11.2012.41
Contributo di mantenimento per il coniuge affidatario dopo il divorzio
22 marzo 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2012.41
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento per il coniuge affidatario dopo il divorzio
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 CC
Incarto n.
11.2012.41
Lugano
22 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OA.2010.514 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 luglio 2010 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 25 aprile 2012 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 marzo 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1963) hanno contratto matrimonio a __________ il
15 dicembre 1995. A quel momento la sposa era già madre di L__________
(1988), nato da un precedente matrimonio. Dalla
nuova unione è nata A__________, il 5 ottobre 1996. Il marito è
animatore radiofonico per la __________. Senza particolare formazione, durante
la vita in comune la moglie non ha svolto attività lucrativa. I coniugi vivono
separati dal giugno del 1999.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa
il 19 settembre 2000 da AP 1, con sentenza del 2 settembre 2002 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato A__________ alla madre (riservato
il diritto di visita paterno), obbligando AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.–
mensili per la figlia (inc. DI.2000.653). Il 24 giugno 2006 AO 1 ha avuto un figlio da __________ (1972), E__________, e il 16 luglio 2010 una figlia da __________ (1972),
Al__________.
C. Il
20 luglio 2010 AO 1 ha promosso azione di divorzio, ha proposto l'affidamento della
figlia alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale (riservato il
suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili per la sola A__________, ha postulato il versamento di fr. 6000.– in
liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato la divisione a metà della
prestazione d'uscita maturata dai coniugi durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 30 settembre
2010 AP 1 ha
aderito al
principio del divorzio e al riparto a metà della prestazione d'uscita, ha sollecitato
l'affidamento di A__________ con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di
visita paterno), ha rivendicato il versamento di fr. 12 500.– per contributi
alimentari arretrati e ha preteso un contributo alimentare di fr. 1200.–
mensili per sé fino all'ottobre del 2012, ridotto in seguito a fr. 800.–
mensili fino al pensionamento di lei, e uno di fr. 1950.– mensili per la figlia
(assegni familiari compresi). Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Dal luglio del 2010 AP 1 lavora a tempo parziale per la __________
in qualità di assistente infermieristica.
D. Il
Pretore ha deciso il 1° ottobre 2010 di trattare la causa come azione di
divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 16 novembre 2010 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la
decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. L'udienza preliminare sugli
effetti controversi si è tenuta il 15 febbraio 2011 e l'istruttoria, iniziata immediatamente,
è terminata il 29 settembre 2011. Nel suo allegato conclusivo del 16 novembre
2011 AO 1 ha riaffermato le proprie domande, chiedendo il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nel suo memoriale di quello stesso giorno AP 1 ha riconfermato le sue posizioni, salvo ridurre a fr. 1795.– mensili la richiesta di contributo
alimentare per la figlia. Al dibattimento finale del 22 novembre 2011 le parti hanno
ribadito i rispettivi punti di vista.
E. Statuendo
il 15 marzo 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato A__________
alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale, ha riconosciuto al
padre il più ampio diritto di visita, ha liquidato il regime dei beni senza attribuzione
di alcuna pretesa, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione
d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in
giudicato della sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 30 settembre 2012
per la moglie e uno di fr. 1360.– mensili (assegni familiari non compresi)
per la figlia fino al 30 settembre 2012, aumentato a fr. 1650.– fino al 30 giugno
2013 e a fr. 1690.– mensili fino alla maggiore età. La tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 2740.– sono
state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. AP 1 è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Analogo beneficio è stato concesso il 23 marzo 2012 a AO 1.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello del 25 aprile 2012 per ottenere – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – un contributo alimentare in suo favore di fr. 800.– mensili fino
al suo pensionamento e la conseguente riforma del giudizio impugnato. AO 1 non
è stato invitato a formulare osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
sentenza del Pretore è stata intimata il 15 marzo 2012, sicché il termine di
ricorso è quello della legge nuova, di 30 giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiunga fr. 10
000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito
è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri il valore del contributo
alimentare preteso da AP 1 (fr. 800.– mensili fino al pensionamento). La
notificazione della sentenza è avvenuta al patrocinatore della convenuta il 16
marzo 2012. Presentato il 25 aprile 2012, l'appello in esame è pertanto tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC).
