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Decisione

11.2012.41

Contributo di mantenimento per il coniuge affidatario dopo il divorzio

22 marzo 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sostenevano durante la comunione domestica. Siccome però al momento

in cui la causa di divorzio è stata introdotta le parti vivevano separate già

da più di dieci anni, fa stato nel caso in esame – come si è spiegato – il

livello di vita condotto durante la separazione. Il Pretore ha accertato il

fabbisogno minimo della moglie a quel tempo in fr. 2700.– mensili. Non

contestato dall'appellante, esso era finanziato mediante il guadagno di circa

fr. 1000.– mensili da lei conseguito presso la __________ e mediante un

contributo alimentare di fr. 1800.– mensili erogato dal marito. Nelle

circostanze predette tutto quanto può vedersi garantire l'appellante è, quindi,

la copertura di tale fabbisogno, come per altro l'interessata chiede.

7. La

seconda questione è di valutare se e in che misura l'appellante sia in grado di

finanziare da sé il proprio debito mantenimento (v. anche RtiD II-2006 pag. 685

n. 36c con rimandi), senza dimenticare che, relativamente al contributo alimentare dovuto fino al 30 settembre 2012, il

problema è ormai superato. Fino al passaggio in

giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i con­tributi di mantenimento

per moglie e figli continuano a essere di­sciplinati dall'assetto provvisionale

(RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c; v. anche DTF 130 I 350 consid. 1.2). Un eventuale

contri­buto alimentare sulla scorta dell'art. 125 cpv. 1 CC decorre, dunque,

solo dopo di allora.

a) Per

fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del

richiedente. In concreto l'appellante guadagna circa fr. 1000.– mensili

lavorando a tempo parziale per la __________ (doc. 30 e 32) e non risulta

disporre di sostanza (tassazione 2009 nel fascicolo “richiami da UT”). L'interrogativo

è di sapere se in tali condizioni, facendo prova di buona volontà e compiendo

gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da lei, AP 1 sia in grado di

guadagnare di più (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Ora, per stimare un

reddito ipotetico si deve esaminare se si possa ragionevolmente esigere dalla

persona in causa che eserciti un'attività lucrativa o che la aumenti,

considerando in particolare la sua formazione, l'età, lo stato di salute e la

situazione del mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se la persona ha

la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale reddito possa conseguire,

tenuto conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della

situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La

fissazione di un reddito virtuale non ha, invero, carattere di penalità (DTF

128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre

2010 consid. 3.1 in: SJ 2011/133 I pag. 177).

b) Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia

domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o

l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione –

intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF 137 III 110 consid.

4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e

tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova

solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di

estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). D'altro

canto la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere

limitata, interamente o parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto perciò a cominciare

– o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo

parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà

raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto

i 16 anni. L'applicazione di questi principi dipende in ogni modo dalle

circostanze specifiche. Un'attività lucrativa appare esigibile anche in

presenza di figli minorenni, ad

esempio,

se essa era già esercitata durante la vita in comune o se i figli sono affidati

alle cure di terzi (loc. cit.).

c) Nel

caso in rassegna la figlia delle parti, A__________, ha compiuto 16 anni il 5

ottobre 2012 e non risulta dover essere accudita in misura maggiore rispetto alla

media dei suoi coetanei. Né l'appellante asserisce – per avventura – di trovarsi

in uno stato d'incapacità lucrativa. Nulla osta dunque a che essa estenda il

suo grado d'occupazione al 100%. Non si disconosce che al momento in cui il

marito ha promosso la causa di divorzio (21 luglio 2010) l'appellante aveva 47

anni, ma non si deve trascurare nemmeno che già nel 2005 non sussisteva più alcuna

seria prospettiva di riconciliazione, tant'è che l'interessata medesima non si sarebbe

opposta a una richiesta di divorzio introdotta dal marito a quel momento (doc.

