11.2012.82
Rettifica del registro fondiario
25 febbraio 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.82
Lugano
25 febbraio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2008.151 (rettifica
del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 25 settembre 2008
da
AP 1
(ora
patrocinata dall'avv. dott. PA 2)
contro
Comune
di AO 1
(rappresentato
dal Municipio e
patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 20 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
15 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. In
seguito al raggruppamento dei terreni avvenuto nel Comune di AO 1 tra il 1938 e
il 1947 il dott. A__________ è diventato proprietario della particella n. 287
RT, lungo la strada cantonale che dalla riva del Lago __________ sale verso la
chiesa e la parte alta del paese. Valendosi della
delimitazione e terminazione dei confini eseguita nell'ambito di tale
procedura il Comune ha inteso dotarsi del registro fondiario federale. A tal
fine esso ha avviato sin dal 1945 una nuova misurazione catastale, i cui atti
sono stati pubblicati dal 9 marzo al 27 giugno 1959,
contestualmente all'accertamento dei diritti reali per l'impianto del registro fondiario definitivo (RFD). La particella
n. 287 RT ha ricevuto così un nuovo numero (774 RFD) e la sua superficie,
determinata in base a una misurazione del
1954, è risultata di 3764 m². Nel termine di pubblicazione degli atti
catastali A__________ non ha presentato ricorso. Il 25 luglio 1961 egli ha sottoscritto
la minuta n. 165 (“epurazione dei diritti notificati”) relativa alla sua particella
n. 287 RT, che ha funto da base per l'intavolazione della medesima nel registro
fondiario definitivo, entrato in vigore nel Comune il 1° maggio 1965.
B. La particella n. 774 è costeggiata,
lungo il confine a est e a sud, da un sentiero pubblico: la particella n. 1473,
proprietà del Comune di AO 1 (208 m²). Poco sotto la particella n. 774 il
sentiero incrocia una strada comunale, denominata P__________ (particella n.
1430), e prosegue poi verso valle sulla particella n. 783 (438 m², anch'essa
proprietà del Comune di AO 1). Prima della sua intavolazione nel registro
fondiario definitivo il sentiero figurava già nelle planimetrie del “Progetto
di raggruppamento dei terreni con rete stradale del Comune di AO 1”, del
dicembre 1938 e del febbraio 1941, ma non aveva una numerazione propria. Documento
giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario definitivo delle
particelle n. 783 (438 m²) e 1473 (208 m²) è stata poi la minuta n. 301, del
30 settembre 1961.
C. Con l'entrata in vigore, nel
1993, delle nuove ordinanze federali sulla misurazione ufficiale, nel dicembre del
1999 l'ing. __________ di __________ è stato incaricato, quale geometra
revisore, di trasporre su un supporto elettronico i piani catastali del Comune
di AO 1. Egli ha riscontrato allora che le linee di confine della particella n.
774 coincidevano con quelle della lastra catastale in alluminio del 1958, ma che
la superficie risultava di 3551 m² e non di 3764 m². Il 18 luglio 2002 egli
ha informato così della circostanza AP 1,
divenuta proprietaria del fondo il 9 ottobre 1997 per legato dello zio A__________,
spiegando il divario con un errore di calcolo commesso ai tempi della misurazione
precedente. Inoltre egli ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a eseguire
la rettifica, ciò che l'ufficiale ha fatto l'indomani, correggendo in 3551 m²
la superficie della particella n. 774 e indicando, a giustificazione
della modifica, un errore di misurazione.
D. Il 14 luglio 2003 AP 1 ha
contestato l'operato dell'ufficiale del registro fondiario davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, che con lettera del 16 luglio 2003 le ha comunicato di
non essere competente per entrare in materia. Simultaneamente essa ha presentato
un “reclamo” al Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario
e di commercio, il quale ha fatto seguire l'atto alla Sezione delle bonifiche
fondiarie e del catasto. Questa ha poi scritto a AP 1 il 2 settembre 2003 che
la legge cantonale sulle misurazioni catastali allora applicabile non prevedeva
mezzi di impugnazione contro la rettifica di errori nel calcolo della
superficie dei fondi, se non – ipotesi estranea alla fattispecie – ove tali
errori modificassero i confini delle particelle.
