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Decisione

11.2012.85

Divisione ereditaria: prescrizione di spettanze di una comunione ereditaria verso singoli eredi per l'uso di beni della successione

11 giugno 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 1° ottobre 2012 l'avv. PA 3 ha dichiarato a questa Camera di intervenire nella lite a sostegno della parte

denunciante, proponendo di accogliere l'appello. Nelle sue

osservazioni di quella stessa data AO 1 conclude per la reiezione dell'appello

e con appello incidentale chiede di iscrivere tra i passivi dell'inventario

i debiti di fr. 9600.– e di fr. 50 361.50

oltre interessi dal 7 agosto 2012 nei suoi confronti, come pure di stralciare

dagli attivi i crediti di fr. 5252.30 e di fr. 34

380.– verso di lui. Egli insta altresì per una diversa ripartizione delle

spese processuali e per un'indennità di fr. 15 000.–

a titolo di ripetibili in suo favore. Con osservazioni del 22 ottobre 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 propongono di respingere l'appello incidentale in ordine,

eventualmente nel merito.

Considerandi

in diritto: 1. Le due cause avviate davanti al

Pretore sono state trattate – rettamente (art. 404 cpv. 1 CPC) – con la vecchia

procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 con rinvio agli

art. 361 segg. CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica invece il

diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405

cpv. 1 CPC), avvenuta nella fattispecie il 7 agosto 2012. Il Codice di diritto

processuale civile svizzero non contiene più tuttavia nor­me specifiche sulla divisione

ereditaria, né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause della procedura

sommaria quelle riguardanti le contestazioni sul modo della divisione. Nel

nuovo diritto tali azioni sono disciplinate perciò dalla procedura semplificata

fino al valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243

cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde

l'appellabilità della decisione impugnata entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1),

sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). Entro il medesimo termine la parte

opponente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 combinato con l'art.

312.

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito il valore litigioso

in fr. 250 000.–, cifra che non appare

inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alle scadenze,

risultano presentati in tempo utile sia l'appello principale di AP 1, AP 2 e AP 3 sia quello incidentale di AO 1. Nulla osta

pertanto alla trattazione dei due ricorsi.

2.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha accertato che dopo la sentenza del 26 ottobre 1992

erano sorte tra i coeredi altre discussioni sull'ammontare dei crediti delle

successioni nei loro confronti, sulle relative modalità di calcolo, sulla durata

del godimento degli immobili e sulle eventuali prescrizioni nel frattempo intervenute.

Tali questioni non implicavano l'iscrizione di ulteriori crediti nell'inventario,

ma comportavano l'aggiornamento del medesimo. Tuttavia, “visto che la fase di

determinazione dei beni appartenenti all'eredità è già stata definitivamente

chiusa con la sentenza del 26 ottobre 1992, la fase attualmente in atto dev'essere

sottoposta alla procedura di camera di consiglio in quanto verte chiaramente

sul modo di divisione della successione”. Si tratta di un'opinione che non può

essere condivisa.

a) Nell'ambito

della cosiddetta “terza fase” della procedura divisionale (RtiD I-2005 pag. 791

consid. 3), che prende avvio con la chiusura dell'inventario, il notaio

prospetta agli eredi il modo della divisione. In caso di disaccordo egli “erige[va]

verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette[va] copia

al Pretore, il quale assegna[va] alla parte opponente un termine di 20 giorni

per proporre le proprie domande nella procedura di camera di consiglio” (art.

480.

cpv. 2 CPC ticinese). In concreto il brevetto n. 2862 del 14 giugno

2010.

del notaio A__________ non contiene alcunché circa il modo della divisione.

