11.2012.53
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per la moglie e per i figli
14 ottobre 2014Italiano61 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.53
Lugano
14 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2009.251 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 2009 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo
del 7 maggio 2012 in materia di gratuito patrocinio e sull'appello del 25
maggio 2012 presentati da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 aprile
2012, come pure sull'appello incidentale del 21 agosto 2012 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e CO 1 (1965) si
sono sposati a __________ (__________) il 9 gennaio 1999. A quel momento la sposa era già madre di tre figli: A__________ (1988) e L__________ R__________
(1991), nati da un precedente matrimonio, e
Lu__________, avuto il 28 febbraio 1998 dal nuovo marito. Dalle nuove
nozze sono nati Li__________, l'8 aprile
2001, e N__________, il 30 dicembre 2004. Il marito insegna alla Scuola __________,
come pure alla Scuola __________ a __________. Funge inoltre da curatore per
varie Autorità __________. Maestra di scuola elementare e assistente sociale, AP
1 non ha più lavorato durante la vita in comune. Il 1° dicembre
2006 AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale (proprietà per piani n. 8802, pari a 53/1000 della particella n. 4
RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per
trasferirsi in un appartamento, sempre a __________. Il 1° agosto 2007 AP 1 è stata assunta a tempo
parziale come assistente di cura dalla Clinica __________ a __________ e nell'agosto
2008 ha intrapreso la stessa attività per la __________ a __________. Il 21 settembre
2007 AO 1 è diventato padre di Le__________, avuto da D__________.
B. Adito il 12 ottobre
2006 da AP 1 con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 1° febbraio 2008 i
coniugi a vivere separati dal 21 dicembre 2006, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto
di visita paterno), e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare complessivo
di fr. 3000.– dal 1° agosto al 30 settembre 2006, uno decrescente per la
moglie compreso tra fr. 2540.– e fr. 490.– mensili dal 1° agosto 2006
al 30 giugno 2009, uno per Lu__________ compreso tra fr. 1225.– e fr. 1790.–
mensili dal 1° ottobre 2006, uno per Li__________ compreso tra fr. 985.– mensili
e 1590.– mensili dal 1° ottobre 2006, come pure uno per N__________ compreso
tra fr. 905.– mensili e fr. 1385.– mensili, sempre dalla stessa data, assegni familiari
compresi (inc. DI.2006.1280). Il Pretore ha ordinato inoltre allo Stato del
Cantone Ticino di trattenere fr. 4690.– mensili dallo stipendio di AP 1 e
di riversarli direttamente a AO 1. Un appello presentato il 14 febbraio 2008 da
AO 1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 13 maggio 2009
(inc. 11.2008.21).
C. Il 27 aprile 2009 AO 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli alla madre con esercizio
esclusivo dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), la
vendita ai pubblici incanti dell'abitazione coniugale con riparto a metà del ricavo, un contributo alimentare di fr. 757.50
mensili ciascuno per Lu__________ e Li__________, come pure uno di fr. 750.–
mensili per N__________ fino alla maggiore età. Egli ha chiesto inoltre il versamento
di fr. 72 082.70.– oltre interessi
in liquidazione del regime dei beni e la divisione a metà delle prestazioni d'uscita
accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale.
D. Nella
sua risposta del 12 agosto 2009 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure dell'attribuzione
dell'autorità parentale e al riparto a metà della prestazione d'uscita dal
“secondo pilastro” prospettata dal marito, ma in via riconvenzionale ha
rivendicato il versamento di fr. 33 143.–,
oltre a fr. 66 050.– e alla metà del valore
di riscatto di una polizza di “terzo pilastro” n. __________ intestata al
marito presso la __________ (valuta 27 aprile 2009) in liquidazione del regime
dei beni, sollecitando un contributo alimentare
indicizzato di fr. 1715.– mensili ciascuno per Lu__________, Li__________
e N__________ fino al termine degli studi, assegni familiari non compresi.
Subordinatamente essa ha chiesto di riconoscerle fino ai 16 anni di N__________
la differenza tra la spettanza dei figli e la disponibilità del marito (fr.
5744.60 mensili). Infine essa ha instato per l'adattamento della trattenuta di
stipendio a fr. 5744.60 mensili.
E. Il Pretore ha deciso il 14
agosto 2009 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale. All'udienza del 7 ottobre 2009, destinata all'audizione dei coniugi, questi
ultimi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la
decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Scaduto il termine bimensile
di riflessione, AO 1 ha riaffermato tale volontà il 10 dicembre 2009,
contrariamente a AP 1, che è rimasta silente. Chiamato a esprimersi sulle
conseguenze litigiose del divorzio, con “replica” del 15 marzo 2010 il
marito ha rivendicato il versamento di fr. 92 118.80 in liquidazione del regime dei beni e l'accredito ai
coniugi della metà del valore di riscatto delle rispettive polizze di “terzo
pilastro”. Il 1° aprile 2010 AO 1 si è trasferito con la nuova compagna a __________.
In una “duplica” del 29 aprile 2010 la moglie ha chiesto l'attribuzione
dell'alloggio coniugale e la concessione di
un diritto d'abitazione fino al 30 dicembre 2022, l'aumento a fr. 1815.– mensili ciascuno del
contributo alimentare indicizzato per Lu__________, Li__________ e N__________ fino
al termine degli studi (assegni familiari non compresi) o – in subordine – la
corresponsione fino ai 16 anni di N__________ della differenza tra la spettanza
dei figli e la disponibilità del marito (fr. 6045.– mensili), come pure l'adattamento
della trattenuta salariale.
F. L'udienza preliminare sulle
conseguenze litigiose del divorzio si è tenuta il 23 giugno 2010 e l'istruttoria
è terminata il 12 agosto 2011. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. AO 1 si è limitato il 28 ottobre
2011 a confermare le domande di petizione. In un allegato di quello stesso
giorno AP 1 ha reiterato a sua volta le proprie richieste, salvo aumentare la
domanda di contributo alimentare per i figli a fr. 2050.– mensili ciascuno
(assegno familiare non compreso) fino al termine degli studi o postulare – in
subordine – il versamento fino ai 16 anni di N__________ della differenza tra
quanto assegnato ai figli e la disponibilità del marito, cifrata in fr. 6154.50
mensili, oltre che l'adattamento della trattenuta salariale a tale importo.
Essa ha chiesto altresì che le fossero riconosciuti interessi del 5% sui fr.
66 050.– rivendicati in liquidazione del regime
dei beni, precisando in fr. 16 931.– la
metà del valore di riscatto della polizza n. __________ (valuta il 27 aprile
2009) e in fr. 21 137.50 la metà di quella
relativa al conto di previdenza n. __________ (valuta il 27 aprile 2009) presso
il __________, sempre intestato a AO 1, di cui ha ugualmente domandato il riparto.
Nell'eventualità in cui l'abitazione coniugale fosse stata venduta, infine,
essa ha rivendicato la metà del provento.
G. Statuendo il 24 aprile 2012,
il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha regolato il diritto di visita
del padre, ha revocato una curatela educativa precedentemente istituita, ha
attribuito alla moglie un diritto d'abitazione fino al 30 dicembre 2022 nella
proprietà per piani a __________ e ha obbligato la medesima a versare al marito
fr. 46 919.– in liquidazione del
regime matrimoniale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Inoltre egli ha assegnato ai coniugi i diritti derivanti dalle rispettive polizze
di “terzo pilastro” in ragione di metà ciascuno (valuta 27 aprile 2009), ha
riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale
(ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali
prestazioni) e non ha stabilito contributi
di mantenimento tra coniugi, mentre ha condannato AO 1 a versare i seguenti
contributi indicizzati per i figli sino
alla maggiore età, rispettivamente fino al termine della formazione professionale:
Fino
al 30 aprile 2013:
fr. 1570.– per Lu__________,
fr. 1385.– per Li__________
e
fr. 1385.– per N__________,
assegni familiari non compresi;
Dal 1°
maggio al 30 settembre 2013:
fr.
1520.– per Lu__________,
fr. 1520.– per Li__________ e
fr. 1345.– per N__________,
assegni familiari non compresi;
Dal
1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2016:
fr. 1545.– per Lu__________,
fr. 1545.– per Li__________
e
fr. 1365.– per N__________,
assegni familiari non compresi;
Dal 1°
marzo al 31 dicembre 2016:
fr. 1570.– per Li__________
e
fr. 1385.– per N__________
assegni familiari non compresi;
Dal 1°
gennaio 2017 in poi:
fr. 1570.– per Li__________
e
fr. 1570.– per N__________,
assegni familiari non compresi;
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 12 000.– sono state
poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 6000.– per ripetibili ridotte. Entrambe le
richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.
H. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2012 per
ottenere – previa domanda di gratuito patrocinio – che quest'ultimo beneficio
le sia conferito anche per la procedura di primo grado. Con appello del 25
maggio 2012 essa chiede altresì – sempre con domanda di gratuito patrocinio – che
la sentenza impugnata sia riformata nel senso che in liquidazione del regime dei
beni il marito sia tenuto a versarle fr. 66 050.–
con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza, che siano suddivisi unicamente
Fatti
i diritti delle polizze di “terzo pilastro” a lui intestate, che il contributo
alimentare per i figli sia aumentato a fr. 2050.– mensili ciascuno fino al
termine degli studi (assegni familiari non compresi) o almeno a fr. 1715.–
mensili ciascuno fino al 12° compleanno e a fr. 2002.– mensili ciascuno fino
al 18° compleanno o al termine degli studi (assegni familiari non compresi) oppure,
in via di ulteriore subordine, che la differenza tra quanto assegnato ai figli
e l'importo di fr. 6170.– le sia corrisposta quale contributo di mantenimento
indicizzato per sé fino ai 16 anni di N__________. Essa chiede infine di adeguare
la trattenuta salariale decisa dal Pretore il 1° febbraio 2008 a fr. 6170.– mensili.
Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2012 AO 1 propone di respingere l'appello in
quanto ammissibile e con appello incidentale postula la riforma della sentenza
pretorile nel senso di non assegnare alla moglie la metà dei diritti derivanti dalla
polizza __________ n. __________ costituita in pegno ipotecario presso il __________,
come pure di subordinare l'indicizzazione dei contributi alimentari a suo
carico all'effettivo beneficio del carovita da parte sua.
I. Il 1° dicembre 2012 AO 1
si è trasferito ad __________ e il 10 dicembre 2012 ha sposato D__________. Il 28 giugno 2013 le parti hanno venduto l'ex abitazione coniugale di __________.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita i pro-cedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuavano a essere
disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie
dagli art. 423 segg. CPC ticinese. Alle impugnazioni si applica invece il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1.
CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (311 cpv. 1
CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno,
l'appello è ricevibile soltanto se il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno 10 000 franchi (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto la decisione del Pretore è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 25 aprile 2012. Il valore
litigioso inoltre raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 10 000.–.
Introdotto il 25 maggio 2012, l'appello principale è pertanto ricevibile.
La risposta a un appello
diretto contro una sentenza emessa con la procedura ordinaria va presentata a
sua volta entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella risposta la controparte
può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l'invito
a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 20 giugno
2012, ma il termine per le osservazioni è rimasto sospeso in virtù delle ferie
giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto
2012.
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ed è scaduto il 21 agosto 2012. Inoltrato
quello stesso giorno (dichiarazione dell'avv. __________ __________ del 21
agosto 2012, agli atti), l'allegato di risposta e di appello incidentale è anch'esso
tempestivo.
2.
L'appellante principale
allega al proprio memoriale documenti nuovi: una nota d'onorario 25 maggio 2012
per le prestazioni fornite dal suo patrocinatore dal 12 maggio 2011 (presentazione
della domanda di gratuito patrocinio) al 9 maggio 2012, un contratto quadro di
credito ipotecario del 5 ottobre 2010 (doc. C), un contratto di lavoro a tempo
determinato per gli Istituti __________ di __________ del 28 marzo 2012 (doc.
D) e un conteggio di stipendio del 25 aprile 2012 (doc. E). In pendenza di
appello inoltre essa ha fatto pervenire lettere del 12 luglio 2013 e del 2
settembre 2013, un messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2013 del
notaio __________ __________, __________, e altre sue lettere del 3 ottobre e
del 6 dicembre 2013. AO 1 produce da
parte sua con l'appello incidentale una propria lettera del 9 settembre
2013.
e in pendenza di procedura ha trasmesso a questa Camera un'altra lettera
del 21 ottobre 2013, come pure due messaggi di posta elettronica del 29 settembre
e del 13 ottobre 2013. Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna non potevano
essere sottoposti al Pretore e, salvo il contratto quadro del 5 ottobre 2010 esibito
dall'appellante principale (doc. C), sono pertanto ricevibili.
3.
L'attore chiede di dichiarare
l'appello – almeno in parte – irricevibile, facendo valere che per ampi stralci
l'allegato è la mera riproduzione del memoriale conclusivo. In realtà non si
ravvisano estremi del genere. L'art. 311 cpv. 1 CPC dispone che un appello dev'essere
scritto e motivato. Se si esaurisce nella copia pressoché testuale di un
comparsa di primo grado, esso è inammissibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1;
RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c). In concreto l'appello non si riduce a una mera riproduzione
del memoriale conclusivo, seppure alcuni passaggi dei due allegati coincidano. In
particolare la convenuta si confronta criticamente con la motivazione del
Pretore sia sulla liquidazione del regime dei beni, rievocando la
movimentazione dei conti bancari del marito ed esponendo le ragioni per cui
occorrerebbe reintegrare determinati beni negli averi di lui, sia sull'entità
dei contributi alimentari per i figli. Sotto questo profilo nulla osta dunque a
un
esame dell'appello
principale nel merito.
4.
Litigiosi rimangono, nell'attuale
sede, il contributo alimentare per i figli, subordinatamente per la convenuta, la
liquidazione del regime dei beni e la trattenuta di stipendio. Tutto il resto,
compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto, ai fini del giudizio le
controversie relative allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate
prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577
consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).
I. Sulla liquidazione del regime
dei beni
5.
Il Pretore ha attribuito alla
convenuta un diritto d'abitazione sulla proprietà per piani di __________ fino
al 30 dicembre 2022 (maggiore età di N__________), ritenendo preponderanti gli interessi
dei tre figli comuni al mantenimento della loro situazione logistica. A AO 1
egli ha riconosciuto, in contropartita, una spettanza di fr. 59 800.– integrata poi nel calcolo delle
reciproche pretese in liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata,
pag. 6 seg.).
a) L'interessata
contesta che il diritto d'abitazione debba essere oneroso, rilevando di essere
(stata) comproprietaria dell'abitazione coniugale, di essersene vista imputare il
valore locativo dopo la separazione e di avere integralmente assunto tutte le
spese, a cominciare dagli interessi ipotecari, dai premi assicurativi, dai
costi comuni e dall'ammortamento. A sostegno della sua tesi essa richiama una
sentenza del 20 giugno 2008 in cui questa Camera aveva fissato come indennità
per un simile diritto l'importo equivalente al carico ipotecario sostenuto dall'altro
coniuge (inc. 11.2004.20). Indennità che però – essa prosegue – nel suo caso non
si giustifica, poiché tale onere ricade(va) già su di lei.
b) Nel
caso specifico le parti non hanno impugnato il dispositivo n. 6 della sentenza
impugnata con cui il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a
iscrivere il diritto d'abitazione sulla proprietà per piani n. __________ al
passaggio in giudicato del divorzio. Se non che, il 28 giugno 2013 gli ex coniugi
hanno venduto l'immobile e il 1° luglio 2013 il notaio, d'accordo la
beneficiaria, ha fatto cancellare la servitù. Nelle circostanze descritte rimane
da stabilire se per il lasso di tempo intercorso dal passaggio in giudicato del
noto dispositivo (il 4 giugno 2012, come il Pretore ha comunicato
il 25 settembre 2012 al Tribunale cantonale delle assicurazioni per quanto riguarda
il “secondo pilastro”) fino alla vendita del fondo (1° luglio 2013) l'attore abbia
diritto a un'indennità.
c) L'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alle comproprietà
fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, 2ª edizione, n. 24
ad art. 121 CC), stabilisce che qualora l'abitazione
familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra
parte un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata
indennità o computazione sul contributo di mantenimento. Per
commisurare tale indennizzo fa stato, oltre al valore venale del diritto, l'insieme
delle circostanze, compreso il dovere di solidarietà postmatrimoniale, l'interesse
dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto, quella del proprietario
dell'immobile, il tenore di vita sostenuto dai coniugi e la necessità effettiva
dell'alloggio (FF 1996 I 107; I CCA, sentenza inc. 11.2004.20 del 20 giugno
2005, consid. 4b con rinvii; Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et
du logement commun en cas de désunion, in:
FamPra.ch 2009 pag. 351). Di regola il valore venale o quello locativo
costituiscono il punto di partenza, ma al tempo stesso anche il limite superiore
per fissare l'indennizzo, senza dimenticare l'entità dell'eventuale onere
ipotecario (Büchler, op. cit. n. 24 ad art. 121 CC).
