11.2012.44
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: qualità per appellare: interesse degno di protezione
27 dicembre 2013Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2012.44
Data decisione, Autorità:
27.12.2013, ICCA
Titolo:
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
qualità per appellare: interesse degno di protezione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 972 CC
art. 308 CPC
Incarto n.
11.2012.44
Lugano
27 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OA.2010.975
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 28 dicembre 2010 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 9 maggio 2012 presentato
da AP 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2012 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 febbraio 2009 la AO 1 di __________ ha sottoscritto con la “__________”,
ente con recapito presso la __________ di __________ e rappresentata dalla __________
di __________, un contratto d'appalto che prevedeva l'esecuzione di “intonaci
per interno” e “pareti in cartongesso” sulla particella n. 1740 RFD di __________,
sezione di __________, proprietà di AP 1, per complessivi fr. 130 455.–. Il
fondo è stato sottoposto il 26 novembre 2009 al regime della proprietà per
piani con la formazione delle
unità n. 29 813 (626/1000 del fondo base) e n. 29 814 (374/1000 del
fondo base). Il 21 maggio 2010 l'unità n. 29 813 è stata acquistata dalla __________
di __________. Il 25 giugno 2010 la AO 1 ha emesso la fattura finale di fr. 173 004.85, che dopo il versamento di un acconto di fr. 66 000.– si è ridotta
a fr. 107 004.85.
B. Con
istanza del 3 settembre 2010 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse iscritta in via
provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 66 985.05 con interessi al 5% dal 25 luglio 2010 sull'unità n. 29 813 del fondo
base n. 1740 RFD di __________, sezione di __________ e una di
fr. 40 019.80 con
interessi al 5% dal 25 luglio 2010 sull'unità n. 29 814. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni
richieste. Il 20 settembre 2010 l'unità n. 29 814
è stata acquistata da __________. Mediante decreto cautelare
del 27 settembre 2010 il Pretore, accertato il pagamento di fr. 40 000.–, ha
ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta provvisoriamente su tale
unità. Dopo il contraddittorio del 6 dicembre 2010, con
decisione del 13 dicembre successivo il Pretore ha poi confermato l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale sull'unità n. 29 813, assegnando all'istante un
termine di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale (inc. DI.2010.1319).
C. Il
28 dicembre 2010 la AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore, postulando
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 66 985.05 con interessi al
5% dal 25 luglio 2010 sulla proprietà per piani
n. 29 813. Nella sua risposta del 2 maggio 2011 il
convenuto ha aderito alla petizione fino a concorrenza di fr. 30 479.– con
interessi. L'attrice ha replicato il 31 maggio 2011, confermando le sue domande.
Con duplica del 1° luglio 2011 AP 1 ha contestato la propria legittimazione
passiva, chiedendo di respingere la petizione o, subordinatamente, di
accoglierla nei limiti precisati con la risposta.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 22 settembre 2011 e il 1° dicembre 2011 il Pretore
ha invitato l'attrice a determinarsi sulla legittimazione passiva di AP 1. L'attrice ha proposto il 28 dicembre 2011 di respingere la contestazione. Statuendo il 5 aprile
2012, il Pretore ha accertato la carenza di legittimazione passiva del
convenuto e ha dichiarato la petizione inammissibile, assegnando all'attrice un termine di 30 giorni
per postulare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori nei confronti del nuovo proprietario del
fondo. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 3000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 6000.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9
maggio 2012 in cui chiede di accertare la sua carente legittimazione passiva e
di respingere la petizione dell'attrice nel merito, di annullare l'assegnazione
del termine di 30 giorni impartitogli dal Pretore e di porre gli oneri
processuali a carico dell'attrice medesima, con obbligo per quest'ultima di rifondergli
fr. 6000.– a titolo di ripetibili. In parziale accoglimento di una richiesta
formulata dalla AO 1, con decreto del 13 luglio 2012 questa Camera ha obbligato
l'appellante a depositare una cauzione di fr. 2400.– per le spese
ripetibili presunte nel caso di soccombenza in appello. Nelle sue osservazioni
del 28 agosto 2012 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Trattate con la procedura
ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, le sentenze dei Pretori su
iscrizioni definitive di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori intimate
dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale valore è senz'altro
dato, ove appena si consideri l'entità dell'ipoteca legale (fr. 66 985.05). Quanto
alla notificazione della sentenza, essa è avvenuta al patrocinatore del
convenuto il 6 aprile 2012. Presentato il 9 maggio 2012, l'appello in
esame è pertanto tempestivo grazie all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.
