11.2012.62
Esecuzione di una transazione giudiziale
13 ottobre 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.62
Lugano
13 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2012.50 (esecuzione di decisioni) della Pretura del
Distretto di Blenio promossa con domanda del 5 luglio 2011 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
RE 1 ora in,
giudicando sul reclamo
dell'11 giugno 2012 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
31 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. N__________ (1926), vedova,
domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 25 settembre 2005, lasciando
quali eredi i figli CO 1 (1952) e AP 1 (1963). Il 25 agosto 2006 RE 1 ha chiesto
al Pretore del Distretto di Blenio la divisione dell'eredità. Con decisione del
6 luglio 2007 il Pretore ha accolto la richiesta e ha nominato l'avv. __________
D__________ in qualità di notaio divisore. Il 18 ottobre 2007 è stato
pubblicato davanti al Pretore un testamento olografo del 4 febbraio 1992 in cui N__________ dichiarava di lasciare un suo libretto di risparmio al portatore, come pure
tutto quanto da lei depositato presso la __________ di __________, al figlio RE
1.
B. Sorte contestazioni sull'inventario,
chiuso dal notaio divisore il 19 agosto 2008, il Pretore ha assegnato agli
eredi il
12 settembre 2008 un termine di venti giorni per far accertare le rispettive
pretese (inc. DI.2006.23). Il 18 settembre 2008 RE 1 ha promosso causa
contro il fratello CO 1 (inc. OA.2008.10) e il 6 ottobre 2008 CO 1 ha promosso
causa contro il fratello RE 1 (inc. OA.2008.12). All'udienza preliminare del 22
gennaio 2009, indetta per le due cause, le parti hanno prodotto una convenzione
del maggio 2007 (non firmata) in cui prevedevano di liquidare la comunione
ereditaria come segue:
II. Premesse
(…)
3. Gli attivi della successione sono
composti di:
– fr. 22 417.75, valuta odierna, sul conto
clienti intestato all'avv. P__________, __________, presso la Banca __________,
__________;
– fr. 48 080.07, valuta odierna, sul conto
corrente intestato agli eredi n. __________ presso la __________ di __________;
– fr. 3047.62, valuta odierna, sul
conto risparmio ancora intestato alle de cuius n. __________ presso il __________
di __________;
– quota di comproprietà di un quarto
sul mappale en. 599 RFD di __________;
– particella n. 209 RFD di __________.
III. Tutto ciò premesso, a valere quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto
segue:
1. Le
liquidità indicate nella premessa n. 3 verranno suddivise in parti uguali tra
gli eredi (…).
2. La
quota di comproprietà di un quarto del mappale n. 599 RFD __________ viene
attribuita in esclusiva proprietà al signor CO 1, che accetta.
2.1 Il signor CO 1 si assume il debito
ipotecario gravante il mappale n. 599 RFD di __________, liberando nel contempo
il signor RE 1 da ogni e qualsiasi impegno nei confronti dell'istituto bancario
creditore.
2.2 Il signor RE 1 libererà i locali da
lui occupati in un edificio posto al mappale n. 599 RFD di __________ entro e
non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
3. Il
mappale n. 209 RFD di __________ viene attribuito in esclusiva proprietà al
signor RE 1, che accetta.
Il verbale del 22 gennaio 2009 attesta:
Dopo ampia discussione le parti chiedono la sospensione
delle procedure di cui agli incarti
OA.2008.10 e OA.2008.12, essendo in corso delle trattative per il componimento
bonale delle stesse e si accordano nel senso di confermare la convenzione
prodotta in questa sede, ritenuto che al punto 3.III.1 le liquidità verranno
divise in ragione di 2/5 a favore di AP 1 e 3/5 a favore di AO 1. Le parti aggiungono
altresì che devono essere aggiornate le spese a carico della successione.
Producono:
convenzione maggio 2007 con scritto accompagnatorio (doc. A), nonché scritto 15
maggio 2007 (doc. B).
Il Pretore supplente, visto quanto sopra, richiamato l'art. 107 CPC, sospende
le citate cause che verranno riattivate se del caso ad istanza della parte più
diligente.
C. Il 14 maggio 2009 AO 1 ha
invitato il Pretore a riassumere le cause, “ritenuto che il signor AP 1 non ha
alcuna intenzione di rispettare gli impegni”. L'udienza preliminare è ripresa
così il 16 settembre 2009. In tale circostanza RE 1 ha confermato le proprie
domande, mentre CO 1 ha sollecitato lo stralcio delle procedure dai ruoli per
avere le parti raggiunto all'udienza del 22 gennaio 2009 una transazione
giudiziale. Con decreto del 5 febbraio 2010 il Pretore ha tolto le cause dai
ruoli per transazione. Un appello presentato da RE 1 contro tale decreto è
stato dichiarato inammissibile da questa Camera
con sentenza del 21 aprile 2010 (inc. 11.2010.25).
