11.2012.87
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: obbligo di depositare certificati azionari
9 settembre 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2012.87
Lugano
9 settembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2012.2354 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, aperta su istanza del 1° giugno 2012 presentata
da
AO 1
(patrocinata
dagli avvocati PA 2
e
PA 3)
per
ottenere provvedimenti assicurativi dell'eredità fu
E__________ S__________ (1965-2011), già in,
e che il Pretore aggiunto ha accolto, obbligando
l'avv. dott. PI 1
a consegnare al notaio B__________ G__________ due
certificati
azionari
al portatore della S__________ SA, ,
eredità
cui è interessata anche
E__________ P__________ (2011),
(rappresentata dalla madre L__________ P__________
e ora patrocinata dall'avv. M__________ P__________,),
giudicando
sull'appello del 27 agosto 2012 presentato da
AP
2 e
AP
1
(patrocinate
dall'avv. PA 1)
contro
la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 13 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. E__________ S__________ (1965),
attinente di __________ e residente (ma non domiciliato) a __________ è
deceduto in un incidente di elicottero a __________ () l'11 novembre 2011
lasciando la moglie AO 1 (1964) dalla quale viveva separato e la figlia E__________
P__________ (2011) avuta dalla sua compagna L__________ P__________. Il 9 dicembre
2011 AO 1 ha instato come erede per il beneficio d'inventario, che il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accordato il 20 aprile 2012, delegando
alla compilazione dell'atto il notaio B__________ G__________ di __________.
B. Tra gli attivi della
successione figura la S__________ SA, società di partecipazioni finanziarie con
sede a Lussemburgo e della quale l'avv. PI 1 è uno degli amministratori. Il
capitale azionario della ditta, di € 500 000.–,
è suddiviso in 5000 azioni di € 100.– ciascuna raccolte in tre certificati: il
n. 1 e il n. 2, comprendenti 1000 azioni ciascuno, sono al portatore e
rappresentano insieme il 40% del capitale sociale; il n. 4, pari al rimanente 60%
del capitale sociale, comprende 3000 azioni, è nominativo e intestato a E__________
S__________. I titoli erano detenuti dal fiduciario E__________ P__________,
incaricato della gestione della società, il quale dopo la morte di E__________
S__________ e su richiesta dell'avv. PI 1, ha consegnato a quest'ultimo i
certificati n. 1 e n. 2.
C. Il 1° giugno 2012 AO 1 ha
introdotto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, una “segnalazione con
domanda di provvedimenti assicurativi della devoluzione dell'eredità”, chiedendo
che fosse ordinato all'avv. PI 1 – sotto comminatoria penale – di consegnare
immediatamente al notaio B__________ G__________ i certificati azionari al portatore
n. 1 e n. 2 della S__________ SA. Al contraddittorio del 12 luglio 2012, il
Pretore aggiunto ha convocato l'istante, l'PI 1 e il notaio G__________. L'avvocato
PI 1 ha proposto di respingere l'istanza, il notaio G__________ si è astenuto
dal prendere posizione. Sentito il 19 luglio 2012 E__________ P__________,
unica prova assunta, l'istante e l'avvocato PI 1 hanno rinunciato alla
discussione finale, rimettendosi a
conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Statuendo con decisione del 13
agosto 2012, il Pretore aggiunto ha ordinato all'avv. PI 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di consegnare immediatamente al notaio B__________ G__________
Fatti
i certificati azionari n. 1 e n. 2 della S__________ SA, entrambi del valore nominale
di € 100 000.–. Le spese processuali
di fr. 1200.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il
resto a carico dell'avvocato PI 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 800.– per ripetibili
ridotte.
E. Contro
la decisione appena citata AP 2 e AP 1, madre e sorella di E__________ S__________,
sono insorte a questa Camera con un appello del 27 agosto 2012 in cui chiedono di respingere l'istanza di AO 1 o, in subordine, di annullare la decisione impugnata
e di rinviare gli atti al Pretore perché completi l'accertamento dei fatti. In
via ancor più subordinata esse postulano la riforma della decisione impugnata
nel senso di ordinare all'avv. PI 1 di non spossessarsi dei due noti
certificati azionari, eventualmente di rimettere questi ultimi a E__________ P__________
o, in ulteriore subordine, nel caso in cui i certificati azionari andassero
consegnati al notaio B__________ G__________, di assegnare all'istante un
termine per far accertare la titolarità della comunione ereditaria sui medesimi.
