11.2012.72
Divorzio: contributo di mantenimento per i figli (assegni familiari compresi o non compresi?)
30 luglio 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.72
(rinvio TF)
Lugano,
30 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
segretaria:
F.
Bernasconi, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa OA.2003.724 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 novembre 2003
dall'
avv.
AO 1
(già
patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
vista la decisione
5A_200/2011 del 20 giugno 2012 con cui il Tribunale federale ha annullato la
sentenza emessa il 15 febbraio 2011 da questa Camera (inc. 11.2007.165) “sia
con riferimento ai contributi alimentari per entrambi i figli fino al 31 luglio
2012 sia con riferimento agli oneri processuali nonché alle ripetibili della
sede cantonale”;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2007 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Pretore del
distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 gennaio
2001, emessa a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AO 1 (1964) a versare dal 1° luglio
2000 un contributo alimentare di fr. 2443.–
mensili indicizzati alla moglie AP 1 (1968), ridotto a fr. 2368.–
mensili dal 1° gennaio 2001, un contributo alimentare di fr. 700.– mensili indicizzati
per il figlio D__________ (nato il 30 luglio 1994) e uno di fr. 700.– mensili indicizzati
per il figlio S__________ (nato il 23 ottobre 1996), assegni familiari
compresi (inc. DI.2000.47). Con sentenza del 18 novembre 2002 il Pretore ha poi
ulteriormente ridotto a fr. 2064.50 mensili dal 1° ottobre 2001 il contributo
alimentare per la moglie, mentre ha aumentato a fr. 800.– mensili quello
per D__________. Un appello presentato il 2 dicembre 2002 da AO 1 contro tale
sentenza è stato respinto da questa Camera il 24 gennaio 2003 (inc.
11.2002.139).
B. Il 12 novembre 2003 AO 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6. Pendente causa, i coniugi si sono accordati in via cautelare il
15 marzo 2005 nel senso di portare a fr. 800.– mensili anche il contributo
alimentare per S__________ (inc. DI.2003.844). Con sentenza del 14 settembre
2007 il Pretore ha poi pronunciato il divorzio, ha dato il regime matrimoniale
per sciolto e liquidato, ha soppresso “ogni obbligo alimentare del marito nei
confronti della moglie”, ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di
fr. 1305.– mensili per D__________ e di fr. 1120.– mensili per S__________
fino all'ottobre del 2009, un contributo alimentare di fr. 1212.– mensili per
ciascun figlio dal novembre del 2009 fino al luglio del 2012 e un contributo
alimentare di fr. 995.– mensili per il solo S__________ dall'agosto all'ottobre
del 2012, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia di fr. 2000.– è
stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Non sono state riscosse spese (inc. OA.2003.724).
C. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° ottobre 2007 per
ottenere che il giudizio impugnato fosse riformato obbligando il marito a versare
un contributo alimentare indicizzato per ciascun figlio di fr. 1645.– mensili
fino al 12° compleanno e di fr. 1815.– mensili fino alla maggiore età, come
pure a corrisponderle fr. 58 458.65
in liquidazione del regime matrimoniale (o, subordinatamente, “a titolo di
prestazione di libero passaggio o equa indennità”). Nelle sue osservazioni del
12 novembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Statuendo il 15 febbraio
2011, questa Camera ha parzialmente accolto l'appello, nel senso che ha
obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di
fr. 1430.– mensili per D__________ e uno di fr. 1335.– mensili per S__________
fino al 31 luglio 2012, assegni familiari non compresi, e un contributo
alimentare indicizzato di fr. 1690.– mensili per il solo S__________
dall'agosto all'ottobre del 2012, ridotto a fr. 1140.– mensili dal novembre
del 2012 all'ottobre 2014, assegni familiari compresi. AO 1 è stato condannato
inoltre a versare a AP 1
fr. 58 458.65 con interessi al 5% in
liquidazione del regime matrimoniale. Le spese processuali di primo grado sono
state addebitate per un quarto a AP 1 e per il resto a AO 1, tenuto a rifondere
alla moglie fr. 4500.– per ripetibili ridotte. La tassa di giustizia e le spese
di appello (fr. 1500.– complessivi) sono state poste per un quarto a carico
dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, con obbligo di rifondere alla
moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte (inc. 11.2007.165).
