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Decisione

11.2012.7

INTERPRETAZIONE DI UNA SENTENZA

24 gennaio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2003.35

(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2003

da

AO 1 (ora

(patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

IS 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1);

giudicando

ora sull'istanza di interpretazione, subordinatamente di rettifica del 17 gennaio

2012 presentata da IS 1 in relazione al dispositivo n. 2 della decisione emessa da questa Camera il 30 dicembre 2011 (inc.

11.2009.204);

Ritenuto

in fatto: che

con decisione del 30 dicembre 2011 questa Camera ha respinto un appello

presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 13 settembre 2009 dal Pretore

del Distretto di Bellinzona, statuendo sui costi giudiziari come segue:

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

750.–

sono posti a

carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per

ripetibili;

che IS 1 ha presentato il 17 gennaio 2011 una domanda di interpretazione, subordinatamente di rettifica, in

cui fa notare come alla controparte siano state attribuite ripetibili,

giustificando tale circostanza con le osservazioni da essa presentate in appello

(consid. 9), mentre nella narrativa dei fatti si accerta – correttamente – che

l'attrice non ha formulato osservazioni, limitandosi a rimettersi al giudizio

della Camera (lett. E);

che, di

conseguenza, IS 1 chiede di interpretare, eventualmente rettificare, il dispositivo

n. 2 nel senso di non assegnare ripetibili alla controparte;

che, chiamata

a esprimersi su tal punto, la CO 1 ha dichiarato il 20 gennaio 2012 di aderire

alla richiesta;

e considerando

in diritto: che

secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è – in particolare

– in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il

giudice interpreta o rettifica la decisione;

che nella

Considerandi

fattispecie il dispositivo n. 2 è, sull'assegnazione di ripetibili, in aperta contraddizione

con quanto la Camera ha rilevato nell'accertamento dei fatti (lett. E);

che l'interpretazione,

come pure la rettifica (in caso di svista manifesta), ha proprio lo scopo di

chiarire il contenuto della decisione, diversamente dagli altri mezzi di ricorso,

la cui finalità è di correggere errori materiali nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto;

che nella

fattispecie sussistono già a prima vista i requisiti per interpretare il dispositivo

in esame conformemente alla reale volontà della Camera;

che

l'intenzione della Camera non era sicuramente quella di attribuire ripetibili a

chi si rimette semplicemente al giudizio di appello, senza formulare

osservazioni;

che la

stessa CO 1 riconosce il titolo di interpretazione e condivide la richiesta dell'istante;

che in simili

circostanze nulla osta all'accoglimento della domanda;

che in

esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema

di ripetibili, nemmeno richieste (ripetibili a norma dell'art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC sono attribuite solo su istanza di parte: FF 2006 pag. 6667 in fondo);

decide: 1. La

richiesta è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata

da questa Camera il 30 dicembre 2011 (inc. 11.2009.204) è interpretato come

segue:

Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

750.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

2.

Non si

riscuotono spese processuali.

3.

Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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