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Decisione

11.2012.87

Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: obbligo di depositare certificati azionari

9 settembre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati azionari n. 1 e n. 2 della S__________ SA, entrambi del valore nominale

di € 100 000.–. Le spese processuali

di fr. 1200.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il

resto a carico dell'avvocato PI 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 800.– per ripetibili

ridotte.

E. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1, madre e sorella di E__________ S__________,

sono insorte a questa Camera con un appello del 27 agosto 2012 in cui chiedono di respingere l'istanza di AO 1 o, in subordine, di annullare la decisione impugnata

e di rinviare gli atti al Pretore perché completi l'accertamento dei fatti. In

via ancor più subordinata esse postulano la riforma della decisione impugnata

nel senso di ordinare all'avv. PI 1 di non spossessarsi dei due noti

certificati azionari, eventualmente di rimettere questi ultimi a E__________ P__________

o, in ulteriore subordine, nel caso in cui i certificati azio­nari andassero

consegnati al notaio B__________ G__________, di assegnare all'istante un

termine per far accertare la titolarità della comunione ereditaria sui medesimi.

Nelle sue osservazioni del 17 settembre 2012 AO 1 propone di respingere

l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. L'avv. PI 1 ha comunicato il

20 settembre 2012 di rinunciare a osservazioni. Con replica spontanea del 1°

ottobre 2012 le appellanti hanno ribadito le loro domande. Con decreto del 2

ottobre 2012 il Presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto

sospensivo parziale, nel senso che l'esecutività della decisione impugnata è

stata sospesa nella misura in cui riguardava l'obbligo per l'avvocato PI 1 di

consegnare in pendenza di appello i noti certificati azionari, fermo restando

il divieto di ogni atto di disposizione eccedente l'ordinaria amministrazione

destinata a conservare il valore dei titoli.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi

della devoluzione ereditaria (art. 551 segg.

CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 11

all'introduzione degli art. 551–559 CC), retti dalla procedura sommaria dell'art. 248

lett. e CPC applicabile come diritto

cantonale surrogato (DTF 139 III 225). La decisione è appellabile entro

dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi

di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno 10 000 franchi secon­do l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

il valore dei due certificati azionari può ragionevolmente presumersi un

multiplo di 10 000 franchi. Quanto

alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata all'avvocato

PI 1, rappreentante delle appellanti, il 16 agosto 2012. Il termine sarebbe

scaduto così la domenica 26 agosto 2012, ma si è protratto al lunedì seguente

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello

in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

In concreto l'appello è

stato introdotto da AP 2 e AP 1, madre e sorella di E__________ S__________, le

quali si pretendono proprietarie dei due certificati azionari. La questione è

di sapere se, non avendo partecipato al procedimento di primo grado, esse siano

legittimate a ricorrere contro la decisione del Pretore aggiunto. Ora, abilitato

a impugnare un provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria è chiunque

abbia un interesse giuridicamente protetto. E siccome la legittimazione non può

essere meno estesa di quella che garantisce l'art. 76 cpv. 1

lett. b LTF a livello federale (Kunz

in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308–327a

ZPO, Basilea 2013, n. 74 all'introduzione degli art. 308 segg. con richiami), un

provvedimento assicurativo può essere contestato non sono solo da eredi e legatari,

ma anche da creditori della successione e terze persone (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 9 e 11 all'introduzione

degli art. 551–559 CC; Emmel in:

Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 12 all'introduzione degli art. 551–559 CC). Ciò premesso, il destinatario

di una sentenza che si vede impartire un ordine è sicuramente toccato nei suoi

interessi giuridicamente protetti. Ciò vale anche per le appellanti, le quali sono

obbligate, per il tramite del loro rappresentante, a consegnare i certificati

azionari al notaio incaricato della compilazione dell'inventario conservativo. AP

2.

e AP 1 hanno pertanto un interesse legittimo a contestare

un provvedimento destinato – dal loro punto di vista – ad assicurare pretese

inesistenti. Sapere poi se tale provvedimento sia stato ordinato a ragione o a

torto riguarda il merito, non la legittimazione. Anche sotto questo

profilo l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.