d) Nella
fattispecie non vi è ragione perché AO 1 dovesse concedere un diritto
d'abitazione gratuito. Da un lato egli non se ne è visto imputare
il valore nel calcolo di un eventuale contributo di
mantenimento (inesistente), dall'altro il fatto che la convenuta abbia assunto
tutti gli oneri inerenti all'abitazione ancora non giustifica di rifiutare al
marito qualsiasi indennizzo. Che l'appellante principale abbia pagato gli
interessi ipotecari è una circostanza di cui il Pretore ha tenuto conto, deducendo
il relativo onere dal valore locativo stimato dal perito. Per quel che riguarda
le spese di manutenzione e condominiali, esse sarebbero in ogni caso ricadute
sull'interessata, chi fruisce di un diritto di abitazione esclusivo – come la
convenuta – dovendo sopportare i costi della manutenzione ordinaria (art. 778
cpv. 1 CC). E siccome nel caso specifico il perito ha stimato il valore locativo
in fr. 22 017.– annui, pari a fr. 1834.75
mensili (referto 13 dicembre 2010 dell'arch. __________), dedotti oneri
ipotecari per fr. 918.15 mensili, il valore del diritto d'abitazione in favore della
convenuta ammonta a fr. 458.30 mensili (fr. 916.60 : 2), ossia a fr. 5958.–
per 13 mesi. In tale misura va adattata la valutazione del Pretore, superata
dagli eventi che si sono prodotti dopo la decisione di lui.
6.
Il Pretore ha reintegrato negli
acquisti del marito, ordinando un conguaglio di fr. 15 000.– in favore della convenuta, una somma di fr. 30 000.– che AO 1 aveva trasferito senza il consenso
della moglie a R__________, madre della sua attuale consorte. Egli ha respinto invece
le altre richieste della convenuta volte a reintegrare ulteriori prelievi eseguiti
da AO 1 dai propri conti bancari nel periodo precedente la separazione (sentenza
impugnata, pag. 9 seg.).
a) L'appellante
principale lamenta la mancata reintegrazione di complessivi fr. 60 050.– con interessi negli acquisti del marito. Ribadisce
che costui ha prelevato da conti bancari a lui intestati presso il __________ e
la __________, occultandoli, almeno fr. 90 100.–.
Tempi e modi, a ridosso della separazione, come pure l'intensità delle
operazioni, con ripetuti prelievi anche di oltre 10
000.
– in pochi giorni (riscossione di fr. 24
900.
– in quattro mesi, dal luglio al novembre del 2006, dal conto n. __________
presso la __________ e di fr. 58 200.–, dal
4.
aprile 2005 al 13 luglio 2006, dal conto n. __________ presso il __________),
attesterebbero la volontà di compromettere i diritti di partecipazione di lei. Essa
rivendica pertanto la metà delle citate somme (fr. 45 050.–) in aggiunta ai fr. 15 000.–
già riconosciuti dal Pretore, chiedendo altresì di attribuirle un importo di fr.
6000.
– che le era stato versato dall'Assicurazione Invalidità per i suoi figli
A__________ e L__________ a complemento della rendita AI del loro padre __________
R__________ e che essa avrebbe girato all'attore.
b) I
principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già
stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 in fine). Al
riguardo basti rammentare che, salvo prova del contrario, tutti i beni di un
coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) e che in costanza di matrimonio
ogni coniuge è libero di disporre dei propri acquisti (art. 201 cpv. 1 CC),
fermo restando che vanno reintegrate nei medesimi le liberalità elargite dal
coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il
consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso, così come le alienazioni fatte
con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento
(art. 208 cpv. 1 CC). Il coniuge che pretende la reintegrazione di beni
negli acquisti dell'altro deve dimostrare non solo che il relativo bene è
appartenuto all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche quale sia
stata la relativa destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A_714/2009 del
16.
dicembre 2009, consid. 4.2 con rinvio a DTF 118 II 29 consid. 3). Tale norma non prevede invece di reintegrare negli
acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo fatto che nel passato quel
bene abbia fatto parte degli acquisti (I CCA, sentenza inc. 11.2013.30
del 3 luglio 2014, consid. 3b con riferimenti). Sotto il profilo dell'art.
208.
CC, in sintesi, l'uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa
nascere – per ciò solo – un diritto al compenso (DTF 118 II 29 consid. 3b).
c) In
concreto è pacifico che in passato l'attore possedesse il denaro indicato dall'appellante
(osservazioni all'appello, pag. 6). Alla convenuta incombeva dimostrare nondimeno
che fine quel denaro abbia fatto. Per una reintegrazione a norma dell'art. 208
cpv. 1 n. 1 CC il coniuge in questione deve invero avere elargito liberalità a
terzi. Neppure l'appellante adombra tuttavia un'eventualità siffatta se non per
l'importo di fr. 30 000.– accertato
dal Pretore. Quanto all'ipotesi di reintegrazione per alienazioni compiute con
l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento
(art. 208 cpv. 1 n. 2 CC), la circostanza che i prelievi contestati siano avvenuti
in buona parte “a ridosso” della
presentazione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale (ma in realtà
nel corso dell'anno e mezzo precedente e in parte anche in seguito) ancora non basta
per dimostrare che il marito abbia inteso sminuire la partecipazione della
moglie all'aumento. Intanto l'attore doveva pur sempre sopperire al fabbisogno
di una famiglia di cinque persone. Inoltre egli ha giustificato l'esistenza,
prima del matrimonio, di almeno fr. 93 992.50
(beni propri: art. 198 n. 2 CC) che risultavano dalla documentazione bancaria a
suo tempo chiesta in edizione. Senza dimenticare che un consumo eccessivo di
acquisti ancora non integra gli estremi di un'alienazione patrimoniale nel
senso dell'art. 208 CC (sentenza del
Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 2.2 con
riferimento a DTF 118 II 30 consid. 4b). Al riguardo l'appello è destinato
così all'insuccesso.
d) Sulla
richiesta della convenuta intesa a ottenere il rimborso di fr. 6000.– versati
al marito attingendo a prestazioni AI destinate ai figli A__________ e L__________
il Pretore non si è espresso. Dall'estratto conto prodotto a sostegno della pretesa
(doc. 5), tuttavia, nulla è dato di desumere né sull'esatta provenienza del
denaro né sulla causale del bonifico. Anche volendo supporre che la moglie
abbia corrisposto denaro di sua spettanza al marito, si ignora quindi a che
titolo il versamento sia avvenuto e – soprattutto – se e quando la somma
sarebbe stata da restituire. Certo, una donazione non si presume,
ma ciò non dispensa il richiedente dal dimostrare almeno l'obbligo di rimborso
(DTF 83 II 210 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4A_12/2013 del 27 giugno
2013, consid. 2.1 con riferimenti; v. anche Higi in: Zürcher Kommentar, edizione 2003, n.
127.
ad art. 312 CO). E nel caso in esame la convenuta non ha comprovato
alcunché. Deve sopportare pertanto le conseguenze legate a tale mancanza
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 2b).
7.
Sempre per quel che attiene
alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha accolto la rivendicazione dell'attore,
il quale chiedeva di conguagliare un importo di complessivi fr. 2110.–, di cui fr.
1610.
– per quanto da lui pagato senza obbligo il 29 gennaio 2007 “per gli
interessi ipotecari e la polizza data in pegno per la casa” e fr. 500.– per la
metà del valore residuo di una __________.
a) In
merito al conguaglio delle spese per l'abitazione, l'appellante principale
afferma che, sebbene eseguito nel gennaio del 2007 quando le parti si erano già
separate, in realtà il pagamento si riferisce a oneri ipotecari e di ammortamento
indiretto per il periodo anteriore alla separazione, avvenuta nel dicembre
2006, e di conseguenza a una spesa affrontata per il mantenimento della famiglia
durante la vita in comune. Quanto al valore della citata automobile, se per un
verso il Pretore l'ha effettivamente stimato in fr. 1000.–, per altro verso egli
non avrebbe tenuto conto dei costi di riparazione necessari (fr. 4800.–).
Sul tema per di più – conclude l'interessata – si è già pronunciata la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello in una sentenza del 22 aprile 2009 (inc.
