11.2012.33
Divorzio: modifica di contributi alimentari provvisionali per moglie e figlio
22 giugno 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.33
Lugano
22 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.211 (divorzio su richiesta
unilaterale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 25 agosto 2009 da
AO 1
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
e nella causa
DI.2009.232 (provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con
istanza del 3 settembre 2009 da AP 1 nei confronti di AO 1;
giudicando sull'appello
del 26 marzo 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 13 marzo 2012 e sull'appello incidentale inoltrato il 28 aprile 2012
da AO 1 contro il medesimo decreto;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1966) si
sono sposati a __________ (__________) il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono
nati L__________ (l'11 ottobre 1988), M__________ (il 19 febbraio 1990) e D__________
(il 20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze dell'__________ e la moglie,
senza particolare formazione, svolge lavori di pulizia a tempo parziale.
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud i coniugi si sono intesi nel
senso di affidare i figli alla madre, AO 1 impegnandosi a versare un contributo
alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili
per ogni figlio. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato l'affidamento di L__________
al padre con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto
cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha poi obbligato AP 1 a versare dal
1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie,
uno di fr. 1477.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per
D__________, assegni familiari compresi.
C. Il 24 novembre 2004 AO 1 ha
promosso
azione di divorzio e con
decreto cautelare emesso il 13 maggio 2005 “nelle more istruttorie” il medesimo
Pretore ha fissato in fr. 982.50 mensili il contributo alimentare per la
moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per M__________ e in fr. 1260.–
mensili quello per D__________, assegni familiari compresi. In accoglimento di
un'istanza presentata il 10
giugno 2005 da AP 1 egli ha ordinato inoltre con decreto del 14 giugno 2005 all'__________
delle dogane di trattenere dallo stipendio di AO 1 fr. 1477.50 mensili in
favore di M__________, da riversare su un conto corrente postale della moglie.
D. Invocando la prossima
maggiore età di M__________, il 30 gennaio 2008 AP 1 ha postulato la revoca
immediata della trattenuta sullo stipendio, mentre il 10 marzo 2008 AP 1 ha chiesto
un'altra trattenuta di stipendio per complessivi fr. 2245.50 mensili in garanzia
dei contributi alimentari destinati a sé e al figlio D__________. Con decreto
cautelare emanato il 17 marzo 2008 senza contraddittorio il Pretore ha fissato
in fr. 482.50 mensili il contributo per la moglie, in fr. 1000.–
mensili quello per M__________ e in fr. 1260.– mensili quello per D__________,
ordinando la trattenuta di tali somme dallo stipendio del marito. All'udienza
del 28 aprile 2008, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha sollecitato
la revoca della trattenuta di stipendio e una riduzione dei contributi
alimentari, facendo valere una diminuita capacità lucrativa e l'intervenuta
convivenza della moglie con __________ dal 1° maggio 2007. Da parte sua AP 1 ha
instato per la revoca del decreto cautelare del 17 marzo 2008, per un aumento
del contributo in suo favore ad almeno fr. 985.– mensili e per un aumento di
quello in favore di D__________ a fr. 1680.– mensili, ribadendo la richiesta
di trattenere tali somme dallo stipendio del marito. Alla discussione finale le
parti hanno rinunciato.
E. Con decreto cautelare del 13
ottobre 2008 il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2008 un
contributo alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie (portato a fr. 1371.–
mensili dal 1° settembre 2008) e uno di fr. 1327.50 mensili per il figlio
D__________ (assegni familiari compresi), ordinando all'__________ di trattenere
dallo stipendio del debitore la somma di fr. 2698.50 mensili, da riversare
direttamente alla moglie. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è
stato respinto da questa Camera con sentenza del 9 giugno 2009
(inc. 11.2008.158).
F. Nel frattempo, l'11
febbraio 2009, M__________ si è rivolto al Pretore, chiedendo che il padre
fosse condannato a erogargli un contributo alimentare di fr. 820.– mensili
dopo la maggiore
età. Con sentenza del 29
maggio 2009 il Pretore ha condannato AO 1 a versare al figlio il contributo in questione dal settembre del 2008 al giugno del
2009 (inc. DI.2009.36). Tale decisione è stata confermata da questa
Camera, su appello, con decisione dell'8 marzo 2011 (inc. 11.2009.98).
