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Decisione

11.2012.54

Protezione dell'unione coniugale

19 agosto 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, delle particelle n. 1278 e

1279 RFD di __________. Sulla prima si trova l'abitazione coniugale in cui il marito gestisce, con un tasso

d'occupazione del 20–25%, un esercizio pubblico (“__________”) per la __________,

__________, cui i coniugi hanno appigionato i locali. AO 1 è anch'essa invalida

(65%) a causa del citato infortunio e riceve rendite dall'Assicurazione per

l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). Da allora essa

non esercita più alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati nell'agosto

del 2011, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi

in un appartamento a __________.

B. Il 14 ottobre 2011 AO 1 si è

rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito

patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, proponendo l'attribuzione

dell'alloggio coniugale al marito, postulando l'affidamento di A__________

(riservato il diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare indicizzato

di fr. 2500.– mensili per sé e uno di fr. 688.– mensili per A__________,

oltre alla pronuncia della separazione dei beni. Identiche domande essa ha

formulato già in via cautelare. Il Pretore ha comunicato alle parti il 17

ottobre 2011 che intendeva ricusarsi e ha trasmesso gli atti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna per competenza. Le parti non hanno reagito

alla comunicazione.

C. All'udienza del 28 ottobre

2011, indetta dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il

contraddittorio, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha

accettato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e la pronuncia della separazione

dei beni, ma ha rivendicato l'affidamento di A__________ (riservato il diritto

di visita materno), la primogenita essendo già maggiorenne, e ha rifiutato ogni

contributo alimentare alla moglie, offrendo solo in subordine un contributo di

fr. 286.85 mensili. Egli ha instato altresì per il beneficio del gratuito

patrocinio. In sede di udienza i coniugi si sono poi dati atto di vivere

separati e si sono accordati provvisionalmente sull'assegnazione dell'abitazione

coniugale al marito, sull'affidamento di A__________ a quest'ultimo (riservato

il diritto di visita materno) e su un contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili per la moglie dal novembre del 2011 in poi.

D. Con replica scritta del 9

novembre 2011 AO 1 ha rinunciato al contributo alimentare per A__________, ma

ha preteso un contributo alimentare per sé

di fr. 1840.– mensili (o almeno di fr. 1660.– mensili) e il

versamento delle rendite completive AI e LPP per il figlio. AP 1 ha duplicato

per scritto il 30 novembre 2011, rivendicando a sua volta il pagamento diretto

delle rendite completive AI e LPP per il figlio e rifiutando una volta ancora

qualsiasi contributo alla moglie, salvo offrire in subordine contributi

alimentari compresi tra fr. 261.15 (o fr. 386.55) mensili e fr. 608.10 (o fr.

733.50), rispettivamente un contributo mensile di fr. 775.65 (o di fr. 901.05)

per sei mesi al massimo. Egli ha chiesto inoltre di ingiungere alla moglie di

attivarsi per trovare un'attività lucrativa, con l'avvertimento che allo

scadere di sei mesi le si sarebbe imputato un reddito di almeno fr. 1100.–

netti. All'udienza del 19 gennaio 2012, destinata al seguito del contraddittorio,

i coniugi hanno confermato l'assetto cautelare pattuito il 28 ottobre 2011.

E. Terminata l'istruttoria, il

13 marzo 2012, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 aprile 2012 AO 1 ha ribadito le

proprie domande di replica, ma ha aumentato a fr. 2360.– mensili la richiesta

di contributo alimentare per sé e ha instato affinché le spese straordinarie

per il figlio fossero poste a carico dei genitori in proporzione alle rispettive

disponibilità economiche. Nel proprio allegato del 7 maggio 2012 AP 1 ha

riaffermato a sua volta le richieste di duplica, tranne offrire alla moglie un

contributo alimentare di fr. 859.75 mensili o, in subordine, nell'ipotesi in

cui il figlio fosse stato affidato a quest'ultima, di fr. 125.40 mensili per il

figlio. Non si è opposto infine a un contributo alimentare di fr. 1165.50

mensili per la moglie, purché limitato alla durata di sei mesi.

