11.2012.45
Appello irricevibile per mancata prestazione dell'anticipo
18 ottobre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2012.45
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, ICCA
Titolo:
Appello irricevibile per mancata prestazione dell'anticipo
ANTICIPI E CAUZIONE
DIVORZIO SU RICHIESTA DI UN CONIUGE
art. 101 cpv. 3 CPC
Incarto n.
11.2012.45
Lugano,
18 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2008.44 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 5 maggio 2008 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1,)
contro
AP 1 ,
giudicando
sull'appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 21 febbraio 2012;
premesso
che con sentenza del 21 febbraio 2012 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1963), cittadino italiano, e
AO 1 (1976), ha affidato il figlio M__________ (14 agosto 2001) alla madre
senza riconoscere diritti di visita al padre, ha condannato quest'ultimo a
versare contributi alimentari per moglie e figlio, oltre a un conguaglio di fr.
50 000.–
in liquidazione del regime dei beni, e ha pronunciato il riparto a metà di
eventuali prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso istituti di
previdenza professionale;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello
(“ricorso”) del 2 maggio 2012 per ottenere l'annullamento del giudizio
impugnato e la ricusazione del Pretore;
ricordato
che il presidente della Camera ha fissato il 15 maggio 2012 a AP 1 un termine fino al 14 giugno successivo per depositare la somma di fr. 1000.– in garanzia
delle spese processuali presumibili, termine contro il quale l'appellante ha interposto
un reclamo del 2 luglio 2012, chiedendo l'esonero dall'obbligo (o almeno
l'assegnazione di un termine suppletorio) e la nomina di un patrocinatore
d'ufficio;
rammentato
che con decreto del 9 luglio 2012 il presidente della Camera ha respinto sia la
dispensa dal versamento dell'anticipo sia la postulata designazione di un
patrocinatore d'ufficio, ma ha impartito all'appellante un nuovo termine fino
al 14 settembre 2012 per depositare l'anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle
spese processuali presumibili, con l'avvertenza che qualora il termine fosse
decorso infruttuoso il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio
Considerandi
giuridico;
constatato
che un ricorso in materia civile del 14 settembre 2012 introdotto da AP 1
contro il predetto decreto è stato dichiarato inammissibile per tardività dal
Tribunale federale con sentenza 5A_700/2012 del 9 ottobre 2012;
accertato
che a tale ricorso non risulta essere stato conferito effetto sospensivo (art.
103.
cpv. 3 LTF) e che nel frattempo il nuovo termine fissato a AP 1 dal
presidente di questa Camera per depositare l'anticipo è scaduto senza essere
stato rispettato, a tutt'oggi l'appellante non avendo versato nulla;
considerato
che nelle circostanze descritte l'appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 non può
essere esaminato nel merito;
ritenuto
che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'appellante (art. 106
cpv. 1 LTF), ma che l'incasso sarebbe di esito incerto
e si risolverebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario, onde
l'opportunità di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire
ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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