11.2012.47
Certificato ereditario: sostituzione fedecommissaria
6 novembre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2012.47
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, ICCA
Titolo:
Certificato ereditario: sostituzione fedecommissaria
CERTIFICATO EREDITARIO
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA
art. 488 cpv. 1 CC
art. 492 cpv. 1 CC
art. 492 cpv. 2 CC
art. 559 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2012.47
Lugano,
6 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2012.129 (sostituzione di certificato
ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 febbraio 2012 dall'
avv. dott. AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
come esecutore testamentario di
PI 1 (1934-2002), già in,
istanza
cui si è opposta la
dott. AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 14 maggio 2012 presentato
da AP 1 contro il certificato ereditario sostituito dal Pretore il 3 maggio
2012;
Ritenuto
in fatto: A. PI 1 nata __________ (1934), moglie di __________, domiciliata a __________,
è deceduta a __________ il 3 marzo 2002 senza lasciare discendenti. Non
risultando disposizioni per causa di morte, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha rilasciato il 29 aprile 2002 un certificato ereditario in cui figuravano come unici eredi il
marito __________ (1923) e le tre sorelle della defunta: __________ (1929), __________
(1930) e __________ (1942).
B. Alcuni
mesi dopo, rinvenutisi due testamenti olografi di PI 1, il notaio __________ ha
pubblicato il 31 luglio 2002 tali disposizioni davanti al Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. La
prima, del 1997, è così redatta:
1. Es
ist mein Wille, kremiert zu werden.
2. Anstelle
von Blumenspenden soll ein Kinderhilfswerk bedacht werden.
3. Mein
Ehemann __________ soll von meinem Vermögen lebenslänglich Nutzniessung haben.
Nach seinem Tod fällt das restliche Vermögen an meine Familie.
4. An
Legaten soll meinen Schwestern: Frau __________, __________, Frau __________,
8002 __________ und Frau __________, __________ je Fr. 150 000.– (eins-fünf-null-null-null-null) ausbezahlt werden.
Als
Testamentsvollstrecker im Sinn von Art. 517 und folgende des Schweiz. ZGB
bestimme ich Herrn Dr. AO 1, __________, __________.
__________, 16. Januar 1997
PI
1
La seconda, del 2001,
contiene quanto segue:
__________, 28.10.2001
Für den Fall,
dass ich sterbe, habe ich folgende Wünsche:
– Ich
will kremiert werden.
– In
__________ soll eine Abdankungsmesse gelesen werden sowie die Messe des. 7. +
30.
– In
__________ soll ebenfalls eine Abdankungsmesse gelesen werden. Danach sind die
Teilnehmenden zu einem Imbiss einzuladen (__________).
– Die
Urne möchte ich auf unseren Stein beigesetzt haben. __________ + __________ wissen
wo. In den kleineren Stein soll eine “Vogelbadwanne” ausgehauen werden. Evt.
mit Broncevögel (Elster?) daneben. An der Steinwand Richtung Bach ist __________
+ mein Zeichen einzubrigen: __________.
– Laut
meinem Testament hat __________ die Nutzung meines Vermögens. Vorab soll meinen
drei Schwestern __________, __________ und __________ sowie AP 1 je Fr. 50 000.– circa in Wertschriften übertragen werden. Dies in Zusammenarbeit
mit __________. Meinen Gottenkindern __________, __________ und __________ je
ca. Fr. 10 000.–.
– Ich
wünsche mir, dass unser __________ Haus nach __________ Tod unseren Familien
ohne finanzielle Belastungen erhalten bleibt. Die Juristen __________ + __________
finden sicher eine Möglichkeit (Stiftung?), dies zu bewerkstelligen. Das Haus
sollte von AP 1 Familie wie auch von __________ -Abkömmlingen bewohnt werden
können.
Mit
guten Wünschen für alle
PI
1
Preso
atto di ciò, su istanza del notaio __________ il Pretore ha modificato il certificato
ereditario del 29 aprile 2002, sostituendolo il 10 ottobre 2002 con un nuovo
certificato in cui figura come unico erede di PI 1 il marito __________ e come esecutore
testamentario il notaio AO 1. __________ è deceduto anni dopo,
il 4 novembre 2011, senza testamento. Sua unica erede è la figlia AP 1 nata __________
(1955).
