11.2012.46
Revoca dell'interdizione
14 novembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2012.46
Data decisione, Autorità:
14.11.2012, ICCA
Titolo:
Revoca dell'interdizione
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
PERIZIA
TUTORE
art. 369 cpv. 1 CC
art. 433 CC
Incarto n.
11.2012.46
Lugano
14 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa n. 396.2004 (revoca
dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 31 agosto 2011 da
RI 1
giudicando sul ricorso del 9 maggio 2012 presentato da
RI 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2012 dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il
9 febbraio 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione
di RI 1 (1968) in applicazione dell'art. 369 CC (“infermità e debolezza
mentale”). In qualità di tutore la Commissione tutoria regionale 2 ha designato il marito RA 1 (1958).
B. Il
31 agosto 2011 RI 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 2, instando
per la revoca della tutela sulla scorta di un certificato medico emesso dalla
dott. __________. L’Autorità di vigilanza sulle tutele, cui gli atti sono stati
trasmessi per competenza, ha sentito il 10 febbraio 2010 l’istante e il tutore,
Fatti
i quali hanno ribadito la richiesta di revoca dell’interdizione. Il 20 febbraio 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha incaricato così il dott. __________, psichiatra e
psicoterapeuta, di esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente. Nel suo referto
del 28 marzo 2012 lo specialista ha accertato
che la paziente “è affetta da una psicopatologia
maggiore, le cui caratteristiche sono date dalla coesistenza di sintomi tipici
della schizofrenia con quelli della sindrome affettiva bipolare. La diagnosi è
sindrome schizofrenia, tipo misto (ICD 10 F 25.2). La prognosi è sfavorevole, trattandosi di una patologia ad andamento cronico e nel cui ambito la
psicoterapia può solo avere un significato di sostegno e la farmacologia
mitigare temporaneamente l'intensità di sintomi maggiormente destabilizzanti”.
C. Con
decisione del 23 aprile 2012 l'Autorità di vigilanza ha respinto la domanda di
revoca dell'interdizione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.
200.–, sono state poste a carico dell'istante.
D. Contro
la decisione appena citata RA 1 ha adito questa Camera con un ricorso
(“opposizione”) del 9 maggio 2012 nel quale chiede che la tutela della moglie
sia revocata. il memoriale non ha formato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili a questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Tempestivo, il memoriale
dell'interessata può dunque essere trattato solo come ricorso. Quanto alla
procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b
LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2.
Il ricorso è stato introdotto personalmente da RA 1, marito e
tutore di RI 1. Ancorché di regola un tutore lasci agire il pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1037), nella fattispecie RA 1 era
senz'altro abilitato a postulare la revoca dell'interdizione (art. 433 cpv. 3
CC). Se non che, in concreto egli non ha adito l'Autorità di vigilanza sulle
tutele, alla quale si è rivolta direttamente RI 1, e non consta quindi essere parte
in causa. In simili circostanze la sua legittimazione a ricorrere contro la
mancata revoca dell'interdizione risulta dubbia. Sia come sia, il ricorso
apparendo senza possibilità di successo, non giova attardarsi su questo punto.
3.
Il
ricorrente chiede di essere autorizzato a presentare una controperizia. La
richiesta è di per sé ammissibile, alle parti essendo
data la facoltà di addurre in appello nuove allegazioni e nuove prove (art. 74a cpv. 2 LPAmm). Per ammettere l'assunzione di un
nuovo referto peritale occorrerebbe tuttavia che quello agli atti apparisse incompleto,
inconcludente, inattendibile o contraddittorio. Nemmeno l'interessato pretende
tanto. Non è dato a divedere del resto quali altri elementi di valutazione potrebbe
recare una nuova perizia. Commissionare o autorizzare l'allestimento di un
nuovo referto in simili circostanze non sarebbe di alcuna verosimile utilità
per il giudizio.
4.
In caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell'autorità
competente (art. 433 cpv. 1 CC), la quale è obbligata a ordinarla tosto che la
causa di tutela sia scomparsa (art. 433 cpv. 2 CC). Ove la tutela sia stata
pronunciata per causa di infermità o debolezza di mente, la revoca può essere
pronunciata solo dietro relazione di periti e quando sia stabilito che la causa
di interdizione più non esiste (art. 436 CC).
a) Secondo
l'Autorità di vigilanza sulle tutele l'interdizione non può essere revocata nella
fattispecie perché, come ha attestato il dott. __________ nel referto del 28
marzo 2012, la causa della tutela non è
scomparsa. Anzi, stando allo specialista il provvedimento rimane necessario per
tutelare gli interessi personali e amministrativi della pupilla. Per l'Autorità di vigilanza sulle tutele, poi, la prognosi sfavorevole
espressa dal perito, così come la delicata attuale situazione familiare della
pupilla, non garantirebbe a quest'ultima serenità ed
equilibrio sufficienti per gestirsi in maniera autonoma.
b) Il
ricorrente critica la perizia del dott. __________, domandandosi come “in un
ora di colloquio e senza alcun test specifico, [egli sia] potuto arrivare alla
conclusione che la signora RI 1 soffre attualmente di (cito): psicopatologia
maggiore le cui caratteristiche sono date dalla coesistenza di sintomi tipici
della schizofrenia con quelli della sindrome affettiva bipolare”. Egli ripete
che dal profilo psichico la pupilla sta meglio, incontra regolarmente il proprio
medico curante (la dott. __________) e segue regolarmente le cure con lei
concordate. Pur ammettendo una certa conflittualità familiare, l'interessato ribadisce
in definitiva l'opportunità di revocare la tutela.
c) Che
il colloquio tra il perito e RI 1 sia durato una sola ora è possibile, ma ciò
non basta per revocare in dubbio l'attendibilità del referto psichiatrico. Si
ricordi che lo specialista non si è limitato a una mera osservazione del
soggetto, ma ha analizzato il vissuto psichiatrico della paziente sulla base
dell'incarto messo a disposizione dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. E la
sua conclusione, secondo cui la patologia di cui soffre RI 1 (schizofrenia di
tipo misto) è cronica, non si scosta dalla diagnosi del medico curante, la
quale ha confermato che la paziente soffre – appunto – di uno “stato psicotico
cronico” (certificato del 7 dicembre 2011). Non è escluso che seguendo
un'adeguata cura farmacologica l'interessata conservi “un buon
equilibrio di intendere e volere”, ma lo stesso medico curante rileva trattarsi
di stato psichico “instabile”. Nemmeno il tutore pretende per altro che la
pupilla sia in grado adesso di provvedere autonomamente ai propri interessi
personali e gestionali. E nella misura cui sussistono tuttora i presupposti
sociali per pronunciare l'interdizione, non soccorrono i presupposti per revocarla
(Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
pag. 392 n. 1032). Ne discende che, privo di consistenza, il ricorso è destinato
all'insuccesso.
5.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per
analogia), ma in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, il
ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone ad ogni modo problema di ripetibili,
il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di interdizione – e quindi anche di
revoca – il ricorso in materia civile è dato (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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