Come risulta dall'atto stesso, tra ere­di erano sorte nuove

dispute sui crediti delle successioni nei loro confronti, sulle relative modalità

di calcolo, sulla durata del godimento di beni ereditari e sulle eventuali

prescrizioni nel frattempo intervenute. Problemi del genere non

riguardavano però il modo della divisione (in natura, a trattative private,

mediante licitazione o asta pubblica: Cocchi/Trez­zini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 1006 nota 1029), ma si

riferivano ancora alla consistenza e all'entità del compendio ereditario. In

simili condizioni non si poteva seria­men­te passare alla “terza fase” della

divisione. Non era lecito, in altri termini, discutere sul modo della divisione

senza sapere esattamente che cosa dividere. Occorreva riaprire l'inventario e

aggiornarlo, definendo quali attivi e passivi andassero nuovamente inseriti.

Solo una volta definita l'entità degli assi successori, in effetti, poteva

entrare in linea di conto la divisione effettiva.

b) Non

si disconosce che con sentenza del 26 ottobre 1992 (passata in giudicato) il

Pretore aveva deciso su tutto quanto concerneva, a quel momento, la consistenza

e l'entità delle successioni. Sta di fatto che dopo di allora la procedura di divisione

è rimasta praticamente ferma 18 anni e che in quel lungo intervallo sono sorte

nuove contestazioni fra eredi circa i beni da dividere. Simili contestazioni

non potevano essere demandate alla “terza fase” della procedura. Bisognava –

come in sostanza ammette anche il Pretore – aggiornare l'inventario. Ma l'inventario

andava integrato con la stessa procedura mediante la quale era stato

confezionato. Non quindi con la procedura di camera di consiglio che regolava

le azioni sul modo della divisione (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese), bensì con la

procedura accelerata che reggeva – appunto – le contestazioni d'inventario

(art. 479 cpv. 1 CPC ticinese). Nelle circostanze descritte, anziché fissare

agli eredi il termine per promuovere causa a norma dell'art. 480 cpv. 2 CPC, il

Pretore avrebbe dovuto (ri)assegnare così quello dell'art. 479 cpv. 1 CPC.

c) Constatata

l'irregolarità formale del procedimento, rimane da appurarne le conseguenze. La

risposta al quesito dipende dal pregiudizio che può essere derivato alle parti.

Fortunatamente, per quanto si sia tenuto in ordine alla procedura di camera di

consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese), nella sostanza il Pretore non ha limitato

l'istruzione probatoria (come prevedevano

gli art. 365 e 366 CPC ticinese) né ha emesso un pronunciato di mera verosimiglianza,

ma ha statuito nel merito con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Alle

parti non è derivato così alcun pregiudizio dall'erronea procedura applicata.

Ciò premesso, la sua decisione non denota estremi di annullabilità né, tanto

meno, di nullità. Niente osta in simili circostanze alla trattazione degli

appelli.

3.

Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che, secondo giurisprudenza (DTF 71 II 219), i

crediti vantati da un erede nei confronti di una comunione ereditaria non sfuggono

alla prescrizione. Per quanto attiene all'importo

di fr. 9600.– con interessi al 5% dal 29 aprile 1979 già accertato nella

sentenza del 26 ottobre 1992 (dispositivo n. 1.3.1), egli ha ritenuto che

questo soggiaceva alla prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO. E

siccome prima dell'ottobre 2002 non erano intervenuti atti

interruttivi, egli ha dichiarato tale credito prescritto e ne ha ordinato la cancellazione

dall'inventario. Quanto agli altri crediti vantati da AO 1, il Pretore ha

constatato che essi erano soggetti a loro volta alla prescrizione decennale dell'art.

127.

CO. Il primo atto interruttivo della prescrizione essendo intervenuto con

la notifica di precetti esecutivi il 18 novembre 2008 e la prescrizione essendo

stata nuovamente interrotta con l'inoltro della petizione 6 luglio 2010, egli

ha ritenuto prescritti tutti i crediti anteriori al 18 novem­bre 1998, onde l'iscrizione

tra i passivi dell'inventario di debiti per complessivi fr. 30 620.65, corrispondenti alle fatture pagate

dall'interessato fra il 1999 e il 2010.

