11.2012.80
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
5 settembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2012.80
Data decisione, Autorità:
05.09.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 138 CPC
art. 142 CPC
Incarto n.
11.2012.80
Lugano
5 settembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2011.807 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza del 28 novembre 2011 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 14 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 23 luglio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo con sentenza del 23 luglio 2012 su un'istanza a protezione
dell'unione coniugale presentata il 28 novembre 2011 da AP 1 (1963) nei
confronti del marito AO 1 (1960), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale
alla moglie, ha condannato AO 1 a versare contributi alimentari per quest'ultima
di fr. 920.– mensili dal 1° febbraio al 30 aprile 2011, di fr. 615.–
mensili dal 1° maggio al 30 giugno 2011, di fr. 975.– mensili dal 1° luglio al
31 dicembre 2011 e di fr. 1630.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi, come pure un contributo alimentare per la figlia R__________ (1993) di fr. 740.– mensili
dal 1° febbraio al 30 aprile 2011 e di fr. 500.– mensili dal 1° maggio al 30
giugno 2011. Inoltre il Pretore ha ordinato alla __________, di trattenere fr. 1630.–
mensili dallo stipendio di AO 1 e di riversarlo su un conto bancario intestato
alla moglie. Le spese processuali (fr. 3000.– complessivi) sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è stata respinta.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23
luglio 2012 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'aumento
del contributo alimentare per sé a fr. 1881.35 mensili dal 1° gennaio 2012
al 30 marzo 2018 e a fr. 1781.35 mensili in seguito. Essa postula altresì il conferimento dell'assistenza giudiziaria in primo
grado. L'appello non ha formato oggetto di intimazione a
AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate, dal 1°
gennaio 2011, con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett.
a CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile
entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2
lett. b CPC). Se tali misure vertono su questioni esclusivamente patrimoniali
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale presupposto è dato nella
fattispecie.
2.
La
notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in
altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta
quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC)
oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno
dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima
disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio
postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio
della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché
possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1
con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere
il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che
l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale
o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco
importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF
127.
I 31 consid. 2b; Bohnet in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138).
3.
Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata spedita alla patrocinatrice
dell'istante martedì 24 luglio 2012 e l'avviso di ricevimento è stato depositato
nella casella di quest'ultima il giorno seguente (doc. C di appello:
informazioni dalla Posta Svizzera inerenti al recapito __________). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC è scaduto quindi mercoledì 1° agosto 2012, indipendentemente
dal fatto che questo fosse un giorno festivo. A nulla rileva che la destinataria
sia riuscita a ritirare il plico ancora il 6 agosto 2012, il termine di sette
giorni non prolungandosi nemmeno se la posta conserva l'invio per un periodo
più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b). Ne deriva che in concreto il termine per
appellare la decisione citata – di cui l'appellante doveva evidentemente attendersi
la notificazione – è cominciato a decorrere giovedì 2 agosto 2012, l'indomani del settimo giorno successivo al
tentativo di consegna infruttuoso, ed è scaduto sabato 11 agosto 2012. Trattandosi
appunto di un sabato, esso si è protratto fino a lunedì 13 agosto 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). L'appello in esame tuttavia è stato consegnato
allo sportello postale di __________ martedì 14 agosto 2012 alle ore 16.14 (attestazione
postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi tardivo e, come
tale, inammissibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
4.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato notificato al
convenuto per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio presentata
dall'appellante non può essere accolta, il beneficio richiesto non essendo
destinato a coprire spese di un atto processuale tardivo (art. 117 lett. b
CPC).
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello.
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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