11.2012.75
Misure provvisionali: modifica del contributo di mantenimento per la moglie
6 ottobre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.75
Lugano
6 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2010.111 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 10 settembre 2010
da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 13 luglio 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 2 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1972) si
sono sposati a __________ il 14 agosto 1998, adottando la separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati L__________, il 3 dicembre 1998, e P__________, il 27
giugno 2000. Durante la vita in comune il marito, disegnatore edile, ha
lavorato come direttore tecnico per la P__________ SA di __________, mentre la
moglie, laureata in giurisprudenza a __________ e con un Executive Master of
Business Administration conseguito alla __________ di __________, non ha
svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati nell'aprile del 2008,
quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 692 RFD di __________,
di proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Adito il 22 gennaio 2008 da AO
1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 18 settembre 2009 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi
vivono separati dall'aprile del 2008, ha assegnato l'abitazione coniugale alla
moglie, ha affidato i figli congiuntamente ai genitori, ha istituito una curatela
educativa e ha obbligato il marito a versare dal 1° aprile 2010 contributi alimentari
di fr. 3320.– mensili per la moglie, di fr. 790.– mensili (oltre la metà
dell'assegno familiare) per la figlia L__________ e di fr. 705.– (oltre la metà
dell'assegno familiare) per il figlio P__________, autorizzandolo a dedurre
“quanto già pagato per alimenti e al massimo fr. 2072.– mensili per i costi
ipotecari da lui onorati o che onorerà in futuro in relazione all'appartamento
coniugale di sua proprietà” (inc. DI.2008.15). In esito a un'istanza di
modifica presentata il 20 luglio 2010 da AO 1, il Pretore ha poi aumentato con
sentenza del 2 luglio 2012 il contributo di mantenimento in favore della moglie
a fr. 3650.– mensili dal 1° aprile 2010 (inc. DI.2010.165). Statuendo in data
odierna su appello di AP 1, questa Camera ha riformato tale decisione e fatto decorrere
l'aumento dal 20 luglio 2010 (inc. 11.2012.74).
C. Nel frattempo, il 10
settembre 2010, AP 1 ha promosso azione di divorzio e in via cautelare ha chiesto
di confermare l'affidamento congiunto dei figli, ha rivendicato l'attribuzione
dell'alloggio coniugale dal 1° gennaio 2011 e ha offerto un contributo alimentare
per la moglie di fr. 1350.– mensili dal settembre al novembre del 2010, ridotto
a fr. 1300.– mensili dal dicembre del 2010, come pure un contributo alimentare
per ciascun figlio di fr. 650.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 800.–
mensili fino alla maggiore età, oltre la metà dell'assegno familiare, sollecitando
altresì l'autorizzazione a trattenere fino alla liberazione dell'alloggio
coniugale l'importo massimo di fr. 2072.– sui contributi alimentari dovuti. All'udienza
del 20 settembre 2010, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto
di respingere l'istanza, postulando a sua volta l'affidamento dei figli
(riservato il diritto di visita paterno) e chiedendo retroattivamente dal 1°
aprile 2010 un contributo alimentare per sé di fr. 3825.– mensili, così come un contributo alimentare di fr. 1460.–
mensili per L__________ e uno di fr. 1290.– mensili per P__________,
assegni familiari non compresi.
D. L'istruttoria cautelare è
terminata il 24 febbraio 2012 e alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 27 marzo 2012,
AP 1 ha reiterato le sue richieste iniziali. In un allegato del 29 marzo
2012 AO 1 ha ribadito la propria posizione, salvo chiedere un aumento del contributo
alimentare per P__________ a fr. 1460.– mensili dal 1° luglio 2012, oltre l'assegno
familiare.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 2 luglio 2012, il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale alla
moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno), ha
confermato l'istituzione di una curatela educativa e ha condannato AP 1 a
versare i seguenti contributi di mantenimento:
Dal 1° settembre 2010
al 31 agosto 2011:
fr. 3650.– mensili per la
moglie,
fr. 890.– mensili per L__________,
compreso metà assegno familiare e
fr. 805.– mensili per P__________, compreso
metà assegno familiare;
Dal 1° settembre 2011
al 30 giugno 2012:
fr. 3000.– mensili per la
moglie,
fr. 2110.– mensili per L__________, assegno
familiare compreso e
fr. 1480.– mensili per P__________, assegno
familiare compreso;
Dal 1° luglio 2012 in
poi:
fr. 3150.– mensili per la moglie,
fr. 2110.– mensili per L__________, assegno
familiare compreso e
fr. 1740.– mensili per P__________, l'assegno
familiare compreso.
