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Decisione

11.2012.77

Protezione dell'unione coniugale

6 agosto 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2012.2062

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2012 da

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1,)

contro

AP 1

(già patrocinato dall'avv.,),

giudicando

sull'appello del 27 luglio 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore aggiunto il 19 luglio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa

con istanza del 10 maggio 2012 da AO 1 (1967) il Pretore aggiunto del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha omologato all'udienza del 19 luglio 2012 un accordo

cautelare in cui l'istante e il marito AP 1 (1959) riconoscevano di vivere

separati dal 1° maggio 2012, convenivano l'assegnazio­ne dell'alloggio

coniugale alla moglie e delle due automobili usate dalle parti al marito, concordavano

l'affidamento del figlio A__________ (8 agosto 2004) alla madre, regolavano il diritto

di visita paterno e stabilivano che AP 1 avrebbe versato per il figlio un

contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 1° settembre 2012 (assegni

familiari non compresi). Contestualmente il Pretore aggiunto ha deciso che il

figlio A__________ sarebbe stato sentito “indicativamente a ottobre” del 2012.

Il decreto cautelare è stato notificato alle parti seduta stante.

B. AP 1 ha inviato a questa Camera uno scritto del 27 luglio 2012 in cui dichiara di voler “precisare alcuni punti non trattati durante l'udienza del 19 luglio 2012, per cautelare la

crescita e l'educazione di mio figlio A__________”. Senza formulare richieste

di giudizio esplicite, egli si dice “in attesa di una eventuale nuova decisione

che implichi un controllo per tutelare meglio mio figlio A__________”. L'atto

non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Lo scritto del convenuto può essere trattato solo come appello,

unico rimedio giuridico esperibile contro il decreto cautelare del Pretore

aggiunto (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). Ora, un appello

dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), intendendosi per

“motivato” provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo

che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche come essa

debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Ciò

vale altresì nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato, come

quelle in materia di filiazione (loc. cit.). Nella fattispecie non è dato di

capire in che modo il decreto cautelare del primo giudice andrebbe modificato,

il convenuto rimanendo semplicemente “in attesa di una

eventuale nuova decisione che implichi un controllo per tutelare meglio mio

figlio A__________”. Una richiesta tanto vaga non

è ammissibile e basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.

2.

Si

volesse da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe. Ammesso e non

concesso che in concreto l'appellante intenda veder applicare misure a

protezione del figlio nel senso degli art. 307 segg. CC, misure che nelle protezioni

dell'unione coniugale sono adottate dal giudice (art. 315a cpv. 1 CC), la

richiesta va sottoposta anzitutto al Pretore aggiunto, davanti al quale pende

la causa. Oggetto di appello può essere unicamente il decreto cautelare con cui

il primo giudice ha omologato l'intesa cui i coniugi sono pervenuti il 19

luglio 2012. A tale decreto tuttavia l'appellante non muove alcuna critica. Nel

suo memoriale riconosce, anzi, di “precisare alcuni punti non trattati durante

l'udienza del 19 luglio 2012”. Questa Camera non può essere adita però in alternativa

al Pretore aggiunto. Incomberà al convenuto far valere i suoi timori e le sue inquietudini

per il bene del figlio davanti al primo giudice nei modi e nelle forme che la

procedure dispone. Il rimedio giuridico dell'appello non è dato a tal fine.

3.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma il fatto che il convenuto abbia agito senza l'ausilio di un legale induce –

eccezionalmente – a non prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato comunicato

all'istante per osservazioni.

4.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi

in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid.

3.

), essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF). E la disciplina a protezione dell'unione coniugale può formare

oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), non essendo limitata a contestazioni

meramente pecuniarie.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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