E. Il 25 settembre 2008 AP 1 ha
promosso un'azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) contro
il Comune di AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo
che la superficie della sua particella n. 774 sia accertata in 3764 m² e che la
particella n. 1473, indebita, sia radiata dal registro fondiario, con obbligo
per l'ufficiale di procedere alle modifiche. Essa ha fatto valere, in sintesi, che
la minor superficie rilevata dal geometra revisore non è da ricondurre a un
errore di misurazione, ma al fatto che l'area occupata dal sentiero pubblico a
lato del suo fondo sarebbe stata sottratta dal Comune alla sua particella n.
774 in esito all'impianto del registro fondiario definitivo. Il convenuto, in
altri termini, avrebbe fatto
intavolare indebitamente la particella n. 1473, la cui superficie corrisponde
(circa) a quella che manca alla sua particella n. 774. Con risposta del 4 dicembre
2008 il Comune di AO 1 ha proposto di respingere la petizione.
F. L'udienza preliminare si è
tenuta l'11 febbraio 2009 e l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata
assunta una perizia calligrafica per verificare eventuali manipolazioni sui
fogli di calcolo dell'area inerente alla particella n. 774, si è chiusa il 20
ottobre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 marzo 2011 AP 1 ha riaffermato le
proprie richieste. In un allegato conclusivo di quel medesimo giorno il Comune
ha proposto una volta ancora di respingere l'azione. Il 16 maggio 2012 il
Pretore ha ordinato un'ispezione d'ufficio della minuta n. 301 riguardante l'intavolazione
delle particelle n. 783 e n. 1473, proprietà del Comune. Nei loro nuovi allegati
conclusivi del 4 e del 5 giugno 2012 le parti hanno mantenuto le rispettive
posizioni anche in seguito dell'ispezione. Statuendo con sentenza del 15 giugno
2012, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di
fr. 8000.– con le spese di fr. 4683.30 a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 18 000.– per
ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 agosto 2012 per
ottenere che la sua azione sia accolta o, in subordine, che la decisione
impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle
sue osservazioni del 2 ottobre 2012 il Comune di AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Nel cessato ordinamento cantonale le azioni fondate sull'art. 975 CC erano trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2004.43 del 22 giugno 2006, consid. 1). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in
concreto il 15 giugno 2012. Ora, il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero non contiene norme specifiche sulle azioni
dell'art. 975 CC. Queste sono rette perciò dalla procedura
semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e
dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde l'appellabilità
della decisione di primo grado entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1) se il
valore litigioso raggiungeva ancora fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie il Pretore ha
fissato il valore litigioso, attenendosi a quanto l'attrice adduceva nella
petizione, in fr. 208 000.–
(sentenza impugnata, pag. 21), cifra che non appare inverosimile e che non è
contestata dalle parti. La soglia del valore appellabile è pertanto raggiunta. Quanto
alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al
precedente patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2012. Tenuto conto delle ferie
giudiziarie intercorse dal 15 luglio al 15 agosto 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. b
CPC), il termine di ricorso è giunto a scadenza la domenica 19 agosto
2012, salvo prorogarsi a lunedì 20 agosto 2012 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è
di conseguenza tempestivo.
