11.2012.65
Divisione ereditaria: indennizzo dovuto da un erede agli altri eredi per l'uso esclusivo di un fondo prima della divisione e indennizzo dovuto a tale erede dagli altri eredi per la manutenzione del fo
30 aprile 2014Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2012.65
Data decisione, Autorità:
30.04.2014, ICCA
Titolo:
Divisione ereditaria: indennizzo dovuto da un erede agli altri eredi per l'uso esclusivo di un fondo prima della divisione e indennizzo dovuto a tale erede dagli altri eredi per la manutenzione del fondo medesimo
AZIONE DI DIVISIONE
COMUNIONE EREDITARIA
art. 602 cpv. 1 CC
art. 602 cpv. 2 CC
art. 604 cpv. 1 CC
art. 653 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2012.65
Lugano
30 aprile
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa AC.2010.5 (divisione
ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con petizione del 30 agosto 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 19 giugno
2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. B__________ (1908), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto
a __________ il 19 novembre 1999. Con testamento pubblico rogato il 7 aprile
1997 dal notaio dott. __________ egli aveva istituito sue eredi in parti uguali
le due figlie AO 1 (1937) e AP 1 (1946). Su richiesta di AO 1, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato il 5 febbraio 2009 la divisione dell'eredità,
nominando l'avv. P__________ in qualità di notaio divisore.
B. Mediante
brevetto n. __________ del 9 giugno 2010 il notaio divisore ha iniziato l'inventario
della successione, che comprende la particella n. 515 RFD di __________,
sezione di __________ (1855 m²), sulla quale sorge una casa monofamiliare abitata
da AP 1 e stimata fr. 890 000.– in base a una perizia eseguita il 9 febbraio 2001 dall'ing. G__________.
In tale ambito AO 1 ha contestato la stima dell'immobile e ha chiesto di
inserire fra gli attivi dell'eredità un credito imprecisato nei confronti della
sorella come indennità per l'uso dell'abitazione sin dal 19 novembre 1999.
AP 1 vi si è opposta, facendo valere – fra l'altro – di avere sempre abitato
nell'immobile insieme con i genitori a titolo gratuito. Essa ha eccepito inoltre
la prescrizione di ogni pretesa per l'occupazione dell'immobile e ha posto in compensazione
di eventuali indennità a suo carico le spese da lei sostenute per la
manutenzione dello stabile. Preso atto di ciò, il notaio divisore ha trasmesso
il 15 giugno 2010 gli atti al Pretore (art. 478 cpv. 2 CPC ticinese), il quale
ha assegnato a AO 1 un termine di venti giorni per far riconoscere la pretesa
con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese).
C. PA 2
ha promosso causa il 30 agosto 2010 contro AP 1 perché fosse accertato con
l'intervento di un perito il valore venale della nota particella n. 515 “risp. della
ipotesi di formazione dei lotti e del loro valore, risp. dei costi per la
suddivisione del fondo in PPP”, chiedendo che tali importi fossero inseriti
nell'inventario della successione. Essa ha chiesto altresì di accertare, sempre
con l'ausilio di una perizia, l'indennizzo dovuto dalla convenuta per l'uso
dell'immobile e l'inserimento di tale importo fra gli attivi della successione
quale credito nei confronti della medesima. Nella sua risposta del 13 settembre
2010 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta
il 9 novembre 2010 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia
sul valore venale della particella e sull'indennizzo per l'occupazione dell'immobile,
è terminata il 17 febbraio 2012.
