11.2012.73
Modifica del contributo alimentare per il figlio fissato in una convenzione di mantenimento
6 febbraio 2015Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.73 (II)
Lugano,
6 febbraio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2008.186
(filiazione: modifica di contributo di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza
del 28 luglio 2008 da
AP
1 (2004),
(rappresentata
dalla madre RA 1 ,
e
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(ora
patrocinato dall'avv. , ),
giudicando sull'appello
del 12 luglio 2012 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
l'11 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2004 RA 1 (1972)
ha dato alla luce una figlia, AO 1, che è stata riconosciuta il 20 febbraio
2004 da AO 1 (1973). In seguito a ciò la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una convenzione in cui AP 1 si
impegnava a versare un
contributo alimentare per la figlia di fr. 500.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 12°
compleanno e di fr. 700.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva che
l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di
convivenza dei genitori”. Tale convivenza è cessata nel settembre del 2006. A quel tempo RA 1 e AO 1 lavoravano entrambi per la ditta G__________
SA di __________, ora fallita. RA 1 è poi stata licenziata per il 30
aprile 2007. AO 1 è stato licenziato a sua volta il 20 gennaio 2008.
B. In
esito a un'istanza di provvedimenti cautelari introdotta da RA 1
il 26 aprile 2007, con decreto cautelare del 18 febbraio 2008 il Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2007 un contributo alimentare per la figlia di fr. 1300.– mensili, assegni
familiari non compresi, e ha assegnato all'istante un termine fino al 31 luglio
2008 per intentare l'azione di merito (inc. DI.2007.70). Il 28 aprile
2008, AP 1 ha convenuto egli medesimo la figlia AO 1 davanti al Pretore per ottenere
la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° marzo 2008
(inc. DI.2008.85). Con decreto cautelare del 6 ottobre
2008 il Pretore ha ridotto il contributo a fr. 1050.– mensili dal
1° marzo 2008, assegni familiari non compresi. Un appello presentato il 20
ottobre 2008 da AP 1 contro tale decreto è
stato respinto da questa Camera
con sentenza del 24 novembre 2010 (inc. 11.2008.142). Non è noto a che
stadio si trovi quella procedura.
C. Nel frattempo, il 28 luglio
2008, AO 1 ha promosso causa contro AP 1, chiedendo un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili retroattivamente
dal 1° luglio 2007 fino al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al
12° compleanno e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari
non compresi), postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2008.186). In pendenza di procedura, il
13 gennaio 2009, AP 1 ha avuto dalla sua compagna C__________
(1965) una figlia, N__________. All'udienza del 27 gennaio 2009, indetta dal
Pretore per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'azione e ha
sollecitato in via cautelare la soppressione (o almeno la riduzione a fr. 550.–
mensili) del contributo alimentare per AO 1 dal 1° gennaio 2009, instando
anch'egli per l'assistenza giudiziaria. AO 1 ha proposto di respingere la domanda cautelare. Il 3 febbraio 2009 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Esperita l'istruttoria
cautelare, alla discussione finale del 3 giugno 2009 le parti hanno confermato
le loro domande. Statuendo con decreto cautelare del 5 giugno 2009, il Pretore
ha ridotto il contributo di mantenimento per AP 1 a fr. 700.– mensili dal 1° gennaio 2009, assegni familiari non compresi. Un appello presentato
il 15 giugno 2009 da AP 1 contro tale decreto è stato nondimeno accolto
con sentenza del 24 novembre 2010 da questa Camera, che ha respinto
l'istanza cautelare di AO 1 (inc. 11.2009.103).
E. Il 17 aprile 2010 AO 1 ha sposato C__________.
L'istruttoria di merito si
è chiusa l'11 ottobre 2011 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 20 gennaio 2012, l'istante ha postulato un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili fino alla maggiore
età, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC. Nel proprio memoriale del 20 gennaio
2012 il convenuto ha chiesto di respingere l'azione e di ridurre anzi il
contributo alimentare dal 1° gennaio 2009 a fr. 66.– mensili, assegni familiari non compresi.
F. Con sentenza dell'11 giugno
2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione di AP 1, condannando AO 1 a versare a RA 1 i seguenti contributi alimentari indicizzati per la figlia:
fr.