Quanto all'inserimento,

fra gli attivi d'inventario, delle indennità per l'uso di fondi delle successioni

dopo la morte di E__________, il Pretore ha ritenuto prescritti i

crediti di fr. 80 131.90 e di fr. 81 179.– con interessi al 5% dal 15 dicembre

1985.

riconosciuti con la sentenza del 26 ottobre 1992 (dispositivi n. 1.1.4 e

1.1

), poiché soggetti alla prescrizione decennale dell'art. 137

cpv. 2 CO, sicché ne ha disposto la cancellazione dall'inventario. Egli ha ritenuto

dipoi che nel termine quinquennale dell'art. 128 n. 1 CO si fossero prescritte

unicamente “le pigioni” dal 1992 al novembre del 2003. Ciò posto, sulla

scorta della perizia giudiziaria egli ha calcolato un credito di fr. 5252.50 con interessi al 5% dal 18 novembre 2008 per l'occupazione

dell'appartamento al piano terreno della casa situata sulla particella n. 3233

dal dicembre del 2003 al 30 ottobre 2004 e in fr. 34 380.– con interessi al 5% dal 18 novembre

2008.

per l'occupazione dell'appartamento al primo piano della medesima

abitazione dal dicembre del 2003 fino al 2 dicembre 2008.

Relativamente infine all'uso

delle particelle 8240, 3483, 3328, 3330 e 3230 RFD di __________,

il primo giudice ha accertato che dal 2002 in poi il godimento delle particelle n. 3328, 3330 e 8240 era stato ceduto gratuitamente a __________ e __________,

di modo che i fitti dovuti erano solo quelli dal 1992 al 2002. Se non che, l'unico

atto interruttivo della prescrizione quinquennale essendo intervenuto con l'invio

di precetti esecutivi il 18 novembre 2008, i fitti precedenti il mese di

novembre 2003 per il godimento di tali fondi si erano prescritti e nulla doveva

essere inserito fra gli attivi dell'inventario. Circa la particella n. 3230, egli

ha riconosciuto l'esigibilità della pretesa solo dal novembre del 2003 fino al

2.

dicembre 2008, fissando in fr. 659.50 con interessi al 5% dal 18 novembre

2008.

il credito da iscrivere all'attivo dell'inventario.

I. Sull'appello principale

4.

Gli appellanti sostengono

che per quanto si riferisce all'uso dei beni della successione i rapporti

giuridici tra eredi non sono di natura contrattuale (locazione o affitto), bensì

successoria. E a loro avviso la controparte non ha presentato alcuna prova

circa l'esistenza di un rapporto di locazione, il quale nemmeno può ritenersi ammesso

da C__________, giacché al momento in cui è stato confezionato il brevetto del

12.

giugno 1987 questi si è limitato a chiedere l'iscrizione nell'inventario di

un credito delle successioni nei confronti della sorella E__________. A parere

degli appellanti, di conseguenza, il difetto di una relazione contrattuale

esclude l'applicazione delle norme sulla prescrizione.

a) Secondo

l'art. 602 cpv. 1 e 2 CC se il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi

una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura

dell'eredità fino alla divisione. I coeredi diventano così proprietari in

comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti

inerenti alla medesima. Il singolo erede non può disporre da sé solo e senza il

consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo. Giurisprudenza e dottrina ne

hanno dedotto che l'erede, il quale ha potuto usare un bene della successione a

titolo esclusivo prima della divisione, deve indennizzare gli altri

(I

CCA, sentenza inc. 11.2012.65 del 30 aprile 2014, consid. 4a con numerosi

riferimenti di dottrina).

b) L'obbligo

d'indennizzo a carico di un erede che ha usato a titolo esclusivo un bene di

una successione prima della divisione trova il suo fondamento nel rapporto giuridico

che lega i membri della comunione ereditaria, ovvero nell'art. 602 CC combi­nato

con gli art. 652 segg. CC (sentenza del Tribunale federale 5A_338/2010 del 4 marzo

2010, consid. 6.2; cfr. anche sentenza 4C.284/2000 del 23 gennaio 2001, consid. 2a; Rouiller, in:

Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 34 ad art. 602 CC). Poco importa

quindi che in concreto non sussista un contratto di locazione. E per il Tribunale

federale, mancando un valore di attribuzione indicato dal defunto, l'indennità

dovuta dall'erede per l'uso del bene è fissata in base al valore venale o

secondo i criteri previsti in caso di locazione a terzi (sentenza 5A_338/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 6.2 con rinvio a DTF 110 II 39

consid. 2). Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Gli appellanti contestano

che la sentenza citata da Pretore (DTF 71 II 229) si applichi alla fattispecie,

affermando che per crediti dell'eredità nei confronti di singoli eredi o viceversa

la prescrizione non decorre. A mente loro, in costanza di comunione ereditaria

l'indennità per l'uso di beni della successione non è esigibile. Il termine di

prescrizione – essi soggiungono – è sospeso e decorre se mai con l'avvenuta

attribuzione delle quote ereditarie. A loro parere, il relativo credito va

imputato così nella quota del debitore al momento della divisione effettiva,

come prevede l'art. 614 CC, tanto più che un credito prescritto del

defunto nei confronti di un erede è soggetto a collazione e va posto in deduzione

della quota. Essi reputano perciò che l'indennità dovuta da AO 1 vada aggiunta

agli attivi della successione e in seguito imputata nella quota di lui. Anche

perché – essi epilogano – l'eccezione di prescrizione sollevata dall'altro

erede è abusiva, tutti gli eredi potendo in buona fede ritenere che la sentenza

del 1992 sancisse un aggiornamento automatico degli attivi senza che fosse

necessario procedere in via esecutiva nei confronti dell'uno o dell'altro prima

dello scioglimento della comunione

ereditaria.

a) Nella

sentenza menzionata dal Pretore il Tribunale federale ha stabilito che la prescrizione deI credito di un erede nei confronti di una

successione non è sospesa durante l'indivisione (DTF 71 II 222). Perché ciò non

dovrebbe valere anche qualora si tratti di un credito della successione verso

un erede non è dato di comprendere, tanto meno ove si consideri che simile

ipotesi non è contemplata nell'elenco – esaustivo – dei casi di sospensione della prescrizione dell'art. 134 cpv. 1

CO. Anzi, il Tribunale federale ha avuto modo di confermare, giudicando proprio

sull'indennizzo dovuto da un erede per l'uso di un bene della successione prima

della divisione, che il credito è prescrittibile e che il termine è di cinque

anni giusta l'art. 128 CO (DTF 101 II 40 a metà; recentemente: sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio 2010, consid. 10.4.1). Tale indirizzo, condiviso

da Steinauer (Conséquences successorales

du partage d'une succession seize ans après le décès du de cujus:

comment tenir compte de l'usage qu'un héritier a fait des biens meubles servant

à l'exploitation d'une entreprise? TF,5A_776/2009, in: successio 2/2011

pag. 123 seg.) e da Rouiller (op.

cit., n. 34b ad art. 602 CC), è invero criticato da Logoz, per il quale una simile pretesa non si prescrive (L'indemnité

due par un héritier qui a la jouissance

exclusive d'un actif propriété de l'hoirie in: successio 1/2011, pag. 77 seg.). La posizione di quest'ultimo è però isolata, sicché

conviene attenersi alla giurisprudenza e alla dottrina dominante (cfr. I CCA,

sentenza inc. 11.2012.65 del 30 aprile 2014, consid. 5a destinato a

pubblicazione in: RtiD II-2014).

b) Quanto

all'art. 614 CC, che secondo gli appellanti andrebbe applicato per analogia ai

crediti sorti dopo il decesso del de cuius, esso dispone che i crediti

del defunto verso un erede sono imputati nella quota di lui. Tale norma –

divisionale – disciplina il riparto dei beni della successione, evitando di

suddividere tra eredi un credito del defunto che di per sé rientra negli attivi

della successione, ma che può essere attribuito direttamente all'erede debitore

ed estinguersi per confusione (art. 118 CO). L'erede debitore beneficia, in

altre parole, di una dilazione legale di pagamento (sentenza del Tribunale

federale 5A_145/2013 del 18 novembre 2013, consid. 4 con rimandi

in particolare a Weibel op.

cit., n. 6 ad art. 614 CC). Un conto però sono i crediti del defunto verso un

singolo erede e un altro i crediti della comunione ereditaria verso un singolo erede.