16.2009
).
b) Nell'ambito
della procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B) l'attore era
stato obbligato a versare alla convenuta contributi alimentari dal 1° agosto
2006.
con i quali AP 1 avrebbe pagato anche gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione
coniugale (sentenza del 1° febbraio 2008, pag. 5 e pag. 9 a metà). L'appellante principale asserisce che il versamento di fr. 1610.– da parte di AO 1 per interessi
ipotecari (doc. HHH, foglio 22; i rimanenti fr. 500.– riguardano la citata
__________) si riferisce ai tempi in cui i coniugi vivevano ancora insieme. Sta
di fatto che l'obbligo contributivo del marito fissato dal Pretore decorreva
già dal 1° agosto 2006, seppure la separazione sia intervenuta nel dicembre di
quell'anno (i coniugi erano stati autorizzati cautelarmente dal Pretore a vivere
separati dal 21 dicembre 2006) e non
risulta che il pagamento di fr. 1610.– eseguito da AO 1 il 29
gennaio 2007 si riferisse a interessi ipotecari scaduti anteriormente al 1° agosto
2006.
Né l'appellante principale dimostra che – per avventura – il marito abbia
compensato quel pagamento deducendolo dal contributo di mantenimento (fr.
2540.
– mensili: sentenza citata del 1° febbraio 2008, consid. 3.6). In circostanze
del genere l'importo in esame è quindi stato correttamente considerato dal
Pretore nella liquidazione del regime dei beni.
c) In
merito alla vettura __________, la sentenza citata del 22 aprile 2009 (concernente
una rivendicazione di proprietà sul veicolo in seguito a pignoramento) non accenna
né al valore dell'automobile né a un'avvenuta liquidazione del bene. Per di più
il perito __________ __________ ha inequivocabilmente chiarito nella sua delucidazione
del 17 marzo 2011 che il valore venale del mezzo, stimato in fr. 1000.–,
già teneva conto della necessità di riparazioni. Su questo punto l'argomentazione
dell'interessata si rivela ai limiti del pretesto.
8.
Il Pretore ha disposto il
riparto a metà fra i coniugi di tutti i diritti sgorganti dalle polizze di “terzo
pilastro” a essi intestate e facenti parte dei loro acquisti. L'appellante
principale non si oppone alla suddivisione della polizza __________ __________
né del conto di previdenza n. __________ presso il __________ intestati all'attore.
Contesta di dover spartire la propria polizza di previdenza presso la __________
(n. __________) siccome impegnata presso il __________ in garanzia del debito
ipotecario gravante l'(ex) abitazione coniugale. Non potendo essa più disporre
di tale polizza, quest'ultima andava esclusa così dalla liquidazione del regime
dei beni.
a) L'attore
riconosce che nella liquidazione del regime matrimoniale non rientrano le
polizze di cui un contraente non può disporre. Eccepisce però che la sua polizza
__________ __________ era vincolata anch'essa alla stregua di ammortamento
indiretto in favore del creditore ipotecario __________. Come quella della
convenuta – egli soggiunge nell'appello incidentale – anche la sua, data
ugualmente in pegno, andava esclusa perciò dallo scioglimento del regime dei
beni. Il problema è che tale conclusione andava previamente sottoposta al
Pretore, mentre in prima sede l'attore non si è mai opposto alla suddivisione
del valore della polizza. Nuova, la conclusione si dimostra così irricevibile
(art. 317 cpv. 2 CPC). Abbondanzialmente giovi ad ogni modo rilevare quanto
segue.
b) Trattandosi
– come nella fattispecie – di assicurazioni private sulla vita, l'art. 197 cpv.
2.
n. 2 CC riguardante le prestazioni di istituti di previdenza in favore del
personale, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale – considerate
acquisti di un coniuge – non si applica, sicché la determinazione della
massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC; DTF 137 III
339.
consid. 2.1.1 con riferimenti; RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2b; I
CCA, sentenza inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid. 3s). Simili polizze vanno liquidate così nel quadro
dello scioglimento del regime dei beni, attribuendo il loro valore di riscatto
o il loro valore equivalente (“valore di trasferimento” giusta l'art. 4 cpv. 3
OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato
i premi (DTF 137 III 339 consid. 3.2 e 4; Deschenaux/Steinauer/ Bad-deley,
Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 484 n. 1025 e pag. 485 n. 1025f; I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre
2013, consid. 7). Non rientrano, per converso, nella liquidazione del
regime matrimoniale le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad
esempio per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola
beneficiaria irrevocabile (RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2b).
Nel
caso specifico l'appartenenza delle due polizze alla massa degli acquisti è
incontestata. Pacifico è inoltre che i diritti erano costituiti in pegno – come
ammortamento (indiretto) – a favore del __________. In circostanze del genere, non
risultando alcuna clausola irrevocabile, con l'avvenuta vendita, il 28 giugno
2013, dell'abitazione coniugale e il conseguente incarico al notaio rogante di
estinguere eventuali debiti ipotecari (rogito di compravendita, punto 2), le
parti hanno potuto ridisporre liberamente delle due polizze impegnate fino ad allora.
Nulla più ostava dunque alla suddivisione a metà del loro valore di riscatto, come
ha stabilito il Pretore. Nella misura in cui fosse ammissibile, al proposito l'appello
incidentale si rivelerebbe quindi – come l'appello principale – privo di consistenza.
9.
In ultima analisi, e in
riforma del giudizio impugnato, l'attore dovrà dunque versare alla convenuta,
in liquidazione del regime dei beni, la somma di complessivi fr. 6932.–: fr. 15 000.– a titolo di reintegrazione (consid. 6),
meno fr. 5958.– di indennità per il diritto d'abitazione (consid. 5), meno i
citati fr. 2110.– (consid. 7). Per il resto la sentenza del Pretore merita
conferma.
II. Sul contributo alimentare per
i figli
10.
Relativamente ai contributi alimentari
per i figli, giovi richiamare anzitutto la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, secondo cui un genitore che, tenuto a versare contributi di
mantenimento per un figlio, si è risposato, può invocare unicamente la garanzia
del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, non la garanzia
di quello della sua intera seconda famiglia. Dandosi più figli, va rispettata inoltre
l'uguaglianza di trattamento fra i medesimi (DTF 137 III 59). Il fabbisogno del
nuovo coniuge, in altri termini, non entra in linea di conto. Se mai entrano in
considerazione i redditi di lui, ove egli sia
chiamato – eccezionalmente (alle condizioni cumulative enunciate nella
sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid.
6.2
) – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di
mantenimento verso i figli nati dal primo matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Questa
Camera ha già avuto modo di applicare tali principi nell'ambito di azioni tendenti
alla modifica di decisioni di divorzio (RtiD I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737
n. 6c con riferimento alle sentenze del
Tribunale federale 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 13 ottobre 2013). Non
v'è motivo tuttavia per cui essi non debbano fare stato anche in azioni di
divorzio come tali.
11.
Circa i redditi di AO 1,
questi ha comunicato il 21 ottobre 2013 e il 25 marzo 2014 alla Camera che il
suo stipendio è stato ridotto del 2.2% e che dal gennaio del 2014 gli è stata
soppressa anche l'indennità per economia domestica di fr. 157.70 mensili. Egli
chiede così che si tenga conto di tali diminuzioni di salario. Nuova, la
richiesta è nondimeno ammissibile, poiché si fonda su fatti nuovi che non era
possibile addurre davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 2 CPC). Ora, il
taglio del 2% (e non del 2.2%) applicato nella fattispecie riguardava il solo 2013
(v. art. 1 del decreto legislativo del 20 dicembre 2012 concernente l'introduzione
di un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati
e dei Consiglieri di Stato [FU 103-104/2012 pag. 1038]). Ai fini del giudizio è
quindi superato dagli eventi, giacché fino al passaggio in giudicato dei
Dispositivo
dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi alimentari per
moglie e figli il mantenimento dell'una e degli altri continua a essere disciplinato
– per principio – da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione
coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da quanto il giudice del divorzio ha decretato in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; RtiD I-2006
pag. 669 n. 34c). La soppressione dell'indennità per economia domestica è
invece definitiva (www. ti.ch/risorse-umane). Il reddito dell'attore che il
primo giudice ha accertato in fr. 8920.–
mensili va quindi ricondotto a fr. 8762.30 netti mensili.
