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Decisione

11.2012.38

Protezione dell'unione coniugale; alimenti per la moglie; metodo di calcolo fondato sul riparto dell'eccedenza; restituzione di un quadro e di un importo versato dal marito quale anticipo sulla liquid

10 marzo 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri della sentenza impugnata (pag. 5 seg.) – ripresi invariati nell'appello – essendo di fr. 7917.92

mensili (fr. 136 421.31 meno 38 779.43 meno 2626.85 diviso 12).

b) Quanto

al 2011, l'appellante asserisce che il suo salario è diminuito di

fr. 6000.–, mentre dalla sentenza impugnata risulta un calo di soli fr.

4560.– (fr. 7920.– ./. fr. 7540.– per 12). Mal si comprende però come egli giunga alla cifra di fr. 6000.–

annui, né si intravede dove il Pretore possa avere sbagliato, le cifre

considerate nella sentenza impugnata essendo quelle dell'imponibile fiscale

(doc. 28) e non quelle dei bonifici bancari evocati dall'appellante. Privo di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si

rivela irricevibile. Del resto, l'importo stabilito dal primo giudice corrisponde

sostanzialmente a quanto il marito ha addotto nelle arringhe finali (sentenza

impugnata, pag. 5 e pag. 6 in fondo al primo paragrafo).

c) Circa

il 2012, invocando i dati dei primi tre mesi derivanti dagli estratti

del suo conto presso la __________, l'appellante paventa una diminuzione del

proprio stipendio a fr. 6800.–/fr. 7000.– mensili. A prescindere

dalla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello (sopra,

consid. 2), si tratta nondi­meno di speculazioni. Già in prima sede, per altro,

gli estratti di conti bancari da lui prodotti facevano stato di un guadagno

molto inferiore a quello che è poi stato attestato direttamente dal __________

(sentenza impugnata, pag. 5). Dovessero intervenire effettivi mutamenti di rilievo,

ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere al Pretore di adattare le

misure a protezione dell'unione coniugale alle nuove circostanze (art. 179 cpv.

1 CC).

6. L'appellante

contesta altresì il proprio fabbisogno minimo per quanto concerne l'ammortamento

del mutuo sulla casa e l'onere fiscale.

a) Il

Pretore ha accertato l'ammortamento del mutuo sulla casa in fr. 104.15 mensili

fondandosi su un avviso di scadenza allegato al memoriale di risposta, che attesta

un importo di fr. 1250.–. Al primo giudice è sfuggito però che tale somma non

si riferisce all'intero anno, ma – come rileva l'appellante – a un trimestre

(doc. 20), la menzione del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011 sul

citato estratto, in mancanza di altre indicazioni, riguardando con ogni

verosimiglianza anche l'ammortamento (fosse annuo, del resto, esso sarebbe scaduto

già in luglio, vista la data di elargizione del mutuo, e non solo in

settembre). Il costo mensile per l'alloggio dell'appellante va aumentato così da

fr. 1568.95 a fr. 1881.50 mensili (5644.40 diviso 3).

b) Relativamente

all'importo di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore per l'onere fiscale,

l'appellante chiede che esso sia portato a fr. 703.– mensili, dovendo egli

assumere anche il carico tributario della moglie. A parte il fatto però che la

dichiarazione fiscale da lui invocata a sostegno dell'affermazione si riferisce

a un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme (il 2009), la separazione

di fatto determina la fine della responsabilità solidale per i debiti d'imposta,

motivo per cui dopo la separazione ogni coniuge risponde unicamente della propria

partita fiscale (art. 12 cpv. 1 e 2 LT, art. 13 cpv. 1 e 2 LIFD). A ragione

dunque il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di ogni coniuge il

rispettivo carico tributario (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 5a ad art. 176 CC; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Berna 2010, n. 1 ad art.

176 CC). In definitiva, dunque, il fabbisogno minimo di

AP 1 risulta di fr. 4476.15 mensili (fr. 4163.60 meno fr. 1568.95

più fr. 1881.50).