D. La decisione predetta è
stata impugnata da AO 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale
federale per ottenere che i contributi alimentari da lui dovuti ai figli sino
al 31 luglio 2012 (maggiore età di D__________) si ritenessero comprendere gli
assegni familiari, come quelli dovuti al solo figlio S__________ dopo di
allora, e che il regime dei beni si considerasse liquidato senza obblighi da
parte sua nei confronti di AP 1. Il Tribunale federale ha giudicato il 20
giugno 2012, accogliendo parzialmente il ricorso e annullando la sentenza di
appello “sia con riferimento ai contributi alimentari per entrambi i figli fino
al 31 luglio 2012 sia con riferimento agli oneri processuali nonché alle
ripetibili della sede cantonale”. Su tali punti la causa è stata rinviata alla
Camera per nuova decisione nel senso dei considerandi. Sulla liquidazione del
regime matrimoniale invece il ricorso è stato respinto. Nei limiti del rinvio la
decisione del Tribunale federale ripristina la litispendenza sul piano
cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello.
in diritto: 1. Il rinvio del Tribunale
federale verte sui contributi alimentari per i figli sino al 31 luglio 2012
(maggiore età di D__________), che questa Camera aveva determinato con gli
assegni familiari in aggiunta. Per il lasso di tempo successivo i contributi fissati
nella sentenza del 15 febbraio 2011 in favore del solo S__________, assegni
familiari compresi, non sono stati impugnati davanti al Tribunale federale e
sono passati in giudicato. Ora, al momento di stabilire i contributi di
mantenimento fino al 31 luglio 2012 questa Camera aveva ricordato, nella
sentenza del 15 febbraio 2011, che i fabbisogni in denaro stimati in base alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo comprendono già gli assegni familiari, come le
altre prestazioni di terzi a beneficio dei figli. Tali assegni si ritenevano dunque
inclusi nel contributo di mantenimento – aveva soggiunto la Camera – quando il
contributo alimentare copre il fabbisogno in denaro del figlio, non giustificandosi
che il figlio riceva più di tale fabbisogno. Per contro gli assegni vanno
corrisposti in aggiunta quando il contributo non copre il fabbisogno in denaro.
E siccome nella fattispecie il fabbisogno in denaro dei figli rimaneva
parzialmente scoperto fino alla maggiore età di D__________ (che sarebbe
intervenuta il 30 luglio 2012), sino ad allora AO 1 è stato tenuto a versare
l'intero contributo a suo carico, assegni familiari in aggiunta. Successivamente
il fabbisogno in denaro del solo figlio S__________ risultava coperto.
Dall'agosto del 2012 in poi gli assegni familiari percepiti dalla madre sarebbero
quindi andati posti in deduzione del contributo alimentare versato dal padre
(sentenza citata, consid. 3e).
2. Il Tribunale federale ha rinviato
gli atti a questa Camera per appurare se il reddito di fr. 3200.– mensili conseguito
da AP 1 come docente a tempo parziale di scuola elementare nel Canton Zurigo includa
effettivamente gli assegni familiari e, se sì, a quanto tali prestazioni ammontano
(consid. 4.4.1). Scopo dell'accertamento è di verificare se i contributi alimentari
dovuti da AO 1 per i figli sino al 30 luglio 2012 debbano comprendere quegli
assegni (come sosteneva l'interessato davanti al Tribunale federale) oppure se quegli
assegni vadano considerati in aggiunta ai contributi (come ha stabilito questa
Camera nella sentenza del 15 febbraio 2011). Ora, lo stesso
Tribunale federale rileva (sentenza
citata, consid. 4.4.1) che in concreto gli atti permettono unicamente di accertare
un reddito di fr. 3321.40 mensili conseguito da AP 1 nel 2006 comprensivo
degli assegni familiari, mentre non consentono di verificare se ciò valga anche
per il reddito di fr. 3225.– mensili da lei conseguito nel 2007 (dato più
recente su cui si è fondato il Pretore, che ha statuito il 14 settembre 2007). Nelle
circostanze descritte occorrerebbe pertanto riaprire l'istruttoria e inquisire
al riguardo. La questione è che, qualsiasi conclusione la Camera raggiunga in
proposito, tale accertamento non sarebbe più – come si vedrà senza indugio – di
alcun interesse pratico e attuale per il giudizio.
