11.2012.88
Esclusione da un'associazione: diritto di essere sentito del socio prima del provvedimento
16 marzo 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
11.2012.88
Lugano,
16
marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2009.105 (associazione: diritti dei soci) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 13 novembre
2009 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 28 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 26 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. L'AO 1 è un'associazione con
sede a __________ che ha per scopo di “riunire gli utenti della strada in uno
spirito di solidarietà per salvaguardare i loro diritti e difendere i loro interessi
in materia di circolazione stradale, economia, ambiente, turismo, sport e in
generale in tutti i campi attinenti alla mobilità individuale”. AP 1 ne è divenuto
socio alla fine degli anni sessanta e per 17 anni è stato membro dell'ufficio
di revisione. Al momento di preparare il rapporto di revisione 2008 egli ha
espresso critiche alla tenuta della contabilità e all'amministrazione del
patrimonio sociale, sollecitando numerosi chiarimenti e proponendo svariate
modifiche. I rapporti fra lui e i membri
del comitato si sono così incrinati, finché il 14 settembre 2009 C__________,
presidente dell'associazione, G__________, vicedirettore, E__________, S__________
e F__________, membri del comitato, lo hanno querelato per diffamazione e
calunnia.
B. L'assemblea generale 2009 dell'AO
1 è stata convocata frattanto per il 16 maggio di quell'anno. Tra gli oggetti
all'ordine del giorno figuravano l'“approvazione dei conti” (consuntivo 2008
e preventivo 2009) e le “nomine statutarie”. Nel corso della riunione alcuni
soci, tra cui AP 1, hanno obiettato che la convocazione non rispettava l'anticipo
di 20 giorni previsto dagli statuti e che mancava il rapporto di revisione. L'assemblea
è quindi stata annullata e riconvocata per il 23 settembre 2009 alle ore 18.00 nella
Sala dei congressi a __________. Durante l'assemblea AP 1 ha preso ripetutamente la parola, esprimendo critiche alla tenuta della contabilità e, più in
generale, all'attività del comitato. L'assemblea ha nondimeno approvato il
consuntivo 2008, dando scarico al comitato, e il rapporto allestito dall'altro
membro dell'ufficio di revisione. Inoltre essa ha confermato C__________ alla
carica di presidente, come pure E__________, S__________ e F__________ quali
membri del comitato, e ha nominato __________ G__________ in sostituzione
dell'uscente G__________. Infine essa ha designato A__________ e __________ B__________
a membri dell'ufficio di revisione.
C. Con raccomandata del 7
ottobre 2009 l'associazione ha scritto a AP 1 quanto segue:
(…) Le comunichiamo che Il comitato di AO 1 ha deciso all'unanimità di procedere alla sua radiazione dall'elenco dei soci per gravi motivi e
con effetto immediato.
Per la motivazione rinviamo al
contenuto della querela penale del 14 settembre 2009, che contiene un
dettagliato esposto dei fatti, come anche all'inqualificabile atteggiamento in
occasione della nostra assemblea generale del 23 settembre 2009 a __________, che ha chiesto durante la trattanda delle eventuali di adottare questo provvedimento.
La
lettera, che indicava come oggetto “espulsione socio”, era firmata da C__________
ed E__________, presidente e vicepresidente, da S__________, F__________ e __________
G__________, membri del comitato, come pure da G__________, “vicedirettore”.
D. Il 13 novembre 2009 AP 1 si
è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'annullamento
dell'espulsione. In via cautelare egli ha chiesto di sospendere l'esecutività della
decisione, obbligando l'associazione e il comitato a riconoscergli tutti i diritti
di socio fino a definizione della lite. All'udienza del 1° dicembre 2009,
indetta per il contraddittorio cautelare, l'AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non sono state notificate prove. Statuendo con decreto del 9
dicembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 300.– con le spese di
fr. 30.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'associazione
convenuta fr. 600.– per
ripetibili.
