11.2012.6
Reclamo contro una decisione in materia di ricusazione
22 marzo 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2012.6
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, ICCA
Titolo:
Reclamo contro una decisione in materia di ricusazione
PROCEDURA E DECISIONE
RECLAMO
RICUSAZIONE
art. 50 cpv. 2 CPC
art. 319 let. b CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
Incarto n.
11.2012.6
Lugano
22 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2007.116 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 2 luglio 2007 da
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando
sul reclamo del 21 dicembre 2011 presentato da RE 1 nei confronti della
decisione con cui il Pretore
aggiunto ha respinto il 18 novembre 2011 una sua istanza del 29 settembre 2011
volta alla ricusazione del perito giudiziario;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1970) e RE 1 (1964) si sono sposati a __________ l'8 settembre
2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come magazziniere per
la __________ a __________. La moglie è maestra di scuola elementare. I coniugi
si sono separati nel gennaio del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 1754 RFD di __________, sezione di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), per trasferirsi
prima a __________, nei pressi di __________ e poi a __________.
B. Il 2
luglio 2007 CO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, chiedendo l'assegnazione dell'abitazione coniugale e
offrendo alla moglie fr. 32
660.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua
risposta del 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma
ha rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro rimborso al
marito dei beni propri investiti nell'immobile e metà del saldo tra il valore
peritale del fondo, dedotta l'ipoteca, e l'insieme dei beni propri investiti
dalle parti. Essa ha postulato inoltre la metà del maggior valore acquisito
dalle particelle n. 1143 RFD di __________, n. 122 e 552 RFD di __________,
appartenenti al marito. Il Pretore ha trattato la causa come divorzio su
richiesta comune con accordo parziale.
C. All'udienza preliminare sulle conseguenze accessorie oggetto di
disaccordo, il 14 maggio 2008, RE 1 ha chiesto, tra l'altro, l'esecuzione di
una perizia per accertare il valore degli immobili, ciò che il Pretore ha
ammesso. Il 5 luglio 2009 l'arch. __________ ha consegnato la perizia a lei
commissionata. L'attore ha postulato il 31 agosto 2009 la completazione del
referto, chiedendo – tra l'altro – di stimare il valore degli interventi di
riattazione eseguiti “sulla base della documentazione fotografica e delle
fatture allegate all'istanza” (quesito n. 4.3). La convenuta si è opposta
alla richiesta l'8 ottobre 2009, postulando lo stralcio del quesito n. 4.3. Con
ordinanza del 29 ottobre 2009 il Pretore ha ammesso le domande di complemento,
salvo il quesito contestato. La perita ha completato il 20 giugno 2010 il proprio
referto, del quale CO 1 ha chiesto l'8 luglio 2010 un'ulteriore delucidazione,
che è seguita il 14 luglio 2010.
D. Il
21 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto sulla base dell'audizione di __________,
sentito il 10 febbraio precedente, l'edizione dal marito dei bollettini relativi
al trasporto del materiale in elicottero per la ristrutturazione dell'immobile a
__________. PI 1 ha prodotto l'11 marzo 2011 un fascicolo (doc. UU) contenente fotografie
e originali delle fatture inerenti alla ristrutturazione, postulando un'integrazione
della perizia sulla scorta della documentazione prodotta e l'assunzione
suppletoria di due fotografie. RE 1 si è opposta alle richieste. Con ordinanza
del 22 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha ammesso la documentazione presentata
da CO 1 e ha modificato l'ordinanza del 29 ottobre 2009, ammettendo il citato quesito
n. 4.3. Il 31 agosto 2011 la convenuta ha chiesto l'annullamento di tale
ordinanza. Il Pretore aggiunto ha assegnato il 27 settembre 2011 ad CO 1 un
termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 3000.– destinato alla
completazione della perizia.