G. Il 25 agosto 2009 AO 1 ha
presentato una nuova istanza cautelare per ottenere, previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria, che la trattenuta di stipendio decretata
il 13 ottobre 2008 in favore del figlio D__________ fosse ridotta a fr. 2339.30, che il contributo alimentare
per M__________ fissato nella sentenza 29 maggio 2009 fosse ridotto a
fr. 588.10 mensili, che alla moglie fosse ordinato di chiedere al datore
di lavoro il pagamento degli assegni familiari retroattivamente dal 1° gennaio
2009 e che la medesima fosse condannata a versargli un contributo alimentare di
fr. 359.20 mensili per un periodo imprecisato (inc. DI.2009.211). Al
contradditorio del 16 ottobre 2009 AP 1 si è opposta all'istanza, mentre AO 1
ha rinunciato alla postulata riduzione del contributo alimentare per M__________,
confermando le altre domande. Il 15 luglio 2010 egli ha modificato di nuovo le
pretese, chiedendo che la moglie fosse tenuta a rifondergli fr. 3588.– per
gli assegni familiari da lei indebitamente percepiti. Alla discussione del 19 agosto 2010 le parti hanno riaffermato le rispettive
conclusioni.
H. Il 3 settembre 2009 AP 1 si
è rivolta anch'essa al Pretore, chiedendo che – accordatole il beneficio dell'assistenza
giudiziaria – il contributo alimentare per lei fosse aumentato a
fr. 1560.– mensili dal 1° settembre 2009, quello per D__________ a
fr. 1950.– mensili e che la trattenuta di stipendio fosse adeguata di conseguenza
(inc. DI.2009.232). Alla discussione del 16 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. Con decreto cautelare del 4 marzo 2010 il Pretore ha ridotto la
trattenuta di stipendio a fr. 2368.50 mensili (verbale del 4 marzo 2010 nell'inc.
DI.2009.232). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 9 aprile 2010 AP
1 ha ribadito la propria posizione, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare
per sé a fr. 1600.– mensili, ridurre quella di contributo per D__________
a fr. 1620.– mensili e chiedere il relativo adeguamento della trattenuta
di stipendio. Nel suo allegato del 15 maggio 2010 AO 1 ha reiterato il proprio
punto di vista.
Fatti
I. Statuendo con decreto
cautelare del 13 marzo 2012, il Pretore ha respinto sia l'istanza del 25 agosto
2009 presentata da AO 1 (inc. DI.2009.211) sia l'istanza del 3 settembre 2009 presentata
dalla moglie (inc. DI.2009.232). Non ha prelevato tasse o spese e ha compensato
le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state accolte ed
entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
L. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 marzo 2012
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua istanza
del 3 settembre 2009 (inc. DI.2009.232). Nelle sue osservazioni del 28 aprile
2012 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello incidentale
(“adesivo”) ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per la moglie, di
aumentare il contributo alimentare per D__________ e di condannare AP 1 a corrispondergli
dall'agosto del 2011 un contributo alimentare
per il figlio di fr. 1171.85 (subordinatamente fr. 671.85) mensili.
AP 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello incidentale.
M. In parziale accoglimento di due ulteriori istanze presentate da AO 1
l'11 agosto 2011 e da AP 1 il 19
settembre 2011, con decreto cautelare del 16 aprile
2013 il Pretore ha affidato D__________ al padre, dal quale il ragazzo si era
trasferito l'8 agosto 2011, riservando alla madre il più ampio diritto di
visita, e ha aumentato il contributo alimentare per la moglie in pendenza di
divorzio da fr. 1371.– a fr. 1595.65 mensili dal 1° agosto 2011 fino al 30 novembre 2012, a fr. 1810.– mensili dal 1° dicembre 2012
fino al 30 maggio 2013, a fr. 1459.30 mensili dal 1° giugno
2013 fino al 31 ottobre 2014 e a fr. 1869.75 dal 1° novembre 2014 in poi. Contro tale decisione entrambe le parti hanno introdotto appello, tuttora
pendente dinanzi a questa Camera (inc.