E. Nella sua risposta di merito,
dell'11 dicembre 2009, l'AO 1 ha proposto di respingere la petizione e nel
successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 20 aprile
2010 e in tale occasione le parti hanno offerto svariate prove. L'istruttoria
si è chiusa il 27 ottobre 2011. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 22
febbraio 2012, AP 1 ha ribadito la domanda di petizione. Nel suo allegato del
30 gennaio 2012 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
Con sentenza del 26 giugno 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e
ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese di fr.
514.75 all'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 agosto 2012 nel
quale chiede di annullare la sua espulsione dall'associazione e di riformare in
tal senso la sentenza impugnata. Con osservazioni del 12 ottobre 2012 l'AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la
procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione
impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 27 giugno 2012, ma
il termine di ricorso è rimasto sospeso dal
15 luglio al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145 cpv. 1
lett. b CPC. Introdotto il 28 agosto 2012, ultimo giorno utile, l'appello
è dunque tempestivo. Le controversie sulla validità di risoluzioni assembleari concernenti l'espulsione
da un'associazione non hanno per altro carattere
pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012
pag. 877 consid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza riguardo a
questioni di valore.
2. Nell'appello
l'attore richiama anzitutto, oltre al fascicolo della presente causa, i carteggi
relativi a una contestazione di risoluzioni assembleari
da lui promossa il 23 ottobre 2009 (inc. OA.2009.93) e alla contestazione
di una nuova espulsione comunicatagli dal comitato dell'associazione il 7 maggio
2010 (inc. OA.2010.57). Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012 la convenuta
aderisce alla richiesta. Ora, gli atti della presente causa sono già stati
trasmessi a questa Camera, così come l'incarto relativo alla contestazione
delle delibere assembleari. Al proposito la richiesta è dunque senza oggetto. Quanto
alla causa intentata il 26 giugno 2010 dall'attore per impugnare la nuova
espulsione, la procedura è stata sospesa dal Pretore il 6 luglio 2010 ed è tuttora
pendente. Non occorre tuttavia assumerne il carteggio, i fatti che l'appellante
intende dimostrare con tali atti, ossia che il comitato dell'associazione gli
ha reso noto il 7 maggio 2010 di averlo nuovamente espulso e che egli ha
contestato anche tale risoluzione davanti al giudice, non essendo controversi.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato in primo luogo che qualora
– come nella fattispecie – gli statuti di un'associazione prevedano
genericamente l'espulsione di un socio per “motivi gravi”, la decisione può
essere contestata e in tal caso è esaminata liberamente dal giudice. Accertato
che la lettera del 7 ottobre 2009 costituisce
una valida decisione del comitato, organo competente secondo gli statuti per pronunciare
un'esclusione, egli ha ritenuto che poco importa in concreto la
litispendenza di una parallela contestazione della risoluzione assembleare con cui
il 23 settembre 2009 sono stati designati i membri del comitato, poiché tale azione
non sospende la validità delle nomine. A mente del Pretore aggiunto, poi, la lettera
del 7 ottobre 2009 era sufficientemente motivata, menzionando essa sia il
contenuto della querela penale contro l'attore sia il comportamento – definito inqualificabile – tenuto dall'attore all'assemblea
generale del 23 settembre 2009.
Quanto ai motivi di
esclusione, il Pretore aggiunto ha reputato che, sebbene la querela a carico
dell'attore sia terminata con un non luogo
a procedere decretato dal Procuratore pubblico il 7 aprile 2010 (e
un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dai querelanti contro il non luogo a procedere sia stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza
inc. 60.2010.141 del 24 novembre 2013), le dichiarazioni rilasciate da AP
1 agli inquirenti costituivano accuse gravi e oltraggiose verso i membri del
comitato. Il Pretore aggiunto ha deplorato altresì il contegno tenuto dal socio
e i toni da lui usati all'assemblea generale del 23 settembre 2009, non senza
rammentare l'ostilità da lui manifestata all'indirizzo del comitato già nei
mesi precedenti. Tale comportamento non si giustificava – egli ha continuato –
se si considera che per finire il comitato aveva risposto alle richieste
d'informazione da lui avanzate in qualità di revisore, mentre i dati contabili
da lui messi in dubbio – foss'anche legittimamente –
erano stati verificati
da una società di revisione esterna e sono stati approvati a larga maggioranza dai
soci. Pur tenendo conto che AP 1 era membro dell'AO 1 da oltre quarant'anni, per
il Pretore aggiunto l'atteggiamento scontroso e polemico da lui assunto negli ultimi
mesi e i disagi provocati all'interno dell'associazione legittimavano l'esclusione.
