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Decisione

11.2012.33

Divorzio: modifica di contributi alimentari provvisionali per moglie e figlio

22 giugno 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con decreto

cautelare del 13 marzo 2012, il Pretore ha respinto sia l'istanza del 25 agosto

2009 presentata da AO 1 (inc. DI.2009.211) sia l'istanza del 3 settembre 2009 presentata

dalla moglie (inc. DI.2009.232). Non ha prelevato tasse o spese e ha compensato

le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state accolte ed

entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

L. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 marzo 2012

nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua istanza

del 3 settembre 2009 (inc. DI.2009.232). Nelle sue osservazioni del 28 aprile

2012 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello incidentale

(“adesivo”) ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per la moglie, di

aumentare il contributo alimentare per D__________ e di condannare AP 1 a corrispondergli

dall'agosto del 2011 un contributo ali­mentare

per il figlio di fr. 1171.85 (subordinatamente fr. 671.85) mensili.

AP 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello incidentale.

M. In parziale accoglimento di due ulteriori istanze presentate da AO 1

l'11 agosto 2011 e da AP 1 il 19

settembre 2011, con decreto cautelare del 16 aprile

2013 il Pretore ha affidato D__________ al padre, dal quale il ragazzo si era

trasferito l'8 agosto 2011, riservando alla madre il più ampio diritto di

visita, e ha aumentato il contributo alimentare per la moglie in pendenza di

divorzio da fr. 1371.– a fr. 1595.65 mensili dal 1° agosto 2011 fino al 30 novembre 2012, a fr. 1810.– mensili dal 1° dicembre 2012

fino al 30 maggio 2013, a fr. 1459.30 mensili dal 1° giugno

2013 fino al 31 ottobre 2014 e a fr. 1869.75 dal 1° novembre 2014 in poi. Contro tale decisione entrambe le parti hanno introdotto appello, tuttora

pendente dinanzi a questa Camera (inc.

11.2013.41).

N. Il

6 maggio 2012 AO 1 ha inviato alla Camera due documenti nuovi. AP 1 ha prodotto

anch'essa tre documenti nuovi l'11 e il 16 aprile 2013. In seguito, il 3 giugno 2013, AO 1 ha trasmesso alla Camera altra documentazione, che il giorno

successivo la moglie ha chiesto di dichiarare irricevibile, e il 31 ottobre 2014 ha fatto seguire ulteriori documenti, che AP 1 ha chiesto una

volta ancora di espungere il 6 novembre 2014.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata

in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a

essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni

si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato, intimato il 14

marzo 2012, è stato notificato al patrocinatore di AP 1 l'indomani. L'appello

in esame soggiace pertanto alla nuova procedura, secondo cui le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono

appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti

di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è

manifestamente dato, già l'aumento complessivo di fr. 521.50 mensili

postulato dall'appel­lante, capitalizzato per 20 anni (art. 92 cpv. 2 CPC),

superando fr. 125 000.–. Tempestivo,

l'appello principale è quindi ricevibile.

2.

Le osservazioni all'appello

principale presentate da AO 1 il 30 aprile 2012 sono anch'esse tempestive, ciò

che rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione del termine da

lui formulata (pag. 2 a metà). Non esiste per contro l'appello incidentale (“adesivo”)

nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 2 CPC) applicabile ai provvedimenti

cautelari, sia pure nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio agli art. 261

segg. CPC). Tale rimedio giuridico va pertanto dichiarato irricevibile.

3.

Alle osservazioni all'appello

AO 1 acclude 18 nuovi documenti (o plichi di documenti), al “complemento” del 6

maggio 2012 altri due e chiuso lo scambio degli allegati ha prodotto quattro ulteriori

documenti il 3 giugno 2013 e sette il 31 ottobre 2014. AP 1 ha prodotto da

parte sua tre nuovi documenti l'11 aprile 2013 (trasmessi nuovamente il 16 aprile).

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli

valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.

317.

cpv. 1 CPC). In concreto, come si vedrà, i nuovi documenti esibiti

dalle parti non sono di rilievo per il giudizio, che può essere emanato

limitandosi a esaminare la situazione finanziaria di AO 1 dal 1° settembre 2009

al 31 luglio 2011 (consid. 7 segg.). Ciò posto, conviene procedere senza

indugio alla trattazione dell'appello.

4.