2. Accertata
la proponibilità della contestazione circa la legittimazione passiva del
convenuto sollevata con la duplica, il Pretore ha constatato che attuale
proprietaria della proprietà per piani n. 29 813 è la __________,
ma che la compravendita è avvenuta il 21 maggio 2010 e che al momento in cui è
stata chiesta l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale AP 1 risultava ancora
iscritto come proprietario dell'immobile, quantunque in calce all'estratto del
registro fondiario figurasse una richiesta di iscrizione non ancora eseguita nel
libro mastro. Per il Pretore, di conseguenza, al momento in cui è stata inoltrata
la petizione l'attrice aveva convenuto correttamente l'allora proprietario del
fondo, non potendosi esigere che essa “assumesse il rischio di convenire l'acquirente,
ritenuto che a quello stadio della procedura non era noto se la __________, __________,
sarebbe poi effettivamente diventata la nuova proprietaria del fondo o se
invece il negozio giuridico sarebbe decaduto”. E siccome l'acquirente è stato
iscritto come nuovo proprietario solo il 26 maggio 2011, una volta ottenuta l'autorizzazione
__________, tale circostanza costituisce un “caso di mutazione
del proprietario del fondo in corso di procedura con conseguente carenza di
legittimazione passiva dell'alienante”. Nelle condizioni descritte il primo
giudice ha dichiarato inammissibile la petizione, ha posto gli oneri
processuali e le ripetibili a carico del convenuto e ha assegnato all'attrice
un termine per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale nei
confronti del nuovo proprietario del fondo.
3. L'appellante
ribadisce che la petizione andava respinta per mancanza di legittimazione passiva,
che all'attrice non doveva essere impartito alcun termine per intentare azione
contro il nuovo proprietario del fondo e che le spese giudiziarie erano da addebitare
all'attrice medesima. Il problema è di sapere nondimeno se egli abbia un
interesse pratico e attuale a contestare una sentenza a lui favorevole, il
Pretore avendo pur sempre dichiarato la petizione irricevibile e avendo
assegnato all'attrice un termine per agire contro un terzo a lui estraneo. Ora,
la legittimazione a ricorrere va esaminata d'ufficio (Reetz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,n. 30 alle note introduttive agli art. 308-318). Essa compete a chi, implicato come partecipante alla procedura di primo
grado, risulta formalmente e sostanzialmente leso dalla decisione (DTF 120 II 5
consid. 2a con rinvii; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 25 segg.
alle note preliminari all'art. 308; Mathys in: Baker &
McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 22 segg. ad
art. 311; Blickensdorfer in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 87 ad art. 308). Presuppone, in altri termini, un interesse personale degno di protezione all'annullamento o alla modifica
della decisione impugnata, il quale consiste nel
beneficio concreto che l'accoglimento del rimedio giuridico comporterebbe per l'appellante,
evitandogli un pregiudizio economico, materiale o ideale che invece la
decisione impugnata gli causerebbe (DTF 138 III 539 consid.
1.2.2).
a) In
concreto il convenuto aveva proposto di respingere la petizione per carenza di
legittimazione passiva, mentre il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile.
Non fa dubbio che la qualità per difendere in un processo civile pertenga alle
condizioni sostanziali della pretesa e che la sua mancanza comporti il rigetto
dell'azione nel merito, non in ordine (DTF 138 III 540 consid. 2.2.1, 136 III
367 consid. 2.1; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando). Nella fattispecie
non è dato a divedere tuttavia quale interesse degno di protezione possa
vantare il convenuto nel sostenere una conseguenza anziché l'altra. Un interesse concreto e attuale sarebbe dato – ad esempio – nel caso
in cui la pretesa litigiosa potesse essere riproposta nei
suoi confronti (Sterchi, op.
cit., n. 27 ad art. 308; Reetz, op.
cit., n. 30 e 31 alle note introduttive degli art. 308–318 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2ª edizione 2013, § 25 n. 28; Mathys, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC; Blickensdorfer, op. cit., n. 88 ad art. 308).
In concreto tuttavia un'eventualità del genere appare esclusa d'acchito, il
convenuto non essendo più proprietario del fondo, sicché la AO 1 non può più agire contro di lui per ottenere l'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale. Ne segue che al proposito l'appello
va dichiarato irricevibile.
b) Analoga
conclusione vale per quanto riguarda il termine di 30 giorni assegnato dal Pretore all'attrice per postulare l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale nei confronti del nuovo proprietario del fondo.
Anche su questo punto l'interessato non accenna nemmeno di scorcio quale vantaggio
concreto gli deriverebbe dall'accoglimento del rimedio
giuridico. Onde, una volta di più, l'inammissibilità dell'appello.
