11.2012.38
Protezione dell'unione coniugale; alimenti per la moglie; metodo di calcolo fondato sul riparto dell'eccedenza; restituzione di un quadro e di un importo versato dal marito quale anticipo sulla liquid
10 marzo 2014Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2012.38
Data decisione, Autorità:
10.03.2014, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale; alimenti per la moglie; metodo di calcolo fondato sul riparto dell'eccedenza; restituzione di un quadro e di un importo versato dal marito quale anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 163 CC
art. 173 cpv. 1 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2012.38
Lugano
10 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nella causa SO.2011.3930 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 16 settembre 2011 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 20 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
6 aprile 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1960),
divorziata e madre di un figlio, A__________ (1983), si sono sposati a __________
il 14 febbraio 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come
croupier per il __________. La moglie è alle dipendenze dello Studio legale __________
(ora __________),
come centralinista e ricezionista. I coniugi si sono separati nel settembre del
2010, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(proprietà per piani n. 12 385, pari a 250/1000 della
particella n. 43 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. AO 1 si è rivolta il
4 agosto 2010 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di
protezione dell'unione coniugale. Raggiunto un accordo stragiudiziale con il
marito, non sottoposto al giudice per omologazione, essa ha ritirato l'istanza
e il 7 febbraio 2011 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza
(inc. DI.2010.1178). In ossequio al citato accordo il marito ha versato alla
moglie fr. 15 000.– a titolo di
anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale.
C. Il 16
settembre 2011 AO 1 ha nuovamente adito il Pretore a protezione dell'unione
coniugale, chiedendo che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, che l'alloggio
coniugale fosse attribuito in uso al marito, che questi fosse tenuto a
consegnarle taluni beni mobili ed effetti personali, come pure a produrre tutta
la documentazione attestante i suoi redditi e a versarle un contributo
alimentare di fr. 3095.– mensili dal 1° settembre 2010. Nella sua risposta
del 5 ottobre 2011 AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, all'assegnazione
dell'alloggio coniugale, alla consegna alla moglie di quasi tutti gli oggetti
da lei rivendicati (tranne quattro mini cassettiere e una “lava lamp”) e ha
accettato di documentare la propria situazione finanziaria, chiedendo in via
riconvenzionale la produzione di tutti i documenti attestanti la sostanza e i
redditi della moglie, la rifusione dei fr. 15 000.–
a lei versati quale anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale e la
restituzione di un quadro dell'artista __________.
D. All'udienza
del 7 novembre 2011, indetta per il contraddittorio, le parti si sono accordate
sull'autorizzazione a vivere separate, sull'attribuzione dell'alloggio
coniugale al marito (con mobili e suppellettili), sulla consegna alla moglie di
effetti personali e di tutti i beni indicati nell'istanza (escluse quattro mini
cassettiere e di una “lava lamp”) e sulla produzione di taluni documenti. La moglie
ha proposto invece di respingere la riconvenzione del marito. Istruite le
questioni litigiose (contributo alimentare, restituzione al marito dei
fr. 15 000.– e del quadro di __________), all'udienza indetta il 28
febbraio 2012 per le arringhe finali AO 1 ha confermato le sue pretese, salvo ridurre la richiesta di contributo alimentare a fr. 2775.– mensili, e ha
proposto nuovamente di respingere la riconvenzione del marito. Quest'ultimo ha
ribadito a sua volta il proprio punto di vista, pretendendo inoltre la consegna
di due chiavi di casa, di due telecomandi del garage e della chiave “5000” del locale ascensore.
E. Statuendo con sentenza
del 6 aprile 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal
settembre del 2010, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato
alla moglie di restituire tutte le chiavi di casa, i due telecomandi del garage
e la chiave “5000” del locale ascensore, ha autorizzato la medesima a ritirare
dall'abitazione coniugale tutti i suoi effetti personali e i beni mobili
enumerati nell'istanza (tranne le quattro mini cassettiere e la “lava lamp”), ha
obbligato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2215.–
mensili dal 1° settembre 2010, di fr. 1945.– mensili dal 1° gennaio 2011 e
di fr. 2070.– mensili dal 1° gennaio 2012. Egli ha respinto invece le
richieste con cui il marito chiedeva il rimborso di fr. 15 000.– e il quadro di __________. Le spese
processuali di fr. 4000.– sono state poste per un quinto a carico della
moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 4200.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 20 aprile 2012 per
ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la soppressione
del contributo alimentare per la moglie, la restituzione da parte di lei dei noti
fr. 15 000.– e la consegna del quadro di __________. La richiesta di
effetto sospensivo è stata accolta dal presidente della Camera il 18 maggio
2012 limitatamente al pagamento dei contributi alimentari fissati nella
decisione impugnata fino all'aprile del 2012 compreso. Nelle sue osservazioni
dell'11 giugno 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge
almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi
alimentari in discussione. Presentato il 20 aprile 2012 contro la sentenza
notificata alla patrocinatrice dell'appellante il 10 aprile 2012, l'appello è di conseguenza tempestivo.