2. Il 12 agosto 2013 l'appellante
ha segnalato a questa Camera di avere riscontrato, nel fascicolo processuale, solo
una delle fotografie del sentiero comunale (particella n. 1473) scattate
durante il sopralluogo del 14 ottobre 2009 e ha chiesto di verificare se altre istantanee
non fossero rimaste in Pretura, sollecitando in caso contrario l'indizione di
un nuovo sopralluogo. Alla richiesta essa ha accluso ulteriori fotografie, che
tuttavia non sono ricevibili poiché nuovi documenti sono proponibili in appello
solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). L'appellante non prospetta in concreto
estremi del genere. Quanto alle istantanee di cui essa lamenta la mancanza, il
presidente della Camera ha già scritto all'interessata che l'incarto risulta contenere
tutte le fotografie scattate al sopralluogo del 14 ottobre 2009 (doc.
richiamati IV). La situazione sul terreno del resto è chiara e non si vede la
necessità di esperire una nuova ispezione dei luoghi, sulla cui esigenza l'appellante
per altro non spende parola. Nelle condizioni descritte giova procedere senza
indugio, di conseguenza, alla trattazione dell'appello.
3. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha ricordato che l'attrice chiede non solo di modificare la superficie della
propria particella n. 774, ma anche di radiare la particella n. 1473 dal
registro fondiario, aggregandola alla propria. Il che legittima, a suo parere, l'azione
di rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC). Ciò premesso, nel
merito il Pretore ha respinto la petizione per più motivi. Anzitutto egli ha
ritenuto che il Comune sia diventato proprietario della particella n. 1473
per prescrizione acquisitiva ordinaria, avendo usato il fondo in buona fede,
pacificamente e senza interruzione sin dal 1965 (consid. 7). Inoltre egli ha
rilevato che l'operato dell'ufficiale del registro fondiario, il quale ha corretto
il 19 luglio 2002 la superficie della particella n. 774 – su indicazione
del geometra revisore – in 3551 m², poteva avvenire anche senza il consenso
della proprietaria e senza l'intervento del giudice (consid. 8).
In terzo luogo e comunque sia – ha
continuato il Pretore – l'intavolazione della particella n. 1473 nel
registro fondiario definitivo non è avvenuta indebitamente, come pretendeva
l'attrice, ma in modo del tutto regolare, sulla scorta di una minuta (n. 301)
del 30 settembre 1961 successiva a un frazionamento del 12 gennaio 1960
(n. 654), in esito al quale una porzione di 200 m² era stata scorporata dalla
particella n. 783 (proprietà del Comune) ed era andata a formare appunto la
particella n. 1473 (consid. 9, 10 e 12). Infine – ha epilogato il Pretore – la
perizia calligrafica esperita nel corso dell'istruttoria ha escluso manipolazioni
sui fogli di calcolo (risalenti al 1954) relativi alla superficie della particella
n. 774 che avvalorassero l'ipotesi di una sottrazione di terreno a beneficio della
particella n. 1473 (consid. 11). Anzi, il sentiero comunale che corrisponde a
quest'ultima particella figurava già nelle planimetrie del “Progetto di
raggruppamento dei terreni con rete stradale del Comune di AO 1”, del dicembre
1938 e del febbraio 1941, pur senza avere una numerazione propria (consid. 13).
Onde, in ultima analisi, il rigetto della petizione.
4. Dal profilo formale
l'appellante rimprovera al primo giudice di
avere trascurato che il Comune
non ha prodotto gli atti della nuova misurazione catastale destinata
all'impianto del registro fondiario definitivo depositati dal 9 marzo al
27 giugno 1959. Essa rammenta che il Pretore aveva ammesso l'edizione di
tali planimetrie (ordinanza dell'11 febbraio 2009), salvo rinunciarvi dopo
avere saputo che il Comune non era in grado di esibirle. In circostanze del
genere – essa sostiene – andava ritenuto vero quanto lei affermava, ossia che
la particella n. 774 conglobava originariamente anche la particella n. 1473.
Tutt'al più la renitenza del Comune giustificherebbe il rinvio della causa al
Pretore per nuovo giudizio, fermo restando che il rifiuto di collaborare
all'assunzione delle prove va qualificato come indizio significativo in favore delle
proprie allegazioni (memoriale, pag. 17 punto 14).
