11.2012.76
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
7 novembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2012.76
Data decisione, Autorità:
07.11.2012, ICCA
Titolo:
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
art. 602 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2012.76
Lugano,
7 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2012.341 (nomina
di un rappresentante a comunioni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del dell'11 maggio 2012 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 20 luglio 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore l'11 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 maggio 2012 AO 1 (1957) ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città la nomina di un rappresentante alle comunioni ereditarie dei
genitori F__________ (1913-2003), già in __________, e A__________ (1921-2009),
già in __________, i cui unici eredi sono lei medesima e il fratello AP 1
(1960). A sostegno del provvedimento essa ha invocato la necessità di
amministrare razionalmente e di mantenere il valore delle sostanze relitte,
dolendosi di essere regolarmente esclusa da ogni decisione e da ogni atto di
disposizione sui beni ereditari. Al contraddittorio del 3 luglio 2012 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, facendo valere che questa andava trattata con la procedura
ordinaria, non con quella sommaria, e che in ogni modo non sussistono gli
estremi per designare un rappresentante alle comunioni ereditarie. Statuendo
l'11 luglio 2012, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto e ha
accolto l'istanza, designando quale rappresentante delle comunioni ereditarie
l'avv. __________ di __________. Le spese processuali di fr. 400.– sono state
poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 650.– per ripetibili.
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20
luglio 2012 per ottenere che la richiesta di AO 1 sia respinta e che il
giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 20
agosto 2012 l'istante propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare a
una comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3
CC). Il provvedimento è di volontaria giurisdizione (Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 30 ad art. 28; Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 11 ad art. 28; Martin-Spühler in: Basler Kommentar,
ZPO, Basilea 2011, n. 21 in fine ad art. 28), tant'è che i Cantoni possono dichiarare
competente a tal fine un'autorità amministrativa (art. 54 tit. fin. CC).
Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett. i LAC)
– per un'autorità giudiziaria, si applica la procedura sommaria del nuovo
Codice a norma dell'art. 248 lett. e CPC (FF 2006 pag. 6627 a metà). Tutt'al
più la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria può avvenire come
provvedimento cautelare nell'ambito di un'azione di divisione (Weibel in: Abt/Weibel,
Praxiskommentar
Erbrecht, 2ª edizione, n. 63 in fine ad art. 602 CC). In nessun caso, ad
ogni modo, essa è disciplinata dal rito ordinario. Manifestamente
a torto il convenuto rimprovera pertanto al Pretore di avere applicato una
procedura erronea.
2. Il
Pretore ha accolto la richiesta di AO 1, in concreto, per non avere AP 1 mai informato l'istante “circa le entrate e le uscite relative alla gestione degli
immobili” delle successioni, oltre che per non essere disposto a rilasciare
informazione alcuna. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, il convenuto ha
rinviato la sorella ad assumere informazioni presso il notaio divisore
designato il 13 aprile 2012 nel quadro della parallela azione di divisione ereditaria,
salvo impedire egli stesso l'entrata in funzione di quel notaio, rifiutandogli
l'anticipo di fr. 2000.–richiesto sull'onorario, mentre AO 1 ha regolarmente corrisposto la sua quota di fr. 2000.–. La nomina di un rappresentante si legittima
così, a mente del Pretore, sia per consentire all'istante di accedere agli atti
delle successioni sia per far sì che il notaio divisore possa procedere nelle proprie
incombenze. Ciò permetterà a AO 1 di verificare la corretta amministrazione dei
beni da parte del fratello e di comprovare eventuali manchevolezze oggi impossibili
da dimostrare. Che costui non versi alcun canone di locazione per l'occupazione
di un immobile appartenente al compendio delle successioni non basta in effetti
– ha concluso il primo giudice – per giustificare la nomina di un rappresentante
alle comunioni ereditarie.
3. I
coeredi possessori di oggetti dell'eredità o debitori del defunto sono tenuti,
all'atto della divisione, a fornire ogni indicazione al riguardo (art. 607 cpv.
3 CC). Tutti gli eredi inoltre devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro
rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta
divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC). Contrariamente a quanto sembra
evincersi da tali norme, l'obbligo di informazione tra eredi non sussiste solo
all'atto o ai fini della divisione, ma sin dall'apertura della successione, e
comprende tutto quanto può essere oggettivamente utile nella prospettiva della
divisione ereditaria (Weibel, op.
cit., n. 32 in fine e 33 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC con
rinvii). L'informazione dev'essere spontanea, ma ove occorra può essere
ottenuta nelle vie giudiziarie, convenendo l'erede renitente davanti al giudice
all'ultimo domicilio del defunto (Weibel,
op. cit., n. 18 e 40 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC). L'erede
che viola i propri doveri d'informazione risponde dei danni causati (art. 41
segg. CO) e qualora rifiuti di ottemperare a un'ingiunzione giudiziaria può
vedersi comminare l'applicazione dell'art. 292 CP (Weibel, op. cit., n. 36 e 38 alle note preliminari degli
art. 607 segg. CC). L'azione di informazione può preludere anche – o può essere
correlata – a una petizione d'eredità, a un'azione di collazione, a un'azione di
riduzione o a un'azione di divisione (Weibel,
op. cit., n. 18a e 46 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC con rimandi).