3.

Le appellanti chiedono

di richiamare dalla F__________ l'intero carteggio relativo alla S__________ SA,

come pure di sentire in qualità di testimoni gli avvocati PI 1, A__________ e M__________.

La richiesta è di per sé ammissibile, poiché AP 2 e AP 1 non sono state convocate

in Pretura e non hanno avuto modo di notificare mezzi

istruttori. Come si vedrà

in appresso, nondimeno, le prove offerte non sono di rilievo ai fini del giudizio.

In tali circostanze conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione

dell'appello.

4.

Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto, riepilogate le premesse che presiedono all'emanazione di

provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria giusta l'art. 551 cpv.

2.

CC, ha ritenuto verosimile che i due certificati azionari detenuti dall'avvocato

PI 1 pertengano alla successione fu E__________ S__________. A mente sua, dai doc.

H e I risulta che nel dicembre del 2008 AP 2 e AP 1 hanno ceduto i due

certificati a E__________ S__________, il quale è divenuto così azionista unico

dalla S__________ SA, come si evince anche dalla sua tassazione 2010. E il

primo giudice ha escluso una cessione puramente fiduciaria dei titoli, che l'avvocato

PI 1 non aveva dimostrato “in modo convincente”, sia perché la sua

dichiarazione testimoniale non aveva valore probatorio sia perché E__________ P__________

aveva dichiarato di avere sempre trattato direttamente con E__________ S__________.

Infine il Pretore aggiunto ha esposto, in via abbondanziale, tre riflessioni

conclusive, rilevando in primo luogo che l'accoglimento dell'istan­za non comporta

il trasferimento dei titoli alla successione, la designazione del notaio delegato

alla confezione l'inventario in qualità di depositante imponendosi solo “per

motivi di praticità e semplicità”, in secondo luogo che l'attività svolta dagli

amministratori della società (l'avvocato PI 1 e E__________ P__________)

“appare irrilevante ai fini di causa”, (…) eventuali problemi al momento del voto

assembleare potendo essere affrontati dal giudice “quale ulteriore misura di

esecuzione diretta del provvedimento”, e in terzo luogo che la sua com­petenza per

territorio si fonda sull'art. 28 cpv. 2 ultima frase CPC.

5.

Le appellanti rimproverano

al primo giudice – in sintesi – di essersi “autolimitato negli accertamenti dei

fatti, accertandone anche di contrari alla risultanze probatorie e/o semplicemente

non accertandoli malgrado ciò fosse possibile”, chiedendo a questa Camera di

“rivedere gli accertamenti pretorili, modificando i fatti alla base della

decisione d'appello (…), subordinatamente cassando la decisione e rimandandola

al giudice di prime cure perché li riveda ed eventualmente li completi”. Ora,

non fa dubbio che questa Camera sia munita di pieno potere cognitivo non solo

nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (art. 310

lett. b CPC; DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Essa non è vincolata perciò alle

constatazioni del Pretore aggiunto. Quanto all'annullamento

della sentenza impugnata e al rinvio degli atti al primo giudice, una conclusione meramente cassatoria è ammissibile

in appello solo a titolo eccezionale, qualora in caso di accoglimento del

rimedio giuridico l'autorità superiore non possa statuire, o perché in primo

grado non sia stata giudicata una parte essenziale del­l'azione (art. 318 cpv.

1.

lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali

(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Simili ipotesi sono estranee al

caso specifico, di modo che questa Camera può senz'altro riformare essa

medesima la decisione impugnata. Ciò posto, un rinvio degli atti al primo

giudice non entra in linea di conto.

6.

