11.2012.70
Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni e risarcimento danni tra coniugi
23 aprile 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.70
Lugano,
23 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2009.542
(divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo
parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 3 settembre 2009 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (Russia)
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello e
sul reclamo dell'8 luglio 2012 con richiesta di gratuito patrocinio presentati
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 giugno 2012, come pure sull'appello
incidentale del 13 settembre 2012 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1940), divorziato con due
figlie (ora maggiorenni), e AP 1 (1968), cittadina russa, divorziata con un
figlio (E__________, nato nel 1988), si sono sposati a __________ il 3 dicembre
2003. Fino a qualche mese prima del matrimonio AO 1 era stato alle dipendenze della
__________ come chimico a __________. In seguito si era trasferito nel Ticino
ed era stato posto al beneficio della pensione. AP 1 aveva lavorato in locali
pubblici in Francia e nella Svizzera romanda. I coniugi si sono stabiliti in un
appartamento a __________ (proprietà per piani n. 4329 in
via __________, pari a 32.010/1000 della particella n. 1112 RFD, intestata al
marito), dove sono stati tosto raggiunti
dal figlio della moglie, che ha cambiato cognome in __________. Dal
matrimonio tra AO 1 e AP 1 non è nata prole. Nel 2006 AP 1 ha ultimato una
formazione di estetista e il marito le ha attrezzato a studio professionale un
appartamento (proprietà per piani n. 4265, pari a 5.740/1000 della particella n. 1112 RFD), anch'esso di sua
proprietà, posto al pianterreno del palazzo in cui si trovava l'abitazione familiare,
ma la moglie ha esercitato tale attività solo sporadicamente. I coniugi si sono
separati il 22 giugno 2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per
trasferirsi con il figlio in un motel, salvo sistemarsi poi nell'appartamento
adibito a studio di estetista.
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 16 luglio 2007 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il
13 agosto 2007 i coniugi hanno raggiunto
un accordo che – non comunicato al Pretore – ha posto termine alla procedura,
stralciata dal ruolo il 14 aprile 2008 (inc. DI.2007.873
e DI.2007.874). Il 24 giugno 2008 AO 1 ha adito a sua volta il Pretore
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, dolendosi che la convenuta
non rispettava l'accordo (questa volta prodotto agli atti) e chiedendo di
autorizzare i coniugi a vivere separati, come pure di attribuirgli l'abitazione
coniugale, dichiarandosi disposto a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 400.– mensili non appena questa avesse lasciato l'appartamento
adibito a studio di estetista. Il 14 febbraio 2009 AP 1 non si è vista
rinnovare dall'autorità amministrativa il “permesso B” per risiedere in
Svizzera ed è tornata a __________. In quello stesso mese di febbraio e
nell'aprile del 2009 AO 1 ha venduto le due proprietà per piani di __________ e
nel luglio del 2009 ha acquistato due proprietà per piani a __________ (n. 8666
e n. 17 244 RFD) riunite in un'abitazione
unica nella quale egli ha traslocato.
C. Statuendo con sentenza del
21 agosto 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 22
giugno 2007, ha assegnato l'appartamento coniugale (nel frattempo alienato,
come detto) a AO 1 e ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie fino al
febbraio del 2009 il contributo alimentare di fr. 1600.– mensili previsto
nella convenzione stipulata dai coniugi il 13 agosto 2007, ridotto a fr. 1235.–
mensili dal marzo del 2009 in poi, precisando che per il resto la citata convenzione
rimaneva invariata (inc. DI.2008.796). Tale accordo prevedeva, fra l'altro, che
AP 1 avrebbe venduto per non meno di fr. 150
000.– un appartamento a __________ (intestatole a titolo fiduciario), il
cui acquisto era stato interamente finanziato dal marito nel novembre del 2005,
e avrebbe consegnato a quest'ultimo due terzi del ricavo (doc. M, clausola n. 5).