2. AP 1 acclude all'appello
l'estratto di un conto bancario dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 (doc. 33) e tre
avvisi di accredito del 3 aprile 2012 (doc. 34), così come un contratto di
mutuo ipotecario (doc. 35) relativo all'abitazione coniugale di __________. V'è da domandarsi se egli non
potesse esibire tali documenti, almeno in parte, già al Pretore durante l'udienza
del 28 febbraio 2012 per le arringhe finali
(art. 229 cpv. 3, 272 e 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, simili mezzi di
prova non appaiono di rilievo per il giudizio, come si vedrà oltre (consid. 5c
e 6a). Non giova dunque diffondersi in proposito.
3. Litigiosi rimangono
in questa sede il contributo alimentare per la moglie, come pure la postulata
restituzione al marito dei menzionati fr. 15 000.–
e del quadro di __________. Ai fini del contributo alimentare il Pretore ha
accertato il reddito del marito in fr. 7920.– mensili nel 2010,
rispettivamente in fr. 7540.– mensili dal 2011, e il suo fabbisogno minimo in
fr. 4163.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1568.95, spese accessorie
fr. 691.–, responsabilità civile per l'automobile fr. 127.15,
responsabilità civile per lo scooter fr. 28.85, imposta circolazione dell'automobile
fr. 49.50, imposta circolazione dello scooter fr. 8.35, posto barca
fr. 208.–, assicurazione della barca fr. 28.15, assicurazione responsabilità
civile privata fr. 18.80, assicurazione dell'economia domestica
fr. 34.85, imposte fr. 200.–).
Quanto alla moglie, il primo
giudice ne ha calcolato il reddito in fr. 3912.85 mensili nel 2010, in fr. 4069.– mensili nel 2011 e in fr. 3819.– mensili per il 2012, a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 4580.90
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1400.–, spese accessorie
fr. 170.–, premio della cassa malati fr. 331.35, rimborso di debito
privato fr. 500.–, assicurazione responsabilità civile privata
fr. 8.50, assicurazione responsabilità civile per l'automobile
fr. 101.90, leasing dell'automobile fr. 259.20, posteggio
fr. 120.–, imposta di circolazione fr. 9.95, imposte fr. 480.–).
Appurata nelle circostanze descritte un'eccedenza
nel bilancio familiare di complessivi fr. 3090.– mensili dal 1°
settembre 2010, di fr. 2870.– mensili nel 2011 e di fr. 2620.– mensili dal 1°
gennaio 2012 in poi, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di rispettivi fr. 2215.–, fr. 1945.– e
fr. 2070.– mensili.
4. L'appellante
contesta anzitutto il metodo di calcolo applicato dal Pretore per fissare il
contributo di mantenimento in favore della moglie, dolendosi del fatto che il
primo giudice abbia ripartito a metà l'eccedenza del bilancio familiare mentre
nei casi in cui una riconciliazione tra i coniugi sia esclusa occorre far capo
per analogia, già in costanza di matrimonio, all'art. 125 CC. Nel caso
specifico – egli soggiunge – la rottura del legame matrimoniale è definitiva da
almeno due anni e il divorzio è imminente, tant'è che già nel 2010 la moglie ha
introdotto una prima procedura di misure a tutela dell'unione coniugale, che al
momento in cui essa ha lasciato l'abitazione comune (nell'agosto del 2010) le
parti vivevano separate in casa, che in liquidazione del regime matrimoniale essa
ha ottenuto un anticipo di fr. 15 000.–
e ha confermato l'incarico a un perito di stimare il valore della casa, che in
esito all'accordo raggiunto a suo tempo essa ha ritirato la propria istanza a
tutela dell'unione coniugale per consentire trattative sul divorzio e che nel
frattempo entrambi hanno allacciato nuovi legami affettivi. A suo giudizio non
si giustifica quindi alcuna suddivisione dell'eccedenza, nemmeno avuto riguardo
al ruolo assunto dalla moglie durante la vita in comune, avendo essa sempre
lavorato ed essendo in grado di sopperire al proprio mantenimento.