Nel decreto cautelare

impugnato il Pretore ha rilevato che dal profilo formale l'istanza inoltrata da

AP 1 il 3 settembre 2009 risultava carente di motivazione, ma che ad ogni modo

la situazione delle parti non era mutata dopo il precedente decreto del 13

ottobre 2008, né per redditi né per fabbisogni minimi. Relativamente alla

sentenza emanata da questa Camera il 9 giugno 2009, essa non imponeva a suo parere

una modifica del decreto cautelare emesso il 13 ottobre 2008, avendone

confermato il dispositivo. A mente del Pretore inoltre AP 1 non aveva neppure reso

verosimile un aumento del reddito del marito, mentre l'allegata diminuzione del

fabbisogno minimo di lui, oltre a non essere comprovata, appariva parzialmente

compensata dall'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da

fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili. Ne ha concluso, il Pretore, che nessuna

nuova e rilevante circostanza giustificava un aumento dei contributi alimentari

dovuti da AO 1 alla moglie e al figlio D__________, onde la conferma dei

contributi di mantenimento decretati nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008.

5.

Nell'appello AP 1 contesta

che le circostanze non siano mutate dopo il 13 ottobre 2008. Essa ribadisce

anzitutto che la sentenza pronunciata da questa Camera il 9 giugno 2009 dimostra

come il Pretore abbia determinato erroneamente i contributi di mantenimento per

minorenni facendo capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

pre­vista nel caso di tre figli, mentre in concreto i due figli mag­giorenni

non andavano considerati. A parere dell'appellante la Camera ha confermato il decreto cautelare solo perché essa non aveva interposto appello,

sicché rifiutando di tenerne conto nella decisione impugnata il Pretore ha privilegiato

i figli maggiorenni a scapito di lei e del figlio minorenne. Dal giugno del

2009.

– essa soggiunge – la situazione finanziaria di AO 1 è inoltre

sostanzialmente cambiata. Il figlio M__________ ha infatti terminato la

formazione di apprendista e da quel momento è cessato l'obbligo di mantenimento

del padre, come confermava la precedente decisione di questa Camera. AP 1

ribadisce per finire che il marito non si è adeguato a quanto il Pretore ha

decretato cautelarmente il 13 ottobre 2008, rifiutandosi di versare il dovuto.

6.

L'appellante chiede di accogliere

la sua istanza cautelare del 3 settembre 2009, ovvero di aumentare dal 1°

settembre 2009 i contributi alimentari

previsti nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 (sopra, lett. E),

portando quello per sé da fr. 1371.– a fr. 1600.– mensili e quello per

D__________ da fr. 1327.50 a fr. 1620.– mensili (assegni familiari

compresi), non senza adeguare la trattenuta di stipendio a carico del marito (sopra,

lett. H). Sta di fatto però che con il

successivo decreto cautelare del 16 aprile 2013 (inc. CA.2011.29) il Pretore ha

affidato D__________ al padre retroattivamente dal 1° agosto 2011, sopprimendo

da allora il contributo alimentare per il figlio e aumentando da quel momento il

contributo per la moglie in importi compresi

tra fr. 1595.65 e fr. 1869.75 mensili (sopra, lett. M). Ora,

l'appello introdotto contro tale decreto da AP 1 tende soltanto all'ulteriore aumento del contributo alimentare per lei dal

1° agosto 2011 ad almeno fr. 2094.05 mensili. AO 1 ha impugnato a sua volta

il decreto cautelare del 16 aprile 2013, chiedendo di sopprimere il contributo alimentare

per la moglie, sempre dal 1° ago­sto 2011. Oggetto del presente giudizio rimane

perciò l'aumento dei contributi di mantenimento per la moglie e per D__________

tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011. Modifiche ulteriori vanno

esaminate nella procedura relativa agli appelli diretti il 26 e il 29 aprile 2013 contro il decreto cautelare del 16

aprile 2013 (inc. 11.2013.41).

7.

Ciò premesso, la questione

è di sapere anzitutto se fra il 1° set­tembre 2009 e il 31 luglio 2011 la

situazione finanziaria di AO 1 si sia modificata rispetto a quella posta alla

base del decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Ove ciò non fosse (oppure la situazione

di lui fosse peggiorata), le argomentazioni dell'appellante volte a un aumento

dei contributi alimentari cadrebbero nel vuoto. Giovi cominciare dunque vagliando

i redditi dell'interessato.

a) Il

Pretore ha accertato che rispetto al momento in cui era stato emesso il decreto

cautelare del 13 ottobre 2008 le entrate di AO 1 sono finanche diminuite, la

perizia assunta il 23 dicembre 2011 nella causa di merito (act. LIXa nell'inc.

