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Decisione

11.2012.59

Azione di accertamento

18 ottobre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OR.2012.5 (azione di

accertamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 maggio 2010 da

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1 ,

giudicando sull'appello del 31 maggio 2012 presentato

da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'11 maggio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 15 settembre 2006, emessa in luogo e vece del

Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il

divorzio tra AO 1 (1953) ed AP 1 (1947), accordando a quest'ultima – tra

l'altro – un diritto d'abitazione fino al 30 settembre 2026 sulla particella n.

235 RFD di __________, proprietà del marito. Adita da entrambe le parti, questa

Camera ha riformato il 19 novembre 2007 tale sentenza, riconoscendo la comproprietà

dei coniugi sulla particella n. 235 in ragione di

metà ciascuno e stabilendo che “fino allo scioglimento

di tale comproprietà ogni parte dovrà (...) farsi carico dei relativi oneri in

ragione di metà ciascuno. Nel caso in cui continuasse ad assumerli per intero,

il marito potrà compensarli con il contributo alimentare destinato all'ex

moglie, ma solo con l'assenso di lei (art. 125 n. 2 CO)”. Contestualmente AO 1

è stato obbligato a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 2596.–

mensili dall'11 novembre 2005 fino al passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio (“con possibilità per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente

pagato per le spese dello stabile a __________”), di fr. 2716.– mensili dal passaggio

in giudicato della sentenza di divorzio fino al pensionamento ordinario di AP 1,

di fr. 3185.– mensili dal pensionamento di AP 1 fino al pensionamento ordinario

di AO 1 e di fr. 2000.– mensili dopo di allora (inc.

11.2006.99).

B. In esito a un'azione introdotta il 21

aprile 2008 da AO 1, con sentenza del 26 novembre 2008

il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accertato il diritto dell'attore allo

scioglimento della comproprietà sulla particella n. 235 RFD di __________, ne ha disposto l'attuazione mediante asta pubblica, ha affidato al notaio

__________ i pubblici incanti da tenere entro due mesi

dal passaggio in giudicato della sentenza, ha fissato la base d'asta in fr. 700 000.– e ha disposto

la suddivisione del ricavo tra i comproprietari in

ragione di metà ciascuno. A AO 1 egli ha riconosciuto inoltre un compenso di

fr. 2334.50 mensili, da dedurre dalla quota di partecipazione spettante a AP 1,

dal dicembre del 2007 fino al trapasso della proprietà immobiliare all'ag­giudicatario. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto

da questa Camera con sentenza del 30 dicembre 2008 (inc. 11.2008.187).

C. Il

31 maggio 2010 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere, nel caso in

cui avesse rilevato “la quota della ex moglie dell'abitazione coniugale di __________”,

l'autorizzazione di “compensare dal prezzo di compravendita l'importo che egli

ha pagato di troppo alla ex moglie, ossia almeno fr. 140 606.20 oltre interessi

del 5% dal 26 novembre 2009 su fr. 15 000.–, dal 20 ottobre 2008 su fr. 500.–, dal 19

novembre 2007 su fr. 1395.85”. In subordine egli ha chiesto di indire un'udienza

e di ordinare al notaio __________ di sospendere le operazioni d'asta fino a

chiarimento del credito da lui vantato nei confronti di AP 1. Con ordinanza del

4 giugno 2010 il Pretore ha accolto quest'ultima richiesta.

D. Decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione da lui promosso (inc.

DI.2010.240), il 17 gennaio 2012 AO 1 ha ridotto a fr. 128 883.85 il credito da accertare giudizialmente. Nella sua risposta del 22 febbraio 2012 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza preliminare del 19 aprile 2012 l'attore, unico comparente, ha quantificato la sua pretesa in fr. 123 728.50 (fr. 2334.50

per 53 mensilità) con interessi al 5% dal 31 dicembre 2009. AP 1 è rimasta

assente ingiustificata anche alla seconda udienza preliminare del 3 maggio 2012. In tale occasione, non dovendosi assumere prove, si è proceduto anche alla discussione finale,

durante la quale l'attore ha confermato la sua posizione.

E. Con sentenza

dell'11 maggio 2012 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e autorizzato AO

1 a compensare dal prezzo di compravendita della particella n. 235 RFD di __________

l'importo di fr. 123 728.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2009. La tassa di

giustizia di fr. 2900.– e le spese sono state poste a carico della

convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 5000.– per ripetibili.

F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con

un appello del 31 maggio 2012 nel quale chiede, in sintesi, di annullare il

giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai

Pretori dopo il 1° gennaio 2011 su azioni di accertamento (art. 71 CPC

ticinese), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC

ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena

si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. Introdotto il

31.

maggio 2012, l'appello è inoltre tempestivo.

2.

