11.2012.59
Azione di accertamento
18 ottobre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2012.59
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, ICCA
Titolo:
Azione di accertamento
AZIONE DI ACCERTAMENTO
art. 71 CPC-TI
Incarto n.
11.2012.59
Lugano
18 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OR.2012.5 (azione di
accertamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 maggio 2010 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 31 maggio 2012 presentato
da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'11 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 settembre 2006, emessa in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il
divorzio tra AO 1 (1953) ed AP 1 (1947), accordando a quest'ultima – tra
l'altro – un diritto d'abitazione fino al 30 settembre 2026 sulla particella n.
235 RFD di __________, proprietà del marito. Adita da entrambe le parti, questa
Camera ha riformato il 19 novembre 2007 tale sentenza, riconoscendo la comproprietà
dei coniugi sulla particella n. 235 in ragione di
metà ciascuno e stabilendo che “fino allo scioglimento
di tale comproprietà ogni parte dovrà (...) farsi carico dei relativi oneri in
ragione di metà ciascuno. Nel caso in cui continuasse ad assumerli per intero,
il marito potrà compensarli con il contributo alimentare destinato all'ex
moglie, ma solo con l'assenso di lei (art. 125 n. 2 CO)”. Contestualmente AO 1
è stato obbligato a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 2596.–
mensili dall'11 novembre 2005 fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio (“con possibilità per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente
pagato per le spese dello stabile a __________”), di fr. 2716.– mensili dal passaggio
in giudicato della sentenza di divorzio fino al pensionamento ordinario di AP 1,
di fr. 3185.– mensili dal pensionamento di AP 1 fino al pensionamento ordinario
di AO 1 e di fr. 2000.– mensili dopo di allora (inc.
11.2006.99).
B. In esito a un'azione introdotta il 21
aprile 2008 da AO 1, con sentenza del 26 novembre 2008
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accertato il diritto dell'attore allo
scioglimento della comproprietà sulla particella n. 235 RFD di __________, ne ha disposto l'attuazione mediante asta pubblica, ha affidato al notaio
__________ i pubblici incanti da tenere entro due mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza, ha fissato la base d'asta in fr. 700 000.– e ha disposto
la suddivisione del ricavo tra i comproprietari in
ragione di metà ciascuno. A AO 1 egli ha riconosciuto inoltre un compenso di
fr. 2334.50 mensili, da dedurre dalla quota di partecipazione spettante a AP 1,
dal dicembre del 2007 fino al trapasso della proprietà immobiliare all'aggiudicatario. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto
da questa Camera con sentenza del 30 dicembre 2008 (inc. 11.2008.187).
C. Il
31 maggio 2010 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere, nel caso in
cui avesse rilevato “la quota della ex moglie dell'abitazione coniugale di __________”,
l'autorizzazione di “compensare dal prezzo di compravendita l'importo che egli
ha pagato di troppo alla ex moglie, ossia almeno fr. 140 606.20 oltre interessi
del 5% dal 26 novembre 2009 su fr. 15 000.–, dal 20 ottobre 2008 su fr. 500.–, dal 19
novembre 2007 su fr. 1395.85”. In subordine egli ha chiesto di indire un'udienza
e di ordinare al notaio __________ di sospendere le operazioni d'asta fino a
chiarimento del credito da lui vantato nei confronti di AP 1. Con ordinanza del
4 giugno 2010 il Pretore ha accolto quest'ultima richiesta.
D. Decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione da lui promosso (inc.
DI.2010.240), il 17 gennaio 2012 AO 1 ha ridotto a fr. 128 883.85 il credito da accertare giudizialmente. Nella sua risposta del 22 febbraio 2012 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza preliminare del 19 aprile 2012 l'attore, unico comparente, ha quantificato la sua pretesa in fr. 123 728.50 (fr. 2334.50
per 53 mensilità) con interessi al 5% dal 31 dicembre 2009. AP 1 è rimasta
assente ingiustificata anche alla seconda udienza preliminare del 3 maggio 2012. In tale occasione, non dovendosi assumere prove, si è proceduto anche alla discussione finale,
durante la quale l'attore ha confermato la sua posizione.
E. Con sentenza
dell'11 maggio 2012 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e autorizzato AO
1 a compensare dal prezzo di compravendita della particella n. 235 RFD di __________
l'importo di fr. 123 728.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2009. La tassa di
giustizia di fr. 2900.– e le spese sono state poste a carico della
convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 5000.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello del 31 maggio 2012 nel quale chiede, in sintesi, di annullare il
giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai
Pretori dopo il 1° gennaio 2011 su azioni di accertamento (art. 71 CPC
ticinese), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena
si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. Introdotto il
31.
maggio 2012, l'appello è inoltre tempestivo.
2.