OA.2004.127) attestando dall'inizio del 2008 una capacità lucrativa ridotta fino

al 70% (sentenza impugnata, consid. 7.2). L'appellante chiede di dipartirsi,

nonostante ciò, dal reddito accertato da questa Camera nella sentenza del

9.

giu­gno 2009 (fr. 8708.– mensili, dedotto l'assegno familiare per D__________

nel frattempo percepito dalla madre: appello, pag. 6 punto 7), il marito non avendo

reso verosimile che il ridotto grado d'occupazione sia connesso al suo stato di

salute, per tacere del fatto che egli avrebbe potuto far intervenire l'assicurazione

malattia, l'assicu­ra­zione contro gli infortuni o il datore di lavoro.

AO 1

rimanda da parte sua alla citata perizia pluridisciplinare del 23 dicembre

2011, la quale fa stato di una sua incapacità lucrativa del 30% dal 21 gennaio

2008.

e del 50% dal novembre del 2010, come si evince anche da un progetto di

decisione AI del 4 aprile 2012 (doc. 5.2 a 5.5 acclusi alle osservazioni all'appello). Tale progetto conferma, secondo il metodo della “media retrospettiva”,

un grado d'incapacità al lavoro del 30% dal 21 gennaio 2008, aumentato al 40% dall'aprile

del 2011, tale da fondare il diritto a un quarto di rendita dal 1° aprile

2011.

e a una mez­za rendita dal 1° luglio 2011, versata però solo dal 1° novem­bre

2011, la richiesta essendo stata presentata unicamente nel maggio del 2011

(osservazioni all'appello, pag. 4 punto 2 e pag. 9 punto 7).

b) Circostanze

che emergono in una causa di divorzio e sulle quali le parti hanno avuto modo

di esprimersi vanno considerate anche a fini provvisionali (sentenza del Tribunale

federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1; I CCA, sentenza inc.

11.2011.90

del 9 ottobre 2013, consid. 6a). Nella fattispecie l'appellante non

contesta che in questa sede il Pretore potesse tenere conto degli accertamenti

desumibili dalla perizia assunta nella causa di merito. Certo, al momento del

giudizio i complementi e le delucidazioni peritali non erano ancora giunti, ma essi sono stati esperiti nel

frattempo (doc. 4 a 4.9 acclusi alle osservazioni all'appello) e l'appellante

non contesta che abbiano sostanzialmente confermato le risultanze della

perizia. Del resto l'accertamento degli specialisti (nell'inc. OA.2004.127,

pag. 28 punto 2 e pag. 29, 5° e 6° capoverso) corrisponde a quanto l'Ufficio

cantonale dell'assicurazione invalidità prospetta nella citata bozza di decisione

del 4 aprile 2012 (pag. 2 a metà).

A

un esame di verosimiglianza, quindi, il fatto che dal

febbraio del 2008 AO 1 abbia ridotto il grado d'occupazione al 70% (I CCA,

sentenza 11.2008.158 del

9.

giugno 2009, consid. 5d) appare giustificato dal profilo medico, sicché non v'è

ragione di scostarsi dal reddito che egli ha effettivamente conseguito nel

2009, ovvero fr. 5934.60 mensili netti una volta tolti gli assegni di custodia

– da considerare reddito dei figli – e aggiunta la quota di tredicesima (doc. 6

e 7 nell'inc. DI.2009.211). Non entra per contro in linea di conto l'ulteriore

riduzione al 65% del grado d'occupazione pattuita con il datore di lavoro il 16

luglio 2009 (doc. 3 nell'inc. DI.2009.211), non giustificata da motivi d'ordine

medico.

c) Non

è il caso invece di aggiungere al reddito del marito una ipotetica rendita AI,

il cui versamento è verosimilmente iniziato solo il 1° novembre 2011 (doc. 5.4

accluso alle osservazioni all'appello), dopo il periodo determinante ai fini

del giudizio (dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2011: sopra, consid. 7). Che

il convenuto abbia avuto diritto, in precedenza, a indennità dell'assicurazione

malattia più alte del salario effettivamente percepito per l'attività prestata

al 70% è contestato (osservazioni all'appello, pag. 10 punto 8) e non è stato

reso verosimile dall'appellante. Nella prospettiva dell'attuale decisione occorre

dipartirsi quindi da un reddito netto del marito di fr. 5934.60 mensili.

8.

Per quanto riguarda il

fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante

pretende che esso si sia ridotto da fr. 3591.80 a fr. 3291.– mensili,

poiché rispetto a quanto accertato nella decisione del 9 giugno 2009 (inc.