L'attore poi era venuto a sapere già all'assemblea generale che un altro socio
aveva chiesto al comitato di espellerlo, sicché non poteva lamentare una
violazione del proprio diritto di essere sentito, in ogni modo sanata per
essersi egli potuto
esprimere pienamente
nelle vie giudiziarie.
4. L'appellante si
duole in primo luogo che – contrariamente all'opinione del primo giudice – l'espulsione
è stata motivata in modo insufficiente, già per il fatto che quel 7 ottobre
2009 egli non conosceva il contenuto della querela sporta nei suoi confronti. Né
– egli sottolinea – durante l'istruttoria penale egli ha mai affermato che i
dati della contabilità dell'associazione fossero “falsificati”. Anche in una lettera
del 25 giugno 2009 alla sede centrale dell'AO 1 egli si era limitato a segnalare
che la contabilità non era conforme alle esigenze di legge. E nelle altre sue
comunicazioni al comitato egli aveva solo messo l'accento, seppure “con veemenza
e anche in modo colorito”, su carenze formali e materiali nei conti dell'associazione
che hanno portato – in parte – a correzioni. Quanto al rimprovero di
“inqualificabile comportamento” tenuto all'assemblea generale del 23 settembre 2009, l'appellante riconosce di avere avuto un piglio “contestatario” se non “aggressivo”, ma nega di
avere proferito offese. Per di più, egli censura una violazione del suo diritto
d'essere sentito, rilevando che seppure il comitato si fosse riservato all'assemblea
generale di valutare la proposta di espellerlo avanzata da un socio, egli non poteva
sapere se il comitato avrebbe dato seguito alla proposta né poteva conoscere
previamente i motivi che esso avrebbe addotto a sostegno del provvedimento, per
altro resi noti solo in corso di causa.
5. Nelle
osservazioni all'appello l'associazione ricorda di avere inviato all'attore il
7 maggio 2010 una seconda decisione di espulsione, presa in esito alla proposta
formulata da due soci all'assemblea generale del 23 settembre 2009. Ciò posto,
essa fa valere che l'appellante ha tenuto un comportamento inaccettabile a
entrambe le assemblee del 2009, come pure a una riunione intervenuta il
5 maggio 2009 con l'ufficio di revisione, che tali modi di fare hanno
nuociuto all'immagine e alla reputazione del sodalizio, per tacere del fatto
che l'attore ha mancato di rispetto ai membri del comitato anche in altre
occasioni. A suo parere, inoltre, prevedendo gli statuti l'esclusione “per
motivi gravi”, nell'esame di un simile provvedimento il giudice deve limitarsi
all'arbitrio o all'abuso di diritto. Per la convenuta, poi, in concreto la decisione
è stata sufficientemente motivata, a prescindere dai fatti rimproverati
all'attore in sede penale, bastando il comportamento di lui all'assemblea generale
del 23 settembre 2009 per giustificare oggettivamente la misura. Secondo la
convenuta infine il diritto d'essere sentito dell'appellante non è stato leso, l'interessato
non potendo ignorare che il comitato intendeva espellerlo come avevano proposto due soci alla citata assemblea generale
del 23 settembre 2009, senza contare che un'eventuale disattenzione
del diritto d'essere sentito non ha influito
sulla decisione del comitato.
6. Gli statuti
possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso da un'associazione, come possono permetterne l'esclusione
anche senza indicazione del motivo (art. 72 cpv. 1 CC). In questi casi il
motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio (art. 72 cpv. 2 CC).