E. Il 29 settembre 2011, RE 1 ha chiesta la ricusazione dell'arch. __________. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2011 la perita ha
dichiarato di non ravvisare alcun motivo d'astensione. CO 1 ha proposto il 10 ottobre 2011 di respingere l'istanza. Statuendo il 18 novembre 2011, il
Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di ricusazione e ha posto la tassa di
giustizia con le spese (fr. 150.– complessivi) a carico di RE 1.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 19 settembre
2011 alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel quale chiede
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per
un nuovo giudizio o, in subordine, la ricusazione della perita direttamente da
parte del secondo grado di giurisdizione. La terza Camera civile ha trasmesso il
reclamo l'11 gennaio 2012 a questa Camera per competenza (inc. 13.2011.94). Il
memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ciò vale non solo
per le decisioni finali, ma anche per le decisioni incidentali, come quelle sulla
ricusazione (DTF 138 III 43 consid. 1.2.2; sentenza del Tribunale federale
5A_628/2011 del 17 febbraio 2012, consid. 2 con richiami). In concreto il
giudizio del Pretore aggiunto è stato comunicato il 18 novembre 2011, sicché l'ammissibilità
dell'impugnazione va esaminata secondo il diritto nuovo. Ora, la decisione con
cui un giudice statuisce sulla ricusa di un ausiliario del tribunale, compreso un
perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Il
reclamo va introdotto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), ma se è
impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione
ordinatoria processuale il termine è di dieci giorni, salvo che la legge disponga
altrimenti (art. 321 cpv. 2 CPC).
2.
Il
Tribunale federale ha recentemente ha avuto modo di rilevare che una
procedura di ricusazione ha natura sommaria (art. 49 cpv. 1 seconda frase CPC),
di modo che il termine di reclamo è di dieci giorni (sentenza 5A_448/2012 del
17.
gennaio 2013,
consid. 2.2). Svariati
autori seguono il medesimo orientamento (Wullschleger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 50; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 3 ad
art. 50; Kiener in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 50). Tappy soggiunge
che, a prescindere dall'indole sommaria della procedura, una decisione in
materia di ricusa va considerata in ogni modo alla stregua di una “disposizione
ordinatoria processuale” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, onde la sua
impugnabilità entro dieci giorni (in: CPC commenté, Basilea
2011, n. 21 e 32 ad art. 50).
Che una
decisione in tema di ricusa costituisca una “disposizione ordinatoria processuale”
è, a sua volta, un'opinione largamente condivisa (Kiener, op. cit., n. 4 ad art. 50 CPC; Livschitz in:
Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n.
2.
ad art. 50; Rüetschi in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 e 5 ad art. 50; Blickenstorfer in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, op. cit.,
n. 23 ad art. 319; A. Staehlin/D.
Staehlin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 6 n. 28; A. Staehlin in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
op. cit., n. 4 ad art. 124; cfr. anche Cocchi
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, pag. 85, Gasser/Rickli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar,
Zurigo/S. Gallo 2010, n. 2 ad art. 50 e Weber
in: Basler Kommentar, ZPO, edizione 2010, n. 4 ad art. 50, i quali rinviano all'art.
319.
lett. b n. 1 CPC).
Solo Jeandin reputa che una decisione riguardante
una ricusa costituisca un'“altra decisione” a norma dell'art. 319 lett. b CPC
(in: CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319), il cui termine di reclamo è
quello applicabile alla procedura di merito (n. 10 ad art. 321 CPC). In
dottrina v'è tuttavia chi sostiene che il termine di reclamo contro le “altre
decisioni” dell'art. 319 lett. b CPC è sempre di dieci giorni (Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 470; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, op. cit., pag. 1413, Hungerbühler
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, op. cit.,
n. 9 ad art. 321; Gasser/Rickli, op. cit., n. 3 ad art.
319.
CPC; cfr. altresì Hoffmann-Nowotny
in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art.
308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 17 ad art. 319).
In definitiva,
dovendo una decisione in materia di ricusa essere impugnata entro dieci giorni,
nel caso specifico il reclamo si dimostra tardivo. La sentenza del Pretore è stata
intimata venerdì 18 novembre 2011 ed è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta
martedì 22 novembre 2011 (timbro postale sul retro della busta di intimazione
allegata all'appello). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere pertanto
mercoledì 23 novembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza lunedì
2.
dicembre 2011. Consegnato alla posta mercoledì 21 dicembre 2011, il reclamo va
dichiarato pertanto irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
3.
Non
si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione
impugnata il Pretore si è limitato a riprodurre gli art. 319 e 321 CPC, senza
specificare esplicitamente il termine di reclamo. Il carattere sommario della
procedura di ricusazione non poteva sfuggire tuttavia alla patrocinatrice della
reclamante, tanto meno ove si consideri che già sotto l'egida del diritto ticinese
la procedura che disciplinava la trattazione di una
ricusa era quella contenziosa di camera di consiglio (art.
30.
cpv. 3 CPC ticinese), per sua natura sommaria (art. 361 segg. CPC ticinese),
nella quale il termine per appellare era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC
ticinese).
4.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece il problema di ripetibili, non essendo state chieste
osservazioni al reclamo.
5.
Circa i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la ricusazione –
seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente
da questioni di valore (art. 92 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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