Il marito è stato autorizzato inoltre
a dedurre quanto già versato in contributi alimentari fino a concorrenza di fr.
2072.– per gli
oneri ipotecari pagati in
relazione all'appartamento di sua proprietà. Le spese processuali di
complessivi fr. 7345.– (di cui fr. 5650.– per l'esecuzione di una perizia)
sono state poste per un quinto a carico della moglie e per il resto a carico
del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Su
richiesta del marito tale sentenza è stata rettificata il 9 luglio 2012 nel
senso che alla moglie è stato attribuito dal 1° luglio 2012 un contributo
alimentare di fr. 2950.– anziché di fr. 3150.– mensili.
F. Contro il decreto appena
citato AP 1 è insorto a questa Camera il 13 luglio 2012 per ottenere che,
conferito al suo appello effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia
riformato nel senso che gli sia attribuita l'abitazione coniugale, che alla
moglie sia ordinato di liberare i locali al più presto e che i contributi
alimentari siano fissati come segue:
Dal 1° settembre 2010
al 31 agosto 2011:
fr. 1725.– mensili per la
moglie,
fr. 855.– mensili per L__________,
compreso metà assegno familiare e
fr. 761.– mensili per P__________, compreso
metà assegno familiare;
Dal 1° settembre 2011
al 30 giugno 2012:
fr. 1023.– mensili per la
moglie,
fr. 1962.– mensili per L__________, assegno
familiare compreso e
fr. 1362.– mensili per P__________, assegno
familiare compreso;
Dal 1° luglio 2012 in
poi:
fr. 971.– mensili per la
moglie,
fr. 1864.– mensili per L__________, assegno
familiare compreso e;
fr. 1514.– mensili per P__________, assegno
familiare compreso.
Con decreto del 26 luglio 2012 il
presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo
limitatamente ai contributi alimentari dovuti da AP 1 fino al luglio del 2012
compreso. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello. Nel frattempo, con
sentenza del 4 febbraio 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio. Contro
tale sentenza hanno introdotto appello entrambe le parti. Gli appelli sono
tuttora pendenti (inc. 11.2014.17 e 11.2014.18).
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante
il 3 luglio 2012. Depositato il 13 luglio 2012, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Entrambe le parti hanno trasmesso
a questa Camera il 21 settembre 2012, il 17 dicembre 2012 e il 19 aprile 2013
atti processuali relativi alla causa di divorzio in corso. Il convenuto ha
fatto seguire inoltre, il 13 maggio 2013, un conteggio della Cassa disoccupazione
__________ dal quale si evince che nel 2009 e nel 2010 la moglie ha percepito,
contrariamente a quanto aveva sempre dichiarato, indennità per complessivi fr.
21 595.–. Il 16 aprile 2014 egli ha
precisato che ciò è giunto a sua conoscenza solo il 6 maggio 2013, in seguito a un'istanza di edizione nella causa di merito. Ora, gli atti della causa di
divorzio successivi all'emanazione della sentenza impugnata sono nuovi, ma
senz'altro ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Gli altri non appaiono di rilievo
per il giudizio. Sulla loro ricevibilità non giova dunque attardarsi.
3. Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore ha rilevato che la situazione della famiglia era notevolmente
cambiata nel corso della procedura, giacché dal settembre del 2011 i figli, affidati
sino ad allora congiuntamente ai genitori (di giorno alla madre, dalle ore 18.30
alle 8.30 al padre), erano di fatto – per loro espressa volontà – attribuiti alla
custodia esclusiva della madre, seppure con ampio diritto di visita paterno. Accertato
ciò, il primo giudice ha omologato tale modifica (decreto impugnato, consid. 3),
mentre non ha ravvisato motivo per modificare l'assetto cautelare e assegnare l'abitazione
coniugale al marito (decreto impugnato, consid. 4.5).