D. Alla
discussione finale del 28 marzo 2012 le parti hanno raggiunto un accordo sul
valore venale della citata particella, fissato in fr. 1 036 510.20, sicché
al riguardo la lite è stata stralciata dai ruoli. In merito all'ammontare dell'indennità
per l'uso dell'immobile l'attrice ha postulato, sulla scorta di un riassunto
scritto, di inserire nell'inventario dalla successione l'importo di fr. 23 190.82 annui
dal 19 novembre 1999 al 31 dicembre 2011 e di fr. 2025.– mensili indicizzati
dopo di allora, fino alla data della divisione effettiva. AP 1 ha nuovamente
proposto di respingere l'azione. Statuendo il 16 maggio 2012, il Pretore ha ordinato
di iscrivere nell'inventario della successione un debito di AP 1 “a favore
della massa successoria” di fr. 1932.55 mensili dal 1° settembre 2005 al 31
dicembre 2011 e di fr. 2025.– mensili dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione
effettiva. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per
un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta
a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
giugno 2012 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo in
ordine la petizione o, in subordine, riducendo il credito in favore della
successione a fr. 2025.– mensili dal 28 marzo 2012 “con deduzione dell'importo
di complessivi fr. 73 876.83 per spese di competenza della successione da lei sostenute”. Nelle
sue osservazioni del 3 agosto 2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore
(art. 404 cpv. 1 CPC). Trattandosi di contestazioni circa l'inventario eretto
nel quadro di un'azione di divisione ereditaria, davanti al primo giudice si è
continuato ad applicare pertanto, in concreto, la vecchia procedura accelerata
degli art. 389 segg. CPC ticinese (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese). Alle impugnazioni
si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta il 16 maggio 2012. Il nuovo Codice di
diritto processuale civile svizzero non contiene più tuttavia norme specifiche
sulla divisione ereditaria, né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause
della procedura sommaria quelle riguardanti le contestazioni dell'inventario.
Tali azioni sono rette perciò dalla procedura semplificata fino al valore di fr.
30 000.–
(art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219
CPC), onde l'appellabilità della decisione entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1) se
il valore litigioso raggiunge fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella
fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata al legale dell'appellante il
21 maggio 2012 (tracciamento degli invii prodotto con l'appello). Introdotto il
19 giugno 2012, l'appello è pertanto tempestivo. Quanto al valore, il Pretore
non l'ha determinato, ma ove appena si consideri che l'azione si riferisce all'iscrizione
nell'inventario di una pretesa di fr. 1932.55 mensili dal 19 novembre 1999 al
31 dicembre 2011 (pari a fr. 280 992.75) e di fr. 2025.– mensili dopo di allora, la soglia di fr. 10 000.– è ampiamente
raggiunta.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore, accertata la ricevibilità dell'azione e appurato
che il testamento di B__________ contiene unicamente una norma divisionale, ha ritenuto
che la particella n. 515 sia rimasta in proprietà comune delle eredi, di
modo che la convenuta doveva indennizzarne l'uso. Egli ha constatato nondimeno che
per il lasso di tempo antecedente il 1° settembre 2005 la pretesa era prescritta.
Per il seguito egli ha stabilito l'indennità
in fr. 1985.– mensili dal settembre del 2005 e in fr. 2034.60 mensili
dal maggio 2010 in poi. Viste nondimeno le richieste di giudizio formulate dall'attrice,
il primo giudice ha ordinato l'iscrizione nell'inventario di un debito della
convenuta di fr. 1932.55 dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2011 e di
fr. 2025.– mensili dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva.
Relativamente alle pretese che la convenuta poneva in compensazione per le
spese di manutenzione sostenute, il Pretore ha respinto la pretesa perché AP 1 non
aveva postulato alcuna iscrizione nell'inventario della successione.
3. Il
Pretore non ha mancato di rilevare che nella petizione l'attrice non aveva enunciato
correttamente la propria richiesta di giudizio, le sue domande riguardando più che
altro assunzioni di prove, ma non ha dichiarato l'atto irricevibile per ciò
soltanto, dalla motivazione del memoriale desumendosi come l'attrice intendesse
principalmente “far iscrivere nell'inventario un credito a favore della massa e
a carico di AP 1 a valere quale indennizzo per l'occupazione dell'abitazione
che sorge sulla particella n. 515 (...) per il periodo che corre dal 19
novembre 1999 ad oggi e per il futuro”. Quanto all'entità della richiesta, “totalmente
assente nella richiesta di giudizio”, egli ha trovato riferimento nei motivi
della petizione “dove si valuta in fr. 1500.– mensili l'importo dovuto (passato
e futuro) quale indennizzo per l'utilizzo dell'abitazione in questione”. L'appellante ribadisce che la petizione andava dichiarata irricevibile
perché nel memoriale l'attrice avanzava solo richieste di prova, ma nessuna
pretesa specifica e quantificata da inserire nell'inventario. A mente sua la
giurisprudenza citata dal Pretore concerne la procedura di ricorso e non si
applica all'atto introduttivo della lite, tanto meno ove si pensi che secondo l'art.