Nelle sue osservazioni del 17 settembre 2012 AO 1 propone di respingere
l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. L'avv. PI 1 ha comunicato il
20 settembre 2012 di rinunciare a osservazioni. Con replica spontanea del 1°
ottobre 2012 le appellanti hanno ribadito le loro domande. Con decreto del 2
ottobre 2012 il Presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo parziale, nel senso che l'esecutività della decisione impugnata è
stata sospesa nella misura in cui riguardava l'obbligo per l'avvocato PI 1 di
consegnare in pendenza di appello i noti certificati azionari, fermo restando
il divieto di ogni atto di disposizione eccedente l'ordinaria amministrazione
destinata a conservare il valore dei titoli.
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi
della devoluzione ereditaria (art. 551 segg.
CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 11
all'introduzione degli art. 551–559 CC), retti dalla procedura sommaria dell'art. 248
lett. e CPC applicabile come diritto
cantonale surrogato (DTF 139 III 225). La decisione è appellabile entro
dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi
di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno 10 000 franchi secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
il valore dei due certificati azionari può ragionevolmente presumersi un
multiplo di 10 000 franchi. Quanto
alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata all'avvocato
PI 1, rappreentante delle appellanti, il 16 agosto 2012. Il termine sarebbe
scaduto così la domenica 26 agosto 2012, ma si è protratto al lunedì seguente
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello
in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
In concreto l'appello è
stato introdotto da AP 2 e AP 1, madre e sorella di E__________ S__________, le
quali si pretendono proprietarie dei due certificati azionari. La questione è
di sapere se, non avendo partecipato al procedimento di primo grado, esse siano
legittimate a ricorrere contro la decisione del Pretore aggiunto. Ora, abilitato
a impugnare un provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria è chiunque
abbia un interesse giuridicamente protetto. E siccome la legittimazione non può
essere meno estesa di quella che garantisce l'art. 76 cpv. 1
lett. b LTF a livello federale (Kunz
in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308–327a
ZPO, Basilea 2013, n. 74 all'introduzione degli art. 308 segg. con richiami), un
provvedimento assicurativo può essere contestato non sono solo da eredi e legatari,
ma anche da creditori della successione e terze persone (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 9 e 11 all'introduzione
degli art. 551–559 CC; Emmel in:
Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 12 all'introduzione degli art. 551–559 CC). Ciò premesso, il destinatario
di una sentenza che si vede impartire un ordine è sicuramente toccato nei suoi
interessi giuridicamente protetti. Ciò vale anche per le appellanti, le quali sono
obbligate, per il tramite del loro rappresentante, a consegnare i certificati
azionari al notaio incaricato della compilazione dell'inventario conservativo. AP
2.
e AP 1 hanno pertanto un interesse legittimo a contestare
un provvedimento destinato – dal loro punto di vista – ad assicurare pretese
inesistenti. Sapere poi se tale provvedimento sia stato ordinato a ragione o a
torto riguarda il merito, non la legittimazione. Anche sotto questo
profilo l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.
3.
Le appellanti chiedono
di richiamare dalla F__________ l'intero carteggio relativo alla S__________ SA,
come pure di sentire in qualità di testimoni gli avvocati PI 1, A__________ e M__________.
La richiesta è di per sé ammissibile, poiché AP 2 e AP 1 non sono state convocate
in Pretura e non hanno avuto modo di notificare mezzi
istruttori. Come si vedrà
in appresso, nondimeno, le prove offerte non sono di rilievo ai fini del giudizio.
In tali circostanze conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione
dell'appello.
4.
Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto, riepilogate le premesse che presiedono all'emanazione di
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria giusta l'art. 551 cpv.
2.
CC, ha ritenuto verosimile che i due certificati azionari detenuti dall'avvocato
PI 1 pertengano alla successione fu E__________ S__________. A mente sua, dai doc.
H e I risulta che nel dicembre del 2008 AP 2 e AP 1 hanno ceduto i due
certificati a E__________ S__________, il quale è divenuto così azionista unico
dalla S__________ SA, come si evince anche dalla sua tassazione 2010. E il
primo giudice ha escluso una cessione puramente fiduciaria dei titoli, che l'avvocato
PI 1 non aveva dimostrato “in modo convincente”, sia perché la sua
dichiarazione testimoniale non aveva valore probatorio sia perché E__________ P__________
aveva dichiarato di avere sempre trattato direttamente con E__________ S__________.
