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Decisione

11.2012.70

Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni e risarcimento danni tra coniugi

23 aprile 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i mobili lasciati nell'apparta­mento erano del marito e che non le incombeva

perciò di rimuoverli. L'accordo del 13 agosto 2007 stipulato nella procedura a

tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B) prevedeva in effetti che di

principio l'appartamento sarebbe stato arredato “con i mobili e le

suppellettili che già si trovano nell'appartamento del marito” (doc. M,

clausola n. 3). È vero che al momento in cui l'appartamento è stato liberato le

masserizie apparivano ormai destinate alla discarica (doc. HH: rapporto 19 febbraio

2009 del perito comunale, fotografie allegate), ma è altrettanto vero che durante

il suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato: “Avevamo pochissimi mobili e

molto vecchi” (verbale del 31 gennaio 2011, risposta n. 10). Se ne deduce, in siffatte

condizioni, che lo smaltimento sarebbe dovuto avvenire in ogni modo per obsolescenza.

Ne segue che il costo di fr. 650.– (IVA compresa) figurante nella fattura della

ditta T. __________ SA per “trasloco con discarica” (doc. Z, 3° foglio) non può

essere posto a carico dell'interessata.

d) Diversa

è la situazione per quel che concerne le spese di pulizia (fr. 1000.–, IVA e

piccolo materiale compreso: doc. Z, 3° foglio). Intanto l'appellante

principale non contesta la necessità né l'ammontare dell'esborso. Pretende che

il costo andasse a carico del marito, ma non si comprende – né essa spiega –

per quali ragioni (memoriale, punto 3). Il fatto ch'essa sia dovuta rientrare

in patria non la dispensava dal riconsegnare l'appartamento pulito, ciò che non

era palesemente il caso nella fattispecie (doc. HH: rapporto 19 febbraio 2009

del perito comunale, pag. 2). Ne discende che la spesa di

fr.

1000.– va addebitata a AP 1, la quale dev'essere condannata in definitiva a

rifondere al marito la somma di fr. 1250.– (rispetto ai fr. 1900.– fissati

dal Pretore). Su questo punto l'appello principale merita parziale accoglimento.

4. Litigioso è in secondo

luogo il contributo di mantenimento per l'appellante principale dal 1°

settembre 2009 al 30 settembre 2012. Con sentenza del 21 agosto 2009, emanata a

protezione dell'unione coniugale, il Pretore aveva condannato il marito infatti

a versare alla moglie fino al febbraio del 2009 un contributo alimentare di

fr. 1600.– mensili (previsto nella convenzione stipulata dai coniugi il 13 agosto

2007), ridotto a fr. 1235.– mensili dal marzo del 2009 in poi (sopra, lett. C). Il 3 settembre 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo

di essere immediatamente liberato dall'obbligo di mantenimento. Il Pretore non

ha soppresso il contributo pendente causa. Anzi, l'attore stesso ha rinunciato

a provvedimenti cautelari (sopra, lett. D in fine) e nel suo memoriale

conclusivo la convenuta ha proposto che il marito continuasse a versarle il

contributo alimentare di fr. 1235.– mensili anche dopo il divorzio, almeno

fino al settembre del 2012.

L'8 giugno 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, liberando il

marito da ogni obbligo contributivo verso la moglie dal passaggio in giudicato della

sentenza (come di regola: DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2

consid. 2b). La sentenza come tale non è ancora passata in

giudicato (solo i dispositivi n. 1 sullo scioglimento del matrimonio e n. 3

sulla reiezione dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC hanno acquisito

carattere definitivo). Di per sé AO 1 dovrebbe continuare quindi a erogare, non

sussistendo un diverso assetto cautelare nella causa di divorzio, il contributo

di mantenimento fissato nella sentenza del 21 agosto 2009 a protezione dell'unione coniugale (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD

I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c). Sta di fatto che

tale obbligo è venuto meno nel settembre del 2012, la stessa convenuta avendo

rinunciato – come si è visto – a pretendere contributi ali­mentari dopo di

allora. Nelle circostanze descritte non ha più alcun senso statuire su

contributi di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC). Riguardo a tale

questione l'appello principale è divenuto senza oggetto.

Considerandi

II. Sul reclamo

5.

