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Decisione

11.2012.69

Protezione dell'unione coniugale: organizzazione della vita separata

9 settembre 2014Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti di visita alternativamente un martedì e un mercoledì pomeriggio la

settimana, oltre al sabato. La convenuta ha chiesto che rimanesse immutata la

regolamentazione del 30 settembre 2010. Con decreto cautelare del 17 gennaio

2011 il Pretore ha disciplinato il diritto di visita, prevedendolo ogni martedì

dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, riconoscendo

il diritto al recupero dei giorni persi per responsabilità del genitore

affidatario e la possibilità per il padre, se un figlio fosse ammalato, di

vedere l'altro. Nel luglio del 2010 AP 1 è divenuto direttore a tempo parziale (30–50%)

della neocostituita O__________, __________, la quale detiene una partecipazione

maggioritaria nella E__________, con sede ad __________ (Romania).

E. L'istruttoria si è chiusa il

14 novembre 2011 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel proprio, del 14 febbraio 2012, AO 1 ha ribadito le sue

richieste iniziali. Con memoriale del 20 febbraio 2012 AP 1 ha aderito

all'autorizzazione a vivere separati e all'affidamento dei figli alla moglie,

ma ha rivendicato l'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale dal 1° luglio 2013 e

ha chiesto che fino ad allora i costi dell'abitazione fossero addebitati dalla moglie.

Circa il diritto di visita, egli ha chiesto di poter vedere S__________ fino al

31 agosto 2012 tutte le settimane il martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il

sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, dal settembre del 2012 dal sabato alle ore 9.00

fino alla domenica alle ore 19.00 il primo e il terzo fine settimana del mese e

dal settembre del 2012 durante quattro settimane di vacanza l'anno, una

settimana durante le vacanze di Natale (negli anni dispari) o Pasqua (negli anni

pari), incluso il giorno della festività, una settimana durante le vacanze

autunnali e due settimane durante le vacanze estive. Quanto a R__________, egli

ha chiesto di poterlo incontrare fino al 31 agosto 2012 tutte le settimane

il martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, fino

al 31 marzo 2014 a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore

9.00 alle 19.00 in concomitanza con il diritto di visita a S__________, in

subordine dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00,

rispettivamente il sabato dalle ore 9.00 alle 19.00 in concomitanza con il diritto di visita a S__________, dal 1° aprile 2014 dal sabato alle ore 9.00

alla domenica alle 19.00 il primo e il terzo fine settimana del mese, dal 1°

aprile 2014 quattro settimane di vacanza l'anno, una settimana durante le

vacanze di Natale (negli anni dispari) o Pasqua (negli anni pari), incluso il

giorno della festività, una settimana durante le vacanze autunnali e due settimane

durante le vacanze estive. Infine egli ha offerto un contributo alimentare di

fr. 2916.65 mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili per ciascun figlio,

assegni familiari compresi.

F. Statuendo con sentenza del 22

giugno 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 17

maggio 2010, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha autorizzato

il marito a prelevare i suoi effetti personali con eventuali mobili e suppellettili

in esubero rispetto alle necessità di moglie e figli, ha riconosciuto a AO 1 un

contributo fisso di fr. 500.– mensili per la manutenzione ordinaria dello

stabile, ha affidato S__________ e R__________ alla medesima (l'autorità

parentale rimanendo congiunta), ha disciplinato il diritto di visita paterno

ogni martedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato dalle ore 9.00 alle 13.00

(con diritto al recupero dei giorni persi per responsabilità del genitore

affidatario e con la possibilità, se un figlio fosse ammalato, di incontrare almeno

l'altro), ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie

di fr. 4155.– mensili dal 17 maggio al 30 giugno 2010, di fr. 5560.–

mensili dal 1° luglio 2010 al 28 febbraio 2011 e di fr. 8000.– mensili dal

1° marzo 2011 in poi, oltre a uno per S__________ di fr. 1455.– mensili e uno

per R__________ di fr. 1345.– mensili dal 17 maggio 2010, assegni familiari

non compresi. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 340.–

sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico

del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 7500.– per ripetibili

ridotte.

G. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 5 luglio 2012 per

ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'attribuzione

dell'alloggio coniugale dal 1° luglio 2013 (con addebito dei costi alla moglie

fino ad allora), un diritto di visita a S__________ e R__________ tutte le

settimane il lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle

13.00 fino al 31 agosto 2012, dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle 19.00

il primo e il terzo fine settimana del mese, più una settimana a Natale, una

alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana durante le vacanze

autunnali ogni biennio e tre settimane durante le ferie estive a valere dal

settembre del 2012, non senza offrire un contributo alimentare per la moglie di

fr. 2898.80 mensili. Il 6 luglio 2012 AO 1 ha proposto di respingere la

richiesta di effetto sospensivo, senza formulare osservazioni nel merito. Con

decreto del 14 settembre 2012 il presidente di questa Camera ha parzialmente

accolto la richiesta di effetto sospensivo, nel senso che ha conferito tale

beneficio al pagamento dei contributi alimentari fissati dal Pretore fino al­l'emanazione

della sentenza (giugno del 2012), ma non a quelli dovuti dopo di allora.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale decise dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono

impugnabili con appello indipendentemente dal valore litigioso, a meno che la causa

verta su mere questioni patrimoniali. Ciò non è il caso nella fattispecie, ove

appena si consideri che controversa è anche la disciplina delle relazioni

personali tra padre e figli. Trattandosi di procedura sommaria (art. 271

lett. a CPC), inoltre, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione

della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata

è stata recapitata all'appellante il 25 giugno 2012. Introdotto il 5 luglio 2012, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

All'appello AP 1 acclude nuovi

documenti: un certificato del 17 maggio 2012 in cui il Ministero delle finanze romeno attesta che la ditta __________ E__________, con sede ad

__________, versa all'appellante

interessi su un mutuo da essa ottenuto, una dichiarazione del 2 luglio 2012 in cui L__________ P__________ conferma l'ammontare dei mutui contratti e degli interessi pagati

dalla E__________, numerosi estratti del luglio 2012 in cui la __________, succursale di __________, attesta il pagamento di ammortamenti da parte

del convenuto su determinati prestiti e un “contratto di credito” del 1°

settembre 2011 stipulato fra la stessa banca e l'appellante. Ora, nuovi mezzi

di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se

dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con

la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure

sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF

138.

