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Decisione

11.2012.4

Filiazione: contributo di mantenimento a carico di un padre residente all'estero

17 febbraio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati di un'“ispezione ipotecaria” relativa a tale proprietà (atti già trasmessi al Pretore il 13 dicembre

2011). Il 18 apri­le 2013 egli ha poi fatto seguire a questa Camera

i suoi conteggi di stipendio dell'intero 2012. Ci si può domandare se

tali documenti siano ricevibili. Gli atti inviati al Pretore sono

stati prodotti invero dopo la chiusura dell'istruttoria, senza che il convenuto

abbia postulato né un'assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1

CPC ticinese) né una restituzione del termine per addurre nuovi mezzi di difesa

(art. 138 CPC ticinese), tanto che il primo giudice li ha ritenuti improponibili

(sentenza impugnata, pag. 2 a metà). Che quei documenti siano ammissibili in

appello è altrettanto dubbio, vista la loro incerta ricevibilità davanti all'autorità

di primo grado.

Circa

i documenti successivi all'emanazio­ne della sentenza impugnata, prodotti il 18 apri­le 2013 dinanzi a questa Camera,

v'è da interrogarsi se siano stati “immediatamente

addotti” (nel senso dell'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ove appena si

pensi che i conteggi di stipendio più recenti, relativi

al mese di dicembre, datano dell'11 gennaio 2013. Con ogni verosimiglianza quindi

la decisione odierna andrebbe presa sulla base dello stesso materiale

processuale vagliato dal Pretore. Ad ogni modo, si volessero pur considerare i

docu­menti citati, questi non muterebbero l'esito del giudizio, come si

vedrà in appresso (consid. 4b, 4d e 7).

3. Nella

fattispecie il Pretore ha determinato il contributo alimentare in questione

dopo avere stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla base delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo in fr. 1315.– mensili fino ai sei anni, in

fr. 1480.– mensili fino ai 12 anni e in fr. 1795.–

mensili fino ai 18 anni, già dedotta la quota per cura e educazione prestata in

natura dalla madre. Il primo giudice ha accertato inoltre che __________

non svol­ge alcuna attività lucrativa, ma percepisce fr. 1400.– mensili dalla

locazione di un immobile in comproprietà con la sorella (particella n. __________

RFD di __________, sezione di __________) e riceveva un assegno di prima

infanzia di fr. 1400.– mensili, nel frattempo decaduto, il tutto per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2382.–

men­sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

interessi ipotecari fr. 800.–, premio della cassa malati al netto del sussidio cantonale

fr. 190.–, assicurazione stabili fr. 42.– mensili).

Quanto

a AP 1, il Pretore ha accertato ch'egli lavora come autista di bus per la __________

di __________ e guadagna circa € 2300.00 mensili, somma da cui va dedotta una trattenuta

di € 346.50 destinata al rimborso di un mutuo da lui contratto per sistemare la

propria abitazione, onde un reddito di € 1954.00 netti, pari a circa

fr. 2345.– mensili. Calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 1570.–

mensili (minimo esistenziale

del

diritto esecutivo svizzero ridotto del 20% per tenere conto

del

minor costo della vita in Italia fr. 1080.–, costo dell'alloggio fr. 450.–,

tasse sui terreni fr. 40.– mensili), il Pretore è giunto alla conclusione

ch'egli può versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 400.– mensili,

riservando un importo analogo al mantenimento dell'altra figlia, M__________,

avuta dalla sua compagna. E siccome il versamento di fr. 400.– mensili copre appena

un quarto del fabbisogno in denaro di AO 1, egli ha ritenuto superfluo indagare

sulla sostanza di __________, la quale deve – comunque sia – finanziare l'ammanco

facendo capo a sé medesima.

4. L'appellante

contesta anzitutto l'ammontare del proprio reddito, determinato dal Pretore in fr. 2345.–

mensili, affermando di non capire come sia stata accertata quella cifra. Egli

lamenta che la somma di € 2500.00 mensili lordi da cui si è dipartito il

Pretore non trovi riscontro negli atti e sia smentita anzi dal conteggio di

stipendio del gennaio 2011, come pure da quanto ha dichiarato la responsabile

del personale della __________. Sostiene dipoi che, considerata la trattenuta

di € 364.90 mensili per il rimborso del menzionato prestito, egli ha in realtà

un margine dispo­nibile di appena fr. 1523.20 mensili netti, addirittura insufficiente

per sovvenzionare il suo proprio fabbisogno minimo, sicché nessun contributo alimentare

può essere posto a suo carico.