1345.– mensili dal 1° luglio 2007 al 28 febbraio 2008,
fr. 1050.– mensili dal 1° marzo
al 31 dicembre 2008,
fr. 630.– mensili dal 1°
gennaio al 30 giugno 2009,
fr. 1050.– mensili dal 1° luglio
2009 al 30 aprile 2010,
fr. 1500.– mensili dal 1° maggio
al 30 settembre 2010,
fr. 1170.– mensili dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2010,
fr. 1430.– mensili dal 1° gennaio
al 31 marzo 2011,
fr. 1300.– dal 1° al 30 aprile
2011,
fr. 780.– mensili dal 1° maggio
2011 al 31 dicembre 2015 e
fr. 860.– mensili dal 1°
gennaio 2016 fino alla maggiore età,
assegni
familiari non compresi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1600.–
complessivi) sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a
carico di AO 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 3000.– per ripetibili
ridotte. AP 1 e AO 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
G. Contro la decisione appena
citata sono insorti a questa Camera tanto AP 1, l'11 luglio 2012, quanto AO 1, il 12 luglio 2012, la prima per ottenere un imprecisato aumento del
contributo alimentare e il secondo per vedere respinta l'azione della figlia, riducendo anzi il contributo a fr.
66.– mensili dal 1° gennaio 2009, assegni familiari non compresi.
L'appello di AP 1 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza
del 25 luglio 2012. Quello di AO 1, corredato di un'istanza di gratuito patrocinio,
non è stato comunicato a AP 1 per osservazioni. Un'istanza contestuale all'appello
nella quale AO 1 chiedeva di limitare l'esecutività della sentenza impugnata al
pagamento di fr. 780.– mensili è stata dichiarata senza oggetto il
3 agosto 2012 dal presidente di questa Camera, l'appello essendo già
provvisto per legge di effetto sospensivo.
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di
modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) introdotte
fino al 31 dicembre 2010 erano trattate con la procedura speciale degli art.
425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile
entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica
invece “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione”
(art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg.
CPC. Ora, nel nuovo diritto le sentenze riguardanti azioni intese
all'ottenimento o alla modifica di contributi alimentari per i figli (emanate
con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili nel termine di
30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto era manifestamente dato.
Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata
al convenuto il 12 giugno 2012. Presentato il 12 luglio 2012, ultimo
giorno utile, l'appello di AO 1 è pertanto ammissibile.
2. L'appellante chiede non solo
di respingere l'azione della figlia intesa all'aumento del contributo
alimentare fissato nella convenzione approvata a suo tempo dalla Commissione tutoria
regionale, ma anche di ridurre tale
contributo a fr. 66.– mensili dal 1° gennaio 2009. Su quest'ultima
domanda tuttavia, da lui formulata per la prima volta nel memoriale conclusivo
del 20 gennaio 2012, il Pretore non ha statuito. Del resto si trattava di
una richiesta irricevibile, poiché l'art. 78 cpv. 1 CPC ticinese (che
ancora faceva stato in primo grado: art. 404 cpv. 1 nCPC) imponeva all'attore
di formulare le proprie domande al più tardi con la replica e al convenuto al
più tardi con la duplica. Al contraddittorio del 27 gennaio 2009 AO 1 aveva sì
postulato la soppressione (o almeno la riduzione a fr. 550.– mensili) del
contributo alimentare per la figlia dal 1° gennaio 2009, ma solo in via
cautelare. Nel merito la divisata soppressione del contributo (finanche retroattiva
dal 1° marzo 2008) formava già oggetto della
pendente causa inc. DI.2008.85
promossa dallo stesso AO 1 il 28 aprile 2008 (sopra, lett. B). Ne segue che
oggetto dell'attuale procedura può essere solo l'aumento del contributo alimentare
postulato da AP 1. Nella misura in cui tende alla riduzione del medesimo a fr.
66.– mensili (memoriale, punto 9), l'appello va dichiarato irricevibile.