F. Statuendo il 15 maggio

2012, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 17 agosto 2011, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato A__________ (riservato il diritto

di visita materno) con il diritto di continuare a percepire le rendite

completive AI e LPP in favore del figlio, ha obbligato AP 1 a versare un

contributo alimentare indicizzato di fr. 2100.– mensili per la moglie dal 1°

novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e di fr. 1950.– mensili dal gennaio del 2013, ha pronunciato la separazione dei beni e ha respinto le richieste di gratuito patrocinio. Le

spese processuali di fr. 1600.– complessivi sono state poste per tre quarti a

carico del marito e per il resto a carico della moglie, alla quale il convenuto

è stato tenuto a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 29 mag­gio 2012 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riduzione a

fr. 1000.– mensili del contributo alimentare per la moglie dal 1° novembre

2011 al 31 dicembre 2012 e a fr. 850.– mensili dal gennaio del 2013 in poi. Egli sollecita inoltre l'accoglimento della sua richiesta di gratuito patrocinio in

prima sede. L'appello non è stato oggetto di notificazione per osservazioni.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

1.

Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale

presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei

contributi alimentari in discussione. Il giudizio impugnato inoltre è stato

notificato al patrocinatore dell'appellante il 16 maggio 2012. Il 26

maggio 2012 essendo di sabato, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 28

maggio 2012, lunedì di Pentecoste, onde la sua protrazione all'indomani (art.

142.

cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone

Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto martedì 29 maggio 2012, l'appello in

esame è quindi tempestivo.

2.

Al

memoriale l'appellante acclude nuovi documenti: un certificato medico del 13

agosto 2007 attestante lo stato di salute della moglie che il Servizio __________

ha trasmesso all'Ufficio AI del Cantone Ticino (doc. B), una comunicazione del 25

febbraio 2011 con cui tale Ufficio ha confermato al 65% il grado d'invalidità

di AO 1 (doc. C) e una nota professionale dell'avv. PA 1 per le prestazioni

fornite al convenuto fino al 23 maggio 2012 (doc. D). Ora, nuovi mezzi di prova sono propo­nibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal

principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le

procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF

138.

III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 di­cem­bre

2013, consid. 2). Nella fattispecie i documenti in rassegna potevano – eccettuato

il conteggio di una minima parte delle pre­stazioni eseguite dal patrocinatore

dopo la chiusura del­l'istrut­toria (doc. D) – essere sottoposti al Pretore

(art. 229 cpv. 3 CPC). L'appellante del resto non pretende il contrario, né

spiega perché gli sarebbe stato impossibile produrli prima della chiusura del­l'istruttoria

il 13 marzo 2012. Ciò basterebbe per dichiarare i documenti irricevibili. Sia

come sia – e come si vedrà in seguito – simile documentazione non appare di

rilievo per il giudizio. Nelle circostanze descritte conviene quindi procedere

senza indugio alla trattazione del ricorso.

3.

Litigioso rimane in questa

sede il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato

il reddito del marito in fr. 6220.– mensili arrotondati (fr. 1378.– mensili

di rendita AI, fr. 517.66 mensili di rendita LPP, fr. 773.– mensili di indennità

LAINF, fr. 800.– mensili da attività lucrativa, fr. 2750.– mensili

di reddito dalla sostanza) a

fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3100.– mensili arrotondati (minimo

esisten­ziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 800.– [già dedotte le quote

comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati

fr. 307.–, assicurazione dello stabile fr. 132.95, imposte fr. 500.–).

Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 1153.– mensili

(fr. 1053.– mensili di rendita AI, fr. 100.– mensili di rendita LPP) e il fabbisogno

minimo in fr. 2618.– mensili (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo

fr. 1200.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 318.–,

abbonamento “arcobaleno” per quattro zone fr. 100.–, imposte fr. 200.–).