C. Il
notaio AO 1 si è rivolto il 10 febbraio 2012 al Pretore perché modificasse il
certificato ereditario fu PI 1 del 10 ottobre 2002 e qualificasse __________ alla stregua di usufruttuario (non di unico erede della
moglie), dichiarando sole eredi della defunta
le sorelle __________ (1929), __________ (1930, deceduta il 13 luglio
2002) e __________ (1942). Egli ha motivato la richiesta con la necessità di
trapassare la proprietà di un fondo a __________, tuttora intestato alle
quattro sorelle. Il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 10 giorni per
formulare osservazioni. Questa ha comunicato il 12 marzo 2012 di opporsi
alla modifica del certificato ereditario. Il Pretore ha convocato così il
notaio AO 1 e AP 1 a un'udienza del 27 aprile 2012, in esito alla quale costoro hanno dichiarato “che può ora essere rilasciato il certificato ereditario
della defunta PI 1 a favore degli eredi sostituiti che il Pretore determinerà”.
Statuendo il 3 maggio 2012, il Pretore ha emanato un nuovo certificato
ereditario, indicando come uniche eredi “quali eredi sostituite” le due sorelle
__________ e __________. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono
state poste a carico della successione.
D. AP 1
è insorta a questa Camera il 14 maggio 2012 con un appello nel quale chiede di riformare
la decisione del Pretore inserendola fra le eredi sostituite, come __________ e
__________. Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2012 il notaio AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è
un atto di volontaria giurisdizione (DTF 118 II 110 consid. 1; I CCA, sentenza
inc. 11.2012.123 del 5 aprile 2013, consid. 1 con richiami), tant'è che i
Cantoni possono dichiarare competente a tal fine un' autorità amministrativa
(art. 54 tit. fin. CC). Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett. b e c LAC) – per un tribunale, si applica la procedura
sommaria dell'art. 248 lett. e CPC quale diritto cantonale surrogato (FF 2006
pag. 6627 a metà; DTF 139 III 227 consid. 2). Ciò vale analogicamente per l'eventuale
revoca o modifica del certificato (art. 256
cpv. 2 CPC).
2. Le
decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili, anche
nella procedura sommaria, se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro
dato, ove si pensi che il certificato ereditario è destinato a trasferire la
proprietà di uno stabile (particella n. 858, catasto __________). Quanto alla
tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
di AP 1 il 4 maggio 2012, di modo che il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1
CPC) è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto lunedì 14 maggio 2012.
Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che con i due testamenti PI 1 abbia
inteso designare il marito – nonostante l'equivoco accenno a un usufrutto vitalizio
– in qualità di erede istituito e le tre sorelle di lei in veste di eredi
sostituite sulla rimanenza (art. 488 cpv. 1 CC). Giustamente – egli ha
soggiunto – era stato emesso quindi un primo certificato ereditario a nome di __________
e un secondo certificato andava rilasciato alla morte di quest'ultimo in favore
delle eredi sostituite. Se non che – egli ha continuato – __________ era
deceduta nel frattempo e non poteva più acquisire la rispettiva quota d'eredità
(art. 492 cpv. 1 CC). Di per sé tale quota sarebbe rimasta così a __________ in
qualità di erede istituito (art. 492 cpv. 2 CC). Nel primo testamento però
PI 1 ha disposto altrimenti, ovvero che dopo la morte del marito quanto sarebbe
rimasto della successione di lei sarebbe spettato alla sua famiglia. E siccome
della “sua famiglia” restavano le due sorelle, il Pretore ha dichiarato uniche
eredi (sostituite) __________ e __________.
4. L'appellante
contesta che nel testamento del 16 gennaio 1997 la testatrice abbia validamente
derogato al principio per cui, dandosi premorienza dell'erede sostituito rispetto
all'erede istituito, l'eredità rimane a quest'ultimo (art. 492 cpv. 2 CC). Avesse
inteso ciò, secondo l'appellante PI 1 avrebbe dovuto disporre che in caso di
morte di una sua sorella, la relativa quota sarebbe stata divisa tra le due sorelle
superstiti. Limitandosi a prescrivere che dopo la morte del marito la rimanenza
del suo patrimonio sarebbe toccata “alla sua famiglia”, essa non ha manifestato
chiaramente la volontà di scostarsi dalle regole della devoluzione legale,
tanto meno ove si pensi che nel testamento del 28 ottobre 2001 essa ha posto le
tre sorelle e AP 1 su un piano di parità, destinando loro un legato di fr. 50 000.– ognuna. In
altri termini, PI 1 considerava AP 1 come parte della “sua famiglia”, sicché la
citata clausola testamentaria non configura una deroga al precetto dell'art.
