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Decisione

11.2012.36

Modifica di contributi alimentari per i figli fissati in una sentenza di divorzio

31 ottobre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2010.93 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con petizione (“istanza”) del 22 giugno 2010 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 2 (2002) e AO 1 (2008),

(rappresentati dalla madre RA 1 ,

e patrocinati dall’avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 10 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 27 marzo 2012 e un contestuale decreto cautelare con cui il

Pretore ha revocato un assetto provvisionale definito pendente causa;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 30 luglio 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1971) e RA 1 (1969), omologando una convenzione

in cui il primo si impegnava – fra l'altro – a versare alla seconda i seguenti

contributi alimentari indicizzati:

– per la figlia AO 2 (nata

il 28 dicembre 2002):

fr. 1050.– mensili dal

1° aprile 2009 al 31 marzo 2010,

fr.

1100.– mensili dal 1° aprile 2010 al 28 dicembre 2014 e

fr.

1300.– mensili dal 1° gennaio 2015 fino alla maggiore età,

assegni

familiari non compresi;

– per il figlio AO 1 (nato

il 30 marzo 2008):

fr. 915.– mensili dal

1° aprile 2009 al 31 marzo 2010,

fr.

1100.– mensili dal 1° aprile 2010 al 28 dicembre 2020 e

fr.

1300.– mensili dal 1° gennaio 2021 fino alla maggiore età,

assegni

familiari non compresi.

La

convenzione stabiliva inoltre che gli assegni familiari di complessivi fr. 400.–

mensili sarebbero stati percepiti direttamente dalla madre (clausola n. 2.2) e che

il contributo alimentare per i figli era fisso, nel senso che il marito non

avrebbe potuto invocare come motivo di riduzione un aumento dell'attività

lucrativa della moglie (clausola n. 3.4). Nessun contributo alimentare è stato

pattuito in favore di quest'ultima.

B. Il 22

giugno 2010 AP 1 ha convenuto i figli davanti al medesimo Pretore perché – conferitogli

il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sentenza di divorzio fosse

modificata, riducendo il contributo di mantenimento in favore di AO 2 a fr. 417.– mensili indicizzati e quello in favore di AO 1 a fr. 367.30 mensili indicizzati, assegni familiari non com­presi. A sostegno della richiesta

egli ha fatto valere di avere avuto il 21 gennaio 2010 un terzo figlio (N__________)

dalla sua compagna __________ (1973), poi sposata il 10 luglio 2010, onde una sensibile

contrazione della sua disponibilità economica nei confronti dei figli nati dal

primo matrimonio. Sull'assetto cautelare pendente causa le parti hanno

raggiunto un accordo il 20 luglio 2010, omologato dal Pretore. Con risposta del

19 ottobre 2010 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. L'attore ha

replicato il 17 novem­bre 2010, chiedendo di ridurre il contributo ali­mentare

per AO 2 almeno a fr. 550.– mensili indicizzati e quello per AO 1 almeno a fr.

425.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. I convenuti hanno

duplicato il 3 gennaio 2011, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 28 febbraio 2011 e l'istruttoria si è conclusa nel

giugno successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 20 giugno 2011 l'attore ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per AO 2 a fr. 625.65 mensili indicizzati e quello per AO 1 a fr. 506.05 mensili indicizzati, assegni

familiari non compresi. Nel loro memoriale dell'11 agosto 2011 i convenuti

hanno postulato una volta di più il rigetto dell'azione. Il 31 agosto 2011 AP 1 ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per AO 2 a fr. 570.20 mensili indi­cizzati e quello per AO 1 a fr. 444.– mensili indicizzati, assegni

familiari non compresi. Statuendo con sentenza del 27 marzo 2012, il Pretore ha

respinto l'azione, revocando l'assetto cautelare definito pendente causa. A

mente sua – e in sintesi – il nuovo matrimonio dell'attore ancora non

giustificava una riduzione dei contributi fissati nella convenzione sugli effetti

del divorzio, conservando egli la possibilità di onorarli. La tassa di giustizia

di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere

ai convenuti fr. 4000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria

è stata respinta.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10

aprile 2012 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – che il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo alimentare

per AO 2 a fr. 819.10 mensili indi­cizzati e quello per AO 1 a fr. 637.80 mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. L'appello non è stato

notificato ai convenuti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La mo­difica di una sentenza di divorzio era retta, fino al 31 dicem­bre 2010, dalla procedura

ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (anche per quanto riguardava i

contributi di mantenimento in favore di figli minorenni: RtiD I-2009 pag. 613

consid. 1). Alle impugnazioni si applica nondimeno il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare la decisione del Pretore

era dunque, in concreto, di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Il giudizio

impugnato essendo stato notificato all'attore il 28 marzo 2012, sotto questo

profilo l'appello in esame, introdotto il 10 aprile 2012, è sicuramente ricevibile.

2.

All'appello l'attore acclude documenti nuovi: una decisione con

cui l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha assegnato il 15

febbraio 2011 __________ a un corso di perfeziona­mento presso la __________ di

__________ (doc. A), vari attestati di cassa malati sui premi mensili a carico

suo, della seconda moglie e del figlio N__________ per il 2011 e il 2012 (doc.

B), la ricevuta dell'imposta di circolazione 2012 relativa al veicolo di __________

(doc. C), come pure attestati del premio per l'assicurazione dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile 2012 a carico della medesima (doc. D). Sull'ammissibilità di tali prove non soccorre attardarsi,

giacché – come si vedrà in appresso – tali documenti non sono di rilievo ai

fini del giudizio (consid. 8 a 10).

3.

La

legittimazione attiva o passiva in un'azione volta alla modifica del contributo

alimentare per un figlio compete – secondo la giurisprudenza più recente – sia

al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente

dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non

sposati (DTF 136 III 365). In casi analoghi questa Camera era già pervenuta,

del resto, al medesimo risultato (RtiD I-2009 pag. 615 consid. 2). Legittimamente

quindi l’attore ha convenuto in giudizio, davanti al Pretore, i figli minorenni

nati primo matrimonio.

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore è giunto alla conclusione che AP 1 ha mezzi sufficienti per continuare a erogare ai figli del primo matrimonio il contributo alimentare

omologato dal giudice del divorzio. Egli ha fondato il suo ragionamento sul bilancio

della nuova famiglia, in cui ha considerato il reddito di entrambi i coniugi,

il rispettivo fabbisogno minimo e il fabbisogno in denaro del figlio comune,

accertando una metà eccedenza spettante all'attore di fr. 3040.10 mensili dal 1°

agosto al 31 dicembre 2010, di fr. 2445.20 mensili nel 2011 e di fr. 2452.05

mensili nel 2012. Tale importo – ha rilevato il Pretore – permette a AP 1 di

continuare a versare i contributi per AO 2 e AO 1 pattuiti nella convenzione

sugli effetti del divorzio. Nell'appello l'attore contesta sia il reddito suo e

della seconda moglie, sia i fabbisogni minimi della nuova famiglia, sia il

fabbisogno minimo della prima moglie sia il fabbisogno in denaro dei figli nati

dal primo matrimonio. Si tratta di censure che sono parzialmente fuori tema,

come si spiegherà subito.

5.

I

contributi di mantenimento per figli minorenni fissati in una sentenza di

divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi su istanza di

un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art.

286.

cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La modifica o la soppressione di

un contributo presuppone, concretamente, che la situazione econo­mica

dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguar­devole, duraturo e non

previsto rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (ad esempio,

al momento del divorzio: Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 286), sempre che

la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca a

decisioni unilaterali del debitore. La procedura non ha lo

scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove

circostanze (DTF 120 II 178 consid. 3a, 292 consid. 4b). Essa comporta un

raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento

in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la

nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una riduzione o una

soppressione del contributo non è poi solo una questione di diritto, ma anche

di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

6.

Il criteri adottati da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare

in favore di un figlio minorenne ove il padre si fosse risposato nel frattempo

e avesse avuto altri figli sono stati pubblicati, da ultimo, in RtiD II-2010

pag. 639. Essi tenevano conto anche del reddito e del fabbisogno minimo della nuova

moglie del debitore. In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato

tuttavia che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il

debitore alimentare rispo­satosi nel frattempo può invocare unicamente la

garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo

(non del proprio fabbisogno minimo secondo il diritto civile), e per di più limitato

alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge

non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad

assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i

figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni

cumulative cui ciò possa – eventualmente – avvenire sono enunciate nella

sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2.