3. Fino al passaggio in
giudicato dei dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi
alimentari per moglie e figli, il mantenimento dell'una e degli altri continua
a essere disciplinato da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione
coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da quanto il giudice del divorzio ha decretato in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; RtiD
I-2006 pag. 669 n. 34c). L'art. 276 cpv. 3 CPC (art. 137
cpv. 2 seconda frase vCC) abilita esplicitamente il giudice del divorzio, del
resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del
matrimonio ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non sia
ancora terminato. Può accadere così che una sentenza di primo grado risulti
definitiva sullo scioglimento del matrimonio, sull'attribuzione dell'autorità
parentale e sul diritto di visita, ma non sui contributi di mantenimento, i
quali essendo impugnati – poco importa se con appello o con ricorso al Tribunale
federale – continuano a essere regolati da misure a protezione dell'unione
coniugale o da provvedimenti cautelari (Tappy
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 49 e 50 ad art. 276). Tutt'al più, per
evitare che un coniuge profitti della situazione cercando di procrastinare abusivamente
un regime provvisionale che gli garantisce contributi alimentari più elevati di
quelli a lui destinati dopo il divorzio, il giudice può ridurre o sopprimere i
contributi cautelari (Tappy, op.
cit., n. 48 ad art. 276 CPC).
4. Nella fattispecie i
contributi alimentari per i figli disposti dal Pretore fino al 31 luglio 2012 nella
sentenza di divorzio sono stati impugnati prima da AP 1 davanti a questa Camera
(sopra, lett. C) e poi da AO 1 davanti al Tribunale federale (sopra, lett. D). Nel
frattempo l'obbligo di mantenimento verso i figli è rimasto disciplinato da
quanto il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord aveva deciso il 18
novembre 2002 a protezione dell'unione coniugale (fr. 800.– mensili per D__________),
rispettivamente da quanto i genitori stessi avevano convenuto in via cautelare il
15 marzo 2005 davanti al giudice del divorzio (fr. 800.– mensili anche per
S__________). E per finire i contributi fissati da questa Camera fino al 31
luglio 2012, annullati dal Tribunale federale con sentenza del 20 giugno 2012 (con
motivazione pervenuta l'11 luglio successivo), non sono mai entrati in vigore,
la data del 31 luglio 2012 essendo decorsa prima che questa Camera avesse modo
di statuire nuovamente. Non ha più senso quindi accertare oggi se quei
contributi dovessero comprendere gli assegni familiari (come sosteneva
l'interessato davanti al Tribunale federale) o se quegli assegni dovessero
andare in aggiunta ai contributi (come aveva stabilito questa Camera nella sentenza
del 15 febbraio 2011). Analoga riflessione aveva già espresso questa Camera, per
altro, nella sentenza del 15 febbraio 2011, ricordando
che oggetto della sentenza di divorzio erano i contributi alimentari dovuti
dopo lo scioglimento del matrimonio, non quelli dovuti pendente causa (consid.
3e in principio).