a) Il Pretore non ha

spiegato come sia giunto al predetto importo di € 2300.00 mensili netti

(sentenza impugnata, pag. 4). Apparentemente egli si è fondato sulla

testimonianza rilasciata dalla responsabile delle risorse umane presso l'__________, secondo cui nel 2010 l'imponibile fiscale dell'appellante risultava di circa € 28 000.00 (deposizione 30 marzo 2011 per rogatoria di __________, risposte

n. 4 e 5), pari a € 2333.33 mensili. Sta di fatto che

il reddito menzionato dalla testimone non sembrerebbe decisivo – da sé solo – per

stabilire la disponibilità del convenuto, il quale

stando ai certificati di stipendio è tassato alla fonte. E nel­l'ipotesi di tributi

prelevati alla fonte, senza che il dipendente possa opporvisi,

occorre tenere conto anche in caso di ristrettezze economiche dell'onere fiscale

gravante il debitore alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010

del 29 ottobre 2010, consid. 5.3).

b) Da parte sua

l'appellante quantifica il proprio reddito netto in € 1269.33 mensili,

pari a fr. 1523.20, sulla scorta del conteggio relativo allo stipendio del

gennaio 2011 (€ 1.088.00 netti), cui aggiunge la tredicesima e la quattordicesima

mensilità (doc. 3). Egli medesimo riconosce tuttavia un guadagno netto di circa

€ 1500.00 mensili “variabili anche in base agli straordinari” (interrogatorio

formale per rogatoria del 18 febbraio 2011, risposta n. 5). La nota responsabile

delle risorse umane, inoltre, ha precisato che alla retribuzione fissa mensile si

aggiungono “indennità variabili legate alle presenze e alla mansione” (loc.

Considerandi

cit., risposta n. 5). Un singolo conteggio di stipendio, pertanto, non è

sufficiente per stabilire con un minimo di affidabilità il reddito mensile

medio dell'interessato sull'arco dell'anno. Due conteggi – volendo considerare

anche quello dell'11 novembre 2011 prodotto in appello (sopra, consid. 2) –

sono più eloquenti, ma ancora non bastano per trarre deduzioni che si

sospingano oltre la mera apparenza.

c) Ben più significativo

è in concreto il certificato unico dei dipendenti (CUD) 2010, il quale

attesta per il 2009 un reddito annuo del convenuto di € 29 029.27, un'imposta sul

reddito delle persone fisiche (Irpef) di € 6430.41,

un'addizionale regionale al­l'Irpef di € 315.40 e un'addizionale comunale

al­l'Irpef di complessivi € 150.96 (doc. 2, 1° foglio). Il reddito che

figura in tale certificato può reputarsi corrispondere più fedelmente a quanto

il convenuto ha percepito al netto dei contributi previdenziali, guadagno

su cui sono poi calcolate l'Irpef, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale

che il datore di lavoro trattiene e versa al­l'erario. Il

reddito annuo conseguito da AP 1 al netto dei contributi previdenziali e delle

imposte alle fonte risulta così di € 22 132.50, pari a € 1877.40

mensili, ovvero fr. 2765.– circa (al tasso di cambio medio di fr. 1.50 per € 1.00 che vigeva

nel corso del 2009: v. ‹http://www.cambioeuro.it/grafico-euro-franco-svizzero› oppure ‹http://it.loobiz.com/grafico/euro+franco-svizzero›). La cifra di fr. 2345.– mensili cui è giunto il Pretore

sfugge dunque alla critica.

d) L'esito è meno

favorevole tenendo calcolo dei documenti esi­biti in appello (sopra, consid. 2).

Dai conteggi di stipendio prodotti il 18 aprile

2013.

si evince in effetti che

nel 2012 il convenuto ha guadagnato complessivamente € 19 451.00 netti,

tredicesima e quattordicesima comprese, per una media di € 1620.90

mensili. Come si vedrà ancora (consid. 5), nondimeno, dallo stipendio il datore

di lavoro ha dedotto, da gennaio a novembre, € 364.90 mensili riversati

direttamente a un istituto di credito per il rimborso del prestito testé evocato

(voce P64: “delegazione di pagamento”). Reintegrata quella trattenuta, nel 2012 l'appellante consta avere guadagnato in media € 1955.40 mensili netti, nominalmente più del

2009, ma per finire meno di allora ove si consideri l'intervenuta rivalutazione

del franco svizzero. Al tasso di cambio medio di fr. 1.20 per € 1.00 (lo

stesso applicato dal Pretore), ciò corrisponde pur sempre, in ogni modo, a uno

stipendio netto di fr. 2345.– mensili, come il primo giudice ha accertato

nella sentenza impugnata.

5.

