11.2012.52
Autorità tutoria; competenza territoriale per la nomina e la revoca di un curatore di rappresentanza in favore di un nascituro nell'ambito di un processo di disconoscimento della paternità
8 ottobre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2012.52
Data decisione, Autorità:
08.10.2012, ICCA
Titolo:
Autorità tutoria; competenza territoriale per la nomina e la revoca di un curatore di rappresentanza in favore di un nascituro nell'ambito di un processo di disconoscimento della paternità
COMPETENZA
CURATELA VERSO IL FIGLIO
CURATORE
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
art. 306 cpv. 2 CC
art. 315 cpv. 1 CC
art. 392 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2012.52
Lugano
8 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa n.
352.2007/R.125.2011 (revoca di curatela di rappresentanza e mercede del
curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 e RI
2
alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
riguardo
alla revoca di una curatela di rappresentanza istituita in favore di
M__________
(2007),
e
all'approvazione della mercede esposta dalla curatrice
avv.
PI 1;
giudicando sul ricorso presentato il 22 maggio 2012 da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 27 aprile 2012
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il
Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 4, ha comunicato il 10 aprile 2007 alla Commissione tutoria
regionale 6 che __________ aveva promosso un'azione di disconoscimento
di paternità nei confronti del nascituro di RI 2 (ora RI 2), allora domiciliata
a __________, invitando la Commissione tutoria a nominare un curatore cui
affidare la rappresentanza in giudizio del nascituro. La Commissione tutoria
regionale ha dato seguito alla richiesta il 27 maggio 2007, designando quale
curatrice l'avv. PI 1. Con sentenza del 30 settembre 2007 il Pretore ha poi disconosciuto
la paternità di __________. Il 13 ottobre 2007 RI 2 ha dato alla luce M__________, riconosciuto il 19 novembre 2007 da RI 1. I genitori del bambino si
sono uniti in matrimonio il 28 maggio 2008. Il 1° dicembre 2011 la Commissione
tutoria regionale ha dichiarato chiusa la curatela e ha approvato la mercede della curatrice in complessivi fr. 1224.20.
La tassa di fr. 100.– è stata posta a carico dei genitori in ragione di metà
ciascuno.
B. Con
“opposizione” del 9 dicembre 2011 RI 1 e RI 2 si sono rivolti all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, dolendosi che nella decisione del 1° dicembre 2011 il
nome del figlio risultasse erroneo (M__________ anziché M__________), come il
primo domicilio di lui (__________anziché __________). Essi hanno lamentato
inoltre di non essere stati messi a conoscenza del lavoro svolto dalla curatrice
e di non essere mai stati interpellati sul caso né dalla Commissione tutoria
regionale né dalla curatrice. La Commissione tutoria regionale ha rettificato il
9 gennaio 2012 il nome del figlio nella decisione, confermando invece il
domicilio di __________ e spiegando che la curatela era “necessaria al fine di
rappresentare il minore nella procedura di disconoscimento di paternità del
presunto padre su richiesta della Pretura di Lugano, sezione 4 e che,
disconosciuta la paternità del signor __________, la madre risulta soccombente”.
C. Il
12 gennaio 2012 RI 1 e RI 2 si sono nuovamente rivolti all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, dichiarando di opporsi a tutte le decisioni prese dalla
Commissione tutoria regionale, dato che al momento della nascita di M__________
la madre era domiciliata a __________. M__________ non avrebbe mai avuto, di
conseguenza, il domicilio a __________. Statuendo il 27 aprile 2012, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto sia l'“opposizione” del 9 dicembre 2011 sia
quella del 12 gennaio 2012 e ha posto la tassa di giustizia (fr. 200.– complessivi)
a carico solidalmente di RI 1 e RI 2 in ragione di metà ciascuno.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono
insorti a questa Camera con un ricorso del 22 maggio 2012 in cui, senza formulare precise richieste di giudizio, contestano il domicilio del figlio al
momento della nascita, censurando “un vizio di procedura”. Il ricorso non è
stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a
questa Camera con ricorso entro 30 giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata
dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura
di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2. Dopo
aver ricordato che le misure a protezione del figlio sono ordinate
dall'autorità tutoria al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1 CC), l'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha spiegato che la curatela in favore del nascituro è
stata istituita il 29 maggio 2007, quando la futura madre era ancora
domiciliata a __________, nel comprensorio della Commissione tutoria regionale
6, ciò che rendeva prive di fondamento le censure dei ricorrenti sul domicilio
di M__________ e sulla competenza dell'autorità tutoria. Ricordato inoltre che
incombe ai genitori provvedere al mantenimento del figlio, e quindi alle spese
cagionate dalle misure a sua tutela (art. 276 cpv. 1 CC e art. 11 cpv. 1 della
citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele),
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto “senz'altro adeguata” la mercede
della curatrice (fr. 1124.20) approvata dalla Commissione tutoria regionale, onde
la reiezione del ricorso.