165 cpv. 2 lett. g CPC ticinese le domande dovevano essere formulate “in
termini precisi e distinti”. Per di più, nemmeno nella replica l'attrice aveva
precisato le sue domande, né incombeva al giudice colmare le lacune formali
della petizione, un simile intervento costituendo l'eccezione.
a) Nella
petizione l'attrice postulava “l'accertamento tramite perizia giudiziaria dell'indennizzo
per l'utilizzo esclusivo del bene immobile particella n. 515” dal 19 novembre 1999 da parte di AP 1, chiedendo che tale accertamento andasse “a costituire
parte integrante dell'inventario successorio (…) quale credito della massa
successoria” nei confronti della convenuta (richiesta n. 1 lett. b). Contrariamente
a quanto l'appellante sostiene, pertanto, non si può dire che l'interessata si limitasse
a postulare l'assunzione di prove.
b) Nei
motivi della petizione l'attrice ha indicato un importo medio di
fr. 1500.– mensili a valere quale indennizzo per l'uso dell'immobile, ribadendo
la richiesta di inserire nell'inventario dell'eredità “l'importo che sarebbe
stato accertato dal perito giudiziario quale credito della successione nei
confronti della convenuta” (petizione, pag. 3 in fondo). Ora, la giurisprudenza cantonale aveva già avuto modo di limitare la sanzione dell'irricevibilità
ai casi in cui non fosse possibile rimediare all'indeterminatezza delle richieste
di giudizio facendo capo al contenuto dell'atto o – trattandosi di un rimedio
giuridico – al contenuto della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, pag. 360
nota 465). Analogo principio vale in applicazione del nuovo diritto (DTF 137
III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Contrariamente a quanto l'attrice
pretende, tale principio non vale solo per gli allegati di ricorso, tale
giurisprudenza ispirandosi al divieto costituzionale del formalismo eccessivo
(cfr. DTF 137 II 621 in fondo).
c) Non
a torto l'attrice sottolinea inoltre che l'ammontare della somma di cui essa
chiedeva l'iscrizione nell'inventario è
emerso solo dall'assunzione delle prove. È vero che al momento di
promuovere causa essa disponeva di una perizia del 9 febbraio 2001 (nell'inc. DI.
2009.2) in cui l'ing. G__________ stimava, fra l'altro, il valore locativo
presunto dell'immobile. Gli accertamenti di quel professionista risalivano però
a una decina d'anni addietro, tanto che nella petizione l'attrice chiedeva l'assunzione
di una nuova perizia, anche sul valore venale dell'immobile (pag. 3 in basso). Nel memoriale conclusivo, poi, essa ha precisato le sue richieste, cifrandole sulla base
della perizia giudiziaria (pag. 2 in fondo e 10 in alto). Ciò era senz'altro lecito (I CCA, sentenza inc. 11.2003.6 dell'8 agosto 2006, consid. 7
con rinvio a DTF 121 III 251 consid. 2b), sicché nemmeno da tale profilo si
ravvisano estremi per respingere la petizione in ordine.
4. L'appellante
non contesta che un erede, il quale utilizzi un bene della successione, debba
indennizzare gli altri eredi. A suo parere tuttavia tale obbligo scaturisce dall'art.
940 CC, che disciplina la responsabilità del possessore in malafede. A mente
sua l'erede che adopera l'oggetto deve sapere di non essere a ciò autorizzato e
che la comunione ereditaria non intende concederne l'uso gratuito. Nel caso specifico
tale requisito non sarebbe
adempiuto, poiché fino al maggio del 2010, ossia per oltre 11 anni, la
sorella non ha mai preteso alcuna indennità per l'occupazione dell'immobile. La
convenuta fa valere poi di avere abitato nello stabile sin dalla costruzione, insieme
con il padre, e di avere continuato a risiedervi dopo la morte di lui nella
legittima presunzione di essere autorizzata a farlo. Essa reputa in ogni modo che,
esigendo un indennizzo retroattivo di 11 anni, l'attrice commetta abuso di
diritto, di modo che nulla può essere chiesto per il lasso di tempo antecedente
il 7 maggio 2010.