2. Litigioso
rimane, in questa sede il contributo alimentare per la moglie dopo lo scioglimento
del matrimonio. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato
in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; sentenza
del Tribunale federale 5A_346/2011 del 1° settembre 2011, consid. 3.1 in:
ZZZ 2011/ 2012 pag. 70).
3. Per
quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha riscontrato nella
fattispecie un matrimonio di breve durata (meno di quattro anni), ma dal quale è
nata una figlia. Egli ha accertato che da luglio del 2010 la moglie, ora
titolare di un diploma di collaboratrice sanitaria, lavora a tempo parziale (su
chiamata), guadagnando fr. 20.– orari. A mente sua si può esigere così da lei, pur
chiamata a occuparsi della figlia, l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo
parziale fino al 16° compleanno di A__________ (settembre del 2012), da
estendere poi a tempo pieno. A maggior ragione – egli ha proseguito – se si
tiene conto che, sapendo almeno dal 2005 che una riconciliazione con il marito
era
esclusa, essa
avrebbe dovuto adeguarsi alla nuova situazione.
Ciò
premesso, il Pretore ha determinato il reddito di AP 1 in fr. 1893.– mensili per un'attività al 50% fino al 30 settembre 2012 e in fr. 3786.– mensili
al 100% dopo di allora. Quanto al fabbisogno
minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 2500.– mensili arrotondati
fino al 30 settembre 2012 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 533.–, spese accessorie fr.
226.–, premio della cassa malati con sussidio fr. 88.–, assicurazione dell'automobile
fr. 48.–, imposta di circolazione fr. 21.15, costi di trasferta fr. 200.–,
imposte fr. 30.–), aumentato in seguito a fr. 2700.– mensili per tenere
conto dei maggiori costi di trasferta. Considerate le limitate disponibilità di
AO 1, tenuto a contribuire al mantenimento di tre figli minorenni, egli ha fissato
il contributo alimentare per la convenuta in fr. 500.– mensili fino al 30
settembre 2012, l'interessata essendo in grado di coprire da sé il proprio
fabbisogno minimo da allora in poi.
4. L'appellante
rileva di avere iniziato un'attività lucrativa a tempo parziale solo nel 2010
per la __________, recandosi al domicilio di persone anziane o malate bisognose
di cure per aiutarle nelle mansioni quotidiane. Si tratta, a suo dire, di
lavoro su chiamata duro e pesante, che non può essere esercitato al 100%
(50 ore settimanali) e che non le permette di conseguire uno stipendio
da attività a tempo pieno. Essa sottolinea di doversi occupare parallelamente della
figlia, ancora in casa e in formazione. L'interessata contesta altresì che la
sua formazione le consenta di impiegarsi a tempo pieno, l'attività di
collaboratrice sanitaria per la __________ non potendo definirsi tale. Ritiene
pertanto iniquo imputarle un reddito ipotetico di fr. 3786.– mensili, dal
“sapore di una penalità” nella misura in cui il Pretore le rimprovera una certa
passività nel cercare un'occupazione. Essa soggiunge che il marito ha atteso
dieci anni per chiedere il divorzio e che in tale lasso di tempo essa ha potuto
contare sul contributo alimentare di lui, ciò che le ha dato modo di accudire
alla figlia. Non potendo lei guadagnare più fr. 2000.– mensili, si giustificherebbe
dunque di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 800.– mensili fino
al pensionamento.
5. I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il
divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è
dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria
del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando,
indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non
conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio
dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125
CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora
non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge
disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid.
4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).
Per definire il contributo
alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con
rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai
coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di
conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia
pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora
il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si
esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento
fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, se in esito alla
seconda tappa risulta che il coniuge richiedente non riesce a finanziare da sé
il proprio mantenimento oppure ciò non può essere ragionevolmente preteso da
lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa
il contributo in base al principio della solidarietà.