Si conviene che il Pretore non si
è espresso sulla richiesta dell'attrice, la quale
chiedeva di sanzionare la mancata edizione del catasto originale (piano
n. 10), pubblicato nel 1959 dal Comune (lettera 28 aprile 2009 dell'ing. __________:
doc. richiamato IIA). A parte il fatto però che un giudice non è tenuto a determinarsi
su ogni singola allegazione delle parti (le esigenze di motivazione poste
dall'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese non eccedevano i requisiti minimi del
diritto federale che discendono dall'art. 29 cpv.
2 Cost.), in concreto l'appellante non può valersi dell'art. 210
CPC ticinese per pretendere che il comportamento del Comune faccia apparire
vero quanto essa affermava. Intanto la giurisprudenza ha già avuto modo di
domandarsi se nella sua tassatività l'art. 210 CPC ticinese fosse compatibile
con il diritto federale (I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 dell'8 ottobre
1997, consid. 4). Per tacere di ciò, nulla induce a presumere che il Comune
abbia mentito dichiarando di non saper ritrovare, a distanza di cinquant'anni, gli
atti della misurazione catastale depositati nel 1959. Il fatto è senz'altro
increscioso, ma anche nel nuovo diritto di procedura un rifiuto indebito di cooperare
all'assunzione delle prove (art. 164 CPC) presuppone che la parte sia in grado
di collaborare (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 8 ad
art. 164). L'appellante non sostanzia elementi che potrebbero far
pensare nel caso specifico a una riluttanza deliberata del Comune. Al riguardo
l'appello manca perciò di consistenza.
5. Sempre dal profilo formale
l'appellante fa valere che il Comune non ha mai mosso obiezioni a una perizia
di parte (doc. K) allestita il 15 aprile 2008 dall'ing. __________ di
__________ (SG), suo fratello, il quale intendeva dimostrare come al momento di
essere intavolata nel registro fondiario definitivo la particella n. 1473 fosse
stata sovrapposta alla particella n. 774 . Non contestato, il referto doveva quindi
valere per riconosciuto, sicché gli atti della causa andrebbero ritornati al
primo giudice perché statuisca di nuovo (appello, pag. 19 punto 15). In
realtà il Pretore ha rilevato a ragione che l'art. 199 CPC ticinese, secondo
cui una scrittura privata firmata si aveva per riconosciuta se la parte contro
la quale era prodotta non la eccepiva espressamente di falso, si riferiva solo –
per giurisprudenza invalsa e consolidata – a documenti censurati di falso
formale, cioè fasulli o contraffatti (sentenza impugnata, consid. 1). La validità
materiale di un documento prodotto in giudizio a sostegno di un'affermazione di
parte o di un preteso diritto soggiaceva invece alla libera valutazione del
giudice, ovvero all'ordinario apprezzamento delle prove (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 216). Invano l'appellante contesta, per vero
apoditticamente, tale giurisprudenza. E nel caso precipuo l'autenticità del
referto non è mai stata in discussione. L'art. 199 CPC ticinese non è dunque di
alcuna pertinenza.
6. Nel merito l'appellante ribadisce
la propria versione dei fatti (memoriale, punti 1 a 7), ovvero – in sintesi – che
la superficie di 3764 m² riferita nel 1954 alla sua particella n. 774 comprendeva
in realtà anche la particella n. 1473, sicché il confine tra i due fondi è indebito
e il secondo fondo va conglobato nel primo. A tal fine essa esordisce con una
propria cronistoria come se si trovasse ancora dinanzi al Pretore (memoriale,
pag. 2, punti 1 a 8). Ciò non è ammissibile. Davanti all'autorità di secondo
grado un appellante deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice
siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano attendibili i propri. Nella
misura in cui si scosta dai fatti constatati dal Pretore senza sostanziare
perché essi sarebbero contrari agli atti o alle risultanze processuali,
l'appello sfugge dunque a qualsiasi esame.
