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Decisione

11.2012.62

Esecuzione di una transazione giudiziale

13 ottobre 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i locali da lui occupati nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD

di __________, ingiungendo a ogni usciere o agente della forza pubblica di

prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante.

Le spese di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro la sentenza appena

citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo dell'11 giugno 2012 in cui chiede di sospendere provvisoriamente quanto deciso dal Pretore il

1° giugno (recte:

31 maggio) 2012 e di riformare la decisione impugnata, annullando la domanda di

esecuzione. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni. Il 4

luglio 2012 RE 1 ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.

H. Due azioni giudiziarie (“istanza

di revisione”, “istanza d'annullamento”) con cui RE 1 ha chiesto nel frattempo di

accertare l'inefficacia dell'accordo intervenuto il 22 gennaio 2009 e delle decisioni

giudiziarie che ne sono seguite sono state dichiarate inammissibili dal Pretore

con decisioni del 29 gennaio 2013 (inc. OR.2013.2) e del 9 aprile 2013 (inc. OR.2013.4).

Tali decisioni sono passate in giudicato.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai

Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo

(art. 309 lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC).. La sentenza impugnata è pervenuta al convenuto il

9.

giugno 2012. Introdotto

l'11 giugno 2012 il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo (art. 48 lett.

a n. 8 con rinvio al n. 1 LOG).

2.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha accertato che nel caso specifico la domanda di esecuzione si

fonda sul decreto di stralcio del 5 febbraio 2010 per intervenuta

transazione e, di riflesso, sulla transazione stipulata dalle parti all'udienza

del

22.

gennaio 2009. Ciò

posto, egli ha verificato l'esecutività della transazione, rilevando che il

decreto di stralcio era passato in giudicato senza che l'ese­cuzione risultasse

sospesa, come del resto lo stesso convenuto ammetteva. Il Pretore ha esaminato

dipoi se fatti successivi al decreto di stralcio ostassero all'esecuzione, accertando

di avere già respinto le contestazioni del convenuto con sentenza del 18 ottobre

2011, passata a sua volta in giudicato (sopra, lett. D).

Quanto all'esecuzione in sé, il primo giudice non ha ravvisato le condizioni

per invitare il notaio divisore a estinguere il pignoramento delle quote appartenenti

alle parti sui citati fondi, come chiedeva l'istante. Ha riscontrato invece le

premesse per ordinare la divisione delle liquidità e l'attribuzione dei fondi

ai singoli

eredi, salvo constatare

che il 10 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello aveva già delegato all'incombenza l'Ufficio di esecuzione e fallimenti

del Distretto di Riviera (sentenza inc. 15.2011.71), sicché non occorreva più impartire

ordini in tal senso al notaio divisore o all'ufficiale del registro fondiario. Nelle

circostanze descritte il Pretore si è limitato a ingiungere al convenuto di

liberare i locali occupati sulla particella n. 599 RFD di __________, sgomberandoli

immediatamente sotto comminatoria dell'art. 292 CP, e ordinando a ogni usciere

o

agente della forza pubblica a

prestare man forte su semplice richiesta dell'istante.

3.

In concreto rimane litigiosa

unicamente – come si è appena visto – la diffida a RE 1 di liberare e

sgomberare senza indugio, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, i locali da lui occupati

nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD di __________. Nel reclamo

l'interessato fa valere di avere scoperto il

17.

maggio 2011, in seguito a un pignoramento operato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti, “che una parte

dei beni della comunione [ereditaria] era stata affittata a terzi”, senza che

egli ne fosse a cono­scenza, e che CO 1 “incassava gli affitti relativi”,

mentre nella transazione del 22 gennaio 2009 costui ave­va dichiarato che non

vi erano altri attivi o passivi da suddividere (memoriale, punto II). Onde –

continua il reclamante – un dolo ai suoi danni, da lui eccepito con lettera del

5.

luglio 2011 al Pretore “nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 31

CO”. E siccome – egli conclude – la transazione del 22 gennaio 2009 è

giuridicamente nulla, il Pretore avrebbe dovuto respingere la domanda di esecuzione.