a) Secondo
l'art. 602 cpv. 1 e 2 CC se il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi
una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura
dell'eredità fino alla divisione. I coeredi diventano così proprietari in
comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti
inerenti alla medesima. Il singolo erede non può disporre da sé solo e senza il
consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo. Giurisprudenza e dottrina ne
hanno dedotto che l'erede, il quale ha potuto usare un bene della successione a
titolo esclusivo prima della divisione, deve indennizzare gli altri (DTF 101 II
39 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_338/2010 del 4 ottobre 2010,
consid. 6.1 con rimandi; v. anche Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, 2ª
edizione, n. 14 ad art. 602; Schaufelberger/Keller Luscher in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 10 ad art. 602; Rouiller in: Commentaire du droit des
successions, Berna 2012, n. 33 ad art. 602; Logoz,
L'indemnité due par un héritier qui a la jouissance exclusive d'un actif propriété
de l'hoirie in: successio 1/2011 pag. 75 seg.).
b) Ciò premesso, la sentenza del Tribunale cantonale vallesano evocata
dall'appellante (in: RVJ 2009 pag. 156) non è pertinente in concreto, già per
il fatto che in quel caso chi occupava il bene della successione era stato
diseredato ed era quindi estraneo alla comunione ereditaria. Il riferimento di
quell'autorità a DTF 101 II 36 può invero trarre in inganno (loc. cit., pag. 157 in alto), ma ad ogni modo l'applicazione delle norme sul possesso si giustificava, trattandosi di
determinare – appunto – l'indennizzo dovuto da un terzo (l'erede diseredato)
che aveva occupato un immobile iscritto nel registro fondiario a nome della
comunione ereditaria (si veda anche la fattispecie descritta nella relativa sentenza
del Tribunale federale 5A_418/2008 del 5 febbraio 2009 consid. 6.2 in fine). Il precedente citato poco giova pertanto al caso in esame. Del resto, l'obbligo d'indennizzo a carico dell'erede che ha usato a titolo
esclusivo un bene della successione prima della divisione trova il suo
fondamento, per il Tribunale
federale, nel rapporto di diritto successorio che lega i membri della comunione
ereditaria, ovvero nell'art. 602 CC combinato con gli art. 652 segg. CC (sentenza
5A_338/2010 del 4 marzo 2010, consid. 6.2; cfr. anche sentenza 4C.284/2000 del 23 gennaio 2001
consid. 2a; Rouiller, op. cit., n.
34 ad art. 602 CC). Contrariamente a quanto pretende la convenuta, l'art. 940
CC non è perciò di rilievo nel caso in rassegna.
c) Neppure
si ravvisano in concreto gli estremi per ritenere abusiva la richiesta d'indennizzo
retroattivo. Per costante giurisprudenza, il mero fatto di tardare nel far
valere una pretesa non costituisce abuso (DTF 125 I 19 consid. 3g con rinvii). In concreto è vero che, per quanto
si evince dagli atti, fino al 7 maggio 2010 l'attrice non ha avanzato alcuna richiesta (doc. 6). Neppure risulta, tuttavia, che AO 1 abbia tenuto
un comportamento tale da legittimare la sorella a credere di poter occupare l'abitazione
gratuitamente. Anzi, fin dall'inizio essa ha avanzato pretese sul fondo,
prospettandone la divisione in natura mediante costituzione in proprietà per
piani e chiedendo di iscrivere l'immobile nel registro fondiario a nome degli eredi
(doc. 1 e 2).
5. Sostiene l'appellante che in concreto vale – comunque sia – il
termine di prescrizione annuo, in ossequio agli art. 60 e 67 CO, non quello
quinquennale applicato dal Pretore. A conforto della sua tesi essa cita, una
volta di più, la nota sentenza del Tribunale cantonale vallesano (in: RVJ 2009
pag. 156), allegando che nella sentenza del Tribunale federale menzionata dal
Pretore la questione non è stata approfondita. Ribadisce di avere continuato ad
abitare nell'edificio dopo la morte del padre in buona fede, sicché essa non può
essere trattata peggio di un possessore in malafede. Trattandosi di indennità
per occupazione “indebita”, il termine di prescrizione sarebbe pertanto quello annuo
delle pretese per risarcimento danni da atto illecito, non essendovi ragione di
far capo alle norme sul risarcimento danni da contratto. E a suo parere la
prescrizione è stata interrotta solo con il memoriale conclusivo del 28 marzo
2012, allorché l'attrice ha quantificato la sua richiesta, di modo che ogni pretesa
d'indennità antecedente il 28 marzo 2011 deve considerarsi prescritta.
a) Già
si è spiegato (consid. 4b) che il precedente vallesano non sussidia in concreto.