a) Come
sostiene la moglie nelle osservazioni all'appello (pag. 4), v'è da interrogarsi
anzitutto se le allegazioni dell'appellante sulla rottura del vincolo coniugale
non siano nuove e quindi irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), non essendo state
addotte – se non di scorcio – nel memoriale conclusivo. La questione può tuttavia
rimanere aperta, giacché – come si vedrà senza indugio – si tratta di argomentazioni
inconferenti per l'esito dell'appello.
b) Il
metodo di calcolo abitualmente seguito da questa Camera per determinare “i
contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro” in costanza di matrimonio
giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, sia durante la vita comune (art. 173 cpv. 1 CC)
sia durante la sospensione della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC)
fino allo scioglimento del matrimonio, è quello definito “abituale” a livello
svizzero (DTF 134 III 146 consid. 4), consistente nel dedurre dal reddito
complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza
a metà (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 1, I-2007 pag. 737 consid. 4a). L'applicazione
di tale criterio non deve condurre però a una ridistribuzione del patrimonio
coniugale o a una liquidazione anticipata del regime matrimoniale, motivo per
cui esso non si applica in due ipotesi: quando sia reso verosimile che i
coniugi non destinavano durante la vita comune tutti i loro redditi al
mantenimento della famiglia, ma conducevano una vita parsimoniosa, devolvendo
parte di tali redditi ad altri scopi (in particolare l'acquisto di una casa), e
– per converso – quando i coniugi vivevano durante la comunione domestica in
condizioni finanziarie particolarmente agiate (I CCA, sentenza inc.
11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6b).
c) Nel
caso in rassegna l'appellante non accenna a nessuna delle due eccezioni testé
evocate. Pretende che l'art. 125 CC si applichi già prima del divorzio, la
separazione essendo a suo dire definitiva da almeno due anni. Così argomentando,
tuttavia, egli disconosce che all'art. 125 CC si fa capo analogicamente, qualora
non ci si debba più attendere una ripresa della vita in comune, per sapere se
si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari la ripresa o l'estensione
di un'attività lucrativa (DTF 137 III 387 consid. 3.1; cfr.
anche
DTF 138 III 99 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio
2012, consid. 3b). Finché sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché siano
state liquidate tutte le conseguenze del medesimo il metodo di calcolo fondato
sull'art. 163 CC continua nondimeno ad applicarsi (da ultimo: sentenza
del Tribunale federale 5A_620/2013 del 17 gennaio 2014, consid. 5.2.1).
Poco giova il principio del clean break nelle protezioni
dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di
divorzio (sentenze del Tribunale federale 5A_228/2012 dell'11 giugno 2012,
consid. 4.3 e 5A_860/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 6). Il contributo
continua a essere determinato in base all'usuale calcolo fondato sul riparto paritario
dell'eccedenza (RtiD I-2005 pag. 774 consid. 12, II-2012 pag. 795
consid. 4). L'appellante nemmeno allega che in concreto la
moglie, la quale esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno già
durante la comunione domestica, possa guadagnare di più. Su questo punto la
sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
5. L'appellante
contesta l'ammontare del proprio reddito, accertato dal Pretore in
fr. 7920.– mensili nel 2010 e in fr. 7540.– dal 1° gennaio 2011,
affermando che il suo guadagno non ha
superato fr. 7900.– mensili nel 2010, è calato di fr. 6000.– annui
nel 2011 e risulta compreso tra fr. 6800.– e fr. 7000.– mensili nel
2012.
a) Trattandosi
dello stipendio relativo al 2010, la piccola differenza di fr. 20.– mensili
fatta valere dall'appellante (pag. 11 in fondo) è apparentemente frutto di un arrotondamento da parte sua, l'importo esatto del salario calcolato secondo
Fatti
i parametri della sentenza impugnata (pag. 5 seg.) – ripresi invariati nell'appello – essendo di fr. 7917.92
mensili (fr. 136 421.31 meno 38 779.43 meno 2626.85 diviso 12).
b) Quanto
al 2011, l'appellante asserisce che il suo salario è diminuito di
fr. 6000.–, mentre dalla sentenza impugnata risulta un calo di soli fr.
