11.2012.58
Restituzione del termine per l'appello: istanza tardiva
9 ottobre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.58
Lugano
9 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2006.180 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 12 dicembre 2006
da
IS 1
(già
patrocinata dall'avv.)
contro
CO 1 ();
giudicando sull'appello del
15 maggio 2012 presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21
febbraio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 febbraio
2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il
divorzio tra CO 1 (1963) e IS 1 (1967), ha riconosciuto a ciascun coniuge la
metà della prestazione d'uscita acquisita
dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale e ha rinviato la liquidazione del regime dei beni a un
procedimento separato. La decisione non contempla né contributi alimentari per
le figlie N__________ (1990) e J__________ (1991) né contributi alimentari tra coniugi. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 940.– sono state poste a
carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 5000.–
per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena
citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 maggio 2012, inviato
il 19 maggio 2012, in cui chiede di considerare l'atto tempestivo e di
correggere o rettificare talune indicazioni figuranti nella motivazione del
giudizio impugnato (data di nascita e nome della figlia N__________, rinuncia a
contributi alimentari per sé e per le figlie, domicilio coniugale al momento
della separazione). Il 29 giugno 2012 essa ha instato per il beneficio del
gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato comunicato ad CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili perciò con appello entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la sentenza impugnata è stata intimata il 21 febbraio 2012 ed è stata
notificata all'allora legale dell'attrice l'indomani (attestazione Track & Trace
n. __________). Il termine di ricorso è pertanto scaduto infruttuoso il 23 marzo
2012. Consegnato alla posta il 19 maggio 2012, l'appello in esame risulta di conseguenza tardivo.
2. L'appellante
postula in sostanza una restituzione del termine di ricorso, sostenendo
di essere venuta a sapere della decisione impugnata solo il 24 aprile 2012,
quando si è recata in Pretura per ritirare determinati documenti prodotti nella
causa di divorzio, scoprendo che nel frattempo la sentenza era stata emanata e l'incarto
trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire la metà della
prestazione d'uscita acquisita da ciascun coniuge durante il matrimonio presso
il rispettivo istituto di previdenza professionale. Ora, giusta l'art. 148 cpv.
1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può
concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile
di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La
domanda deve essere presentata però entro dieci giorni dalla cessazione del
motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'appellante
medesima riconosce di essersi vista consegnare la sentenza impugnata quello
stesso 24 aprile 2012 dalla sua patrocinatrice, cui essa ha fatto visita subito
dopo avere lasciato la Pretura (memoriale, pag. 1). Che essa non si sia
potuta attivare nei dieci giorni successivi non è preteso nemmeno nell'appello.
Anche l'istanza di restituzione del termine si rivela dunque tardiva e va dichiarata
irricevibile.
3. Si aggiunga, a mero titolo
abbondanziale, che le censure sollevate dall'appellante cadrebbero nel vuoto
quand'anche il memoriale potesse – per ipotesi – essere vagliato nel merito.
a) L'appellante
fa valere che la data di nascita della figlia N__________ è il 5 gennaio e non
il 5 novembre 1990, come il Pretore ha indicato più volte nella sentenza. Il
che è vero, ma non muta assolutamente nulla ai fini del giudizio impugnato. Solo
Fatti
i dispositivi di una decisione possono formare oggetto
di
ricorso, proprio perché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato
(DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda
l'eventualità in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei
considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo
(DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). In concreto l'appellante
non chiede di modificare il dispositivo della sentenza impugnata, ma solo le
motivazioni. Ciò non è ammissibile proprio perché le motivazioni non esplicano
alcun effetto sul giudicato. IS 1 conserva il diritto, ad ogni buon conto, di allegare
in qualsiasi momento nel seguito della procedura che la corretta data di
nascita di sua figlia N__________ è il 5 gennaio 1990.
b) L'interessata
lamenta altresì che in un punto della sentenza impugnata il Pretore abbia
chiamato sua figlia A__________ anziché N__________. Anche tale doglianza è fondata,
ma non influisce minimamente ai fini del giudizio per le ragioni testé esposte.
Al riguardo non giova ripetersi.
c) Afferma
l'appellante di non avere mai rinunciato a contributi alimentari per le figlie,
né fino alla maggiore età né fino al termine degli studi. In realtà il Pretore
non ha accertato alcunché di diverso. Ha rilevato soltanto che in pendenza di
causa entrambe le figlie erano diventate maggiorenni e che di conseguenza IS 1
poteva postulare contributi alimentari per le medesime solo con l'assenso di
queste ultime (sentenza impugnata, pag. 5). Dichiarare in simili circostanze
che l'appellante non ha mai rinunciato a chiedere contributi per le figlie non
avrebbe comportato alcuna modifica della sentenza pretorile e non avrebbe avuto
senso. L'appellante conserva evidentemente il diritto di chiedere contributi
Considerandi
alimentari per le figlie dopo la maggiore età, purché proceda con l'accordo di
costoro.
d) Considerazioni
analoghe valgono nella misura in cui l'appellante chiede di dichiarare che essa
non ha rinunciato a contributi alimentari per sé di propria iniziativa, ma solo
perché, vista la situazione, ogni pretesa a tal fine sarebbe stata destinata
all'insuccesso. Le ragioni per cui IS 1 ha rinunciato a contributi di
mantenimento in suo favore non influiscono minimamente tuttavia sul giudizio
del Pretore. Anche al proposito l'appello sarebbe mancato di consistenza.
e) Infine
l'appellante sottolinea che al momento della separazione, nel maggio del 1992,
il domicilio coniugale si trovava a __________, nel Canton __________, mentre secondo
il Pretore la separazione è avvenuta in __________ (sentenza impugnata, consid.
2). Se non che, il luogo in cui erano domiciliati i coniugi al momento della
separazione non sarebbe stato di alcun influsso sul pronunciato del Pretore. Che
“questo dato determina (…) la inabilità dell'autorità giudiziaria __________”,
come asserisce l'appellante, poco importa, il Pretore essendosi ritenuto –
appunto – competente a statuire (sentenza impugnata, consid. 1). Una volta
ancora la decisione impugnata sarebbe dunque resistita alla critica.
Se ne conclude che, comunque sia,
le questioni sollevate dall'appellante nel suo memoriale non avrebbero
giustificato alcuna “revisione” o “correzione” della decisione impugnata.
4.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Priva di formazione
giuridica, l'appellante ha agito nondimeno di propria iniziativa senza
l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Viste le circostanze,
si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c e f
CPC), di prescindere da ogni incasso. Ciò rende senza oggetto la richiesta di
gratuito patrocinio formulata nell'appello. Non si pone invece problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad CO 1 per osservazioni.
Non è il caso nemmeno di notificare l'odierna decisione ad CO 1 per via di commissione
rogatoria, la presente sentenza risolvendosi in un giudizio di non entrata in materia.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un
eventuale ricorso in materia civile sui temi trattati nell'appello non dipende
da questioni di valore a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di restituzione in
intero è irricevibile.
2. L'appello è irricevibile.
3. Non si riscuotono spese.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
5. Notificazione a.
Comunicazione:
–;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).