3. AP 1 ha trasmesso il 21 giugno 2013 a questa Camera una dichiarazione scritta del 27 maggio 2013 in cui un certo M__________ di __________ afferma che AO 1 ha causato di proposito il fallimento della ditta G__________ SA e di fatto gestisce ora insieme con la moglie la
ditta M__________ SA di __________, quantunque come amministratore unico della
società figuri il fratello di lei, S__________, il tutto nell'intento di
sfuggire ai creditori e di non onorare i debiti. Successivo
all'emanazione della sentenza impugnata, il documento nuovo è di per sé ricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla sua rilevanza pratica, si dirà in appresso
(consid. 7a).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato che nulla era dato di sapere sui
redditi e i fabbisogni minimi dei genitori al momento in cui era stata
stipulata la convenzione di mantenimento (senza data: doc. C) davanti alla
Commissione tutoria regionale, ma ha ritenuto in
ogni modo legittima la richiesta volta alla modifica del contributo
alimentare chiesta dalla figlia, contributo non più adeguato alle circostanze
già per l'intervenuto aumento del costo dell'alloggio di lei. Ciò premesso, il Pretore ha accertato il reddito di AO
1 in fr. 4150.– mensili netti dal 1° luglio 2007 al febbraio del
2008, in fr. 3600.– mensili netti dal
marzo 2008 al giugno 2009 e in fr. 4150.– mensili netti dal giugno del
2009 al dicembre del 2010, stimando un reddito ipotetico di fr. 4660.– mensili
netti dal gennaio del 2011 in poi. Quanto alla di lui moglie C__________, egli
ne ha appurato il reddito in fr. 5000.– netti mensili fino all'aprile del 2011,
reddito che si è azzerato dopo di allora.
Sul fronte dei fabbisogni minimi
il Pretore ha calcolato quello di AO 1 prima del matrimonio in fr. 2805.–
mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008, in fr. 2250.– mensili dal marzo del 2008 al giugno del 2009 e in fr. 2400.– mensili dal giugno (recte:
luglio) del 2009 all'aprile del 2010. Dopo il matrimonio egli ha conteggiato il
fabbisogno minimo della famiglia in
fr. 4450.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2010 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, costo
dell'alloggio fr. 440.– [già dedotte le quote dei figli minorenni che vivono
nell'economia domestica], premio della cassa malati dei coniugi fr. 775.–, imposte
fr. 200.–, fabbisogno in denaro di N__________
fr. 1335.–), in fr. 4200.– dal 1° gennaio al 30 aprile 2011
(fabbisogno in denaro di N__________ fr. 1085.– mensili) e in
fr. 2940.– mensili dal 1° maggio 2011 in poi (fabbisogno in denaro di N__________ fr. 800.– mensili, stralcio delle imposte e del premio della cassa
malati).
Quanto a RA 1, il Pretore ne ha determinato
il reddito in fr. 2850.– mensili dal 1°
maggio al 31 dicembre 2007 (assegni familiari non compresi), in fr. 3800.– mensili nel 2008 e in
fr. 3900.– mensili nel 2009, rispettivamente in fr. 3800.– mensili nel
2010 (assegni familiari compresi), in fr. 2950.– mensili dal gennaio all'aprile
del 2011 e in fr. 4230.– mensili dal maggio 2011 in poi (assegni familiari non compresi). Relativamente al fabbisogno minimo di lei, il Pretore
lo ha quantificato in fr. 3000.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 1030.– [già dedotta la quota di fr. 520.– compresa nel fabbisogno
in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 271.30, spese
professionali fr. 200.–, imposte fr. 150.–). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AP 1
tra fr. 1625.– e fr. 2295.– mensili dal luglio del 2007 fino alla maggiore età,
(assegni familiari compresi). Onde, in definitiva, la condanna di AO 1 a versare i contributi alimentari per AP 1 elencati dianzi, corrispondenti alla di lui
disponibilità personale, calcolata dopo il matrimonio nella metà dell'eccedenza
registrata dal bilancio familiare.
5. Il giudice può, “ad istanza
di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio
ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato
“siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un
contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che
in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica
può risultare convenzionalmente
esclusa (art. 287 cpv. 2
CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che
la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia
cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione
1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura
non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione)
precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove
circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò
un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento
in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la
situazione nuova (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii. Tali principi sono già stati rammentati da questa Camera
(sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 3).