11.2013.41).
N. Il
6 maggio 2012 AO 1 ha inviato alla Camera due documenti nuovi. AP 1 ha prodotto
anch'essa tre documenti nuovi l'11 e il 16 aprile 2013. In seguito, il 3 giugno 2013, AO 1 ha trasmesso alla Camera altra documentazione, che il giorno
successivo la moglie ha chiesto di dichiarare irricevibile, e il 31 ottobre 2014 ha fatto seguire ulteriori documenti, che AP 1 ha chiesto una
volta ancora di espungere il 6 novembre 2014.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a
essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni
si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato, intimato il 14
marzo 2012, è stato notificato al patrocinatore di AP 1 l'indomani. L'appello
in esame soggiace pertanto alla nuova procedura, secondo cui le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono
appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti
di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è
manifestamente dato, già l'aumento complessivo di fr. 521.50 mensili
postulato dall'appellante, capitalizzato per 20 anni (art. 92 cpv. 2 CPC),
superando fr. 125 000.–. Tempestivo,
l'appello principale è quindi ricevibile.
2.
Le osservazioni all'appello
principale presentate da AO 1 il 30 aprile 2012 sono anch'esse tempestive, ciò
che rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione del termine da
lui formulata (pag. 2 a metà). Non esiste per contro l'appello incidentale (“adesivo”)
nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 2 CPC) applicabile ai provvedimenti
cautelari, sia pure nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio agli art. 261
segg. CPC). Tale rimedio giuridico va pertanto dichiarato irricevibile.
3.
Alle osservazioni all'appello
AO 1 acclude 18 nuovi documenti (o plichi di documenti), al “complemento” del 6
maggio 2012 altri due e chiuso lo scambio degli allegati ha prodotto quattro ulteriori
documenti il 3 giugno 2013 e sette il 31 ottobre 2014. AP 1 ha prodotto da
parte sua tre nuovi documenti l'11 aprile 2013 (trasmessi nuovamente il 16 aprile).
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.
317.
cpv. 1 CPC). In concreto, come si vedrà, i nuovi documenti esibiti
dalle parti non sono di rilievo per il giudizio, che può essere emanato
limitandosi a esaminare la situazione finanziaria di AO 1 dal 1° settembre 2009
al 31 luglio 2011 (consid. 7 segg.). Ciò posto, conviene procedere senza
indugio alla trattazione dell'appello.
4.
Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore ha rilevato che dal profilo formale l'istanza inoltrata da
AP 1 il 3 settembre 2009 risultava carente di motivazione, ma che ad ogni modo
la situazione delle parti non era mutata dopo il precedente decreto del 13
ottobre 2008, né per redditi né per fabbisogni minimi. Relativamente alla
sentenza emanata da questa Camera il 9 giugno 2009, essa non imponeva a suo parere
una modifica del decreto cautelare emesso il 13 ottobre 2008, avendone
confermato il dispositivo. A mente del Pretore inoltre AP 1 non aveva neppure reso
verosimile un aumento del reddito del marito, mentre l'allegata diminuzione del
fabbisogno minimo di lui, oltre a non essere comprovata, appariva parzialmente
compensata dall'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da
fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili. Ne ha concluso, il Pretore, che nessuna
nuova e rilevante circostanza giustificava un aumento dei contributi alimentari
dovuti da AO 1 alla moglie e al figlio D__________, onde la conferma dei
contributi di mantenimento decretati nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008.
5.