E il Tribunale federale ha avuto modo di confermare, giudicando sull'indennizzo
dovuto da un coerede per l'uso di un bene della successione prima della
divisione, che il termine di prescrizione è quello di cinque anni giusta l'art.
128 n. 1 CO (DTF 101 II 40 a metà; sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio 2010
consid. 10.4.1). Criticata da Logoz, per
il quale una simile pretesa è finanche imprescrittibile (op. cit., pag. 77 seg.),
tale giurisprudenza è condivisa da Steinauer
(Conséquences successorales du partage d'une succession seize ans après le décès
du de cujus: comment
tenir compte de l'usage qu'un héritier a fait des biens meubles servant à l'exploitation
d'une entreprise? TF,5A_776/2009, in: successio 2/2011
pag. 123 seg.) e da Rouiller (op. cit.,
n. 34b ad art. 602 CC). Certo è che, come si è visto (consid. 4b), la pretesa trae
origine da un obbligo legale di natura successoria e non da un atto illecito,
sicché la prescrizione annua degli art. 60 e 67 CO non entra in linea di conto.
Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
b) Il
Pretore ha ravvisato nell'introduzione della causa un valido atto interruttivo
della prescrizione quinquennale e di conseguenza ha fatto decorrere l'obbligo d'indennizzo
dal 1° settembre 2005. Per l'appellante il primo atto interruttivo della
prescrizione è intervenuto non con la petizione, nella quale l'attrice non ha
quantificato la sua pretesa, ma solo con il memoriale conclusivo, introdotto il
28 marzo 2012. Ora, che l'avvio di un procedimento giudiziario interrompa
la prescrizione – di regola – limitatamente all'importo fatto valere è indubbio
(Däppen in:
Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 20 ad art. 135; Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I, Basilea
2003, n. 27 ad art. 135). Qualora il creditore non sia
in grado di cifrare la pretesa, tuttavia, la prescrizione è validamente
interrotta se egli promuove un'azione che consenta di formulare richieste
indeterminate, segnatamente ove non sia possibile determinare fin dall'inizio il
danno subìto o quando sia possibile cifrare le pretese solo dopo l'istruttoria
(DTF 133 III 679 consid. 2.3.2, 119 II 340 consid. 1c/aa con richiami; sentenza
del Tribunale federale 4A_543/2013 del 13 febbraio
2014, consid. 4.2). In concreto, come detto (consid. 3c), l'attrice ha
avuto a disposizione gli elementi per definire la pretesa solo al termine dell'istruttoria.
Ne segue che la petizione del 30 agosto 2010 ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale della pretesa. L'indennità, il cui ammontare
non è contestato, è dovuta così dal 1° settembre 2005, onde un credito dell'attrice
verso la convenuta di complessivi fr. 146 873.80 per le 76 mensilità di
fr. 1932.55 mensili fino al 31 dicembre 2011
e di fr. 2025.– mensili dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva.
6. Il Pretore ha respinto la compensazione di fr. 73 876.83 complessivi
eccepita dalla convenuta per “spese da essa sopportate in relazione alla
proprietà di __________, rispettivamente alla successione”, ritenendo creditrice
della pretesa la comunione ereditaria e non la singola erede. A mente sua,
dunque, la convenuta avrebbe dovuto chiedere l'iscrizione della pretesa nell'inventario
della successione. AP 1 obietta che la facoltà di compensare un credito della
successione verso di lei con un proprio credito verso la successione è
garantita dal diritto federale e non richiede un'iscrizione nell'inventario.
