11.2012.34
Causa stralciata dai ruoli per transazione
19 luglio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2012.34
Data decisione, Autorità:
19.07.2012, ICCA
Titolo:
Causa stralciata dai ruoli per transazione
TRANSAZIONE
art. 241 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2012.34
Lugano
19 luglio
2012/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nelle cause SO.2011.1103 e
SO.2011.1132 (iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e
imprenditori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze
del 14 e del 20 ottobre 2011 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
AO 2
AO 3 e AO 4
AO 5
AO 7 e AO 6
AO 8 e AO 9
AO 11 e AO 10
AO 12 e AO 13
AO 14
AO 15 e AO 16
(patrocinati
dall'avv. PA 2) e
AO 17
(patrocinato dall'avv. PA 3);
premesso che con decreti cautelari del 17 e
del 21 ottobre 2011, emessi senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha ordinato l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori
in favore della ditta AP 1, per l'ammontare di fr. 39 471.15 complessivi:
– fr.
2841.92 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5499 (72/1000), appartenente a AO 4 e AO
3 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5500
(32/1000), appartenente a AO 3 e AO
4 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5501
(32/1000), appartenente a AO 17,
– fr.
2210.38 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5502 (56/1000), appartenente a AO 5,
– fr.
2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5503
(74/1000), appartenente a AO 6 e AO
7 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5504 (32/1000),
appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5505
(32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5506
(64/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5507
(74/1000), appartenente a AO 10 e
AO 11 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5508
(32/1000), allora appartenente a AO
1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5509
(32/1000), appartenente a AO 1 e AO
Considerandi
2.
in ragione di metà ciascuno,
– fr.
2526.15
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5510
(64/1000), appartenente a AO 1 e AO
2.
in ragione di metà ciascuno,
– fr.
2920.86
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5511.
(74/1000), appartenente a AO 12 e
AO 13 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5512.
(32/1000), appartenente a AO 14,
– fr.
1263.07
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5513.
(32/1000), allora appartenente a AO
1.
e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
2526.15
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5514.
(64/1000), allora appartenente a AO
1.
e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
2920.86
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5515.
(74/1000), appartenente a AO 15 e
AO 16 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5516.
(32/1000), allora appartenente a AO
1.
e AO 2 in ragione di metà ciascuno,
– fr.
1263.07
con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.
5517.
(32/1000), allora appartenente a AO
1.
e AO 2 in ragione di metà ciascuno e
– fr. 2526.15 con interessi
al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5518 (64/1000), allora appartenente a AO
1.
e AO 2 in ragione di metà ciascuno
della particella n. 721 RFD di
__________;
appurato che, sentite le
parti al contraddittorio del 5 marzo 2012, con decisione del 16 marzo 2012 il
Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ordinato all'ufficiale del registro
fondiario la cancellazione delle iscrizioni provvisorie decretate senza contraddittorio;
preso
atto che contro la decisione appena citata è insorta la
AP 1 mediante appello del 30 marzo 2012 per
vedere accolta la propria istanza e riformata in tal senso la decisione
impugnata;
rammentato
che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta dal
presidente di questa Camera con decreto del 5 aprile 2012;
constatato
che nelle loro osservazioni del 23 e 24 aprile 2012 i convenuti hanno proposto
di respingere l'appello;
stabilito
che il 13 luglio 2012 la AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto
con la __________ SA (appaltatrice: appello, pag. 7 punto 4) un accordo subordinato
alla cancellazione delle ipoteche legali gravanti le proprietà per piani della
particella n. 721 RFD di __________;
accertato
che, in conseguenza di ciò, la AP 1 chiede nella lettera di stralciare l'appello
dai ruoli e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione
delle ipoteche legali iscritte provvisoriamente sulle citate proprietà per
piani, dichiarando da parte sua di assumere le spese processuali, le
controparti avendo rinunciato a ripetibili;
rilevato
che lo scambio di corrispondenza prodotto dall'appellante con lo scritto citato
(lettere dell'11 luglio 2012 dell'avv. __________ all'avv. PA 1, dell'avv. PA 1
all'avv. PA 2 e dell'avv. PA 3 all'avv. PA 1) attesta come tra l'appellante e
la M__________ SA sia stato effettivamente raggiunto un accordo nel senso testé
evocato;
ritenuto
che di conseguenza l'appello va stralciato dai ruoli per transazione (art. 241
cpv. 3 CPC);
precisato che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è
ragione di scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando
senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si
prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2.
L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare le seguenti
ipoteche legali iscritte provvisoriamente in favore della ditta AP 1:
– di
fr. 2841.92 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5499 (72/1000),
DG
8305.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5500 (32/1000),
DG
8118.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5501 (32/1000),
DG
8119.
del 18.10.2011,
– di
fr. 2210.38 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5502 (56/1000),
DG
8306.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5503 (74/1000),
DG
8307.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5504 (32/1000),
DG
8308.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5505 (32/1000),
DG
8123.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5506 (64/1000),
DG
8124.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5507 (74/1000),
DG
8309.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5508 (32/1000),
DG
8126/18 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5509 (32/1000),
DG
8127.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5510 (64/1000),
DG
8128.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5511 (74/1000),
DG
8310.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5512 (32/1000),
DG
8311.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5513 (32/1000),
DG
8131.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5514 (64/1000),
DG
8132.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5515 (74/1000),
DG
8312.
del 21 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5516 (32/1000),
DG
8134.
del 18 ottobre 2011,
– di
fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5517 (32/1000),
DG
8135.
del 18 ottobre 2011 e
– di
fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011
sulla
proprietà per piani n. 5518 (64/1000),
DG
8136.
del 18 ottobre 2011
della
particella n. 721 RFD di __________.
3.
Le spese processuali di fr. 200.–
sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4.
Notificazione:
–;
–;
–
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona
(in estratto, per esecuzione del dispositivo n. 2).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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