Quanto ai redditi di AP 1, il
Pretore ha ritenuto verosimile che questi potesse
tuttora conseguire un guadagno di fr. 11 800.–
mensili (assegni familiari inclusi), come nella procedura a tutela dell'unione
coniugale (decreto impugnato, consid. 6.3). Anche il fabbisogno minimo di lui è
stato ritenuto invariato in fr. 4000.– mensili fino al settembre del 2011, mentre
è stato aumentato a fr. 4358.– mensili dopo di allora (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 2100.–, premio della cassa malati fr. 416.–, assicurazione
della mobilia e contro la responsabilità civile fr. 42.–, imposte fr. 600.–:
decreto impugnato, consid. 7.1 e 7.2).
Relativamente alla moglie, il
Pretore ha ricordato che nella procedura a tutela dell'unione coniugale essa si
era vista imputare un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili (decreto impugnato,
consid. 2). Il fabbisogno minimo di lei, immutato fino al settembre
del 2011, è stato confermato in
fr. 4300.– mensili, ma ridotto a fr. 4000.– mensili arrotondati in seguito
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno
in denaro dei figli] fr. 864.–, premio della cassa malati fr. 611.–,
assicurazione della mobilia e contro la responsabilità
civile fr. 25.–, costi d'automobile fr. 500.–,
imposte fr. 600.–: decreto impugnato, consid. 8.1 e 8.2).
Infine i fabbisogni in denaro dei
figli, stimati in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella del 2012),
sono stati definiti in fr. 2110.– mensili per L__________, rispettivamente in
fr. 1680.– mensili per P__________ fino al giugno del 2012 e in fr. 1940.–
mensili da allora in poi, assegni familiari inclusi (decreto impugnato, consid.
9).
Constatata un'eccedenza nel
bilancio familiare di fr. 1635.– mensili dal 1° settembre 2010 al 31 agosto
2011, di fr. 1110.– mensili dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2012 e di
fr. 850.– mensili dal 1° luglio in poi, il Pretore ha condannato AP 1 a
versare i seguenti contributi alimentari indicati dianzi (lett. E).
4. Le misure adottate a
protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante la
successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del
divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti
cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima
frase), il giudice del divorzio modificherà o sopprimerà le misure a protezione
dell'unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in
maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al
momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere
circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). Dandosi
simili presupposti, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di
mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva
tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano
litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2;
più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_15/2014 del 28
luglio 2014, consid. 3 ).
5. Nella fattispecie è indubbio
che la situazione familiare sia mutata in maniera duratura e rilevante dopo che,
nel settembre 2011, i figli sono affidati di fatto alla sola madre, pur con un
ampio diritto di visita paterno. Tale stato di fatto non è rimesso in discussione
dall'appellante, il quale rivendica invece – e in primo luogo – l'assegnazione
dell'alloggio coniugale dal 1° gennaio 2011, principalmente per ragioni finanziarie.
a) Nell'appello
AP 1 ribadisce che l'attribuzione dell'abitazione coniugale a moglie e figli è
troppo onerosa. Egli contesta l'opinione del Pretore, secondo cui il costo
dell'alloggio è di fr. 2070.– mensili, sottolineando che ciò non tiene conto del
rimborso del mutuo (fr. 16 000.– annui) elargitogli
dal padre __________ per finanziare la “Residenza __________” (in cui si trova l'abitazione).
A suo avviso il costo effettivo dell'appartamento è di fr. 4205.– mensili, per
lui non più sopportabile. Inoltre moglie e figli non abbisognerebbero, tanto
meno dopo una separazione che risale al 2008, di un lussuoso alloggio da 300 m², men che meno ove si pensi che i figli frequentano entrambi la scuola a __________ e non devono
necessariamente abitare ad __________. Spendendo fr. 2070.– mensili, moglie e figli
potrebbero ugualmente abitare in un appartamento decoroso a __________.
b) I
criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC – cui rimanda l'art.
276 cpv. 1 CPC – l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le
parti non trovino un accordo sono già stati riassunti da questa Camera (RtiD
I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici principi figurano nella
sentenza del Tribunale federale 5A_298/2014 del 24 luglio 2014, consid. 3.3.2
con rinvii). La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente, che a tal
fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo al
proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata
tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da seguire,
a doppio stadio, è quello in appresso.
In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più
utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae
oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto
questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato
al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente
domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di
vita. Vanno considerati altresì
gli
interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti –
ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato
sistemato appositamente – ad esempio – in funzione dello stato di salute di
lui.
In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena
enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più
ragionevolmente imporsi un trasloco, ponderate tutte le circostanze concrete.
