11.2012.7
INTERPRETAZIONE DI UNA SENTENZA
24 gennaio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2012.7
Data decisione, Autorità:
24.01.2012, ICCA
Titolo:
INTERPRETAZIONE DI UNA SENTENZA
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
SPESE GIUDIZIARIE
art. 95 cpv. 1 let. B CPC
art. 334 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2012.7
Lugano
24 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2003.35
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2003
da
AO 1 (ora
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
IS 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1);
giudicando
ora sull'istanza di interpretazione, subordinatamente di rettifica del 17 gennaio
2012 presentata da IS 1 in relazione al dispositivo n. 2 della decisione emessa da questa Camera il 30 dicembre 2011 (inc.
11.2009.204);
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 30 dicembre 2011 questa Camera ha respinto un appello
presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 13 settembre 2009 dal Pretore
del Distretto di Bellinzona, statuendo sui costi giudiziari come segue:
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
750.–
sono posti a
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per
ripetibili;
che IS 1 ha presentato il 17 gennaio 2011 una domanda di interpretazione, subordinatamente di rettifica, in
cui fa notare come alla controparte siano state attribuite ripetibili,
giustificando tale circostanza con le osservazioni da essa presentate in appello
(consid. 9), mentre nella narrativa dei fatti si accerta – correttamente – che
l'attrice non ha formulato osservazioni, limitandosi a rimettersi al giudizio
della Camera (lett. E);
che, di
conseguenza, IS 1 chiede di interpretare, eventualmente rettificare, il dispositivo
n. 2 nel senso di non assegnare ripetibili alla controparte;
che, chiamata
a esprimersi su tal punto, la CO 1 ha dichiarato il 20 gennaio 2012 di aderire
alla richiesta;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è – in particolare
– in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il
giudice interpreta o rettifica la decisione;
che nella
Considerandi
fattispecie il dispositivo n. 2 è, sull'assegnazione di ripetibili, in aperta contraddizione
con quanto la Camera ha rilevato nell'accertamento dei fatti (lett. E);
che l'interpretazione,
come pure la rettifica (in caso di svista manifesta), ha proprio lo scopo di
chiarire il contenuto della decisione, diversamente dagli altri mezzi di ricorso,
la cui finalità è di correggere errori materiali nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto;
che nella
fattispecie sussistono già a prima vista i requisiti per interpretare il dispositivo
in esame conformemente alla reale volontà della Camera;
che
l'intenzione della Camera non era sicuramente quella di attribuire ripetibili a
chi si rimette semplicemente al giudizio di appello, senza formulare
osservazioni;
che la
stessa CO 1 riconosce il titolo di interpretazione e condivide la richiesta dell'istante;
che in simili
circostanze nulla osta all'accoglimento della domanda;
che in
esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema
di ripetibili, nemmeno richieste (ripetibili a norma dell'art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC sono attribuite solo su istanza di parte: FF 2006 pag. 6667 in fondo);
decide: 1. La
richiesta è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata
da questa Camera il 30 dicembre 2011 (inc. 11.2009.204) è interpretato come
segue:
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
750.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
2.
Non si
riscuotono spese processuali.
3.
Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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