III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79

dell'11 marzo 2013, consid. 2). In concreto i documenti successivi all'emanazione

della sentenza impugnata (22 giugno 2012) sono sicuramente ricevibili. Dubbia è

l'ammissibilità degli altri. Sia come sia, tali atti poco o punto influiscono –

come si vedrà oltre (consid. 10b) – sull'esito del giudizio. Conviene procedere

senza indugio, di conseguenza, alla trattazione dell'appello.

I. Sull'attribuzione

dell'alloggio coniugale

3.

Litigiosa è anzitutto

l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie. Il Pretore ha attribuito l'abitazione

a quest'ultima, confermando l'assetto cautelare decretato il 5 maggio 2010

(sopra, lett. C). Egli ha motivato tale decisione con l'argomento che il diritto

di proprietà del convenuto non è determinante, che la florida situazione

economica consente al medesimo di trasferirsi altrove, che l'età della moglie non

è di rilievo, che lo stabile dei genitori a __________ non è sufficiente per

ospitare lei e i due figli, che il marito stesso ha preso in locazione un

appartamento (sempre in via __________ a __________) fino al luglio del 2013, che

non sarebbe equo imporre alla moglie un consumo di capitale per condurre in locazione

un appartamento proprio e che l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla medesima

non impedisce al marito – dandosene la necessità – di ipotecare il fondo

(sentenza impugnata, consid. 4.2).

a) L'appellante

rivendica l'attribuzione della casa, facendo valere di vivere in comunione

domestica con i due figli del primo matrimonio (L__________ e S__________), di

dover ospitare la figlia N__________ durante i diritti di visita, come pure –

durante i diritti di visita – gli stessi S__________ e R__________, i quali “hanno

diritto a un loro spazio adeguato”. Egli sottolinea inoltre l'esigenza di ricuperare

un ufficio proprio come quello che aveva nell'abitazione coniugale, indispensabile

per la sua attività. A suo avviso lede l'uguaglianza di trattamento fra coniugi

il fatto che l'istante occupi “ad un costo irrisorio” uno stabile sproporzionato

di sei locali e mezzo, e ciò per il solo motivo ch'egli gode di una florida condizione

economica. Alla moglie va fissato in realtà – egli soggiunge – un termine fino

al 30 giugno 2013 per trasferirsi altrove, anche perché costei intende profittare

della situazione processuale facendo durare la causa (memoriale, pag. 10 a 12).

b) I

criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione di un alloggio

coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo sono già stati riassunti

da questa

Ca­mera

(RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici

principi

figurano nella sentenza del Tribunale federale 5A_298/2014 del 24 luglio 2014,

consid. 3.3.2 con rinvii). La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente,

che a tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo

capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più

adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da

seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

In

primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò

implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior

beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno

considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge

istante,

deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo

degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno

considerati altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo,

ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove

l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esem­pio – in funzione dello stato

di salute di lui.

In

secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato

non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente

imporsi un trasloco, ponderate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra

in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno

dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle

sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure

lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene

con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece

determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di

conservare l'abitazione.

Se

nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello

statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o

che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (metodologia esposta nella

sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2

con numerosi rimandi, pubblicato in: SJ 2013 I 159).

c) Nella

fattispecie il Pretore avrebbe dovuto esaminare così – in primo luogo – a chi

l'abitazione coniugale fosse più utile, attribuendo l'uso dello stabile alla

parte che ne traesse oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie

esigenze concrete. Prioritariamente avreb­be dovuto considerare perciò gli interessi

di S__________ (nato il 4 settembre 2006) e R__________ (nato il 22 aprile

2008) che, affidati all'istante, erano legittimamente interessati a rimanere

per quanto possibile nel loro ambiente domestico quale luogo degli affetti,

delle propensioni e delle consuetudini di vita. Nell'appello il convenuto fa valere

che l'abitazione coniugale sarebbe più confacente ai propri interessi rispetto

all'appartamento da lui preso in locazione poco lontano (di cinque locali e

mezzo: doc. 37), ma non spiega perché tale interesse sarebbe preminente rispetto

alla posizione di S__________ e R__________. Della sorte loro in caso di

trasloco, per vero, egli non sembra curarsi. Pretende di allontanare entrambi dal­l'abitazione

coniugale per insediarvisi insieme con i figli del primo matrimonio, ma agli

interessi di S__________ e R__________ neppure allude, salvo rivendicare “un

loro spazio adeguato” per consentire a lui stesso l'esercizio del diritto di

visita. Ciò bastava perché il Pretore concludesse il ragionamento al primo

stadio, respingendo senz'altro la rivendicazione del convenuto.

d) Si

aggiunga che le altre argomentazioni addotte dall'appellante non sono solo inconferenti,

ma finanche prive di pertinenza. Intanto perché la necessità di ricuperare un

ufficio proprio come quello che egli aveva nell'abitazione coniugale,

indispensabile per la sua attività, non consta impedirgli di gestire i suoi

affari dall'appartamento preso in locazione (sul tema: sentenza del Tribunale

federale 5A_575/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5.2.1). Oltre a ciò, perché

i due vani dell'abitazione coniugale rimasti vuoti dopo la sua partenza non

giustificano l'allontanamento di S__________ e R__________, il convenuto avendo

mezzi sufficienti per lasciare i figli nel loro ambiente. Che poi la moglie

intenda procrastinare il contenzioso giudiziario per sfruttare la situazione è una

mera asserzione, se appena si considera che la procedura a tutela dell'unione

coniugale risulta combattuta da entrambe le parti in un confronto a tutto

campo. Quanto infine alla lamentata disparità di trattamento logistico, l'appellante

non fa valere di essere sprovvisto di risorse per prendere in locazione –

volendo – un appartamento più grande o che alloggi del genere non siano

reperibili sul mercato locale. Al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

II. Sul

diritto di visita ai figli

4.

Per quanto riguarda le

relazioni personali dell'appellante con S__________ e R__________, il Pretore ha

confermato la regolamentazione dispo­sta nel decreto cautelare del 17 gennaio

2011.