Infine il Pretore aggiunto ha esposto, in via abbondanziale, tre riflessioni
conclusive, rilevando in primo luogo che l'accoglimento dell'istanza non comporta
il trasferimento dei titoli alla successione, la designazione del notaio delegato
alla confezione l'inventario in qualità di depositante imponendosi solo “per
motivi di praticità e semplicità”, in secondo luogo che l'attività svolta dagli
amministratori della società (l'avvocato PI 1 e E__________ P__________)
“appare irrilevante ai fini di causa”, (…) eventuali problemi al momento del voto
assembleare potendo essere affrontati dal giudice “quale ulteriore misura di
esecuzione diretta del provvedimento”, e in terzo luogo che la sua competenza per
territorio si fonda sull'art. 28 cpv. 2 ultima frase CPC.
5.
Le appellanti rimproverano
al primo giudice – in sintesi – di essersi “autolimitato negli accertamenti dei
fatti, accertandone anche di contrari alla risultanze probatorie e/o semplicemente
non accertandoli malgrado ciò fosse possibile”, chiedendo a questa Camera di
“rivedere gli accertamenti pretorili, modificando i fatti alla base della
decisione d'appello (…), subordinatamente cassando la decisione e rimandandola
al giudice di prime cure perché li riveda ed eventualmente li completi”. Ora,
non fa dubbio che questa Camera sia munita di pieno potere cognitivo non solo
nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (art. 310
lett. b CPC; DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Essa non è vincolata perciò alle
constatazioni del Pretore aggiunto. Quanto all'annullamento
della sentenza impugnata e al rinvio degli atti al primo giudice, una conclusione meramente cassatoria è ammissibile
in appello solo a titolo eccezionale, qualora in caso di accoglimento del
rimedio giuridico l'autorità superiore non possa statuire, o perché in primo
grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv.
1.
lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Simili ipotesi sono estranee al
caso specifico, di modo che questa Camera può senz'altro riformare essa
medesima la decisione impugnata. Ciò posto, un rinvio degli atti al primo
giudice non entra in linea di conto.
6.
AP 2 e AP 1 sostengono che,
risultasse pure verosimile la titolarità di
E__________ S__________ sull'intero pacchetto azionario della S__________
SA in forza delle attestazioni con la loro
firma del 23 dicembre 2008 (doc. H e I), il Pretore avrebbe dovuto
tenere conto di numerosi indizi contrari. Anzitutto dell'affidavit reso dall'avvocato
PI 1, il quale – contrariamente all'opinione del primo giudice – non può
ritenersi “parte convenuta” nel procedimento, ma è soltanto il destinatario dell'ingiunzione
richiesta. Le appellanti contestano altresì che l'art. 551 CC permetta di
ordinare a terzi la consegna di beni. A loro parere, quand'anche la norma consentisse
di decretare misure diverse da quelle enunciate dall'art. 551 cpv. 2 CC, provvedimenti
del genere devono fondarsi su una norma esplicita della legislazione federale o
cantonale. Per di più, esse soggiungono, il trasferimento del possesso di un bene
non può essere attuato come misura conservativa, sicché il primo giudice
avrebbe dovuto limitarsi a emettere nei confronti dell'avvocato PI 1 un divieto
di spossessarsi dei due certificati, ma non l'ordine di consegnarli a un terzo.
7.
Nella
fattispecie il provvedimento litigioso verte sulla consegna di due certificati
azionari al notaio incaricato di erigere l'inventario della successione conformemente
all'art. 553 cpv. 1 CC. Scopo dell'inventario è di elencare
la consistenza dell'eredità all'apertura della successione per prevenire, tra
l'altro, la distrazione di beni nel periodo che intercorre tra la morte del de
cuius e la divisione. Nell'inventario quindi devono figurare anche beni del
defunto che non erano in possesso di lui, così come pretese verso terzi, quantunque
la loro pertinenza alla successione sia contestata (sentenza del Tribunale
federale 5A_434/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.2.2 con riferimenti). Un inventario
a norma dell'art. 553 CC non mira solo, perciò, a tutelare l'integrità della
successione o gli interessi degli eredi (scopo conservativo), ma anche a
proteggere la devoluzione ereditaria (scopo assicurativo), evitando che
si disperdano elementi patrimoniali del verosimile compendio successorio (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 2 all'introduzione degli art. 551–559 CC; Steinauer, Le droit des successions, Basilea 2006, pag. 423
n. 861).