Relativamente ai fabbisogni in

denaro dei figli, il primo giudice ha calcolato quello di A__________ in

fr. 1517.– mensili dal novembre del 2011 fino al dicembre del 2012 (13° compleanno)

e in fr. 1815.– mensili dopo di allora sulla base delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, cui si ispira da un ventennio la giurisprudenza ticinese. Ricordato

che tale fabbisogno è coperto da rendite completive per fr. 1125.– mensili,

egli ha constatato che a carico dei genitori rimangono fr. 392.– mensili dal 1°

novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e fr. 690.– mensili dal 1° gennaio 2013

in poi. Il Pretore ha escluso invece la figlia E__________ (divenuta

maggiorenne il 2 luglio 2011) dal bilancio familiare perché il suo stipendio da

apprendista (fr. 1550.– mensili) e le rendite completive in suo favore

riversate al padre bastano a finanziarne il fabbisogno, non senza dedurre in

ogni modo dal costo dell'alloggio paterno la quota di un terzo compreso nel

fabbisogno della ragazza.

In definitiva, accertata un'eccedenza

nel bilancio familiare di fr. 1263.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31

dicembre 2012 e di fr. 965.– mensili in

seguito, il primo giudice ha condannato AP 1 a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 2100.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31

dicembre 2012 e di fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio 2013 in poi.

4.

L'appellante rimprovera

anzitutto al Pretore di non avere imputato all'istante alcun reddito da attività

lucrativa. Ricorda che l'Assicurazione invalidità ha riconosciuto AO 1 abile al

lavoro nella misura del 35%, che costei – oltre a essere relativamente giovane –

non deve più occuparsi della famiglia (i figli vivono con lui), che essa potrebbe

quindi mettere a frutto la propria capacità lucrativa residua nell'ambito della

ristorazione, settore in cui ha lavorato fino al 2003, e guadagnare almeno fr.

1100.

– mensili per un'attività di 12–14 ore settimanali al 35%. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato che l'interessata, senza particolare formazione,

è rimasta inabile al lavoro tra il 50 e il 100%

dalla data dell'incidente

stradale e non è in grado di riprendere un'attività lucrativa, né ora né entro

sei mesi, di modo che si è limitato a imputarle il reddito effettivamente conseguito.

a) Nella

fattispecie la moglie risulta avere lavorato regolarmente come cameriera sin

nel 1989 anche dopo il matrimonio (benché non sia chiaro con quale grado d'occupazione),

da ultimo coadiuvando il marito, gestore dell'osteria situata nello stabile in

cui si trovava l'abitazione familiare. Sta di fatto che dopo il 2003, in esito al citato infortunio stradale del 17 agosto 2002 che ha visto coinvolto anche il

marito, essa non ha più svolto alcuna attività lucrativa. Inabile al lavoro al

100% dal 17 agosto 2002, al 75% dal 18 gennaio 2003, al 50% dal 1° febbraio 2003, nuovamente al 100% dal 19 febbraio

2004, per finire AO 1 è stata riconosciuta invalida al 65% dal luglio del 2004

(decisione 17 novembre 2004 dell'Ufficio AI Ticino nel fascicolo

“documenti richiamati” IV/A). Tutto quanto si può esigere da lei sarebbe quindi

– ed è quanto chiede l'appellante – un'attività al 35% compatibile con le sue

capacità e possibilità.

b) In

realtà v'è da domandarsi se nel caso specifico soccorrano estremi del genere.

Al momento della separazione (agosto del 2011), per vero, l'interessata non

lavorava più da otto anni. In questo lasso di tempo l'appellante non risulta avere

preteso che essa ritrovasse un impiego al 35%. E la fine della vita in co­mune

non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni

economiche della fa­miglia lo permettano, il tenore di vita precedente (RtiD

I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; con

riferimento all'esercizio di un'attività lucrativa: RtiD II-2012 pag.

794.

consid. 2 con rimandi). Nella fattispecie il bilancio familiare non è in ammanco.