6. Nella
fattispecie occorre determinare pertanto, in primo luogo, il tenore di vita che
Fatti
i coniugi sostenevano durante la comunione domestica. Siccome però al momento
in cui la causa di divorzio è stata introdotta le parti vivevano separate già
da più di dieci anni, fa stato nel caso in esame – come si è spiegato – il
livello di vita condotto durante la separazione. Il Pretore ha accertato il
fabbisogno minimo della moglie a quel tempo in fr. 2700.– mensili. Non
contestato dall'appellante, esso era finanziato mediante il guadagno di circa
fr. 1000.– mensili da lei conseguito presso la __________ e mediante un
contributo alimentare di fr. 1800.– mensili erogato dal marito. Nelle
circostanze predette tutto quanto può vedersi garantire l'appellante è, quindi,
la copertura di tale fabbisogno, come per altro l'interessata chiede.
7. La
seconda questione è di valutare se e in che misura l'appellante sia in grado di
finanziare da sé il proprio debito mantenimento (v. anche RtiD II-2006 pag. 685
n. 36c con rimandi), senza dimenticare che, relativamente al contributo alimentare dovuto fino al 30 settembre 2012, il
problema è ormai superato. Fino al passaggio in
giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento
per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale
(RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c; v. anche DTF 130 I 350 consid. 1.2). Un eventuale
contributo alimentare sulla scorta dell'art. 125 cpv. 1 CC decorre, dunque,
solo dopo di allora.
a) Per
fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del
richiedente. In concreto l'appellante guadagna circa fr. 1000.– mensili
lavorando a tempo parziale per la __________ (doc. 30 e 32) e non risulta
disporre di sostanza (tassazione 2009 nel fascicolo “richiami da UT”). L'interrogativo
è di sapere se in tali condizioni, facendo prova di buona volontà e compiendo
gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da lei, AP 1 sia in grado di
guadagnare di più (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Ora, per stimare un
reddito ipotetico si deve esaminare se si possa ragionevolmente esigere dalla
persona in causa che eserciti un'attività lucrativa o che la aumenti,
considerando in particolare la sua formazione, l'età, lo stato di salute e la
situazione del mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se la persona ha
la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale reddito possa conseguire,
tenuto conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della
situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La
fissazione di un reddito virtuale non ha, invero, carattere di penalità (DTF
128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre
2010 consid. 3.1 in: SJ 2011/133 I pag. 177).
b) Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia
domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o
l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione –
intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF 137 III 110 consid.
4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e
tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova
solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di
estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). D'altro
canto la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere
limitata, interamente o parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto perciò a cominciare
– o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo
parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà
raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto
i 16 anni. L'applicazione di questi principi dipende in ogni modo dalle
circostanze specifiche. Un'attività lucrativa appare esigibile anche in
presenza di figli minorenni, ad
esempio,
se essa era già esercitata durante la vita in comune o se i figli sono affidati
alle cure di terzi (loc. cit.).
c) Nel
caso in rassegna la figlia delle parti, A__________, ha compiuto 16 anni il 5
ottobre 2012 e non risulta dover essere accudita in misura maggiore rispetto alla
media dei suoi coetanei. Né l'appellante asserisce – per avventura – di trovarsi
in uno stato d'incapacità lucrativa. Nulla osta dunque a che essa estenda il
suo grado d'occupazione al 100%. Non si disconosce che al momento in cui il
marito ha promosso la causa di divorzio (21 luglio 2010) l'appellante aveva 47
anni, ma non si deve trascurare nemmeno che già nel 2005 non sussisteva più alcuna
seria prospettiva di riconciliazione, tant'è che l'interessata medesima non si sarebbe
opposta a una richiesta di divorzio introdotta dal marito a quel momento (doc.
