11.2012.66
Stralcio di un appello dai ruoli per desistenze Rimedio giuridico esperibile in materia di spese giudiziarie e di gratuito patrocinio
23 settembre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2012.66
Data decisione, Autorità:
23.09.2013, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello dai ruoli per desistenze
Rimedio giuridico esperibile in materia di spese giudiziarie e di gratuito patrocinio
DESISTENZA
GRATUITO PATROCINIO
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
SPESE GIUDIZIARIE
art. 110 CPC
art. 241 CPC
Incarto n.
11.2012.66
Lugano
23 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2010.1445 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 27 settembre 2010 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 21 giugno 2012 e sul reclamo del
medesimo giorno in materia di gratuito patrocinio presentati da AP 1 contro la
decisione emessa dal Pretore l'8 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967), cittadino italiano, e AP 1 (1981), cittadina russa,
si sono sposati a __________ (__________) il
6 aprile 2005. Dal matrimonio è nata C__________, il 1° agosto 2005. Il
marito è responsabile commerciale della __________, __________, azienda attiva
nel commercio di minerali e di combustibili. La moglie è istruttrice wellness
in varie palestre del Luganese.
B. In
esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale promossa il 27 settembre
2010 da AP 1, con sentenza dell'8 giugno 2012 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione coniugale di __________ al marito, ha affidato C__________
congiuntamente a entrambi i genitori (con domicilio dalla madre) e conferito un
diritto di visita al padre, ha istituito in favore della ragazza una curatela
educativa, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie compreso
tra fr. 1500.– e fr. 2237.– mensili dal 1° ottobre 2010, così come uno per
la figlia di fr. 1800.– mensili dal 15 maggio 2011 (assegni familiari non
compresi). La tassa di giustizia e le spese di fr. 2000.– sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Due
richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'attrice il 27 settembre e
il 17 novembre 2010 sono state respinte.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21
giugno 2012 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento
della curatela educativa in favore della figlia e un contributo alimentare per
sé di fr. 5082.– mensili dal 1° ottobre 2010. Con reclamo del medesimo
giorno essa chiede inoltre, sempre con domanda di gratuito patrocinio, che quest'ultimo
beneficio le sia conferito anche per la procedura di primo grado e che gli
oneri processuali siano posti a carico del
marito, con obbligo di rifonderle fr. 5000.– per ripetibili. I due rimedi
giuridici non sono stati intimati per osservazioni.
D. Il
21 febbraio 2013 il Pretore ha comunicato alla Camera che nell'ambito di una procedura
di modifica delle misure protettrici, a un'udienza del 20 febbraio 2013 i coniugi
hanno firmato un accordo in cui AP 1 dichiara – tra l'altro – di ritirare l'appello.
in diritto: I. Sull'appello
1. Come
si è appena visto, nell'ambito di una procedura di modifica delle misure protettrici
Fatti
i coniugi hanno raggiunto il 20 febbraio 2013 un accordo nel senso di accettare
l'assetto stabilito dal Pretore l'8 giugno 2012 con la sentenza impugnata. In
tale occasione AP 1 ha dichiarato a verbale di ritirare l'appello contro quest'ultima
decisione. Il 21 febbraio 2013 il Pretore ha trasmesso copia dell'accordo a
questa Camera. Ora, il ritiro dell'appello configura desistenza (art. 241 cpv.
2 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono
avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. Nelle
circostanze descritte l'appello va quindi stralciato dai ruoli (art. 241 cpv.
3 CPC).
2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Relativamente
agli oneri processuali di appello, in caso
di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per
principio – i costi da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili, il ritiro del rimedio giuridico
equiparandosi
a soccombenza. Nella fattispecie le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa l'attrice e la buona volontà da lei mostrata nel
rinunciare al contenzioso inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
3. Per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello,
tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora
stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno
come parte al processo, poco importa per quale ragione (RtiD II-2006 pag. 614
n. 3c). Con la fine della procedura l'appellante ha perduto in concreto la qualità
di parte. La sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta quindi caduca (da
ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2012.32 del 7 agosto 2013).
Considerandi
II. Sul reclamo
4.
Secondo l'art. 110 CPC una decisione in materia di spese (giudiziarie) è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante
reclamo (art. 110 CPC). Analoga disciplina prevede l'art. 121 CPC per le
decisioni che rifiutino o revochino – in tutto o in parte – il gratuito
patrocinio. Qualora tuttavia il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul
gratuito patrocinio figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda
impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo
sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che introduca un
reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul
gratuito patrocinio direttamente con l'appello (Tappy in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 12 ad art. 110 e 13 ad art. 121; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione
2012, n. 1 ad art. 110; Bühler in:
Berner Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 121 CPC;
Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 2ª
edizione, n. 2 ad art. 110; Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 110). In concreto non era necessario dunque che AP 1 presentasse reclamo
contro il riparto delle spese giudiziarie e il diniego del gratuito patrocinio;
bastava che impugnasse tale dispositivo contestualmente all'appello contro la
decisione sulle misure a tutela dell'unione coniugale.
5.
Sta
di fatto che AP 1 ha presentato un reclamo a sé stante e che dinanzi al Pretore
ha dichiarato di ritirare unicamente l'appello. In circostanze del genere essa
non può presumersi avere ritirato anche il reclamo. Ciò premesso, in tale
rimedio essa chiede anzitutto che il marito sia tenuto ad assumere tre quarti
(e non solo la metà) delle spese processuali, con obbligo di rifonderle “congrue
ripetibili” (memoriale, pag. 11 in alto) che invece il Pretore ha compensato.
a) Nella
fattispecie il processo di primo grado era governato ancora dalla procedura
ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC), la quale in materia di spese e ripetibili concedeva
al Pretore ampia latitudine di giudizio, tanto sull'applicazione dei parametri
tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di
soccombenza. La decisione del Pretore era quindi censurabile solo per eccesso o
per abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel
diritto di famiglia poi, dandosi reciproca sconfitta delle parti, il Pretore
poteva sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle
spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art.
