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Decisione

11.2012.48

Proprietà per piani, permuta di superfici tra comproprietari

14 luglio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i vizi dell'accordo, in ultima analisi, perché non può ottenere dai convenuti

il versamento di fr. 60 000.– di cui

non è riuscita a dimostrare la pattuizione. Ma ciò non è compatibile con il principio

della buona fede sgorgante dall'art. 2 cpv. 2 CC. Su questo punto la decisione del

Pretore è ineccepibile.

5. Allega l'appellante che, a

prescindere dal vizio di forma, in concreto la permuta doveva essere approvata

dall'unanimità dei comproprietari, ciò che non è avvenuto. Così argomentando,

nondimeno, essa cerca di equivocare sui termini. Oggetto del­l'azione

principale non è sapere se l'accordo fra le parti abbia validamente modificato

il piano di ripartizione della proprietà per piani adottato dai comproprietari

il 27 aprile 2007 (sopra, lett. B; rogito n. 575 del notaio C__________, nel

fascicolo “ispe­zio­ne a RF”), ma se l'attrice possa esigere che i convenuti le

retrocedano l'area scorporata dall'unità n. 02 e aggregata alle unità n. 13

e 14, ripristinando la situazione anteriore. Tale non è il caso, l'attrice

medesima avendo aderito alla permuta – come si è visto – da lei medesima avallata

con l'annessione dell'unità n. 15 alla propria unità n. 02. Anche in proposito

la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.

6. L'appellante asserisce che,

dandosi disaccordo delle parti sul noto versamento di fr. 60 000.–, il contratto di permuta non è neppure

sorto, il dissenso vertendo su un punto essenziale del negozio giuridico. L'argomento

presuppone tuttavia che il conguaglio di fr. 60 000.–

formasse oggetto dell'intesa. In realtà il Pretore ha rimproverato all'attrice

di non avere per nulla dimostrato che al momento di stipulare la permuta si

fosse prospettata una corresponsione di somme in denaro. Nell'appello l'interessata

non pretende il contrario né accenna a una prova qualsiasi che smentisca l'opinione

del Pretore. La conclusione secondo cui, sulla base degli atti, la permuta

risulta essere stata stipulata senza obblighi pecuniari per i convenuti rispon­de

perciò a un corretto apprezza­mento delle risultanze istruttorie. Una volta

ancora l'appello è destinato all'insuccesso.

7. Infine l'appellante fa

valere che la riconvenzione andava respinta, poiché il Pretore non poteva

limitarsi ad accertare le superfici delle unità n. 02, 13, 14 e 15 gravate di

diritti d'uso esclusivo, ma avrebbe dovuto ordinare l'intavolazione definitiva

della proprietà per piani nel registro fondiario, “la decisione del giudice

dovendo sostituirsi all'atto pubblico del notaio, rispettivamente all'assemblea

dei condomini”. A parte il fatto però che simile richiesta non è stata avanzata

dai convenuti, attori riconvenzionali, la doglianza è priva di fondamento.

Considerandi

a) L'iscrizione

di una proprietà per piani nel registro fondiario può avvenire, sulla base di

un regolare atto costitutivo e di un piano di ripartizione, già “prima della

costruzione dell'edificio” (art. 33c cpv. 1 e 2 vRRF,

corrispondente all'art. 69 cpv. 1

e

2.

ORF in vigore dal 1° gennaio 2012). Tale iscrizione è costituiva del

diritto reale e non ha solo indole provvisoria (DTF 119 II 214 consid. 2c). Il

compimento dell'edificio va poi comunicato

all'ufficiale del registro fondiario presentando l'eventuale piano di

ripartizione rettificato al termine della costruzione, firmato da tutti i

comproprietari (art. 33c cpv. 3 combinato con l'art. 33b

cpv. 2 vRRF, corrispondente all'art. 69 cpv. 3 prima frase ORF combinato

con l'art. 68 cpv. 2 in vigore dal 1° gennaio 2012, che per la notifica

all'ufficiale prevede ora un termine di tre mesi). Ciò permette di far cancellare

la menzione “costituzione della PPP prima della costruzione dell'edificio” dal

registro fondiario. Risultando modifiche alle superfici, occorre tuttavia la

rogazione di un nuovo atto pubblico (Werme­linger

in: Zürcher Kommentar, edizione 2010, n. 159 alle note preliminari degli art.

712a–712t CC; Fasel,

Grund­buch­ver­ordnung, Kommentar, Basilea 2008, n. 18 ad art. 33c

vRRF; 2ª edizione, n. 16 ad art. 69 ORF).

b) Contrariamente

a quanto sostiene l'attrice, nel caso specifico il Pretore non poteva ordinare

all'ufficiale del registro fondiario – senza per altro che ciò gli fosse

richiesto – di cancellare la menzione “costituzione della PPP prima della costruzione

dell'edificio”. L'ufficiale del registro fondiario potrà essere adito solo al

momento in cui l'assem­blea dei comproprietari avrà approvato la permuta stipulata

dalle parti e avrà rettificato in tal senso – mediante atto pubblico – il piano

di ripartizione al termine della costruzione, comprese (eventualmente) le quote

di valore in millesimi. L'attuale sentenza vincola solo l'attrice e i convenuti,

non l'assemblea dei comproprietari, che non è mai stata coinvolta nel processo.

Accertando “che le superfici sog­gette a diritto esclusivo attribuite alle PPP

n. 02, 13, 14 e 15 del fondo base particella n. 417 RFD di __________ sono

quelle indicate nel piano ‘pianta piano interrato’ prodotto agli atti quale

doc. 6”, il Pretore ha appurato il contenuto della permuta. E i convenuti

hanno senz'altro un interesse legittimo a esibire all'assemblea generale una

planimetria vincolante per l'attrice. A torto l'appellante opina pertanto che

la riconvenzione andasse respinta. Destituito di consistenza anche su

quest'ultimo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). I

convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un

legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, come si è rilevato dianzi (consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2500.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle

controparti fr. 4000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera.

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).