Nel reclamo AP

1.

censura il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata sulle spese

processuali (fr. 4000.– complessivi) che il Pretore ha suddiviso a metà

fra le parti, compensando le ripetibili. Essa chiede che tali spese siano poste

per tre quarti a carico dell'attore e che quest'ultimo sia tenuto a rifonderle

fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Ciò posto, che una decisione in materia

di spese (giudiziarie) sia impugnabile a titolo indipendente soltanto con recla­mo

è vero (art. 110 CPC). Qualora tuttavia il dispositivo sulle spese figuri –

come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte

intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il

Dispositivo

dispositivo sulle spese, non occorre un reclamo separato. Il dispositivo sulle

spese può essere impugnato direttamente con l'appello (I CCA,

sentenza inc.11.2012.66 del 23 settembre 2013 consid. 4 con richiami di

dottrina). In concreto non era necessario dunque

che AP 1 presentasse reclamo contro il riparto delle spese deciso dal Pretore;

bastava che impugnasse tale dispositivo con l'appello contro la sentenza di

divorzio. Il che non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come

parte integrante dell'appello medesimo e di trattarlo a tale stregua.

6. L'interessata fa valere a

sostegno della sua richiesta che nella causa di divorzio essa risulta sì soccombente

sulla liquidazione del regime matrimoniale (fr. 53

000.–) e sull'indennità adeguata da lei chiesta in virtù dell'art. 124

CC (fr. 20 000.–), ma esce vittoriosa sul

contributo di mantenimento che il marito intendeva sopprimere dal 1° settembre

2009 (fr. 1235.– mensili) e sulle pretese pecuniarie che quegli avanzava nei

suoi confronti

(fr. 214 000.–). Ciò giustificherebbe la

condanna dell'attore ad assumere tre quarti delle spese e a rifonderle fr.

4000.– per ripetibili ridotte (memoriale, pag. 6).

L'opinione non può essere

condivisa. Intanto perché l'interessata fonda il proprio assunto solo sul grado

di soccombenza aritmetica riferito alle pretese patrimoniali, mentre la

giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nel diritto di famiglia,

dandosi sconfitta reciproca dei coniugi su pretese in denaro, il giudice può

prescindere da un riparto strettamente proporzionale delle spese e delle

ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel sen­so dell'art. 148 cpv. 2

vCPC) ispirati a criteri di equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). Identici criteri

informano il nuovo diritto (art. 107 cpv. 1 lett. d CPC). Come mai nella

fattispecie la suddivisione delle spese a metà decisa dal Pretore sarebbe iniqua

in una causa del diritto di famiglia AP 1 non spiega. Oltre a ciò, il credito

di fr. 180 000.– vantato dal marito per

l'investimento profuso nell'acquisto dell'appartamento a __________ non è stato

respinto dal Pretore perché inesistente, ma perché fondato su una relazione

d'affari (patto fiduciario) che trascende la liquidazione del regime

matrimoniale, subordinatamente perché fondato su un investimento i cui estremi

non si desumono a sufficienza dal fascicolo processuale (sentenza impugnata,

pag. 4 in alto). Non si può dire quindi che, suddividendo le spese a metà (e

compensando le ripetibili), nel caso specifico il Pretore abbia offeso il

precetto di equità. La critica dell'interessata al dispositivo sugli oneri

processuali e le ripetibili è destinata così all'insuccesso.

III. Sull'appello incidentale

7. L'appellante

incidentale si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto alcunché per

l'arredamento e le apparecchiature da lui comperate nel 2006, quando ha

approntato nella nota proprietà per piani n. 4265 lo studio d'estetista destinato

all'attività professionale della moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha

dato atto che AO 1 aveva “dimostrato di aver acquistato (…) tutta una serie di

mobili e oggetti destinati a permettere alla moglie di lavorare come

estetista”. Se non che – egli ha continuato – “nulla risulta riguardo

all'effettiva esistenza di questi beni – che in parte sono anche beni di

consumo – al momento (deter­minante) della litispendenza dell'azione di

divorzio, rispettivamente al loro valore alla liquidazione” (pag. 4 a metà).