D. Il 3 settembre 2009 AO 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rifiutandosi di
offrire contributi alimentari alla moglie e chiedendo che costei gli versasse almeno
fr. 100 000.– per i due terzi del valore
dell'appartamento a __________, oltre a fr. 5101.– per la metà di quanto da lei
incassato locando quell'appartamento, fr. 14 000.–
per quanto da lui investito arredando lo studio di estetista a __________ e fr. 5000.–
per i danni da lei cagionati all'appartamento in cui era situato lo studio medesimo.
In via cautelare egli ha postulato l'esonero da qualsiasi contributo alimentare
dal 1° settembre 2009. All'udienza del 30 settembre 2009, indetta per la
discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e ha sollecitato
una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
Il marito ha ritirato allora l'istanza cautelare, al che la moglie ha ritirato
la richiesta di provvigione ad litem. Preso atto di ciò, il Pretore ha
stralciato seduta stante l'istanza cautelare dal ruolo (inc. DI.2009.1236).
E. Nella sua risposta di merito
del 19 aprile 2010 AP 1 ha poi aderito al principio del divorzio, ma ha preteso
un contributo alimentare di fr. 3240.– mensili indicizzati e ha chiesto che le fosse
riconosciuta una liquidazione del regime matrimoniale da definire in base
all'istruttoria, oltre a un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC da definire
anch'essa in base all'istruttoria, contestando le altre richieste del marito. Il
Pretore ha deciso il
20 aprile 2010 di trattare la causa come istanza di divorzio comune con accordo
parziale e a un'udienza del 14 luglio 2010 ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio. Accertato ciò, egli ha indetto
l'udienza preliminare sulle conseguenze litigiose del divorzio, invitando le
parti a esprimersi in un memoriale con l'indicazione delle prove da assumere.
L'udienza si è tenuta il 25 agosto 2010 ed entrambi i coniugi hanno riaffermato
le rispettive domande. Avviata seduta stante, l'istruttoria si è chiusa il 14 novembre
2011.
F. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del
30 gennaio 2012 AO 1 ha chiesto che, pronunciato il divorzio, egli fosse liberato
da qualsiasi contributo alimentare per la convenuta e che quest'ultima fosse
tenuta a versargli fr. 214 400.–
complessivi, di cui fr. 180 000.– per l'appartamento
a __________, fr. 18 400.– per la metà di
quanto da lei incassato locando quell'appartamento, fr. 14 000.– per l'arredamento del noto studio di
estetista e fr. 2000.– per i danni da lei arrecati ai locali in cui si
trovava lo studio medesimo. Nel proprio memoriale
del 25 gennaio 2012 AP 1 ha chiesto che, pronunciato il divorzio, AO 1
fosse obbligato a versarle un contributo alimentare di fr. 1235.– mensili indicizzati
fino al settembre del 2012, oltre a fr. 53 500.–
per la metà del plusvalore derivante dalla vendita delle due proprietà per
piani a __________ e fr. 20 000.– di
indennità adeguata giusta l'art. 124 CC.
G. Statuendo il 28 aprile 2011,
il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 fr.
1900.– per il ripristino dell'appartamento (sgombero, pulizia, riparazioni) adibito
a studio di estetista. Egli ha respinto inoltre le pretese di lei volte
all'ottenimento di una liquidazione dallo scioglimento del regime matrimoniale,
a un contributo alimentare e a un'indennità adeguata sulla base dell'art. 124
CC. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4000.– sono state
poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
H. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 luglio 2012 nel
quale postula, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma della
sentenza impugnata nel senso di condannare di AO 1 a versarle un contributo
alimentare di fr. 1235.– mensili fino al settembre del 2012 e un conguaglio di
fr. 53 500.– in liquidazione del regime
dei beni. Con reclamo di quello stesso giorno essa ha impugnato anche il
dispositivo sulle spese giudiziarie, chiedendo che – accordatole una volta
ancora il gratuito patrocinio – gli oneri processuali siano posti per tre
quarti a carico del marito, con obbligo di rifonderle fr. 4000.– per
ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2012 AO 1 propone
di respingere entrambi i ricorsi e con appello incidentale insta perché la
moglie sia tenuta a corrispondergli, oltre a quanto stabilito dal Pretore, fr.
