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Decisione

11.2012.45

Appello irricevibile per mancata prestazione dell'anticipo

18 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2008.44 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa

con petizione del 5 maggio 2008 da

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1,)

contro

AP 1 ,

giudicando

sull'appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 21 febbraio 2012;

premesso

che con sentenza del 21 febbraio 2012 il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1963), cittadino italiano, e

AO 1 (1976), ha affidato il figlio M__________ (14 agosto 2001) alla madre

senza riconoscere diritti di visita al padre, ha condannato quest'ultimo a

versare contributi alimentari per moglie e figlio, oltre a un conguaglio di fr.

50 000.–

in liquidazione del regime dei beni, e ha pronunciato il riparto a metà di

eventuali prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso istituti di

previdenza professionale;

preso

atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a que­sta Camera con un appello

(“ricorso”) del 2 maggio 2012 per ottenere l'annullamento del giudizio

impugnato e la ricusazione del Pretore;

ricordato

che il presidente della Camera ha fissato il 15 maggio 2012 a AP 1 un termine fino al 14 giugno successivo per depositare la somma di fr. 1000.– in garanzia

delle spese processuali presumibili, termine contro il quale l'appellante ha interposto

un reclamo del 2 luglio 2012, chiedendo l'esonero dall'obbligo (o almeno

l'assegnazione di un termine suppletorio) e la nomina di un patrocinatore

d'ufficio;

rammentato

che con decreto del 9 luglio 2012 il presidente della Camera ha respinto sia la

dispensa dal versamento dell'anticipo sia la postulata designazione di un

patrocinatore d'ufficio, ma ha impartito all'appellante un nuovo termine fino

al 14 settembre 2012 per depositare l'anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle

spese processuali presumibili, con l'avvertenza che qualora il termine fosse

decorso infruttuoso il Tribunale d'appello non sareb­be entrato nel merito del rimedio

Considerandi

giuridico;

constatato

che un ricorso in materia civile del 14 settembre 2012 introdotto da AP 1

contro il predetto decreto è stato dichiarato inammissibile per tardività dal

Tribunale federale con sentenza 5A_700/2012 del 9 ottobre 2012;

accertato

che a tale ricorso non risulta essere stato conferito effetto sospensivo (art.

103.

cpv. 3 LTF) e che nel frattempo il nuovo termine fissato a AP 1 dal

presidente di questa Camera per depositare l'anticipo è scaduto senza essere

stato rispettato, a tutt'oggi l'appellante non avendo versato nulla;

considerato

che nelle circostanze descritte l'appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 non può

essere esaminato nel merito;

ritenuto

che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'appellante (art. 106

cpv. 1 LTF), ma che l'incasso sarebbe di esito incerto

e si risolverebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario, onde

l'opportunità di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire

ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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