11.2012.74
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie
6 ottobre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.74
11.2012.74
Lugano
6 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2010.165 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con
istanza
del 20 luglio 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 13 luglio 2012 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1972) si
sono sposati a __________ il 14 agosto 1998, adottando la separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati L__________, il 3 dicembre 1998, e P__________, il 27
giugno 2000. Durante la vita in comune il marito, disegnatore edile, ha
lavorato come direttore tecnico per la __________ di __________, mentre la moglie,
laureata in giurisprudenza a __________ e con un Executive Master of Business
Administration conseguito alla __________ di __________, non ha svolto attività
lucrativa. I coniugi si sono separati nell'aprile del 2008, quando AP 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 692 RFD di __________, di
proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Adito il 22 gennaio 2008 da AO
1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 18 settembre 2009 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi
vivono separati dall'aprile del 2008, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli congiuntamente ai genitori, ha istituito una
curatela educativa e ha obbligato il marito a versare dal 1° aprile 2010
contributi alimentari di fr. 3320.– mensili per la moglie, di fr. 790.– mensili
(oltre la metà dell'assegno familiare) per la figlia L__________ e di fr. 705.–
(oltre la metà dell'assegno familiare) per il figlio P__________, autorizzandolo
a dedurre “quanto già pagato per alimenti e al massimo fr. 2072.– mensili per i
costi ipotecari da lui onorati o che onorerà in futuro in relazione all'appartamento
coniugale di sua proprietà” (inc. DI.2008.15).
C. Il 20 luglio 2010 AO 1 si è
rivolta al Pretore per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il
diritto di visita paterno), come pure l'aumento dal 1° aprile 2010 del
contributo alimentare per sé a fr. 3825.– mensili, di quello per L__________
a fr. 1460.– mensili e di quello per P__________ a fr. 1290.–, assegni
familiari non compresi, autorizzando il marito a dedurre al massimo fr. 2072.–
mensili per i costi ipotecari che lui avrebbe onorato in relazione all'appartamento
coniugale di sua proprietà. Identiche domande essa ha formulato in via
cautelare. All'udienza del 20 settembre 2010, indetta per la discussione cautelare
e il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 29 marzo 2012 AO 1 ha confermato le
richieste dell'istanza, salvo aumentare a fr. 1460.– mensili (oltre l'assegno
familiare) il contributo alimentare chiesto dal 1° luglio 2012 per P__________.
Nel proprio allegato del 27 marzo 2012 AP 1 ha respinto ogni pretesa della
moglie. Con sentenza del 2 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza, aumentando il contributo alimentare per la moglie a fr. 3650.–
mensili dal 1° aprile 2010. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 luglio 2012 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respingere l'istanza.
AO 1 non ha presentato osservazioni. Nel frattempo, il 10 settembre 2010, AP 1
ha promosso azione di divorzio e con decreto cautelare del 2 luglio 2012 il
Pretore ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre (riservato il diritto
di visita paterno), ha confermato la curatela educativa, ha assegnato l'abitazione
coniugale alla moglie e ha condannato il marito a versare contributi alimentari
per lei (compresi tra fr. 3000.– e fr.
3650.– mensili) e per i figli (compresi tra fr. 805.– e fr. 2110.–) dal
1° settembre 2010, autorizzando di nuovo AP 1 a dedurre “quanto già pagato per
alimenti e al massimo fr. 2072.– mensili per i costi ipotecari da lui onorati o
che onorerà in futuro in relazione all'appartamento coniugale di sua proprietà”
(inc. OA.2010.111). Contro tale decreto AP 1 è insorto mediante appello del 13
luglio 2012, tuttora pendente.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, le cause ancora pendenti al momento dell'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere
regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale –
comprese le rispettive modifiche – intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011
sono pertanto appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che, dandosi controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari per
moglie e figli in discussione al momento in cui è stata emanata la decisione di
primo grado. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie
la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 3 luglio
2012. Depositato il 13 luglio 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Entrambe le parti hanno
trasmesso a questa Camera il 21 settembre 2012, il 17 dicembre 2012 e il 19
aprile 2013 atti processuali relativi alla causa di divorzio in corso. Il
convenuto ha fatto seguire inoltre, il 13 maggio 2013, un conteggio della Cassa
disoccupazione __________ dal quale si evince che nel 2009 e nel 2010 la moglie
ha percepito indennità di disoccupazione per complessivi fr. 21 595.–. Il 16 aprile 2014 egli ha precisato che ciò
è giunte a sua conoscenza solo il 6 maggio 2013 in seguito a un'istanza di edizione nella causa di merito, nonostante la moglie avesse sempre
negato la riscossione di simili indennità. Come si vedrà oltre, tali mezzi di
prova non appaiono tuttavia di rilievo per il giudizio. Non giova dunque diffondersi
sulla loro ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC).