Solo in tali circostanze entra in linea di conto anche il fabbisogno minimo del

nuovo coniuge.

7.

Ciò

premesso, nella fattispecie importa definire anzitutto il minimo esistenziale dell'attore

calcolato secondo i principi del diritto esecutivo, poiché AP 1 può valersi del

nuovo matrimonio per chiedere una riduzione dei contributi alimentari spettanti

ai figli avuti dalla prima moglie solo ove sia lesa tale garanzia. Se ciò non è

il caso, l'azione va respinta già per questo motivo. Ora, il minimo

esistenziale del diritto esecutivo consiste, trattandosi di un debitore

sposato, nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i

supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato

per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento

del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di

lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i

contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2).

Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della pigione relativa

all'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di

locazione o a

eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese

comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla

fattispecie – nel caso in cui un convivente non sia in grado di finanziare la

propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle

assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323),

come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).

8.

Alla

luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'attore secondo il diritto

esecutivo si compone della metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.–

mensili: FU 68/2009 pag. 6292), della metà del costo dell'alloggio coniugale (fr.

900.

– mensili, volendo riconoscere la spesa di fr. 1800.– mensili fatta valere dall'appellante), del premio della cassa malati

obbligatoria (fr. 197.60, volendo riconoscere il premio del 2012: doc. B

di appello), delle spese d'automobile indispensabili per raggiungere il posto

di lavoro (fr. 653.05 mensili calcolati dal Pretore, non contestati), onde un

totale di fr. 2600.65 mensili. Non entrano in considerazione invece i premi

delle assicurazioni non obbligatorie (dell'econo­mia domestica, contro la

responsabilità civile, per le coperture complementari alla cassa malati secondo

la LCA), che esulano dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, né le imposte.

Non entra in considerazione neppure il rimborso di debiti verso terzi, i

contributi di mantenimento prevalendo per loro natura su altri ob­blighi (cfr. DTF

127.

III 292 in alto). A ragione pertanto il Pretore non ha tenuto calcolo del

rimborso di fr. 1094.55 mensili che l'ap­pellante deve alla __________ per

avere acceso il 30 luglio 2007 (durante il primo matrimonio) un mutuo di fr. 50 000.– destinato ad

acquistare l'arredamento coniugale. E non è vero nemmeno che ciò sia avvenuto

“senza una riga di spiegazione” (appello, pag. 7 in alto). Il Pretore ha rilevato con chiarezza che i contributi alimentari del diritto di famiglia

prevalgono sul rimborso di altri debiti (sentenza impugnata, pag. 13 in fondo), per tacere del fatto che la rateazione verso la __________ si è estinta nel frattempo, il

30.

luglio 2012 (dopo 60 mensilità: doc. N nell'incarto di divorzio

OA.2009.79, richiamato).

9.

Il reddito dell'attore, dipendente della __________,

è stato accertato dal Pretore in fr. 5700.– mensili netti nel 2009

(al momento del divorzio), in fr. 6358.20 mensili netti nel 2010 (l'azione di modifica

è stata presentata il 22 giugno 2010) e in fr. 6363.50 mensili netti nel

2011, senza assegni familiari. L'interessato non pretende di avere subìto

decurtazioni di stipendio dopo di allora. Eccepisce di non avere più percepito

gli assegni familiari per AO 2 e AO 1 dopo il 30 aprile 2010, di modo che dal

suo reddito andrebbero dedotti fr. 1600.– annui (memoriale, pag. 7 in basso), ma la pretesa è infondata. I redditi di AP 1 calcolati dal Pretore relativamente al 2010

e al 2011 sono già al netto degli assegni familiari per i figli del primo

matrimonio (riscossi dalla madre, come prevedeva la convenzione sugli effetti

del divorzio). Non si giustificano così altre detrazioni. E con un reddito mensile

di fr. 6360.– netti (arrotondati), l'appellante non può lamentare una lesione

del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (fr. 2600.–

arrotondati). Tanto al momento in cui ha promosso causa quanto al momento in

cui ha statuito il Pretore, in effetti, egli poteva continuare a versare il

contributo alimentare per AO 2 e AO 1 di fr. 1100.– mensili ciascuno (tra

il novembre del 2009, data di riferimento nella convenzione sugli effetti del

divorzio, e il marzo del 2012 non è intervenuto praticamente alcun rincaro),

devolvendo una cifra analoga a N__________. Certo, la __________ avrebbe dovuto

accontentarsi di un rimborso rateale dilazionato, ma non poteva ignorare sin

dall'inizio che nuovi obblighi di famiglia sarebbero prevalsi – in tutto o in

parte – sulla tempestiva restituzione del mutuo.