D. Il
notaio divisore avendo segnalato che RE 1 si rifiutava di sottoscrivere il
brevetto notarile relativo alla chiusura dell'inventario, il Pretore ha
assegnato il 1° aprile 2011 allo stesso RE 1 un altro termine di venti giorni per
“proporre la propria contestazione”. Il 18 aprile 2011 RE 1 ha nuovamente promosso
causa contro il fratello, chiedendo di “ordinare l'iscrizione, con l'attribuzione
di quanto disposto dalla testatrice quale norma divisionale” in suo favore. All'udienza
del
5 luglio 2011, indetta per
il contraddittorio, CO 1 ha postulato la reiezione dell'istanza. Non sono state
assunte prove. Statuendo il 18 ottobre 2011, il Pretore ha respinto l'azione e addebitato
le spese processuali di fr. 600.– all'istante, con obbligo di rifondere al convenuto
fr. 1200.– per ripetibili (inc. DI.2006.23). Un appello presentato da RE 1 contro
tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza
del 18 dicembre 2012, RE 1 non avendo prestato l'anticipo richiestogli dopo il
rifiuto dell'assistenza giudiziaria (inc. 11.2011.167).
E. Nel frattempo, il 5 luglio
2011, CO 1 si è rivolto al Pretore perché fosse eseguita la transazione
conclusa all'udienza del 22 gennaio 2009, fosse ordinato all'ufficiale del
registro fondiario di iscrivere la particella n. 599 RFD di __________ come sua
proprietà e, la particella n. 209 RFD di __________ (sezione di __________) come
proprietà del fratello RE 1, invitasse il notaio __________ D__________ a
dividere il netto delle liquidità della successione fu N__________ in ragione
di tre quinti a lui e il resto al fratello, estinguendo il pignoramento delle
quote sulle particelle n. 209 e n. 599 con denaro attinto direttamente alle
loro spettanze. Egli ha chiesto inoltre ha che fosse ordinato a RE 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare immediatamente e di sgomberare l'appartamento
posto nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD di __________, ingiungendo
e a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione. Con osservazioni del 1° maggio 2012 RE 1 ha postulato il
rigetto della domanda, censurando di dolo la transazione del 22 gennaio 2009 e
chiedendo la riattivazione della causa inc. DI.2006.23.
F. Con sentenza del 31 maggio
2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha dichiarato
immediatamente esecutiva la transazione per quanto riguarda l'ordine a RE 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare e sgomberare immediatamente
Fatti
i locali da lui occupati nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD
di __________, ingiungendo a ogni usciere o agente della forza pubblica di
prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante.
Le spese di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 giugno 2012 in cui chiede di sospendere provvisoriamente quanto deciso dal Pretore il
1° giugno (recte:
31 maggio) 2012 e di riformare la decisione impugnata, annullando la domanda di
esecuzione. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni. Il 4
luglio 2012 RE 1 ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.
H. Due azioni giudiziarie (“istanza
di revisione”, “istanza d'annullamento”) con cui RE 1 ha chiesto nel frattempo di
accertare l'inefficacia dell'accordo intervenuto il 22 gennaio 2009 e delle decisioni
giudiziarie che ne sono seguite sono state dichiarate inammissibili dal Pretore
con decisioni del 29 gennaio 2013 (inc. OR.2013.2) e del 9 aprile 2013 (inc. OR.2013.4).
Tali decisioni sono passate in giudicato.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo
(art. 309 lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC).. La sentenza impugnata è pervenuta al convenuto il
9.
giugno 2012. Introdotto
l'11 giugno 2012 il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo (art. 48 lett.
a n. 8 con rinvio al n. 1 LOG).
2.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha accertato che nel caso specifico la domanda di esecuzione si
fonda sul decreto di stralcio del 5 febbraio 2010 per intervenuta
transazione e, di riflesso, sulla transazione stipulata dalle parti all'udienza
del
22.
gennaio 2009. Ciò
posto, egli ha verificato l'esecutività della transazione, rilevando che il
decreto di stralcio era passato in giudicato senza che l'esecuzione risultasse
sospesa, come del resto lo stesso convenuto ammetteva. Il Pretore ha esaminato
dipoi se fatti successivi al decreto di stralcio ostassero all'esecuzione, accertando
di avere già respinto le contestazioni del convenuto con sentenza del 18 ottobre
2011, passata a sua volta in giudicato (sopra, lett. D).
Quanto all'esecuzione in sé, il primo giudice non ha ravvisato le condizioni
per invitare il notaio divisore a estinguere il pignoramento delle quote appartenenti
alle parti sui citati fondi, come chiedeva l'istante. Ha riscontrato invece le
premesse per ordinare la divisione delle liquidità e l'attribuzione dei fondi
ai singoli
eredi, salvo constatare
che il 10 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello aveva già delegato all'incombenza l'Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Riviera (sentenza inc. 15.2011.71), sicché non occorreva più impartire
ordini in tal senso al notaio divisore o all'ufficiale del registro fondiario. Nelle
circostanze descritte il Pretore si è limitato a ingiungere al convenuto di
liberare i locali occupati sulla particella n. 599 RFD di __________, sgomberandoli
immediatamente sotto comminatoria dell'art. 292 CP, e ordinando a ogni usciere
o
agente della forza pubblica a
prestare man forte su semplice richiesta dell'istante.