5. Se ne conclude che, nella
misura in cui riguarda i contributi alimentari per i figli dovuti dopo lo
scioglimento del matrimonio fino al 31 luglio 2012, l'appello di AP 1 va dichiarato senza interesse. Rimane da statuire “con riferimento agli oneri
processuali nonché alle ripetibili della sede cantonale” (per riprendere la
terminologia del Tribunale federale), ovvero sulle spese processuali di appello
e su quelle di primo grado. Nella sentenza del 15 febbraio 2011 questa Camera
aveva posto la tassa di giustizia e le spese (fr. 1500.– complessivi) per un
quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a
rifondere alla moglie un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Nelle
stesse proporzioni essa aveva riformato il dispositivo sugli oneri processuali
di prima sede (fr. 2000.–), che il Pretore aveva suddiviso a metà, compensando le ripetibili (sentenza citata,
consid. 4). Resta la questione di sapere se, nell'ipotesi in cui questa
Camera avesse giudicato il 15 febbraio 2011 secondo le indicazioni che sono
scaturite poi dalla sentenza del Tribunale federale, ciò avrebbe giustificato
un diverso riparto della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili davanti
ai due gradi di giurisdizione.
Dinanzi a questa Camera
l'appellante AP 1 chiedeva di obbligare il marito a versare un contributo
alimentare indicizzato per ciascun figlio di fr. 1645.– mensili fino al 12° compleanno,
aumentato a fr. 1815.– mensili fino alla maggiore età, e a corrisponderle una
somma di fr. 58 458.65 con interessi in
liquidazione del regime matrimoniale (o, in subordine, “a titolo di prestazione
di libero passaggio o equa indennità”). AO 1 proponeva di confermare la
sentenza del Pretore, che non riconosceva alla moglie alcun conguaglio in liquidazione
del regime matrimoniale e prevedeva contributi alimentari per i figli assai più
modesti (fr. 1212.– mensili per ciascun figlio sino al luglio del 2012 e fr.
995.– mensili per il solo S__________ dall'agosto all'ottobre del 2012, assegni
familiari compresi). Statuendo il 15 febbraio 2011, questa Camera ha pienamente
accolto la pretesa di AP 1 in liquidazione del regime dei beni e fissato
contributi di mantenimento in favore dei figli per un ammontare intermedio tra la
cifra stabilita dal Pretore e le richieste avanzate dall'appellante, sull'arco
tuttavia di una durata estesa fino alla maggiore età di S__________ (ottobre
del 2014) e non solo fino all'ottobre del 2012 (come aveva deciso il Pretore).
Sapere nelle circostanze
descritte se i contributi alimentari dovuti da AO 1 per i figli fino al 31
luglio 2012 (meno di un anno e mezzo dal momento in cui aveva statuito la
Camera) dovessero comprendere o no gli assegni familiari eventualmente riscossi
dall'affidataria non avrebbe influito in misura apprezzabile sull'insieme degli
oneri processuali e delle ripetibili. L'importo che l'appellato avrebbe potuto
dedurre dai contributi alimentari per gli assegni familiari percepiti dall'affidataria
limitatamente a quel periodo, in altri termini, non avrebbe giustificato un
diverso riparto delle spese processuali e delle ripetibili determinate (nella
proporzione di uno a tre) sul complesso del contenzioso patrimoniale pendente
dinanzi a questa Camera. A minor ragione avrebbe legittimato una diversa
riforma del dispositivo pretorile in materia di spese processuali e di
ripetibili. Tanto meno ove si pensi che nelle cause relative al diritto di
famiglia il giudice può prescindere da un riparto strettamente aritmetico
legato al grado di soccombenza patrimoniale e ponderare equitativamente la
posizione delle parti con riferimento anche agli interessi dei figli minorenni (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti
in: Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC: nel nuovo
diritto: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ne segue che in materia di spese e
ripetibili non è il caso di scostarsi da quanto la Camera ha deciso il 15
febbraio 2011.
6. Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Per quanto riguarda i contributi
alimentari in favore dei figli dovuti dopo il divorzio fino al 31 luglio 2012,
l'appello è dichiarato senza interesse pratico e attuale.
2. Per quanto riguarda gli oneri
processuali e le ripetibili dell'appello presentato il 1° ottobre 2007 da AP 1
dinanzi a questa Camera, la tassa di giustizia di fr. 1450.– e le spese di fr.
50.– sono poste per un quarto a carico di lei e per il resto a carico di AO 1,
che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. Per quanto riguarda gli oneri
processuali e le ripetibili di primo grado, la tassa di giustizia di fr. 2000.–
è posta per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
4. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi
Considerandi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).