7. In diritto l'appellante
contesta dapprima che il Comune sia potuto diventare proprietario della
particella n. 1473 per prescrizione acquisitiva (art. 661 CC), contrariamente a
quanto reputa il Pretore. A suo avviso in effetti la prescrizione acquisitiva non
può compiersi su una particella inesistente e iscritta indebitamente nel
registro fondiario, poiché ciò equivarrebbe ad ammettere una prescrizione
“controtabulare” (memoriale, pag. 6, punti 1 e 2). Simile argomento parte tuttavia
dal presupposto che l'intavolazione della particella n. 1473 nel registro
fondiario sia indebita. Fosse vero il contrario, la questione risulterebbe senza
oggetto. Prima di vagliare oltre il problema giova esaminare pertanto le
censure rivolte alla legittimità dell'iscrizione. Dovessero essere accolte, si
tornerà sul tema.
8. L'appellante invoca il
diritto alla prova garantitogli dall'art. 8 CC (memoriale, pag. 8 punto 3),
senza indicare però in che cosa consista la violazione della norma nella
fattispecie. L'assunto si esaurisce così in un enunciato teorico fine a sé
stesso. Anche quando si duole che la sentenza impugnata non rispetta i principi
sgorganti dall'art. 8 CC (memoriale, pag. 9 punto 4) l'appellante cade in
generiche recriminazioni, di cui è arduo per altro inferire il senso.
Intendesse lamentare una carenza di motivazione della sentenza impugnata, l'ipotesi
andrebbe scartata già per il fatto che l'attrice ha capito benissimo quali
motivi abbiano indotto il Pretore a decidere in una direzione piuttosto che in
un'altra. In caso contrario mal si capirebbe, del resto, come le sarebbe stato
possibile redigere un allegato di 20 pagine per contestare l'opinione del primo
giudice. Su questo punto l'appello non merita perciò altra disamina.
9. Sostiene l'appellante che gli
atti della misurazione catastale depositati nel 1959 sono vincolanti anche per
l'ufficiale del registro fondiario, che di conseguenza non poteva più essere creata la particella n. 1473 dopo di allora, che
la particella n. 1473 è stata scorporata dalla particella n. 783 senza
titolo giuridico, che nessun errore di misurazione è mai intercorso per quanto
riguarda la sua particella n. 774, che la modifica della superficie da parte
dell'ufficiale del registro fondiario nel 2002 richiedeva il suo consenso e che
essa ha acquisito la particella n. 774 di 3764 m² per prescrizione acquisitiva
(memoriale, pag. 10 punto 5). Prive di qualsiasi confronto con la motivazione
del Pretore, simili critiche si dimostrano già di primo acchito irricevibili.
Il Pretore ha compiutamente spiegato che nel diritto ticinese un errore di
calcolo nella superficie di un fondo può sempre essere corretto anche senza il
consenso del proprietario o del giudice (sentenza impugnata, consid. 8), che la
particella n. 1473 è stata regolarmente creata nel 1961 in conformità alla
pubblicazione degli atti relativi alla misurazione catastale del 1959 (consid.
10), che la particella n. 1473 è stata derivata dalla particella n. 783 in seguito
a un piano di mutazione del 1960 (loc. cit.) e che l'errore riguardante la superficie
della particella n. 774 si deve a un'inavvertenza commessa dal geometra
assuntore nel 1954 (consid. 11). Con tali motivazioni l'appellante non si
confronta. In condizioni del genere una prescrizione acquisitiva di un fondo di
3764 m² non può manifestamente entrare in linea di conto. Al proposito l'appello
cade finanche nel vuoto.