(già adottata senza contraddittorio il 30 settembre 2010), che prevedeva incontri

ogni martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato mattina dalle ore

9.00

alle 13.00. Il primo giudice non ha trascurato che nel giro di neanche tre

mesi (il 4 settembre 2012) S__________ avrebbe compiuto sei anni, ciò che

avrebbe anche potuto giustificare un'estensione degli incontri, ma ha ritenuto

che differenziare le visite tra S__________ e R__________ sarebbe servito solo

ad appagare i desideri del convenuto, senza che S__________ ne traesse vantaggi

particolari. Onde la conferma dell'assetto cautelare fino al 6° compleanno di R__________,

che sarebbe intervenuto il 22 aprile 2014 (sentenza impugnata, consid. 7).

a) L'appellante

si duole che la disciplina delle visite decisa dal Pretore risale al 2010,

quando S__________ e R__________ erano ancora piccoli, e assevera che oggi non

è più adeguata, i figli non potendo rima­nere con lui più di quattro ore

consecutive. Ciò appare ancor meno giustificato pensando al fatto che nel

settembre del 2012 S__________ avrebbe raggiunto l'età scolastica e che un incontro

di poche ore (non più possibile per altro il martedì pomeriggio, allorché il

figlio sarebbe andato a scuola) non consente di svolgere con lui alcuna

attività durante il tempo libero, pregiudicando per finire un positivo sviluppo

del ragazzo e un rapporto personale fra padre e figlio che – come quello con R__________

– è ottimo. Il convenuto proponeva così che dal settembre del 2012 il suo

diritto di visita a entrambi i figli fosse quello abitualmente riconosciuto

dalla giurisprudenza ticinese a ragazzi in età scolastica, ovvero un fine

settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal sabato alle ore 9.00 fino

alla domenica alle ore 19.00), più una settimana a Natale, una settimana

alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le

vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (memoriale, pag. 12 a 16).

b) Che

la regolamentazione dei diritti di visita disposta dal Pretore nella sentenza in

rassegna sia superata è evidente. Lo stesso giudice ne indicava l'orizzonte

temporale nell'aprile del 2014, quando R__________ avrebbe compiuto i sei anni.

Sta di fatto che, relativamente a S__________, simile disciplina non sarebbe

resistita alla critica nemmeno se questa Camera avesse statuito prima

dell'aprile del 2014. Le relazioni

personali cui si riferisce l'art. 273 cpv. 1 CC infatti non sono solo un

diritto del genitore privo della custodia parentale, ma – come rammenta il

testo della norma – anche del figlio minorenne. Data la comunione di destini

insita nella relazione fra genitori e figli, per vero, il rapporto di questi

ultimi con entrambe le figure parentali è essenziale e può svolgere un ruolo

decisivo nel processo che coinvolge i figli alla ricerca della loro identità

(DTF 123 III 452 consid. 3c, richiamata in: I CCA, sentenza inc. 11.2003.61 del

14.

aprile 2004, consid. 7).

Ne

discende che concedere a un figlio in procinto di raggiungere l'età scolastica

(come S__________) di incontrare il padre alla stessa stregua di un bam­bino in

età prescolastica (come R__________) solo perché non sarebbe “stringente”

differenziare tra l'uno e l'altro (sentenza impugnata, consid. 7a) era insostenibile,

se non addirittura arbitrario. Per il bene del figlio le relazioni personali di

un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate

anche – come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e

all'evolversi delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra

diritti di visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD

I-2005 pag. 778 n. 58c). Un ragazzo in età scolastica non deve dunque vedersi

limitare i propri diritti alle relazioni personali con un genitore per il solo

motivo di avere un fratello in età prescolastica i cui diritti di visita siano

– inevitabilmente – meno estesi. Neppure se i genitori sono in conflitto tra

loro (DTF 131 III 209 con rinvii, 118 II 241). E se il fratello minore

esprime

“delusione” (decreto cautelare del 17 gennaio 2011, consid. 4), incombe ai

genitori spiegargli che un'estensione delle visite sarà concessa anche a lui più

tardi. Non si tratta di un motivo, in ogni modo, per trattare un figlio di 6

anni come se frequentasse ancora il giardino d'infanzia. Diversa sarebbe la

situazione qualora il diritto di visita abituale a ragazzi in età scolastica fosse

risultato pregiudizievole per S__________. Tale non risultava essere però il

caso in concreto.

c) Ciò

posto, S__________ e R__________ hanno raggiunto entrambi l'età scolastica in

pendenza di appello e non sussiste ragione per cui non debbano vedersi riconoscere

– in linea di principio – gli stessi diritti di cui fruiscono i loro coetanei

che ricevono visite da genitori non affidatari. Su questo punto la richiesta

del convenuto si dimostra provvista di buon fondamento, non solo per quanto riguarda

S__________, ma – dall'aprile del 2014 – anche per quel che è di R__________.

Certo, il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a

genitori di figli in età scolastica è un parametro orientativo. Va poi

attagliato alla fattispecie tenendo conto dell'età dei minorenni, del loro

sviluppo fisico e psichico, della loro opinione, del legame con il genitore non

affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni

dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti

interni e così via (I CCA, sentenza inc. 11.2009.40 del 16 febbraio 2011,

consid. 5). Non consta però – né l'istante fa valere – che in concreto l'uno o

l'altro dei fattori testé elencati induca a scostarsi dal diritto di visita usuale

invalso nella giurisprudenza ticinese, le relazioni tra padre e figli apparendo

ineccepibili.

Nelle

condizioni descritte nulla giustifica pertanto che i ragazzi incontrino il padre

meno di un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana

alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le

vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778

n. 58c). L'inizio del diritto di visita quindicinale alle ore 9.00 del sabato

non è in discussione, come non è contestato che i figli debbano rientrare al

domicilio la domenica entro le ore 19.00. L'appellante chiede che si precisino

i fine settimana nel primo e nel terzo di ogni mese, ma così facendo i figli

perderebbero un'occasione di incontro nell'ipotesi in cui un mese comprendesse

cinque sabati e cinque domeniche (come ad esempio l'agosto del 2014). Ad ogni

buon conto, dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o

dovesse – per motivi che sfuggono a questa Camera – rivelarsi inadeguato il

regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere

la modifica di tempi e modi (art. 179 cpv. 1 CC), rivolgendosi all'autorità di

protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 con rinvio all'art. 315b cpv. 2

CC; Meier in: Commentaire romand,

CC I, Basilea 2011, n. 28, nota 69 ad art. 315/315a/315b). Su questo

punto l'appello merita quindi accoglimento.

III. Sul

contributo alimentare per l'istante

5.