Essa ricorda altresì di avere fatto valere la compensazione già davanti al
notaio divisore. AO 1 afferma invece che un erede non può opporre in compensazione
un credito non iscritto nell'inventario. A suo avviso poi le pretese fatte
valere dalla convenuta si erano già prescritte prima del 30 agosto 2005, essendo
soggette al termine di un anno per indebito arricchimento. Essa contesta
inoltre che la sorella abbia effettivamente sostenuto spese di manutenzione, la
documentazione prodotta non consentendo di capire quali lavori essa abbia
finanziato e se questi si riferiscano all'immobile di __________. Infine essa
epiloga, rilevando di non essere mai stata interpellata circa l'esecuzione di
opere edilizie nello stabile.
a) Davanti
al Pretore la convenuta si è limitata a opporre in compensazione “spese di
manutenzione della casa”. Pur rinviando alle distinte presentate al notaio divisore,
essa non ha mai preteso di avere assunto costi di altra natura in luogo e vece della
successione (risposta, pag. 7 in fondo). Non può quindi valersi adesso di nuove
e generiche spese “in relazione alla successione” (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne
segue che i debiti del padre da lei pagati prima e dopo la morte del genitore, così
come le spese funerarie e quelle di esecuzione testamentaria figuranti nell'elenco
delle “spese manutenzione casa e terreno fu B__________” (distinta n. 1 nell'inc.
DI.2009.2) non possono essere considerati la prima volta in appello. Rimane da esaminare
quanto la convenuta ha opposto in compensazione per “spese di manutenzione della
casa”.
b) Si
conviene con il primo giudice che debitrice di eventuali costi assunti dalla
convenuta per la manutenzione dell'immobile appartenente al compendio della
successione non è l'attrice, bensì la comunione ereditaria. È indubbio per
altro che debiti del defunto nei confronti di un erede vadano fatti valere nei
confronti della successione e siano da liquidare nella procedura di divisione (DTF
72 II 159 consid. 5 con rimando). Ma ciò è proprio quanto si è verificato in
concreto, la convenuta avendo fatto valere la sua pretesa già davanti al notaio
divisore, quand'anche in via di compensazione (act. IV nell'inc. DI.2009.2:
lettera del 9 giugno 2010 dell'avv. PA 1, pag. 2, inserto B dell'inventario del
9 giugno 2010). Il richiamo dell'attrice alla giurisprudenza riguardante l'art.
590 CC in caso di mancata insinuazione di una pretesa nell'inventario (DTF 110
II 228 consid. 2, 111 V 1) non si attaglia quindi alla fattispecie.
c) Rimane
da esaminare se la convenuta potesse far valere in via di compensazione davanti
al notaio divisore le sue pretese per “spese di manutenzione della casa” a
fronte della pretesa d'indennizzo avanzata dall'attrice per l'occupazione della
casa medesima. Ora, mal si comprende perché ciò non dovrebbe essere possibile,
l'art. 120 CO non prevedendo restrizioni in tal senso, e nemmeno si scorge
perché davanti al notaio divisore un erede dovrebbe necessariamente far valere a
titolo indipendente un suo credito nei confronti della successione. Il problema
è di sapere in simili circostanze se la convenuta potesse legittimamente
opporre le pretese vantate, giacché – come si è anticipato – i coeredi diventano
proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in
comune dei diritti inerenti alla medesima (consid. 4a). Ciò vale anche per gli
atti di amministrazione, finanche necessari (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 488 n. 1384; Wichtermann in:
Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 10 ad art. 653).
d) La
giurisprudenza ammette, nondimeno, che in caso di urgenza un erede possa agire
da sé solo, in rappresentanza della comunione, anche senza il consenso degli
altri (DTF 121 III 121 consid. 3 con rimandi). Oltre a ciò, nell'ipotesi in cui
un erede occupi per molto tempo un immobile della successione e sia tenuto a indennizzare
per tale uso gli altri eredi, si può ritenere che questi lo abbiano autorizzato
tacitamente a intraprendere gli atti di amministrazione necessari nel senso
dell'art. 647c CC (sentenza del Tribunale federale 5A_141/2007 del 21 dicembre
2007, consid. 4.2.3 pubblicato in: RNRF 90/2009 pag. 362). Ne discende che l'obbligo
di rimborsare eventuali spese affrontate dall'erede per atti di amministrazione
necessari non si fonda sulle disposizioni relative all'indebito arricchimento (come
pretende l'attrice), ma costituisce – analogamente all'obbligo d'indennizzo per
l'uso dell'immobile (sopra, consid. 5a) – un obbligo legale del diritto
successorio. Soggiace pertanto alle disposizioni generali sulla prescrizione
degli art. 127 segg. CO (cfr. anche sotto, consid. f).
