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Decisione

11.2012.81

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale nell'ambito di un'azione di divorzio

21 marzo 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati nel settembre del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, situata in una casa bifamiliare (particella n.

1032 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), per

trasferirsi prima a __________, presso la famiglia d'origine, e poi a __________.

B. Statuendo

il 28 febbraio 2007 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha riconosciuto a quest'ultima

il diritto di riscuotere dal 1° settembre 2005 la locazione dell'appartamento

situato al pianterreno (assumendone gli oneri), ha obbligato il marito a

versare un contributo alimentare di fr. 915.– mensili dal 1° novembre 2005

e ha ordinato la separazione dei beni dal 1° settembre 2005. Adita da AP 1, con

sentenza del 29 dicembre 2010 questa Camera ha fissato il contributo alimentare

per lei a fr. 1210.– mensili dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006 e a fr. 915.– mensili in seguito (inc.

11.2007.38). Nel frattempo, il 14 febbraio 2008, AO 1 ha avuto da __________ (1970) una figlia, E__________, e il 1° novembre 2008 ha lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi a __________.

C. Il

24 giugno 2009 AO 1 ha chiesto, nell'ambito di un'

azione di divorzio da lui promossa il 5 settembre 2007, la riduzione

cautelare del contributo di mantenimento per la moglie a fr. 428.20

mensili dal 1° novembre 2005 al 1° novembre 2008 e la relativa

soppressione in seguito, pretendendo inoltre dalla moglie la rifusione di fr.

17 514.50

con interessi. In subordine egli ha postulato la soppressione del contributo

alimentare dalla data dell'istanza. Al contraddittorio 24 novembre 2009 egli ha

limitato la pretesa a fr. 10 194.50 con interessi, mentre la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza. Il 30 agosto 2010 AP 1 ha cessato l'attività per la __________. Terminata

l'istruttoria l'11 marzo 2011, le parti hanno rinunciato alla discussione

finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 giugno 2011 l'istante ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 24 giugno 2009.

La convenuta ha comunicato il 6 giugno 2011 di rinunciare a conclusioni formali,

confermandosi nella risposta del 24 novembre 2009. Statuendo con decisione del

9 agosto 2012, il Pretore ha accolto l'istanza e ha soppresso il contributo alimentare

per la moglie dal 1°luglio 2009. La tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 800.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere

all'istante fr. 1200.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20

agosto 2012 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso

di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2012 AO 1 propone

di respingere l'appello. Nel frattempo, con sentenza del 9 agosto 2012, il Pretore

ha pronunciato il divorzio senza assegnare contributi di mantenimento alla moglie,

il marito riconoscendosi nondimeno debitore nei confronti di lei di

fr. 7106.50 per contributi alimentari arretrati. Un appello

presentato il 14 settembre 2012 da AP 1 contro tale sentenza è

tuttora pendente (inc. 11.2012.105).

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). I decreti cautelari emanati

dai Pretori nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC e 276

seconda frase CPC) dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto entro

10.

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di

controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo

alimentare conteso in appello (fr. 915.– mensili dal 1° luglio 2009 fino al passaggio

in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, accertata la propria competenza per territorio,

ha trattato l'istanza di AO 1 come richiesta di misure provvisionali in

pendenza di divorzio. Ciò premesso, egli ha rammentato che i contributi alimentari

fissati nella sentenza del 28 febbraio 2007 a protezione dell'unione coniugale si fondavano su un reddito del marito di fr. 6770.– mensili e su uno della

moglie di fr. 4950.– mensili. Se non che, l'11 febbraio 2008 l'istante era diventato padre di E__________ e nel novembre del 2008 aveva lasciato l'impiego di

__________ per trasferirsi a __________ con la compagna, in modo da stare

vicino alla figlia. Dopo di allora egli aveva alternato in Italia periodi di

disoccupazione a impie­ghi transitori come

direttore d'albergo, guadagnando circa € 1500 mensili. Il Pretore ha rinunciato nondimeno

a imporgli un reddito ipotetico, poiché la scelta di rientrare a __________ era

giustificata dalla mancanza di legami con la Svizzera e dall'esigenza di

crescere la figlia. Né si poteva pretendere che egli tornasse durante la

stagione turistica a __________, __________ essendo troppo distante e l'impegno

troppo dispendioso. Oltre a ciò, ha epilogato il Pretore, egli aveva dato prova

di buona volontà nella ricerca di un lavoro in Italia e la remunerazione conseguita

non si scosta dalla media nazionale del settore. Onde, in definitiva, un

mutamento rilevante e duraturo della situazione economica dell'istante.

