11.2012.81
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale nell'ambito di un'azione di divorzio
21 marzo 2014Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2012.81
Data decisione, Autorità:
21.03.2014, ICCA
Titolo:
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale nell'ambito di un'azione di divorzio
DIVORZIO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 137 CC
art. 179 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2012.81
Lugano
21 marzo 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.138 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 24 giugno 2009 da
AO 1 (I)
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 20 agosto 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963), cittadino italiano, e AP 1 (1963), divorziata
e madre di una figlia, M__________ (1989), si sono sposati a __________ il 12
dicembre 2002. Dal matrimonio non è nata prole. Il marito
era maître d'hôtel alle dipendenze della __________ di __________, dove
risiedeva circa otto mesi l'anno durante la stagione turistica. La moglie
lavorava a tempo parziale come segretaria per la ditta __________ di __________.
Fatti
I coniugi si sono separati nel settembre del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, situata in una casa bifamiliare (particella n.
1032 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), per
trasferirsi prima a __________, presso la famiglia d'origine, e poi a __________.
B. Statuendo
il 28 febbraio 2007 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha riconosciuto a quest'ultima
il diritto di riscuotere dal 1° settembre 2005 la locazione dell'appartamento
situato al pianterreno (assumendone gli oneri), ha obbligato il marito a
versare un contributo alimentare di fr. 915.– mensili dal 1° novembre 2005
e ha ordinato la separazione dei beni dal 1° settembre 2005. Adita da AP 1, con
sentenza del 29 dicembre 2010 questa Camera ha fissato il contributo alimentare
per lei a fr. 1210.– mensili dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006 e a fr. 915.– mensili in seguito (inc.
11.2007.38). Nel frattempo, il 14 febbraio 2008, AO 1 ha avuto da __________ (1970) una figlia, E__________, e il 1° novembre 2008 ha lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi a __________.
C. Il
24 giugno 2009 AO 1 ha chiesto, nell'ambito di un'
azione di divorzio da lui promossa il 5 settembre 2007, la riduzione
cautelare del contributo di mantenimento per la moglie a fr. 428.20
mensili dal 1° novembre 2005 al 1° novembre 2008 e la relativa
soppressione in seguito, pretendendo inoltre dalla moglie la rifusione di fr.
17 514.50
con interessi. In subordine egli ha postulato la soppressione del contributo
alimentare dalla data dell'istanza. Al contraddittorio 24 novembre 2009 egli ha
limitato la pretesa a fr. 10 194.50 con interessi, mentre la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. Il 30 agosto 2010 AP 1 ha cessato l'attività per la __________. Terminata
l'istruttoria l'11 marzo 2011, le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 giugno 2011 l'istante ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 24 giugno 2009.
La convenuta ha comunicato il 6 giugno 2011 di rinunciare a conclusioni formali,
confermandosi nella risposta del 24 novembre 2009. Statuendo con decisione del
9 agosto 2012, il Pretore ha accolto l'istanza e ha soppresso il contributo alimentare
per la moglie dal 1°luglio 2009. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 800.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere
all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20
agosto 2012 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2012 AO 1 propone
di respingere l'appello. Nel frattempo, con sentenza del 9 agosto 2012, il Pretore
ha pronunciato il divorzio senza assegnare contributi di mantenimento alla moglie,
il marito riconoscendosi nondimeno debitore nei confronti di lei di
fr. 7106.50 per contributi alimentari arretrati. Un appello
presentato il 14 settembre 2012 da AP 1 contro tale sentenza è
tuttora pendente (inc. 11.2012.105).
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). I decreti cautelari emanati
dai Pretori nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC e 276
seconda frase CPC) dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto entro
10.