4. La
nomina di un rappresentante si giustifica allorché la comunione ereditaria sia nell'incapacità
di agire (sentenza del Tribunale federale 5D_133/2010 del 12 gennaio 2011
consid. 5.1), in particolare – come questa Camera ha già avuto modo di
ricordare – quando divergenze tra eredi rendano impossibile o nettamente più
complicata una razionale amministrazione della sostanza indivisa (RtiD II-2008
pag. 651 n. 27c con citazioni). Diritti e obblighi di un rappresentante
nominato dall'autorità si identificano, per l'essenziale, con quelli di un
esecutore testamentario (dispensato però dal procedere alla divisione) o di un
amministratore ufficiale (Steinauer,
Les droits des successions, Berna 2006, pag. 570 n. 1224; Schaufelberger/Keller in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 47 ad art. 602; Weibel, op. cit., n. 71 ad art. 602 CC; Piotet, Droit successoral, in: Traité de
droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 592 a metà). La mancanza di
informazioni tra eredi non indizia necessariamente, ad ogni modo, una carente
amministrazione della sostanza indivisa, tant'è che nel caso specifico nulla denota
insufficienze di gestione da parte del convenuto, mentre il fatto che costui
non versi alcun corrispettivo per l'uso di un immobile delle successioni ancora
non basta – nemmeno secondo il Pretore – a giustificare la nomina di un
rappresentante alle due comunioni ereditarie. Ne segue che in concreto la
violazione dei doveri d'informazione che l'attrice imputa (a ragione o a torto)
al convenuto non è sufficiente per sorreggere il provvedimento impugnato (cfr.
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2008.167 del 18 agosto 2009, consid. 5).
5. Il
Pretore ha motivato la sua decisione, oltre che con la finalità di permettere
all'istante l'accesso agli atti delle successioni, con lo scopo di far sì che
il notaio divisore riceva l'anticipo di fr. 2000.– rifiutato dal convenuto
(“Non verserò nessun anticipo e aspetterò fino a che mia sorella si ravveda”:
doc. B). Stando al Pretore, in effetti, “le spese di divisione (compenso del
notaio) sono a carico della comunione ereditaria” (sentenza impugnata, pag. 6
nel mezzo). Ora, è pacifico che i costi di una devoluzione ereditaria sono per
principio a carico della successione. Quelli per l'apposizione di sigilli (art.
552 CC), per la confezione di un inventario (art. 553 e 584 cpv. 2 CC), per
l'intervento di un amministratore d'ufficio (art. 554 CC), per diffide a eredi
ignoti (art. 555 CC), per la retribuzione di eventuali periti chiamati a
stimare il valore di beni, per l'opera di un liquidatore d'ufficio (art. 593
segg. CC), per il compenso di un esecutore testamentario (art. 517 seg. CC) e per
la pubblicazione di disposizioni di ultima volontà (art. 556 segg. CC) gravano
quindi gli attivi della successione. A carico della successione è anche la
rimunerazione del rappresentante della comunione ereditaria (Piotet, op. cit., pag. 593 in alto con rinvio). I costi della divisione, per contro, sono a carico degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 162 n. 263 in fine con richiami di dottrina). Che l'onorario di un notaio divisore vada quindi addebitato
alla successione – come reputa il Pretore – appare dubbio. Per di più, nella
fattispecie il notaio divisore si è rivolto individualmente ai due eredi, chiedendo
un anticipo di fr. 2000.– a ciascuno di loro. La quota di AP 1 risulta quindi a
carico suo, non delle comunioni ereditarie.
Comunque
sia, si volesse pure supporre giustificata la nomina di un rappresentante che
Considerandi
prelevi fr. 2000.– dai fondi delle comunioni ereditarie a destinazione del
notaio divisore, non si legittimerebbe una misura tanto incisiva come quella di
un rappresentante con poteri generali di gestione (un rappresentante designato
dall'autorità si presume tale, alla stessa stregua di un amministratore
d'ufficio: Steinauer, loc. cit.; Piotet, loc. cit.). Le sue competenze
andrebbero limitate al versamento dell'anticipo chiesto dal notaio divisore,
non sussistendo indizi per ritenere – come detto – che il convenuto amministri
inadeguatamente i beni delle eredità. Se non che, in concreto la nomina di un
amministratore per ciò solo apparirebbe sproporzionata, già dal profilo dei
costi. AO 1 non pretende infatti di non poter anticipare essa medesima la somma
di fr. 2000.– sollecitata dal notaio divisore al convenuto, chiedendo al Pretore
di tenerne conto nel dispositivo sulle spese dell'azione di divisione. Non
pretende nemmeno che l'anticipo di fr. 4000.– sia esagerato. Dovesse poi il
convenuto persistere nel rifiutare qualsiasi ragguaglio sui beni da lui amministrati,
l'istante potrà sempre rivolgersi al Pretore con un'azione di informazione, la
quale implica per AP 1 le conseguenze accennate (sopra, consid. 3). Se ne
conclude che il provvedimento impugnato non appare validamente confortato né
dall'uno né dall'altro motivo addotto dal Pretore. Deve pertanto essere annullato.
6.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza del 10 agosto 2012
presentata da AO 1 per ottenere l'esecutività anticipata della decisione pretorile.
7.
Le
spese della decisione attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle
di primo grado seguono identica sorte.
8.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), la nomina di un rappresentante a comunioni ereditarie
parrebbe poter formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore litigioso (cfr. sulla nomina di un amministratore
d'ufficio: sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. L'istanza è respinta.
3. Le spese processuali di
fr. 400.– complessivi sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al
convenuto fr. 650.– per ripetibili.
II. Le spese
processuali di fr. 750.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste
a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
– __________,
__________;
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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