GG, 2° foglio). Già allora essa avrebbe dovuto aspettarsi pertanto di dover

intraprendere un'attività lucrativa parziale allorché la figlia avrebbe compiuto

i 10 anni. Che nel 2008 essa abbia cominciato a cercare un'attività e che dal

1° luglio 2010 essa lavori – su chiamata – per la __________ (ditta attiva

nel collocamento di personale infermieristico, nell'organizzazione e

nell'offerta di un servizio privato __________, di servizi per la cura e il

benessere della persona a domicilio), guadagnando in media fr. 980.– mensili

(doc. 4 e 30), dimostra del resto che ciò era possibile.

d) Per

Considerandi

quel che riguarda la formazione dell'appellante, dagli atti risulta che dal 6 settembre al 15 novembre 2008 essa ha svolto un corso di

“collaboratrice sanitaria base” presso la __________ (doc. 2, 2° foglio),

seguito da un corso di “collaboratrice sanitaria approfondimento” dal 24

gennaio al 14 marzo 2009 (doc. 2, 1° foglio), conseguendo il 12 maggio

2009.

il relativo attestato (doc. 2, 3° foglio). E una collaboratrice sanitaria __________

può lavorare in istituti per anziani, servizi di assistenza e cura a

domicilio, ospedali, istituti per persone ammalate e disabili, centri di

riabilitazione e altre strutture del settore sanitario (crs-corsiti.ch). Sotto

questo profilo nulla induce a ritenere pertanto che la formazione acquisita non

per­metta dall'appellante di esercitare un'attività a tempo pieno in quel

settore. È possibile che un'attività del genere sia relativamente gravosa, ma altre

attività simili richiedono altrettanto impegno fisico e sono

perfettamente esercitabili a orario completo. Ciò

posto, l'interessata può senz'altro reputarsi in grado di estendere la sua attività.

e) In

merito al reddito effettivamente conseguibile, si conviene che al personale sanitario

l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sul lavoro (RS

822.

), secondo cui per lavoratori con attività essenzialmente manuale la durata

massima della settimana lavorativa è di 50 ore, appare dubbia (Von Kaenel in: Geiser/Von Kaenel/Wyler [curatori],

Loi sur le travail, Berna 2005, n. 36 ad art. 9 e nota n. 111;

v. anche il decreto del Consiglio federale concernente il contratto nor­male di

lavoro per il personale sanitario: RS 221.215.328.4). Il contratto collettivo

per il personale occupato presso i servizi di assistenza e cura a domicilio

prevede in ogni modo, per un impiego al 100%, una durata settimanale fino a 40

ore (art. 6 n. 1 in: www.ocst.com/contratti-collettivi-10/settore-sociosanitario/66-contratto-servizi-di-assistenza-e-cura-a-domicilio-2012).

E per un'ausiliaria CRS/120, come l'appellante (art. 19 CCL), lo stipendio

minimo nel 2013 ammonta per il primo anno, compresa la tredicesima mensilità, a

fr. 3613.60 mensili lordi (in: www. ocst.com/attachments/article/66/COSACD%20

2013.

pdf).

f) È

possibile che l'agenzia di collocamento per cui l'appellante lavora non

assicuri un'attività a tempo pieno, ma non si può dire – come l'interessata

pretende – che le possibilità di reperire un'occupazione al 100% nel comparto sociosanitario

siano nulle. Anzi, il mercato del lavoro nel settore delle

cure a domicilio risulta tutt'altro che inesistente, considerato il notorio

invec­chia­mento della popolazione. In simili condizioni

l'ascolto

della direttrice della __________, rifiutata dal Pretore e non più riproposta

in questa sede, non avrebbe recato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Anche

dando prova di cautela non appare dunque fuori luogo aspettarsi che con un

ragionevole sforzo l'appellante aumenti il suo grado d'occupazione e copra da

sé il proprio fabbisogno minimo di fr. 2700.– mensili.

Tanto più ove si consideri che all'atto pratico, come si è visto sul fronte dei

redditi conseguibili, ciò non sembra neppure richiederle l'esercizio di un'attività

a tempo pieno.

8.

Ciò

posto, il terzo quesito da affrontare (quello di sapere se l'altro coniuge possa

essere equamente chiamato a contribuire al mantenimento del richiedente in base

al principio della solidarietà) risulta senza oggetto.

9.

Le

spese della decisione odierna seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, il quale non

ha dovuto formulare osservazioni all'appello.

Quanto al

gratuito patrocinio, esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello

appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC),

tanto da non essere stato oggetto di notificazione. Delle verosimili difficoltà

economiche in cui versa l'interessata si tiene conto, nondimeno, moderando per

quanto possibile le spese processuali.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali

di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3.

La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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