Perché la dilazione legale di pagamento dovrebbe valere non solo per i crediti del

defunto nei confronti di un singolo erede, ma anche per i crediti della comunione

ereditaria nei confronti di un singolo erede non è dato di comprendere. Che i

negozi giuridici conclusi dal defunto siano per legge opponibili alla comunione

è vero, ma la comunione non ha alcun obbligo di contrarre con singoli eredi.

Per i crediti della comunione sorti dopo la morte del de cuius

non sussistono dunque validi motivi per derogare alle norme sulla prescrizione

ordinaria.

c) Neppure

si ravvisano in concreto gli estremi per definire abu­siva l'eccezione di

prescrizione. Ciò è il caso qualora l'avversario abbia indotto la parte a non

procedere in tempo utile o abbia spinto con il suo comportamento la parte a non

attivarsi e la rinuncia della parte ad attivarsi appaia ragionevole secondo

criteri oggettivi. Il comportamento dell'avversario però deve trovarsi in

rapporto di causalità con il ritardo ad agire della parte ed essere stato assunto

prima della scadenza del termine (DTF 126 II 152 consid. 3b/aa). Se sono in

corso trattative, una parte deve reagire al silenzio prolungato dell'altra (DTF

131.

III 437 consid. 2, 128 V 241 consid. 4a). Nella fattispecie risulta che nel

settembre del 2008 le parti avevano trovato un accordo sull'assegnazione degli

immobili (doc. EE nell'inc. DI.2010.237), ma che la questione della prescrizione

è sempre rimasta litigiosa, né gli appellanti pretendono che AO 1 abbia in un

qualche modo rinunciato a valersi dell'eccezione. È vero se mai il contrario

(doc. L, M, Q e R nell'inc. DI.2010.237). Quanto al periodo antecedente il 22

novembre 2008, nulla è dato di sapere su che cosa sia accaduto. Gli appellanti

per altro non pretendendo che il coerede li abbia indotti in qualche modo a

rimanere passivi. Se essi hanno tardato a interrompere la prescrizione, ciò non

può attribuirsi di conseguenza all'affidamento suscitato in loro, tanto meno se

si pensa che erano assistiti da un legale.

6.

Sostengono gli appellanti

che il Pretore ha erroneamente reputato prescritti anche i crediti accertati

nella sentenza del 26 ottobre 1992. A loro parere, seguendo la sistematica del

Codice di procedura civile ticinese sulla procedura di divisione, la decisione

in rassegna non è un giudizio di condanna, bensì di accertamento, e non è

dunque soggetta al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO.

Ora, quest'ultima norma prescrive che nel caso in cui un credito sia stabilito

con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci

anni. Contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti, la scadenza decennale

non si applica alle sole azioni di condanna, ma anche a quelle di accertamento

(Pichonnaz in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2006,

n. 5 ad art. 137; Berti in:

Zürcher Kommentar, edizione 2002, n. 25 ad art. 137 CO). L'autore citato dagli

appellanti (Däppen

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizio­ne, n. 4 ad art. 137)

non dice altro. Ciò posto, dal passaggio in giudicato della sentenza del 26

ottobre 1992 è cominciata a decorrere una nuova prescrizione decennale, fermo

restando che per le prestazioni periodiche non ancora esigibili il termine

rimaneva quello dell'art. 128 n. 1 CO (Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; Däppen, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO). In concreto gli appellanti non pretendono che prima della

notificazione a AO 1 del precetto esecutivo 18 novembre 2008 (doc. F nell'inc.

DI.2010.237) siano intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione.

Tutti i crediti anteriori a tale data sono dunque prescritti.

7.