11.2008

, consid. 10) il costo dell'alloggio è diminuito da fr. 1400.– a fr.

1000.

– mensili, seppure il minimo esistenziale del diritto esecutivo sia

passato da fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili (appello, pag. 8 punto 9). L'interessato

obietta che nulla rende verosimile la asserita contrazione del suo canone di

locazione. Ed effettivamente l'appellante non menziona alcun elemento a sostegno

dell'allegazione. Ne segue che il fabbisogno minimo del marito va accertato in

fr. 3691.80 mensili (aumento di fr. 100.– del minimo esistenziale del diritto

esecutivo per una persona sola previsto dalla tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore

dal 1° gennaio 2009: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292).

9.

Da quanto precede il

margine disponibile che AO 1 può destinare a moglie e figlio risulta di fr. 2242.80

mensili (fr. 5934.60 ./. fr. 3691.80), meno cioè di quanto il Pretore ha fissato

nel decreto cautelare impugnato (fr. 2698.50 mensili complessivi). E la

situazione non muterebbe neppure se si riducesse il fabbisogno minimo del

marito al semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF),

come prevede la giurisprudenza nel caso in cui i redditi complessivi non

coprano il fabbisogno di tutta la famiglia (DTF 140 III 339 consid. 4.3). In effetti,

non rientrando nel minimo esistenziale del diritto esecutivo né i premi delle

assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4), nel caso specifico dal fabbisogno

minimo del marito andrebbero dedotti al massimo fr. 139.65 (assicurazioni

complementari fr. 31.30, RC ed economica domestica fr. 24.85, imposte fr.

83.

). Ma anche in tale ipotesi il margine a disposi­zione di moglie e figlio

non supererebbe fr. 2382.45 mensili (fr. 5934.60 ./. fr. 3691.80 + fr. 139.65),

sempre meno di quanto attribuito dal Pretore nella decisione di cui si chiede

la modifica (fr. 2698.50 mensili).

Non si disconosce che le

argomentazioni sollevate dall'appellante (aumento del fabbisogno in denaro di D__________

e del fabbisogno minimo o dei redditi dell'ap­pel­lante) potrebbero condurre a

una diversa ripartizione interna della spettanza alimentare tra madre e figlio.

La questione però è senza portata pratica, poiché la presente decisione

riguarda contributi di mantenimento dovuti per il passato, fino al momento in

cui D__________ si è trasferito dal padre (sopra, consid. 7). Distinguere

l'ammontare del contributo in favore delle madre e quello in favore del figlio

non sarebbe così di alcun interesse concreto né attuale.

10.

Le spese del giudizio odierno

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Della situazione

finanziaria verosimilmente difficile in cui versa quest'ultima si tiene conto nondimeno,

moderando per quanto possibile la tassa di giustizia. RE 1 rivendica, senza

motivazione, un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo

patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'in­dennità “d'inconvenienza”

in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Simili presupposti si

ravviserebbero solo qualora la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse

cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o

perdite di guadagno. Simili estremi non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato

avendo potuto redigere il memoriale da sé fuori dall'orario (ridotto) di lavoro,

senza pretendere di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere affrontato

esborsi di rilievo.

Quanto

alle spese dell'appello incidentale, data la notoria situazione economica in

cui versa l'interessato, a carico del quale già sussiste un attestato di

carenza beni per l'incasso di spese processuali, conviene soprassedere

eccezionalmente a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e

che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Il rimedio giuridico

non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni, non si pone

neppure problema di ripetibili.

11.

Il gratuito

patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera non può essere conferito, giacché

l'appello appariva d'acchito senza probabilità di successo (art. 117

lett. b CPC). La diminuita capacità lucrativa del convenuto appariva

infatti evidente, come manifesto appariva l'aumento del suo fabbisogno minimo.

Quanto all'analoga domanda formulata da AO 1, essa risulta priva d'oggetto, non

avendo egli dovuto affrontare spese processuali e avendo potuto redigere da sé

le osservazioni all'appello e l'appello “incidentale” (per altro d'acchito

irricevibile) senza far capo a un patrocinatore.

12.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso (fr. 125 000.–: sopra,

consid. 1) raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30

000.

– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Le spese

di tale appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

4. L'appello incidentale è irricevibile.

5. Non si riscuotono tasse o spese né

si assegnano ripetibili per tale appello.

6. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.

7. Notificazione:

– avv.;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).