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Decisione

11.2012.34

Causa stralciata dai ruoli per transazione

19 luglio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nelle cause SO.2011.1103 e

SO.2011.1132 (iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e

imprenditori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze

del 14 e del 20 ottobre 2011 dalla

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

AO 2

AO 3 e AO 4

AO 5

AO 7 e AO 6

AO 8 e AO 9

AO 11 e AO 10

AO 12 e AO 13

AO 14

AO 15 e AO 16

(patrocinati

dall'avv. PA 2) e

AO 17

(patrocinato dall'avv. PA 3);

premesso che con decreti cautelari del 17 e

del 21 ottobre 2011, emessi senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di

Bellinzona ha ordinato l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori

in favore della ditta AP 1, per l'ammontare di fr. 39 471.15 complessivi:

– fr.

2841.92 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5499 (72/1000), appartenente a AO 4 e AO

3 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5500

(32/1000), appartenente a AO 3 e AO

4 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5501

(32/1000), appartenente a AO 17,

– fr.

2210.38 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5502 (56/1000), appartenente a AO 5,

– fr.

2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5503

(74/1000), appartenente a AO 6 e AO

7 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5504 (32/1000),

appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5505

(32/1000), allora appartenente a AO

1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5506

(64/1000), allora appartenente a AO

1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5507

(74/1000), appartenente a AO 10 e

AO 11 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5508

(32/1000), allora appartenente a AO

1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5509

(32/1000), appartenente a AO 1 e AO

Considerandi

2.

in ragione di metà ciascuno,

– fr.

2526.15

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5510

(64/1000), appartenente a AO 1 e AO

2.

in ragione di metà ciascuno,

– fr.

2920.86

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5511.

(74/1000), appartenente a AO 12 e

AO 13 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5512.

(32/1000), appartenente a AO 14,

– fr.

1263.07

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5513.

(32/1000), allora appartenente a AO

1.

e AO 2 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

2526.15

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5514.

(64/1000), allora appartenente a AO

1.

e AO 2 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

2920.86

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5515.

(74/1000), appartenente a AO 15 e

AO 16 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5516.

(32/1000), allora appartenente a AO

1.

e AO 2 in ragione di metà ciascuno,

– fr.

1263.07

con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n.

5517.

(32/1000), allora appartenente a AO

1.

e AO 2 in ragione di metà ciascuno e

– fr. 2526.15 con interessi

al 5% dal 14 ottobre 2011 sulla proprietà per piani n. 5518 (64/1000), allora appartenente a AO

1.

e AO 2 in ragione di metà ciascuno

della particella n. 721 RFD di

__________;

appurato che, sentite le

parti al contraddittorio del 5 marzo 2012, con decisione del 16 marzo 2012 il

Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ordinato all'ufficiale del registro

fondiario la cancellazione delle iscrizioni provvisorie decretate senza contraddittorio;

preso

atto che contro la decisione appena citata è insorta la

AP 1 mediante appello del 30 marzo 2012 per

vedere accolta la propria istanza e riformata in tal senso la decisione

impugnata;

rammentato

che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta dal

presidente di questa Camera con decreto del 5 aprile 2012;

constatato

che nelle loro osservazioni del 23 e 24 aprile 2012 i convenuti hanno proposto

di respingere l'appello;

stabilito

che il 13 luglio 2012 la AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto

con la __________ SA (appaltatrice: appello, pag. 7 punto 4) un accordo subordinato

alla cancellazione delle ipoteche legali gravanti le proprietà per piani della

particella n. 721 RFD di __________;

accertato

che, in conseguenza di ciò, la AP 1 chiede nella lettera di stralciare l'appello

dai ruoli e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione

delle ipoteche legali iscritte provvisoriamente sulle citate proprietà per

piani, dichiarando da parte sua di assumere le spese processuali, le

controparti avendo rinunciato a ripetibili;

rilevato

che lo scambio di corrispondenza prodotto dall'appellante con lo scritto citato

(lettere dell'11 luglio 2012 dell'avv. __________ all'avv. PA 1, dell'avv. PA 1

all'avv. PA 2 e dell'avv. PA 3 all'avv. PA 1) attesta come tra l'appellante e

la M__________ SA sia stato effettivamente raggiunto un accordo nel senso testé

evocato;

ritenuto

che di conseguenza l'appello va stralciato dai ruoli per transazione (art. 241

cpv. 3 CPC);

precisato che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è

ragione di scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando

senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si

prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

2.

L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare le seguenti

ipoteche legali iscritte provvisoriamente in favore della ditta AP 1:

– di

fr. 2841.92 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5499 (72/1000),

DG

8305.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5500 (32/1000),

DG

8118.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5501 (32/1000),

DG

8119.

del 18.10.2011,

– di

fr. 2210.38 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5502 (56/1000),

DG

8306.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5503 (74/1000),

DG

8307.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5504 (32/1000),

DG

8308.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5505 (32/1000),

DG

8123.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5506 (64/1000),

DG

8124.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5507 (74/1000),

DG

8309.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5508 (32/1000),

DG

8126/18 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5509 (32/1000),

DG

8127.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5510 (64/1000),

DG

8128.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5511 (74/1000),

DG

8310.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5512 (32/1000),

DG

8311.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5513 (32/1000),

DG

8131.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5514 (64/1000),

DG

8132.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 2920.86 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5515 (74/1000),

DG

8312.

del 21 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5516 (32/1000),

DG

8134.

del 18 ottobre 2011,

– di

fr. 1263.07 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5517 (32/1000),

DG

8135.

del 18 ottobre 2011 e

– di

fr. 2526.15 con interessi al 5% dal 14 ottobre 2011

sulla

proprietà per piani n. 5518 (64/1000),

DG

8136.

del 18 ottobre 2011

della

particella n. 721 RFD di __________.

3.

Le spese processuali di fr. 200.–

sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione:

–;

–;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona

(in estratto, per esecuzione del dispositivo n. 2).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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