12. L'appellante principale
assevera che il fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3255.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 365.10, assicurazione complementare
LCA fr. 39.90, pasti fuori casa fr. 180.–, abbonamento “arcobaleno” di 5 zone
fr. 120.–, imposte fr. 100.–) è troppo elevato, poiché egli vive con
un'altra donna e le spese vengono suddivise a metà. Eccessivo essa definisce il
costo dell'alloggio di fr. 2500.– mensili per una coppia con un figlio unico,
soprattutto se confrontata al costo di fr. 1760.– mensili a lei
riconosciuto, pur avendo essa l'affidamento di cinque figli. La spesa nel
fabbisogno minimo di AO 1 andrebbe diminuita pertanto a fr. 1000.–, analogamente
a quanto deciso nella procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 1100.–
mensili). L'appellante principale contesta anche le spese di trasferta di
fr. 120.– mensili inserite nel fabbisogno minimo di AO 1, non comprovate e
in ogni modo da ridurre, poiché da __________ a __________ basterebbe un abbonamento
di 4 zone dal costo di fr. 90.– mensili, come pure l'indennità per pasti fuori
casa di fr. 180.– mensili, non comprovati. Infine l'interessata chiede di
stralciare dal fabbisogno minimo dell'attore il premio dell'assicurazione
complementare LCA fr. 39.90 mensili, a lei non riconosciuta e comunque sia non giustificata
alla luce della situazione economica in cui versa il debitore.
a) Come
detto, il 10 dicembre 2012 AO 1 ha sposato D__________, ma la circostanza non
incide ai fini del giudizio, poiché – si è spiegato (consid. 10) – un debitore
alimentare che si risposa può invocare solo la garanzia del minimo
esistenziale limitato alla sua persona. Decisivo è quindi il minimo
esistenziale del solo attore calcolato secondo i principi del diritto esecutivo.
Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo
esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo
debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le
spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito e il premio
della cassa malati (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va
riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione comune,
senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni
interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione
ricorre solo – ma è estranea alla fattispecie – qualora il convivente
non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c).
Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno
considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126
III 93 in alto).
b) In
concreto non si disconosce che una spesa di fr. 2500.– mensili per l'alloggio
coniugale può apparire elevata, ma non bisogna dimenticare che la quota di un
terzo della locazione effettiva va inclusa nel fabbisogno in denaro del figlio
Le__________ (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª
edizione, pag. 13 in alto), di modo che la spesa
per il solo marito si riduce a fr. 833.35 mensili (fr. 2500.–
meno un terzo, diviso due), comprensivi delle spese accessorie. Si tratta di
una cifra ragionevole, che non v'è motivo di ridurre ulteriormente.
c) Quanto
agli oneri di trasferta, dal 1° dicembre 2012 AO 1 risiede ad __________.
Per raggiungere __________ con i mezzi pubblici egli necessita di un
abbonamento “arcobaleno” di 4 zone, come ammette anche l'appellante principale.
Nel fabbisogno minimo gli va riconosciuta quindi una spesa di fr. 96.–
mensili (__________).
d) Relativamente
ai pasti fuori casa, la convenuta non nega che l'attore abiti a circa 30 km dal posto di lavoro. Come egli possa, in simili condizioni, rientrare a casa per il pranzo la
convenuta non indica. A ragione il Pretore ha compreso quindi nel fabbisogno
minimo di AO 1 un'indennità di fr. 11.– giornalieri per una media di 21.7
giorni lavorativi mensili, come prevede la tabella
per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 13 dicembre 2004,
consid. 4d), tolto il periodo trimestrale delle vacanze scolastiche, l'attore
esercitando la professione di insegnante (sentenza impugnata, pag. 11). Ci
si potrebbe domandare se l'attore benefici davvero di tre mesi di vacanze scolastiche,
come gli studenti, ma l'indennità di fr. 180.– mensili non è appellata da AO 1,
sicché la questione non dev'essere approfondita.
e) Ciò
premesso, il fabbisogno minimo dell'attore limitato alla sua persona si
compone della metà del minimo esistenziale di base per un debitore sposato (fr.
850.– mensili), della metà del costo dell'alloggio coniugale (fr. 833.35
mensili, già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del
figlio Le__________), del premio della cassa malati obbligatoria (fr. 365.10 mensili), delle spese di trasferta
indispensabili per raggiungere il posto di lavoro (fr. 96.– mensili) e dell'indennità
per pasti fuori casa (fr. 180.– mensili), onde un totale di fr. 2324.45
mensili. Non possono essere considerati invece nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo il premio per la copertura complementare dell'assicurazione
malattia secondo la LCA di fr. 39.90 mensili, facoltativa, né le imposte
di fr. 100.– mensili (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). In condizioni
del genere rimangono all'attore fr. 6437.85 mensili per sopperire al mantenimento
dei figli.
13. Quanto ai propri redditi AP
1 contesta le entrate di fr. 3035.– mensili a lei imputate dal Pretore, che,
accertata la sua formazione di assistente di cura e di operatrice sociale con sicura
collocabilità sul mercato del lavoro, l'ha ritenuta in grado di realizzare
un guadagno analogo a quello conseguito sino alla fine di agosto 2011 lavorando
a tempo parziale con un tasso d'occupazione fra il 60% e il 75%. L'interessata obietta
di aver dovuto disdire il contratto che la
legava alla __________ di __________ per il 31 agosto 2011 a causa di problemi di salute e di essere rimasta in seguito senza attività, alla ricerca di un
impiego al 70%, riscuotendo indennità giornaliere di disoccupazione di fr. 122.50
lordi sulla base di un guadagno assicurato di fr. 3324.– mensili. Dopo di che essa
ricorda di avere trovato un impiego a tempo determinato al 50% per la Città di __________, guadagnando fr. 1650.– mensili, impiego tuttavia che è giunto a scadenza
il 31 dicembre 2013. Essa sostiene infine di non poter lavorare oltre il
50%, soffrendo di una dolorosa fibromialgia.
a) Nella
fattispecie è pacifico che dopo la separazione di fatto, intervenuta nel
dicembre del 2006, la convenuta ha cominciato il 1° agosto 2007 un'attività
lavorativa a tempo parziale come assistente
di cura, prima per la __________ di __________ e poi, dall'agosto del 2008, per
la __________ di __________, dove ha lavorato con un tasso d'occupazione
variante dal 60% all'80%. L'interessata allega – in poche righe – di aver
dovuto smettere quell'attività per motivi di salute, ma il direttore della casa
per anziani, __________ F__________, ha dichiarato che la disdetta è stata
motivata con difficoltà sorte tra lei e il caposettore (deposizione del 20
giugno 2011: verbali, pag. 2). Senza dimenticare che gli asseriti problemi di salute
non hanno impedito alla convenuta di iscriversi ai ruoli della disoccupazione
per un impiego al 70%.
b) Quanto agli invocati problemi che non
consentirebbero all'interessata di svolgere un'attività lavorativa oltre il
50%, l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità
lucrativa permanente presuppone – di regola – l'esecuzione di un rapporto
specialistico (RtiD I-2014 pag. 736, consid. 4e con richiamo), in difetto di
che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una
prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar,
ZGB I, 4ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nessun referto
specialistico consta essere tuttavia stato assunto, quantunque l'interessata
avesse annunciato l'intenzione di chiedere una perizia. Ne segue che la
capacità lucrativa di fr. 3025.– mensili netti accertata dal Pretore
sfugge alla critica. A maggior ragione ove si pensi che la convenuta ha una doppia
formazione professionale: come assistente di cura e come operatrice sociale, ciò
che rende il suo profilo raro (deposizione di __________ F__________: loc.
cit., pag. 2). Senza dimenticare che essa continua a rivendicare nel fabbisogno
in denaro dei figli la necessità di un aiuto domestico (per fr. 1600.– mensili)
in misura equivalente a quella di cui disponeva nel giugno del 2011 quando
lavorava al 75% (interrogatorio formale: verbale del 20 giugno 2011, risposte n.
2 e 10).
14. Per quel che attiene
al fabbisogno minimo dell'appellante principale, il Pretore lo ha determinato
in fr. 2975.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 855.– [interessi passivi fr. 918.15, spese condominiali fr. 300.–,
ammortamento fr. 541.90, per complessivi fr. 1760.–, dedotte le quote comprese
nei fabbisogni in denaro di Lu__________, Li__________ e N__________], premio
della cassa malati fr. 468.75, spese di trasferta fr. 200.–, imposte di
fr. 100.–). L'interessata non contesta tale cifra né pretende che il suo
fabbisogno minimo sia mutato dopo la vendita dell'appartamento a __________. Ciò
significa che, con un reddito di fr. 3035.– mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 2975.– mensili, essa ha un margine disponibile di fr. 60.– mensili
(come ha rilevato il Pretore: sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Può quindi sovvenire al proprio mantenimento, ma con un agio tanto esiguo non è in
grado di finanziare il fabbisogno in denaro dei figli.
15. Il Pretore ha accertato
anche il reddito (fr. 3370.– mensili) e il fabbisogno minimo (fr. 3225.–
mensili) della seconda moglie dell'attore (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Conformemente alla giurisprudenza più aggiornata, tuttavia, tali elementi non sono di
rilievo per il giudizio (sopra, consid. 10), né la convenuta pretende che in
concreto sussistano le premesse cumulative – cui si è accennato dianzi (consid.