GG, 2° foglio). Già allora essa avrebbe dovuto aspettarsi pertanto di dover
intraprendere un'attività lucrativa parziale allorché la figlia avrebbe compiuto
i 10 anni. Che nel 2008 essa abbia cominciato a cercare un'attività e che dal
1° luglio 2010 essa lavori – su chiamata – per la __________ (ditta attiva
nel collocamento di personale infermieristico, nell'organizzazione e
nell'offerta di un servizio privato __________, di servizi per la cura e il
benessere della persona a domicilio), guadagnando in media fr. 980.– mensili
(doc. 4 e 30), dimostra del resto che ciò era possibile.
d) Per
Considerandi
quel che riguarda la formazione dell'appellante, dagli atti risulta che dal 6 settembre al 15 novembre 2008 essa ha svolto un corso di
“collaboratrice sanitaria base” presso la __________ (doc. 2, 2° foglio),
seguito da un corso di “collaboratrice sanitaria approfondimento” dal 24
gennaio al 14 marzo 2009 (doc. 2, 1° foglio), conseguendo il 12 maggio
2009.
il relativo attestato (doc. 2, 3° foglio). E una collaboratrice sanitaria __________
può lavorare in istituti per anziani, servizi di assistenza e cura a
domicilio, ospedali, istituti per persone ammalate e disabili, centri di
riabilitazione e altre strutture del settore sanitario (crs-corsiti.ch). Sotto
questo profilo nulla induce a ritenere pertanto che la formazione acquisita non
permetta dall'appellante di esercitare un'attività a tempo pieno in quel
settore. È possibile che un'attività del genere sia relativamente gravosa, ma altre
attività simili richiedono altrettanto impegno fisico e sono
perfettamente esercitabili a orario completo. Ciò
posto, l'interessata può senz'altro reputarsi in grado di estendere la sua attività.
e) In
merito al reddito effettivamente conseguibile, si conviene che al personale sanitario
l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sul lavoro (RS
822.
), secondo cui per lavoratori con attività essenzialmente manuale la durata
massima della settimana lavorativa è di 50 ore, appare dubbia (Von Kaenel in: Geiser/Von Kaenel/Wyler [curatori],
Loi sur le travail, Berna 2005, n. 36 ad art. 9 e nota n. 111;
v. anche il decreto del Consiglio federale concernente il contratto normale di
lavoro per il personale sanitario: RS 221.215.328.4). Il contratto collettivo
per il personale occupato presso i servizi di assistenza e cura a domicilio
prevede in ogni modo, per un impiego al 100%, una durata settimanale fino a 40
ore (art. 6 n. 1 in: www.ocst.com/contratti-collettivi-10/settore-sociosanitario/66-contratto-servizi-di-assistenza-e-cura-a-domicilio-2012).
E per un'ausiliaria CRS/120, come l'appellante (art. 19 CCL), lo stipendio
minimo nel 2013 ammonta per il primo anno, compresa la tredicesima mensilità, a
fr. 3613.60 mensili lordi (in: www. ocst.com/attachments/article/66/COSACD%20
2013.
pdf).
f) È
possibile che l'agenzia di collocamento per cui l'appellante lavora non
assicuri un'attività a tempo pieno, ma non si può dire – come l'interessata
pretende – che le possibilità di reperire un'occupazione al 100% nel comparto sociosanitario
siano nulle. Anzi, il mercato del lavoro nel settore delle
cure a domicilio risulta tutt'altro che inesistente, considerato il notorio
invecchiamento della popolazione. In simili condizioni
l'ascolto
della direttrice della __________, rifiutata dal Pretore e non più riproposta
in questa sede, non avrebbe recato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Anche
dando prova di cautela non appare dunque fuori luogo aspettarsi che con un
ragionevole sforzo l'appellante aumenti il suo grado d'occupazione e copra da
sé il proprio fabbisogno minimo di fr. 2700.– mensili.
Tanto più ove si consideri che all'atto pratico, come si è visto sul fronte dei
redditi conseguibili, ciò non sembra neppure richiederle l'esercizio di un'attività
a tempo pieno.
8.
Ciò
posto, il terzo quesito da affrontare (quello di sapere se l'altro coniuge possa
essere equamente chiamato a contribuire al mantenimento del richiedente in base
al principio della solidarietà) risulta senza oggetto.
9.
Le
spese della decisione odierna seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, il quale non
ha dovuto formulare osservazioni all'appello.
Quanto al
gratuito patrocinio, esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello
appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC),
tanto da non essere stato oggetto di notificazione. Delle verosimili difficoltà
economiche in cui versa l'interessata si tiene conto, nondimeno, moderando per
quanto possibile le spese processuali.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali
di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3.
La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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