11.2012.54
Protezione dell'unione coniugale
19 agosto 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.54
Lugano
19 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2011.773 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 14 ottobre 2011
da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 29 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
15 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1958) e AO 1 (1965) si
sono sposati a __________ il 22 giugno 1993. Dal matrimonio sono nati E__________,
il 2 luglio 1993, e A__________, il 12 dicembre 2000. In seguito a un incidente
della circolazione avvenuto il 17 agosto 2002 il marito è rimasto invalido al
70% e percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, dalla sua
cassa pensione (rendita d'invalidità LPP) e dall'Assicurazione contro gli infortuni.
Fatti
I coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, delle particelle n. 1278 e
1279 RFD di __________. Sulla prima si trova l'abitazione coniugale in cui il marito gestisce, con un tasso
d'occupazione del 20–25%, un esercizio pubblico (“__________”) per la __________,
__________, cui i coniugi hanno appigionato i locali. AO 1 è anch'essa invalida
(65%) a causa del citato infortunio e riceve rendite dall'Assicurazione per
l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). Da allora essa
non esercita più alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati nell'agosto
del 2011, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi
in un appartamento a __________.
B. Il 14 ottobre 2011 AO 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito
patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, proponendo l'attribuzione
dell'alloggio coniugale al marito, postulando l'affidamento di A__________
(riservato il diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare indicizzato
di fr. 2500.– mensili per sé e uno di fr. 688.– mensili per A__________,
oltre alla pronuncia della separazione dei beni. Identiche domande essa ha
formulato già in via cautelare. Il Pretore ha comunicato alle parti il 17
ottobre 2011 che intendeva ricusarsi e ha trasmesso gli atti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per competenza. Le parti non hanno reagito
alla comunicazione.
C. All'udienza del 28 ottobre
2011, indetta dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il
contraddittorio, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha
accettato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e la pronuncia della separazione
dei beni, ma ha rivendicato l'affidamento di A__________ (riservato il diritto
di visita materno), la primogenita essendo già maggiorenne, e ha rifiutato ogni
contributo alimentare alla moglie, offrendo solo in subordine un contributo di
fr. 286.85 mensili. Egli ha instato altresì per il beneficio del gratuito
patrocinio. In sede di udienza i coniugi si sono poi dati atto di vivere
separati e si sono accordati provvisionalmente sull'assegnazione dell'abitazione
coniugale al marito, sull'affidamento di A__________ a quest'ultimo (riservato
il diritto di visita materno) e su un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili per la moglie dal novembre del 2011 in poi.
D. Con replica scritta del 9
novembre 2011 AO 1 ha rinunciato al contributo alimentare per A__________, ma
ha preteso un contributo alimentare per sé
di fr. 1840.– mensili (o almeno di fr. 1660.– mensili) e il
versamento delle rendite completive AI e LPP per il figlio. AP 1 ha duplicato
per scritto il 30 novembre 2011, rivendicando a sua volta il pagamento diretto
delle rendite completive AI e LPP per il figlio e rifiutando una volta ancora
qualsiasi contributo alla moglie, salvo offrire in subordine contributi
alimentari compresi tra fr. 261.15 (o fr. 386.55) mensili e fr. 608.10 (o fr.
733.50), rispettivamente un contributo mensile di fr. 775.65 (o di fr. 901.05)
per sei mesi al massimo. Egli ha chiesto inoltre di ingiungere alla moglie di
attivarsi per trovare un'attività lucrativa, con l'avvertimento che allo
scadere di sei mesi le si sarebbe imputato un reddito di almeno fr. 1100.–
netti. All'udienza del 19 gennaio 2012, destinata al seguito del contraddittorio,
i coniugi hanno confermato l'assetto cautelare pattuito il 28 ottobre 2011.