Il socio espulso può censurare tutt'al più violazioni di procedura o un abuso
di diritto, eventualmente una lesione della propria personalità o il principio
della proporzionalità (RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4 con richiami; Rep. 1998
pag. 168 consid. 3 con rimandi). Se invece gli statuti non precisano i motivi
per i quali un socio può essere escluso, l'espulsione può avere luogo solo per
decisione dell'assemblea generale e per motivi gravi (art. 72 cpv. 3 CC), che
il giudice verifica allora con libero esame (RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4
con richiami; Rep. 1998 pag. 168 consid. 3 con rimandi).
Nella fattispecie
gli statuti dell'AO 1 prevedono che “il comitato può
espellere un socio per motivi gravi” (doc. 1: art. 6 cpv. 4). La convenuta
sostiene, invocando Perrin/Chappuis
(Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 151, condiviso da Foëx in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 12 ad art. 72), che una simile formulazione configura un
motivo indeterminato di esclusione, sottratto al controllo giudiziario in virtù
dell'art. 72 cpv. 1 CC. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare
tuttavia, statuendo su un ricorso per riforma introdotto contro una sentenza emanata
da questa Camera (in: Rep. 1998 pag. 167 segg.), che ove gli statuti di un'associazione
prevedano l'espulsione “per motivi gravi”, riprendendo
la nozione indeterminata dell'art. 72 cpv. 3 CC, il giudice esamina
liberamente l'esistenza di siffatti motivi (Rep. 1999 pag. 57 consid. 2c con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza).
Tale orientamento è stato riconfermato nel 2004 (DTF 131 III 97) ed è seguito
dalla dottrina (Riemer, Vereins-
un Stiftungsrecht [art. 60–89bis ZGB], Berna 2012, n. 13 ad art. 72 CC; Heini/Scherrer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 9 ad art. 72; cfr. anche Schmid-Tschirren, Der Ausschluss aus
privatrechtlichen Personenvereinigungen, insbesondere aus dem Verein und aus
der Stockwerkeigentümergemeinschaft in:
recht 2006 pag. 132).
L'argomentazione della convenuta non può quindi
essere condivisa.
7. Si aggiunga che – come si è appena
accennato – quand'anche una decisione di espulsione non possa essere contestata
in giudizio, il socio escluso può censurare in ogni modo vizi di procedura,
come la violazione del suo diritto d'essere sentito (DTF 131 III 100 consid. 2.1; RtiD I-2008 pag. 1018 consid.
4; Heini/ Scherrer, op.
cit., n. 11 ad art. 72 CC; Riemer,
op. cit., n. 23 ad art. 72 CC; Foëx,
op. cit., n. 20 ad art. 72 CC; Perrin/Chappuis,
op. cit., pag. 146 in alto). Nella fattispecie gli statuti dell'associazione
non prevedono particolari norme di procedura in materia di espulsione, limitandosi
a disporre che competente per adottare simile provvedimento è il comitato (doc.
1: art. 6 cpv. 4 e art. 17 lett. h degli statuti). Dottrina e giurisprudenza
riconoscono nondimeno a un socio passibile di esclusione il diritto di
esprimersi previamente davanti all'organo dell'associazione competente per
espellerlo in via definitiva (RtiD I-2008 pag. 1019 consid. 6 con rinvio a DTF
90 II 348 consid. 2 in fine; Foëx,
op. cit., n. 4 ad art. 72 CC con riferimenti).
Nel caso in
esame la convenuta non pretende che il comitato abbia dato modo all'attore di
esprimersi prima di essere espulso. Obietta che costui doveva aspettarsi
senz'altro il provvedimento, almeno due soci avendo proposto all'assemblea
generale del 23 settembre 2009 la sua esclusione. Il che è vero (deposizione
di __________: verbale del 1° luglio 2010, pag. 2 verso il basso; deposizione di G__________: verbale del 16
novembre 2010, pag. 6 in fondo; deposizione di S__________: verbale del
23 marzo 2011, pag. 2 a metà), anche se v'è chi ha dichiarato trattarsi di un
socio soltanto (deposizione di M__________ P__________: verbale del 13 luglio
2010, pag. 2 in fondo). Sta di fatto che di fronte a simile richiesta, formulata
alle “eventuali”, “i membri del comitato hanno ‘confabulato’ tra di loro” e comunicato
poi all'assemblea che la questione “doveva essere risolta in seno al comitato
stesso”, non essendo “onere dell'assemblea prendere una decisione in tal senso”
(deposizione di G__________, loc. cit.).