7. In merito ai redditi

della moglie l'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato nel 2012

il bonus annuo di fr. 3000.– computato nel reddito del 2011. Ora, il

reddito determinante di un lavoratore dipendente è – di regola – quello

conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e

le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus,

partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata

regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Non comprende

per contro entrate occasionali o fortuite (RtiD I-2007 pag. 739 in alto con citazioni). Nel caso specifico la moglie ha cominciato a lavorare per lo studio

legale __________ (ora __________) nel novembre del 2009. Alla fine del 2011

essa ha percepito per la prima volta un bonus annuo di fr. 3000.–. L'appellante

nulla adduce che faccia apparire tale versamento, non contemplato dal contratto

di lavoro (doc. AA), verosimilmente ripetuto negli anni successivi. In

proposito non è il caso dunque di riformare la sentenza impugnata.

All'appellante rimane salva evidentemente, una volta

ancora, la facoltà di chiedere al Pretore l'eventuale adattamento delle

misure a protezione dell'unione coniugale a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1

CC).

8. Per quel che

concerne infine il fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di

ridurre l'onere fiscale a fr. 250.– mensili, la cifra di fr. 480.– calcolata

dal Pretore riferendosi alla tassazione congiunta dei coniugi, e di stralciare

la rata di fr. 500.– mensili computata come rimborso di un prestito che la

moglie ha ottenuto da un certo G__________, non reso verosimile e la cui restituzione

non è più pretesa dal mutuante.

a) Contrariamente

a quanto asserisce l'appellante, il Pretore ha stimato l'onere fiscale della

moglie in base al reddito di lei (sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto), non

in base a quello di entrambi i coniugi né in base a quello delle loro dichiarazioni

d'imposta (doc. R). AP 1 del resto non spiega perché il carico tributario di

fr. 480.– mensili stimato dal primo giudice nel fabbisogno minimo della

moglie sarebbe eccessivo né come egli giunga alla prospettata cifra di

fr. 250.– mensili. Per di più, la stima del Pretore appare senz'altro attendibile,

onde l'infondatezza dell'appello (calcolatori d'imposta in: www.calcolatori.ti.ch/reddito_sostanza.jsp).

b) Quanto

alla rata di fr. 500.– mensili in restituzione del citato prestito, non fa

dubbio che un debito debba essere rimborsato nella misura in cui i mezzi della

famiglia siano sufficienti, almeno nel caso in cui il mutuo

sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente

responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb;

sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid.

4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327; I CCA, sentenza inc.

11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 5b). Nel caso in esame l'appellante non

contesta che la restituzione del prestito in rate di fr. 500.– mensili

fosse dovuto già durante la comunione domestica, tanto ch'egli medesimo ha versato

Considerandi

regolarmente le rate fino alla separazione, come risulta dal suo interrogatorio

formale (act. VI pag. 5 in alto). Non sostiene nemmeno che il bilancio

familiare non consenta tale esborso. Dall'interrogatorio formale della moglie,

poi, non risulta che G__________ abbia rinunciato al rimborso del mutuo (act.

VI, pag. 5 a metà): ha accettato solo che AO 1 pagasse secondo le sue possibilità.

Per altro l'appellante non ha reso verosimile nemmeno che la moglie disponga

tuttora dei fr. 15 000.– ricevuti

quale anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale, ciò che essa nega (memoriale

conclusivo, punto 3). Non soccorrono in definitiva

gli estremi per distanziarsi al riguardo dal fabbisogno minimo stabilito del

Pretore.

9.

Nelle

circostanze descritte emerge il seguente quadro delle entrate e uscite

familiari:

Dal

1° settembre al 31 dicembre 2010

Reddito del marito (consid. 5a) fr. 7 920.—

Reddito

della moglie (consid. 7) fr. 3 912.85

fr. 11 832.85 mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 6) fr. 4 476.15

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90

fr. 9 057.05 mensili

Eccedenza fr. 2 775.80 mensili

Metà

eccedenza (consid. 4) fr. 1 387.90 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4476.15

+ fr. 1387.90 = fr. 5 864.05 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

4580.90

+ fr. 1387.90 ./. 3912.85, arrotondati in fr. 2 055.— mensili.

Dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2011

Reddito del marito (consid. 5b) fr. 7 540.—

Reddito

della moglie (consid. 7) fr. 4 069.—

fr. 11 609.— mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 6) fr. 4 476.15

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90

fr. 9 057.05 mensili

Eccedenza fr. 2 551.95 mensili

Metà

eccedenza (consid. 4) fr. 1 276.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4476.15

+ fr. 1276.– fr. 5 732.15 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

4580.90

+ fr. 1276.– ./. 4069.–, arrotondati in fr. 1 790.— mensili.