14 000.– per l'arredamento dello studio di
estetista. AP 1 non ha formulato osservazioni all'appello incidentale.
in diritto: I. Sull'appello principale
1. Alle impugnazioni si
applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1°
gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la
liquidazione del regime matrimoniale ancora litigiosa nei memoriali conclusivi sottoposti
al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è
pervenuta alla legale della convenuta l'11 giugno 2012. Presentato il 9
luglio 2011 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello principale è quindi
ricevibile.
La risposta a un appello diretto
contro una sentenza emessa con la procedura ordinaria va presentata a sua volta
entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico l'invito a formulare
osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice di AO 1 il 13 luglio 2012.
Il termine per le osservazioni è tuttavia rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 (compresi) in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 13
settembre 2012, ultimo giorno utile, anche il memoriale di osservazioni è tempestivo.
2. L'appellante principale contesta
tanto la reiezione della sua pretesa in liquidazione del regime dei beni con obbligo
di rifondere al marito fr. 1900.– a titolo di risarcimento danni (dispositivo
n. 2 della sentenza impugnata) quanto il rifiuto di contributi alimentari in
suo favore (dispositivo n. 4). Ora, lo scioglimento del regime
matrimoniale va esaminato prima delle controversie legate ai contributi di
mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2 ribadito in RtiD I-2005 pag. 778
n. 57c; v. anche DTF 119 III 9 consid. 3.1.2). La pretesa di fr. 53 500.– che l'interessata avanza in liquidazione
della partecipazione agli acquisti sul plusvalore risultante dalla vendita, nel
febbraio e nell'aprile del 2009, delle proprietà per piani n. 4329 e 4265 RFD
di __________, beni propri del marito, va trattata così prioritariamente. AP 1
sostiene in proposito che al momento in cui ha intentato causa di divorzio, il
3 settembre 2009, il marito aveva conseguito, alienando i due fondi, un profitto
di fr. 107 000.– complessivi, tassato dall'autorità
fiscale come utile immobiliare, utile di cui essa rivendica la metà (memoriale,
punto 3).
In realtà non è chiaro su quale
norma l'appellante fondi la pretesa. Certo, l'art. 206 cpv. 1 CC dispone che se
un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o
alla conservazione di beni dell'altro coniuge e, al momento della liquidazione,
ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato
ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni. Non è dato a divedere però
quale sia stato l'apporto della moglie in concreto. Nell'appello principale essa
afferma di avere “senza dubbio contribuito a detta plusvalenza dando il suo
apporto fattivo al mantenimento del bene” (pag. 5 a metà). Invano si cercherebbe di sapere tuttavia in che consista “l'apporto fattivo”. Nel
memoriale conclusivo davanti al Pretore essa aveva alluso invero ad “acquisti
investiti nei medesimi beni”, ma nulla aveva indicato circa l'entità e la
natura di siffatti acquisti, limitandosi a rilevare che “la determinazione
esatta è complessa” (loc. cit.). La liquidazione del regime dei beni è retta nondimeno
dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC): spettava dunque all'interessata
addurre i fatti necessari per sorreggere la pretesa. Non v'è traccia di simili
allegazioni nella fattispecie.