AP 2 e AP 1 sostengono che,

risultasse pure verosimile la titolarità di

E__________ S__________ sull'intero pacchetto azionario della S__________

SA in forza delle attestazioni con la loro

firma del 23 dicembre 2008 (doc. H e I), il Pretore avrebbe dovuto

tenere conto di numerosi indizi contrari. Anzitutto dell'affidavit reso dall'avvocato

PI 1, il quale – contrariamente all'opinione del primo giudice – non può

ritenersi “parte convenuta” nel procedimento, ma è soltanto il destinatario dell'ingiunzione

richiesta. Le appellanti contestano altresì che l'art. 551 CC permetta di

ordinare a terzi la consegna di beni. A loro parere, quand'anche la norma consentisse

di decretare misure diverse da quelle enunciate dall'art. 551 cpv. 2 CC, provvedimenti

del genere devono fondarsi su una norma esplicita della legislazione federale o

cantonale. Per di più, esse soggiungono, il trasferimento del possesso di un bene

non può essere attuato come misura conservativa, sicché il primo giudice

avrebbe dovuto limitarsi a emettere nei confronti dell'avvocato PI 1 un divieto

di spossessarsi dei due certificati, ma non l'ordine di consegnarli a un terzo.

7.

Nella

fattispecie il provvedimento litigioso verte sulla consegna di due certificati

azionari al notaio incaricato di erigere l'inventario della successione conformemente

all'art. 553 cpv. 1 CC. Scopo dell'inventario è di elencare

la consistenza dell'eredità all'apertura della successione per prevenire, tra

l'altro, la distrazione di beni nel periodo che intercorre tra la morte del de

cuius e la divisione. Nell'inventario quindi devono figurare anche beni del

defunto che non erano in possesso di lui, così come pretese verso terzi, quantunque

la loro pertinenza alla successione sia contestata (sentenza del Tribunale

federale 5A_434/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.2.2 con riferimenti). Un inventario

a norma dell'art. 553 CC non mira solo, perciò, a tutelare l'integrità della

successione o gli interessi degli eredi (scopo conservativo), ma anche a

proteggere la devoluzione ereditaria (scopo assicurativo), evitando che

si disperdano elementi patrimoniali del verosimile compendio successorio (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 2 all'introduzione degli art. 551–559 CC; Steinauer, Le droit des successions, Basilea 2006, pag. 423

n. 861).

L'obbligo di

consegnare in deposito beni del presunto asse ereditario

non rientra fra quelli esplicitamente menzionati dall'art. 551 cpv. 2 CC

(apposizione dei sigilli, inventario, nomina di un ammi­nistratore e la

pubblicazione dei testamenti). L'art. 551 cpv. 2 CC non esclude tuttavia

(“particolarmente”) altre misure a tutela della devoluzione ereditaria (Rep. 1987

pag. 205 consid. 2), come – ad esempio – la presa di possesso di beni mobili (carte,

denaro, titoli) e il loro deposito oppure il divieto di alienare beni che

appartenevano presumibilmente al defunto (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 3 ad art. 551; Steinauer, op. cit., pag. 423 n. 863) o

una combinazione di simili provvedimenti (Emmel,

op. cit., n. 2 ad art. 551 CC). Contrariamente

all'opinione delle appellanti, dunque, l'ordine loro imposto non offende il diritto

federale. Anzi, è previsto espressamente dall'art. 88f cpv. 1 LAC (che il 1° gennaio 2011 ha sostituito l'art. 471 cpv. 1 CPC ticinese). Secondo

tale norma le parti o – in difetto di accordo – il Pretore, su istanza

di parte o del notaio [delegato alla compilazione dell'inventario] designano la

persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le

carte, il denaro e i valori. Come tutte le misure a tutela della devoluzione

ereditaria, l'atto è di volontaria giurisdizione. Non si tratta dunque di un

provvedimento cautelare. La richiesta di assegnare a AO 1 un termine di

30.

giorni per promuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), formulata dalle

appellanti, non entra così in linea di conto.