Riguardo al contributo di

mantenimento per la moglie, l'appellante contesta dapprima il metodo di calcolo

applicato dal Pretore (e abitualmente adottato da questa Camera), che consiste

nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli

minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà. Il convenuto reputa che nel caso in

esame non si giustifichi di suddividere a metà l'eccedenza del bilancio familiare,

sia perché durante la comunione domestica la moglie sosteneva un tenore di vita

“assolutamente nella norma” con un fabbisogno proprio non superiore a fr.

2673.

– mensili (memoriale, pag. 17 a 20), sia perché durante la vita in comune

i redditi coniugali erano destinati solo in parte alle spese correnti della

famiglia (memoriale, pag. 25 nel mezzo). Ciò vale a maggior ragione per i

redditi conseguiti dopo la separazione dei coniugi, in particolare gli

interessi versati dalla E__________ e il maggior reddito generato dagli immobili

a __________ e __________ dal marzo del 2011 (memoriale, pag. 25 in alto),

di cui la famiglia non profittava. Suddividendo l'eccedenza del bilancio

familiare a metà, il Pretore farebbe beneficiare perciò la moglie di un livello

di vita più alto rispetto a quello ch'essa effettivamente sosteneva durante la

comunione domestica (memoriale, pag. 20).

a) Ove

sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno

dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale

“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176

cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per

la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il

criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre

dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo

l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al

minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di

“fabbisogno minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a),

il fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo.

b) Il

metodo di calcolo appena citato non deve condurre però a una ridistribuzione

del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione

anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento

è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano

durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a

RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a

entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto

a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118

II 378 consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale

5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1). Il metodo di calcolo in questione

non si applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita

in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della

famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali

redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una

casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora

durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente

agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato

al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fon­dato sull'ammontare

del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il

contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie

per conservare il proprio tenore

di

vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con

rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b;

analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6a; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4b).

6.

La giurisprudenza del

Tribunale federale in materia di contributi alimentari per un coniuge nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari relativi

a cause di divorzio) è stata compendiata anche dalla dottrina nei termini che seguono

(Hohl in: Fountoulakis/Pi­chon­naz/Rumo-Jungo,

Droit de la famille et nou­velle procédure, Ginevra/Zu­rigo/Ba­silea 2012, pag.

95.

seg. con citazioni; v. anche Chaix

in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).

a) Coniugi

che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente

favorevole

Si

tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti a due

economie

domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente

può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore

di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fon­dato

sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il

contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie

per conservare il suo livello di vita

anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2013 del 1°

aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011,

consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; sentenza

5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4; sentenza 5A_732/2007 del 4 aprile

2008, consid. 2; DTF 115 II 426 consid. 3).

Il

metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei

coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per

principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare

dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio

coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. 5a).

Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in

comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia,

ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad

altre finalità (sopra, loc. cit.).

b) Coniugi

che versano in una situazione finanziaria media o modesta

Si

tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in

comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita

in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente

assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi

coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o

9000.

– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008

del 27 ago­sto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza

5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere

redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in siffatte condizioni

al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una

diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF 126 III 8 non riguar­da il

Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge affidatario non è mai stato

calcolato nel modo ivi esposto).

c) Coniugi

che versano in una situazione finanziaria deficitaria

Si

tratta del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge

debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del

proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2,

133.

III 59 consid. 2).

7.

Nella fattispecie

l'appellante contesta – come detto – il metodo di calcolo abituale ancorato al

riparto paritario dell'eccedenza applicato dal Pretore, affermando che nel caso

in esa­me si deve far capo a quello fon­dato sull'ammontare del dispendio

effettivo perché durante la vita in comune i redditi coniugali erano destinati

solo in parte alle spese correnti della famiglia, ma anche perché durante la

comunione domestica la moglie viveva in modo parsi­monioso. La prima giustificazione

è verosimile, lo stesso Pretore avendo accertato che già prima della

separazione l'appellante destinava parte dei suoi cospicui redditi (accertati

tra fr. 26 635.– e fr. 33 250.– mensili) a interventi edili nei propri

stabili di __________ e __________ (sentenza impugnata, pag. 28 a metà). Del resto appare poco plausibile che eccedenze nel bilancio familiare calcolate dal

Pretore tra fr. 9310.95 e addirittura fr. 15 925.95

mensili fossero destinate interamente all'economia domestica, seppure l'appellante

medesimo ridiscuta tali cifre. Anzi, ammontari di tale indole sono suscettivi

di comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale. Ne segue che a

ragione il convenuto rimprovera al Pretore di avere adottato un criterio di

calcolo inidoneo a definire il contributo di mantenimento per la moglie, che

sarebbe dovuto avvenire secondo il metodo del dispendio effettivo, sicché

incombeva all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per

conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione.

8.

Il Pretore ha accertato il

fabbisogno di AO 1 nel caso specifico in fr. 3587.15 mensili così

composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 449.– (già dedotte le quote

comprese nei fabbisogni in denaro dei due figli), riscaldamento fr. 100.–, manutenzione

ordinaria dell'immobile fr. 500.–, assicurazione dello stabile fr. 102.75,

premio della cassa malati fr. 166.50.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la

responsabilità civile fr. 25.90, assicurazione dell'automobile fr.

115.

–, imposta di circolazione fr. 118.–, onere fiscale fr. 660.– (sentenza

impugnata, pag. 21 a 24).

a) L'appellante

contesta la spesa di fr. 500.– mensili inserita dal Pretore nel fabbisogno

della moglie per la manutenzione dell'alloggio coniugale (sentenza impugnata,

pag. 21 lett. e), facendo valere che l'onere non è stato reso verosimile (appello,

pag. 20 lett. a). Così argomentando, egli non si confronta tuttavia con la

motivazione del Pretore, il quale ha spiegato che, ricevendo l'importo fisso di

fr. 500.– mensili, l'istante è responsabile della manutenzione ordinaria dello

stabile e dei relativi impianti (piscina e abbonamenti vari), così come del

pagamento della tassa di allacciamento alle canalizzazioni e di quella

dell'acqua potabile. Il convenuto non pretende che tali spese non sussistano. Opina

che la moglie deve affrontarle “con i propri mezzi”, ma non asserisce che durante

la vita in comune questa coprisse simili esborsi di tasca propria. Inconsistente,

l'argomentazione cade dunque nel vuoto.

b) Il

convenuto critica anche il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr.