Ci si può seriamente domandare così se,

nonostante una capacità lucrativa teorica del 35%, l'istante possa

essere tenuta, dopo otto anni di inattività, a conseguire un guadagno. Sia come

sia, si risolvesse anche il quesito affermativamente, l'appello è destinato

all'insuccesso per le motivazioni che seguono.

c) Intanto

non si deve trascurare che al momento della separazione AO 1 aveva 45 anni compiuti

e che a quell'età un coniuge rimasto lontano per molto tempo dal mondo del lavoro

non si presume più potersi reinserire in una professione (DTF 137 III 108

consid. 4.2.2.2 con rinvii). Spettava dunque all'appellante rendere verosimile

in che modo la moglie potesse mettere a frutto la sua capacità lucrativa

residua nel caso specifico. AP 1 reputa che essa potrebbe tornare ad attivarsi

nel comparto della ristorazione, ma un guadagno potenziale non va determinato

in astratto. Non basta asserire che la moglie potrebbe impiegarsi come

cameriera in __________, “gradita meta turistica per gli svizzeri tedeschi e

germanici” (appello, pag. 5 in basso), per rendere automaticamente verosimile un

reddito di fr. 1100.– mensili. Occorre indicare quali possibilità d'impiego si

prospettino concretamente nel settore della ristorazione a una cameriera di

oltre 45 anni con disturbi psichici che la rendano invalida al 65% (per tacere

del fatto che simili turbe sono soggette a recrudescenze). Invano si

cercherebbe un accenno in tal senso nell'appello.

d) Non

si disconosce che – come detto – l'Assicurazione Invalidità ha valutato il

grado d'incapacità lucrativa dell'istante nel 65%. Non si deve dimenticare

nemmeno, però, che secondo l'art. 16 della legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) il grado d'invalidità prescinde

dalla concreta situazione dell'impiego sul mercato del lavoro (DTF 134 V 71

consid. 4.2.1). Sapere se una persona invalida sia concretamente collocabile compete

all'assicurazione contro la disoccupazione. L'Assicurazione Invalidità esamina

solo se quella persona sia in grado di sfruttare economicamente la propria

forza lavoro residua in un mercato (astratto) nel quale vi sia corrispondenza

tra posti disponibili e offerta d'impiego (U.

Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ª edizione, pag. 323

seg.). I criteri per la definizione di un reddito ipotetico sono altri. Al

proposito l'appello manca perciò di consistenza.

5.

Quanto al suo fabbisogno

minimo, l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto la

spesa di fr. 200.– mensili esposta per la manutenzione ordinaria dello stabile

in cui abita. Il primo giudice ha ritenuto che le fatture prodotte dal

convenuto si riferis­sero principalmente a lavori eseguiti fra il 2007 e il

2008, senza per altro che risultassero essere state saldate né che si fossero

resi necessari interventi di manutenzione più recenti e costanti (sentenza

impugnata, pag. 16). Inoltre, stando al Pretore, “anche in ragione dell'onere

complessivo d'alloggio già riconosciuto, non è verosimile che l'abitazione

coniugale comporti spese di manutenzione di fr. 200.– mensili” (loc. cit.).

L'appellante obietta che qualsiasi stabile richiede lavori di manutenzione,

tant'è che l'autorità fiscale gli ha regolarmente riconosciuto la deduzione fissa

di fr. 2400.– annui, e che la mancanza di giustificativi recenti si spiega con

il fatto che i piccoli lavori di manutenzione sono eseguiti da lui personalmente.