4560.– (fr. 7920.– ./. fr. 7540.– per 12). Mal si comprende però come egli giunga alla cifra di fr. 6000.–
annui, né si intravede dove il Pretore possa avere sbagliato, le cifre
considerate nella sentenza impugnata essendo quelle dell'imponibile fiscale
(doc. 28) e non quelle dei bonifici bancari evocati dall'appellante. Privo di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si
rivela irricevibile. Del resto, l'importo stabilito dal primo giudice corrisponde
sostanzialmente a quanto il marito ha addotto nelle arringhe finali (sentenza
impugnata, pag. 5 e pag. 6 in fondo al primo paragrafo).
c) Circa
il 2012, invocando i dati dei primi tre mesi derivanti dagli estratti
del suo conto presso la __________, l'appellante paventa una diminuzione del
proprio stipendio a fr. 6800.–/fr. 7000.– mensili. A prescindere
dalla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello (sopra,
consid. 2), si tratta nondimeno di speculazioni. Già in prima sede, per altro,
gli estratti di conti bancari da lui prodotti facevano stato di un guadagno
molto inferiore a quello che è poi stato attestato direttamente dal __________
(sentenza impugnata, pag. 5). Dovessero intervenire effettivi mutamenti di rilievo,
ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere al Pretore di adattare le
misure a protezione dell'unione coniugale alle nuove circostanze (art. 179 cpv.
1 CC).
6. L'appellante
contesta altresì il proprio fabbisogno minimo per quanto concerne l'ammortamento
del mutuo sulla casa e l'onere fiscale.
a) Il
Pretore ha accertato l'ammortamento del mutuo sulla casa in fr. 104.15 mensili
fondandosi su un avviso di scadenza allegato al memoriale di risposta, che attesta
un importo di fr. 1250.–. Al primo giudice è sfuggito però che tale somma non
si riferisce all'intero anno, ma – come rileva l'appellante – a un trimestre
(doc. 20), la menzione del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011 sul
citato estratto, in mancanza di altre indicazioni, riguardando con ogni
verosimiglianza anche l'ammortamento (fosse annuo, del resto, esso sarebbe scaduto
già in luglio, vista la data di elargizione del mutuo, e non solo in
settembre). Il costo mensile per l'alloggio dell'appellante va aumentato così da
fr. 1568.95 a fr. 1881.50 mensili (5644.40 diviso 3).
b) Relativamente
all'importo di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore per l'onere fiscale,
l'appellante chiede che esso sia portato a fr. 703.– mensili, dovendo egli
assumere anche il carico tributario della moglie. A parte il fatto però che la
dichiarazione fiscale da lui invocata a sostegno dell'affermazione si riferisce
a un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme (il 2009), la separazione
di fatto determina la fine della responsabilità solidale per i debiti d'imposta,
motivo per cui dopo la separazione ogni coniuge risponde unicamente della propria
partita fiscale (art. 12 cpv. 1 e 2 LT, art. 13 cpv. 1 e 2 LIFD). A ragione
dunque il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di ogni coniuge il
rispettivo carico tributario (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 5a ad art. 176 CC; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Berna 2010, n. 1 ad art.
176 CC). In definitiva, dunque, il fabbisogno minimo di
AP 1 risulta di fr. 4476.15 mensili (fr. 4163.60 meno fr. 1568.95
più fr. 1881.50).
7. In merito ai redditi
della moglie l'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato nel 2012
il bonus annuo di fr. 3000.– computato nel reddito del 2011. Ora, il
reddito determinante di un lavoratore dipendente è – di regola – quello
conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e
le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus,
partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata
regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Non comprende
per contro entrate occasionali o fortuite (RtiD I-2007 pag. 739 in alto con citazioni). Nel caso specifico la moglie ha cominciato a lavorare per lo studio
legale __________ (ora __________) nel novembre del 2009. Alla fine del 2011
essa ha percepito per la prima volta un bonus annuo di fr. 3000.–. L'appellante
nulla adduce che faccia apparire tale versamento, non contemplato dal contratto
di lavoro (doc. AA), verosimilmente ripetuto negli anni successivi. In
proposito non è il caso dunque di riformare la sentenza impugnata.