115.

– mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 118.– mensili) che il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno personale dell'istante, facendo valere una

volta ancora che si tratta di uscite non rese verosimili (sentenza impugnata,

pag. 20 lett. b). Dimentica però che la fine della vita in comune non

preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche

della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che

durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di

vedersi inserire nel proprio fabbisogno i costi del veicolo anche dopo la separazione

(RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). L'appellante non contesta che

durante la comunione domestica l'istante avesse in dotazione un'automobile, né asserisce

che i costi del veicolo fossero inferiori a quelli addotti. Del resto egli ha rinunciato

al dibattimento finale, rinunciando in tal modo a contestare anche le spese di

fr. 115.– e di fr. 118.– mensili esposte da AO 1 nel memoriale

conclusivo (pag. 12). Non soccorrono quindi gli estremi perché egli possa contestarle

ora in appello (art. 317 cpv. 2 CPC).

c) Ne

segue che il tenore di vita sostenuto da AO 1 prima di separarsi risulta essere

quello calcolato dal Pretore (fr. 3587.15 mensili). L'appellante oppone che il livello

di vita della moglie corrisponde a quanto egli si era impegnato a versarle in

una convenzione matrimoniale del 14 novembre 2008 (con cui i coniugi avevano

adottato la separazione dei beni), nella quale figura la seguente clausola

(doc. 26, punto II/1):

Avuto riguardo del contesto sociale, personale e

culturale delle parti il marito riconosce alla moglie un indennizzo per il suo

lavoro di madre pari a fr. 35 000.– l'anno, fintanto che la medesima non avrà una

propria attività lucrativa che la renda finanziariamente indipendente.

Questo

credito potrà venir fatto valere in ogni tempo, al più tardi al momento dello

scioglimento del vincolo.

A

parere dell'appellante con quell'“indennizzo” annuo, pari a fr. 2916.65

mensili, la moglie sostentava sé stessa, i figli comuni e i genitori di lei (memoriale,

pag. 19 in fondo), tanto che dal giorno del matrimonio (8 settembre 2007) al

30.

no­vembre 2010 essa ha prelevato in media, dai conti di lui, fr. 2673.–

mensili (doc. 27). In realtà il convenuto cerca di

equivocare

sui termini. La citata clausola convenzionale fissa in favore dell'istante “un

indennizzo per il suo lavoro di madre”, ma non prevede affatto che tale importo

dovesse servire al mantenimento di lei o dei figli (si veda per altro l'art.

164.

cpv. 1 CC). Le cifre cui l'appellante allude, per altro, erano prelevate da

conti suoi ed egli non rende verosimile che l'“indennizzo” spettante alla

moglie fosse depositato su quei conti. A minor ragione ove si pensi che ben fr.

51.

041.65 con interessi sono stati da lui

versati alla moglie in blocco, come egli medesimo ricorda (appello, pag. 15 nel

mezzo). La conclusione che discende da un esame di apparenza come quello che governa

le misure a protezione dell'unione coniugale può essere solo quella, di

conseguenza, per cui il tenore di vita sostenuto dalla moglie prima della

separazione corrispondesse – per quanto risulta dagli atti – alla somma calcolata

dal Pretore (fr. 3587.15 mensili), cui si aggiungeva l'indennizzo pattuito per

convenzione (fr. 2916.65 mensili). Per conservare il livello di esistenza

anteriore raggiunto durante la comunione domestica occorrono così all'istante fr. 6410.–

mensili (arrotondati).

9.

La questione è ancora di

sapere in che misura la moglie possa sopperire da sé al proprio tenore di vita

e se l'appellante sia in grado di versarle quanto manca. Il Pretore ha

accertato il reddito dell'istante in fr. 3491.65 mensili: fr. 2916.65 dal noto

“indennizzo” convenzionale e fr. 575.– di interessi da patrimonio proprio

(sentenza impugnata, pag. 26). L'appellante eccepisce che il patrimonio della

moglie, di fr. 460 000.–, è costituito di

azioni e obbligazioni, sicché rende non solo l'1.5% annuo stimato dal Pretore, ma

almeno il 2.5% (memoriale, pag. 23 in fondo). Egli non indica tuttavia da quali

documenti – sempre che siano stati prodotti – si evinca in che consista la

sostanza di AO 1 né da quali documenti si desumerebbe un rendimento medio del

2.

% annuo. Simili indicazioni non figuravano, del resto, nemmeno nel memoriale

conclusivo (pag. 15 verso il basso). In condizioni simili giova far capo così

al rendimento medio che questa Camera presume nell'ipotesi di sostanza mobiliare

di cui non sia documentata la resa, parametro ispirato ai saggi d'interesse

fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di

previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii). Ora, quel

tasso era del 2% allorché l'istante ha avviato la procedura, è sceso all'1.5%

il 1° gennaio 2012 (e tale era quando il Pretore ha giudicato) ed è

risalito all'1.75% il 1° gennaio 2014 (art. 12 OPP 2: RS 831.441.1). Considerato

che per due anni circa il saggio è rimasto al 2%, per altri due anni all'1.5% e

dal 1° gennaio 2014 si è attestato all'1.75%, conviene applicare nella

fattispecie l'aliquota dell'1.75%. Il rendimento della sostanza mobiliare della moglie può dunque presumersi di

fr. 670.– mensili (1.75% di fr. 460 000.–).

In tale misura l'istante può sovvenzionare da sé il proprio tenore di vita.

10.