Gli appellanti ritengono

che le spese di gestione dei beni antece­denti il 12 giugno 1987 (chiusura dell'inventario),

di complessivi fr. 68 389.50, non possano

più essere fatte valere poiché tardive. Che nell'ambito di contestazioni sul

modo della divisione non possano più riproporsi contestazioni sull'entità e la

consistenza dell'inventario è vero (I CCA, sentenza inc. 41/87 del 13 dicembre

1991). Per tacere della circostanza tuttavia che – come si è visto – in

concreto l'inventario va aggiornato, il Pretore ha accertato la prescrizione di

tutti i crediti vantati da AO 1 precedenti il 18 novembre 1998, ordinando di

iscrivere soltanto una pretesa di fr. 30 620.65

per fatture da lui pagate tra il 1999 e il 2010. Nella misura in cui gli

interessati pretendono di escludere i crediti dal 31 marzo 1979 al 2 giugno 1987, l'appello risulta finan­che senza interesse.

8.

Nell'ipotesi in cui la

prescrizione delle indennità per l'uso dei beni della successione fosse

confermata, gli appellanti sollevano a loro volta tale eccezione quanto al

credito di fr. 16 795.75 vantato dalle

successioni nei confronti di C__________ per il godimento dei beni ereditari, al

credito di fr. 9600.– vantato dalle successioni nei confronti di AO 1, al

credito di fr. 206 193.51 delle successioni

nei confronti dei singoli eredi “per il godimento dei beni successivo alla

prima sentenza, tuttavia limitatamente alle inden­nità antecedenti il 18 novembre

1998”, e al credito di

fr. 68 389.50 di AO 1 verso le successioni per spese

di gestio­ne dei beni ereditari.

a) Relativamente

ai crediti di fr. 16 795.75 e di fr.

9600.

–, il Pretore ne ha già accertato la prescrizione e sono già stati stralciati

dall'inventario (dispositivo 1.1.4, 1° e 4° punto). Sulla questione non

soccorre perciò dilungarsi.

b) In

merito al credito di fr. 206 389.51, gli

appellanti sostengono che il termine di prescrizione non è quello decennale, sicché

solo le indennità precedenti il 18 novembre 1998 sono prescritte. A torto, come

detto, dal momento che secondo giurisprudenza il termine di prescrizione è

quello di cinque anni giusta l'art. 128 CO (sopra, consid. 5a).

Su questo punto l'appello risulta dunque infondato.

c) Per

quel che riguarda il credito di fr. 68 389.50,

gli appellanti rilevano che l'indennizzo per spese di gestione dei beni ereditari

anteriori al 1° febbraio 2005 o, se non altro, al 1° febbraio 2010 sono

prescritte. In realtà – come ha accertato il Pretore – il primo atto

interruttivo della prescrizione risale al 18 novembre 2008 e in seguito il

termine è stato nuovamente interrotto il 6 luglio 2010 con l'avvio della

presente causa, di modo che i crediti precedenti il 18 novembre 1998 sono prescritti.

Perché sarebbe intervenuta la prescrizione per i crediti anteriori al 1°

febbraio 2005 non è dato di capire. Poco importa l'eventuale ammissione di AO 1,

stando al quale “il 1° febbraio 2010 si pensava di chiudere l'inventario”. Il

termine di prescrizione non può, in effetti, essere modificato per volontà

delle parti (art. 129 CO; Däppen,

op. cit., n. 2 ad art. 129 CO; Pichonnaz,

op. cit., n. 5 ad art. 129 CO). Ne discende che, destituito di fondamento, l'appello

principale è destinato all'insuccesso.

II. Sull'appello incidentale

9.

AO 1 sostiene che il

Pretore ha considerato erroneamente prescritta la pretesa di fr. 9600.– per

cure e assistenza prestate da E__________ alla madre __________, i coeredi

avendo riconosciuto il credito sia nell'ambito del brevetto notarile del 14

giugno 2010 sia nella loro istanza del 6 luglio 2010. In realtà, tanto davanti al notaio divisore quanto inizialmente davanti al Pretore gli altri

eredi si sono limitati a confermare l'inventario della successione eretto il 12

giugno 1987, nel quale figurava tra i passivi il noto credito di fr. 9600.–

(inc. DI.2010.233). Successivamente, nella risposta del 30 luglio 2010 e nella

duplica del 13 settembre 2010, essi hanno eccepito – in subordine – la

prescrizione della pretesa, eccezione ribadita nel memoriale conclusivo del 27

luglio 2012 (inc. DI.2010.237). Muovere critiche al Pretore in simili circostanze

non è serio.