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo
alimentare conteso in appello (fr. 915.– mensili dal 1° luglio 2009 fino al passaggio
in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, accertata la propria competenza per territorio,
ha trattato l'istanza di AO 1 come richiesta di misure provvisionali in
pendenza di divorzio. Ciò premesso, egli ha rammentato che i contributi alimentari
fissati nella sentenza del 28 febbraio 2007 a protezione dell'unione coniugale si fondavano su un reddito del marito di fr. 6770.– mensili e su uno della
moglie di fr. 4950.– mensili. Se non che, l'11 febbraio 2008 l'istante era diventato padre di E__________ e nel novembre del 2008 aveva lasciato l'impiego di
__________ per trasferirsi a __________ con la compagna, in modo da stare
vicino alla figlia. Dopo di allora egli aveva alternato in Italia periodi di
disoccupazione a impieghi transitori come
direttore d'albergo, guadagnando circa € 1500 mensili. Il Pretore ha rinunciato nondimeno
a imporgli un reddito ipotetico, poiché la scelta di rientrare a __________ era
giustificata dalla mancanza di legami con la Svizzera e dall'esigenza di
crescere la figlia. Né si poteva pretendere che egli tornasse durante la
stagione turistica a __________, __________ essendo troppo distante e l'impegno
troppo dispendioso. Oltre a ciò, ha epilogato il Pretore, egli aveva dato prova
di buona volontà nella ricerca di un lavoro in Italia e la remunerazione conseguita
non si scosta dalla media nazionale del settore. Onde, in definitiva, un
mutamento rilevante e duraturo della situazione economica dell'istante.
Quanto
alla convenuta, il primo giudice ha accertato che nonostante l'intervenuto licenziamento
la sua situazione non si era sostanzialmente modificata, giacché essa rimaneva
in grado di provvedere a sé medesima. E siccome una ripresa della comunione
domestica non entrava più in considerazione, i principi dell'art. 125 CC – segnatamente
quello dell'indipendenza economica dei coniugi – acquistavano maggiore importanza
anche nell'ambito dell'art. 163 CC. Al riguardo il Pretore ha constatato che la
vita in comune dei coniugi era durata meno di tre anni, che la moglie aderiva al
principio dello scioglimento del matrimonio, che durante la vita in comune essa
aveva sempre lavorato, tanto da permettersi di sopperire ampiamente al proprio
debito mantenimento, e che per sua stessa ammissione durante il matrimonio ogni
coniuge sovveniva da sé al proprio sostentamento. Il primo giudice ha ritenuto
che così l'eccedenza di fr. 530.– mensili di cui fruisce la convenuta nel
bilancio coniugale è sostanzialmente
identica
a quella dell'istante, di fr. 555.– mensili, con la quale egli deve far fronte anche
al mantenimento della figlia. Nelle circostanze descritte il Pretore ha soppresso
il contributo alimentare per la moglie a decorrere dal 1° luglio 2009.
3.
L'appellante
sostiene che l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla
libera scelta della professione o su quella di trasferirsi all'estero. La
decisione del marito di rientrare a __________, per quanto comprensibile, non
giustifica dunque la soppressione del contributo in suo favore. Tanto meno – essa
soggiunge – ove si pensi che nulla impediva a AO 1 di rimanere in Svizzera né
proibiva alla sua compagna di raggiungerlo con la figlia in Svizzera. Il
desiderio di lui di rimanere accanto alla figlia non legittimava perciò la
rinuncia a un reddito che costui poteva ancora conseguire, come confermava il
suo datore di lavoro. Secondo l'appellante, poi, il guadagno del marito in Italia
è maggiore di quanto ha ritenuto il Pretore, AO 1 vantandosi in “facebook” di
percepire almeno fr. 6450.– mensili. E con tale reddito – essa prosegue –
l'interessato può far fronte al proprio fabbisogno, al mantenimento di E__________
e continuare a versarle il contributo alimentare. A maggior ragione, essa
conclude, se si pensa che il marito dispone di cospicue entrate straordinarie, verosimilmente
da mance, come risulta dalla movimentazione del suo conto bancario.
4.
Le condizioni
per modificare le misure a protezione dell'unione coniugale durante la
procedura di divorzio sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti
ricordare che una modifica si giustifica quando siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, quando le previsioni formulate in base alla situazione di
quel momento non si siano avverate (o si siano avverate solo in parte) oppure
quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le
parti non possono invocare invece un errato apprezzamento delle circostanze
iniziali, la procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione anteriore,
ma solo di adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è
la situazione al momento in cui è
presentata l'istanza di modifica. Qualora ravvisi i
presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC, il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento
dopo avere aggiornato tutti gli elementi presi in esame per il calcolo nel
giudizio precedente (sentenza del Tribunale
federale,5A_860/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 4.2 e 4.3 con rinvio a DTF
138.
III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2).
5.