10.

Ne

segue che, non dovendo __________ essere chiamata ad assistere economicamente

l'attore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio

(art. 278 cpv. 2 CC), non giova interrogarsi sui redditi né sul fabbisogno di

lei. Men che meno interessano i redditi o il fabbisogno della prima moglie, cui

l'attore non versa alcun contributo di mantenimento e il cui eventuale miglioramento

della situazione economica non avrebbe giustificato – secondo la convenzione

sugli effetti del divorzio – alcuna riduzione del contributo alimentare per AO

2.

e AO 1. In una lettera del 31 agosto 2012 l'attore comunica a que­sta Camera, per vero, che in pendenza di appello la seconda moglie ha esaurito le indennità

di disoccupazione, che la famiglia si è trasferita in un appartamento per il

quale paga fr. 1750.– mensili più fr. 250.– di spese accessorie e che __________

si è vista aumentare il premio della cassa malati a fr. 211.50 mensili. A

supporre tuttavia che di tali fatti nuovi si possa tenere conto, nulla muta in

concreto. La situazione in cui versa __________ – come detto – non è di rilievo

nella prospettiva del giudizio, mentre il nuovo canone di locazione fa lievitare

il minimo esistenziale dell'attore da fr. 2600.– a fr. 2700.– mensili

(arrotondati). Con un reddito mensile di fr. 6360.– netti (arrotondati) egli

può nondimeno continuare a devolvere fr. 1100.– mensili a ogni figlio. Si riduce

– evidentemente – il margine disponibile per onorare altri debiti, ma l'attore

dev'essere consapevole che gli obblighi alimentari occorrono per il

sostentamento corrente dei creditori e prevalgono su altre pendenze.

11.

Se ne

conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. L'emanazione

del giudizio di merito rende senza oggetto ogni contesa inerente all'assetto

cautelare. Nella misura in cui AP 1 dichiarava di appellare pertanto, oltre

alla sentenza del Pretore, un decreto cautelare contestuale alla decisione impugnata,

il rimedio giuridico va dichiarato caduco, i contributi di mantenimento per i

figli pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio rimanendo invariati.

12.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non è il

caso di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato comunicato

per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello,

essa non può trovare accoglimento. La citata sentenza del Tribunale federale

(DTF 137 III 59), determinante ormai per l'indirizzo della prassi, è stata

pubblicata nel maggio del 2011. Non aveva dunque alcuna possibilità di successo

l'introduzione di un appello, il 10 aprile 2012, fondato ancora sulla

giurisprudenza di questa Camera risalente al dicembre del 2009 (sopra, consid.

6). E un appello senza probabilità di esito favorevole non dà diritto al gratuito

patrocinio (art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica verosimilmente

difficile in cui versa l'attore si tiene conto, in ogni modo, moderando nei

limiti del possibile gli oneri processuali. Si aggiunga che nella fattispecie aveva

perduto ogni parvenza di buon diritto già la causa di primo grado, e ciò ancor

prima che l'attore formulasse conclusioni scritte. Che in simili condizioni la

concessione del gratuito patrocinio si giustificasse ugualmente, del resto,

l'interessato non pretende. Rivendica il beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti

al Pretore in base all'asserita fondatezza dell'appello, ipotesi che tuttavia –

come si è visto – cade nel vuoto.

13.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è diretto contro la decisione di merito, l'appello è respinto e

la sentenza impugnata è confermata.

2. Nella

misura in cui è diretto contro il decreto cautelare contestuale alla sentenza impugnata,

l'appello è dichiarato senza oggetto.

3. Le spese processuali

di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

4. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

5. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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