In secondo luogo l'appellante fa valere che dal suo stipendio il

datore di lavoro trattiene € 364.90 mensili (“delegazione di pagamento”),

riversati a un istituto di credito in restituzione di un mutuo (€ 30 000.00) risalente

al 2007. Il Pretore non ha trascurato tale detrazione, “pari alla trattenuta

per un debito contratto a suo tempo dal convenuto con Prestitempo per la

sistemazione del­l'abitazione” (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Dagli atti risulta in effetti che il 20 luglio 2007 AP 1 ha ottenuto da un istituto di

credito un prestito di € 30 000.00 rimborsabile in 120 rate di € 364.90 mensili “trattenute

in busta paga” (doc. 5) a titolo di “finanziamento per la copertura del mutuo

della casa” (interrogatorio formale, loc. cit., risposta n. 6). L'esistenza

della trattenuta è stata ribadita anche dalla responsabile del personale (verbale

30.

mar­zo 2011 di __________, risposta n. 5).

Ora,

obblighi di mantenimento nei confronti dei figli prevalgono – di regola – sul rimborso di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). Se si

pensa tuttavia che nel caso specifico il mutuo è stato acceso per sistemare l'abitazione,

il rimborso rateale potrebbe equipararsi a un costo dell'alloggio. Resta il fatto che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha già

inserito un “onere locativo” di fr. 450.– mensili (sentenza impugnata,

pag. 4 a metà). E l'interessato, che abita in casa propria, non ha fatto valere

ulteriori costi all'infuori della rata per il rimborso del mutuo e di una tassa

di € 400.00 annui sui suoi terreni (interrogatorio formale, loc. cit.,

risposta n. 9) che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo nella proporzione

di fr. 40.– men­sili. La trattenuta di € 364.90 mensili, pertanto, è

già compresa nel­l'esborso di 450.– mensili per “oneri locativi” inclusi dal

primo giudice nel fabbisogno minimo del convenuto e non può essere dedotta dal

reddito un'altra volta.

6.

L'appellante fa valere inoltre che con i mezzi a sua disposizione

egli non è neppure in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo, sicché

nessun contributo può essere messo a suo carico. Ch'egli abbia diritto

di vedersi garantire l'equivalente del proprio fabbisogno

minimo, una volta assolti gli obblighi alimentari verso i figli, è

indiscusso (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2 con

riferimenti). Come il Pretore ha rilevato, però, con un reddito medio di fr.

2345.

– mensili (quello a lui più sfavorevole, del 2012) e un fabbisogno minimo

di fr. 1570.– egli conserva una disponibilità di fr. 775.– mensili. Ciò è

sufficiente per erogare il contributo alimentare di fr. 400.– mensili in favore

di IAO 1 e per destinare fr. 375.– mensili all'altra figlia, M__________ (nata

apparentemente nel 2009), la quale vivendo a __________ (interrogatorio

formale del 18 febbraio 2011, loc. cit., risposta n. 9) ha un fabbisogno

in denaro di almeno il 10% inferiore a quello di un minorenne residente in

Svizzera. La parità di trattamento nei confronti delle due bambine è così

rispettata (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con richiami; RtiD

II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii).

7.

Il convenuto rimprovera infine al Pretore di avere trascurato che __________

possiede immobili in Svizzera e all'estero, compreso un lussuoso immobile a __________,

di modo che avrebbe dovuto valutare meglio la situazione economica di lei prima

di imporgli il versamento di contributi alimentari. La critica è infondata. È

vero che il mantenimento di un figlio spetta a entrambi i genitori secondo le

rispettive possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid.

6), ma è altrettanto vero che il Pretore non ha disconosciuto tale principio. Anzi,

proprio a tale riguardo ha sottolineato che

il contributo alimentare di fr. 400.– mensili a carico del convenuto

garantisce appena un quarto del fabbisogno medio in denaro di AO 1, ciò che

rendeva superfluo indagare sulla sostanza di __________, la quale deve – comunque

sia – finanziare la differenza attingendo alle proprie risorse. Con simile argomentazione

l'interessato nemmeno si confronta. Certo, __________ è comproprietaria di uno

stabile a __________ con la sorella, ma il reddito di quel fondo parrebbe ormai

il suo solo introito (accertato dal Pretore in fr. 1400.– mensili:

sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Quanto a eventuali entrate dalla proprietà

a __________, neppure l'appellante prospetta la benché minima cifra. Ne segue

che mal si comprende perché __________ dovrebbe finanziare più dei tre quarti

del fabbisogno in denaro della figlia. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art.

311.

cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha formulato osservazioni all'appello per il

tramite del curatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

9.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili

sul piano federale contro il presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso supera ampiamente la soglia dei fr.

30.

000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– sono poste a

carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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