L'obbligo di
consegnare in deposito beni del presunto asse ereditario
non rientra fra quelli esplicitamente menzionati dall'art. 551 cpv. 2 CC
(apposizione dei sigilli, inventario, nomina di un amministratore e la
pubblicazione dei testamenti). L'art. 551 cpv. 2 CC non esclude tuttavia
(“particolarmente”) altre misure a tutela della devoluzione ereditaria (Rep. 1987
pag. 205 consid. 2), come – ad esempio – la presa di possesso di beni mobili (carte,
denaro, titoli) e il loro deposito oppure il divieto di alienare beni che
appartenevano presumibilmente al defunto (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 3 ad art. 551; Steinauer, op. cit., pag. 423 n. 863) o
una combinazione di simili provvedimenti (Emmel,
op. cit., n. 2 ad art. 551 CC). Contrariamente
all'opinione delle appellanti, dunque, l'ordine loro imposto non offende il diritto
federale. Anzi, è previsto espressamente dall'art. 88f cpv. 1 LAC (che il 1° gennaio 2011 ha sostituito l'art. 471 cpv. 1 CPC ticinese). Secondo
tale norma le parti o – in difetto di accordo – il Pretore, su istanza
di parte o del notaio [delegato alla compilazione dell'inventario] designano la
persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le
carte, il denaro e i valori. Come tutte le misure a tutela della devoluzione
ereditaria, l'atto è di volontaria giurisdizione. Non si tratta dunque di un
provvedimento cautelare. La richiesta di assegnare a AO 1 un termine di
30.
giorni per promuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), formulata dalle
appellanti, non entra così in linea di conto.
8.
A sostegno della propria
istanza AO 1 ha fatto valere che il 23 dicembre 2008 suocera e cognata avevano confermato
in lettere indirizzate alla S__________ SA di avere ceduto a E__________ S__________
i loro certificati azionari al portatore (doc. H e I). Inoltre essa invocava la
circostanza che le tassazioni 2009 e 2010 di E__________ S__________, le cui
dichiarazioni d'imposta erano state compilate dal fiduciario E__________ P__________,
annoverano quale sostanza all'estero del contribuente l'intera partecipazione
azionaria alla S__________ SA (doc. L
e M). Le appellanti obiettano, al proposito, che la trasformazione delle loro
azioni da nominative al portatore si è resa necessaria per il trasferimento del
loro domicilio in Italia, ma che non ha comportato alcun trapasso di proprietà
dei titoli. Soggiungono che le lettere del 23 dicembre 2008 in cui esse
dichiarano di avere ceduto le loro azioni a E__________ S__________ sono in
inglese, lingua a loro sconosciuta, e non sono nemmeno state sottoscritte da
loro, attribuendo ciò alle “cattive abitudini del figlio e fratello (…) di
semplificare, firmando lui per loro”. Tali documenti fonderebbero solo “un'apparenza
di trasferimento delle azioni proprio perché sono stati concepiti e preparati
per tale scopo”, come sostanzialmente risulta dall'affidavit dell'avv. PI 1.
Non compete all'autorità che
emana provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria statuire – tanto
meno nel quadro di una procedura meramente sommaria – su diritti e obblighi
degli eredi (Karrer/Vogt/Leu, op.
cit., n. 10 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Tale autorità deve
limitarsi a valutare se a un giudizio di verosimiglianza occorrano misure
urgenti a salvaguardare la devoluzione ereditaria. Dirimere questioni di
diritto sostanziale compete al giudice di merito. Nella fattispecie non
spettava dunque al Pretore adito decidere chi sia l'effettivo proprietario dei
certificati azionari n. 1 e n. 2. I doc. H e I, come pure le tassazioni 2009 e
2010.
del defunto che rendono verosimile – come le appellanti riconoscono (memoriale,
pag. 9 in fine) – come quei titoli rientrano nel compendio ereditario, mentre eventuali
perizie calligrafiche sulla veridicità delle firme apposte sui doc. H e I trascendono
i limiti di una procedura sommaria.
Certo, le appellanti si valgono
di una dichiarazione scritta del loro patrocinatore, del 12 luglio 2012 (doc.