3. Il giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale rimane competente per statuire sull'assetto
della vita separata fino alla litispendenza dell'azione di divorzio, anche se
la sua decisione interviene in seguito (DTF 129 III 62 consid. 3 con
riferimenti). Una volta introdotta l'azione di divorzio, invece, la competenza
per modificare l'assetto stabilito a protezione dell'unione coniugale spetta unicamente
al giudice del divorzio. Dopo l'introduzione della causa di divorzio il giudice
a protezione dell'unione coniugale rimane competente solo per adottare misure relative
al lasso di tempo che precede l'avvio di tale causa (DTF 138 III 648 consid.
3.3.2 con rinvii; v. anche RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7). Ciò premesso, oggetto
dell'attuale decisione resta la modifica del contributo alimentare per la
moglie dal 1° aprile 2010 fino al momento in cui è subentrato l'assetto
cautelare decretato dal giudice del divorzio, il 1° settembre 2010.
4. Le condizioni per
modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 CC)
sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che una modifica
si giustifica ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze
considerate al momento della decisione, quando le previsioni formulate in base
alla situazione di quel momento non si siano avverate (o si siano avverate solo
in parte), oppure quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze
determinanti. Le parti non possono invocare per contro un errato apprezzamento
delle circostanze iniziali, la procedura non avendo lo scopo di correggere la
decisione precedente, ma solo di adattarla alla nuova situazione. Decisivo è lo
stato di fatto al momento in cui è presentata l'istanza di modifica (sentenza
del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2). Qualora ravvisi
Fatti
i presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC, il giudice fissa i nuovi contributi di
mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi presi in esame per il calcolo
nel giudizio precedente (sentenza del Tribunale federale,5A_860/2013 del 29 gennaio
2014, consid. 4.2 e 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III
606 consid. 4.1.2).
5. Nella decisione impugnata il
Pretore ha ricordato anzitutto come nella precedente sentenza del 18 settembre
2009 egli avesse imputato alla moglie, dal 1° aprile 2010, un reddito ipotetico
di fr. 2500.– mensili ritenendo possibile, alla luce della di lei formazione
ed età, come pure delle esigenze legate alla cura dei figli, l'esercizio di un'attività
lucrativa al 40–50%. Se non che, dopo numerose e infruttuose ricerche tra il
2009 e il 2011, l'interessata ha reso verosimili evidenti difficoltà nel reperire
un impiego e l'impossibilità di conseguire il reddito ascrittole. In condizioni
del genere si giustificava così, secondo il Pretore, di ridurre il reddito
ipotetico a fr. 1500.– mensili (come chiedeva l'interessata), corrispondente allo
stipendio mensile netto di una cameriera al 50%. Le parti non avendo messo in
discussione il reddito del marito (fr. 11 800.–
mensili) né l'ammontare del fabbisogno familiare (fr. 11 665.– mensili) né il fabbisogno in denaro dei
figli (che appariva invariato), il Pretore ha fissato così in fr. 3650.–
mensili il contributo alimentare mensile che il marito deve versare alla moglie
(fabbisogno di lei fr. 4300.– mensili, meno il reddito ipotetico di fr. 1500.–
mensili, più la mezza eccedenza del bilancio familiare di fr. 817.50 mensili). Per
ragioni di equità egli ha fatto retroagire inoltre l'aumento del contributo dal
1° aprile 2010, allorché egli aveva inizialmente deciso di imputare all'istante
un reddito ipotetico.
6. L'appellante contesta in
primo luogo che la moglie si sia sufficientemente prodigata per trovare un'attività
retribuita, sostenendo che, seppure essa abbia svolto quattro o cinque ricerche
mensili, come reputa il Pretore, ciò non basta allo scopo, poiché le casse di
disoccupazione impongono da due a quattro ricerche per settimana. Per di più,
quanto intrapreso dalla moglie nel caso specifico era carente dal profilo qualitativo,
ove appena si pensi che mancava un curriculum vitae e la necessaria
documentazione, di modo che richieste di lavoro e partecipazioni a pubblici
concorsi erano destinate sin dall'inizio all'insuccesso. Per il resto, il
semplice fatto di avere esibito un elenco di persone che la moglie avrebbe interpellato
in vista di un impiego (doc. 17) non dimostrerebbe alcunché, trattandosi di una
mera dichiarazione di parte, per altro contestata. Anche alla luce della
formazione e delle competenze linguistiche (italiano, inglese e spagnolo) di
cui l'istante dispone – conclude l'interessato – non si giustificava quindi una
riduzione del reddito ipotetico né, men che meno, un aumento del contributo
alimentare.