a) Come

questa Camera ha già avuto modo di rilevare, un coniuge che vive in casa

propria deve assumere, per comune esperienza, la manutenzione ordinaria dello

stabile, alla stregua di qualsiasi proprietario immobiliare. Certo, chi fa

valere determinate spese deve anche renderle verosimili. Tuttavia una

documentazione lacunosa ancora non significa che spese di manutenzione corrente

non esistano. Mancando dati affidabili, il giudice procede per apprezzamento (I

CCA, sentenza inc. 11.2010.27 del 23 marzo 2010, consid. 4), come quando valuta

un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (in materia

fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 lu­glio 1997,

consid. 2c). Tanto più che la stima dei costi di manutenzione non consiste in

una semplice media delle spese già affrontate, ma deve tenere conto anche degli

interventi ordinari da finanziare in proiezione, sull'arco degli anni. Si conviene che una valutazione per apprezzamento

impone cautela, non dovendosi privilegiare un coniuge che non si cura di documentare

le proprie uscite rispetto a un coniuge diligente. In una procedura sommaria fondata

sulla verosimiglianza come quella che presiede all'adozione di misure a tutela

dell'unione coniugale, nondimeno, le deduzioni forfettarie riconosciute

dell'autorità fiscale per la manutenzione corrente degli immobili possono

costituire un buon punto di riferimento (I CCA, sentenza inc. 11.2011.158

del 14 novembre 2013, consid. 7c).

b) D'altro

lato questa Camera ha avuto occasione di ricordare che le spese di ordinaria manutenzione

immobiliare da includere nel fabbisogno minimo di un coniuge non possono fare astrazione

dal costo dell'alloggio nel suo insieme, giacché un coniuge non può pretendere

di vedersi riconoscere alti oneri di manutenzione se poi il suo costo

dell'alloggio complessivo risulta esagerato rispetto a quello inserito nel

fabbisogno minimo dell'altro coniuge (sentenza inc. 11.2010.27 del 23 marzo

2010, consid. 5). In concreto il Pretore ha riconosciuto tanto una spesa di fr.

800.

– mensili com­plessivi nel fabbisogno minimo della moglie per la locazione

di un appartamento a __________ quanto una spesa di fr. 800.– mensili complessivi

nel fabbisogno minimo del marito per il costo dell'alloggio in comproprietà con

la moglie a __________ (sopra, consid. 3). Ch'egli non abbia tenuto conto della

manutenzione corrente è invero discutibile. L'appellante non contesta però che,

a prescindere dalla criticabile motivazione della sentenza, nel risultato si

giustifichi di riconoscere la stessa spesa per l'abitazione a entrambe le parti,

tenuto calcolo anche della circostanza che i piccoli interventi ordinari sono eseguiti

personalmente da lui. Il principio della parità di trattamento fra coniugi anche

in campo logistico, del resto, è corretto (cfr. RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c

consid. 6 con rinvii). Tralasciando la motivazione, nell'esito la decisione impugnata

sfugge dunque a censura.

II. Sul gratuito patrocinio davanti

al Pretore

6.

Una decisione che rifiuta o

revoca – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio è impugnabile mediante

reclamo (art. 121 CPC). Se la relativa decisione interviene tuttavia – come in

concreto – nel quadro di una sentenza finale appellabile e il richiedente impugna

anche il contenuto di quest'ultima, il diniego parziale o totale del beneficio

può essere contestato direttamente con l'appello (art. 110 CPC per

analogia; I CCA, sentenza

inc.11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con richiamo).

a) Il

Pretore ha rifiutato a AP 1 il gratuito patrocinio con l'argomento che il

bilancio coniugale gli lascia una mezza eccedenza di fr. 482.50 mensili, sufficiente

per far fronte alla retribuzione del difensore, stimata in fr. 6000.–, entro un

anno o due al massimo. Quanto alle spese processuali

di fr. 1600.–, poste per tre quarti a carico del convenuto, il Pretore

ha rilevato che il richiedente può far capo alla propria sostanza immobiliare,

mentre le ripetibili di fr. 3000.– in favore della moglie non sono, comunque

sia, coperte dal beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, consid.

10).

b) L'appellante

eccepisce che il suo patrocinatore gli ha inviato il 29 maggio 2012 una nota professionale di fr. 9558.– (doc. D

di appello), ripete di dover assumere tre quarti delle spese processuali (fr.

