11.2012.77
Protezione dell'unione coniugale
6 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2012.77
Data decisione, Autorità:
06.08.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale
ALTRI PRESUPPOSTI PROCESSUALI
art. 172 CC
Incarto n.
11.2012.77
Lugano,
6 agosto 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2012.2062
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2012 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1,)
contro
AP 1
(già patrocinato dall'avv.,),
giudicando
sull'appello del 27 luglio 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 19 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa
con istanza del 10 maggio 2012 da AO 1 (1967) il Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha omologato all'udienza del 19 luglio 2012 un accordo
cautelare in cui l'istante e il marito AP 1 (1959) riconoscevano di vivere
separati dal 1° maggio 2012, convenivano l'assegnazione dell'alloggio
coniugale alla moglie e delle due automobili usate dalle parti al marito, concordavano
l'affidamento del figlio A__________ (8 agosto 2004) alla madre, regolavano il diritto
di visita paterno e stabilivano che AP 1 avrebbe versato per il figlio un
contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 1° settembre 2012 (assegni
familiari non compresi). Contestualmente il Pretore aggiunto ha deciso che il
figlio A__________ sarebbe stato sentito “indicativamente a ottobre” del 2012.
Il decreto cautelare è stato notificato alle parti seduta stante.
B. AP 1 ha inviato a questa Camera uno scritto del 27 luglio 2012 in cui dichiara di voler “precisare alcuni punti non trattati durante l'udienza del 19 luglio 2012, per cautelare la
crescita e l'educazione di mio figlio A__________”. Senza formulare richieste
di giudizio esplicite, egli si dice “in attesa di una eventuale nuova decisione
che implichi un controllo per tutelare meglio mio figlio A__________”. L'atto
non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Lo scritto del convenuto può essere trattato solo come appello,
unico rimedio giuridico esperibile contro il decreto cautelare del Pretore
aggiunto (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). Ora, un appello
dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), intendendosi per
“motivato” provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo
che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche come essa
debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Ciò
vale altresì nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato, come
quelle in materia di filiazione (loc. cit.). Nella fattispecie non è dato di
capire in che modo il decreto cautelare del primo giudice andrebbe modificato,
il convenuto rimanendo semplicemente “in attesa di una
eventuale nuova decisione che implichi un controllo per tutelare meglio mio
figlio A__________”. Una richiesta tanto vaga non
è ammissibile e basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.
2.
Si
volesse da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe. Ammesso e non
concesso che in concreto l'appellante intenda veder applicare misure a
protezione del figlio nel senso degli art. 307 segg. CC, misure che nelle protezioni
dell'unione coniugale sono adottate dal giudice (art. 315a cpv. 1 CC), la
richiesta va sottoposta anzitutto al Pretore aggiunto, davanti al quale pende
la causa. Oggetto di appello può essere unicamente il decreto cautelare con cui
il primo giudice ha omologato l'intesa cui i coniugi sono pervenuti il 19
luglio 2012. A tale decreto tuttavia l'appellante non muove alcuna critica. Nel
suo memoriale riconosce, anzi, di “precisare alcuni punti non trattati durante
l'udienza del 19 luglio 2012”. Questa Camera non può essere adita però in alternativa
al Pretore aggiunto. Incomberà al convenuto far valere i suoi timori e le sue inquietudini
per il bene del figlio davanti al primo giudice nei modi e nelle forme che la
procedure dispone. Il rimedio giuridico dell'appello non è dato a tal fine.
3.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma il fatto che il convenuto abbia agito senza l'ausilio di un legale induce –
eccezionalmente – a non prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato comunicato
all'istante per osservazioni.
4.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi
in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid.
3.
), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF). E la disciplina a protezione dell'unione coniugale può formare
oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), non essendo limitata a contestazioni
meramente pecuniarie.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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