4. La
legittimazione dell'appellante a ricorrere è manifestamente data, invece, per
quanto attiene agli oneri processuali e alle ripetibili che il Pretore ha posto
a suo carico. Il primo giudice ha motivato simile scelta con l'argomento che il
convenuto ha causato le spese “tacendo la compravendita fino al momento
in cui è stata iscritta, a dimostrazione del fatto che [egli] era consapevole
che fino a quel momento la stessa non esplicava effetto alcuno”.
a) Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile al processo
di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il giudice condannava la parte
soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili. Dandosi reciproca soccombenza o “altri giusti motivi”, le tasse, le
spese giudiziarie e le ripetibili potevano
essere suddivise tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Inoltre il
giudice poteva condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili
da essa inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto è pacifico
che soccombente nella procedura di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è
risultata l'attrice. In linea di principio pertanto essa avrebbe dovuto
sopportare gli oneri processuali e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Rimane da esaminare se soccorressero “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148
cpv. 2 CPC ticinese) per derogare a tale principio.
b) Che
l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
debba essere chiesta nei confronti del proprietario attuale del fondo è indubbio (DTF 134 III 150 consid. 4.3; Steinauer, Les droits réels, vol III, 4ª edizione, pag. 312 n. 2882; Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 23 ad art. 961). Nella fattispecie è accertato
altresì che la proprietà per piani n. 29 814 è stata alienata alla __________ il 21 maggio 2010, prima che l'attrice promuovesse causa il 3
settembre 2010 contro AP 1 per ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca, e
che l'estratto del registro fondiario del 30 agosto 2010 su cui essa si è
fondata, pur indicando AP 1 come proprietario, segnalava l'avvenuta compravendita
sotto la voce “richieste di iscrizione non ancora eseguite nel libro mastro
giusta l'art. 105 RRF” [ora art. 31 cpv. 4 lett. e ORF] (doc. D).
c) Ciò
premesso, ove per la costituzione di un diritto reale occorra un'iscrizione nel
registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù dell'iscrizione
medesima (art. 971 cpv. 1 CC). Per “iscrizione” si intende quella nel libro
mastro (art. 972 cpv. 1 CC), fermo
restando che l'effetto risale poi – per principio – al giorno dell'iscrizione
nel giornale (art. 972 cpv. 2 CC). Come ha ripetuto recentemente il Tribunale
federale confermando la sua precedente giurisprudenza, tuttavia, ai fini di un processo
civile non deve sussistere dubbio sulla data del trasferimento di una proprietà
immobiliare, poiché
un'alienazione intervenuta prima o dopo l'avvio della
causa può comportare effetti diversi. Ne ha dedotto che solo l'iscrizione nel
giornale – e non quella nel mastro – garantisce la sicurezza del diritto sulla
data della mutazione (DTF 138 III 518 consid. 3.5.2). Certo, possono
verificarsi casi in cui all'iscrizione nel giornale non faccia seguito
alcunché, in particolare quando l'iscrizione di una compravendita non sia approvata
dall'autorità preposta all'applicazione della legge federale sull'acquisto di
fondi da parte di persone all'estero (cfr. Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 307 n. 856b; Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol.
V/II, Friburgo 1983, pag. 444
seg.). Ciò non toglie che secondo la giurisprudenza appena citata un'azione di
diritto reale vada intentata contro il compratore se al momento in cui è questa
introdotta la proprietà di lui è iscritta nel giornale, seppure non ancora nel
mastro (DTF 138 III 518 consid. 3.5.3).
d) Nella
fattispecie l'attrice sapeva, quando ha promosso causa contro AP 1, che nel
frattempo la proprietà per piani n. 29 814 era stata acquistata da un terzo, quantunque la
compravendita non risultasse ancora dal mastro. L'estratto del registro
fondiario segnalava chiaramente tale circostanza (doc. D). Bastava quindi che
essa si rivolgesse all'ufficiale del registro fondiario per conoscere l'identità
del compratore (DTF 138 III 519 consid. 4.2), la consultazione del giornale essendole
in ogni modo garantita (sentenza del
Tribunale federale 5A_227/2007 dell'11 gennaio 2008, consid. 2.5; v. Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 219 n.
583a). Verificare l'identità del proprietario al momento
di promuovere causa non era quindi impossibile né richiedeva sforzi
sproporzionati e poteva avvenire
senza il concorso del convenuto. Se ha promosso causa contro AP 1, di
conseguenza, essa ha agito consapevolmente. Non soccorrevano dunque “giusti
motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CC ticinese) per scostarsi dal
principio della soccombenza. Ne discende che su questo punto l'appello si
rivela fondato e che gli oneri processuale e le ripetibili di prima sede vanno
posti a carico dell'attrice.
5. Le spese della
decisione odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Considerato l'esito del giudizio, esse possono equitativamente essere suddivise
tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
6. Per quanto riguarda
Fatti
i rimedi giuridici contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3
della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 3000.–, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 6000.–
per ripetibili.
2. Le spese processuali
di fr. 1500.– sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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