10. L'appellante ripete che
nella fattispecie la superficie della particella n. 774 non poteva essere
rettificata senza il suo consenso o senza il consenso del suo predecessore, né
tanto meno senza valido titolo giuridico (memoriale, pag. 11 punto 6). Sulla
questione del consenso la doglianza è irricevibile, l'appellante omettendo una
volta ancora di confrontarsi con la chiara motivazione del primo giudice
(sentenza impugnata, consid. 8). Quanto al valido titolo giuridico, il Pretore
ha spiegato che secondo il diritto ticinese (art. 88 della previgente legge
sulla misurazione catastale) la superficie di un fondo poteva essere
rettificata d'ufficio in ogni tempo (loc. cit.). Nemmeno con tale motivazione
l'appellante cerca di misurarsi, ciò che denota una volta di più la manifesta irricevibilità
della censura.
11. A parere dell'appellante il Comune
non poteva creare la particella n. 1473 senza alcun titolo giuridico e senza
atto pubblico (memoriale, pag. 12 punto 7). Il Pretore ha accertato però che –
come detto – documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario
definitivo della particella n. 1473 (208 m²) è la minuta n. 301 del 30 settembre
1961 (sentenza impugnata, consid. 10). Che la superficie di tale particella sia
stata sottratta alla particella n. 774 è una tesi dell'appellante, non un accertamento
da cui ci si debba dipartire. Anche al riguardo l'appello riesce così destituito
di consistenza.
12. Per l'appellante il Comune
“è vincolato alla sua opinione originaria che la particella n. 774 (…) ha una
superficie di 3764 m²”,
opinione da cui non può scostarsi
salvo venire contra factum proprium, avendo incassato i tributi
correnti e l'imposta di successione in base ai dati di quella superficie
(memoriale, pag. 13 punti 8 e 9). Se non che, fino al luglio del 2002, ovvero
fino a quando il geometra ing. __________ ha scoperto che la superficie di 3764
m² era frutto di un errore di calcolo risalente al 1954, nessuno immaginava
nulla del genere. E quando la superficie è stata rettificata nel registro
fondiario il 19 luglio 2002 il Comune non è minimamente intervenuto. Tutt'altro
è il problema di sapere quanto il Comune debba eventualmente rimborsare
all'attrice per prelievi fiscali riscossi in esubero sulla base dell'errato
calcolo della superficie del fondo, ma il tema esula manifestamente dalla presente
causa. Imputare un comportamento contraddittorio al Comune, ad ogni modo, è fuori
luogo.
13. Reitera l'appellante
nell'affermazione secondo cui la superficie di un immobile indicata nel
registro fondiario ha carattere costitutivo e non può essere modificata, sicché
nella fattispecie il Comune “si è illegalmente appropriato di 200 m² staccati
dalla particella n. 774”, ciò “che per nessuna ragione al mondo può essere
accettato” (memoriale, pag. 14 punto 10). Inutilmente ripetitivo, l'asserto è
una volta ancora irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art.
311 cpv. 1 CPC). Il Pretore ha illustrato con riferimenti di dottrina che la
superficie di una particella indicata nel registro fondiario è per taluni
autori un dato di mera descrizione, mentre per altri può essere modificata solo
con l'assenso dell'avente diritto o del giudice (sentenza impugnata, consid.
8). Il Cantone Ticino – egli ha continuato – ha seguito il primo orientamento
(art. 88 della vecchia legge sulla misurazione ufficiale, identico all'attuale
art. 57 cpv. 1). Comunque sia – egli ha soggiunto – la controversia è senza
portata pratica, poiché in concreto l'attrice ha potuto rimettere in causa
l'operato dell'ufficiale con l'azione di rettifica del registro fondiario, ciò
che implica per finire una decisione del giudice. Su quest'ultimo ragionamento
l'attrice sorvola appieno, onde l'insufficiente motivazione – e, quindi,
l'irricevibilità – dell'appello.