e) Per
quel che attiene ai singoli esborsi fatti valere dall'appellante, agli atti
figurano due distinte con allegate alcune fatture (nell'inc. DI.2009.2). Escluse
– come detto – le spese che esulano dalla manutenzione della casa (sopra,
consid. a) e quelle di manutenzione antecedenti la morte di B__________, intervenuta
il 19 novembre 1999 (distinta n. 1), per quanto concerne le posizioni nella distinta
n. 1 mancano i giustificativi della spesa di fr. 120.– per il “controllo allarme
e fumi”, di fr. 95.– per la “pompa
idraulica a mano” e di fr. 180.– per la “bucalettere”. Le spese
elencate nella distinta n. 2, di complessivi fr. 19 793.80, sono addirittura
prive di ogni documento. Contestate dall'attrice (act. III, verbale del 9
novembre 2010, pag. 2 n. 4), esse non possono pertanto essere riconosciute.
Quanto
ai costi per la revisione della caldaia negli anni 2000 e 2001, come pure ai
costi per la revisione della cisterna del gasolio del 23 giugno 2000 (distinta
n. 1), essi restano a carico della convenuta che occupava lo stabile, come prevede
– per analogia – il diritto di locazione (Bieri
in: Bohnet/Montini [curatori], Droit du bail à loyer, Commentaire
pratique, Basilea 2010, n. 64 e 65 ad art. 257a-257b CO). La spesa
del 27 giugno 2000 di fr. 1800.– per la “porta di entrata” non può invece essere riconosciuta, non risultando essere
un'opera di manutenzione necessaria, circostanza contestata dall'attrice
(act. III, verbale del 9 novembre 2010, pag. 2 n. 4). In definitiva,
pertanto, la convenuta può opporre in compensazione soltanto l'importo di complessivi
fr. 7340.50, corrispondenti alle rate degli anni 2000–2003 per i
contributi di miglioria (fr. 1181.– ciascuna), all'imposta sulla sostanza
della comunione ereditaria del 2000 (fr. 124.– d'imposta cantonale e fr. 262.90
d'imposta comunale), ai costi per la “sistemazione infiltrazioni e posa granito”
attorno alla casa, di “sistemazione muro di cinta“ e “sostituzione rete” di
fr. 1030.– (fattura di __________ del 21 ottobre 2002, di € 700.00), come
pure per il relativo materiale, di fr. 1199.60 (fattura della ditta __________
del 10 ottobre 2002).
f) In
virtù dell'art. 120 cpv. 2 CO l'importo citato può essere compensato con l'obbligo
d'indennizzo maturato mensilmente dal 1° settembre 2005, anche applicando – come
si è visto (sopra, consid. 5a) – il termine di prescrizione quinquennale dell'art.
128 n. 1 e 3 CO alle rate “periodiche” del contributo di miglioria e alle
fatture per i lavori d'artigiano. Ne segue che l'indennizzo di fr. 146 873.80 per le 76 mensilità (di fr. 1932.55 ciascuna) dovute dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2011 va
decurtato della somma di fr. 7340.50, onde un credito verso la convenuta da
inserire negli attivi della successione di fr. 139 533.30, oltre alle
mensilità di fr. 2025.– dal 1° gennaio 2012 fino alla divisione effettiva
(sopra, consid. 5b). In ultima analisi, l'appello merita accoglimento entro
tali limiti.
7. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante, che chiedeva di respingere integralmente la petizione, ottiene causa vinta solo in piccola parte. Si giustifica quindi che
sopporti nove decimi delle spese processuali, il resto andando a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà un'equa indennità per ripetibili
ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in misura apprezzabile invece sul
dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può
rimanere invariato.
8. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformato:
Negli attivi dell'inventario dell'eredità
fu B__________ vanno iscritti i seguenti crediti della successione nei
confronti di AP 1:
fr. 139 533.30 complessivi a titolo d'indennizzo per l'occupazione
della particella n. 515 RFD di __________, sezione di __________, dal 1°
settembre 2005 al 31 dicembre 2011 e
fr. 2025.– mensili
a titolo d'indennizzo per l'occupazione della medesima particella dal 1°
gennaio 2012 fino alla divisione effettiva.
2. Le spese
processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove
decimi a carico di quest'ultima e per il resto a carico della controparte, cui
l'appellante rifonderà fr. 2800.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster