11.2012.67
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie
4 marzo 2014Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2012.67
Data decisione, Autorità:
04.03.2014, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 129 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2012.67
Lugano
4 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.31 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 1° marzo 2011 da
AO 1,
contro
AP 1, nata AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1,),
giudicando
sull'appello del 25 giugno 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 23 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1953) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 7 agosto 1987. Dal matrimonio sono nati M__________
(16 luglio 1988), V__________ (26 gennaio 1990) e P__________ (21 luglio
1992). Con sentenza del 4 luglio 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il divorzio, disciplinandone le conseguenze (inc. OA.2004.223). L'11
aprile 2007 questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato il 28
agosto 2006 da AP 1, fissando il contributo
alimentare per lei in fr. 555.– mensili dall'agosto del 2010 fino al
pensionamento, con ordine alla Cassa di compensazione AVS __________ di dedurre
tale importo dalla rendita d'invalidità spettante marito (inc.11.2006.86). A
quel momento AO 1, invalido dal 1990, riscuoteva indennità assicurative. AP 1 percepiva
a sua volta una rendita d'invalidità del 50% ed esercitava un'attività lucrativa
a tempo parziale consistente nella distribuzione di materiale pubblicitario. Il
25 luglio 2010 AO 1 si è risposato.
B. Il
1° marzo 2011 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona
per ottenere la soppressione del contributo alimentare in
favore della ex moglie. Nella sua risposta del 4 giugno 2011 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. In sede di replica e duplica le parti hanno mantenuto i
rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 agosto 2011
e l'istruttoria si è chiusa il 2 marzo 2012. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27
marzo 2012 l'attore ha riaffermato le proprie domande. Nel proprio, del 30
marzo 2012, la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la
petizione. Statuendo con sentenza del 23 maggio 2012, il Pretore ha soppresso
il contributo alimentare dal 1° febbraio 2011 e ha revocato l'ordine di
trattenuta alla Cassa di compensazione __________. La tassa di giustizia di
fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità
di fr. 200.–.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25
giugno 2012 per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del
Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 agosto 2012 AO 1
propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 16 agosto 2012 AP
1 conclude una volta di più per l'accoglimento del proprio ricorso.
in diritto: 1. La modifica di conseguenze di un divorzio stabilite con decisione
passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il
divorzio su richiesta unilaterale (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori
in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, trattandosi
di modifiche che vertano su pretese pecuniarie (art. 308 cpv. 2 e 311
CPC), queste raggiungano il valore di fr. 10 000.–. Ciò che è il caso nella
fattispecie, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 72 705.–. Quanto alla
tempestività, il giudizio impugnato è stato notificato al patrocinatore della
convenuta il 24 maggio 2012. Il termine per appellare sarebbe scaduto così
sabato 23 giugno 2012, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art.
142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno
utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Il
3 gennaio 2013 AO 1 ha comunicato a questa Camera che l'ex moglie lavora durevolmente
per le __________, con relativo incremento delle sue entrate. AP 1 non ha preso
posizione al proposito. Sull'ammissibilità di tale argomentazione non soccorre
tuttavia attardarsi, giacché AO 1 non chiede a questa Camera di assumere nuove prove (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). E
siccome le pretese economiche tra coniugi sono rette dal principio dispositivo
(art. 277 cpv. 1 CPC), non spetta a questa Camera esperire indagini d'ufficio
al riguardo. Nelle condizioni descritte nulla osta
all'esame dell'appello.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che il nuovo matrimonio dell'attore,
oltre a non essere un motivo per modificare il contributo di mantenimento, non incide
sulla capacità finanziaria di lui, il quale conserva una disponibilità sufficiente
per continuare a erogare fr. 555.– mensili. D'altro lato egli ha accertato che
la convenuta è in grado di sopperire alla copertura del proprio fabbisogno
minimo, potendo contare su entrate per complessivi fr. 3201.70 mensili (fr. 900.– della mezza
rendita invalidità, fr. 2001.70 da attività lucrativa e fr. 300.– dalla
sostanza) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3159.20 mensili. In
considerazione di ciò, egli ha deciso la soppressione del
contributo litigioso dal 1° febbraio 2011.
4. Per quel che riguarda il reddito da attività dipendente,
l'appellante contesta che la sua situazione economica sia
mutata in maniera rilevante e duratura. Essa riconosce che la media
degli stipendi percepiti nel 2011 ammonta a fr. 2000.– mensili, ma spiega che
tale introito eccezionale era dovuto alla supplenza di colleghe
da lei assicurata per entrambi i datori di lavoro. La
convenuta rimprovera poi al Pretore di avere computato nelle sue entrate fr.