Quanto al verbale
dell'assemblea generale, redatto in forma riassuntiva da G__________, direttore
dell'associazione, sulla base di appunti personali e della registrazione eseguita
(deposizione di G__________, verbale citato, pag. 7 in basso), esso attesta che quel 23 settembre 2009 un socio, __________ M__________, ha chiesto
“espressamente la radiazione” dell'attore dall'associazione. Il presidente del
giorno ha fatto notare che secondo gli statuti una decisione del genere spettava
al comitato. Ne era seguita una discussione che aveva coinvolto altri due soci,
l'avv. __________ P__________ e S__________ B__________ (doc. I nell'inc. richiamato OA.2009.93, pag. 6 a metà). Dalla
registrazione risulta che, dopo l'intervento dei tre soci, il presidente del
giorno ha comunicato: “Il comitato valuterà la proposta M__________” (doc. 25b
nell'inc. OA.2009.93 dal minuto 37 della registrazione).
8. Ciò premesso,
non consta che all'assemblea generale il comitato abbia reso noto all'attore l'apertura di un procedimento di espulsione,
sicché AP 1 avrebbe potuto esprimersi già a quel momento. Certo, all'assemblea l'attore
ha avuto modo di constatare che v'era chi sollecitava la sua esclusione, ma ciò
ancora non significa – e da lungi – ch'egli dovesse attendersi una decisione
del comitato senza contraddittorio, tanto meno dopo avere sentito dire il
presidente del giorno che la “proposta M__________” sarebbe stata valutata
dall'organo direttivo. La convenuta soggiunge che, diversamente dall'attore, il
socio P__________ B__________, anch'egli oggetto di una richiesta di espulsione
all'assemblea generale, ha scritto una lettera di scuse per il proprio comportamento.
In realtà P__________ B__________ ha dichiarato di avere scritto all'avv. E__________,
membro del comitato, poiché dopo avere tacciato di “ladri” i membri del comitato
all'assemblea generale per avere posto a carico dell'associazione la spesa di
una cena molto dispendiosa, aveva saputo che l'avvocato __________ non vi aveva
partecipato (verbale del 23 marzo 2011, pag. 9). Non risulta pertanto che P__________
B__________ abbia scritto la lettera perché si aspettava un'imminente
espulsione.
Sia come sia,
decisivo ai fini del giudizio è quanto è stato oggettivamente comunicato all'attore
durante l'assemblea generale e non come tale comunicazione possa essere stata
soggettivamente recepita dagli astanti. E dagli atti risulta soltanto che in
concreto il presidente del giorno ha ricordato come secondo gli statuti la
competenza per decidere un'espulsione spettava al comitato e che quest'ultimo
avrebbe valutato la proposta del socio. In simili circostanze l'attore
poteva legittimamente presumere che la questione sarebbe stata discussa in
seguito dal comitato e che davanti a tale organo egli avrebbe potuto far valere
le sue ragioni. Pronunciando l'espulsione il 7 ottobre 2009 senza concedere
all'attore il diritto di giustificarsi, il comitato ha disatteso pertanto il
diritto di esprimersi di lui. La relativa decisione denota così un vizio di
forma.