10) – perché D__________, estranea alla causa, possa essere chiamata, per
avventura, ad assistere economicamente il marito nei suoi obblighi di
mantenimento verso i figli nati dal primo matrimonio. Invano la convenuta
critica perciò il reddito e il fabbisogno minimo di lei.
16. Per quanto si riferisce al
fabbisogno in denaro di Lu__________, Li__________ e N__________, il Pretore lo
ha stimato in fr. 1405.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1590.–
mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi, sulla base della tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
L'appellante principale chiede di attribuire loro l'intero margine
disponibile del padre, da lei calcolato in fr. 6170.– mensili, avendo essa
rinunciato a contributi di mantenimento per sé. In subordine essa chiede di fissare
il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 1715.– mensili fino al 12° compleanno
e in fr. 2005.– mensili fino alla maggiore età o al termine degli studi, assegni
familiari non compresi.
a) Il
solo fatto che l'appellante principale abbia rinunciato a contributi alimentari
ancora non significa che l'attore possa essere condannato a erogare contributi
per i figli più elevati dei rispettivi fabbisogni in denaro. Da una richiesta
siffatta va subito sgombrato il campo. Non a torto l'interessata rimprovera al
Pretore invece di avere dedotto dai fabbisogni in denaro dei figli il costo
dell'alloggio pur avendo decurtato il proprio fabbisogno minimo delle relative
quote. Dal costo effettivo dell'alloggio a carico della madre affidataria (fr.
1760.– mensili non contestati: sentenza impugnata, pag. 11) la quota di un terzo
va inserita perciò nel fabbisogno in denaro di Lu__________ (fr. 586.65
mensili), la quota di un quarto nel fabbisogno in denaro di Li__________ (fr. 440.–
mensili) e la quota di un quinto nel fabbisogno in denaro di N__________ (fr.
352.– mensili). Dopo la maggiore età (o una volta terminato il percorso
scolastico o professionale) di Lu__________ la quota del costo dell'alloggio da
inserire nel fabbisogno in denaro di Li__________ passa a un terzo e quella nel
fabbisogno in denaro di N__________ a un quarto. Dopo la maggiore età (o una
volta terminato il percorso scolastico o professionale) di Li__________ fino
alla maggiore età (o fino al termine del percorso scolastico o professionale) di
N__________ la quota del costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in
denaro di quest'ultimo passa a un terzo.
b) Per
quanto riguarda l'aiuto domestico, la spesa effettiva si sostituisce nel
fabbisogno in denaro dei figli – come il costo dell'alloggio – alla posta per
cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Il
Pretore ha riconosciuto nella fattispecie un costo di fr. 1200.– mensili complessivi,
che ha ripartito nel fabbisogno in denaro dei figli in ragione di un terzo ciascuno
(sentenza impugnata, pag. 12 in alto). L'appellante principale chiede di
portare la voce di spesa a fr. 530.– mensili nel fabbisogno in denaro di ogni figlio
(fr. 1600.– mensili complessivi, come essa ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio
formale). Il Pretore ha ridotto la pretesa a fr. 1200.– “per tenere conto che
l'aiuto domestico si occupa verosimilmente anche di compiti legati ai figli non
comuni, sia del fatto che crescendo i figli acquisteranno naturalmente
indipendenza” (sentenza impugnata, loc. cit.).
La
convenuta oppone nel proprio memoriale che l'importo da lei dichiarato
(fr. 530.– mensili per ogni figlio comune) non comprende alcun aiuto domestico
per i due figli nati dal precedente matrimonio, entrambi ormai maggiorenni (L__________
frequenta l'Università a __________). Non si confronta nemmeno di scorcio però con
il secondo argomento del Pretore, stando al quale la cura e l'educazione di
figli che passano a una successiva fascia d'età (come Li__________, passata nel
frattempo dalla seconda alla terza fascia, e N__________, passato dalla prima alla seconda) diviene meno onerosa, sicché la
cifra di fr. 400.– mensili stimata dal Pretore costituisce una media. Tale
motivazione appare pertinente, ove appena si considerino i valori statistici
decrescenti previsti dalle tabelle annue correlate alle note raccomandazioni. E quando un giudizio impugnato sia sorretto – come in concreto
– da più motivazioni indipendenti (o alternative o sussidiarie), un appellante
deve dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (cfr. DTF 138 I 100
consid. 4.1.4 con richiami). Non sufficientemente
motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello principale
si rivela finanche irricevibile.
17. In definitiva il fabbisogno
in denaro dei tre figli comuni va definito come segue, fermo restando ch'esso
non va più fissato solo fino alla maggiore età, ma fino al termine
dell'eventuale – e successivo – percorso scolastico o professionale (DTF 139
III 401). A tal fine occorre dipartirsi dalla situazione attuale, che vede
tutti e tre i figli comuni a carico dell'attore, oltre al figlio avuto dalla
seconda moglie (il quale ha diritto di essere trattato come gli altri). Per
conformarsi alla giurisprudenza federale appena citata occorre distinguere
nondimeno il caso in cui alla maggiore età (28 febbraio 2016) il figlio Lu__________
abbia terminato il suo percorso scolastico o professionale dal caso in cui alla
maggiore età egli sia ancora in formazione. La convenuta da parte sua ha un
margine disponibile di appena fr. 60.– mensili, che dovrà in ogni modo
devolvere ai figli comuni, cui AO 1 non è in grado – come si vedrà senza
indugio – di assicurare il pieno fabbisogno in denaro finché avrà quattro figli
a carico.
a) Quattro
figli a carico (fino al momento in cui Lu__________ avrà raggiunto la maggiore
età o avrà terminato la formazione)
Fabbisogno
in denaro di Lu__________: fr. 2176.65 mensili (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.–
con quello di fr. 586.65 e la posta per cura e educazione di fr. 200.–
con quella di fr. 400.–);
Fabbisogno in denaro di Li__________: fr. 2030.–
mensili (fr. 1675.–, sostituiti il
costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 440.– e la posta
per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–);
Fabbisogno in denaro di N__________: fr. 1627.–
mensili fino al 12° compleanno (fr. 1515.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 310.– con quello di
fr. 352.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 330.– con
quella di fr. 400.–), fr. 1942.– mensili in seguito (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.–
con quello di fr. 352.– mensili e la posta per cura e educazione di
fr. 200.– con quella di fr. 400.–);
Dedotti
gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate
raccomandazioni (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni, fr. 250.– mensili in
seguito: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2), come esige la
più recente giurisprudenza (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2),
tali fabbisogni risultano i seguenti:
– Lu__________:
fr. 1925.– mensili (arrotondati);
– Li__________:
fr. 1830.– mensili fino al 16° compleanno, fr. 1780.– mensili dopo di
allora;
– N__________: fr.
1425.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, fr. 1740.– mensili (arrotondati)
fino al 16° compleanno.
b) Tre
figli a carico (dal momento in cui Lu__________ sarà maggiorenne o avrà terminato
la formazione)
Fabbisogno in denaro di Lii__________: fr.
2276.65 mensili (fr. 1870.–, sostituiti
il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 586.65 e la
posta per cura e educazione di fr. 265.– con quella di fr. 400.–);
Fabbisogno
in denaro di N__________: fr. 1805.– mensili fino al 12° compleanno (fr. 1695.–,
sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 335.– con quello di fr. 440.–
mensili e la posta per cura e educazione di fr. 395.– con quella di fr. 400.–),
fr. 2130.– mensili in seguito (fr. 1870.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di
fr. 440.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 265.– con
quella di fr. 400.–);
Dedotti
gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate
raccomandazioni, tali fabbisogni risultano i seguenti:
– Li__________:
fr. 2075.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno, fr. 2025.–
mensili (arrotondati) dopo di allora;
– N__________:
fr. 1605.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, fr. 1930.– mensili (arrotondati)
fino al 16° compleanno.
c) I
fabbisogni in denaro che precedono tengono conto della situazione fino alla
maggiore età di Li__________ (8 aprile 2019), ma possono rimanere invariati fino
ai 12 anni di Le__________ (il 21 settembre 2019) se alla maggiore età Li__________
sarà ancora in formazione. Dopo di allora occorrerebbe distinguere una volta
ancora – come per Lu__________ – il caso in cui alla maggiore età la figlia abbia
terminato il suo percorso scolastico o professionale dal caso in cui alla maggiore
età essa sia ancora in formazione. La prognosi è tuttavia aleatoria, non
potendosi prevedere oggi se dopo la maggiore età Lu__________, che attualmente
frequenta il liceo (attestato del 29 agosto 2013 rilasciato dal Liceo cantonale
di __________, nel fascicolo processuale di appello), sarà ancora in formazione.