A torto del resto l'appellante
principale rimprovera al Pretore di avere sorvolato la questione. Nella
sentenza impugnata non solo il Pretore ha ricordato che il ricavo della vendita
di un bene proprio rimane un bene proprio (art. 198 n. 4 CC), ma ha spiegato
altresì – citando la giurisprudenza di questa Camera (pag. 4 in fondo) – che in linea di principio quel ricavo è un bene proprio “di sostituzione”, l'aumento di
valore di un bene conseguito grazie all'amministrazione ordinaria da parte di
un coniuge rientrando nell'ordinario apprezzamento congiunturale. Solo il
plusvalore generato da un'attività del coniuge che travalica la semplice
amministrazione è da considerare reddito da
lavoro a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 1 CC, ovvero un acquisto (RtiD
I-2012 pag. 880 consid. 5c con richiami di dottrina). Con tale
giurisprudenza l'interessata non si confronta nemmeno di scorcio, di modo che
al riguardo l'appello principale si rivela finanche irricevibile per carenza
di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
3. Quanto all'obbligo di
rifondere al marito fr. 1650.– per lo sgombero e la pulizia dei vani in cui si
trovava lo studio di estetista, come pure fr. 250.– per la riparazione di una
tapparella, l'appellante principale ribadisce che l'appartamento era proprietà del
marito e che incombeva dunque a quest'ultimo sistemare i locali in vista della
vendita. Inoltre essa afferma che nessuna prova dimostra la sua responsabilità
nel danneggiamento della tapparella (memoriale, punto 3). Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ritenuto sufficientemente dimostrata sia la spesa per
lo sgombero e la pulizia dei locali (fattura della ditta T. __________ SA di __________:
doc. Z, 3° foglio) sia la spesa per la riparazione della tapparella (doc. V e
HH: rapporto 19 febbraio 2009 del perito comunale, pag. 2, n. 6), rilevando che
l'interessata aveva lasciato l'appartamento “senza minimamente curarsi della
consegna al marito che glielo aveva concesso in uso”. “Nulla muta sotto questo
profilo – ha continuato il Pretore – il ruolo del figlio E__________, trattandosi
pacificamente di un impegno solidale che grava sulla moglie” (pag. 4 in basso).
a) Questa
Camera ha già avuto modo di rilevare che, dandosi attribuzione in uso a un
coniuge pendente causa di un'abitazione in proprietà dell'altro, si applicano
per analogia i principi in materia di locazione: se da un lato il coniuge che
ottiene l'uso dell'abitazione è tenuto alla pulizia e alle riparazioni cui può
provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive, come pure alla riparazione
dei danni dovuti a un uso improprio della cosa, dall'altro le riparazioni
dovute a deterioramento del bene riconducibili a normale usura vanno a carico
del coniuge proprietario (sentenza inc. 11.2007.62
del
28 dicembre 2012, consid. 10b con rinvio a RtiD I-2012 pag. 882 consid. 17).
b) Per
quel che è della tapparella, nel caso specifico l'appellante principale non
contesta la spesa di fr. 250.– per la riparazione. Si proclama estranea al
danno, ma non pretende che altri se non lei medesima (e il figlio) abbiano
avuto accesso all'appartamento. Neppure asserisce – per avventura – che la
tapparella fosse già guasta quando nel 2007 lei si è insediata (con il figlio)
nella proprietà per piani n. 4265 o che la riparazione sia riconducibile a
normale usura o al caso fortuito o a malvolere di terzi, per esempio a un
tentativo di effrazione. Tanto meno essa discute la propria responsabilità solidale
con il figlio, ospitato nello stesso alloggio. In condizioni del genere la
sentenza del Pretore sfugge manifestamente alla critica.
c) Relativamente
ai costi dello sgombero, non a torto l'appellante principale fa valere invece che
Fatti
i mobili lasciati nell'appartamento erano del marito e che non le incombeva
perciò di rimuoverli. L'accordo del 13 agosto 2007 stipulato nella procedura a
tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B) prevedeva in effetti che di
principio l'appartamento sarebbe stato arredato “con i mobili e le
suppellettili che già si trovano nell'appartamento del marito” (doc. M,
clausola n. 3). È vero che al momento in cui l'appartamento è stato liberato le
masserizie apparivano ormai destinate alla discarica (doc. HH: rapporto 19 febbraio
2009 del perito comunale, fotografie allegate), ma è altrettanto vero che durante
il suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato: “Avevamo pochissimi mobili e
molto vecchi” (verbale del 31 gennaio 2011, risposta n. 10). Se ne deduce, in siffatte
condizioni, che lo smaltimento sarebbe dovuto avvenire in ogni modo per obsolescenza.