a) I ricorrenti
non avanzano precise richieste di giudizio, né muovono puntuali censure alla
decisione impugnata. Già per tale ragione il rimedio giuridico potrebbe essere
dichiarato irricevibile (art. 46 cpv. 2 LPAmm). Dall'insieme del memoriale si
può desumere nondimeno che i ricorrenti contestano una volta di più la
competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 6, la quale è intervenuta
a tutela del nascituro, sostenendo che abilitata a prendere decisioni a protezione
del figlio sarebbe stata se mai la Commissione tutoria regionale 2 di
Mendrisio, nel cui comprensorio rientra __________, Comune di domicilio di M__________
al momento della nascita.
b) Un'azione di disconoscimento della paternità può essere intentata anche
prima della nascita del figlio, nel qual caso il nascituro dev'essere
rappresentato da un curatore designato dall'autorità tutoria secondo gli art.
306 cpv. 2 e 392 n. 2 CC (Hegnauer:
in Berner Kommentar, n. 70 ad art. 256 CC e n. 7 ad art. 256c CC; Guillod in: Commentaire romand,
Code civil I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 256c CC). L'art. 351 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure
protettrici del figlio sono le autorità tutorie del suo domicilio, che si
identifica con quello
dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, con quello del genitore
che ha la custodia parentale (art. 25 cpv. 1 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315a/ 315b CC).
Per determinare la competenza territoriale dell'autorità tutoria fa stato l'avvio
della procedura (Guillod, op.
cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC).
In concreto l'avvio
della procedura risale al 10 aprile 2007, quando il Segretario assessore della
Pretura di Lugano ha sollecitato la designazione di un curatore, o al più tardi
al 29 maggio 2007, quando la curatrice è stata designata. E siccome a quel
momento RI 2 era domiciliata a __________, la nomina competeva alla Commissione
tutoria regionale 6. Poco importa che al momento della nascita la madre fosse
domiciliata a __________, giacché l'autorità tutoria che ha adottato la misura
rimane competente fino al termine della procedura, rispettivamente fino
all'adozione di nuove misure da parte di un'altra autorità tutoria, anche in
caso di cambiamento di domicilio del beneficiario (Guillod, op. cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b
CC). Privo di fondamento, in proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.
c) Secondo i
ricorrenti nella fattispecie la procedura sarebbe viziata, non avendo la
Commissione tutoria regionale “avvisato le parti coinvolte, in fattispecie
l'avvocato PI 1 e la Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio”. Essi non
spiegano però, né lasciano lontanamente intuire, in che consisterebbe l'omesso
avviso. La curatrice risulta infatti destinataria di tutte le decisioni adottate
dalla Commissione tutoria regionale 6, sicché non si ravvisano manchevolezze
nei suoi confronti. Se poi, per mancato avviso alla Commissione tutoria
regionale 2 di Mendrisio, i ricorrenti intendono riferirsi al cambiamento di
domicilio della madre, già si è detto che non occorreva alcun avviso, sussistendo
intatta la competenza della Commissione tutoria regionale 6 fino alla chiusura
della pratica, salvo l'eventualità – estranea alla fattispecie – di nuove
misure di protezione (RDT 2002
pag. 231 a metà; Guillod, op.
cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC). Anche al riguardo il
ricorso manca perciò di consistenza.
d) Si aggiunga che
il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se i ricorrenti censurassero
la mancanza di informazioni nei loro confronti (argomento accennato nel loro primo
ricorso del 9 dicembre 2011). In effetti l'istituzione della curatela di
rappresentanza è stata debitamente notificata all'avv. __________,
patrocinatore di RI 2 nella causa di disconoscimento della paternità, RI 1 non
essendo parte in causa. Per quanto attiene alla revoca della curatela, a entrambi
Fatti
i ricorrenti sono state regolarmente notificate le decisioni del 1° dicembre
2011 e del 9 gennaio 2012, di modo che anche su questo punto la decisione
impugnata resisterebbe alla critica.
3. Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per
analogia). Trattandosi nondimeno di un ricorso introdotto da soggetti
sprovvisti di cognizioni giuridiche che hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore,
si giustifica eccezionalmente di rinunciare ad ogni prelievo. Non si pone
inoltre problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.
4. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni riguardanti l'istituzione – e la
revoca – di una curatela di rappresentanza nell'ambito di azioni di
riconoscimento o disconoscimento di paternità fondate sugli art. 306 cpv. 2 e
392 n. 2 CC non hanno natura pecuniaria e, trattandosi protezione del figlio, sono
impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art.
72 cpv. 2 n. 7 LTG; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2009 del 22 giugno
2009, consid 1.2).
Per
questi motivi
decide: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
Considerandi
–;
–;
–.
Comunicazione:
–;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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