Quanto

alla convenuta, il primo giudice ha accertato che nonostante l'intervenuto licenziamento

la sua situazione non si era sostanzialmente modificata, giacché essa rimaneva

in grado di provvedere a sé medesima. E siccome una ripresa della comunione

domestica non entrava più in considerazione, i principi dell'art. 125 CC – segnatamente

quello dell'indipendenza economica dei coniugi – acquistavano maggiore importanza

anche nell'ambito dell'art. 163 CC. Al riguardo il Pretore ha constatato che la

vita in comune dei coniugi era durata meno di tre anni, che la moglie aderiva al

principio dello scioglimento del matrimonio, che durante la vita in comune essa

aveva sempre lavorato, tanto da permettersi di sopperire ampiamente al proprio

debito mantenimento, e che per sua stessa ammissione durante il matrimonio ogni

coniuge sovveniva da sé al proprio sostentamento. Il primo giudice ha ritenuto

che così l'eccedenza di fr. 530.– mensili di cui fruisce la convenuta nel

bilancio coniugale è sostanzialmente

identica

a quella dell'istante, di fr. 555.– mensili, con la quale egli deve far fronte anche

al mantenimento della figlia. Nelle circostanze descritte il Pretore ha soppresso

il contributo alimentare per la moglie a decorrere dal 1° luglio 2009.

3.

L'appellante

sostiene che l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla

libera scelta della professione o su quella di trasferirsi all'estero. La

decisione del marito di rientrare a __________, per quanto comprensibile, non

giustifica dunque la soppressione del contributo in suo favore. Tanto meno – essa

soggiunge – ove si pensi che nulla impediva a AO 1 di rimanere in Svizzera né

proibiva alla sua compagna di raggiungerlo con la figlia in Svizzera. Il

desiderio di lui di rimanere accanto alla figlia non legittimava perciò la

rinuncia a un reddito che costui poteva ancora conseguire, come confermava il

suo datore di lavoro. Secondo l'appellante, poi, il guadagno del marito in Italia

è maggiore di quanto ha ritenuto il Pretore, AO 1 vantandosi in “facebook” di

percepire almeno fr. 6450.– mensili. E con tale reddito – essa prosegue –

l'interessato può far fronte al proprio fabbisogno, al mantenimento di E__________

e continuare a ver­sarle il contributo alimentare. A maggior ragione, essa

conclude, se si pensa che il marito dispone di cospicue entrate straordinarie, verosimilmente

da mance, come risulta dalla movimentazione del suo conto bancario.

4.

Le condizioni

per modificare le misure a protezione dell'unione coniugale durante la

procedura di divorzio sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti

ricordare che una modifica si giustifica quando siano

mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento

della decisione, quando le previsioni formu­late in base alla situazione di

quel mo­men­to non si siano avverate (o si siano avverate solo in parte) oppure

quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le

parti non possono invocare invece un errato apprezzamento delle circostanze

iniziali, la procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione anteriore,

ma solo di adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è

la situazione al momento in cui è

presentata l'istanza di modifica. Qualora ravvisi i

presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC, il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento

dopo avere aggiornato tutti gli elementi presi in esame per il calcolo nel

giudizio precedente (sentenza del Tribunale

federale,5A_860/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 4.2 e 4.3 con rinvio a DTF

138.

III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2).

5.

Nella fattispecie è indubbio che quando il marito ha presentato

l'istanza di riduzione del contributo alimentare la situazione di lui era

mutata, sia per la nascita della figlia E__________ sia per l'avvenuto trasferimento, nell'autunno del 2008, da __________

a __________. Ora, per quanto riguarda il reddito da

lui conseguito, dalla metà di novembre del 2000 fino al 31 ottobre 2008 AO

1.

ha lavorato, come stagionale, quale maître d'hotel al __________ di __________,

guadagnando (da ultimo) fr. 6770.– mensili. Il 1°

novembre 2008 egli è rientrato in Italia, dove dal 4 novembre 2008 al 21

gennaio 2009 ha riscosso indennità di disoccupazione per € 1919.06, dal 3 marzo

al 30 settembre 2009 ha lavorato come direttore dell'Hotel __________ a __________

guadagnando € 1477.33, dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010 ha nuovamente riscosso indennità di disoccupazione comprese tra € 811.76 e €1135.36, dal

1°aprile al 14 ottobre 2010 ha ulteriormente lavorato come direttore dell'Hotel

__________ a __________ guadagnando in media € 1850 mensili e in seguito ha, una

volta di più, riscosso indennità di disoccupazione per complessivi € 2225 tra l'ottobre

e il dicembre del 2010, oltre a € 811.61 nel gennaio del 2011.

a) Un debitore di contributi alimentari è, in linea di principio, libero

di trasferire il domicilio all'estero. La riduzione del reddito che ne deriva

non può tuttavia essere invocata a scapito del creditore alimentare ove si

possa pretendere che egli continuasse a conseguire il reddito precedente (sentenza

del Tribunale federale 5A_51372012 del 17 ottobre 2012 consid. 4, in:

FamPra.ch 2013 pag. 240; sentenza 5D_60/2007 del 9 agosto 2007 consid.

2.

; sentenza 5A_98/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.3).

Nella fattispecie il direttore dell'Hotel __________ ha dichiarato che il rapporto

di lavoro con AO 1 è stato disdetto da quest'ultimo, ma che il contratto poteva

anche essere prolungato di comune accordo (deposizione di __________ del 15

giugno 2009, risposta n. 3 nell'inc. OA.2007.111 richiamato). Trasferendosi di

propria iniziativa in Italia e rinunciando a un'attività rimunerata che gli

permetteva di far fronte ai propri obblighi alimentari, l'istante si è esposto

così al rischio di vedersi imputare un reddito ipotetico.

b) Sta

di fatto che AO 1 è cittadino italiano e il suo unico legame con la Svizzera, oltre a quello professionale, era il matrimonio con AP 1. Dall'unione non

sono nati figli e i coniugi si sono separati nel settembre 2005. Nel settembre

del 2007 egli ha introdotto azione di divorzio, poi trattata come istanza su richiesta comune per avere la

moglie aderito al principio dello scioglimento del matrimonio. Il 14 febbraio 2008 __________, sua nuova compagna, ha dato

alla luce E__________, e dal 1° novembre 2008 egli è

definitivamente rientrato in Italia, tornando a vivere a __________ con la

compagna e la figlia. Il 9 agosto 2012 infine è stato pronunciato il divorzio e

l'appello introdotto da AP 1 contro tale sentenza verte

unicamente sull'importo preteso in liquidazione del regime dei beni. In

condizioni del genere AO 1 non ha più alcun legame

con la Svizzera. Né si può ragionevolmente esigere che egli torni a __________

(ammesso e non concesso che ritrovi l'impiego) per migliorare la sua capacità

contributiva. Da oltre cinque anni invero (e poco meno di quattro al momento in

cui ha statuito il Pretore) egli vive ormai in Italia, dove ha formato un'unione

stabile dalla quale è nata una figlia, e l'esigenza di un ritorno in Svizzera sarebbe

transitoria, giacché in esito al divorzio AO 1 non deve versare all'ex moglie

alcun contributo alimentare. Per tacere del fatto che il trasferimento in

Svizzera di tutto il nucleo familiare, oltre a essere temporaneo, apparirebbe

contrario all'interesse di stabilità della figlia E__________ e a quello di __________,

la quale ha un posto di lavoro a __________. In condizioni del genere non è il

caso di imputare a AO 1 un reddito ipotetico per un'attività svolta in Svizzera.

c) Riguardo

al reddito conseguito in Italia, dall'ultimo datore di lavoro AO 1 percepiva –

come detto – circa € 1850 mensili (sopra, consid. 4). Certo, in “facebook” egli

ha affermato che “fare il maître in __________, 3300 euro al mese, poi

1000.

euro di mancia fanno netti 4300 euro per 5 mesi 21 550 euro = a 27 900 chf

netti” (estratto del 22 novembre 2011 nel fascicolo “restituzione in intero”

moglie). V'è da domandarsi però se ciò non sia millanteria, trattandosi di un impiego

stagionale. Comunque sia, nulla di concreto suffraga una capacità lucrativa di

fr. 6450.– mensili, come pretende l'appellante, tanto meno se si pensa che dal 6 settembre 2011 la __________ ha fissato il tasso di cambio euro-franco

in 1.20. L'interessato poi esercita una professione consona alle sue attitudini,

ciò che esclude la possibilità di ascrivergli un reddito ipotetico in Italia.

Non consta infine – né è preteso – che l'interessato possa far capo ad altri introiti.

Quanto agli importi transitati sul suo conto bancario, davanti al Pretore l'appellante

non ha invocato simile circostanza. A parte ciò, la movimentazione cui essa allude

risale agli anni 2006 e 2007 (doc. R nell'inc. OA.2007.111 richiamato). Non soccorre

dunque per accertare il reddito del marito dal luglio 2009 in poi. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

6.

L'appellante

contesta altresì l'applicazione analogica ai fini dell'art. 163 CC dei criteri

posti dall'art. 125 CC per definire il reddito conseguibile da un coniuge,

rilevando che fino allo scioglimento del matrimonio i contributi alimentari

sono fissati secondo il metodo del riparto a metà dell'eccedenza. Il Pretore è stato di altro avviso. Appurato che nel caso precipuo una ripresa della comunione domestica non

entrava più in considerazione, egli ha ricordato che i principi dell'art. 125

CC – e in specie quello legato all'indipendenza economica dei coniugi – vanno

considerati anche nell'ambito dell'art. 163 CC.

a) Anche

qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della

comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra

coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC tanto nel quadro di

misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (DTF 138 III 99 consid. 2.2

con rinvio a 137 III 386 consid. 3.1). In tali ambiti il principio del clean

break non trova applicazione, il giudice non dovendo verificare se il matrimonio

ha concretamente influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (sentenza

del Tribu­nale federale 5A_228/2012 dell'11 giugno 2012, consid. 4.3 con

riferimenti). Finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché

non siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare

stato pertanto il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD

II-2012 pag. 795 consid. 4).

b) Posto

ciò, non va trascurato che qualora non ci si debba più attendere una ripresa della

comunione domestica i criteri dell'art. 125 CC entrano in linea di conto già

prima dello scioglimento del matrimonio, in specie per quanto attiene alla ripresa

o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente

inattivo o attivo solo a tempo parziale. Così, dandosi disunione definitiva già

nelle protezioni del­l'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante

le cause di separazione o divorzio, un coniuge rimasto a lungo inattivo

professionalmente durante la vita in comune può essere tenuto a riacquistare,

per quanto possibile, la propria indipendenza economica (DTF 137 III 386 consid.

3.

; RtiD

II-2012 pag. 795 consid. 3 con riferimento; I CCA, sentenza inc.

11.2011.99

del 16 luglio 2013, consid. 6b).

c) In

concreto la disunione dei coniugi è manifestamente definitiva. Dalla moglie,

quarantatreenne al momento dell'introduzione dell'azione di divorzio, si poteva

pretendere quindi

un'estensione

a tempo pieno dell'attività lucrativa, esercitata fino a quel momento all'80%, e

il conseguimento di un guadagno di almeno fr. 4850.– mensili, che sommato al

reddito immobiliare di fr. 1080.– mensili portava le entrate di lei a complessivi

fr. 5930.– mensili. Il problema è che, inserendo tale parametro nel­l'usuale calcolo

fondato sul riparto paritario dell'eccedenza e mantenendo invariati gli altri

fattori considerati nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, AP 1 si

sarebbe vista riconoscere un tenore di vita più alto di quello che i coniugi sostenevano

quando hanno cessato la vita in comune. Ciò non è ammissibile (DTF 121 III 100

consid. 3b con richiami; RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a). Potendosi garantire il

livello di vita precedente con i propri redditi, l'appellante non può esigere in

altri termini un contributo alimentare provvisionale.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per

ripetibili.

8.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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