Per quel che riguarda la

capacità contributiva del marito, il Pretore ha accertato redditi per fr. 23 143.35 mensili dal 17 maggio al 30 giugno 2010,

per fr. 24 758.35 mensili dal 1° luglio

2010.

al 28 febbraio 2011 e per fr. 29 758.35

dal 1° marzo 2012 in poi (sentenza impugnata, pag. 27 a 29). Tali redditi si compongono dei proventi generati dagli immobili a __________ e __________,

cui si aggiungono interessi di fr. 8333.– mensili corrisposti all'appellante

dalla E__________ di __________ (“che si occupa di immobiliare”: interrogatorio

formale del 29 marzo 2011, risposta n. 11) su un mutuo di fr. 3 000 000.–

da lui concesso il 15 luglio 2008 senza garanzie. Il convenuto fa valere

nell'appello che in seguito al parziale rimborso del mutuo gli interessi

versati dal­l'azienda romena nel 2011 si sono ridotti a fr. 68 038.– e sono ulteriormente scesi a fr. 60 000.– annui nel 2012. Egli sottolinea

inoltre che la E__________ ha

cominciato i versamenti solo nel dicembre del 2010, quando i coniugi erano separati

da oltre sei mesi, sicché tali introiti non sono mai stati a disposizione del­l'economia

dome­stica (memoriale, pag. 24). Quanto agli stabili di __________ e __________,

egli fa notare che il loro reddito è passato da fr. 35 000.– a fr. 40 000.–

mensili, una volta ancora, solo dopo la separazione dei coniugi, nel marzo del

2011, di modo che la moglie non ne ha mai beneficiato (pag. 25 in alto). Infine l'appellante si duole che il Pretore abbia calcolato gli oneri

ipotecari da lui dovuti sui due

stabili in fr. 6690.– mensili (__________), rispettivamente in fr. 7083.–

mensili (__________), mentre in realtà essi ammontano a fr. 16 000.– mensili (memoriale, pag. 25 in fondo).

a) L'appellante

ricorda a ragione – con il Pretore – che per la fissazione di contributi

alimentari il giudice tiene conto del reddito conseguito dalle parti fino al

momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), non solo fino al momento

della separazione. Che talune entrate del marito ancora non esistessero – in

tutto o in parte – nel caso specifico al momento della separazione è possibile,

ma ciò non significa ch'esse vadano ignorate. Il matrimonio delle parti

continua. Determinante è che le nuove entrate non siano computate a titolo retroattivo,

ciò che in concreto il Pretore ha escluso espressamente (sentenza impugnata,

pag. 26 in fondo), e che il coniuge richiedente non si veda riconoscere – come

si è spiegato (consid. 5a) – più di quanto occorra per conservare il

tenore di vita sostenuto durante la vita in comune. In quanto ribadisce che l'economia

domestica non ha beneficiato di introiti da lui conseguiti dopo la separazione,

l'appellante allega perciò una tesi inconcludente.

b) Relativamente

agli interessi versati dalla E__________, l'appellante fa valere – come detto –

che tali versamenti si sono ridotti da fr. 100 000.–

annui nel 2010 (accertati dal Pretore) a fr. 68 038.–

annui nel 2011 e sono ulteriormente scesi a fr. 60 000.– annui nel 2012 in seguito al parziale rimborso del mutuo (passato

dai fr. 3 000

000.

– iniziali a

fr.

2.

004 928.–).

La ricevibilità dell'argomentazione, fondata anche su documenti nuovi, è dubbia

(sopra, consid. 2), mal comprendendosi perché il convenuto non potesse evocare

la scalarità degli interessi almeno nel memoriale conclusivo davanti al Pretore

(silente: pag. 19 e 20) anziché limitarsi a dichiarare l'introito di fr. 100 000.– annui durante il suo interrogatorio

formale (verbale del 29 marzo 2011, risposta n. 11). Comunque sia, si volesse

anche transigere al riguardo e riconoscere che nel 2011 il convenuto ha percepito

interessi non più per fr. 8333.– mensili, ma solo per fr. 5670.– mensili, ulteriormente

calati a fr. 5000.– mensili nel 2012, l'esito del giudizio non muterebbe,

poiché come si vedrà in appresso (consid. 11f) egli risulta ugualmente in grado di garantire alla moglie il tenore di vita sostenuto prima della separazione.

c) Circa

gli oneri ipotecari dovuti per i fondi a __________ e a __________ (che il

Pretore ha dedotto dai redditi degli immobili), secondo l'appellante essi ascendono

a fr. 100 000.– annui (__________),

rispettivamente a fr. 92 000.– annui (__________),

per complessivi fr. 16 000.– mensili

(memoriale, pag. 25 in fondo) invece dei fr. 13 773.– conteggiati dal Pretore. Sta di fatto ch'egli rimprovera a

quest'ultimo di essere caduto in una svista, ma non indica per nulla quali risultanze

istruttorie sorreggerebbero la propria conclusione. Il Pretore ha menzio­nato

con chiarezza i documenti su cui ha fondato il calcolo ai fini del giudizio (doc.

47, terzultimo foglio, e doc. 48: sentenza impugnata pag. 28 in alto). Spettava all'appellante citare con altrettanta chiarezza gli atti del carteggio che

suffragano la propria asserzione. Invano se ne cercherebbe traccia finanche nel

memoriale conclusivo. E in materia di contributi ali­mentari tra coniugi vige

l'applicazione del principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché non tocca

a questa Camera passare al vaglio in luogo e vece dell'appellante la ponderosa

documentazione agli atti. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello

va dichiarato inammissibile.

11.

L'appellante avendo il

diritto di conservare – come la moglie – il tenore di vita precedente la

separazione, occorre definire il fabbisogno personale di lui. L'interessato

afferma che alla somma di fr. 10 936.90

mensili accertata il Pretore devono ancora aggiungersi le spese di trasferta a __________

e a __________ per gestire la riattazione e il risanamento degli stabili (pag. 21 a metà), le spese per le ristrutturazione degli edifici (pag. 21 in fondo), oneri fiscali per non meno di fr. 5425.90 mensili (pag. 21 a metà) e contributi di mantenimento versati ai figli non comuni L__________, S__________ e N__________

per complessivi fr. 5250.– mensili (pag. 22 in fondo).

a) Il

Pretore non ha riconosciuto spese di trasferta al convenuto perché questi lavora

a casa e perché spese di trasferta non sono state riconosciute nemmeno alla moglie

(sentenza impugnata, pag. 24 lett. g). Che l'appellante lavori a casa è

senz'altro vero, ma ciò non significa ch'egli possa gestire la riattazione e il

risanamento dei suoi stabili di reddito esclusivamente a distanza. Quanto alla

moglie, non si vede quali spese di trasferta avrebbe potuto esporre, non

esercitando attività lucrativa. La questione è che, sia come sia, le pretese

pecuniarie vanno quantificate (DTF 137 III 617), mentre l'appellante si limita

a rivendicare generiche “spese di trasferta”. Nel me­moriale conclusivo egli

aveva esposto invero “trasferte” per fr. 500.– mensili (pag. 21), ma

non ne aveva motivato lo scopo e il Pretore non era stato in grado di capire a

che cosa queste servissero (sentenza impugnata, pag. 24 lett. g). Nell'appello egli

non contesta di avere omesso qualsiasi motivazione della richiesta dinanzi al

Pretore. Motiva ora la pretesa per la prima volta, ma (ammesso e non concesso

che l'importo di fr. 500.– esposto nel memoriale conclusivo sia valido in

appello) non può recare fatti nuovi (lo scopo dei viaggi) che avrebbe potuto addurre

già davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue che,

irricevibile, la pretesa sfugge a ulteriore disamina.

b) Quanto

alla spesa per la ristrutturazione degli immobili a

__________

e a __________, il Pretore l'ha ritenuta non prioritaria rispetto al

mantenimento della famiglia, mentre i lavori edili eseguiti fino al luglio del

2011.

