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Decisione

11.2012.76

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

7 novembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2008.167 del 18 agosto 2009, consid. 5).

5. Il

Pretore ha motivato la sua decisione, oltre che con la finalità di permettere

all'istante l'accesso agli atti delle successioni, con lo scopo di far sì che

il notaio divisore riceva l'anticipo di fr. 2000.– rifiutato dal convenuto

(“Non verserò nessun anticipo e aspetterò fino a che mia sorella si ravveda”:

doc. B). Stando al Pretore, in effetti, “le spese di divisione (compenso del

notaio) sono a carico della comunione ereditaria” (sentenza impugnata, pag. 6

nel mezzo). Ora, è pacifico che i costi di una devoluzione ereditaria sono per

principio a carico della successione. Quelli per l'apposizione di sigilli (art.

552 CC), per la confezione di un inventario (art. 553 e 584 cpv. 2 CC), per

l'intervento di un amministratore d'ufficio (art. 554 CC), per diffide a eredi

ignoti (art. 555 CC), per la retribuzione di eventuali periti chiamati a

stimare il valore di beni, per l'opera di un liquidatore d'ufficio (art. 593

segg. CC), per il compenso di un esecutore testamentario (art. 517 seg. CC) e per

la pubblicazione di disposizioni di ultima volontà (art. 556 segg. CC) gravano

quindi gli attivi della successione. A carico della successione è anche la

rimunerazione del rappresentante della comunione ereditaria (Piotet, op. cit., pag. 593 in alto con rinvio). I costi della divisione, per contro, sono a carico degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 162 n. 263 in fine con richiami di dottrina). Che l'onorario di un notaio divisore vada quindi addebitato

alla successione – come reputa il Pretore – appare dubbio. Per di più, nella

fattispecie il notaio divisore si è rivolto individualmente ai due eredi, chiedendo

un anticipo di fr. 2000.– a ciascuno di loro. La quota di AP 1 risulta quindi a

carico suo, non delle comu­nioni ereditarie.

Comunque

sia, si volesse pure supporre giustificata la nomi­na di un rappresentante che

Considerandi

prelevi fr. 2000.– dai fondi delle comunioni ereditarie a destinazione del

notaio divisore, non si legittimerebbe una misura tanto incisiva come quella di

un rappresentante con poteri generali di gestione (un rappresentante designato

dall'autorità si presume tale, alla stessa stregua di un amministratore

d'ufficio: Steinauer, loc. cit.; Piotet, loc. cit.). Le sue competenze

andrebbero limitate al versamento dell'anticipo chie­sto dal notaio divisore,

non sussistendo indizi per ritenere – come detto – che il convenuto amministri

inadeguatamente i beni delle eredità. Se non che, in concreto la nomina di un

amministratore per ciò solo apparirebbe sproporzionata, già dal profilo dei

costi. AO 1 non pretende infatti di non poter anticipare essa medesima la somma

di fr. 2000.– sollecitata dal notaio divisore al convenuto, chiedendo al Pretore

di tenerne conto nel dispositivo sulle spese dell'azione di divisione. Non

pretende nemmeno che l'anticipo di fr. 4000.– sia esagerato. Dovesse poi il

convenuto persistere nel rifiutare qualsiasi ragguaglio sui beni da lui amministrati,

l'istante potrà sempre rivolgersi al Pretore con un'azione di informazione, la

quale implica per AP 1 le conseguenze accennate (sopra, consid. 3). Se ne

conclude che il provvedimento impugnato non appare validamente confortato né

dall'uno né dall'altro motivo addotto dal Pretore. Deve pertanto essere annullato.

6.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza del 10 agosto 2012

presentata da AO 1 per ottenere l'esecutività anticipata della decisione pretorile.

7.

Le

spese della decisione attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle

di primo grado seguono identica sorte.

8.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), la nomina di un rappresentante a comunioni ereditarie

parrebbe poter formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a

questioni di valore litigioso (cfr. sulla nomina di un amministratore

d'ufficio: sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2. L'istanza è respinta.

3. Le spese processuali di

fr. 400.– complessivi sono poste a carico del­l'istante, che rifonderà al

convenuto fr. 650.– per ripetibili.

II. Le spese

processuali di fr. 750.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste

a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione:

– __________,

__________;

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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