Ne segue che il costo di fr. 650.– (IVA compresa) figurante nella fattura della
ditta T. __________ SA per “trasloco con discarica” (doc. Z, 3° foglio) non può
essere posto a carico dell'interessata.
d) Diversa
è la situazione per quel che concerne le spese di pulizia (fr. 1000.–, IVA e
piccolo materiale compreso: doc. Z, 3° foglio). Intanto l'appellante
principale non contesta la necessità né l'ammontare dell'esborso. Pretende che
il costo andasse a carico del marito, ma non si comprende – né essa spiega –
per quali ragioni (memoriale, punto 3). Il fatto ch'essa sia dovuta rientrare
in patria non la dispensava dal riconsegnare l'appartamento pulito, ciò che non
era palesemente il caso nella fattispecie (doc. HH: rapporto 19 febbraio 2009
del perito comunale, pag. 2). Ne discende che la spesa di
fr.
1000.– va addebitata a AP 1, la quale dev'essere condannata in definitiva a
rifondere al marito la somma di fr. 1250.– (rispetto ai fr. 1900.– fissati
dal Pretore). Su questo punto l'appello principale merita parziale accoglimento.
4. Litigioso è in secondo
luogo il contributo di mantenimento per l'appellante principale dal 1°
settembre 2009 al 30 settembre 2012. Con sentenza del 21 agosto 2009, emanata a
protezione dell'unione coniugale, il Pretore aveva condannato il marito infatti
a versare alla moglie fino al febbraio del 2009 un contributo alimentare di
fr. 1600.– mensili (previsto nella convenzione stipulata dai coniugi il 13 agosto
2007), ridotto a fr. 1235.– mensili dal marzo del 2009 in poi (sopra, lett. C). Il 3 settembre 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo
di essere immediatamente liberato dall'obbligo di mantenimento. Il Pretore non
ha soppresso il contributo pendente causa. Anzi, l'attore stesso ha rinunciato
a provvedimenti cautelari (sopra, lett. D in fine) e nel suo memoriale
conclusivo la convenuta ha proposto che il marito continuasse a versarle il
contributo alimentare di fr. 1235.– mensili anche dopo il divorzio, almeno
fino al settembre del 2012.
L'8 giugno 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, liberando il
marito da ogni obbligo contributivo verso la moglie dal passaggio in giudicato della
sentenza (come di regola: DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2
consid. 2b). La sentenza come tale non è ancora passata in
giudicato (solo i dispositivi n. 1 sullo scioglimento del matrimonio e n. 3
sulla reiezione dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC hanno acquisito
carattere definitivo). Di per sé AO 1 dovrebbe continuare quindi a erogare, non
sussistendo un diverso assetto cautelare nella causa di divorzio, il contributo
di mantenimento fissato nella sentenza del 21 agosto 2009 a protezione dell'unione coniugale (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD
I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c). Sta di fatto che
tale obbligo è venuto meno nel settembre del 2012, la stessa convenuta avendo
rinunciato – come si è visto – a pretendere contributi alimentari dopo di
allora. Nelle circostanze descritte non ha più alcun senso statuire su
contributi di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC). Riguardo a tale
questione l'appello principale è divenuto senza oggetto.
Considerandi
II. Sul reclamo
5.
Nel reclamo AP
1.
censura il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata sulle spese
processuali (fr. 4000.– complessivi) che il Pretore ha suddiviso a metà
fra le parti, compensando le ripetibili. Essa chiede che tali spese siano poste
per tre quarti a carico dell'attore e che quest'ultimo sia tenuto a rifonderle
fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Ciò posto, che una decisione in materia
di spese (giudiziarie) sia impugnabile a titolo indipendente soltanto con reclamo
è vero (art. 110 CPC). Qualora tuttavia il dispositivo sulle spese figuri –
come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte
intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il
Dispositivo
dispositivo sulle spese, non occorre un reclamo separato. Il dispositivo sulle
spese può essere impugnato direttamente con l'appello (I CCA,
sentenza inc.11.2012.66 del 23 settembre 2013 consid. 4 con richiami di
dottrina). In concreto non era necessario dunque
che AP 1 presentasse reclamo contro il riparto delle spese deciso dal Pretore;
bastava che impugnasse tale dispositivo con l'appello contro la sentenza di
divorzio. Il che non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come
parte integrante dell'appello medesimo e di trattarlo a tale stregua.