8.

A sostegno della propria

istanza AO 1 ha fatto valere che il 23 dicembre 2008 suocera e cognata avevano confermato

in lettere indirizzate alla S__________ SA di avere ceduto a E__________ S__________

i loro certificati azionari al portatore (doc. H e I). Inoltre essa invocava la

circostanza che le tassazioni 2009 e 2010 di E__________ S__________, le cui

dichiarazioni d'imposta erano state compilate dal fiduciario E__________ P__________,

annoverano quale sostanza all'estero del contribuente l'intera partecipazione

azionaria alla S__________ SA (doc. L

e M). Le appellanti obiettano, al proposito, che la trasformazione delle loro

azioni da nominative al portatore si è resa necessaria per il trasferimento del

loro domicilio in Italia, ma che non ha comportato alcun trapasso di proprietà

dei titoli. Soggiungono che le lettere del 23 dicembre 2008 in cui esse

dichiarano di avere ceduto le loro azioni a E__________ S__________ sono in

inglese, lingua a loro sconosciuta, e non sono nemmeno state sottoscritte da

loro, attribuendo ciò alle “cattive abitudini del figlio e fratello (…) di

semplificare, firmando lui per loro”. Tali documenti fonderebbero solo “un'apparenza

di trasferimento delle azioni proprio perché sono stati concepiti e preparati

per tale scopo”, come sostanzialmente risulta dall'affidavit dell'avv. PI 1.

Non compete all'autorità che

emana provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria statuire – tanto

meno nel quadro di una procedura meramente sommaria – su diritti e obblighi

degli eredi (Karrer/Vogt/Leu, op.

cit., n. 10 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Tale autorità deve

limitarsi a valutare se a un giudizio di verosimiglianza occorrano misure

urgenti a salvaguar­dare la devoluzione ereditaria. Dirimere questioni di

diritto sostanziale compete al giudice di merito. Nella fattispecie non

spettava dunque al Pretore adito decidere chi sia l'effettivo proprietario dei

certificati azionari n. 1 e n. 2. I doc. H e I, come pure le tassazioni 2009 e

2010.

del defunto che rendono verosimile – come le appellanti riconoscono (memoriale,

pag. 9 in fine) – come quei titoli rientrano nel compendio ereditario, mentre eventuali

perizie calligrafiche sulla veridicità delle firme apposte sui doc. H e I trascendono

i limiti di una procedura sommaria.

Certo, le appellanti si valgono

di una dichiarazione scritta del loro patrocinatore, del 12 luglio 2012 (doc.

6), ma già a un semplice esame della medesima nemmeno l'avvocato PI 1 parrebbe

al corrente dei motivi che hanno condotto alla stesura delle lettere 23 dicem­bre

2008.

in cui le sue clienti confermavano l'avvenuta cessione delle azioni a E__________

S__________ (“presumibilmente i due scritti esprimevano una formale necessità

di F__________ e/o del loro corrispondente in Lussemburgo legata alla presenza

di crediti correntisti”: doc. 6, pag. 2 punto 5). Ciò non basta per smentire la

verosimiglianza ravvisata dal Pretore, tanto meno ove si consideri che l'affidavit

emana dal patrocinatore delle appellanti e va apprezzato con grande cautela (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 747 in alto;

analogamente: Cocchi/Trez­zini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 614 nota 717). Inoltre

non è chiaro – né le appellanti spiegano – perché lo stesso legale abbia controfirmato

le due lettere del 23 dicembre 2008, concorrendo così alla confezione di possibili

falsi.