300.– mensili come reddito della sostanza, mentre nella sentenza di divorzio tale
reddito era stato esplicitamente escluso perché la sostanza era destinata a
garantirle il mantenimento dopo il pensionamento. A suo parere quindi il primo
giudice
avrebbe dovuto fondarsi sulle medesime basi di calcolo poste a
fondamento della sentenza di divorzio. AP 1 contesta infine che il proprio
fabbisogno minimo sia diminuito a fr. 3159.– mensili, sostenendo che esso è aumentato
anzi a fr. 3272.– mensili, il Pretore avendo trascurato costi ammessi dal
giudice del divorzio.
5. Le
premesse per la riduzione o la soppressione di un contributo di mantenimento sulla
base dell'art. 129 cpv. 1 prima frase CC sono già state riassunte dal Pretore
(sentenza impugnata, consid. 2). Al riguardo basti rammentare che la
modifica o la soppressione di un contributo presuppone un cambiamento ragguardevole
e duraturo della situazione economica dell'una o dell'altra parte rispetto al
momento in cui il contributo è stato fissato, onde l'esigenza di una
regolamentazione diversa. La procedura persegue un adattamento
alle nuove circostanze e non è intesa a correggere decisioni precedenti. Ove
ravvisi i presupposti dell'art. 129 cpv. 1 CC il giudice fissa il nuovo contributo
di mantenimento secondo equità e sulla base dei criteri dell'art. 125 CC, tenendo
conto del modo in cui era stato fissato il contributo originario (DTF 138 III
292 consid. 11.1.1 con riferimenti; RtiD I-2009 pag. 617
consid. 3c, 3d e 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto
2012, consid. 4).
6. Relativamente
al reddito da attività dipendente, decisivo è – di regola –
quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di
tredicesima e le eventuali indennità supplementari (comprese quelle per lavoro
straordinario), se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid.
4,
I-2004 pag. 596 n. 80c). Fattori aleatori, temporanei o
contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di
continuità non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del
16 ottobre 2013, consid. 3a).
a) Al
momento della sentenza di divorzio questa Camera aveva accertato le entrate dell'appellante
in complessivi fr. 1734.– mensili (fr. 834.– dalla mezza rendita
d'invalidità, fr. 900.– da attività lucrativa) e aveva imposto alla medesima
dall'agosto del 2008 un'estensione dell'attività lucrativa al 50%, imputandole
un reddito di complessivi fr. 2634.– mensili (fr. 834.– dalla mezza
rendita d'invalidità, fr. 1800.– da attività lucrativa: sentenza inc.
11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 7a e 10). Attualmente non è contestato
che AP 1 lavori a tempo parziale per lo __________ come ausiliaria di pulizia e
per la ditta __________ come addetta alla distribuzione di materiale
pubblicitario. Dagli atti risulta che tra il gennaio e il settembre del 2011 essa
ha guadagnato, in media, fr. 1176.50 mensili dalla __________ e fr. 825.20
mensili dallo __________, per complessivi fr. 2001.70 (doc. 6).
b) In
merito a quanto percepito dallo __________, dal fascicolo processuale si evince
che fino al 31 marzo 2011 l'interessata lavorava al 31%, mentre in seguito le è
stato ridotto il grado d'occupazione al 20.2%, corrispondente a 34 ore mensili,
per uno stipendio lordo di fr. 20.40 orari (doc. 4). Dal 30 maggio al 17 ottobre
2011 AP 1 ha poi rimpiazzato una collega di lavoro (doc. 4.1 e 19). Tale
supplenza costituisce però un evento unico e temporaneo che non può entrare in
linea di conto per la determinazione del reddito. Né consta – o l'istante pretende
– che prima di allora l'ex moglie svolgesse abitualmente e con regolarità ore supplementari.
In circostanze del genere non si giustifica di fissare le entrate di lei in
base alla media dei salari percepiti da gennaio a settembre 2011 (come ha fatto
il Pretore), tanto meno se si pensa che la riduzione del grado d'occupazione dall'aprile
del 2011 appare rilevante e duratura. Dovendo formulare una prognosi, in mancanza
di dati completi non rimane che stimare il reddito facendo capo a quanto prevede
il contratto di lavoro (34 ore mensili a fr. 20.40 lordi l'una), cui si
aggiunge la quota di tredicesima (art. 2a cpv. 2 del regolamento sul personale
ausiliario dello Stato: RL 2.5.4.1.4), per uno
stipendio netto presumibile di fr. 690.– mensili arrotondati.
c) Per
quel che attiene allo stipendio ricevuto dalla __________, dagli atti si desume
che nel giugno del 2011 l'interessata ha effettivamente guadagnato più del
solito, avendo “effettuato delle sostituzioni” (doc. 5). Ma ciò non si è più
ripetuto, sicché quanto eccede la media salariale per quel mese costituisce
un'entrata occasionale. Ciò posto, il reddito medio da tale attività va
accertato in fr. 1075.– mensili arrotondati. In ultima analisi, nel 2011 le
entrate di AP 1 ammontano a complessivi fr. 2665.– mensili (fr. 900.– dalla
mezza rendita AI, fr. 690.– dallo __________ e fr. 1075.– dalla __________).
d) Nelle
condizioni descritte gli introiti dell'appellante per rapporto al momento in
cui è stata emanata la sentenza di divorzio (che imputava all'appellante un
reddito di fr. 2634.– mensili) si rivelano sostanzialmente invariati. Né si può
dire che AP 1 non metta debitamente a frutto la sua capacità lucrativa residua
del 50%, le sue entrate da attività dipendente risultando sostanzialmente in
linea con quanto questa Camera aveva prospettato (fr. 1800.– mensili: consid.