All'appellante rimane salva evidentemente, una volta
ancora, la facoltà di chiedere al Pretore l'eventuale adattamento delle
misure a protezione dell'unione coniugale a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1
CC).
8. Per quel che
concerne infine il fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di
ridurre l'onere fiscale a fr. 250.– mensili, la cifra di fr. 480.– calcolata
dal Pretore riferendosi alla tassazione congiunta dei coniugi, e di stralciare
la rata di fr. 500.– mensili computata come rimborso di un prestito che la
moglie ha ottenuto da un certo G__________, non reso verosimile e la cui restituzione
non è più pretesa dal mutuante.
a) Contrariamente
a quanto asserisce l'appellante, il Pretore ha stimato l'onere fiscale della
moglie in base al reddito di lei (sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto), non
in base a quello di entrambi i coniugi né in base a quello delle loro dichiarazioni
d'imposta (doc. R). AP 1 del resto non spiega perché il carico tributario di
fr. 480.– mensili stimato dal primo giudice nel fabbisogno minimo della
moglie sarebbe eccessivo né come egli giunga alla prospettata cifra di
fr. 250.– mensili. Per di più, la stima del Pretore appare senz'altro attendibile,
onde l'infondatezza dell'appello (calcolatori d'imposta in: www.calcolatori.ti.ch/reddito_sostanza.jsp).
b) Quanto
alla rata di fr. 500.– mensili in restituzione del citato prestito, non fa
dubbio che un debito debba essere rimborsato nella misura in cui i mezzi della
famiglia siano sufficienti, almeno nel caso in cui il mutuo
sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente
responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb;
sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid.
4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327; I CCA, sentenza inc.
11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 5b). Nel caso in esame l'appellante non
contesta che la restituzione del prestito in rate di fr. 500.– mensili
fosse dovuto già durante la comunione domestica, tanto ch'egli medesimo ha versato
Considerandi
regolarmente le rate fino alla separazione, come risulta dal suo interrogatorio
formale (act. VI pag. 5 in alto). Non sostiene nemmeno che il bilancio
familiare non consenta tale esborso. Dall'interrogatorio formale della moglie,
poi, non risulta che G__________ abbia rinunciato al rimborso del mutuo (act.
VI, pag. 5 a metà): ha accettato solo che AO 1 pagasse secondo le sue possibilità.
Per altro l'appellante non ha reso verosimile nemmeno che la moglie disponga
tuttora dei fr. 15 000.– ricevuti
quale anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale, ciò che essa nega (memoriale
conclusivo, punto 3). Non soccorrono in definitiva
gli estremi per distanziarsi al riguardo dal fabbisogno minimo stabilito del
Pretore.
9.
Nelle
circostanze descritte emerge il seguente quadro delle entrate e uscite
familiari:
Dal
1° settembre al 31 dicembre 2010
Reddito del marito (consid. 5a) fr. 7 920.—
Reddito
della moglie (consid. 7) fr. 3 912.85
fr. 11 832.85 mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 6) fr. 4 476.15
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90
fr. 9 057.05 mensili
Eccedenza fr. 2 775.80 mensili
Metà
eccedenza (consid. 4) fr. 1 387.90 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4476.15
+ fr. 1387.90 = fr. 5 864.05 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
4580.90
+ fr. 1387.90 ./. 3912.85, arrotondati in fr. 2 055.— mensili.
Dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2011
Reddito del marito (consid. 5b) fr. 7 540.—
Reddito
della moglie (consid. 7) fr. 4 069.—
fr. 11 609.— mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 6) fr. 4 476.15
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90
fr. 9 057.05 mensili
Eccedenza fr. 2 551.95 mensili
Metà
eccedenza (consid. 4) fr. 1 276.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4476.15
+ fr. 1276.– fr. 5 732.15 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
4580.90
+ fr. 1276.– ./. 4069.–, arrotondati in fr. 1 790.— mensili.