Nella fattispecie è indubbio che quando il marito ha presentato
l'istanza di riduzione del contributo alimentare la situazione di lui era
mutata, sia per la nascita della figlia E__________ sia per l'avvenuto trasferimento, nell'autunno del 2008, da __________
a __________. Ora, per quanto riguarda il reddito da
lui conseguito, dalla metà di novembre del 2000 fino al 31 ottobre 2008 AO
1.
ha lavorato, come stagionale, quale maître d'hotel al __________ di __________,
guadagnando (da ultimo) fr. 6770.– mensili. Il 1°
novembre 2008 egli è rientrato in Italia, dove dal 4 novembre 2008 al 21
gennaio 2009 ha riscosso indennità di disoccupazione per € 1919.06, dal 3 marzo
al 30 settembre 2009 ha lavorato come direttore dell'Hotel __________ a __________
guadagnando € 1477.33, dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010 ha nuovamente riscosso indennità di disoccupazione comprese tra € 811.76 e €1135.36, dal
1°aprile al 14 ottobre 2010 ha ulteriormente lavorato come direttore dell'Hotel
__________ a __________ guadagnando in media € 1850 mensili e in seguito ha, una
volta di più, riscosso indennità di disoccupazione per complessivi € 2225 tra l'ottobre
e il dicembre del 2010, oltre a € 811.61 nel gennaio del 2011.
a) Un debitore di contributi alimentari è, in linea di principio, libero
di trasferire il domicilio all'estero. La riduzione del reddito che ne deriva
non può tuttavia essere invocata a scapito del creditore alimentare ove si
possa pretendere che egli continuasse a conseguire il reddito precedente (sentenza
del Tribunale federale 5A_51372012 del 17 ottobre 2012 consid. 4, in:
FamPra.ch 2013 pag. 240; sentenza 5D_60/2007 del 9 agosto 2007 consid.
2.
; sentenza 5A_98/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.3).
Nella fattispecie il direttore dell'Hotel __________ ha dichiarato che il rapporto
di lavoro con AO 1 è stato disdetto da quest'ultimo, ma che il contratto poteva
anche essere prolungato di comune accordo (deposizione di __________ del 15
giugno 2009, risposta n. 3 nell'inc. OA.2007.111 richiamato). Trasferendosi di
propria iniziativa in Italia e rinunciando a un'attività rimunerata che gli
permetteva di far fronte ai propri obblighi alimentari, l'istante si è esposto
così al rischio di vedersi imputare un reddito ipotetico.
b) Sta
di fatto che AO 1 è cittadino italiano e il suo unico legame con la Svizzera, oltre a quello professionale, era il matrimonio con AP 1. Dall'unione non
sono nati figli e i coniugi si sono separati nel settembre 2005. Nel settembre
del 2007 egli ha introdotto azione di divorzio, poi trattata come istanza su richiesta comune per avere la
moglie aderito al principio dello scioglimento del matrimonio. Il 14 febbraio 2008 __________, sua nuova compagna, ha dato
alla luce E__________, e dal 1° novembre 2008 egli è
definitivamente rientrato in Italia, tornando a vivere a __________ con la
compagna e la figlia. Il 9 agosto 2012 infine è stato pronunciato il divorzio e
l'appello introdotto da AP 1 contro tale sentenza verte
unicamente sull'importo preteso in liquidazione del regime dei beni. In
condizioni del genere AO 1 non ha più alcun legame
con la Svizzera. Né si può ragionevolmente esigere che egli torni a __________
(ammesso e non concesso che ritrovi l'impiego) per migliorare la sua capacità
contributiva. Da oltre cinque anni invero (e poco meno di quattro al momento in
cui ha statuito il Pretore) egli vive ormai in Italia, dove ha formato un'unione
stabile dalla quale è nata una figlia, e l'esigenza di un ritorno in Svizzera sarebbe
transitoria, giacché in esito al divorzio AO 1 non deve versare all'ex moglie
alcun contributo alimentare. Per tacere del fatto che il trasferimento in
Svizzera di tutto il nucleo familiare, oltre a essere temporaneo, apparirebbe
contrario all'interesse di stabilità della figlia E__________ e a quello di __________,
la quale ha un posto di lavoro a __________. In condizioni del genere non è il
caso di imputare a AO 1 un reddito ipotetico per un'attività svolta in Svizzera.
c) Riguardo
al reddito conseguito in Italia, dall'ultimo datore di lavoro AO 1 percepiva –
come detto – circa € 1850 mensili (sopra, consid. 4). Certo, in “facebook” egli
ha affermato che “fare il maître in __________, 3300 euro al mese, poi
1000.
