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Decisione

11.2012.74

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie

6 ottobre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC, il giudice fissa i nuovi contributi di

mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi presi in esame per il calcolo

nel giudizio precedente (sentenza del Tribunale federale,5A_860/2013 del 29 gennaio

2014, consid. 4.2 e 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III

606 consid. 4.1.2).

5. Nella decisione impugnata il

Pretore ha ricordato anzitutto come nella precedente sentenza del 18 settembre

2009 egli avesse imputato alla moglie, dal 1° aprile 2010, un reddito ipotetico

di fr. 2500.– mensili ritenendo possibile, alla luce della di lei formazione

ed età, come pure delle esigenze legate alla cura dei figli, l'esercizio di un'attività

lucrativa al 40–50%. Se non che, dopo numerose e infruttuose ricerche tra il

2009 e il 2011, l'interessata ha reso verosimili evidenti difficoltà nel reperire

un impiego e l'impossibilità di conseguire il reddito ascrittole. In condizioni

del genere si giustificava così, secondo il Pretore, di ridurre il reddito

ipotetico a fr. 1500.– mensili (come chiedeva l'interessata), corrispondente allo

stipendio mensile netto di una cameriera al 50%. Le parti non avendo messo in

discussione il reddito del marito (fr. 11 800.–

mensili) né l'ammontare del fabbisogno familiare (fr. 11 665.– mensili) né il fabbisogno in denaro dei

figli (che appariva invariato), il Pretore ha fissato così in fr. 3650.–

mensili il contributo alimentare mensile che il marito deve versare alla moglie

(fabbisogno di lei fr. 4300.– mensili, meno il reddito ipotetico di fr. 1500.–

mensili, più la mezza eccedenza del bilancio familiare di fr. 817.50 mensili). Per

ragioni di equità egli ha fatto retroagire inoltre l'aumento del contributo dal

1° aprile 2010, allorché egli aveva inizialmente deciso di imputare all'istante

un reddito ipotetico.

6. L'appellante contesta in

primo luogo che la moglie si sia sufficientemente prodigata per trovare un'attività

retribuita, sostenendo che, seppure essa abbia svolto quattro o cinque ricerche

mensili, come reputa il Pretore, ciò non basta allo scopo, poiché le casse di

disoccupazione impongono da due a quattro ricerche per settimana. Per di più,

quanto intrapreso dalla moglie nel caso specifico era carente dal profilo qualitativo,

ove appena si pensi che mancava un curriculum vitae e la necessaria

documentazione, di modo che richieste di lavoro e partecipazioni a pubblici

concorsi erano destinate sin dall'inizio all'insuccesso. Per il resto, il

semplice fatto di avere esibito un elenco di persone che la moglie avrebbe interpellato

in vista di un impiego (doc. 17) non dimostrerebbe alcunché, trattandosi di una

mera dichiarazione di parte, per altro contestata. Anche alla luce della

formazione e delle competenze linguistiche (italiano, inglese e spagnolo) di

cui l'istante dispone – conclude l'interessato – non si giustificava quindi una

riduzione del reddito ipotetico né, men che meno, un aumento del contributo

alimentare.

7. Nelle circostanze descritte

occorre verificare – a un esame di verosimiglianza – se le previsioni formulate

in base alla situazione esistente al momento in cui il Pretore ha statuito il 18

settembre 2009 (inc. OA.2008.15) non si siano avverate o si siano avverate solo

in parte. Ora, a quel tempo i figli frequentavano la scuola dell'obbligo e l'istante

stessa intendeva reinserirsi in una professione, sicché il Pretore le aveva imputato

un guadagno potenziale di fr. 2500.– mensili grazie anche alla formazione universitaria

di lei. Per darle il tempo necessario di reperire un'occupazione idonea, nondimeno,

egli aveva fissato la decorrenza del reddito dal 1° aprile 2010.