6), ma già a un semplice esame della medesima nemmeno l'avvocato PI 1 parrebbe
al corrente dei motivi che hanno condotto alla stesura delle lettere 23 dicembre
2008.
in cui le sue clienti confermavano l'avvenuta cessione delle azioni a E__________
S__________ (“presumibilmente i due scritti esprimevano una formale necessità
di F__________ e/o del loro corrispondente in Lussemburgo legata alla presenza
di crediti correntisti”: doc. 6, pag. 2 punto 5). Ciò non basta per smentire la
verosimiglianza ravvisata dal Pretore, tanto meno ove si consideri che l'affidavit
emana dal patrocinatore delle appellanti e va apprezzato con grande cautela (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 747 in alto;
analogamente: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 614 nota 717). Inoltre
non è chiaro – né le appellanti spiegano – perché lo stesso legale abbia controfirmato
le due lettere del 23 dicembre 2008, concorrendo così alla confezione di possibili
falsi.
Gli altri elementi addotti dalle
appellanti non inducono a una conclusione diversa, giacché si basano su “plausibili”
supposizioni (il difetto di una nuova procura alla F__________, la mancata
modifica delle dichiarazioni relative alla proprietà economica dei titoli,
l'inesistenza di un contratto di
compravendita delle azioni e di documentazione relativa al pagamento di un
prezzo, i rapporti dell'avvocato PI 1 con la F__________, i mancati pagamenti
da conti di E__________ S__________ a quelli di madre e sorella) o su “plausibili”
interpretazioni delle stesse appellanti circa la deposizione di E__________ P__________
e le dichiarazioni scritte di M__________ A__________, consulente finanziario
di E__________ S__________ (doc. 8). Argomenti del genere trascendono i limiti
di una procedura sommaria. Non soccorrono dunque le premesse per richiamare dalla
F__________ ulteriori atti o procedere ad altre audizioni testimoniali. Da un
punto di vista oggettivo non si scorgono elementi che, già a livello di verosimiglianza,
revochino in dubbio la presumibile appartenenza delle azioni all'asse
successorio. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Le appellanti sostengono
che i provvedimenti assicurativi dell'art. 551 segg. CC non sono
concepiti per realizzare – di fatto –trapassi di possesso, ma devono limitarsi
alla conservazione dello statu quo. A mente loro, “semmai e a prescindere
dall'assenza di una base legale per il provvedimento, il Pretore avrebbe dovuto
emettere a carico dell'avv. PI 1 un divieto di spossessarsi dei certificati
azionari, ma non certamente un ordine di consegnarli a terzi”.
a) La custodia dei titoli ordinata nella fattispecie si innesta – come
detto – in una procedura di inventario giusta l'art. 553 CC. Come per gli
altri provvedimenti “assicurativi” della devoluzione ereditaria, anche
la consegna di beni in deposito non comporta alcun effetto di diritto
sostanziale né pregiudica minimamente le eventuali pretese di interessati ai
beni della successione. Essa si limita a garantire la conservazione degli
attivi. La legge non designa nemmeno un depositario fisso. Contrariamente
all'assunto di AO 1, non deve trattarsi necessariamente del notaio delegato
alla confezione dell'inventario. Il disposto dell'art. 88f cpv. 2 LAC, secondo cui il notaio provvede in ogni caso alla custodia e all'amministrazione
delle cose che possono essere facilmente sottratte, riguarda anzitutto beni
incustoditi e non beni in possesso di terzi. Il Pretore rimane
libero così, secondo il suo apprezzamento, di scegliere la persona fisica o
giuridica cui vanno consegnati i beni, la quale dev'essere idonea a garantire
il deposito in modo durevole e sicuro.
b) In
concreto il Pretore aggiunto ha designato in veste di depositario il notaio B__________
G__________, delegato alla confezione dell'inventario, per “semplici motivi di praticità e di vicinanza con la fattispecie successoria”. Ci si può
chiedere se tale criterio sia pertinente, tanto più che l'avv. PI 1 è anch'egli
pubblico notaio. Resta il fatto che questa Camera esamina la decisione
impugnata con pieno potere cognitivo (Stauber
in: ZPO-Rechtsmittel, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPC; Mathis in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische
ZPO, Berna 2010, n. 16 e 17 ad art. 310 CPC), ma non sostituisce il proprio
potere d'apprezzamento a quello dell'autorità di nomina (Sterchi in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 8 e 9 ad art. 310 CPC),
quanto meno non per motivi di mera opportunità (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_265/2012 del 30 maggio 2012, consid. 4.3.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2013,
pag. 204 n. 475; Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 310 CPC).