14. Secondo l'appellante tra la
sua particella n. 774 e la particella n. 1473 “non vi è nessun confine”
poiché “a sostegno della presenza di un tale limite manca qualsiasi
documentazione pertinente dal punto di vista del diritto privato”. A mente sua
inoltre l'indicazione della superficie fondiaria nel libro mastro del registro
fondiario non può essere modificata, come non possono essere modificati i
confini delle particelle (memoriale, pag. 15 punto 11). Sulla rettifica
dei dati inerenti alla superficie dei fondi non è il caso di tornare ulteriormente
(sopra, consid. 13). Quanto all'esistenza del confine tra la particella n. 774
e la particella n. 1473, l'attrice tenta manifestamente di equivocare.
a) L'impianto
del registro fondiario definitivo in un Comune era preceduto nel Cantone Ticino
– allora come ora – non solo da una nuova misurazione catastale, ma da una
previa demarcazione dei confini (art. 43 cpv. 1 della vecchia legge sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933, vLRF: BU
33 pag. 135). Nei Comuni in cui la proprietà fondiaria era molto
frazionata ciò avveniva in concomitanza con il raggruppamento dei terreni, dopo
di che iniziava la nuova misurazione catastale (cfr. l'art. 44 vLRF) allo scopo
di introdurre il registro fondiario definitivo (art. 48 vLRF). Negli altri
Comuni la demarcazione dei confini avveniva come procedura a sé stante (art. 64
cpv. 1 della legge citata). Scopo dell'operazione era accertare le linee di
demarcazione fra le proprietà (art. 71 vLRF) e per giungere a ciò si
applicavano termini e segni di confine in modo da indicare materialmente sul
posto la linea accertata (art. 72 vLRF). Ricevuta l'approvazione dell'Ufficio
cantonale delle bonifiche e del catasto, gli “abbozzi di campagna” erano poi depositati
per un mese in Municipio, al quale gli interessati potevano presentare reclamo
(art. 82 cpv. 1 e 2 vLRF). I reclami erano poi trasmessi a uno o più periti
designati dal Consiglio di Stato (art. 84 cpv. 1 vLRF) e contro le decisioni peritali
era data azione “da proporsi alla Pretura competente” (art. 84 cpv. 5 vLRF). I
proprietari che non avevano presentato reclamo non erano “più ammessi a
contestare i dati iscritti negli abbozzi di demarcazione né i segni di confine
posati” (art. 83 vLRF).
b) Nel
Comune di AO 1 la delimitazione e terminazione dei confini è avvenuta con il
raggruppamento dei terreni, ad eccezione dei nuclei abitati di __________ e di __________
(estranei alla particella n. 774), nei quali l'operazione è stata eseguita contestualmente
alla nuova misurazione catastale (doc. E, pag. 3 a metà). E già a quel tempo il
sentiero comunale formante l'odierna particella n. 1473 figurava nelle planimetrie
del “Progetto di raggruppamento dei terreni con rete stradale del Comune di AO
1”, del dicembre 1938 e del febbraio 1941, seppure privo di numerazione propria
(sentenza impugnata, consid. 13), a quei tempi non prevista per fondi del
demanio pubblico. L'appellante non contesta ciò. Non contesta neppure che tra
la sua particella n. 774 e la particella n. 1473 si riscontrino oggi ancora
segni di confine (loc. cit. con richiamo agli atti del sopralluogo). Tanto meno
risulta che il geometra ing. __________ abbia dichiarato il falso quando ha
affermato che, sovrapponendo nel 2002 la lastra catastale del 1958 e quella
nuova (destinata alla trasposizione dei dati su un supporto informatico), i
confini della particella n. 774 coincidevano (sentenza impugnata, pag. 7
in alto). Nella misura in cui cerca di ridiscutere – se non di negare – oggi
linee di confine definitivamente accertate in esito alla pubblicazione dei dati
correlati alla delimitazione delle proprietà eseguita nel raggruppamento dei
terreni, per altro senza addurre alcun elemento concreto (se non illazioni correlate
all'erroneo calcolo della superficie del suo fondo), l'attrice non può dunque
trovare ascolto.