Gli altri elementi addotti dalle

appellanti non inducono a una con­clusione diversa, giacché si basano su “plausibili”

supposizioni (il difetto di una nuova procura alla F__________, la mancata

modifica delle dichiarazioni relative alla proprietà economica dei titoli,

l'inesistenza di un contratto di

compravendita delle azioni e di documentazione relativa al pagamento di un

prezzo, i rapporti dell'avvocato PI 1 con la F__________, i mancati pagamenti

da conti di E__________ S__________ a quelli di madre e sorella) o su “plausibili”

interpretazioni delle stesse appellanti circa la deposizione di E__________ P__________

e le dichiarazioni scritte di M__________ A__________, consulente finanziario

di E__________ S__________ (doc. 8). Argomenti del genere trascendono i limiti

di una procedura sommaria. Non soccorrono dunque le premesse per richiamare dalla

F__________ ulteriori atti o procedere ad altre audizioni testimoniali. Da un

punto di vista oggettivo non si scorgono elementi che, già a livello di verosimiglianza,

revochino in dubbio la presumibile appartenenza delle azioni all'asse

successorio. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Le appellanti sostengono

che i provvedimenti assicurativi dell'art. 551 segg. CC non sono

concepiti per realizzare – di fatto –trapassi di possesso, ma devono limitarsi

alla conservazione dello statu quo. A mente loro, “semmai e a prescindere

dall'assenza di una base legale per il provvedimento, il Pretore avrebbe dovuto

emettere a carico dell'avv. PI 1 un divieto di spossessarsi dei certificati

azionari, ma non certamente un ordine di consegnarli a terzi”.

a) La custodia dei titoli ordinata nella fattispecie si innesta – come

detto – in una procedura di inventario giusta l'art. 553 CC. Come per gli

altri provvedimenti “assicurativi” della devoluzione ereditaria, anche

la consegna di beni in deposito non comporta alcun effetto di diritto

sostanziale né pregiudica minimamente le eventuali pretese di interessati ai

beni della successione. Essa si limita a garantire la conservazione degli

attivi. La legge non designa nemmeno un depositario fisso. Contrariamente

all'assunto di AO 1, non deve trattarsi necessariamente del notaio delegato

alla confezione dell'inventario. Il disposto dell'art. 88f cpv. 2 LAC, secondo cui il notaio provvede in ogni caso alla custodia e all'amministrazione

delle cose che possono essere facilmente sottratte, riguarda anzitutto beni

incustoditi e non beni in pos­sesso di terzi. Il Pretore rimane

libero così, secondo il suo apprezzamento, di scegliere la persona fisica o

giuridica cui vanno consegnati i beni, la quale dev'essere idonea a garantire

il deposito in modo durevole e sicuro.

b) In

concreto il Pretore aggiunto ha designato in veste di depositario il notaio B__________

G__________, delegato alla confezione dell'inventario, per “semplici motivi di praticità e di vicinanza con la fattispecie successoria”. Ci si può

chiedere se tale criterio sia pertinente, tanto più che l'avv. PI 1 è anch'egli

pubblico notaio. Resta il fatto che questa Camera esamina la decisione

impugnata con pieno potere cognitivo (Stauber

in: ZPO-Rechtsmittel, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPC; Mathis in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische

ZPO, Berna 2010, n. 16 e 17 ad art. 310 CPC), ma non sostituisce il proprio

potere d'apprezzamento a quello dell'autorità di nomina (Sterchi in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edi­zione 2012, n. 8 e 9 ad art. 310 CPC),

quanto meno non per motivi di mera opportunità (cfr. sentenza del Tribunale

federale 5A_265/2012 del 30 maggio 2012, consid. 4.3.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2013,

pag. 204 n. 475; Jeandin, op.

cit., n. 5 ad art. 310 CPC).