c) Il
problema è la consegna delle azioni al notaio G__________ in qualità di
depositario. Essa è suscettibile di creare prevedibili ostacoli
alla gestione ordinaria della S__________ SA. Il Pretore rischierebbe
di essere coinvolto ogni qualvolta si imporrebbe la presentazione fisica dei
titoli, ordinando al notaio di spossessarsi dei certificati e di consegnarli a
un amministratore della società per poi farseli nuovamente riconsegnare al
termine dell'operazione. Ciò può generare più difficoltà di quanti ne risolva e
potrebbe risultare controproducente. È vero che l'avvocato
PI 1 è il patrocinatore delle appellanti, ma è altrettanto vero che egli è uno
degli amministratori della società. Né si intravede una possibile situazione di
conflitto tra gli interessi di AP 2 e AP 1 con quelli delle eredi, già per il
fatto che il buon funzionamento della finanziaria torna a vantaggio delle prime
e delle seconde. Indipendentemente dalla titolarità delle azioni, egli è tenuto
sì ad agire nell'interesse primario delle proprie assistite, ma così facendo tutela
anche l'interesse indiretto dell'eredità. Se costretto a custodire i titoli, il
legale non ha così alcun motivo per compromettere la consistenza dell'eventuale
compendio successorio e mettere in pericolo le aspettative delle eredi, dovendo
in ogni modo rendere conto del proprio operato alle sue patrocinate. Del resto,
egli rappresenta solo il 40% del capitale azionario, mentre la rimanenza è
pacificamente nella disponibilità delle eredi.
d) Nelle
circostanze descritte il provvedimento richiesto merita senz'altro conferma
nella misura in cui ordina il deposito
coatto
dei certificati ereditari. Quanto alla persona del depositario, non si
tratta tanto di modificare l'apprezzamento del Pretore, quanto di ordinare un
provvedimento assicurativo proporzionato, che non travalichi l'indispensabile.
Scopo dell'istanza presentata da AO 1 è di “evitare che le azioni
al portatore siano messe in circolazione e cedute a terzi in buona fede, ciò
che renderebbe impossibile il loro recupero da parte degli eredi” (istanza,
pag. 5). In attesa che si definisca la titolarità dei titoli occorre impedire
perciò che il possessore distragga in un modo o nell'altro questi ultimi
dall'asse ereditario. L'avvocato PI 1 appare idoneo a garantire la gestione corrente
delle azioni senza alienarle. Può tutelare adeguatamente così gli interessi
della devoluzione ereditaria, né l'istante pretende il contrario. All'avvocato PI
1.
va vietato di conseguenza – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni atto
di disposizione eccedente l'ordinaria amministrazione destinata a conservare il
valore dei titoli, in particolare qualsiasi forma di alienazione, cessione o
dazione in pegno. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento e la decisione
del Pretore va riformata.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le appellanti
non ottengono la reiezione dell'istanza, ma non evitano il blocco giudiziario dei
certificati azionari. Si giustifica pertanto di suddividere le spese
processuali fra le appellanti e AO 1, compensando le ripetibili. L'avv. PI 1 si
è rimesso da parte sua al giudizio di questa Camera e va esente da spese.
Quanto al dispositivo sulle spese processuali di prima sede, non esplicitamente
contestato, il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente sul medesimo,
che può rimanere invariato.
11.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge sicuramente,
se non abbondantemente, la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
È ordinata all'avv. PI 1 la
custodia in deposito, sotto sua responsabilità, del certificato azionario n. 1
al portatore, del valore nominale di € 100 000.–, e del certificato azionario n. 2 al portatore,
del valore nominale di € 100 000.–, della S__________ SA, Lussemburgo.
All'avv. PI 1 è vietato ogni
atto di disposizione eccedente l'ordinaria amministrazione destinata a
conservare il valore dei titoli, in particolare qualsiasi forma di alienazione,
cessione o dazione in pegno.
Il deposito non può essere
consegnato o restituito se sopravvengono pignoramenti o sequestri a carico di AP
2 e AP 1 o delle eredi fu E__________ S__________ se non quando siano definite
le relative controversie con decisione passata in giudicato.
Per il resto l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1200.–, da anticipare dalle appellanti, sono poste per metà solidalmente a
carico di queste ultime e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.;
– avvocati e;
– avv. dott..
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4;
– avv.;
– avv..
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).