(per fr. 1 200 000.– complessivi) risultavano essere stati finanziati con mutui

ipotecari di cui già si consideravano interessi e ammortamenti (sentenza

impugnata, pag. 28 lett. e). Nell'appello

il convenuto definisce errata l'opinione del Pretore, asserendo trattarsi

nel caso in esame di “costi già esistenti prima della separazione”, ma non

indica alcuna cifra concreta da inserire nel proprio fabbisogno personale.

Nulla figurava al proposito nemmeno nel memoriale conclusivo inoltrato al

Pretore, le poste del fabbisogno elencate dal convenuto non alludendo nemmeno

di scorcio a spese per la ristrutturazione di immobili (pag. 21). Priva una volta

ancora di ogni quantificazione, la richiesta pecuniaria dell'appellante si

rivela già di primo acchito improponibile.

c) In

merito all'onere fiscale l'appellante ricorda ch'egli paga imposte nel Cantoni

di Friburgo, Argovia e Ticino, oltre che imposte alla fonte dovute sui redditi

esteri, di modo che il carico tributario “prudenzialmente” stimato dal Pretore

in fr. 3000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 24 lett. h) va aumentato almeno

a fr. 5425.90 mensili. Di per sé la rivendicazione potrebbe anche avere qualche

pertinenza. Il problema è che nulla è dato di sapere sul calcolo in base al

quale l'appellante giunge alla cifra indicata, limitandosi egli ad affermare

che il risultato “emerge dalla documentazione versata agli atti” (appello, pag.

21.

lett. b). Il memoriale conclusivo presentato al Pretore, del resto, era altrettanto

laconico (pag. 21). Se non che, in un appello non basta ribadire il proprio

punto di vista; bisogna spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o

censurabile (ancora ultimamente: sentenza del Tribunale federale 4A_38/2013 del

12.

aprile 2013, consid. 3.2). L'appellante avrebbe dovuto illustrare così,

quanto meno per sommi capi, le basi del suo calcolo d'imposta, menzionando i

documenti di cui intendeva valersi. Circoscritto a un enunciato di principio,

l'appello si dimostra una volta di più irricevibile per carenza di motivazione.

d) Infine

l'appellante rammenta di versare contributi di manteni­mento ai figli non

comuni per complessivi fr. 5250.– mensili: fr. 1700.– a L__________, divenuto

maggiorenne il 25 novembre 2011 (già prima che statuisse il Pretore), fr.

1700.

– mensili a S__________ (a lui affidata dal 17 febbraio 2012, divenuta

maggiorenne il 30 giugno 2013 in pendenza di appello), conformemente alla sentenza

di divorzio dalla prima moglie, così come fr. 1850.– mensili a N__________, dovuti

in esito a

un'azione

di mantenimento. In realtà v'è da domandarsi se tali obblighi rientrino nel

fabbisogno personale dell'appellante. Comunque sia, l'interrogativo può

rimanere irrisolto, poiché ad ogni modo l'appellante risulta in grado – come si

vedrà oltre – di versare alla moglie fr. 5740.– mensili (fr. 6410.–

mensili, compresi fr. 2916.65 mensili di “indennizzo” convenzionale, meno fr. 670.– di reddito proprio del­l'istan­te:

sopra, consid. 8c e consid. 9) e di conservare il tenore di vita precedente la

separazione (fr. 10 936.90

mensili, come ha accertato il Pretore).

e) Prima

di illustrare la conclusione testé menzionata si impone nondimeno una verifica

dei contributi di mantenimento fissati dal

Pretore per S__________ (fr. 1455.– mensili, assegno familiare non

compreso) e R__________ (fr. 1345.– mensili, assegno familiare non compreso),

contributi che di per sé non sono contestati. Il Pretore si è limitato nondimeno

a calcolarli fino al 6° com­pleanno dei figli, che S__________ ha compiuto il 4

settembre 2012 (neanche tre mesi dopo l'emanazione della sentenza pretorile) e

R__________ il 22 aprile 2014 (in pendenza di appello). In virtù del prin­cipio

inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione (art. 296 CPC; DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) occorre dunque che questa Camera verifichi

l'adeguatezza dei contributi alimentari anche per la seconda fascia d'età (dal

6° al 12° anno).

Ora,

trattandosi di definire richieste introdotte nel marzo del 2010 giova applicare

la tabella di quell'anno e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli

all'indice nazionale dei prezzi al consumo dalla decorrenza, per il che i contributi

si trovano a seguire automaticamente l'evoluzio­ne del rincaro (analogamente:

I CCA, sen­tenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6;

sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 8). Del resto le messe a

punto periodiche delle tabelle da parte dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo – le quali riportano pur

sempre valori medi statistici – si fondano dal 2000 in poi, pur con aggiustamenti puntuali, soprattutto sul carovita intervenuto da un anno all'altro

(si veda ad esempio la tabella del 2005, valida anche per il 2006, o la tabella

del 2013, valida anche per il 2014: www. ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/

unterhalt/unterhaltsbedarf.html).

Ciò

premesso, il fabbisogno in denaro di S__________ e R__________ dal 6° al

12° compleanno va stimato in base a quello di due figli previsto dalla tabella

2010.