Dal 1° gennaio
2012.
in poi
Reddito del marito (consid. 5c) fr. 7 540.—
Reddito
della moglie (consid. 7) fr. 3 819.—
fr. 11 359.— mensili
Fabbisogno minimo del marito
(consid. 6) fr. 4 476.15
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90
fr. 9 057.05 mensili
Eccedenza fr. 2 301.95 mensili
Metà
eccedenza (consid. 4) fr. 1 151.— mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
4476.15
+ fr. 1151.– fr. 5 627.15 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
4580.90
+ fr. 1151.– ./. 3819.–, arrotondati in fr. 1 915.— mensili.
L'appello va accolto
entro tali limiti.
10.
AP 1 chiede che la
moglie gli restituisca i fr. 15 000.–
da lui elargiti come anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale nel
quadro dell'accordo concluso in esito alla prima protezione dell'unione
coniugale (doc. B e doc. 7). Il Pretore ha respinto la richiesta perché tra i
provvedimenti previsti dalla legge a tutela dell'unione coniugale (art. 176 a 178 CC) non rientra la regolamentazione di debiti tra le parti. L'appellante non contesta tale
motivazione, ma ritiene che la somma di fr. 15 000.–
debba essergli restituita nella procedura attuale (appello, pag. 17 penultimo
capoverso). Il solo fatto però che la moglie abbia adito una seconda volta il
Pretore a tutela dell'unione coniugale ancora non significa che l'appellante
possa pretendere la retrocessione della somma di fr. 15 000.– stanziata per porre termine alla prima procedura. Che il
primo giudice abbia adottato un altro metro di giudizio rispetto alla decisione
relativa al rimborso del prestito a G__________ non è vero. Come detto, le rate
di ammortamento del mutuo erano una spesa ricorrente della coppia già prima della
separazione. La causale del versamento non è quindi lontanamente assimilabile a
quella dei fr. 15 000.– anticipati
in liquidazione del regime dei beni. Su tal punto l'appello è privo di consistenza.
11.
L'appellante si duole che il Pretore non abbia ingiunto alla moglie di
restituirgli il quadro dell'artista __________, prelevato dall'abitazione
coniugale. Secondo il Pretore il marito non ha reso verosimili i motivi per
cui il quadro sarebbe più utile a lui che alla moglie. L'appellante eccepisce che
all'udienza del 7 novembre 2011 la moglie si era impegnata a riconsegnare l'opera
ove egli avesse esibito la documentazione attestante i propri redditi (verbale,
pag. 3), ciò che egli ha fatto (appello, punto 8). In realtà il Pretore ha accertato
che il convenuto non ha per nulla prodotto l'intera documentazione chiesta
dalla moglie (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). Tant'è che nel carteggio prodotto dall'appellante dopo l'udienza del 7 novembre 2011 (doc. 27 a 31) non figurano, come ha rilevato la moglie nel memoriale conclusivo (pag. 6, punto IV), documenti
sul “cambio agevolato” né indicazioni sulle mance ricevute nel 2010 e nel 2011 e
neppure gli estratti di tutti i conti bancari (ma solo di quello aperto presso la
__________) e postali con la movimentazione dal 31 luglio 2010. L'obiezione dell'appellante cade quindi nel vuoto.
12.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto vede accogliere
il suo appello solo in minima misura ottenendo la riduzione del contributo
alimentare in proporzione pressoché trascurabile. In simili circostanze conviene
ridurre lievemente la tassa di giustizia, rinunciando a prelevare l'esigua
quota che andrebbe addebitata a AO 1, e moderare lievemente l'indennità per
ripetibili a carico dell'appellante. Per quanto attiene alle
spese di primo grado, l'appellante chiede di essere dispensato dal versare ripetibili
(fissate dal Pretore in fr. 4200.–), avendo già corrisposto alla moglie varie
somme dopo la separazione, tra cui i noti fr. 15 000.– (appello, pag. 19 in alto). Egli non rende verosimile tuttavia di avere in qualche modo indennizzato preventivamente
l'istante per le spese di patrocinio da questa incontrate nella procedura a
tutela dell'unione coniugale. Non si vede di conseguenza perché egli dovrebbe
essere esonerato dal rifondere un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è riformato
come segue:
AP 1 verserà
a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di
mantenimento:
fr. 2055.–
mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010;
fr.
1790.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;
fr.
1915.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali ridotte,
di complessivi fr. 1800.–, sono poste
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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