6. L'interessata fa valere a
sostegno della sua richiesta che nella causa di divorzio essa risulta sì soccombente
sulla liquidazione del regime matrimoniale (fr. 53
000.–) e sull'indennità adeguata da lei chiesta in virtù dell'art. 124
CC (fr. 20 000.–), ma esce vittoriosa sul
contributo di mantenimento che il marito intendeva sopprimere dal 1° settembre
2009 (fr. 1235.– mensili) e sulle pretese pecuniarie che quegli avanzava nei
suoi confronti
(fr. 214 000.–). Ciò giustificherebbe la
condanna dell'attore ad assumere tre quarti delle spese e a rifonderle fr.
4000.– per ripetibili ridotte (memoriale, pag. 6).
L'opinione non può essere
condivisa. Intanto perché l'interessata fonda il proprio assunto solo sul grado
di soccombenza aritmetica riferito alle pretese patrimoniali, mentre la
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nel diritto di famiglia,
dandosi sconfitta reciproca dei coniugi su pretese in denaro, il giudice può
prescindere da un riparto strettamente proporzionale delle spese e delle
ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2
vCPC) ispirati a criteri di equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). Identici criteri
informano il nuovo diritto (art. 107 cpv. 1 lett. d CPC). Come mai nella
fattispecie la suddivisione delle spese a metà decisa dal Pretore sarebbe iniqua
in una causa del diritto di famiglia AP 1 non spiega. Oltre a ciò, il credito
di fr. 180 000.– vantato dal marito per
l'investimento profuso nell'acquisto dell'appartamento a __________ non è stato
respinto dal Pretore perché inesistente, ma perché fondato su una relazione
d'affari (patto fiduciario) che trascende la liquidazione del regime
matrimoniale, subordinatamente perché fondato su un investimento i cui estremi
non si desumono a sufficienza dal fascicolo processuale (sentenza impugnata,
pag. 4 in alto). Non si può dire quindi che, suddividendo le spese a metà (e
compensando le ripetibili), nel caso specifico il Pretore abbia offeso il
precetto di equità. La critica dell'interessata al dispositivo sugli oneri
processuali e le ripetibili è destinata così all'insuccesso.
III. Sull'appello incidentale
7. L'appellante
incidentale si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto alcunché per
l'arredamento e le apparecchiature da lui comperate nel 2006, quando ha
approntato nella nota proprietà per piani n. 4265 lo studio d'estetista destinato
all'attività professionale della moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha
dato atto che AO 1 aveva “dimostrato di aver acquistato (…) tutta una serie di
mobili e oggetti destinati a permettere alla moglie di lavorare come
estetista”. Se non che – egli ha continuato – “nulla risulta riguardo
all'effettiva esistenza di questi beni – che in parte sono anche beni di
consumo – al momento (determinante) della litispendenza dell'azione di
divorzio, rispettivamente al loro valore alla liquidazione” (pag. 4 a metà).
Con la motivazione
che precede l'appellante incidentale non si confronta. Ripete che la moglie ha
fatto sparire l'inventario dello studio d'estetista prima di rientrare in
patria, svendendolo in tutto o in parte, e che ciò giustifica un suo credito
verso di lei pari “al prezzo di vendita incassato, rispettivamente al valore
del bene alienato”, poiché sarebbe “urtante” che essa fosse “premiata per aver
indebitamente sottratto rispettivamente venduto dei beni che non le
appartenevano” (memoriale, pag. 19 verso il basso). Tutto si ignora però sul
valore venale di quei beni al momento della liquidazione del regime
matrimoniale (art. 214 cpv. 1 CC) o, se non altro, al momento in cui è stata
promossa la causa di divorzio. L'appellante incidentale ribadisce di avere speso
complessivamente fr. 28 700.– (memoriale, pag. 20 in alto), onde un suo diritto alla rifusione
di almeno fr. 14 000.–, ma quest'ultima cifra è una sua valutazione puramente personale.