10.

L'appellante chiede di

aumentare da fr. 30 620.65 a fr. 49 165.35 la sua spettanza per costi di gestione

assunti in favore di beni della successione, affermando che gli altri eredi

hanno chiesto

espres­samente di inserire

quella cifra nell'inventario. A tale somma vanno poi addizionati – egli soggiunge

– fr. 1196.30 complessivi per altre spese, onde un totale di fr. 50 361.65.

a) L'obbligo

di rifondere a un erede eventuali spese da lui affrontate per atti di

amministrazione necessari trova fondamento – come l'obbligo che incombe a un

erede di indennizzare gli altri per il godimento di un immobile (sopra, consid.

4b) – nel diritto successorio. Soggiace pertanto alle norme generali sulla

prescrizione degli art. 127 segg. CO. Ora, nella petizione del 6 luglio 2010 AP

1, AP 2 e AP 3 avevano chiesto di iscrivere nell'inventario un passivo di fr. 49 165.35 in favore di AO 1 (domanda n. 1.2 nell'inc. DI

2010.

233), salvo opporre nella risposta del 30 luglio 2010 la prescrizione di

tale pretesa “sussidiariamente, ove il Pretore avesse accolto l'eccezione di

prescrizione sollevata dalla controparte”, nel qual caso andavano ritenute

prescritte “tutte le fatture dal 31 marzo 1979 all'8 luglio 2000” (pag. 4; v. anche duplica del 13 settembre 2010 nell'inc. DI.2010.237). Tale eccezione è stata

poi riaffermata nel memoriale conclusivo del 27 luglio 2012.

b) Che

al momento in cui è stata avviata l'attuale causa i crediti della comunione

ereditaria anteriori al 18 novembre 1998 fossero prescritti è indubbio. Ora, il

debitore di una pretesa prescritta può validamente rinunciare a valersi della prescrizione,

riconoscendo la pretesa e assicurando che non solleverà l'eccezione

(Tevini Du Pasquier in:

Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 17 CO; v. anche DTF 132 III 240,

consid. 3.3.7). Per contro, ove riconosca la pretesa senza rinunciare

esplicitamente o tacitamente a invocare la prescrizione, un debitore conserva

il diritto di sollevare l'eccezione, poiché il riconoscimento in sé non

modifica l'obbligazione da lui riconosciuta e non gli impedisce di invocare tutte

le obiezioni e le eccezioni che già gli pertenevano

(sentenza del Tribunale federale 4A_275/2009 del 12 agosto 2009, consid.

3; v. anche DTF 131 III 272 consid. 3.2; Schwenzer

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 17 CO).

c)

Nel caso specifico AP 1, AP 2 e AP 3 hanno esplicitamente e

incondizionatamente riconosciuto la pretesa del coerede, ma non hanno

rinunciato espressamente né tacitamente a far valere la prescrizione. In

circostanze del genere essi hanno mantenuto la facoltà di sollevare l'eccezione

nel luglio del 2010. Giustamente il Pretore ne ha dunque tenuto conto. Su questo

punto l'appello incidentale è votato all'insuccesso.

11.

AO 1 chiede di stralciare

dall'inventario le pretese di fr. 5252.50 e di fr. 34 380.– nei suoi confronti per l'uso di beni

della successione. Tale richiesta è subordinata però all'eventuale

accoglimento dell'appello principale, qualora fosse prevalsa la tesi degli

appellanti, nel qual caso l'appellante incidentale sosteneva trattarsi

di un'indennità e non di un canone, rispettivamente di un fitto, sicché nulla

egli doveva alla comunione ereditaria “perché il godimento si riferisce a beni

il cui valore d'uso è nullo”. L'appello principale non essendo

destinato all'accoglimento, la domanda si dimostra in realtà senza oggetto.