9. La convenuta obietta che una violazione del diritto di essere sentito è
sanzionabile solo ove sussista un interesse giuridico del ricorrente all'annullamento
della decisione, interesse che fa difetto qualora il vizio di forma non abbia
avuto alcun influsso sulla procedura. Nel caso in rassegna – essa prosegue – un'audizione
dell'attore da parte del comitato non avrebbe cambiato alcunché, “visto il
comportamento assunto dall'attore nelle diverse occasioni”. Invocare una violazione
del diritto d'essere sentito nelle circostanze descritte raffigurerebbe un abuso
di diritto, senza trascurare che un'eventuale disattenzione del diritto di
esprimersi sarebbe stata sanata in ogni modo davanti al primo giudice.
a) Il
diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per
principio la nullità della decisione impugnata, indipendentemente dalla
fondatezza di tale decisione nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami;
137 I 197 consid. 2.2). Poco importa di
conseguenza che l'esercizio del diritto d'esprimersi potesse condurre o
no a un altro risultato. Non che la garanzia formale sia fine a sé stessa: il
suo scopo è di evitare che una procedura giudiziaria culmini in una decisione
viziata perché le parti non hanno potuto far valere i loro diritti, in specie
quello di partecipare all'assunzione delle prove. Ove non sia dato a divedere
quale incidenza possa avere avuto la violazione del diritto d'essere sentito
sulla procedura giudiziaria, non soccorre annullare la decisione impugnata,
poiché il rinvio degli atti al primo giudice si esaurirebbe in un mero esercizio
di giurisdizione e servirebbe solo a dilazionare la procedura (DTF 137 I 197
consid. 2.3.2).
b) La
convenuta invoca le sentenze del Tribunale federale non pubblicate 4A_153/2009 del 1° maggio 2009, consid. 4.1;5P.456/2006 del 23 marzo 2007, consid.
2.1.3;2P.20/2005 del 13 aprile 2005, consid. 3;4P.189/2002 del
9 dicembre 2002, consid. 3.2.3 (menzionate da Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 109 in fondo), ma la citazione cade nel vuoto già per la circostanza che in concreto non si tratta di evitare l'annullamento
frustraneo di una decisione giudiziaria, tanto meno per la mancata
possibilità di partecipare a un atto processuale. Men che meno la
questione era di sapere se la partecipazione dell'attore all'assunzione di un
atto processuale potesse incidere sulla sentenza impugnata. Litigioso era il
diritto di esprimersi di un socio a rischio di esclusione davanti all'organo
di un'associazione privata competente per espellerlo. A nulla rileva dunque che
il comitato non avrebbe cambiato idea nemmeno se l'appellante si fosse potuto
esprimere, avendo anzi deciso il 7 maggio 2010 di escluderlo un'altra volta.
Che poi l'attore conservi un interesse giuridico all'annullamento della prima
espulsione è evidente, la seconda essendo tuttora contestata nelle vie
giudiziarie (sopra, consid. 2).
c) La
convenuta difende la tesi del Pretore aggiunto, secondo cui un'eventuale
violazione del diritto d'essere sentito risulterebbe sanata nella fattispecie
per avere potuto, l'attore, rivolgersi a un giudice munito di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (sentenza impugnata, consid. 16 in fine). Il convincimento è erroneo per almeno un doppio ordine di ragioni. Intanto perché la
possibilità di sanare davanti a un'autorità di ricorso una violazione del
diritto di esprimersi vale solo a titolo
eccezionale, non come regola (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2, 135 I 282 consid. 2.3, 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2; nel nuovo diritto: Sutter-Somm/Chevalier
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 27 ad art. 53).
Inoltre – e soprattutto – perché la sanatoria riguarda decisioni giudiziarie,
non risoluzioni di associazioni. Se così non fosse,
un'associazione potrebbe espellere un socio senza nemmeno ascoltarlo e
costringerlo a intentare causa per far valere le proprie giustificazioni
direttamente davanti a un giudice. Ciò non sarebbe sostenibile né conforme allo
spirito della giurisprudenza né garantirebbe un'adeguata protezione dei diritti
dei soci.
10. Se ne conclude
che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la risoluzione del 7 ottobre
2009 con cui il comitato dell'AO 1 ha escluso l'attore dall'associazione va
annullata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza della
convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale
giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, che segue identica sorte.
11. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1)
la via del ricorso in materia civile è data
senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è accolta e la decisione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato dell'AO
1 ha espulso AP 1 dall'associazione è annullata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 514.75 sono poste a carico
dell'AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 4200.– per ripetibili.
II. Le spese dell'appello, di fr. 800.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'AO 1 che rifonderà
all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).