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Decisione

11.2012.83

Inappellabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie

3 settembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA.2012.13

(restrizione della facoltà di disporre) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Città promossa con istanza del 30 maggio 2012 dalla

AP 1

(patrocinata dall'avv. RA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1),

giudicando

sull'appello del 20 agosto 2012 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 9 agosto 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 30 maggio 2012 la AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare in via cautelare il blocco nel

registro fondiario delle proprietà per piani

n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________, appartenenti a AO 1. A sostegno del­l'istanza essa ha invocato un contratto di mutuo stipulato l'8 ottobre 2010 in virtù del quale AO 1 aveva ricevuto dalla società la som­ma di fr. 1 500 000.– a titolo di prestito per

l'acquisto appunto della particella n. 2045, impegnandosi a consegnare in contropartita

una cartella ipotecaria di fr. 1 725 000.– accesa in secondo grado sul fondo. Al

convenuto la ditta rimproverava di non avere rispettato tale impegno, onde la richiesta

di blocco.

B. Con

decreto cautelare emesso il 5 giugno 2012 senza contraddittorio il Pretore ha invitato

l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle citate proprietà per piani

una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della AP 1.

Contestualmente egli ha convocato le parti al contraddittorio del 23 luglio

2012. Nel corso dell'udienza il conve­nuto ha proposto di respingere l'istanza,

previa escussione di tre testimoni e interrogatorio di __________ per la ditta

istante. La AP 1 ha replicato, confermando l'istan­za e postulando a sua volta

l'audizione di un testimone. Il convenuto ha duplicato, sollecitando una volta

ancora il rigetto dell'istanza. Sulle prove ammesse il Pretore non ha ancora

giudicato.

C. Statuendo

nelle more istruttorie con decreto cautelare del 9 agosto 2012, il Pretore ha

revocato il decreto del 5 giugno 2012 e ha invitato l'ufficiale del registro

fondiario a cancellare le restrizioni della facoltà di disporre ordinate senza

contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 9000.– è stata posta a carico

dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 12 000.– per ripetibili.

D. Contro

il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 20 agosto 2012 per ottenere – previa concessione dell'effetto

sospensivo all'appello – l'annullamento del decreto stesso e la conferma di

quello emanato dal Pretore il 5 giugno 2012 senza contraddittorio o, in

subordine, il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione nel senso

dei considerandi. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”

possono essere appellate, fermo restando che in caso di controversie patrimoniali

l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella deci­sione” sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale

non raggiunge tale valore, la decisione è suscettiva solo di reclamo (art. 319

lett. a CPC). Impugnabili sono anche decisioni con cui il giudice respin­ga

immediatamente provvedimenti cautelari senza sentire la controparte (art. 253

CPC), per quanto eventualità del genere dovrebbero rimanere l'ec­cezione (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO,

Basilea 2010, n. 68 ad art. 261).

2.

Non

possono per contro essere oggetto di appello né di reclamo decisioni con cui il

giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti supercautelari (“superprovvisionali”,

stando al titolo dell'art. 265 CPC). Al riguardo la giurisprudenza è chiara (DTF

137.

III 419 consid. 1.3 con riferimento a FF 2006 pag. 6729 in alto e a numerosi autori di dottrina). Impugnabile sarà solo la decisione che il giudice avrà

preso dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto supercautelare, sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.–. Se l'appello

contro quest'ultimo decreto sarà provvisto di effetto sospensivo (art. 315 cpv.

5.

CPC), in pendenza di procedura rimarrà in vigore – salvo diversa disposizione

dell'autorità giudiziaria superiore – il

decreto supercautelare (Sprecher,

op. cit., n. 46 ad art. 265 CPC).

3.

In

concreto il Pretore ha emanato il 5 giugno 2012 un decreto supercautelare (esplicitamente

designato come tale) con cui ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad

annotare sulle proprietà per piani n. 19 427 a 19 439

della particella n. 2045 RFD di __________ una

restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della __________

e ha, contestualmente, convocato le parti all'udienza del 23 luglio 2012. A tale udienza entrambe le parti hanno notificato prove, sulla cui ammissione il Pretore deve

ancora statuire (art. 154 CPC). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è abbondantemente

dato. La questione è di sapere, nelle circostanze

descritte, se un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie sia

appellabile.

4.

Sotto

l'egida della cessata procedura cantonale la giurisprudenza ticinese ha sempre

equiparato i decreti cautelari emessi nelle more istruttorie a decreti

“supercautelari”, valendo come contrad­dittorio solo la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice aveva rifiutato le

prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è

sempre rimasta costante (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti

cautelari adottati dal giudice prima della discussione

finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di

prove (“nelle more istruttorie”), non erano impugnabili “per l'ovvia

considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more

istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che

sarebbe stato insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza

cautelare iniziale (Cocchi/ Trezzini,

op. cit., pag. 846 nota 907). La controparte poteva sì

sollecitare una discussione per ottenere la riforma o l'annullamento del

decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, ma su tale domanda il giudice

statuiva una volta ancora con un decreto emesso nelle more istruttorie, ossia

non impugnabile (Cocchi/ Trezzini,

loc. cit.).

5.

Nel nuovo diritto di procedura nulla induce a una conclusione di­versa.

Il contraddittorio orale o scritto che il giudice indice dopo avere emesso un

decreto supercautelare (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC) deve consentire alle

parti di esprimersi appieno, ma deve anche permettere al giudice di statuire con

piena cognizione sui provvedimenti richiesti, sia pure a livello di

verosimiglianza (criterio che presiede all'adozione di provvedimenti cautelari:

FF 2006 pag. 6726 a metà). Ove non abbia ancora deciso se e quali mezzi di

prova esperire, il giudice non ha ancora esaurito il contraddittorio. Si aggiunga

che l'impugnazione di decreti cautelari emanati nelle more istruttorie

dilazionerebbe la procedura al punto che difficilmente il primo giudice potrebbe

ancora statuire “senza indugio” (come prescrive l'art. 265 cpv. 2 seconda frase

CPC), a meno di non attendere la sentenza di secondo grado. La quale però si

troverebbe superata, in casi del genere, dalla decisione cautelare da lui presa

nel frattempo dopo il contraddittorio. Ne segue che, contrariamente a quanto ha

indicato il Pretore nei rimedi giuridici figuranti in calce all'atto impugnato,

un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie non può considerarsi appellabile. Va pertanto dichiarato irricevibile.

6.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nell'appello.

7.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le particolari circostanze della fattispecie inducono eccezionalmente

a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese processuali.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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