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Decisione

11.2012.52

Autorità tutoria; competenza territoriale per la nomina e la revoca di un curatore di rappresentanza in favore di un nascituro nell'ambito di un processo di disconoscimento della paternità

8 ottobre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti sono state regolarmente notificate le decisioni del 1° dicembre

2011 e del 9 gennaio 2012, di modo che anche su questo punto la decisione

impugnata resisterebbe alla critica.

3. Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per

analogia). Trattandosi nondimeno di un ricorso introdotto da soggetti

sprovvisti di cognizioni giuridiche che hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore,

si giustifica eccezionalmente di rinunciare ad ogni prelievo. Non si pone

inoltre problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.

4. Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni riguardanti l'istituzione – e la

revoca – di una curatela di rappresentanza nell'ambito di azioni di

riconoscimento o disconoscimento di paternità fondate sugli art. 306 cpv. 2 e

392 n. 2 CC non hanno natura pecuniaria e, trattandosi protezione del figlio, sono

impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art.

72 cpv. 2 n. 7 LTG; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2009 del 22 giugno

2009, consid 1.2).

Per

questi motivi

decide: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

Considerandi

–;

–;

–.

Comunicazione:

–;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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