In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età
avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato
in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un
trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva –
che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere
economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non
permettano ai coniugi di conservare l'abitazione.
Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto
dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario
o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio
(I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 3 con
richiamo alla metodologia esposta nella sentenza del Tribunale federale
5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi rinvii,
pubblicato in: SJ 2013 I 159).
c) Nella
fattispecie il Pretore doveva esaminare così – alla luce delle nuove
circostanze – a chi l'abitazione coniugale fosse verosimilmente più utile,
attribuendo l'uso dell'appartamento alla parte che ne traesse oggettivamente il
maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Prioritari
rimanevano gli interessi di L__________ (nata il 3 dicembre 1998) e P__________
(nato il 27 giugno 2000), i quali erano legittimamente interessati – anche
frequentando le scuole a __________ – a rimanere per quanto possibile nel loro
ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle
consuetudini di vita. A maggior ragione dopo che dal settembre 2011 si trovano sotto
la custodia parentale della sola madre. L'appellante afferma che i figli
avrebbero ormai raggiunto una loro serenità. Proprio per tale ragione non sarebbe
stato il caso tuttavia di mettere a repentaglio quello stato di cose,
disponendo cambiamenti dispensabili.
d) Si
aggiunga, per lo meno a un sommario esame, che il costo dell'appartamento coniugale accertato dal Pretore in fr. 2070.– è
quello considerato a suo tempo nella sentenza a protezione dell'unione
coniugale del 18 settembre 2009, non impugnata da AP 1. Inoltre esso è inferiore
a quello che l'appellante ha indicato per il proprio alloggio (fr. 2400.–
mensili) nella sua dichiarazione d'imposta del 2010. Infine esso corrisponde tuttora
alla differenza tra le spese mensili per gli oneri ipotecari, la gestione e la manutenzione
dell'intero stabile “Residenza __________” (composto di quattro appartamenti,
tra cui quello coniugale), di complessivi fr. 9295.–, e le pigioni incassate (dai
tre appartamenti) di fr. 7225.– mensili, come aveva rilevato il Pretore nella
sentenza a protezione dell'unione coniugale.
e) L'appellante
si duole che nel calcolo relativo al costo dell'alloggio coniugale il Pretore non
abbia considerato l'ammortamento annuo (fr. 16 000.–)
da lui dovuto al padre per il rimborso del noto mutuo né la reale entità del debito
che grava la “Residenza __________” (fr. 865 280.–
anziché fr. 800 000.– accertati nel
decreto impugnato). A parte il fatto però che quell'ammortamento e quel debito
riguardano l'intera “Residenza __________” e non solo l'appartamento coniugale
al piano attico, se tale è il cambiamento intervenuto nel costo dell'alloggio coniugale
rispetto al momento in cui il Pretore ha giudicato il 18 settembre 2009, la critica
è destinata all'insuccesso. Sentito il 13 settembre 2012 come testimone nella
causa di merito (il verbale, agli atti, è stato trasmesso a questa Camera il 21
settembre 2012 dallo stesso appellante), M__________, direttore della G__________
(la quale cura l'amministrazione delle società e degli immobili facenti capo al
Gruppo __________ sen.), ha dichiarato in effetti che l'appellante non ha mai
versato gli ammortamenti in questione, né del resto gli interessi (che tuttavia
sono stati “contabilizzati in aumento del debito”, il che spiega come mai il passivo
gravante l'immobile sia aumentato da fr. 800 000.–
a
fr.
865 280.–). A ragione dunque il Pretore ha
tenuto conto degli interessi annui di fr. 32 000.–
(sentenza impugnata, pag. 13 a metà), ma non dell'ammortamento.
6. In secondo luogo
l'appellante sostiene che il proprio reddito è diminuito rispetto a quello di
fr. 11 800.– mensili (senza assegni familiari) accertato il 18 settembre
2009 nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, consistendo esso solo
dello stipendio percepito dalla P__________ SA. Ciò giustificherebbe a sua volta
una riduzione dei contributi alimentari.