Nell'appello AP 1 contesta
che le circostanze non siano mutate dopo il 13 ottobre 2008. Essa ribadisce
anzitutto che la sentenza pronunciata da questa Camera il 9 giugno 2009 dimostra
come il Pretore abbia determinato erroneamente i contributi di mantenimento per
minorenni facendo capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
prevista nel caso di tre figli, mentre in concreto i due figli maggiorenni
non andavano considerati. A parere dell'appellante la Camera ha confermato il decreto cautelare solo perché essa non aveva interposto appello,
sicché rifiutando di tenerne conto nella decisione impugnata il Pretore ha privilegiato
i figli maggiorenni a scapito di lei e del figlio minorenne. Dal giugno del
2009.
– essa soggiunge – la situazione finanziaria di AO 1 è inoltre
sostanzialmente cambiata. Il figlio M__________ ha infatti terminato la
formazione di apprendista e da quel momento è cessato l'obbligo di mantenimento
del padre, come confermava la precedente decisione di questa Camera. AP 1
ribadisce per finire che il marito non si è adeguato a quanto il Pretore ha
decretato cautelarmente il 13 ottobre 2008, rifiutandosi di versare il dovuto.
6.
L'appellante chiede di accogliere
la sua istanza cautelare del 3 settembre 2009, ovvero di aumentare dal 1°
settembre 2009 i contributi alimentari
previsti nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 (sopra, lett. E),
portando quello per sé da fr. 1371.– a fr. 1600.– mensili e quello per
D__________ da fr. 1327.50 a fr. 1620.– mensili (assegni familiari
compresi), non senza adeguare la trattenuta di stipendio a carico del marito (sopra,
lett. H). Sta di fatto però che con il
successivo decreto cautelare del 16 aprile 2013 (inc. CA.2011.29) il Pretore ha
affidato D__________ al padre retroattivamente dal 1° agosto 2011, sopprimendo
da allora il contributo alimentare per il figlio e aumentando da quel momento il
contributo per la moglie in importi compresi
tra fr. 1595.65 e fr. 1869.75 mensili (sopra, lett. M). Ora,
l'appello introdotto contro tale decreto da AP 1 tende soltanto all'ulteriore aumento del contributo alimentare per lei dal
1° agosto 2011 ad almeno fr. 2094.05 mensili. AO 1 ha impugnato a sua volta
il decreto cautelare del 16 aprile 2013, chiedendo di sopprimere il contributo alimentare
per la moglie, sempre dal 1° agosto 2011. Oggetto del presente giudizio rimane
perciò l'aumento dei contributi di mantenimento per la moglie e per D__________
tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011. Modifiche ulteriori vanno
esaminate nella procedura relativa agli appelli diretti il 26 e il 29 aprile 2013 contro il decreto cautelare del 16
aprile 2013 (inc. 11.2013.41).
7.
Ciò premesso, la questione
è di sapere anzitutto se fra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011 la
situazione finanziaria di AO 1 si sia modificata rispetto a quella posta alla
base del decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Ove ciò non fosse (oppure la situazione
di lui fosse peggiorata), le argomentazioni dell'appellante volte a un aumento
dei contributi alimentari cadrebbero nel vuoto. Giovi cominciare dunque vagliando
i redditi dell'interessato.
a) Il
Pretore ha accertato che rispetto al momento in cui era stato emesso il decreto
cautelare del 13 ottobre 2008 le entrate di AO 1 sono finanche diminuite, la
perizia assunta il 23 dicembre 2011 nella causa di merito (act. LIXa nell'inc.
OA.2004.127) attestando dall'inizio del 2008 una capacità lucrativa ridotta fino
al 70% (sentenza impugnata, consid. 7.2). L'appellante chiede di dipartirsi,
nonostante ciò, dal reddito accertato da questa Camera nella sentenza del
9.
giugno 2009 (fr. 8708.– mensili, dedotto l'assegno familiare per D__________
nel frattempo percepito dalla madre: appello, pag. 6 punto 7), il marito non avendo
reso verosimile che il ridotto grado d'occupazione sia connesso al suo stato di
salute, per tacere del fatto che egli avrebbe potuto far intervenire l'assicurazione
malattia, l'assicurazione contro gli infortuni o il datore di lavoro.