6. L'appellante contesta in
primo luogo che si diano nella fattispecie i presupposti per modificare i
contributi alimentari stabiliti nella citata convenzione di mantenimento. Fa
valere che, non essendo note le condizioni sulla scorta delle quali erano stati
fissati quei contributi, il primo giudice non poteva ritenere i medesimi inadeguati,
nessun cambiamento essendo subentrato da allora (memoriale, punti 3 e 4). Se
non che, così argomentando, egli sorvola su quanto ha addotto il Pretore,
ovvero che i contributi in questione non erano più congrui e che occorreva
aggiornare i dati “già per il fatto che l'onere di locazione a carico della
madre è di fr. 1550.– [mensili] e che quindi il fabbisogno della figlia a tale
titolo è di fr. 520.– arrotondati” (sentenza impugnata, consid. 3.1 in fine). È vero che i contributi alimentari previsti nella nota convenzione approvata dalla
Commissione tutoria regionale attestano la sola quota di mantenimento a carico di
AO 1, tutto ignorandosi sulla quota a carico di RA 1. Anche tenuto conto di
ciò, tuttavia, l'interessato non pretende che il costo dell'alloggio cui accenna
il Pretore sia inesatto, né cerca di spiegare come potrebbero rivelarsi tuttora
adeguati i suoi contributi alimentari di fr. 500.– mensili fino al 6°
compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 700.–
mensili fino alla maggiore età se già il costo dell'alloggio della figlia ammonta
a fr. 520.– mensili.
Ribadisce l'appellante che, per
quanto lo concerne, nulla di particolare è mutato dopo la firma della
convenzione. A prescindere dal fatto nondimeno che, come si vedrà oltre, il
reddito di lui è aumentato negli anni (consid. 7a), poco importa che non siano
intervenuti mutamenti di rilievo per quanto riguarda la situazione del
convenuto. Ai fini di una modifica del contributo alimentare in favore della
figlia è sufficiente che mutamenti di rilievo siano intervenuti per quanto attiene
alla situazione della minorenne. E nella fattispecie il convenuto non pretende
che alla firma della convenzione si fosse già previsto un costo dell'alloggio
pari a fr. 520.– mensili. Ne segue che, sprovvisto di consistenza, al
proposito l'appello cade nel vuoto.
7. Il metodo di calcolo
adottato da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare in favore di figli
minorenni ove il padre si fosse sposato o risposato nel frattempo e avesse avuto
altri figli è stato ricordato, da ultimo, in RtiD II-2010 pag. 639. Tale metodo
teneva conto anche del fabbisogno minimo della moglie del debitore e assicurava
a quest'ultimo il diritto di conservare, dopo la ridefinizione del contributo
alimentare per i figli, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. Al
medesimo criterio si è ispirato il Pretore nella decisione impugnata. Recentemente
nondimeno il Tribunale federale ha precisato che nella commisurazione del
contributo alimentare per i figli il debitore alimentare (ri)sposatosi nel frattempo
può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo
il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona
(DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se
non ove questi sia chiamato – tutt'al più – ad assistere economicamente il debitore
nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio
(art. 278 cpv. 2 CC). Gli estremi cui ciò possa avvenire sono enunciati nella
sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010,
consid. 6.2.2. Questa Camera ha già avuto modo di applicare siffatta giurisprudenza
nell'ambito di azioni tendenti alla modifica di sentenze di divorzio (RtiD
I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737 n. 6c) e in azioni di divorzio come tali
(sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 10). Non v'è motivo per
cui identici criteri non debbano fare stato anche in modifiche di sentenze di
mantenimento.
Ciò posto, nella fattispecie
poco importa il fabbisogno minimo del convenuto e della moglie. Decisivo è il
minimo esistenziale del solo AO 1 calcolato secondo i principi del diritto
esecutivo. Ove si tratti di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo
esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il
solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio,
le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in
specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio
della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della
previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio
va riconosciuto per principio nella mezza locazione dell'alloggio coniugale,
senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali convenzioni
interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765).
Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro coniuge non sia in grado di
finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi
delle assicurazioni facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323),
come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).
a) Per
quanto riguarda i propri redditi, l'appellante contesta le entrate che il
Pretore ha accertato in fr. 4150.– mensili netti dal luglio del 2007 al
febbraio del 2008, in fr. 3600.– mensili netti dal marzo 2008 al giugno 2009, in fr. 4150.– mensili netti dal giugno del 2009 al dicembre del 2010 e in fr. 4660.–
mensili (potenziali) dal gennaio del 2011 in poi. Sostiene che i suoi introiti come consulente in proprio di logistica nel settore dei trasporti non hanno mai
superato fr. 3500.– mensili lordi, ch'egli ha sempre guadagnato quanto si
poteva pretendere da lui e che non vi è quindi alcun motivo di imputargli redditi
virtuali (appello, punto 7). Sta di fatto che il primo giudice ha desunto il
reddito di fr. 4150.– netti mensili dal citato decreto cautelare del 18
febbraio 2008 (sopra, lett. B in principio), il reddito di fr. 3600.– netti
mensili dal successivo decreto cautelare del 6 ottobre 2008 (sopra, lett. B in
fine), il reddito di fr. 4150.– netti mensili dalla sentenza emanata il 24 novembre
2010 da questa Camera (loc. cit.) e ha stimato il reddito ipotetico di fr. 4660.–
mensili nel doppio di quanto lo stesso AO 1 affermava di avere guadagnato
lavorando al 50% per la I__________ SA fino all'aprile del 2011 (sentenza
impugnata, pag. 11 a metà e 15 in alto). L'appellante contesta genericamente
tali importi, ma senza spiegare perché e senza nemmeno tentare di confrontarsi
con la motivazione del Pretore (memoriale, pag. 6 a metà). Al proposito le sue doglianze non possono quindi essere esaminate oltre.
Invero
l'appellante censura il reddito ipotetico di fr. 4660.– mensili ascrittogli dal
gennaio del 2011 in poi reputandolo non motivato, ma a torto, giacché il
Pretore ha diffusamente illustrato per quali ragioni ha ritenuto legittimo imputargli
dal gennaio del 2011 una capacità lucrativa pari al 100% del guadagno
conseguito lavorando al 50% per la I__________ SA fino all'aprile del 2011 (sentenza
impugnata, da pag. 11 nel mezzo fino a pag. 15 in alto). Neppure con tali motivazioni l'appellante si confronta, salvo invocare il suo stesso
interrogatorio formale in cui affermava di non guadagnare più di fr. 3500.–
lordi mensili e pretendere – genericamente – di non avere mai conseguito il
reddito stimato dal Pretore. Non nega però di avere sempre potuto lavorare
praticamente a tempo pieno e di avere finanche eseguito prestazioni in favore
di terzi a titolo gratuito (sentenza impugnata, pag. 14). Ne segue che, privo
di consistenza, al riguardo l'appello dimostra tutta la sua infondatezza. Ciò
rende superfluo interrogarsi sulla valenza del nuovo documento prodotto da AP 1 a questa Camera (sopra, consid. 3).
b) Il
Pretore ha accertato il fabbisogno minimo dell'appellante, come detto, in fr. 2805.–
mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008, in fr. 2250.– mensili dal marzo del 2008 al giugno del 2009 e in fr. 2400.– mensili dal giugno (recte:
luglio) del 2009 al 17 aprile 2010 (data del matrimonio). Alla luce della più
recente giurisprudenza del Tribunale federale tali fabbisogni minimi del
diritto civile andrebbero ricondotti ai minimi esistenziali del diritto
esecutivo (sopra, consid. 7). Anche volendo prescindere da simile esercizio,
comunque sia, l'appellante ha registrato una disponibilità di fr. 1345.– mensili
dal luglio del 2007 al febbraio del 2008 e di fr. 1350.– mensili dal marzo del
2008 al gennaio del 2009, quando è nata N__________. Dopo il gennaio del 2009
tale disponibilità si è dimezzata, N__________ beneficiando della medesima
nella stessa misura di AP 1, e si è ridotta a fr. 675.– mensili fino al giugno
del 2009, salvo risalire a fr. 875.– mensili dal luglio del 2009 fino
all'aprile del 2010. Nell'aprile del 2010 AO 1 ha contratto matrimonio con C__________. Il suo fabbisogno minimo dal maggio del 2010 va ridefinito
così, secondo la ripetuta giurisprudenza del Tribunale federale, in base a
quello di un debitore sposato, calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo
(sopra, consid. 7).