7. Nelle circostanze descritte
occorre verificare – a un esame di verosimiglianza – se le previsioni formulate
in base alla situazione esistente al momento in cui il Pretore ha statuito il 18
settembre 2009 (inc. OA.2008.15) non si siano avverate o si siano avverate solo
in parte. Ora, a quel tempo i figli frequentavano la scuola dell'obbligo e l'istante
stessa intendeva reinserirsi in una professione, sicché il Pretore le aveva imputato
un guadagno potenziale di fr. 2500.– mensili grazie anche alla formazione universitaria
di lei. Per darle il tempo necessario di reperire un'occupazione idonea, nondimeno,
egli aveva fissato la decorrenza del reddito dal 1° aprile 2010.
a) Nell'appello
il convenuto rimprovera alla moglie di non essersi annunciata all'assicurazione
contro la disoccupazione, rinunciando così a conseguire un reddito. In realtà
risulta che ai ruoli della disoccupazione l'istante si era iscritta già nel
2009 (contrariamente a quanto essa ha dichiarato al Pretore durante l'interrogatorio
formale del 29 ottobre 2010), tant'è che ha percepito indennità assicurative dal
febbraio di quell'anno fino al febbraio del
2010 (conteggio prodotto in appello dal convenuto medesimo il 13 maggio 2013:
sopra, consid. 2). Se non che, quando si è rivolta al Pretore il 20 luglio
2010 chiedendo l'aumento del contributo alimentare per sé dal 1° aprile 2010,
essa aveva ormai esaurito simili indennità. Certo, dal febbraio del 2009 al
febbraio del 2010 AO 1 ha incassato dal marito il contributo alimentare mensile
sottacendo la parallela riscossione di indennità assicurative (come AP 1
lamenta nell'appello), ma ciò non riguarda il periodo oggetto del presente giudizio,
che va dal 1° aprile al 1° settembre 2010. Se mai AP 1 avrebbe potuto sollecitare
una revisione della precedente sentenza a tutela dell'unione coniugale,
Considerandi
chiedendo che dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 si riducesse il
contributo alimentare a suo carico di quanto la moglie aveva percepito da altra
fonte (analogamente, in materia di provvedimenti cautelari nell'ambito di una
causa di divorzio: DTF 127 III 498 consid. 3a). La questione trascende nondimeno
– come detto – i limiti dell'attuale giudizio.
b) L'appellante
fa valere che, comunque sia, anche dopo il 1° aprile 2010 la moglie non si
è adeguatamente attivata per cercare lavoro, avendo inoltrato un numero di candidature
insufficiente e non debitamente corredato dei documenti giustificativi. Il
Pretore ha accertato tuttavia che AO 1 ha diramato anche nel 2010 quattro o
cinque ricerche d'impiego ogni mese, in vari ambiti e funzioni (lavori
d'ufficio, di consulenza e finanche dirigenziali), conseguendo nel contempo un
diploma federale come assistente del personale e frequentando un corso di
lingua inglese di livello intermedio (sentenza impugnata, consid. 4.2). Nelle
sue lettere di presentazione essa ha esposto partitamente inoltre la formazione
scolastica e professionale seguita, le sue conoscenze linguistiche, così come le
esperienze lavorative maturate nel settore in cui postulava l'assunzione. Pur
in assenza di un formale curriculum vitae, dalle candidature emergeva
in modo chiaro il profilo dell'interessata.
Analoghe
richieste d'impiego l'interessata aveva già cominciato a inviare, del resto, nell'aprile
del 2009 e ha continuato a spedire sull'arco di due anni, ancora nel 2011 (sentenza
impugnata, loc. cit.). E fino al febbraio del 2010 queste erano state reputate idonee
dall'assicurazione contro la disoccupazione, per numero e per contenuto. È vero
che il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione
perseguono scopi diversi, sicché un comportamento che può giustificare il diritto
a indennità contro la disoccupazione potrebbe risultare insufficiente di fronte
agli obblighi che incombono in virtù del diritto di famiglia (I CCA, sentenza
inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 5b). L'appellante non spiega
tuttavia – né è dato a divedere – perché nel caso specifico soccorrerebbero
estremi del genere. Al proposito l'appello manca di consistenza.
c) Ne
discende che l'istante ha reso verosimile l'impossibilità di conseguire, dopo
il 1° aprile 2010, il reddito imputatole dal Pretore nella sentenza a
protezione dell'unione coniugale emanata il 18 settembre 2009. A ragione pertanto il Pretore ha modificato il contributo alimentare previsto allora, mentre il
metodo di calcolo e i fattori che entrano in linea di conto per la definizione
del contributo alimentare non sono contestati. Resta da stabilire se si
giustificasse di far decorrere la modifica – come ha deciso il Pretore – prima
ancora che AO 1 ne facesse richiesta.