Con la motivazione

che precede l'appellante incidentale non si confronta. Ripete che la moglie ha

fatto sparire l'inventario dello studio d'estetista prima di rientrare in

patria, svendendolo in tutto o in parte, e che ciò giustifica un suo credito

verso di lei pari “al prezzo di vendita incassato, rispettivamente al valore

del bene alienato”, poiché sarebbe “urtante” che essa fosse “premiata per aver

indebitamente sottratto rispettivamente venduto dei beni che non le

appartenevano” (memoriale, pag. 19 verso il basso). Tutto si ignora però sul

valore venale di quei beni al momento della liquidazione del regime

matrimoniale (art. 214 cpv. 1 CC) o, se non altro, al momento in cui è stata

promossa la causa di divorzio. L'appellante incidentale ribadisce di avere spe­so

complessivamente fr. 28 700.– (memoriale, pag. 20 in alto), onde un suo diritto alla rifusione

di almeno fr. 14 000.–, ma quest'ultima cifra è una sua valutazione puramente personale.

A lui incombeva di far stimare il valore oggettivo di quei beni al momento in

cui ne aveva constatato la scomparsa o, se non altro, al momento di intentare

la causa di divorzio. Poco importa che si trattasse di mobili “praticamente mai

usati” e com­perati solo “alcuni anni prima”. A parte il fatto che secondo lo

stesso attore l'inventario comprendeva fr. 5000.– di prodotti di consumo (doc.

Z, 7° foglio), per apprezzare il valore venale dell'arredo nel settembre del

2009 (avvio della causa di divorzio) occorrevano elementi concreti. E nel caso

in rassegna tali elementi fanno completo difetto. Destituito di consistenza,

l'appello incidentale vede così la sua sorte segnata.

IV. Sulle spese, le ripetibili e il

gratuito patrocinio

8. Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede

ridurre da fr. 1900.– a fr. 1250.– il suo debito verso AO 1, ma soccombe sulla

pretesa di fr. 53 000.– in liquidazione

del regime matrimoniale e sul riparto degli oneri processuali di prima sede

(oggetto del cosiddetto “reclamo”), mentre sulla questione del contributo

alimentare l'appello è divenuto senza oggetto già un paio di mesi dopo essere

stato introdotto, AP 1 non rivendicando più – comunque fosse – contributi

alimentari dopo il settembre del 2012. Equitativamente essa può dunque

ritenersi vittoriosa per un ventesimo. Data la tra­scurabile quota di oneri che

andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente l'ammontare

complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima frazione che sarebbe

a carico di lui. L'attore ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili (a

sua volta lievemente ridotta), avendo formulato osservazioni all'appello

principale per il tramite di un patrocinatore.

Quanto all'appello incidentale, AO

1 esce sconfitto e deve sopportarne le spese (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

per contro problema di ripetibili, AP 1 non aven­do presentato osservazioni

all'appello incidentale.

9. Il beneficio del gratuito

patrocinio postulato da AP 1 non può essere concesso. Anzitutto la richiedente

non ha minimamente documentato di essere sprovvista dei mezzi necessari per condurre

il processo in secondo grado (art. 117 lett. a CPC), circostanza che le

incombeva di rendere per lo meno verosimile (sentenza del Tribunale federale

4A_114/2013 del 20 giugno 2013, consid. 4.3.1 pubblicato in: SZZP/RSPC

2013 pag. 473; sentenza 5A_580/2014 dal 16 dicembre 2014, consid. 3.2). A parte

ciò, foss'anche stata indigente, prima di rivolgersi allo Stato essa avrebbe

dovuto instare per una provvigione ad litem da quello che nel luglio del

2012 era ancora suo marito (I CCA,

sentenza inc. 11.2005.164

del 26 giugno 2007, consid. 13; inc. 11.2005.62 del 20 giugno 2005, consid. 7),

il quale non risultava certo sfornito di sufficienti risorse finanziarie. La richiesta

in questione cade pertanto nel vuoto.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

10. Relativamente ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità della pretesa

avanzata da AP 1 in liquidazione del regime matrimoniale.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello principale

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di

fr. 1250.–.

Per il resto l'appello principale

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese dell'appello principale

(comprese quelle del “reclamo”), ridotte a fr. 1900.– complessivi, sono poste a

carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

III. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata dall'appellante principale è respinta.

IV. L'appello incidentale è respinto.

V. Le spese dell'appello incidentale,

di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico di AO 1.

VI. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).