Ora,
secondo il diritto esecutivo il minimo esistenziale di un debitore sposato
consiste – come detto – nella metà del minimo
esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili: FU 68/2009 pag. 6292), cui
si aggiunge il costo dell'alloggio (in concreto fr. 440.– mensili calcolati
dal Pretore, già dedotte le quote che rientrano nei fabbisogni in denaro dei
tre minorenni conviventi nella stessa economia domestica: sentenza impugnata,
pag. 17 in alto), anche se a rigore andrebbe dimezzato fino all'aprile del 2011
(sopra, consid. 7), per il lasso di tempo in cui la moglie dell'appellante ha continuato
a esercitare
un'attività
lucrativa (sentenza impugnata, pag. 16 a metà). Inoltre occorre conteggiare il premio della cassa malati obbligatoria (apparentemente la metà di fr. 775.–
mensili: sentenza impugnata, pag. 17 nel mezzo), cioè fr. 390.– mensili arrotondati,
mentre non possono essere riconosciuti oneri fiscali. Altri supplementi al
minimo esistenziale del diritto esecutivo (pasti fuori casa, costi di
trasferta, spese professionali e così via) non sono fatti valere
dall'appellante. Ne deriva che AO 1 non può vedersi garantire un fabbisogno
minimo più alto di fr. 1680.– mensili. La sua disponibilità dopo il matrimonio
è pertanto di fr. 1235.– mensili per ogni figlia fino al dicembre del 2010
(reddito di fr. 4150.– netti mensili), rispettivamente di fr. 1490.– per ogni
figlia dal gennaio del 2011 in poi (reddito di fr. 4660.– netti mensili).
8. Accertata la disponibilità
del convenuto, occorre verificare quella di RA 1. Dovendosi provvedere al
mantenimento di un figlio, l'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce in effetti che l'obbligo
va commisurato alla situazione sociale e alle possibilità di entrambi i
genitori, come pure alla partecipazione del genitore non affidatario alle cure
del figlio (art. 285 cpv. 1 CC). Ove si tratti di suddividere tale onere fra
genitori non sposati, secondo la giurisprudenza di questa Camera il riparto
deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012
pag. 883 n. 5c con richiami; Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16 ad art. 285), fermo restando
che il giudizio non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica, ma implica
anche un giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC; Perrin in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 10 ad art. 285). Appurata la rispettiva capacità economica dei
genitori, si devono ponderare quindi le particolarità del caso concreto. Per
equità, ad esempio, il giudice può esonerare un genitore di scarsa
disponibilità economica dal contribuire al fabbisogno in denaro del figlio a
lui affidato se l'altro genitore ha una capacità economica superiore alla media
(DTF 120 II 290 consid. 3a/cc in fine). Tutto ciò è stato rammentato ancora di
recente da questa Camera (sentenza inc. 11.2012.127 del 2 luglio 2014, consid.
11).
a) Relativamente
al reddito di RA 1, come detto il Pretore ne ha determinato le entrate in fr.
2850.– mensili dal 1° maggio al
31 dicembre 2007 (assegni familiari non compresi), in fr. 3800.– mensili nel 2008 e in
fr. 3900.– mensili nel 2009, rispettivamente in fr. 3800.– mensili nel 2010 (assegni
familiari compresi), in fr. 2950.– mensili dal gennaio all'aprile del 2011
e in fr. 4230.– mensili dal maggio 2011 in poi (assegni familiari non compresi). L'appellante sostiene che costei guadagna almeno come ai tempi in cui egli
ha firmato la convenzione di mantenimento, se non di più. Proprio per tale
motivo però RA 1 si è vista chiamata dal Pretore a contribuire anch'essa al
fabbisogno in denaro della figlia, ciò che la convenzione approvata a suo tempo
dalla Commissione tutoria regionale non prevedeva. Sotto questo profilo mal si
comprende pertanto di che abbia a dolersi l'appellante. Il mero fatto che la
situazione finanziaria di RA 1 sia migliorata dopo la fine del concubinato
ancora non significa per contro – come l'interessato asserisce – che sia
“esclusa ogni e qualsiasi possibilità di aumento del contributo alimentare”.
Semplicemente, dandosi cambiamenti di rilievo, i dati vanno aggiornati tanto per
l'uno quanto per l'altro genitore.
