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Decisione

11.2012.80

Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

5 settembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2011.807 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa

con istanza del 28 novembre 2011 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando

sull'appello del 14 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa

dal Pretore il 23 luglio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Statuendo con sentenza del 23 luglio 2012 su un'istanza a prote­zione

dell'unione coniugale presentata il 28 novembre 2011 da AP 1 (1963) nei

confronti del marito AO 1 (1960), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud ha autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale

alla moglie, ha condannato AO 1 a versare contributi alimentari per quest'ultima

di fr. 920.– mensili dal 1° febbraio al 30 aprile 2011, di fr. 615.–

mensili dal 1° maggio al 30 giugno 2011, di fr. 975.– mensili dal 1° luglio al

31 dicembre 2011 e di fr. 1630.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi, come pure un contributo alimentare per la figlia R__________ (1993) di fr. 740.– mensili

dal 1° febbraio al 30 aprile 2011 e di fr. 500.– mensili dal 1° mag­gio al 30

giugno 2011. Inoltre il Pretore ha ordinato alla __________, di trattenere fr. 1630.–

mensili dallo stipendio di AO 1 e di riversarlo su un conto bancario intestato

alla moglie. Le spese processuali (fr. 3000.– complessivi) sono state poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è stata respinta.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23

luglio 2012 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'aumento

del contributo alimentare per sé a fr. 1881.35 mensili dal 1° gennaio 2012

al 30 marzo 2018 e a fr. 1781.35 mensili in seguito. Essa postula altresì il conferimento dell'assistenza giudiziaria in primo

grado. L'appello non ha formato oggetto di intimazione a

AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate, dal 1°

gennaio 2011, con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett.

a CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile

entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2

lett. b CPC). Se tali misure vertono su questioni esclusivamente patrimoniali

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno

fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale presupposto è dato nella

fattispecie.

2.

La

notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in

altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta

quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC)

oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno

dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima

disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio

postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio

della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché

possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1

con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere

il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che

l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale

o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco

importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF

127.

I 31 consid. 2b; Bohnet in:

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138).

3.

Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata spedita alla patrocinatrice

dell'istante martedì 24 luglio 2012 e l'avviso di ricevimento è stato depositato

nella casella di quest'ultima il giorno seguente (doc. C di appello:

informazioni dalla Posta Svizzera inerenti al recapito __________). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC è scaduto quindi mercoledì 1° agosto 2012, indipendentemente

dal fatto che questo fosse un giorno festivo. A nulla rileva che la destinataria

sia riuscita a ritirare il plico ancora il 6 agosto 2012, il termine di sette

giorni non prolungandosi nemmeno se la posta conserva l'invio per un periodo

più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b). Ne deriva che in concreto il termine per

appellare la decisione citata – di cui l'appellante doveva evidentemente attendersi

la notificazione – è cominciato a decorrere giovedì 2 agosto 2012, l'indomani del settimo giorno successivo al

tentativo di consegna infruttuoso, ed è scaduto sabato 11 agosto 2012. Trattandosi

appunto di un sabato, esso si è protratto fino a lunedì 13 agosto 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). L'appello in esame tuttavia è stato consegnato

allo sportello postale di __________ martedì 14 agosto 2012 alle ore 16.14 (attestazione

postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi tardivo e, come

tale, inammissibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

4.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato notificato al

convenuto per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio presentata

dall'appellante non può essere accolta, il beneficio richiesto non essendo

destinato a coprire spese di un atto processuale tardivo (art. 117 lett. b

CPC).

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello.

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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