148.
cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7;
altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere pertanto se nel caso
in esame il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili
denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è –
appunto – una procedura del diritto di famiglia.
b) Nell'istanza
a protezione dell'unione coniugale AP 1 chiedeva di essere autorizzata a vivere
separata, ciò che AO 1 non ha contestato, salvo proporre che “temporaneamente”
i coniugi continuassero a vivere “sotto lo stesso tetto nell'abitazione di
proprietà del marito a __________” (memoriale scritto allegato al verbale del
17.
novembre 2010, pag. 9 in alto). L'istante chiedeva altresì che le fosse
attribuita l'abitazione coniugale, ordinando al marito di andarsene entro dieci
giorni, ma al riguardo è risultata soccombere, il Pretore avendo attribuito per
finire l'abitazione coniugale al marito, con mobili e suppellettili. L'istante
non ha ottenuto nemmeno che fosse ingiunto al marito – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – “di astenersi da ogni atto di turbativa”, come pure
dall'accedere all'abitazione di lei senza preventivo consenso. Né ha ottenuto la
custodia esclusiva della figlia, che il Pretore ha affidato congiuntamente ai
genitori, istituendo una curatela educativa. In pratica AP 1 è risultata vittoriosa
solo sul contributo alimentare per C__________ (che il marito rifiutava, rivendicando
egli stesso la custodia della figlia) e sul contributo alimentare per sé,
ancorché non interamente.
c) Nelle
circostanze descritte non si può dire che il Pretore sia caduto in un eccesso o
in un abuso del potere d'apprezzamento suddividendo gli oneri processuali a
metà e compensando le ripetibili. Tanto meno ove si consideri che uno dei
problemi più delicati dell'intera procedura si è rivelato proprio l'affidamento
della figlia, risoltosi in definitiva senza vincitori né vinti. Ove si consideri
poi che la causa verteva su questioni non esclusivamente pecuniarie legate al
diritto di famiglia, il dispositivo di prima sede riguardante gli oneri e le
ripetibili, fondato su “giusti motivi” di equità, nel suo esito non lede sicuramente
l'art. 148 cpv. 2 CPC. Al proposito il “reclamo” dell'istante è destinato
all'insuccesso.
6.
Nel
“reclamo” l'istante si doleva altresì che il Pretore le avesse rifiutato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il primo giudice ha motivato la
decisione impugnata ricordando di avere inserito nel fabbisogno minimo
dell'istante fr. 500.– mensili proprio per finanziare i costi di patrocinio,
ciò che escludeva già di per sé l'assistenza giudiziaria. Inoltre – egli ha
soggiunto – AP 1 non aveva chiarito appieno la sua situazione finanziaria, mancando
riscontri oggettivi sul reddito di un suo immobile a __________, sul modo in
cui essa si era potuta procurare una __________ in leasing, sugli estratti del
suo conto corrente postale e “sulla relativa attestazione delle entrate da
parte da tutti i diversi datori di lavoro”, il che non rendeva verosimile uno
stato di indigenza (sentenza impugnata, pag. 9 in alto).
L'istante
afferma di avere esibito “tutta la documentazione richiesta in edizione, a comprova
della sua situazione di reddito e patrimoniale”. Non contesta però che il
Pretore le abbia già riconosciuto nel fabbisogno minimo un esborso di fr. 500.–
mensili a copertura dei costi di patrocinio (sentenza impugnata, pag. 5 in
basso). Eccepisce al riguardo che, non avendo il Pretore deciso in tempi brevi,
non le è stato possibile accantonare tale somma. Nella decisione impugnata
nondimeno il Pretore ha fissato il contributo alimentare dal 1° ottobre 2010
(dispositivo n. 11). Se ha devoluto l'importo ad altre finalità, l'istante non può
chiedere ora il beneficio del gratuito patrocinio. Comunque sia, al contributo
alimentare il Pretore non ha posto limiti di tempo. Quand'anche non avesse
potuto accantonare alcunché fino al giorno della decisione, di conseguenza, l'istante
potrebbe ammortare adesso i suoi costi di patrocinio a rate. Come la
giurisprudenza ha già
avuto
modo di stabilire, non è data indigenza suscettibile di giustificare il
beneficio dell'assistenza giudiziaria se l'interessato ha i mezzi per retribuire
il suo avvocato nel termine di uno o, eventualmente, due anni (DTF 135 I 224
consid. 5.1). AP 1 non pretende che ciò le sia impossibile. Anche su questo
punto la decisione del Pretore resiste così alla critica.
7.
Le
spese processuali del “reclamo” seguirebbero la soccombenza dell'istante (art.
106.
cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono una volta ancora a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Il “reclamo” non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni, non si pone
neppure problema di ripetibili. Quanto al beneficio del gratuito patrocinio in
questa sede, esso non può entrare in linea di conto già per la circostanza che
il “reclamo” appariva senza probabilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla controparte.
8.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del solo “reclamo”
non raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2. Non si
riscuotono spese per lo stralcio della causa.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio per l'appello è dichiarata senza interesse.
4. Il
“reclamo” è respinto.
5. Non si
riscuotono spese per il “reclamo”.
6. La
richiesta di gratuito patrocinio per il “reclamo” è respinta.
7. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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