AO 1
rimanda da parte sua alla citata perizia pluridisciplinare del 23 dicembre
2011, la quale fa stato di una sua incapacità lucrativa del 30% dal 21 gennaio
2008.
e del 50% dal novembre del 2010, come si evince anche da un progetto di
decisione AI del 4 aprile 2012 (doc. 5.2 a 5.5 acclusi alle osservazioni all'appello). Tale progetto conferma, secondo il metodo della “media retrospettiva”,
un grado d'incapacità al lavoro del 30% dal 21 gennaio 2008, aumentato al 40% dall'aprile
del 2011, tale da fondare il diritto a un quarto di rendita dal 1° aprile
2011.
e a una mezza rendita dal 1° luglio 2011, versata però solo dal 1° novembre
2011, la richiesta essendo stata presentata unicamente nel maggio del 2011
(osservazioni all'appello, pag. 4 punto 2 e pag. 9 punto 7).
b) Circostanze
che emergono in una causa di divorzio e sulle quali le parti hanno avuto modo
di esprimersi vanno considerate anche a fini provvisionali (sentenza del Tribunale
federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1; I CCA, sentenza inc.
11.2011.90
del 9 ottobre 2013, consid. 6a). Nella fattispecie l'appellante non
contesta che in questa sede il Pretore potesse tenere conto degli accertamenti
desumibili dalla perizia assunta nella causa di merito. Certo, al momento del
giudizio i complementi e le delucidazioni peritali non erano ancora giunti, ma essi sono stati esperiti nel
frattempo (doc. 4 a 4.9 acclusi alle osservazioni all'appello) e l'appellante
non contesta che abbiano sostanzialmente confermato le risultanze della
perizia. Del resto l'accertamento degli specialisti (nell'inc. OA.2004.127,
pag. 28 punto 2 e pag. 29, 5° e 6° capoverso) corrisponde a quanto l'Ufficio
cantonale dell'assicurazione invalidità prospetta nella citata bozza di decisione
del 4 aprile 2012 (pag. 2 a metà).
A
un esame di verosimiglianza, quindi, il fatto che dal
febbraio del 2008 AO 1 abbia ridotto il grado d'occupazione al 70% (I CCA,
sentenza 11.2008.158 del
9.
giugno 2009, consid. 5d) appare giustificato dal profilo medico, sicché non v'è
ragione di scostarsi dal reddito che egli ha effettivamente conseguito nel
2009, ovvero fr. 5934.60 mensili netti una volta tolti gli assegni di custodia
– da considerare reddito dei figli – e aggiunta la quota di tredicesima (doc. 6
e 7 nell'inc. DI.2009.211). Non entra per contro in linea di conto l'ulteriore
riduzione al 65% del grado d'occupazione pattuita con il datore di lavoro il 16
luglio 2009 (doc. 3 nell'inc. DI.2009.211), non giustificata da motivi d'ordine
medico.
c) Non
è il caso invece di aggiungere al reddito del marito una ipotetica rendita AI,
il cui versamento è verosimilmente iniziato solo il 1° novembre 2011 (doc. 5.4
accluso alle osservazioni all'appello), dopo il periodo determinante ai fini
del giudizio (dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2011: sopra, consid. 7). Che
il convenuto abbia avuto diritto, in precedenza, a indennità dell'assicurazione
malattia più alte del salario effettivamente percepito per l'attività prestata
al 70% è contestato (osservazioni all'appello, pag. 10 punto 8) e non è stato
reso verosimile dall'appellante. Nella prospettiva dell'attuale decisione occorre
dipartirsi quindi da un reddito netto del marito di fr. 5934.60 mensili.
8.
Per quanto riguarda il
fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante
pretende che esso si sia ridotto da fr. 3591.80 a fr. 3291.– mensili,
poiché rispetto a quanto accertato nella decisione del 9 giugno 2009 (inc.
11.2008
, consid. 10) il costo dell'alloggio è diminuito da fr. 1400.– a fr.
1000.