euro di mancia fanno netti 4300 euro per 5 mesi 21 550 euro = a 27 900 chf
netti” (estratto del 22 novembre 2011 nel fascicolo “restituzione in intero”
moglie). V'è da domandarsi però se ciò non sia millanteria, trattandosi di un impiego
stagionale. Comunque sia, nulla di concreto suffraga una capacità lucrativa di
fr. 6450.– mensili, come pretende l'appellante, tanto meno se si pensa che dal 6 settembre 2011 la __________ ha fissato il tasso di cambio euro-franco
in 1.20. L'interessato poi esercita una professione consona alle sue attitudini,
ciò che esclude la possibilità di ascrivergli un reddito ipotetico in Italia.
Non consta infine – né è preteso – che l'interessato possa far capo ad altri introiti.
Quanto agli importi transitati sul suo conto bancario, davanti al Pretore l'appellante
non ha invocato simile circostanza. A parte ciò, la movimentazione cui essa allude
risale agli anni 2006 e 2007 (doc. R nell'inc. OA.2007.111 richiamato). Non soccorre
dunque per accertare il reddito del marito dal luglio 2009 in poi. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
6.
L'appellante
contesta altresì l'applicazione analogica ai fini dell'art. 163 CC dei criteri
posti dall'art. 125 CC per definire il reddito conseguibile da un coniuge,
rilevando che fino allo scioglimento del matrimonio i contributi alimentari
sono fissati secondo il metodo del riparto a metà dell'eccedenza. Il Pretore è stato di altro avviso. Appurato che nel caso precipuo una ripresa della comunione domestica non
entrava più in considerazione, egli ha ricordato che i principi dell'art. 125
CC – e in specie quello legato all'indipendenza economica dei coniugi – vanno
considerati anche nell'ambito dell'art. 163 CC.
a) Anche
qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della
comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra
coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC tanto nel quadro di
misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (DTF 138 III 99 consid. 2.2
con rinvio a 137 III 386 consid. 3.1). In tali ambiti il principio del clean
break non trova applicazione, il giudice non dovendo verificare se il matrimonio
ha concretamente influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (sentenza
del Tribunale federale 5A_228/2012 dell'11 giugno 2012, consid. 4.3 con
riferimenti). Finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché
non siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare
stato pertanto il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD
II-2012 pag. 795 consid. 4).
b) Posto
ciò, non va trascurato che qualora non ci si debba più attendere una ripresa della
comunione domestica i criteri dell'art. 125 CC entrano in linea di conto già
prima dello scioglimento del matrimonio, in specie per quanto attiene alla ripresa
o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente
inattivo o attivo solo a tempo parziale. Così, dandosi disunione definitiva già
nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante
le cause di separazione o divorzio, un coniuge rimasto a lungo inattivo
professionalmente durante la vita in comune può essere tenuto a riacquistare,
per quanto possibile, la propria indipendenza economica (DTF 137 III 386 consid.
3.
; RtiD
II-2012 pag. 795 consid. 3 con riferimento; I CCA, sentenza inc.
11.2011.99
del 16 luglio 2013, consid. 6b).
c) In
concreto la disunione dei coniugi è manifestamente definitiva. Dalla moglie,
quarantatreenne al momento dell'introduzione dell'azione di divorzio, si poteva
pretendere quindi
un'estensione
a tempo pieno dell'attività lucrativa, esercitata fino a quel momento all'80%, e
il conseguimento di un guadagno di almeno fr. 4850.– mensili, che sommato al
reddito immobiliare di fr. 1080.– mensili portava le entrate di lei a complessivi
fr. 5930.– mensili. Il problema è che, inserendo tale parametro nell'usuale calcolo
fondato sul riparto paritario dell'eccedenza e mantenendo invariati gli altri
fattori considerati nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, AP 1 si
sarebbe vista riconoscere un tenore di vita più alto di quello che i coniugi sostenevano
quando hanno cessato la vita in comune. Ciò non è ammissibile (DTF 121 III 100
consid. 3b con richiami; RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a). Potendosi garantire il
livello di vita precedente con i propri redditi, l'appellante non può esigere in
altri termini un contributo alimentare provvisionale.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per
ripetibili.
8.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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