(decorrenza dell'obbligo alimentare) correlata alle ripetute raccomandazioni

(fr. 1700.– mensili). Da esso va tolta la posta per cura e educa­zione,

che

l'istante

può fornire in natura, non essendo occupata professionalmente (fr. 395.–

mensili). Inoltre va sostituita la voce tabellare relativa al costo dell'alloggio

(fr. 335.– mensili) con la quota pari rispettivamente a un terzo e a un quarto

della spesa a carico del genitore affidatario (fr. 1076.– mensili in media

di interessi ipotecari: sentenza impugnata, pag. 17 lett. b). Ne segue che il fabbisogno in denaro di S__________

ammonta a fr. 1330.– mensili (arrotondati) e quello di R__________ a fr. 1240.– mensili (arrotondati). Tali

fabbisogni comprendono nondimeno l'assegno familiare (RtiD

I-2005 pag. 772 consid. 7), che secondo la più aggiornata giurisprudenza

del Tribunale federale va regolato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65

consid. 4.3.2). Dedotta tale prestazione (fr. 200.– mensili), il

fabbisogno in denaro di S__________ risulta di fr. 1130.– mensili e quello

di R__________ di fr. 1040.– men­sili. Giustamente il Pretore ha poi

applicato a tali fabbisogni, vista la situazione particolarmente favorevole in

cui versa il convenuto, la maggiorazione del 25% prevista dalle note raccomandazioni (RtiD II-2010 pag. 636 seg.).

Onde, in definitiva, un fabbisogno in denaro di fr. 1415.– mensili per quanto riguarda

S__________ e di fr. 1300.– mensili per quanto riguarda R__________. L'assegno

familiare, come si è accennato, spetta ai figli indipendentemente dal genitore

che lo riscuote. I contributi alimentari vanno adeguati inoltre all'indice nazionale

dei prezzi al consumo del novembre 2009 (indice di 116.0 punti sulla scala di

100.0

punti del maggio 1993) a valere dal gennaio del 2011.

Ne

deriva che i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore (fr. 1455.–

mensili per S__________, fr. 1345.– mensili per R__________) risultano adeguati

anche per la seconda fascia d'età. È vero ch'essi sono definiti in base alla

citata tabella del 2010 non sono indicizzati, ma è altrettanto vero che risultano

lievemente più alti di quanto tale direttiva dispone. Non vi è ragione quindi

perché questa Camera intervenga al riguardo.

f) Rimane

da verificare se, conservando il suo tenore di vita

anteriore

alla separazione (fr. 10 936.90

mensili: sopra, consid. 11d), l'appellante sia in grado di garantire lo stesso

tenore di vita anche alla moglie (fr. 5740.– mensili: sopra, consid. 11d),

a S__________ (fr. 1455.– mensili) e a R__________ (fr. 1345.– mensili), senza

dimenticare ch'egli deve provvedere anche a L__________ (fr. 1700.– mensili), a

S__________ (fr. 1700.– mensili) e a N__________ (fr. 1850.– mensili). L'appellante

sostiene, come si è accennato (consid. 10b), che nel 2011 egli ha percepito

interessi dalla E__________ per soli fr. 5670.– mensili (non più per fr.

8333.

– mensili come nel 2011), ulteriormente calati a fr. 5000.– mensili nel

2012, di modo che rispetto a quanto ha accertato il Pretore le sue entrate sono

inferiori di fr. 2663.– mensili nel 2011 e di altri fr. 670.– mensili nel

2012.

Foss'anche così, tuttavia, non si deve trascurare che i redditi accertati

dal Pretore non comprendono l'“inden­nizzo” convenzionale di fr. 2916.65

mensili erogato a AO 1 (sentenza impugnata, pag. 29 in alto), che il Pretore ha tolto dalle entrate dell'appellante e considerato alla stregua di un introito

proprio della moglie. Tenuto conto di ciò, l'appellante risulta agevolmente in

grado di conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione e di

garantire lo stesso tenore di vita alla moglie (fr. 5740.– mensili) e ai figli

comuni, sovvenendo appieno anche ai figli non comuni. In ultima analisi sul

contributo alimentare per AO 1 l'appello si rivela quindi parzialmente fondato

(il Pretore aveva condannato AP 1 a versare un contributo di fr. 4155.– mensili

dal 17 maggio al 30 giugno 2010, di fr. 5560.– mensili dal 1° luglio 2010 al 28

febbraio 2011 e di fr. 8000.– mensili dal 1° marzo 2011 in poi, oltre al noto “indennizzo”).

IV. Sulle spese processuali e le

ripetibili

12.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene causa vinta sui diritti di visita e, per la maggior parte, sull'ammontare

del contributo alimentare in favore della moglie, mentre vede respingere la

richiesta intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale. Nel complesso si giustifica

così di addebitargli equamente un terzo delle spese (art. 107 cpv. 1 lett. c

CPC). Il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale tuttavia non ha risposto

all'appello e non può essere considerata soccombente. Non va tenuta perciò ad assumere

spese né a rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In simili circostanze tanto vale prelevare unicamente la ridotta quota di spese

processuali a carico dell'appellante. Per quanto riguarda le osservazioni

inoltrate il 6 lu­glio 2012 da AO 1 alla richiesta di effetto sospensivo

contestuale all'appello, le ripetibili vanno compensate, il beneficio essendo

stato parzialmente concesso dal presidente della Camera.

L'esito del giudizio odierno si

riflette altresì sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle

ripetibili della decisione impugnata, che il Pretore ha suddiviso nella

proporzione di un quarto al­l'istante e di tre quarti al convenuto. Tenuto calcolo

del fatto che in prima sede il contenzioso verteva anche sui contributi alimentari

per i figli, equitativamente è il caso di ripartire le spese a metà e di

compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

13.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la Camera avendo

dovuto statuire non solo sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche sulle

relazioni personali tra padre e figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.3 Le

relazioni personali di AP 1 con i figli S__________ (2006) e R__________ (2008)

sono regolate come segue:

– un fine settimana su due, dal sabato

alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19.00;

– una settimana annua a Natale, una

alternativamente a Pasqua o carnevale, una settimana ogni biennio durante le

vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive.

AP

1 ha diritto al recupero degli incontri persi qualora la responsabilità per il

mancato svolgimento delle visite fosse riconducibile a AO 1.

Nel

caso in cui l'uno o l'altro figlio fosse ammalato o non potesse incontrare il

padre, AP 1 è autorizzato a esercitare il diritto di visita all'altro figlio.

1.6 AP

1 è condannato a versare dal 17 mag­gio 2010 a AO 1 un contributo alimentare di fr. 5740.– mensili, compreso l'“in­dennizzo” di fr. 2916.65 mensili pattuito nella

convenzione notarile del 14 novembre 2008 (punto II/1).

3.

La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 340.–, da anticipare

da AO 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto

nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali ridotte di

fr. 850.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).