8.
L'appellante sostiene che
in difetto di motivi gravi e impellenti di equità non sussistano i presupposti per
modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale con effetto retroattivo.
Tanto meno – egli adduce – per una differenza di soli fr. 330.– mensili rispetto
al contributo alimentare originario (fr. 3320.– mensili), per una durata di
qualche mese e per obblighi che risalgono ad anni orsono. Tutt'al più – egli
epiloga – l'aumento del contributo alimentare sarebbe potuto decorrere in concreto
dal 20 luglio 2010 (data dell'istanza di modifica).
a) La
prassi di questa Camera si fondava nel passato sul principio per cui – di
massima – una modifica di contributi alimentari provvisionali o a protezione
dell'unione coniugale avesse effetto solo per il futuro, ma che ragioni di
equità potessero indurre il giudice a far decorrere la modifica già dalla
presentazione dell'istanza (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). La giurisprudenza del
Tribunale federale ha precisato ora che la modifica di contributi alimentari
provvisionali o a protezione dell'unione coniugale esplica effetti – di regola
– sin dall'introduzione dell'istanza, il creditore della prestazione dovendo
prendere in considerazione già da quel momento un'eventuale riduzione o
soppressione del contributo. Per contro, una modifica retroattiva di
contributi alimentari provvisionali, la cui decorrenza preceda l'inoltro
dell'istanza, è prospettabile solo in eventualità del tutto eccezionali (I CCA,
sentenza inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 12 con riferimento alla
sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011
consid. 6.2, in: SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315). Tali sono, ad esempio, l'assenza
all'estero o l'ignota dimora del debitore alimentare, il comportamento
ingannevole di una parte, la grave malattia o l'impedimento ad agire
dell'avente diritto (SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315 con rinvio a DTF 111 II 107 in fondo).
b) Nel
caso in esame non si intravedono nemmeno da lungi premesse assimilabili a
quelle testé accennate. Il Pretore ha creduto di scorgere “impellenti ragioni
di equità” nel “considerevole divario” che separa l'accertamento del reddito
ipotetico fissato nella sentenza del 18 settembre 2009 da quello che figura
nella decisione impugnata (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Tale divario sarà fors'anche considerevole, ma non integra nemmeno volendo essere
generosi una circostanza “del tutto eccezionale” nel senso inteso della menzionata
giurisprudenza. Nulla giustificava perciò che egli si scostasse dalla regola per
cui la modifica della precedente decisione decorresse dall'introduzione
dell'istanza, il 20 luglio 2010. Su questo punto l'appello si rivela provvisto
di buon fondamento e la sentenza del Pretore va riformata.
9.
L'appellante si duole
infine che il Pretore abbia omesso di indicare, nel giudizio impugnato, la facoltà
per lui di compensare quanto già pagato a titolo di contributi alimentari fino
a concorrenza di fr. 2070.– mensili, compresi gli oneri ipotecari. Dal
Dispositivo
dispositivo della decisione impugnata si desume testualmente, tuttavia, che
l'unico elemento modificato dal Pretore rispetto alla precedente decisione
consiste nell'entità del contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto
sussiste invariato, a cominciare dalla facoltà per AP 1 di dedurre quanto già versato
per contributi alimentari fino a fr. 2070.– mensili, oneri ipotecari
inclusi. Tant'è che la stessa istanza di modifica presentata dalla moglie
prevedeva tale possibilità. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.
10. Le spese della decisione
odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
esce sconfitto sull'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie, ma ottiene
causa vinta sulla relativa decorrenza. Equitativamente si giustifica così di
addebitagli un terzo dei costi, mentre il resto andrebbe a carico della moglie,
la quale però non ha formulato osservazioni all'appello e va dunque esente da
spese, oltre che dall'obbligo di rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente
agli oneri processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate),
che può rimanere invariato, il Pretore avendo dovuto statuire in quella sentenza
anche sull'affidamento dei figli e sul diritto di visita.
11. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza volta alla modifica delle misure a
protezione dell'unione coniugale decise il 18 settembre 2009 (inc. DI.2008.15) è
parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO
1 in via anticipata è aumentato a fr. 3650.– mensili dal 20 luglio 2010.
Per il resto
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali ridotte, di fr.
250.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).