12.

L'appellante incidentale

chiede infine di suddividere in altro modo le spese processuali, che il Pretore

ha posto per quattro quinti a carico delle controparti e per un quinto a carico

suo, sostenendo che l'addebito di nove decimi alle controparti appare adeguato

al valore e all'esito della lite. Tale chiave di riparto ripercuoten­dosi

inoltre sull'ammontare delle ripetibili, in luogo dei fr. 4200.–

riconosciutigli dal Pretore gli andrebbe attribuita un'indennità di fr. 15 000.–.

a) Per

quel che è delle spese processuali, davanti al Pretore entrambe le parti sono

risultate in certa misura sconfitte, ciò che giustificava di suddividere i

costi in base al vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). Ciò premesso, in prima sede AO 1 chiedeva, in sintesi, l'accertamento

di una sua pretesa per fr. 68 784.35

complessivi e la cancellazione di crediti della successione verso di lui per

fr. 209 317.55 complessivi. AP 1, AP 2 e AP

3, oltre alla conferma dell'inventario – di per sé ridondante – postulavano l'accertamento

di crediti per fr. 206 193.50, senza

opporsi alla pretesa di fr. 50 877.20

dell'altro erede. In esito alla procedura AO 1 si vede riconoscere un credito

di fr. 30 361.65 e ottiene la

cancellazione di crediti verso di lui per fr. 209

317.55

Esce quindi vittorioso per sei settimi, ciò che giustifica di

addebitargli un settimo delle spese processuali, mentre il resto va a carico

degli altri eredi in solido (art. 148 cpv. 4 CPC ticinese).

b) Per valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.– l'art. 11 cpv. 1

del regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)

prevede ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. Dandosi un valore

litigioso di fr. 250 000.–, di conseguenza, già l'ammontare minimo per ripetibili risulta di

fr. 15 000.–.

In concreto tale indennità, che remunera poco più di cinquanta ore di lavoro alla

tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento), appare

adeguata all'impegno profuso dal legale nella conduzione del patrocinio, ove si

consideri che la procedura compren­deva due cause distinte (seppure

connesse), che essa ha implicato la redazione di quattro memoriali, di quesiti

peritali e la partecipazione a quattro udienze. Di per sé l'indennità andrebbe

ridotta di un settimo (grado di soccombenza), ma la decurtazione non si

giustifica se appena si pensa che all'indennità andrebbe

aggiunto un 5% per le spese presumibili (art. 6 cpv. 1 del citato

regolamento) e l'IVA.

13.

Le spese dell'appello

principale seguono la soccombenza di AP 1, AP 2 e AP 3 (art. 106 cpv. 1 CPC),

che rifonderanno a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili. Non è il caso invece

di addebitare costi all'avv. PI 1, denunciato in lite, il quale non ha introdotto

un rimedio giuridico autonomo (art. 106 cpv. 3 CPC). Quanto alle spese dell'appello

incidentale, esse seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 ottiene

causa vinta solo sulla diversa ripartizione delle spese processuali e sull'aumento

delle ripetibili. Nel complesso si giustifica pertanto di porre a suo carico

due terzi delle spese e addebitare l'altro terzo alle controparti, cui

l'appellante incidentale rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte.

14.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge ampiamente la

soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è

respinto.

II. Le spese dell'appello principale,

di fr. 2500.– complessivi, sono poste solidalmente a carico degli appellanti

principali, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

III. L'appello incidentale è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 2 della decisione impugnata

è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr.

12 000.–

complessivi sono poste per un settimo a carico di AO 1 e per il resto

solidalmente a carico di AP 1, AP 2 e AP 3, i quali rifonderanno a AO 1, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 15 000.– complessivi per ripetibili.

IV. Le spese dell'appello incidentale,

di fr. 2000.– complessivi, sono poste per due terzi a carico di AO 1 e per il

resto a carico delle controparti in solido, ai quali l'appellante incidentale

rifonderà fr. 1800.– complessivi per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).