a) Nell'appello

il convenuto rimprovera alla moglie di non essersi annunciata all'assicurazione

contro la disoccupazione, rinunciando così a conseguire un reddito. In realtà

risulta che ai ruoli della disoccupazione l'istante si era iscritta già nel

2009 (contrariamente a quanto essa ha dichiarato al Pretore durante l'interrogatorio

formale del 29 ottobre 2010), tant'è che ha percepito indennità assicurative dal

febbraio di quell'anno fino al febbraio del

2010 (conteggio prodotto in appello dal convenuto medesimo il 13 maggio 2013:

sopra, consid. 2). Se non che, quando si è rivolta al Pretore il 20 luglio

2010 chiedendo l'aumento del contributo alimentare per sé dal 1° aprile 2010,

essa aveva ormai esaurito simili indennità. Certo, dal febbraio del 2009 al

febbraio del 2010 AO 1 ha incassato dal marito il contributo alimentare mensile

sottacendo la parallela riscossione di indennità assicurative (come AP 1

lamenta nell'appello), ma ciò non riguarda il periodo oggetto del presente giudizio,

che va dal 1° aprile al 1° settembre 2010. Se mai AP 1 avrebbe potuto sollecitare

una revisione della precedente sentenza a tutela dell'unione coniugale,

Considerandi

chiedendo che dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 si riducesse il

contributo alimentare a suo carico di quanto la moglie aveva percepito da altra

fonte (analogamente, in materia di provvedimenti cautelari nell'ambito di una

causa di divorzio: DTF 127 III 498 consid. 3a). La questione trascende nondimeno

– come detto – i limiti dell'attuale giudizio.

b) L'appellante

fa valere che, comunque sia, anche dopo il 1° aprile 2010 la moglie non si

è adeguatamente attivata per cercare lavoro, avendo inoltrato un numero di candidature

insufficiente e non debitamente corredato dei documenti giustificativi. Il

Pretore ha accertato tuttavia che AO 1 ha diramato anche nel 2010 quattro o

cinque ricerche d'impiego ogni mese, in vari ambiti e funzioni (lavori

d'ufficio, di consulenza e finanche dirigenziali), conseguendo nel contempo un

diploma federale come assistente del personale e frequentando un corso di

lingua inglese di livello intermedio (sentenza impugnata, consid. 4.2). Nelle

sue lettere di presentazione essa ha esposto partitamente inoltre la formazione

scolastica e professionale seguita, le sue conoscenze linguistiche, così come le

esperienze lavorative maturate nel settore in cui postulava l'assunzione. Pur

in assenza di un formale curriculum vitae, dalle candidature emer­geva

in modo chiaro il profilo dell'interessata.

Analoghe

richieste d'impiego l'interessata aveva già cominciato a inviare, del resto, nell'aprile

del 2009 e ha continuato a spedire sull'arco di due anni, ancora nel 2011 (sentenza

impugnata, loc. cit.). E fino al febbraio del 2010 queste erano state reputate idonee

dall'assicurazione contro la disoccupazione, per numero e per contenuto. È vero

che il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione

perseguono scopi diversi, sicché un comportamento che può giustificare il diritto

a indennità contro la disoccupazione potrebbe risultare insufficiente di fronte

agli obblighi che incombono in virtù del diritto di famiglia (I CCA, sentenza

inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 5b). L'appellante non spiega

tuttavia – né è dato a divedere – perché nel caso specifico soccorrerebbero

estremi del genere. Al proposito l'appello manca di consistenza.

c) Ne

discende che l'istante ha reso verosimile l'impossibilità di conseguire, dopo

il 1° aprile 2010, il reddito imputatole dal Pretore nella sentenza a

protezione dell'unione coniugale emanata il 18 settembre 2009. A ragione pertanto il Pretore ha modificato il contributo alimentare previsto allora, mentre il

metodo di calcolo e i fattori che entrano in linea di conto per la definizione

del contributo alimentare non sono contestati. Resta da stabilire se si

giustificasse di far decorrere la modifica – come ha deciso il Pretore – prima

ancora che AO 1 ne facesse richiesta.

8.

L'appellante sostiene che

in difetto di motivi gravi e impellenti di equità non sussistano i presupposti per

modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale con effetto retroattivo.