Nel 2019 occorrerà pertanto, in caso di mancato accordo fra genitori, verificare
quanti figli comuni l'attore abbia ancora a carico (tutti e tre, due o uno
soltanto) e far adeguare la sentenza di divorzio al nuovo stato di fatto come
si presenterà allora (art. 134 cpv. 3 seconda frase CC).
d) Per
quel che è di Le__________, il Pretore ne ha stabilito il fabbisogno in denaro in fr. 1470.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1375.– fino al
12° compleanno e in fr. 1575.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi
(sentenza impugnata, pag. 12 a metà). In tali importi non figura tuttavia il
costo dell'alloggio. Il fabbisogno in denaro fino al 12° compleanno deve quindi
essere rettificato in fr. 2306.35 mensili (fr. 1935.–, sostituito il
costo dell'alloggio di fr. 370.– con quello di fr. 833.35 e dedotto il 20%
della posta per cura e educazione [fr. 92.–, ovvero il 20% di fr. 460.–] che la
madre presta in natura, esercitando un'attività lucrativa all'80%), mentre il
fabbisogno in denaro prima del 6° compleanno è superato dagli eventi (per
principio i contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio
cominciano a decorrere solo con il passaggio in giudicato della sentenza medesima:
sopra, consid. 11). Tolto l'assegno familiare, il fabbisogno in denaro di
Le__________ fino al 12° compleanno (21 settembre 2019) risulta così di
fr. 2105.– mensili (arrotondati).
18. Rimane da definire quanto
l'attore può corrispondere ai figli comuni, tenuto conto della sua
disponibilità (fr. 6437.85 mensili: sopra, consid. 12e), senza dimenticare che Le__________,
nato dalla seconda moglie, va trattato dall'attore come i figli comuni.
a) Dal
passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla maggiore età di Lu__________
(28 febbraio 2016)
Fabbisogni
in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr.
1925.– + fr. 1830.– + fr. 1425.– + fr. 2105.– = fr. 7285.– mensili
Disponibilità
dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo
alimentare per Lu__________:
fr. 1925.–
: 7285.– x 6437.85 = fr. 1700.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per Li__________:
fr.
1830.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1615.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per N__________:
fr.
1425.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1260.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
b) Dopo
la maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi abbia terminato la propria
formazione
Fino ai
12 anni di N__________ (30 dicembre
2016)
Fabbisogni in denaro complessivi di Li__________, N__________
e Le__________:
fr. 2075.– + fr. 1605.– + fr. 2105.– = fr. 5785.–
mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Li__________: fr. 2075.–
mensili
Contributo alimentare per N__________: fr. 1605.–
mensili,
assegni familiari non compresi.
Dai
12 anni di N__________ fino ai 16 anni di Li__________ (8 aprile 2017)
Fabbisogni in denaro complessivi di Li__________, N__________
e Le__________:
fr. 2075.– + fr. 1930.– + fr. 2105.– = fr. 6110.–
mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Li__________: fr. 2075.–
mensili
Contributo alimentare per N__________: fr. 1930.–
mensili,
assegni familiari non compresi.
Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li__________,
eventualmente in seguito
Fabbisogni in denaro complessivi di Li__________, N__________
e Le__________:
fr. 2025.– + fr. 1930.– + fr. 2105.– = fr. 6060.–
mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Li__________: fr. 2025.–
mensili
Contributo alimentare per N__________: fr. 1930.–
mensili,
assegni familiari non compresi.
c) Dopo
la maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi non abbia terminato la propria
formazione
Fino
ai 12 anni di N__________ (30 dicembre
2016)
Fabbisogni
in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr.
1925.– + fr. 1830.– + fr. 1425.– + fr. 2105.– = fr. 7285.– mensili
Disponibilità
dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo
alimentare per Lu__________:
fr. 1925.–
: 7285.– x 6437.85 = fr. 1700.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per Li__________:
fr.
1830.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1615.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per N__________:
fr.
1425.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1260.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dai
12 anni di N__________ fino ai 16 anni di Li__________ (8 aprile 2017)
Fabbisogni
in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 1925.–
+ fr. 1830.– + fr. 1740.– + fr. 2105.– = 7600.– mensili
Disponibilità
dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo
alimentare per Lu__________:
fr. 1925.–
: 7600.– x 6437.85 = fr. 1630.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per Li__________:
fr.
1830.– : 7600.– x 6437.85 = fr. 1550.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per N__________:
fr.
1740.– : 7600.– x 6437.85 = fr. 1475.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li__________,
eventualmente in seguito
Fabbisogni
in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr.
1925.– + 1780.– + fr. 1740.– + fr. 2105.– = fr. 7550.– mensili
Disponibilità
dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo
alimentare per Lu__________:
fr. 1925.–
: 7550.– x 6437.85 = fr. 1640.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per Li__________:
fr.
1780.– : 7550.– x 6437.85 = fr. 1520.– mensili (arrotondati)
Contributo
alimentare per N__________:
fr.
1740.– : 7550.– x 6437.85 = fr. 1485.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Entro i citati limiti, su questo
punto l'appello principale merita dunque accoglimento.
19. Nell'appello incidentale l'attore
chiede che l'adeguamento dei contributi
alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo disposta dal Pretore sia
limitata alla misura in cui il suo reddito fruisca effettivamente del carovita.
La richiesta è irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Nonostante infatti la
convenuta avesse espressamente postulato con
il memoriale di risposta del 12 agosto 2009 e con la “duplica” del 29
aprile 2010 l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei
prezzi al consumo, nella sua “replica” del 15 marzo 2010 l'attore ha ignorato la questione e nemmeno ha presentato un memoriale conclusivo. Nuova, la sua
richiesta non può dunque essere vagliata per la prima volta in appello.
III. Sul contributo di mantenimento
per la moglie
e la trattenuta di stipendio
20. La convenuta chiede altresì che
le sia assegnata a titolo di contributo alimentare “la differenza tra quanto
assegnato ai figli e l'importo di fr. 6170.– mensili (…) fino al compimento dei
16 anni da parte di N__________”. La rivendicazione è senza oggetto nella
misura in cui l'attore debba contribuire al mantenimento di quattro figli, ciò
che non gli concede alcun margine disponibile e non lascia spazio al versamento
di alcun altro contributo alimentare. Ma anche qualora AO 1 fosse sollevato dal
mantenimento di Lu__________ dopo la maggiore età, la pretesa della convenuta
vedrebbe il suo destino segnato, il Pretore avendola respinta perché la convenuta
“con forze proprie è perfettamente in grado di coprire il proprio debito
mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Con tale motivazione l'interessata non tenta neppure di confrontarsi. Non fosse privo d'oggetto, di conseguenza,
l'appello principale andrebbe dichiarato irricevibile
per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
21. Da ultimo la convenuta
chiede che la trattenuta di stipendio decisa
dal Pretore a carico di AO 1 per l'ammontare di fr. 4690.– mensili nella sentenza del 1° febbraio 2008 a protezione dell'unione coniugale sia “confermata e adattata all'importo complessivo di
fr. 6170.– mensili”. La richiesta, per altro sprovvista di ogni motivazione, è
estranea al dispositivo della decisione impugnata, unico atto che può formare oggetto
di appello. Già per tale ragione essa sfugge a ogni disamina.
IV. Sull'assistenza giudiziaria
davanti al Pretore
22. Una decisione che rifiuti o
revochi – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocino è impugnabile
mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che intervenga nel quadro della
decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di
quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può
formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale
(art. 110 CPC per analogia; Tappy
in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
13 ad art. 121 con richiami). In concreto non occorreva dunque che la convenuta
presentasse reclamo contro il dispositivo n. 12 della sentenza pretorile. Ciò
non impedisce, ad ogni modo, di considerare quel reclamo come parte integrante
dell'appello principale (I CCA, sentenza inc. 11.2012.15 del 4 luglio
2012, consid. 10). Ora, nella fattispecie il Pretore ha rifiutato alla
convenuta il gratuito patrocinio con l'argomento che essa non aveva reso verosimile
la propria condizione d'indigenza, che essa potrà contare sugli averi delle
polizze di “terzo pilastro” ricevute per metà in liquidazione del regime
matrimoniale e che – al pari del marito – essa deve sopportare le conseguenze di
una condotta processuale improntata a “un'assoluta intransigenza e
refrattarietà a qualsiasi accordo mediato” (sentenza impugnata, pag. 14 in fondo).