E. Terminata l'istruttoria, il
13 marzo 2012, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 aprile 2012 AO 1 ha ribadito le
proprie domande di replica, ma ha aumentato a fr. 2360.– mensili la richiesta
di contributo alimentare per sé e ha instato affinché le spese straordinarie
per il figlio fossero poste a carico dei genitori in proporzione alle rispettive
disponibilità economiche. Nel proprio allegato del 7 maggio 2012 AP 1 ha
riaffermato a sua volta le richieste di duplica, tranne offrire alla moglie un
contributo alimentare di fr. 859.75 mensili o, in subordine, nell'ipotesi in
cui il figlio fosse stato affidato a quest'ultima, di fr. 125.40 mensili per il
figlio. Non si è opposto infine a un contributo alimentare di fr. 1165.50
mensili per la moglie, purché limitato alla durata di sei mesi.
F. Statuendo il 15 maggio
2012, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 17 agosto 2011, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato A__________ (riservato il diritto
di visita materno) con il diritto di continuare a percepire le rendite
completive AI e LPP in favore del figlio, ha obbligato AP 1 a versare un
contributo alimentare indicizzato di fr. 2100.– mensili per la moglie dal 1°
novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e di fr. 1950.– mensili dal gennaio del 2013, ha pronunciato la separazione dei beni e ha respinto le richieste di gratuito patrocinio. Le
spese processuali di fr. 1600.– complessivi sono state poste per tre quarti a
carico del marito e per il resto a carico della moglie, alla quale il convenuto
è stato tenuto a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 29 maggio 2012 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riduzione a
fr. 1000.– mensili del contributo alimentare per la moglie dal 1° novembre
2011 al 31 dicembre 2012 e a fr. 850.– mensili dal gennaio del 2013 in poi. Egli sollecita inoltre l'accoglimento della sua richiesta di gratuito patrocinio in
prima sede. L'appello non è stato oggetto di notificazione per osservazioni.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
1.
Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei
contributi alimentari in discussione. Il giudizio impugnato inoltre è stato
notificato al patrocinatore dell'appellante il 16 maggio 2012. Il 26
maggio 2012 essendo di sabato, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 28
maggio 2012, lunedì di Pentecoste, onde la sua protrazione all'indomani (art.
142.
cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone
Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto martedì 29 maggio 2012, l'appello in
esame è quindi tempestivo.
2.
Al
memoriale l'appellante acclude nuovi documenti: un certificato medico del 13
agosto 2007 attestante lo stato di salute della moglie che il Servizio __________
ha trasmesso all'Ufficio AI del Cantone Ticino (doc. B), una comunicazione del 25
febbraio 2011 con cui tale Ufficio ha confermato al 65% il grado d'invalidità
di AO 1 (doc. C) e una nota professionale dell'avv. PA 1 per le prestazioni
fornite al convenuto fino al 23 maggio 2012 (doc. D). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal
principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le
procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF
138.
III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 dicembre
2013, consid. 2). Nella fattispecie i documenti in rassegna potevano – eccettuato
il conteggio di una minima parte delle prestazioni eseguite dal patrocinatore
dopo la chiusura dell'istruttoria (doc. D) – essere sottoposti al Pretore
(art. 229 cpv. 3 CPC). L'appellante del resto non pretende il contrario, né
spiega perché gli sarebbe stato impossibile produrli prima della chiusura dell'istruttoria
il 13 marzo 2012. Ciò basterebbe per dichiarare i documenti irricevibili. Sia
come sia – e come si vedrà in seguito – simile documentazione non appare di
rilievo per il giudizio. Nelle circostanze descritte conviene quindi procedere
senza indugio alla trattazione del ricorso.
3.
Litigioso rimane in questa
sede il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato
il reddito del marito in fr. 6220.– mensili arrotondati (fr. 1378.– mensili
di rendita AI, fr. 517.66 mensili di rendita LPP, fr. 773.– mensili di indennità
LAINF, fr. 800.– mensili da attività lucrativa, fr. 2750.– mensili
di reddito dalla sostanza) a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3100.– mensili arrotondati (minimo
esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 800.– [già dedotte le quote
comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati
fr. 307.–, assicurazione dello stabile fr. 132.95, imposte fr. 500.–).
Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 1153.– mensili
(fr. 1053.– mensili di rendita AI, fr. 100.– mensili di rendita LPP) e il fabbisogno
minimo in fr. 2618.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 318.–,
abbonamento “arcobaleno” per quattro zone fr. 100.–, imposte fr. 200.–).
Relativamente ai fabbisogni in
denaro dei figli, il primo giudice ha calcolato quello di A__________ in
fr. 1517.– mensili dal novembre del 2011 fino al dicembre del 2012 (13° compleanno)
e in fr. 1815.– mensili dopo di allora sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, cui si ispira da un ventennio la giurisprudenza ticinese. Ricordato
che tale fabbisogno è coperto da rendite completive per fr. 1125.– mensili,
egli ha constatato che a carico dei genitori rimangono fr. 392.– mensili dal 1°
novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e fr. 690.– mensili dal 1° gennaio 2013
in poi. Il Pretore ha escluso invece la figlia E__________ (divenuta
maggiorenne il 2 luglio 2011) dal bilancio familiare perché il suo stipendio da
apprendista (fr. 1550.– mensili) e le rendite completive in suo favore
riversate al padre bastano a finanziarne il fabbisogno, non senza dedurre in
ogni modo dal costo dell'alloggio paterno la quota di un terzo compreso nel
fabbisogno della ragazza.
In definitiva, accertata un'eccedenza
nel bilancio familiare di fr. 1263.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31
dicembre 2012 e di fr. 965.– mensili in
seguito, il primo giudice ha condannato AP 1 a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 2100.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31
dicembre 2012 e di fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio 2013 in poi.
4.
L'appellante rimprovera
anzitutto al Pretore di non avere imputato all'istante alcun reddito da attività
lucrativa. Ricorda che l'Assicurazione invalidità ha riconosciuto AO 1 abile al
lavoro nella misura del 35%, che costei – oltre a essere relativamente giovane –
non deve più occuparsi della famiglia (i figli vivono con lui), che essa potrebbe
quindi mettere a frutto la propria capacità lucrativa residua nell'ambito della
ristorazione, settore in cui ha lavorato fino al 2003, e guadagnare almeno fr.
1100.
– mensili per un'attività di 12–14 ore settimanali al 35%. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha accertato che l'interessata, senza particolare formazione,
è rimasta inabile al lavoro tra il 50 e il 100%
dalla data dell'incidente
stradale e non è in grado di riprendere un'attività lucrativa, né ora né entro
sei mesi, di modo che si è limitato a imputarle il reddito effettivamente conseguito.
a) Nella
fattispecie la moglie risulta avere lavorato regolarmente come cameriera sin
nel 1989 anche dopo il matrimonio (benché non sia chiaro con quale grado d'occupazione),
da ultimo coadiuvando il marito, gestore dell'osteria situata nello stabile in
cui si trovava l'abitazione familiare. Sta di fatto che dopo il 2003, in esito al citato infortunio stradale del 17 agosto 2002 che ha visto coinvolto anche il
marito, essa non ha più svolto alcuna attività lucrativa. Inabile al lavoro al
100% dal 17 agosto 2002, al 75% dal 18 gennaio 2003, al 50% dal 1° febbraio 2003, nuovamente al 100% dal 19 febbraio
2004, per finire AO 1 è stata riconosciuta invalida al 65% dal luglio del 2004
(decisione 17 novembre 2004 dell'Ufficio AI Ticino nel fascicolo
“documenti richiamati” IV/A). Tutto quanto si può esigere da lei sarebbe quindi
– ed è quanto chiede l'appellante – un'attività al 35% compatibile con le sue
capacità e possibilità.
b) In
realtà v'è da domandarsi se nel caso specifico soccorrano estremi del genere.
Al momento della separazione (agosto del 2011), per vero, l'interessata non
lavorava più da otto anni. In questo lasso di tempo l'appellante non risulta avere
preteso che essa ritrovasse un impiego al 35%. E la fine della vita in comune
non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni
economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (RtiD
I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; con
riferimento all'esercizio di un'attività lucrativa: RtiD II-2012 pag.
