Pretore riprenderà la trattazione della procedura. Sta di fatto che il
Pretore non ha mai sospeso il corso della procedura. È semplicemente in attesa
della “dichiarazione da parte delle autorità cinesi che attesti la non
competenza per il rilascio del certificato ereditario” sollecitata il 5 luglio
2011. Certo, l'istante assevera di non poter ottenere un attestato del genere,
ma ciò non lo dispensa dal prestare l'anticipo a lui richiesto. Dovesse poi il
Pretore respingere l'emissione del certificato ereditario, egli potrà impugnare
tale decisione. Non può invece arrogarsi il diritto di corrispondere la somma
solo al momento in cui il Pretore avrà statuito. Privo di consistenza, il
reclamo si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.
3. Si
aggiunga ad ogni modo che il reclamo non appare provvisto di fondamento nemmeno
laddove l'istante afferma che le autorità cinesi non rilasciano alcun documento
idoneo ad attestare i presunti eredi. Come lo stesso reclamante riconosce, le
autorità svizzere del luogo di origine sono competenti a occuparsi dell'eredità
in questione solo se le autorità dell'ultimo domicilio estero della defunta se
ne disinteressano (art. 87 cpv. 1 LDIP). In concreto PI 1 non ha lasciato invero
un testamento o un contratto successorio in cui abbia sottoposto la sua successione
alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2 LDIP), né esistono tra la Svizzera e
la Cina trattati bilaterali o multilaterali in materia. Per rendere verosimile
il disinteresse delle autorità cinesi RE 1 invoca un messaggio di posta
elettronica inviatogli il 19 maggio 2011 da un'addetta dell'Ambasciata svizzera
a __________, la quale dichiara che secondo sua esperienza le autorità cinesi
non si occupano di successioni lasciate in Cina da cittadini stranieri, tanto
meno se questi hanno lasciato sostanza in patria (doc. B). Si vale anche di una
dichiarazione che gli
avrebbe
fatto pervenire il 15 dicembre 2011 un giudice cinese, stando al quale il foro
dell'eredità nella successione fu PI 1 non è in Cina (doc. C1). In realtà un
semplice esame dei testi di legge induce a un'altra conclusione.
Alle successioni
che si sono aperte in Cina anteriormente al 1° aprile 2011 (PI 1 è
deceduta il 23 febbraio 2011) si applicano i cosiddetti “Principi generali del
diritto civile della Repubblica popolare cinese” del 12 aprile 1986. L'art. 149 di tale ordinamento sottopone le successioni alla legge dell'ultimo domicilio
dell'ereditando (nella fattispecie quello cinese) per quanto riguarda i beni
mobili e alla lex rei sitae per quanto riguarda gli immobili. Dalla
legge notarile della Repubblica popolare cinese (Notarization Law of the People's
Republic of China) e dalle direttive sulle attestazioni notarili in materia
di diritto successorio (Guiding Opinions on Handling Notarization of Inheritance)
risulta inoltre che in Cina esiste un surrogato del certificato ereditario svizzero
(Inheritance Notarization Document). Tale atto è rilasciato dal Chinese
Notary Public Office dell'ultimo domicilio del de cuius dietro presentazione
di una serie di giustificativi (documento di identità del richiedente, atto di
morte, documentazione atta a risalire all'identità degli eredi, eventuale testamento,
certificati di proprietà immobiliare ecc.). Nulla induce a credere che simile
istituto sia desueto o non riferibile al caso specifico.
Nel suo
reclamo l'istante non allude all'Inheritance Notarization Document
cinese. Tanto meno rende verosimile di averlo chiesto senza successo. Le due
dichiarazioni, per altro vaghe e generiche, da lui addotte a sostegno del
certificato ereditario sono lungi quindi dall'apparire sufficienti. Per
converso non si può neppure esigere – come fa il Pretore – una formale “dichiarazione
da parte delle autorità cinesi che attesti la non competenza per il rilascio
del certificato ereditario”. A prescindere dal fatto che una dichiarazione
siffatta sarebbe difficilmente ottenibile anche in Svizzera per quanto riguarda
l'eredità di cittadini con ultimo domicilio all'estero, l'istante può rendere
verosimile la competenza del Pretore anche in altro modo, in particolare con
una dichiarazione – appunto – in cui l'autorità cinese respinga una richiesta
di Inheritance Notarization Document.
4. Dato
l'esito del reclamo, le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1 prima frase CPC).
5. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come
quella con cui il giudice chiede il deposito di un anticipo – segue la via
Considerandi
dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere
verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore del compendio ereditario è di almeno
fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
a.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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