3.
In concreto rimane litigiosa
unicamente – come si è appena visto – la diffida a RE 1 di liberare e
sgomberare senza indugio, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, i locali da lui occupati
nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD di __________. Nel reclamo
l'interessato fa valere di avere scoperto il
17.
maggio 2011, in seguito a un pignoramento operato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti, “che una parte
dei beni della comunione [ereditaria] era stata affittata a terzi”, senza che
egli ne fosse a conoscenza, e che CO 1 “incassava gli affitti relativi”,
mentre nella transazione del 22 gennaio 2009 costui aveva dichiarato che non
vi erano altri attivi o passivi da suddividere (memoriale, punto II). Onde –
continua il reclamante – un dolo ai suoi danni, da lui eccepito con lettera del
5.
luglio 2011 al Pretore “nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 31
CO”. E siccome – egli conclude – la transazione del 22 gennaio 2009 è
giuridicamente nulla, il Pretore avrebbe dovuto respingere la domanda di esecuzione.
A maggior ragione ove si consideri che egli avrebbe
già lasciato i locali in questione “a partire dal luglio 2007” (memoriale, punto IV).
4.
Che il reclamante abbia
“già lasciato i locali occupati a partire dal luglio 2007” è un'affermazione nuova, non contenuta nelle osservazioni alla domanda di esecuzione che RE 1
ha inoltrato al Pretore il 1° maggio 2012. Ci si può domandare pertanto se l'argomento
sia ricevibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che, foss'anche
proponibile, l'obiezione non potrebbe entrare in linea di conto, poiché davanti
al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto
circostanze intervenute “successivamente alla comunicazione della decisione”
(art. 341 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie la transazione giudiziale oggetto
dell'esecuzione è stata stipulata il 22 gennaio 2009. RE 1 non può quindi
eccepire un
adempimento che risale al
luglio del 2007, per altro mai fatto valere prima del 3 giugno 2010
(quando ha scritto una lettera in tal senso al Pretore, nell'inc. DI.2006.23). A
prescindere del fatto che l'adempimento di una prestazione va “provato mediante
documenti” (art. 341 cpv. 3 CPC), il che nella fattispecie fa totale difetto. In
proposito il reclamo manca perciò di consistenza.
5.
Per quanto riguarda
l'eccezione di dolo, è vero che davanti al giudice dell'esecuzione “la parte
soccombente” può contestare l'esecutività della decisione (una transazione ha
l'effetto di una decisione passata in giudicato: art. 241 cpv. 2 CPC) non solo
per ragioni di forma, ma anche di sostanza (Jeandin
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 341). Contrariamente a quanto l'interessato
crede, tuttavia, sollevare un'eccezione di dolo valendosi dell'art. 31 cpv. 1 e
2.
CO non basta per rendere inefficace una transazione giudiziaria, la quale non
è solo un contratto del diritto privato, ma anche un istituto del diritto
processuale. Come un negozio giuridico del diritto privato essa può sì essere contestata
per vizi della volontà, ma ciò deve avvenire per mezzo dei rimedi giuridici
offerti dalla procedura civile (Schwenzer
in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 6 ad art. 31). Nella vecchia
procedura ticinese occorreva far capo all'istituto della
restituzione in intero contro le
sentenze (RtiD I-2010 pag. 683 n. 8c), nell'odierna procedura unificata si
ricorre all'istituto della revisione (DTF 139 III 134 consid. 1.3; si veda
anche Tappy in: CPC commenté, op.
cit., n. 17 ad art. 241). Il reclamante invoca l'art. 638 CC, secondo
cui “l'azione di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme
dell'azione di nullità dei contratti in genere”. Dimentica tuttavia che nel
caso specifico non è stato stipulato un ordinario contratto di divisione ereditaria,
ma è stata siglata una transazione giudiziale.
Certo, come si è accennato
(sopra, lett. H), RE 1 ha promosso almeno due azioni giudiziarie per far
dichiarare inefficace la transazione del 22 gennaio 2009: la prima il
18.
aprile 2011 (“istanza di
revisione”), la seconda il 18 marzo 2013 (“istanza d'annullamento”). Se non
che, la prima è stata dichiarata inammissibile dal Pretore con decisione del 29
gennaio 2013 (inc. OR.2013.2) e la seconda con decisione del 9 aprile 2013 (inc. OR.2013.4).
Ed entrambe le sentenze sono passate in giudicato. In condizioni del genere mal
si intravede come il giudice dell'esecuzione potesse ritenere “giuridicamente
nulla” la transazione del 22 gennaio 2009. Anche su questo punto il reclamo si
rivela così privo di fondamento.
6.
L'emanazione del giudizio
odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo
(art. 325 cpv. 2 CPC). Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere per una volta –
eccezionalmente – dal prelevare spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò
rende la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto, RE 1 non avendo agito
con l'assistenza di un legale e non avendo dovuto affrontare costi di procedura.
Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a
formulare osservazioni al reclamo.
7.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
supera verosimilmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2010.25 del
21.
aprile 2010, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).