La motivazione del primo giudice potrà fors'anche apparire opinabile, come lamenta
la convenuta, ma nel risultato resiste alla critica. Si ricordi che nelle cause
di stato una richiesta di assistenza giudiziaria andava preceduta, anche nel diritto
ticinese cui soggiaceva il primo grado di giurisdizione (art. 404 cpv. 1 CPC),
da un'istanza di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). Già allora
infatti vigeva il principio per cui i costi di una causa di divorzio sono a
carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria
(DTF 135 I 96 consid. 2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a). In
concreto AP 1 non pretende avere chiesto invano al marito lo stanziamento di
una provvigione ad litem per la causa di divorzio, né sostiene che una
richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei
tre anni in cui è durato il processo AO 1 non avrebbe avuto la disponibilità
finanziaria per fornirle, nemmeno a scaglioni, un sussidio sufficiente. In
condizioni del genere non erano date le premesse per sollecitare il beneficio
dell'assistenza giudiziaria dello Stato.
23. Sia come sia, si volesse
anche supporre che AO 1 non fosse in grado di elargire una provvigione all'appellante
pendente causa, emerge dal ponderoso fascicolo processuale che la convenuta
dispone di due proprie polizze assicurative presso la __________: la prima (__________)
con un valore di riscatto che ammontava il 30 giugno 2010 a fr. 19 432.–, la seconda (n. __________) con un valore
di riscatto, lo stesso giorno, di fr. 3526.60 (doc. 24). L'interessata non
pretende che tali polizze più non esistano, né ha contestato l'affermazione del
marito (allegata alla comunicazione 21 ottobre 2013 dell'attore a questa
Camera, regolarmente notificata), secondo cui nel 2012 essa ha estinto
la polizza __________ e fatto “confluire” l'importo in una nuova polizza __________,
rimasta a garanzia del debito ipotecario fino alla vendita dell'abitazione coniugale.
La convenuta eccepisce invero che lo scopo di tali polizze era quello di
garantirle un capitale per la vecchiaia e che le stesse erano “bloccate” fino
alla scadenza, ma ciò non significa che queste non possano essere riscattate –
come essa aveva fatto alla fine del 2006 con altre due sue polizze (la n. __________
e la __________), sempre della __________ (doc. 24) – e che il valore di
riscatto non possa essere usato per coprire le spese legali e processuali. Quanto al fatto che le medesime
fossero state consegnate alla banca in garanzia del mutuo acceso sull'abitazione
coniugale, la questione è ormai superata, la casa essendo stata venduta nel frattempo
con un suo guadagno netto di almeno fr. 14 770.–, sebbene l'appellante abbia destinato oltre fr. 10 000.– a pagamenti da lei definiti “urgenti” (comunicazione 3
ottobre 2013 dell'appellante a questa Camera). In condizioni del genere la
convenuta non ha reso verosimili le gravi ristrettezze – anche al momento della
decisione e non solo all'introduzione della causa (RtiD I-2005 pag. 721 consid.
4a con rimando a DTF 108 V 269 consid. 4) – per far anticipare dallo Stato i
costi del processo maturati in primo grado dopo
la presentazione dell'istanza di assistenza giudiziaria del 12 maggio 2011, una
retroattività del beneficio non entrando per altro in linea di conto (I CCA,
inc. 10.2002.08 del 2 ottobre 2002, consid. 12). Senza trascurare che l'importo
esposto nella nota professionale prodotta il 25 maggio 2012 a margine del “reclamo” del 7 maggio 2012 (fr. 6827.20) comprende l'onorario per il tempo profuso
dal legale nella redazione del presente rimedio giuridico. In proposito l'appello
è destinato pertanto, comunque sia, alla reiezione.
V. Sulle spese processuali, le
ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello
24. Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La
moglie ottiene causa parzialmente vinta sulla liquidazione del regime dei beni (indennità
per il diritto di abitazione), quantunque sostanzialmente per l'intervenuta
vendita dell'abitazione coniugale, e sui contributi alimentari per i figli. Soccombe
invece sulle altre richieste correlate alla liquidazione del regime matrimoniale:
la pretesa reintegrazione di complessivi fr. 60 050.–
negli acquisti di AO 1, la rivendicazione di fr. 6000.– a lei versati dall'Assicurazione
Invalidità per i suoi figli A__________ e L__________ a complemento della
rendita AI del loro padre __________ R__________ (e che essa avrebbe girato all'attore),
l'opposizione al riparto dei diritti sgorganti dalla sua polizza di
assicurazione sulla vita, oltre che al conguaglio del valore residuo della __________,
e la contestazione delle spese per l'abitazione sostenute dall'attore nel
gennaio del 2007. Tutto ponderato, si giustifica perciò che essa sopporti la
metà degli oneri processuali, mentre l'altra metà va a carico di AO 1, compensate
le ripetibili.
L'appello incidentale di AO 1 va respinto nella misura in cui è ricevibile. Le
spese relative vanno di conseguenza addebitate all'attore. Non si assegnano
ripetibili, la controparte non essendosi espressa su tale impugnazione.
25. L'esito dell'attuale
giudizio non influisce apprezzabilmente sul riparto degli oneri processuali di
prima sede (due terzi a carico dell'attore, il resto a carico della convenuta) né
sulle ripetibili, che può rimanere invariato. Anche secondo la vecchia
procedura civile ticinese, del resto, nel diritto di famiglia il Pretore poteva
prescindere per equità dal suddividere gli oneri processuali e le ripetibili in
chiave strettamente aritmetica (Rep. 1996
pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC ticinese).
26. Circa la richiesta di
gratuito patrocinio in appello, vale quanto si è addotto per il mancato ottenimento
del beneficio dinanzi al Pretore. A maggior ragione dopo che le parti hanno
realizzato l'abitazione coniugale, che dovrebbe avere consentito – per lo meno
a AO 1 – di conseguire un certo introito.
VI. Sui rimedi giuridici a livello
federale
27. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
7. Il regime dei beni è liquidato come segue:
– ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei
beni in suo possesso;
– l'attore è condannato a versare alla convenuta un
conguaglio di fr. 6932.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'attuale
sentenza;
– tutti i diritti inerenti alle polizze di “terzo
pilastro” intestate a AO 1, valuta 27 aprile 2009, sono assegnati per un mezzo giusta
l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 alla convenuta;
– tutti i diritti inerenti alle polizze di “terzo
pilastro” intestate a AP 1, valuta 27 aprile 2009, sono assegnati per un mezzo
giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 all'attore.
10. AO 1 è condannato a versare i seguenti contributi
di mantenimento per i figli, anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino
alla maggiore età di Lu__________ (28 febbraio 2016)
fr. 1700.– mensili per Lu__________,
fr. 1615.– mensili per Li__________ e
fr. 1260.– mensili. per N__________.
b) Dopo la
maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi abbia terminato la propria
formazione
– Fino ai 12 anni di N__________ (30
dicembre 2016):
fr. 2075.– mensili per Li__________
e
fr. 1605.– mensili. per N__________.
– Dai 12 anni di N__________ fino ai
16 anni di Li__________ (8 aprile 2017):
fr. 2075.– mensili per Li__________
e
fr. 1930.– mensili per N__________.
– Dai 16 anni fino alla maggiore età
di Li__________, eventualmente in seguito:
fr. 2025.– mensili per Li__________
e
fr. 1930.– mensili per N__________.
c) Dopo la
maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi non abbia terminato la
propria formazione
– Fino ai 12 anni di N__________ (30
dicembre 2016):
fr. 1700.– mensili per Lu__________,
fr. 1615.– mensili per Li__________ e
fr. 1260.– mensili per N__________.
– Dai 12 anni di N__________ fino ai
16 anni di Li__________ (8 aprile 2017):
fr. 1630.– mensili per Lu__________,
fr. 1550.– mensili per Li__________ e
fr. 1475.– mensili per N__________.
– Dai 16 anni fino alla maggiore età
di Li__________, eventualmente in seguito:
fr. 1640.– mensili per Lu__________,
fr. 1520.– mensili per Li__________ e
fr. 1485.– mensili. per N__________.
I
contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi
al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello dell'aprile 2012
(116.1 punti).
Gli assegni
familiari spettano ai figli in aggiunta ai contributi di mantenimento.
Per il resto l'appello principale
è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è
confermata.
II. Le
spese dell'appello principale, di fr. 5000.–, sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata dall'appellante principale in appello è respinta.
IV. Nella misura in cui è ammissibile,
l'appello incidentale di AO 1 è respinto.
V. Le spese dell'appello incidentale, di
fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1.
VI. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).