Al

memoriale l'appellante acclude, oltre alla sentenza emessa

il 19 novembre 2007 da questa Camera, una sua lettera del

29.

maggio

2012.

alla Pretura con due allegati. La ricevibilità di tale lettera è a dir poco

dubbia (art. 317 cpv. 1 CPC), ma la questione può rimanere indecisa, poiché in

ogni modo tali documenti non inciderebbero – come si vedrà oltre – sull'esito

del giudizio.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che “il diritto di dedurre

le mensilità vantate dall'attore (fr. 2334.50 dal dicembre 2007 alla data del

trapasso) dal ricavato della vendita spettante all'ex moglie è già stato

riconosciuto con sentenza definitiva della prima Camera civile del Tribunale

d'appello del 30 dicembre 2008 (…)” e che “i crediti a oggi vantati

dall'attore (…) sono stati anch'essi oggetto di sentenze passate in giudicato”.

Oltre a ciò, egli ha ritenuto corretto il conteggio allestito dall'attore,

mentre la convenuta non aveva dimostrato di avere – come pretendeva – pagato

fatture inerenti “alle ipoteche e ai costi legati alla manutenzione della casa”.

Non ravvisando motivi che ostassero alla compensazione del credito di fr. 123 728.50 più interessi

al 5% dal 31 dicembre 2009 con il prezzo di compravendita del fondo a __________,

il primo giudice ha così accolto la petizione.

4.

L'appellante

evoca dapprima vicissitudini legate all'acquisto e alla ristrutturazione della

casa posta sulla particella n. 235 RFD di __________, da lei eseguite con il

primo marito e i figli nati dal primo matrimonio, senza però trarre alcuna

conclusione concreta. Del tutto avulse dall'oggetto del litigio, su tali

argomentazioni l'appello si rivela manifestamente irricevibile.

5.

L'appellante ribadisce altresì, in sintesi, di pagare interamente le

ipoteche gravanti la particella n. 235, assumendo spese e oneri di manutenzione

per complessivi fr. 2446.10 mensili. A suo parere non è credibile pertanto che l'attore

le versi fr. 2334.50 mensili per i costi dell'immobile, un esborso di

complessivi fr. 4780.60 mensili “per una casa di 119 m² abitabili” non avendo “ragione di essere”. Ciò imporrebbe di “annullare la petizione (…)

perché il fondo n. 235 RFD di __________ non è stato venduto e le spese,

contrariamente a quanto asserito dalla Pretura di Bellinzona, sono tutte sostenute

e pagate da noi”.

a)

Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, in concreto l'attore

non ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a compensare quanto da lui

pagato direttamente per le spese dell'immobile a __________ con il contributo

alimentare da lui dovuto all'ex moglie. Ha chiesto di accertare un suo credito

per avere egli pagato interamente le spese correlate allo stabile (interessi

ipotecari, ammortamenti e assicurazione), mentre la metà di tali costi andava a

carico della convenuta (come questa Camera aveva stabilito nella sentenza del

19.

no­vembre 2007, consid. 8e), sollecitando la possibilità di imputare quel

credito sulla quota del ricavo netto che sarebbe spettata a AP 1 al momento in

cui il fondo sarà venduto. Ciò premesso, poco importa che l'appellante non

abbia mai consentito alla compensazione del credito dell'attore con il

contributo di mantenimento in suo favore, come scrive nella lettera del 29 maggio

2012.

al Pretore (doc. 1 di appello). Quanto all'indennità di fr. 2334.50

mensili maturata dall'attore dal dicembre del 2007 fino

al futuro trapasso della proprietà immobiliare all'ag­giudicatario,

importo alla base del credito fatto valere dall'attore, essa è stata fissata nella

sentenza emessa dal Pretore il 26 novembre 2008 (consid. 6 e dispositivo n. 3),

confermata da questa Camera il 30 dicembre 2008 (consid. 5). Tale somma non può

più quindi essere ridiscussa.

b) Relativamente

alle spese per lo stabile di fr. 2446.10 mensili complessivi che l'interessata

pretende di avere assunto (con il figlio N__________), nulla comprova

l'asserzione e nessun giustificativo utile del resto essa ha esibito al Pretore

aggiunto, dinanzi al quale non si è nemmeno costituita in giudizio. A ragione pertanto

il Pretore aggiunto ha ritenuto la pretesa non provata. Quanto ai documenti

presentati dall'appellante davanti a questa Camera, essi consistono in due “attestati

fiscali” rilasciati dalla __________ sull'ammontare degli interessi ipotecari dovuti

nel 2010 per l'abitazione di __________. Tali certificati sono lungi dal

dimostrare tuttavia che tali oneri siano stati pagati dall'appellante, men che meno

ove si consideri che l'appellante è sì debitrice solidale insieme con AO 1 verso

la compagnia assicuratrice, ma che quest'ultimo ha prodotto copia dei

versamenti postali da lui eseguiti alla __________ di tutti gli interessi

ipotecari dovuti dal novembre del 2007 fino all'aprile del 2010 (doc. C, ultimi

fogli). Quand'anche i due documenti fossero ricevibili, di conseguenza, nulla

sussidierebbero ai fini del giudizio.

6.

Le

spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, il me­moriale non essendo stato

notificato all'attore per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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