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Decisione

11.2012.58

Restituzione del termine per l'appello: istanza tardiva

9 ottobre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi di una decisione possono for­mare oggetto

di

ricorso, proprio perché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato

(DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda

l'eventualità in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei

considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo

(DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). In concreto l'appellante

non chiede di modificare il dispositivo della sentenza impugnata, ma solo le

motivazioni. Ciò non è ammissibile proprio perché le motivazioni non esplicano

alcun effetto sul giudicato. IS 1 conserva il diritto, ad ogni buon conto, di allegare

in qualsiasi momento nel seguito della procedura che la corretta data di

nascita di sua figlia N__________ è il 5 gennaio 1990.

b) L'interessata

lamenta altresì che in un punto della sentenza impugnata il Pretore abbia

chiamato sua figlia A__________ anziché N__________. Anche tale doglianza è fondata,

ma non influisce minimamente ai fini del giudizio per le ragioni testé esposte.

Al riguardo non giova ripetersi.

c) Afferma

l'appellante di non avere mai rinunciato a contributi alimentari per le figlie,

né fino alla maggiore età né fino al termine degli studi. In realtà il Pretore

non ha accertato alcunché di diverso. Ha rilevato soltanto che in pendenza di

causa entrambe le figlie erano diventate maggiorenni e che di conseguenza IS 1

poteva postulare contributi alimentari per le medesime solo con l'assenso di

queste ultime (sentenza impugnata, pag. 5). Dichiarare in simili circostanze

che l'appellante non ha mai rinunciato a chiedere contributi per le figlie non

avrebbe comportato alcuna modifica della sentenza pretorile e non avrebbe avuto

senso. L'appellante conserva evidentemente il diritto di chiedere contributi

Considerandi

alimentari per le figlie dopo la maggiore età, purché proceda con l'accordo di

costoro.

d) Considerazioni

analoghe valgono nella misura in cui l'appellante chiede di dichiarare che essa

non ha rinunciato a contributi alimentari per sé di propria iniziativa, ma solo

perché, vista la situazione, ogni pretesa a tal fine sarebbe stata destinata

all'insuccesso. Le ragioni per cui IS 1 ha rinunciato a contributi di

mantenimento in suo favore non influiscono minimamente tuttavia sul giudizio

del Pretore. Anche al proposito l'appello sarebbe mancato di consistenza.

e) Infine

l'appellante sottolinea che al momento della separazio­ne, nel maggio del 1992,

il domicilio coniugale si trovava a __________, nel Canton __________, mentre secondo

il Pretore la separazione è avvenuta in __________ (sentenza impugnata, consid.

2). Se non che, il luogo in cui erano domiciliati i coniugi al momento della

separazione non sarebbe stato di alcun influsso sul pronunciato del Pretore. Che

“questo dato determina (…) la inabilità dell'autorità giudiziaria __________”,

come asserisce l'appellante, poco importa, il Pretore essendosi ritenuto –

appunto – competente a statuire (sentenza impugnata, consid. 1). Una volta

ancora la decisione impugnata sarebbe dunque resistita alla critica.

Se ne conclude che, comunque sia,

le questioni sollevate dall'appellante nel suo memoriale non avrebbero

giustificato alcuna “revisione” o “correzione” della decisione impugnata.

4.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Priva di formazione

giuridica, l'appellante ha agito nondimeno di propria iniziativa senza

l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Viste le circostanze,

si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c e f

CPC), di prescindere da ogni incasso. Ciò rende senza oggetto la richiesta di

gratuito patrocinio formulata nell'appello. Non si pone invece problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad CO 1 per osservazioni.

Non è il caso nem­meno di notificare l'odierna decisione ad CO 1 per via di commissione

rogatoria, la presente sentenza risolvendosi in un giudizio di non entrata in materia.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un

eventuale ricorso in materia civile sui temi trattati nell'appello non dipende

da questioni di valore a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di restituzione in

intero è irricevibile.

2. L'appello è irricevibile.

3. Non si riscuotono spese.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

5. Notificazione a.

Comunicazione:

–;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).