Dal
reddito di RA 1 va tolto poi, in ossequio alla più aggiornata giurisprudenza
del Tribunale federale (citata in: I CCA sentenza inc.11.2011.58 del 8 febbraio
2013, consid. 5a), l'assegno familiare da lei percepito tra il 2008 e il 2010
(fr. 200.– mensili: sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Le entrate di lei
vanno ridefinite così in fr. 3600.–
mensili nel 2008, in fr. 3700.– mensili nel 2009 e in fr. 3600.– mensili
nel 2010.
b) Il
Pretore ha valutato il fabbisogno minimo di RA 1 in fr. 3000.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, costo
dell'alloggio fr. 1030.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel
fabbisogno in denaro di AP 1], premio della cassa malati fr. 271.30, spese
professionali fr. 200.–, imposte fr. 150.–: sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). L'appellante eccepisce che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario è passato a fr. 1250.– a fr. 1350.– solo “in un secondo momento” e
che le spese professionali di fr. 200.– sono “senza la benché minima prova”. La
prima obiezione è pertinente, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario essendo passato da fr. 1250.– a fr. 1350.– solo il 1°
settembre 2009 (FU 68/2009 pag. 6292), la
seconda è tardiva, davanti al Pretore il convenuto non avendo mosso
alcun appunto al fabbisogno minimo di RA 1, neppure nel memoriale conclusivo
del 20 gennaio 2012. E fatti nuovi in appello possono essere recati solo
se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art.
317 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che invano si cercherebbe di individuare nel caso
specifico. Ne discende che il fabbisogno minimo di RA 1 va accertato in fr.
2900.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 3000.– mensili dal 1° settembre
2009 in poi.
9. Per quanto si riferisce al
fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore lo ha stimato in:
fr.
1790.– mensili dal 1° luglio al 31 ottobre 2007,
fr. 2140.– mensili dal 1°
novembre al 31 dicembre 2007,
fr. 2165.– mensili dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2008,
fr. 2190.– mensili dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2009,
fr. 2085.– mensili dal 1° gennaio
al 30 settembre 2010,
fr. 1625.– mensili dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2010,
fr. 1630.– mensili dal 1° gennaio
al 31 marzo 2011,
fr. 2095.– mensili dal 1° aprile
al 31 dicembre 2011,
fr. 2085.– mensili dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2015 e
fr. 2295.– mensili dal 1° gennaio
2016 alla maggiore età,
compreso
l'assegno familiare percepito da RA 1 nel 2007, di fr. 183.– mensili, e dal
2008 al 2010, di fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà).
L'appellante
non discute tali cifre. Si limita ad allegare che tra il 7° e il 12° anno di
età le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1475.–
mensili (memoriale, pag. 7 verso il basso), dal quale però egli deduce la
posta per cura e educazione che RA 1, attiva professionalmente a tempo pieno,
non può prestare in natura. Già per tale ragione la sua valutazione del fabbisogno
in denaro della figlia non appare dunque attendibile. Se mai dal fabbisogno in
denaro vanno tolti gli assegni familiari (che non vanno più considerati nel
reddito del egnitore affidatario: sopra, consid. 8a). Dal fabbisogno in denaro di
AP 1 vanno dedotti perciò fr. 183.– mensili nel 2007, fr. 200.– mensili dal
2008 e fr. 250.– mensili dal 16° compleanno in poi (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS
836.2). Il fabbisogno in denaro di AP 1 risulta così di:
fr. 1607.–
mensili dal 1° luglio al 31 ottobre 2007,
fr. 1957.– mensili dal 1°
novembre al 31 dicembre 2007,
fr. 1965.– mensili dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2008,
fr. 1990.– mensili dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2009,
fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio
al 30 settembre 2010,
fr. 1425.– mensili dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2010,
fr. 1430.– mensili dal 1° gennaio
al 31 marzo 2011,
fr. 1895.– mensili dal 1° aprile
al 31 dicembre 2011,
fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2015 e
fr. 2095.– mensili dal 1° gennaio
2016 al 31 gennaio 2020
fr. 2045.– mensili dal 1° febbraio
2020 alla maggiore età.
10. Nelle circostanze descritte il
fabbisogno in denaro di AP 1 poteva essere finanziato dall'appellante, come
detto (consid. 7a e 7b), con una disponibilità di:
fr.
