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Decisione

11.2012.66

Stralcio di un appello dai ruoli per desistenze Rimedio giuridico esperibile in materia di spese giudiziarie e di gratuito patrocinio

23 settembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno raggiunto il 20 febbraio 2013 un accordo nel senso di accettare

l'assetto stabilito dal Pretore l'8 giugno 2012 con la sentenza impugnata. In

tale occasione AP 1 ha dichiarato a verbale di ritirare l'appello contro quest'ultima

decisione. Il 21 febbraio 2013 il Pretore ha trasmesso copia dell'accordo a

questa Camera. Ora, il ritiro dell'appello configura desistenza (art. 241 cpv.

2 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar,

ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono

avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. Nelle

circostanze descritte l'appello va quin­di stralciato dai ruoli (art. 241 cpv.

3 CPC).

2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Relativamente

agli oneri processuali di appello, in caso

di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per

principio – i costi da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili, il ritiro del rimedio giuridico

equiparandosi

a soccombenza. Nella fattispecie le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa l'attrice e la buona volontà da lei mostrata nel

rinunciare al contenzioso inducono nondimeno a rinun­ciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

3. Per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello,

tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora

stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno

come parte al processo, poco importa per quale ragione (RtiD II-2006 pag. 614

n. 3c). Con la fine della procedura l'appellante ha perduto in concreto la qualità

di parte. La sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta quindi caduca (da

ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2012.32 del 7 agosto 2013).

Considerandi

II. Sul reclamo

4.

Secondo l'art. 110 CPC una decisione in materia di spese (giudiziarie) è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante

recla­mo (art. 110 CPC). Analoga disciplina prevede l'art. 121 CPC per le

decisioni che rifiutino o revochino – in tutto o in parte – il gratuito

patrocinio. Qualora tuttavia il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul

gratuito patrocinio figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda

impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo

sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che introduca un

reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul

gratuito patrocinio direttamente con l'appello (Tappy in: CPC commenté,

Basilea 2011, n. 12 ad art. 110 e 13 ad art. 121; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione

2012, n. 1 ad art. 110; Bühler in:

Berner Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 121 CPC;

Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böh­ler/ Leuen­berger [curatori], 2ª

edizione, n. 2 ad art. 110; Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 110). In concreto non era necessario dunque che AP 1 presentasse reclamo

contro il riparto delle spese giudiziarie e il diniego del gratuito patrocinio;

bastava che impugnasse tale dispositivo contestualmente all'appello contro la

decisione sulle misure a tutela dell'unione coniugale.

5.

Sta

di fatto che AP 1 ha presentato un reclamo a sé stante e che dinanzi al Pretore

ha dichiarato di ritirare unicamente l'appello. In circostanze del genere essa

non può presumersi avere ritirato anche il reclamo. Ciò premesso, in tale

rimedio essa chiede anzitutto che il marito sia tenuto ad assumere tre quarti

(e non solo la metà) delle spese processuali, con obbligo di rifonderle “congrue

ripetibili” (memoriale, pag. 11 in alto) che invece il Pretore ha compensato.

a) Nella

fattispecie il processo di primo grado era governato ancora dalla procedura

ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC), la quale in materia di spese e ripetibili concedeva

al Pretore ampia latitudine di giudizio, tanto sull'applicazione dei parametri

tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di

soccombenza. La decisione del Pretore era quindi censurabile solo per eccesso o

per abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel

diritto di famiglia poi, dandosi reciproca sconfitta delle parti, il Pretore

poteva sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle

spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art.

148.

cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7;

altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere pertanto se nel caso

in esame il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili

denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è –

appunto – una procedura del diritto di famiglia.

b) Nell'istanza

a protezione dell'unione coniugale AP 1 chiedeva di essere autorizzata a vivere

separata, ciò che AO 1 non ha contestato, salvo proporre che “temporaneamente”

i coniugi continuassero a vivere “sotto lo stesso tetto nell'abitazione di

proprietà del marito a __________” (memoriale scritto allegato al verbale del

17.