a) Nel
decreto impugnato il Pretore ha reputato verosimile che AP 1 possa tuttora
guadagnare fr. 11 800.– mensili netti, seppure con gli assegni familiari. Egli non
ha disconosciuto che egli ha smesso di collaborare con il Consorzio __________
di __________ (fr. 153.– mensili di entrate) e non può più contare sugli
introiti (fr. 2735.– mensili) che gli fruttavano le particelle n. 868 RFD di __________,
sezione di __________, e n. 1633 RFD di __________, sezione di __________, quest'ultima
alienata nel 2009, né dichiara più (dal 2008) la partecipazione a una comunione
ereditaria che gli procurava fr. 430.– mensili. Ciò nondimeno, il primo giudice
ha rilevato che, oltre allo stipendio di fr. 8950.– mensili arrotondati
(assegni familiari compresi) percepito nel 2010 dalla P__________ SA, l'interessato
continua a beneficiare di numerosi guadagni accessori – in particolare di immobiliarista
– idonei con ogni verosimiglianza a colmare la differenza tra lo stipendio ricevuto
dalla P__________ SA e il reddito accertato nella sentenza a protezione
dell'unione coniugale.
Concretamente
il primo giudice ha ricordato che nelle dichiarazioni fiscali dal 2008 al 2010 figurano importi varianti da fr. 96 200.– a fr. 135
840.– annui per “valore locativo
e affitti”, cui si aggiunge una sostanza compresa tra fr. 736 743.– e fr. 744 636.– per titoli e capitali. Inoltre l'istante è membro di vari consigli
d'amministrazione (della R__________ di __________, della stessa P__________ SA
di __________, della P__________, di __________, della G__________ di __________,
della B__________ di __________), direttore della ditta individuale F__________
di __________, procuratore della Ro__________ di __________, membro supplente
della Fondazione LPP __________ e dirigente di svariate aziende del Gruppo __________
sen. Infine egli possiede quote di partecipazione in altre società (azionista
della I__________ di __________, socio gerente della P__________ Sagl di __________,
socio con 21 quote della C__________ di __________, socio della C__________ I__________
di __________), senza dimenticare le attività di immobiliarista.
b) Oppone
l'appellante che nella sentenza del 18 settembre 2009 il Pretore non aveva accertato
redditi derivanti dalle sue partecipazioni societarie né dalla sua attività di
promotore immobiliare. Il che è vero. Non va dimenticato tuttavia che a quel
tempo la “Residenza A__________”, composta di 15 appartamenti in proprietà per
piani (di cui due ancora suoi) sulla particella n. 2679 RFD di __________, si
trovava ancora in costruzione (sentenza del 18 settembre 2009, pag. 19). E si
trattava di un'operazione immobiliare promettente (nella dichiarazione fiscale
2010 figurano all'elenco debiti “acconti acquirenti Casa __________” per fr. 5 243 200.–),
che con ragionevole verosimiglianza ha generato un reddito ragguardevole.
Tenuto conto di ciò, spettava all'appellante addurre dati precisi che
smentissero l'opinione del Pretore già a un sommario esame, a maggior ragione
ove si consideri che nulla è dato sapere nemmeno sulla sorte della partecipazione
nella comunione ereditaria e dei mezzi incassati dalla vendita dell'immobile di
__________. L'appellante sembra lamentare che si esiga da lui una prova
negativa. Per nulla. Da lui si pretendeva unicamente che con dati concreti insinuasse
elementi concreti tali da far apparire la conclusione del primo giudice
incompatibile con i dati addotti, di cui egli è l'unico depositario. Invano si
cercherebbero simili allegazioni nell'appello.
7. Per quel che riguarda il
reddito imputabile alla moglie, la sentenza a protezione dell'unione coniugale
del 2 luglio 2012 con cui il Pretore ha ridotto il guadagno potenziale esigibile
dall'interessata da fr. 2500.– a fr. 1500.– mensili è stata confermata da
questa Camera in data odierna (inc. 11.2012.74). Gli argomenti addotti in questa
sede da AP 1 contro tale riduzione sono identici a quelli da lui esposti nell'appello
contro quella sentenza. Al riguardo non soccorre dunque ripetersi.
8. Da ultimo l'appellante revoca
in dubbio il fabbisogno minimo della moglie dopo il 1° settembre 2011, che si
sarebbe ridotto da fr. 4000.– a fr. 3600.– mensili per il diminuito onere
fiscale. Se non che, la circostanza secondo cui la moglie, dopo il settembre del
2011, può fiscalmente applicare le deduzioni per figli, è nuova. Tale argomento
inoltre poteva essere sollevato davanti al Pretore. Non è quindi proponibile
per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC).
9. Gli oneri del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non
si pone invece questione di ripetibili, AO 1 non avendo formulato osservazioni
all'appello.
10. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali
di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).