– mensili, seppure il minimo esistenziale del diritto esecutivo sia
passato da fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili (appello, pag. 8 punto 9). L'interessato
obietta che nulla rende verosimile la asserita contrazione del suo canone di
locazione. Ed effettivamente l'appellante non menziona alcun elemento a sostegno
dell'allegazione. Ne segue che il fabbisogno minimo del marito va accertato in
fr. 3691.80 mensili (aumento di fr. 100.– del minimo esistenziale del diritto
esecutivo per una persona sola previsto dalla tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore
dal 1° gennaio 2009: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292).
9.
Da quanto precede il
margine disponibile che AO 1 può destinare a moglie e figlio risulta di fr. 2242.80
mensili (fr. 5934.60 ./. fr. 3691.80), meno cioè di quanto il Pretore ha fissato
nel decreto cautelare impugnato (fr. 2698.50 mensili complessivi). E la
situazione non muterebbe neppure se si riducesse il fabbisogno minimo del
marito al semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF),
come prevede la giurisprudenza nel caso in cui i redditi complessivi non
coprano il fabbisogno di tutta la famiglia (DTF 140 III 339 consid. 4.3). In effetti,
non rientrando nel minimo esistenziale del diritto esecutivo né i premi delle
assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4), nel caso specifico dal fabbisogno
minimo del marito andrebbero dedotti al massimo fr. 139.65 (assicurazioni
complementari fr. 31.30, RC ed economica domestica fr. 24.85, imposte fr.
83.
). Ma anche in tale ipotesi il margine a disposizione di moglie e figlio
non supererebbe fr. 2382.45 mensili (fr. 5934.60 ./. fr. 3691.80 + fr. 139.65),
sempre meno di quanto attribuito dal Pretore nella decisione di cui si chiede
la modifica (fr. 2698.50 mensili).
Non si disconosce che le
argomentazioni sollevate dall'appellante (aumento del fabbisogno in denaro di D__________
e del fabbisogno minimo o dei redditi dell'appellante) potrebbero condurre a
una diversa ripartizione interna della spettanza alimentare tra madre e figlio.
La questione però è senza portata pratica, poiché la presente decisione
riguarda contributi di mantenimento dovuti per il passato, fino al momento in
cui D__________ si è trasferito dal padre (sopra, consid. 7). Distinguere
l'ammontare del contributo in favore delle madre e quello in favore del figlio
non sarebbe così di alcun interesse concreto né attuale.
10.
Le spese del giudizio odierno
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Della situazione
finanziaria verosimilmente difficile in cui versa quest'ultima si tiene conto nondimeno,
moderando per quanto possibile la tassa di giustizia. RE 1 rivendica, senza
motivazione, un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo
patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità “d'inconvenienza”
in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Simili presupposti si
ravviserebbero solo qualora la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse
cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o
perdite di guadagno. Simili estremi non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato
avendo potuto redigere il memoriale da sé fuori dall'orario (ridotto) di lavoro,
senza pretendere di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere affrontato
esborsi di rilievo.
Quanto
alle spese dell'appello incidentale, data la notoria situazione economica in
cui versa l'interessato, a carico del quale già sussiste un attestato di
carenza beni per l'incasso di spese processuali, conviene soprassedere
eccezionalmente a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e
che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Il rimedio giuridico
non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni, non si pone
neppure problema di ripetibili.
11.
Il gratuito
patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera non può essere conferito, giacché
l'appello appariva d'acchito senza probabilità di successo (art. 117
lett. b CPC). La diminuita capacità lucrativa del convenuto appariva
infatti evidente, come manifesto appariva l'aumento del suo fabbisogno minimo.
Quanto all'analoga domanda formulata da AO 1, essa risulta priva d'oggetto, non
avendo egli dovuto affrontare spese processuali e avendo potuto redigere da sé
le osservazioni all'appello e l'appello “incidentale” (per altro d'acchito
irricevibile) senza far capo a un patrocinatore.
12.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso (fr. 125 000.–: sopra,
consid. 1) raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30
000.
– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese
di tale appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
4. L'appello incidentale è irricevibile.
5. Non si riscuotono tasse o spese né
si assegnano ripetibili per tale appello.
6. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.
7. Notificazione:
– avv.;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).