Al
memoriale l'appellante acclude, oltre alla sentenza emessa
il 19 novembre 2007 da questa Camera, una sua lettera del
29.
maggio
2012.
alla Pretura con due allegati. La ricevibilità di tale lettera è a dir poco
dubbia (art. 317 cpv. 1 CPC), ma la questione può rimanere indecisa, poiché in
ogni modo tali documenti non inciderebbero – come si vedrà oltre – sull'esito
del giudizio.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che “il diritto di dedurre
le mensilità vantate dall'attore (fr. 2334.50 dal dicembre 2007 alla data del
trapasso) dal ricavato della vendita spettante all'ex moglie è già stato
riconosciuto con sentenza definitiva della prima Camera civile del Tribunale
d'appello del 30 dicembre 2008 (…)” e che “i crediti a oggi vantati
dall'attore (…) sono stati anch'essi oggetto di sentenze passate in giudicato”.
Oltre a ciò, egli ha ritenuto corretto il conteggio allestito dall'attore,
mentre la convenuta non aveva dimostrato di avere – come pretendeva – pagato
fatture inerenti “alle ipoteche e ai costi legati alla manutenzione della casa”.
Non ravvisando motivi che ostassero alla compensazione del credito di fr. 123 728.50 più interessi
al 5% dal 31 dicembre 2009 con il prezzo di compravendita del fondo a __________,
il primo giudice ha così accolto la petizione.
4.
L'appellante
evoca dapprima vicissitudini legate all'acquisto e alla ristrutturazione della
casa posta sulla particella n. 235 RFD di __________, da lei eseguite con il
primo marito e i figli nati dal primo matrimonio, senza però trarre alcuna
conclusione concreta. Del tutto avulse dall'oggetto del litigio, su tali
argomentazioni l'appello si rivela manifestamente irricevibile.
5.
L'appellante ribadisce altresì, in sintesi, di pagare interamente le
ipoteche gravanti la particella n. 235, assumendo spese e oneri di manutenzione
per complessivi fr. 2446.10 mensili. A suo parere non è credibile pertanto che l'attore
le versi fr. 2334.50 mensili per i costi dell'immobile, un esborso di
complessivi fr. 4780.60 mensili “per una casa di 119 m² abitabili” non avendo “ragione di essere”. Ciò imporrebbe di “annullare la petizione (…)
perché il fondo n. 235 RFD di __________ non è stato venduto e le spese,
contrariamente a quanto asserito dalla Pretura di Bellinzona, sono tutte sostenute
e pagate da noi”.
a)
Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, in concreto l'attore
non ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a compensare quanto da lui
pagato direttamente per le spese dell'immobile a __________ con il contributo
alimentare da lui dovuto all'ex moglie. Ha chiesto di accertare un suo credito
per avere egli pagato interamente le spese correlate allo stabile (interessi
ipotecari, ammortamenti e assicurazione), mentre la metà di tali costi andava a
carico della convenuta (come questa Camera aveva stabilito nella sentenza del
19.
novembre 2007, consid. 8e), sollecitando la possibilità di imputare quel
credito sulla quota del ricavo netto che sarebbe spettata a AP 1 al momento in
cui il fondo sarà venduto. Ciò premesso, poco importa che l'appellante non
abbia mai consentito alla compensazione del credito dell'attore con il
contributo di mantenimento in suo favore, come scrive nella lettera del 29 maggio
2012.
al Pretore (doc. 1 di appello). Quanto all'indennità di fr. 2334.50
mensili maturata dall'attore dal dicembre del 2007 fino
al futuro trapasso della proprietà immobiliare all'aggiudicatario,
importo alla base del credito fatto valere dall'attore, essa è stata fissata nella
sentenza emessa dal Pretore il 26 novembre 2008 (consid. 6 e dispositivo n. 3),
confermata da questa Camera il 30 dicembre 2008 (consid. 5). Tale somma non può
più quindi essere ridiscussa.
b) Relativamente
alle spese per lo stabile di fr. 2446.10 mensili complessivi che l'interessata
pretende di avere assunto (con il figlio N__________), nulla comprova
l'asserzione e nessun giustificativo utile del resto essa ha esibito al Pretore
aggiunto, dinanzi al quale non si è nemmeno costituita in giudizio. A ragione pertanto
il Pretore aggiunto ha ritenuto la pretesa non provata. Quanto ai documenti
presentati dall'appellante davanti a questa Camera, essi consistono in due “attestati
fiscali” rilasciati dalla __________ sull'ammontare degli interessi ipotecari dovuti
nel 2010 per l'abitazione di __________. Tali certificati sono lungi dal
dimostrare tuttavia che tali oneri siano stati pagati dall'appellante, men che meno
ove si consideri che l'appellante è sì debitrice solidale insieme con AO 1 verso
la compagnia assicuratrice, ma che quest'ultimo ha prodotto copia dei
versamenti postali da lui eseguiti alla __________ di tutti gli interessi
ipotecari dovuti dal novembre del 2007 fino all'aprile del 2010 (doc. C, ultimi
fogli). Quand'anche i due documenti fossero ricevibili, di conseguenza, nulla
sussidierebbero ai fini del giudizio.
6.
Le
spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
notificato all'attore per osservazioni.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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