794.
consid. 2 con rimandi). Nella fattispecie il bilancio familiare non è in ammanco.
Ci si può seriamente domandare così se,
nonostante una capacità lucrativa teorica del 35%, l'istante possa
essere tenuta, dopo otto anni di inattività, a conseguire un guadagno. Sia come
sia, si risolvesse anche il quesito affermativamente, l'appello è destinato
all'insuccesso per le motivazioni che seguono.
c) Intanto
non si deve trascurare che al momento della separazione AO 1 aveva 45 anni compiuti
e che a quell'età un coniuge rimasto lontano per molto tempo dal mondo del lavoro
non si presume più potersi reinserire in una professione (DTF 137 III 108
consid. 4.2.2.2 con rinvii). Spettava dunque all'appellante rendere verosimile
in che modo la moglie potesse mettere a frutto la sua capacità lucrativa
residua nel caso specifico. AP 1 reputa che essa potrebbe tornare ad attivarsi
nel comparto della ristorazione, ma un guadagno potenziale non va determinato
in astratto. Non basta asserire che la moglie potrebbe impiegarsi come
cameriera in __________, “gradita meta turistica per gli svizzeri tedeschi e
germanici” (appello, pag. 5 in basso), per rendere automaticamente verosimile un
reddito di fr. 1100.– mensili. Occorre indicare quali possibilità d'impiego si
prospettino concretamente nel settore della ristorazione a una cameriera di
oltre 45 anni con disturbi psichici che la rendano invalida al 65% (per tacere
del fatto che simili turbe sono soggette a recrudescenze). Invano si
cercherebbe un accenno in tal senso nell'appello.
d) Non
si disconosce che – come detto – l'Assicurazione Invalidità ha valutato il
grado d'incapacità lucrativa dell'istante nel 65%. Non si deve dimenticare
nemmeno, però, che secondo l'art. 16 della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) il grado d'invalidità prescinde
dalla concreta situazione dell'impiego sul mercato del lavoro (DTF 134 V 71
consid. 4.2.1). Sapere se una persona invalida sia concretamente collocabile compete
all'assicurazione contro la disoccupazione. L'Assicurazione Invalidità esamina
solo se quella persona sia in grado di sfruttare economicamente la propria
forza lavoro residua in un mercato (astratto) nel quale vi sia corrispondenza
tra posti disponibili e offerta d'impiego (U.
Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ª edizione, pag. 323
seg.). I criteri per la definizione di un reddito ipotetico sono altri. Al
proposito l'appello manca perciò di consistenza.
5.
Quanto al suo fabbisogno
minimo, l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto la
spesa di fr. 200.– mensili esposta per la manutenzione ordinaria dello stabile
in cui abita. Il primo giudice ha ritenuto che le fatture prodotte dal
convenuto si riferissero principalmente a lavori eseguiti fra il 2007 e il
2008, senza per altro che risultassero essere state saldate né che si fossero
resi necessari interventi di manutenzione più recenti e costanti (sentenza
impugnata, pag. 16). Inoltre, stando al Pretore, “anche in ragione dell'onere
complessivo d'alloggio già riconosciuto, non è verosimile che l'abitazione
coniugale comporti spese di manutenzione di fr. 200.– mensili” (loc. cit.).
L'appellante obietta che qualsiasi stabile richiede lavori di manutenzione,
tant'è che l'autorità fiscale gli ha regolarmente riconosciuto la deduzione fissa
di fr. 2400.– annui, e che la mancanza di giustificativi recenti si spiega con
il fatto che i piccoli lavori di manutenzione sono eseguiti da lui personalmente.
a) Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare, un coniuge che vive in casa
propria deve assumere, per comune esperienza, la manutenzione ordinaria dello
stabile, alla stregua di qualsiasi proprietario immobiliare. Certo, chi fa
valere determinate spese deve anche renderle verosimili. Tuttavia una
documentazione lacunosa ancora non significa che spese di manutenzione corrente
non esistano. Mancando dati affidabili, il giudice procede per apprezzamento (I
CCA, sentenza inc. 11.2010.27 del 23 marzo 2010, consid. 4), come quando valuta
un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (in materia
fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997,
consid. 2c). Tanto più che la stima dei costi di manutenzione non consiste in
una semplice media delle spese già affrontate, ma deve tenere conto anche degli
interventi ordinari da finanziare in proiezione, sull'arco degli anni. Si conviene che una valutazione per apprezzamento
impone cautela, non dovendosi privilegiare un coniuge che non si cura di documentare
le proprie uscite rispetto a un coniuge diligente. In una procedura sommaria fondata
sulla verosimiglianza come quella che presiede all'adozione di misure a tutela
dell'unione coniugale, nondimeno, le deduzioni forfettarie riconosciute
dell'autorità fiscale per la manutenzione corrente degli immobili possono
costituire un buon punto di riferimento (I CCA, sentenza inc. 11.2011.158
del 14 novembre 2013, consid. 7c).
b) D'altro
lato questa Camera ha avuto occasione di ricordare che le spese di ordinaria manutenzione
immobiliare da includere nel fabbisogno minimo di un coniuge non possono fare astrazione
dal costo dell'alloggio nel suo insieme, giacché un coniuge non può pretendere
di vedersi riconoscere alti oneri di manutenzione se poi il suo costo
dell'alloggio complessivo risulta esagerato rispetto a quello inserito nel
fabbisogno minimo dell'altro coniuge (sentenza inc. 11.2010.27 del 23 marzo
2010, consid. 5). In concreto il Pretore ha riconosciuto tanto una spesa di fr.
800.
– mensili complessivi nel fabbisogno minimo della moglie per la locazione
di un appartamento a __________ quanto una spesa di fr. 800.– mensili complessivi
nel fabbisogno minimo del marito per il costo dell'alloggio in comproprietà con
la moglie a __________ (sopra, consid. 3). Ch'egli non abbia tenuto conto della
manutenzione corrente è invero discutibile. L'appellante non contesta però che,
a prescindere dalla criticabile motivazione della sentenza, nel risultato si
giustifichi di riconoscere la stessa spesa per l'abitazione a entrambe le parti,
tenuto calcolo anche della circostanza che i piccoli interventi ordinari sono eseguiti
personalmente da lui. Il principio della parità di trattamento fra coniugi anche
in campo logistico, del resto, è corretto (cfr. RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c
consid. 6 con rinvii). Tralasciando la motivazione, nell'esito la decisione impugnata
sfugge dunque a censura.
II. Sul gratuito patrocinio davanti
al Pretore
6.
Una decisione che rifiuta o
revoca – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio è impugnabile mediante
reclamo (art. 121 CPC). Se la relativa decisione interviene tuttavia – come in
concreto – nel quadro di una sentenza finale appellabile e il richiedente impugna
anche il contenuto di quest'ultima, il diniego parziale o totale del beneficio
può essere contestato direttamente con l'appello (art. 110 CPC per
analogia; I CCA, sentenza
inc.11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con richiamo).
a) Il
Pretore ha rifiutato a AP 1 il gratuito patrocinio con l'argomento che il
bilancio coniugale gli lascia una mezza eccedenza di fr. 482.50 mensili, sufficiente
per far fronte alla retribuzione del difensore, stimata in fr. 6000.–, entro un
anno o due al massimo. Quanto alle spese processuali
di fr. 1600.–, poste per tre quarti a carico del convenuto, il Pretore
ha rilevato che il richiedente può far capo alla propria sostanza immobiliare,
mentre le ripetibili di fr. 3000.– in favore della moglie non sono, comunque
sia, coperte dal beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, consid.
10).
b) L'appellante
eccepisce che il suo patrocinatore gli ha inviato il 29 maggio 2012 una nota professionale di fr. 9558.– (doc. D
di appello), ripete di dover assumere tre quarti delle spese processuali (fr.