Dal 1° gennaio

2012.

in poi

Reddito del marito (consid. 5c) fr. 7 540.—

Reddito

della moglie (consid. 7) fr. 3 819.—

fr. 11 359.— mensili

Fabbisogno minimo del marito

(consid. 6) fr. 4 476.15

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90

fr. 9 057.05 mensili

Eccedenza fr. 2 301.95 mensili

Metà

eccedenza (consid. 4) fr. 1 151.— mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

4476.15

+ fr. 1151.– fr. 5 627.15 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

4580.90

+ fr. 1151.– ./. 3819.–, arrotondati in fr. 1 915.— mensili.

L'appello va accolto

entro tali limiti.

10.

AP 1 chiede che la

moglie gli restituisca i fr. 15 000.–

da lui elargiti come anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale nel

quadro dell'accordo concluso in esito alla prima protezione dell'unione

coniugale (doc. B e doc. 7). Il Pretore ha respinto la richiesta perché tra i

provvedimenti previsti dalla legge a tutela dell'unione coniugale (art. 176 a 178 CC) non rientra la regolamentazione di debiti tra le parti. L'appellante non contesta tale

motivazione, ma ritiene che la somma di fr. 15 000.–

debba essergli restituita nella procedura attuale (appello, pag. 17 penultimo

capoverso). Il solo fatto però che la moglie abbia adito una seconda volta il

Pretore a tutela dell'unione coniugale ancora non significa che l'appellante

possa pretendere la retrocessione della somma di fr. 15 000.– stanziata per porre termine alla prima procedura. Che il

primo giudice abbia adottato un altro metro di giudizio rispetto alla decisione

relativa al rimborso del prestito a G__________ non è vero. Come detto, le rate

di ammortamento del mutuo erano una spesa ricorrente della coppia già prima della

separazione. La causale del versamento non è quindi lontanamente assimilabile a

quella dei fr. 15 000.– anticipati

in liquidazione del regime dei beni. Su tal punto l'appello è privo di consistenza.

11.

L'appellante si duole che il Pretore non abbia ingiunto alla moglie di

restituirgli il quadro dell'artista __________, prelevato dall'abitazione

coniugale. Secondo il Pretore il marito non ha reso verosi­mili i motivi per

cui il quadro sarebbe più utile a lui che alla moglie. L'appellante eccepisce che

all'udienza del 7 novembre 2011 la moglie si era impegnata a riconsegnare l'opera

ove egli avesse esibito la documentazione attestante i propri redditi (verbale,

pag. 3), ciò che egli ha fatto (appello, punto 8). In realtà il Pretore ha accertato

che il convenuto non ha per nulla prodotto l'intera documentazione chiesta

dalla moglie (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). Tant'è che nel carteggio prodotto dall'appellante dopo l'udienza del 7 novembre 2011 (doc. 27 a 31) non figurano, come ha rilevato la moglie nel memoriale conclusivo (pag. 6, punto IV), documenti

sul “cambio agevolato” né indicazioni sulle mance ricevute nel 2010 e nel 2011 e

neppure gli estratti di tutti i conti bancari (ma solo di quello aperto presso la

__________) e postali con la movimentazione dal 31 luglio 2010. L'obiezione dell'appellante cade quindi nel vuoto.

12.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto vede accogliere

il suo appello solo in minima misura ottenendo la riduzione del contributo

alimentare in proporzione pressoché trascurabile. In simili circostanze conviene

ridurre lievemente la tassa di giustizia, rinunciando a prelevare l'esigua

quota che andrebbe addebitata a AO 1, e moderare lievemente l'indennità per

ripetibili a carico dell'appellante. Per quanto attiene alle

spese di primo grado, l'appellante chiede di essere dispensato dal versare ripetibili

(fissate dal Pretore in fr. 4200.–), avendo già corrisposto alla moglie varie

somme dopo la separazione, tra cui i noti fr. 15 000.– (appello, pag. 19 in alto). Egli non rende verosimile tuttavia di avere in qualche modo indennizzato preventivamente

l'istante per le spese di patrocinio da questa incontrate nella procedura a

tutela dell'unione coniugale. Non si vede di conseguenza perché egli dovrebbe

essere esonerato dal rifondere un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è riformato

come segue:

AP 1 verserà

a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di

mantenimento:

fr. 2055.–

mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010;

fr.

1790.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

fr.

1915.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali ridotte,

di complessivi fr. 1800.–, sono poste

carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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