novembre 2010, pag. 9 in alto). L'istante chiedeva altresì che le fosse

attribuita l'abitazione coniugale, ordinando al marito di andarsene entro dieci

giorni, ma al riguardo è risultata soccombere, il Pretore aven­do attribuito per

finire l'abitazione coniugale al marito, con mobili e suppellettili. L'istante

non ha ottenuto nemmeno che fosse ingiunto al marito – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – “di astenersi da ogni atto di turbativa”, come pure

dall'acce­dere all'abitazione di lei senza preventivo consenso. Né ha ottenuto la

custodia esclusiva della figlia, che il Pretore ha affidato congiuntamente ai

genitori, istituendo una curatela edu­cativa. In pratica AP 1 è risultata vittoriosa

solo sul contributo alimentare per C__________ (che il marito rifiutava, rivendicando

egli stesso la custodia della figlia) e sul contributo alimentare per sé,

ancorché non interamente.

c) Nelle

circostanze descritte non si può dire che il Pretore sia caduto in un eccesso o

in un abuso del potere d'apprezzamento suddividendo gli oneri processuali a

metà e compensando le ripetibili. Tanto meno ove si consideri che uno dei

problemi più delicati dell'intera procedura si è rivelato proprio l'affidamento

della figlia, risoltosi in definitiva senza vincitori né vinti. Ove si consideri

poi che la causa verteva su questioni non esclusivamente pecuniarie legate al

diritto di famiglia, il dispositivo di prima sede riguardante gli oneri e le

ripetibili, fondato su “giusti motivi” di equità, nel suo esito non lede sicuramente

l'art. 148 cpv. 2 CPC. Al proposito il “reclamo” dell'istante è destinato

all'insuccesso.

6.

Nel

“reclamo” l'istante si doleva altresì che il Pretore le avesse rifiutato il

beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il primo giudice ha motivato la

decisione impugnata ricordando di avere inserito nel fab­bisogno minimo

dell'istante fr. 500.– mensili proprio per finanziare i costi di patrocinio,

ciò che escludeva già di per sé l'assistenza giudiziaria. Inoltre – egli ha

soggiunto – AP 1 non aveva chiarito appieno la sua situazione finanziaria, mancando

riscontri oggettivi sul reddito di un suo immobile a __________, sul modo in

cui essa si era potuta procurare una __________ in lea­sing, sugli estratti del

suo conto corrente postale e “sulla relativa attestazione delle entrate da

parte da tutti i diversi datori di lavoro”, il che non rendeva verosimile uno

stato di indigenza (sentenza impugnata, pag. 9 in alto).

L'istante

afferma di avere esibito “tutta la documentazione richiesta in edizione, a comprova

della sua situazione di reddito e patrimoniale”. Non contesta però che il

Pretore le abbia già riconosciuto nel fabbisogno minimo un esborso di fr. 500.–

mensili a copertura dei costi di patrocinio (sentenza impugnata, pag. 5 in

basso). Eccepisce al riguardo che, non avendo il Pretore deciso in tempi brevi,

non le è stato possibile accantonare tale somma. Nella decisione impugnata

nondimeno il Pretore ha fissato il contributo alimentare dal 1° ottobre 2010

(dispositivo n. 11). Se ha devoluto l'importo ad altre finalità, l'istante non può

chiedere ora il beneficio del gratuito patrocinio. Comunque sia, al contributo

alimentare il Pretore non ha posto limiti di tempo. Quand'anche non avesse

potuto accantonare alcunché fino al giorno della decisione, di conseguenza, l'istante

potrebbe ammortare adesso i suoi costi di patrocinio a rate. Come la

giurisprudenza ha già

avuto

modo di stabilire, non è data indigenza suscettibile di giustificare il

beneficio dell'assistenza giudiziaria se l'interessato ha i mezzi per retribuire

il suo avvocato nel termine di uno o, eventualmente, due anni (DTF 135 I 224

consid. 5.1). AP 1 non pretende che ciò le sia impossibile. Anche su questo

punto la decisione del Pretore resiste così alla critica.

7.

Le

spese processuali del “reclamo” seguirebbero la soccombenza del­l'istante (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono una volta ancora a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Il “reclamo” non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni, non si pone

neppure problema di ripetibili. Quanto al beneficio del gratuito patrocinio in

questa sede, esso non può entrare in linea di conto già per la circostanza che

il “reclamo” appariva senza probabilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla controparte.

8.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del solo “reclamo”

non raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2. Non si

riscuotono spese per lo stralcio della causa.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio per l'appello è dichiarata senza interesse.

4. Il

“reclamo” è respinto.

5. Non si

riscuotono spese per il “reclamo”.

6. La

richiesta di gratuito patrocinio per il “reclamo” è respinta.

7. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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