1345.– mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008,
fr. 1350.– mensili dal marzo del
2008 al gennaio del 2009
fr. 675.– mensili dal febbraio
al giugno del 2009
fr. 875.– mensili dal luglio
del 2009 all'aprile del 2010
fr. 1235.– mensili dal maggio del
2010 al dicembre del 2010 e
fr. 1490.– mensili dal gennaio
del 2011 in poi.
Parallelamente
tale fabbisogno poteva essere finanziato da RA 1 con una disponibilità di:
fr.
–.– dal luglio al dicembre del 2007,
fr. 700.– mensili dal gennaio
al dicembre del 2008,
fr. 800.– mensili dal gennaio
all'agosto del 2009,
fr. 700.– mensili dal settembre
al dicembre del 2009,
fr. 600.– mensili dal gennaio al
dicembre del 2010,
fr. –.– dal gennaio
all'aprile del 2011 e
fr. 1230.– mensili dal
maggio del 2011 in poi.
Non ravvisandosi – né essendo
fatte valere – in concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per
equità da un riparto proporzionale dell'onere di mantenimento fra genitori (sopra,
consid. 8 in principio), risulta in definitiva quanto segue:
a) Dal
1° luglio 2007 fino al 6° compleanno di AP 1
Disponibilità media complessiva
dei genitori: fr. 1720.– mensili (arrotondati)
Fabbisogno
medio in denaro della figlia: fr. 1925.– mensili (arrotondati)
Quota media
a carico dell'appellante (pari alla sua disponibilità):
fr. 1130.–
mensili (arrotondati)
Contributo
medio fissato dal Pretore: fr. 1045.– mensili (arrotondati, assegni familiari
non compresi).
b) Dal
6° fino al 12° compleanno di AP 1
Disponibilità
media complessiva dei genitori: fr. 2500.– mensili
Fabbisogno
medio in denaro della figlia: fr. 1850.– mensili (arrotondati)
Quota
media a carico dell'appellante: fr. 1060.– mensili (arrotondati)
Contributo
medio fissato dal Pretore: fr. 890.– mensili (arrotondati, assegni familiari
non compresi).
c) Dal
12° fino al 16° compleanno di AP 1
Disponibilità
media complessiva dei genitori: fr. 2720.– mensili
Fabbisogno
medio in denaro della figlia: fr. 2095.– mensili (arrotondati)
Quota
media a carico dell'appellante: fr. 1150.– mensili (arrotondati)
Contributo
medio fissato dal Pretore: fr. 860.– mensili (arrotondati, assegni familiari
non compresi).
d) Dal
16° fino al 18° compleanno di AP 1
Disponibilità
media complessiva dei genitori: fr. 2720.– mensili
Fabbisogno
medio in denaro della figlia: fr. 2045.– mensili (arrotondati)
Quota
media a carico dell'appellante: fr. 1120.– mensili (arrotondati)
Contributo
medio fissato dal Pretore: fr. 860.– mensili (arrotondati, assegni familiari
non compresi).
11. Se ne conclude che, nel
risultato, la sentenza del Pretore si rivela finanche favorevole
all'appellante. Quanto a un'ipotetica reformatio in peius, ammesso e
non concesso che ciò possa entrare in linea di conto (questa Camera ha già dichiarato
irricevibile il 25 luglio 2012 per carenza di requisiti formali un appello
introdotto dalla figlia contro la sentenza del Pretore: sopra, lett. G), simile
eventualità imporrebbe un avvertimento previo dell'appellante, al quale
andrebbe consentito di ritirare l'impugnazione. E il ritiro lascerebbe sussistere
in ultima analisi la sentenza di primo grado, con lo stesso esito del giudizio
odierno.
12. Le
spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato alla controparte, cui non ha cagionato spese.
La
richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può trovare
accoglimento. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone infatti non solo
che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese
legali e giudiziarie della causa (art. 117 lett. a CPC), ma altresì che la
posizione di lui non appaia senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Nella fattispecie l'appello appariva destinato fin dall'inizio alla reiezione, a
tratti addirittura in ordine, tanto che non è stato notificato a AP 1 per
osservazioni. Il conferimento del gratuito patrocinio non entra pertanto in
linea di conto. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui
versa il convenuto si tiene conto, ad ogni modo, contenendo l'ammontare della
tassa di giustizia.
13. Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in
cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).