1200.
–) e rammenta di dover rifondere alla controparte fr. 3000.– per
ripetibili, onde un carico finanziario di complessivi fr. 13 758.–. Lamenta poi che, imponendogli il Pretore
di usare tutta la mezza eccedenza del bilancio familiare per rimunerare il
proprio avvocato, egli non può fare un solo regalo ai figli né promuoverne gli
hobby né sovvenzionarne la formazione. Ad ogni modo – egli soggiunge – la mezza
eccedenza di fr. 425.– mensili non è sufficiente per estinguere un debito di
fr. 13 758.– nemmeno in due anni.
c) Che
un margine disponibile mensile di fr. 425.– calcolato sul reddito del
richiedente basti per reputare quest'ultimo in grado di saldare una nota
professionale di fr. 6000.– appare dubbio, ove appena si pensi che in processi
“relativamente semplici” il patrocinatore deve poter essere rimunerato nel
lasso di un anno, non di due (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Che il
gratuito patrocinio non esenti dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(art. 118 cpv. 3 CPC) ancora non significa, per altro, che l'obbligo di
rifusione non entri in linea di conto trattandosi di valutare se il richiedente
sia “provvisto dei mezzi necessari” (nell'accezione dell'art. 117 lett. a CPC) per
coprire le spese processuali. Sotto questo profilo la decisione del Pretore può
anche apparire opinabile. Se essa merita conferma è per la seconda motivazione
addotta, con cui il richiedente non si confronta nemmeno di scorcio.
d) I
costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale sono a carico delle
parti; l'assistenza giudiziaria dello Stato è puramente
sussidiaria (come nelle cause di divorzio: RDAT II-1998 pag. 17 consid.
1). Per valutare se i coniugi siano “provvisti dei mezzi necessari” a tal fine si
esamina in primo luogo se essi fruiscano di redditi sufficienti. Ove ciò non
sia il caso, si esamina se essi dispongano di sostanza ipotecabile o realizzabile
(DTF 118 Ia 369). Al limite, la sostanza può anche essere in comproprietà con
terzi (Tappy in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 25 ad art. 117). L'impossibilità di ottenere un mutuo
ipotecario ancora non significa che il coniuge richiedente possa conservare il
bene. Anzi, dandosene le circostanze, per
sopperire ai costi del processo il coniuge può vedersi costretto anche a
un'alienazione (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc.
11.2010.95
del 30 dicembre 2010, consid. 6; sentenza inc. 11.2009.116 del 13
novembre 2012, consid. 4c).
e) Nella
fattispecie il richiedente è proprietario, insieme con la moglie, delle
particelle n. 1278 (abitazione coniugale) e 1279 RFD di __________. Egli non
pretende di non poter aumentare il carico ipotecario della propria quota di
comproprietà per sovvenire alle spese del processo, alla retribuzione del suo
legale e alle ripetibili, come gli ha prospettato il Pretore (sentenza
impugnata, pag. 19 a metà). Al contrario: egli passa la motivazione sotto completo
silenzio. In circostanze siffatte il suo appello si rivela già di primo acchito
destituito di ogni parvenza di esito favorevole e vede la propria sorte segnata.
III. Sulle
spese giudiziarie e sul gratuito patrocinio in appello
7.
Le spese dell'attuale giudizio
seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la
situazione economica verosimilmente difficile in cui questi versa, si prescinde
tuttavia per equità – e a titolo eccezionale – da ogni prelievo (art. 107 cpv.
1.
lett. c ed f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato a AO 1.
Circa la richiesta di gratuito
patrocinio in appello, vale quanto si è appena addotto per il mancato
ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore (consid. 6). Ad ogni buon conto, in
concreto l'appello appariva senza possibilità di buon diritto fin dall'inizio,
tanto da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni (art.
117.
lett. b CPC).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
8.
Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'importo e
la durata dei contributi alimentari controversi. L'impugnabilità del dispositivo
sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.
4. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).