c) Alla
pubblicazione degli atti riguardanti la delimitazione e la terminazione dei
confini ha ancora fatto seguito in concreto – come detto – la pubblicazione in
Municipio degli atti relativi alla nuova misurazione catastale, dal 9 marzo al
27 giugno 1959, contestuale all'accertamento
dei diritti reali per l'impianto del
registro fondiario definitivo. È vero che in tale sede non era più
possibile rimettere in causa la demarcazione dei confini (art. 87 in fine
vLRF). Sta di fatto che nemmeno in simile circostanza A__________ ha mosso
appunti alla terminazione del proprio fondo, né ha preteso che il sentiero
comunale corresse sul suo terreno, né ha contestato – per avventura – una
qualsivoglia servitù di passo pubblico che potesse gravare la sua particella.
Mal si intravede dunque come oggi l'attrice possa affermare, a cinquant'anni di
distanza e sulla base di semplici congetture, che tra la sua particella n. 774
e la particella n. 1473 “non vi è nessun confine” e che anzi la particella
n. 1473 sarebbe una porzione della propria. Una volta di più l'appello è manifestamente
destinato pertanto all'insuccesso.
15. L'appellante invoca il
principio dell'affidamento nel registro fondiario (art. 973 CC), sostenendo di
dover essere protetta nella sua buona fede quando A__________ le ha legato la
particella n. 774, la cui superficie risultava di 3764 m². L'ufficiale del registro
fondiario non poteva dunque – essa sottolinea – togliere 200 m² alla sua
particella qualificando il trasferimento di superficie alla stregua di una mera
rettifica (memoriale, pag. 16 punto 12). Simili argomentazioni si fondano
ancora sul presupposto, tuttavia, che l'appellante si sia vista legare dallo
zio non solo la particella n. 774, ma anche particella n. 1473 ivi compresa, e
che l'ufficiale del registro fondiario abbia proceduto allo scorporo. In realtà
dalla sentenza impugnata risulta che l'area della particella n. 774 non ha mai ecceduto
3551 m², sicché non è dato a divedere come l'interessata potesse pretendere, indipendentemente
dalla sua buona fede nel registro fondiario, di ricevere nel 1997 un terreno di
3764 m². Inconsistente, l'appello si riduce su questo punto a una petizione di
principio.
16. Ripete l'appellante che l'ufficiale
del registro fondiario non poteva modificare nel 2002 il dato relativo alla
superficie della particella n. 774, poiché nemmeno il geometra ing. __________ è
stato in grado – essa pretende – di individuare un errore di calcolo (memoriale,
pag. 17 punto 13). L'attrice continua nondimeno ad argomentare come se si trovasse
ancora davanti al primo giudice. Nella sentenza impugnata il Pretore ha
accertato chiaramente in che è consistito lo sbaglio commesso dal geometra
assuntore nel 1954 (verificando il calcolo, egli aveva corretto per errore un
risultato giusto: consid. 11 in fine). L'errore quindi è intercorso per davvero
e su tale accertamento l'attrice non prende nemmeno posizione. Invano essa
torna perciò a criticare l'operato dell'ufficiale del registro e il
comportamento dell'ing. __________. Priva di qualsiasi riferimento alla
sentenza impugnata, la sua recriminazione si palesa finanche irricevibile.
17. Se ne conclude
che, in quanto ammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre il Comune
di AO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Esso chiede che l'ammontare della
medesima consideri la temerarietà delle argomentazioni avversarie, ma
dimentica che – diversamente da quanto disponeva l'art. 152 CPC ticinese fino
al 31 dicembre 2010 – in caso di temerarietà processuale non
sono più previste ripetibili maggiorate alla controparte, ma, oltre
alla eventuale non entrata in materia, solo l'addebito di spese processuali nelle
procedure gratuite (art. 115 CPC) e la pronuncia di sanzioni disciplinari nei confronti della parte o del suo patrocinatore
(art. 128 cpv. 3 CPC: I CCA, sentenza inc. 11.2013.11 del 24
luglio 2014, consid. 3). Estremi del genere non si riscontrano lontanamente in
concreto.
18. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 4000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 8000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).