492 cpv. 2 CC. AP 1 è subentrata così al padre nella posizione di __________ e
come tale va indicata nel nuovo certificato ereditario.
5. Il
rilascio di un certificato ereditario non è preceduto da una disamina
sostanziale circa la qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di
legittimazione meramente provvisorio che abilita a disporre dei beni della
successione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2 con rinvii). Sapere chi sia
realmente erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice di merito chiamato a
interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito
di un'azione di diritto successorio (DTF 128
III 323, consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_495/2010 del
10 gennaio 2011, consid. 2.3.2). In concreto le parti convengono sul
fatto che nel testamento del 16 gennaio 1997 PI 1 ha designato il marito in qualità di erede istituito (nonostante l'equivoco accenno all'usufrutto) e
le tre sorelle di lei in qualità di eredi sostituite sulla rimanenza. Di tale
comune punto di vista va tenuto conto (sentenza del Tribunale
federale 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011, loc. cit.). D'altro lato __________ è
deceduta prima di __________, onde l'impossibilità per lei di acquistare
l'eredità che le sarebbe spettata (art. 492 cpv. 1 CC). La questione è di
sapere se, in condizioni del genere, tale quota sia rimasta a __________ in
qualità di erede istituito (rispettivamente sia passata dopo la morte di lui all'erede
AP 1) o vada suddivisa tra le due sorelle superstiti della defunta.
L'appellante sostiene la prima soluzione, il Pretore (e con lui l'esecutore
testamentario di PI 1) reputa pertinente la seconda.
6. La
cognizione dell'autorità preposta al rilascio (o alla modifica) di un
certificato ereditario per accertare chi abbia qualità di erede è – come detto
– limitata a un'interpretazione provvisoria delle disposizioni testamentarie, ossia
a un giudizio sommario. Nella fattispecie la testatrice ha stabilito il
16 gennaio 1997 che il marito avrebbe beneficiato di tutta la sua sostanza, ma
che dopo la sua morte di lui il patrimonio residuo (das restliche Vermögen)
sarebbe toccato “alla sua famiglia”. Nulla induce a credere – per lo meno a un
sommario esame – che nelle intenzioni di lei il “patrimonio residuo” dovesse essere
men che completo, ovvero che in caso di premorienza di uno dei membri della “sua
famiglia”
(una delle sorelle)
il marito potesse tenere per sé la quota della relativa spettanza. Certo, secondo
l'ordine di devoluzione legale se un erede sostituito premuore, la successione
rimane all'istituito (art. 492 cpv. 2 CC). Non si tratta però di una norma imperativa
(“salvo disposizione contraria”). E in concreto la testatrice ha disposto che
alla morte del marito il suo patrimonio residuo – e non solo una parte di esso,
per quanto sia dato a divedere nell'ambito di un sommario esame – toccasse alla
sua famiglia. “Famiglia” che, dopo il decesso di __________, rimaneva composta
delle due sorelle superstiti.
È possibile che la
testatrice considerasse l'appellante come una figlia elettiva, almeno stando alle
affermazioni di quest'ultima. Ciò ancora non significa tuttavia che PI 1 considerasse
AP 1 parte della propria “famiglia” o che
identificasse la famiglia
del marito con la propria. Anzi, nel testamento del 28 ottobre 2001 essa
ha evocato esplicitamente, riferendosi alla casa di “__________”, famiglie
distinte (Ich wünsche mir, dass unser __________ Haus nach __________ Tod
unseren Familien ohne finanzielle Belastungen erhalten bleibt), menzionando
separatamente “la famiglia di AP 1” e “i discendenti __________” (Das Haus
sollte von AP 1 Familie wie auch von __________ -Abkömmlingen bewohnt werden
können). Un'interpretazione provvisoria delle disposizioni di ultima
volontà induce a concludere perciò che la testatrice intendesse far pervenire
“alla sua famiglia” l'intero suo “patrimonio residuo”, compresa la quota che
sarebbe spettata a una sorella eventualmente premorta all'erede istituito. Ne
segue che la decisione del Pretore, corretta, merita conferma.
7. Le spese processuali
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha
formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto a un'equa
indennità per ripetibili.
8. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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