7a in fine e 10). Contrariamente a quanto crede AO 1, poi, non tutte le rendite
ricevute dall'ex moglie per i figli possono essere considerate come reddito di
lei, essendo in parte destinate ai figli. Ne discende che, non ravvisandosi un'apprezzabile
modifica delle circostanze rispetto ai tempi del divorzio, su questo punto l'appello
appare provvisto di buon diritto.
7. Quanto
alla resa del capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni, nella
citata sentenza dell'11 aprile 2007 questa Camera aveva rilevato che
dall'agosto del 2010 in poi AP 1 accusava un ammanco nel fabbisogno minimo di
fr. 556.– mensili, seppure mitigato “dal reddito della sostanza ottenuta in
liquidazione del regime matrimoniale, che l'appellante stessa valuta in fr.
300.– mensili” (consid. 10). Dall'agosto del 2010 fino al pensionamento di lei
il marito era stato tenuto così a erogare un contributo alimentare di fr. 555.–
mensili “necessari ad AP 1 per disporre del fabbisogno minimo”. Nella
definizione di quel contributo non era stato tenuto in considerazione il
reddito della sostanza (verosimilmente per garantire alla moglie un modesto
margine sul fabbisogno minimo, calcolato alla stregua del minimo esistenziale
del diritto esecutivo). AO 1 non aveva impugnato tale sentenza e non può tornare
adesso sulla questione. Per di più, la Camera aveva constatato che dopo il
pensionamento AP 1 avrebbe dovuto finanziare il proprio debito mantenimento
facendo capo alla sostanza ottenuta in liquidazione del regime dei beni con prelievi
di fr. 1000.– mensili, “tenuto conto degli interessi che matureranno nel
frattempo”. Ciò posto, nella misura in cui nessun fatto nuovo è da allora
intervenuto (sopra, consid. 5), nemmeno soccorrono le premesse per una modifica
del contributo alimentare. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque fondato.
8. Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscerle fr. 13.–
mensili per la tassa rifiuti e fr. 100.– mensili per la manutenzione e l'uso
del veicolo, come ai tempi del divorzio. Se non che, davanti al Pretore la convenuta
stessa ha documentare esborsi per fr. 3159.20 mensili. Pretese fatte
valere per la prima volta in questa sede non sono ammissibili se non alle
condizioni dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, le quali non ricorrono tuttavia
nella fattispecie.
9. Alla luce di quanto precede, con entrate per fr. 2665.– mensili complessivi
e un fabbisogno minimo di fr. 3160.– mensili l'appellante denota tuttora un
ammanco di 495.– mensili. La sua situazione è sì migliorata rispetto al momento
del divorzio, ma non in misura tale da giustificare una soppressione del
contributo alimentare. È vero che, di per sé, la somma di fr. 555.– mensili fissata
in origine andrebbe lievemente ridotta. Per tacere del fatto nondimeno che ci
si può domandare se ciò sia rilevante ai fini dell'art. 129 CC, il giudizio su
un'azione di modifica non si esaurisce in termini meramente aritmetici, ma
implica anche una valutazione di equità (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 4). E in
concreto non va dimenticato che la disponibilità dell'attore ammonta tuttora a
fr. 716.– mensili, mentre la convenuta, pur dovendo usare un'automobile a scopi
professionali, non si vede riconoscere alcunché per il carburante. Tutto
ponderato, non sussistono dunque i requisiti perché AO 1 possa invocare il diritto
a una modifica del contributo alimentare per la convenuta. Ne discende che,
fondato, l'appello merita accoglimento e che la decisione del Pretore va
riformata di conseguenza.
10. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). AO 1 rifonderà all'appellante, che ha formulato osservazioni tramite un
legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto al dispositivo sugli oneri
processuali e sulle ripetibili di primo grado, non si deve trascurare che al
momento in cui l'attore ha promosso causa AP 1 aveva un grado d'occupazione
presso lo __________ del 31%, ciò che le consentiva di guadagnare almeno fr.
1050.– mensili. L'attore poteva quindi avere buoni motivi per rivolgersi al Pretore.
Soccorrendo motivi d'equità (art. 107 lett. f CPC), tutto sommato si giustifica
di porre a carico dell'attore due terzi dei costi, il resto dovendo essere
sopportato da quest'ultima, alla quale l'attore rifonderà un'adeguata indennità
per ripetibili ridotte.
11. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dall'attore,
sono poste per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della
convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali di appello, di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico di AO
1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione
a:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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