A lui incombeva di far stimare il valore oggettivo di quei beni al momento in
cui ne aveva constatato la scomparsa o, se non altro, al momento di intentare
la causa di divorzio. Poco importa che si trattasse di mobili “praticamente mai
usati” e comperati solo “alcuni anni prima”. A parte il fatto che secondo lo
stesso attore l'inventario comprendeva fr. 5000.– di prodotti di consumo (doc.
Z, 7° foglio), per apprezzare il valore venale dell'arredo nel settembre del
2009 (avvio della causa di divorzio) occorrevano elementi concreti. E nel caso
in rassegna tali elementi fanno completo difetto. Destituito di consistenza,
l'appello incidentale vede così la sua sorte segnata.
IV. Sulle spese, le ripetibili e il
gratuito patrocinio
8. Le spese dell'appello
principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede
ridurre da fr. 1900.– a fr. 1250.– il suo debito verso AO 1, ma soccombe sulla
pretesa di fr. 53 000.– in liquidazione
del regime matrimoniale e sul riparto degli oneri processuali di prima sede
(oggetto del cosiddetto “reclamo”), mentre sulla questione del contributo
alimentare l'appello è divenuto senza oggetto già un paio di mesi dopo essere
stato introdotto, AP 1 non rivendicando più – comunque fosse – contributi
alimentari dopo il settembre del 2012. Equitativamente essa può dunque
ritenersi vittoriosa per un ventesimo. Data la trascurabile quota di oneri che
andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente l'ammontare
complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima frazione che sarebbe
a carico di lui. L'attore ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili (a
sua volta lievemente ridotta), avendo formulato osservazioni all'appello
principale per il tramite di un patrocinatore.
Quanto all'appello incidentale, AO
1 esce sconfitto e deve sopportarne le spese (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
per contro problema di ripetibili, AP 1 non avendo presentato osservazioni
all'appello incidentale.
9. Il beneficio del gratuito
patrocinio postulato da AP 1 non può essere concesso. Anzitutto la richiedente
non ha minimamente documentato di essere sprovvista dei mezzi necessari per condurre
il processo in secondo grado (art. 117 lett. a CPC), circostanza che le
incombeva di rendere per lo meno verosimile (sentenza del Tribunale federale
4A_114/2013 del 20 giugno 2013, consid. 4.3.1 pubblicato in: SZZP/RSPC
2013 pag. 473; sentenza 5A_580/2014 dal 16 dicembre 2014, consid. 3.2). A parte
ciò, foss'anche stata indigente, prima di rivolgersi allo Stato essa avrebbe
dovuto instare per una provvigione ad litem da quello che nel luglio del
2012 era ancora suo marito (I CCA,
sentenza inc. 11.2005.164
del 26 giugno 2007, consid. 13; inc. 11.2005.62 del 20 giugno 2005, consid. 7),
il quale non risultava certo sfornito di sufficienti risorse finanziarie. La richiesta
in questione cade pertanto nel vuoto.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
10. Relativamente ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità della pretesa
avanzata da AP 1 in liquidazione del regime matrimoniale.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello principale
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di
fr. 1250.–.
Per il resto l'appello principale
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello principale
(comprese quelle del “reclamo”), ridotte a fr. 1900.– complessivi, sono poste a
carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 3500.– per ripetibili ridotte.
III. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata dall'appellante principale è respinta.
IV. L'appello incidentale è respinto.
V. Le spese dell'appello incidentale,
di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico di AO 1.
VI. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).