c) Il

problema è la consegna delle azioni al notaio G__________ in qualità di

depositario. Essa è suscettibile di creare prevedibili ostacoli

alla gestione ordinaria della S__________ SA. Il Pretore rischierebbe

di essere coinvolto ogni qualvolta si imporrebbe la presentazione fisica dei

titoli, ordinando al notaio di spossessarsi dei certificati e di consegnarli a

un amministratore della società per poi farseli nuovamente riconsegnare al

termine dell'operazione. Ciò può generare più difficoltà di quanti ne risolva e

potrebbe risultare controproducente. È vero che l'avvocato

PI 1 è il patrocinatore delle appellanti, ma è altrettanto vero che egli è uno

degli amministratori della società. Né si intravede una possibile situazione di

conflitto tra gli interessi di AP 2 e AP 1 con quelli delle eredi, già per il

fatto che il buon funzionamento della finanziaria torna a vantaggio delle prime

e delle seconde. Indipen­dentemente dalla titolarità delle azioni, egli è tenuto

sì ad agire nell'interesse primario delle proprie assistite, ma così facendo tutela

anche l'interesse indiretto dell'eredità. Se costretto a custodire i titoli, il

legale non ha così alcun motivo per compromettere la consistenza dell'eventuale

compendio successorio e mettere in pericolo le aspettative delle eredi, dovendo

in ogni modo rendere conto del proprio operato alle sue patrocinate. Del resto,

egli rappresenta solo il 40% del capitale azionario, mentre la rimanenza è

pacificamente nella disponibilità delle eredi.

d) Nelle

circostanze descritte il provvedimento richiesto merita senz'altro conferma

nella misura in cui ordina il deposito

coatto

dei certificati ereditari. Quanto alla persona del depositario, non si

tratta tanto di modificare l'apprezzamento del Pretore, quanto di ordinare un

provvedimento assicurativo proporzionato, che non travalichi l'indispensabile.

Scopo dell'istanza presentata da AO 1 è di “evitare che le azioni

al portatore siano messe in circolazione e cedute a terzi in buona fede, ciò

che renderebbe impossibile il loro recupero da parte degli eredi” (istanza,

pag. 5). In attesa che si definisca la titolarità dei titoli occorre impedire

perciò che il possessore distragga in un modo o nell'altro questi ultimi

dall'asse ereditario. L'avvocato PI 1 appare idoneo a garantire la gestione corrente

delle azioni senza alienarle. Può tutelare adeguatamente così gli interessi

della devoluzione ereditaria, né l'istante pretende il contrario. All'avvocato PI

1.

va vietato di conseguenza – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni atto

di disposizione eccedente l'ordinaria amministrazione destinata a conservare il

valore dei titoli, in particolare qualsiasi forma di alienazione, cessione o

dazione in pegno. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento e la decisione

del Pretore va riformata.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le appellanti

non ottengono la reiezione dell'istanza, ma non evitano il blocco giudiziario dei

certificati azionari. Si giustifica pertanto di suddividere le spese

processuali fra le appellanti e AO 1, compensando le ripetibili. L'avv. PI 1 si

è rimesso da parte sua al giudizio di questa Camera e va esente da spese.

Quanto al dispositivo sulle spese processuali di prima sede, non esplicitamente

contestato, il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente sul medesimo,

che può rimanere invariato.

11.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge sicuramente,

se non abbondantemente, la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

È ordinata all'avv. PI 1 la

custodia in deposito, sotto sua responsabilità, del certificato azionario n. 1

al portatore, del valore nominale di € 100 000.–, e del certificato azionario n. 2 al portatore,

del valore nominale di € 100 000.–, della S__________ SA, Lus­semburgo.

All'avv. PI 1 è vietato ogni

atto di disposizione eccedente l'ordinaria amministrazione destinata a

conservare il valore dei titoli, in particolare qualsiasi forma di alienazione,

cessione o dazione in pegno.

Il deposito non può essere

consegnato o restituito se sopravvengono pignoramenti o sequestri a carico di AP

2 e AP 1 o delle eredi fu E__________ S__________ se non quando siano definite

le relative controversie con decisione passata in giudicato.

Per il resto l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1200.–, da anticipare dalle appellanti, sono poste per metà solidalmente a

carico di queste ultime e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.;

– avvocati e;

– avv. dott..

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4;

– avv.;

– avv..

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).