A maggior ragione ove si consideri che egli avrebbe

già lasciato i locali in questione “a partire dal luglio 2007” (memoriale, punto IV).

4.

Che il reclamante abbia

“già lasciato i locali occupati a partire dal luglio 2007” è un'affermazione nuova, non contenuta nelle osser­vazioni alla domanda di esecuzione che RE 1

ha inoltrato al Pretore il 1° maggio 2012. Ci si può domandare pertanto se l'argomento

sia ricevibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che, foss'anche

proponibile, l'obiezione non potrebbe entrare in linea di conto, poiché davanti

al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto

circo­stanze inter­venute “successivamente alla comunicazione della decisione”

(art. 341 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie la transazione giudiziale oggetto

dell'esecuzione è stata stipulata il 22 gennaio 2009. RE 1 non può quindi

eccepire un

adempimento che risale al

luglio del 2007, per altro mai fatto valere prima del 3 giu­gno 2010

(quando ha scritto una lettera in tal senso al Pretore, nell'inc. DI.2006.23). A

prescindere del fatto che l'adempimento di una prestazione va “provato mediante

documenti” (art. 341 cpv. 3 CPC), il che nella fattispecie fa totale difetto. In

proposito il reclamo manca perciò di consistenza.

5.

Per quanto riguarda

l'eccezione di dolo, è vero che davanti al giudice dell'esecuzione “la parte

soccombente” può contestare l'esecutività della decisione (una transazione ha

l'effetto di una decisione passata in giudicato: art. 241 cpv. 2 CPC) non solo

per ragioni di forma, ma anche di sostanza (Jeandin

in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 341). Contrariamente a quanto l'interessato

crede, tuttavia, sollevare un'eccezione di dolo valendosi dell'art. 31 cpv. 1 e

2.

CO non basta per rendere inefficace una transazione giudiziaria, la quale non

è solo un contratto del diritto privato, ma anche un istituto del diritto

processuale. Come un negozio giuridico del diritto privato essa può sì essere contestata

per vizi della volontà, ma ciò deve avvenire per mezzo dei rimedi giuridici

offerti dalla procedura civile (Schwenzer

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edi­zione, n. 6 ad art. 31). Nella vecchia

procedura ticinese occorreva far capo all'istituto della

restituzione in intero contro le

sentenze (RtiD I-2010 pag. 683 n. 8c), nell'odierna procedura unificata si

ricorre all'istituto della revisione (DTF 139 III 134 consid. 1.3; si veda

anche Tappy in: CPC commenté, op.

cit., n. 17 ad art. 241). Il reclamante invoca l'art. 638 CC, secondo

cui “l'azio­ne di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme

dell'azione di nullità dei contratti in genere”. Dimentica tuttavia che nel

caso specifico non è stato stipulato un ordinario contratto di divisione ereditaria,

ma è stata siglata una transazione giudiziale.

Certo, come si è accennato

(sopra, lett. H), RE 1 ha promosso almeno due azioni giudiziarie per far

dichiarare inefficace la transazione del 22 gennaio 2009: la prima il

18.

aprile 2011 (“istanza di

revisione”), la seconda il 18 marzo 2013 (“istanza d'annullamento”). Se non

che, la prima è stata dichiarata inammissibile dal Pretore con decisione del 29

gennaio 2013 (inc. OR.2013.2) e la seconda con decisione del 9 aprile 2013 (inc. OR.2013.4).

Ed entrambe le sentenze sono passate in giudicato. In condizioni del genere mal

si intravede come il giudice dell'esecuzione potesse ritenere “giuridicamente

nulla” la transazione del 22 gennaio 2009. Anche su questo punto il reclamo si

rivela così privo di fondamento.

6.

L'emanazione del giudizio

odierno rende senza oggetto la richie­sta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo

(art. 325 cpv. 2 CPC). Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere per una volta –

eccezionalmente – dal prelevare spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò

rende la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto, RE 1 non avendo agito

con l'assistenza di un legale e non avendo dovuto affrontare costi di procedura.

Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a

formulare osservazioni al reclamo.

7.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

supera verosimilmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2010.25 del

21.

aprile 2010, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

–;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).