Tanto meno – egli adduce – per una differenza di soli fr. 330.– mensili rispetto

al contributo alimentare originario (fr. 3320.– mensili), per una durata di

qualche mese e per obblighi che risalgono ad anni orsono. Tutt'al più – egli

epiloga – l'aumento del contributo alimentare sarebbe potuto decorrere in concreto

dal 20 luglio 2010 (data dell'istanza di modifica).

a) La

prassi di questa Camera si fondava nel passato sul principio per cui – di

massima – una modifica di contributi alimentari provvisio­nali o a protezione

dell'unione coniugale avesse effetto solo per il futuro, ma che ragioni di

equità potessero indurre il giudi­ce a far decorrere la modifica già dalla

presentazione dell'istanza (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). La giurisprudenza del

Tribunale federale ha precisato ora che la modifica di contributi alimentari

provvisio­nali o a protezione dell'unione coniugale esplica effetti – di regola

– sin dall'intro­duzione dell'istanza, il creditore della presta­zio­ne dovendo

prendere in considerazione già da quel momento un'eventuale riduzione o

soppressione del contributo. Per contro, una modifica retroattiva di

contributi alimentari provvisio­nali, la cui decorrenza preceda l'inoltro

dell'istanza, è prospettabile solo in eventualità del tutto eccezionali (I CCA,

senten­za inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 12 con riferimento alla

sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011

consid. 6.2, in: SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315). Tali sono, ad esempio, l'assenza

all'estero o l'ignota dimora del debitore alimentare, il comportamento

ingannevole di una parte, la grave malattia o l'impedimento ad agire

dell'avente diritto (SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315 con rinvio a DTF 111 II 107 in fondo).

b) Nel

caso in esame non si intravedono nemmeno da lungi premesse assimilabili a

quelle testé accennate. Il Pretore ha creduto di scorgere “impellenti ragioni

di equità” nel “considerevole divario” che separa l'accertamento del reddito

ipotetico fissato nella sentenza del 18 settembre 2009 da quello che figura

nella decisione impugnata (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Tale divario sarà fors'anche considerevole, ma non integra nemmeno volendo essere

generosi una circostanza “del tutto eccezionale” nel senso inteso della menzionata

giurisprudenza. Nulla giustificava perciò che egli si scostasse dalla regola per

cui la modifica della precedente decisione decorresse dall'introduzione

dell'istanza, il 20 luglio 2010. Su questo punto l'appello si rivela provvisto

di buon fondamento e la sentenza del Pretore va riformata.

9.

L'appellante si duole

infine che il Pretore abbia omesso di indicare, nel giudizio impugnato, la facoltà

per lui di compensare quanto già pagato a titolo di contributi alimentari fino

a concorrenza di fr. 2070.– mensili, compresi gli oneri ipotecari. Dal

Dispositivo

dispositivo della decisione impugnata si desume testualmente, tuttavia, che

l'unico elemento modificato dal Pretore rispetto alla precedente decisione

consiste nell'entità del contributo alimentare per la mo­glie. Tutto il resto

sussiste invariato, a cominciare dalla facoltà per AP 1 di dedurre quanto già versato

per contributi alimentari fino a fr. 2070.– mensili, oneri ipotecari

inclusi. Tant'è che la stessa istanza di modifica presentata dalla moglie

prevedeva tale possibilità. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.

10. Le spese della decisione

odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

esce sconfitto sull'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie, ma ottiene

causa vinta sulla relativa decorrenza. Equitativamente si giustifica così di

addebitagli un terzo dei costi, mentre il resto andrebbe a carico della moglie,

la quale però non ha formulato osservazioni all'appello e va dunque esente da

spese, oltre che dall'obbligo di rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente

agli oneri processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate),

che può rimanere invariato, il Pretore avendo dovuto statuire in quella sentenza

anche sull'affidamento dei figli e sul diritto di visita.

11. Quanto ai rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

L'istanza volta alla modifica delle misure a

protezione dell'unione coniugale decise il 18 settembre 2009 (inc. DI.2008.15) è

parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO

1 in via anticipata è aumentato a fr. 3650.– mensili dal 20 luglio 2010.

Per il resto

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali ridotte, di fr.

250.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).