1200.

–) e rammenta di dover rifondere alla controparte fr. 3000.– per

ripetibili, onde un carico finanziario di complessivi fr. 13 758.–. Lamenta poi che, imponendogli il Pretore

di usare tutta la mezza eccedenza del bilancio familiare per rimunerare il

proprio avvocato, egli non può fare un solo regalo ai figli né promuoverne gli

hobby né sovvenzionarne la formazione. Ad ogni modo – egli soggiunge – la mezza

eccedenza di fr. 425.– mensili non è sufficiente per estinguere un debito di

fr. 13 758.– nemmeno in due anni.

c) Che

un margine disponibile mensile di fr. 425.– calcolato sul reddito del

richiedente basti per reputare quest'ultimo in grado di saldare una nota

professionale di fr. 6000.– appare dubbio, ove appena si pensi che in processi

“relativamente semplici” il patrocinatore deve poter essere rimunerato nel

lasso di un anno, non di due (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Che il

gratuito patrocinio non esenti dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(art. 118 cpv. 3 CPC) ancora non significa, per altro, che l'obbligo di

rifusione non entri in linea di conto trattandosi di valutare se il richiedente

sia “provvisto dei mezzi necessari” (nell'accezione dell'art. 117 lett. a CPC) per

coprire le spese processuali. Sotto questo profilo la decisione del Pretore può

anche apparire opinabile. Se essa merita conferma è per la seconda motivazione

addotta, con cui il richiedente non si confronta nemmeno di scorcio.

d) I

costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale sono a carico delle

parti; l'assistenza giudiziaria dello Stato è puramente

sussidiaria (come nelle cause di divorzio: RDAT II-1998 pag. 17 consid.

1). Per valutare se i coniugi siano “provvisti dei mezzi necessari” a tal fine si

esamina in primo luogo se essi fruiscano di redditi sufficienti. Ove ciò non

sia il caso, si esamina se essi dispongano di sostanza ipotecabile o realizzabile

(DTF 118 Ia 369). Al limite, la sostanza può anche essere in comproprietà con

terzi (Tappy in: CPC commenté,

Basilea 2011, n. 25 ad art. 117). L'impossibilità di ottenere un mutuo

ipotecario ancora non significa che il coniuge richiedente possa conservare il

bene. Anzi, dandosene le circostanze, per

sopperire ai costi del processo il coniuge può vedersi costretto anche a

un'alienazione (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc.

11.2010.95

del 30 dicembre 2010, consid. 6; sentenza inc. 11.2009.116 del 13

novembre 2012, consid. 4c).

e) Nella

fattispecie il richiedente è proprietario, insieme con la moglie, delle

particelle n. 1278 (abitazione coniugale) e 1279 RFD di __________. Egli non

pretende di non poter aumentare il carico ipotecario della propria quota di

comproprietà per sovvenire alle spese del processo, alla retribuzione del suo

legale e alle ripetibili, come gli ha prospettato il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 19 a metà). Al contrario: egli passa la motivazione sotto completo

silenzio. In circostanze siffatte il suo appello si rivela già di primo acchito

destituito di ogni parvenza di esito favorevole e vede la propria sorte segnata.

III. Sulle

spese giudiziarie e sul gratuito patrocinio in appello

7.

Le spese dell'attuale giudizio

seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la

situazione economica verosimilmente difficile in cui questi versa, si prescinde

tuttavia per equità – e a titolo eccezionale – da ogni prelievo (art. 107 cpv.

1.

lett. c ed f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato a AO 1.

Circa la richiesta di gratuito

patrocinio in appello, vale quanto si è appena addotto per il mancato

ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore (consid. 6). Ad ogni buon conto, in

concreto l'appello appariva senza possibilità di buon diritto fin dall'inizio,

tanto da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni (art.

117.

lett. b CPC).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

8.

Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'importo e

la durata dei contributi alimentari controversi. L'impugnabilità del dispositivo

sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.

4. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).